Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e domiciliato per legge contro la Regione Calabria, in persona
del Presidente in carica, con  sede  a  Cittadella  Regionale,  Viale
Europa - Localita' Germaneto, 88100 - Catanzaro per  la  declaratoria
della  illegittimita'   costituzionale   giusta   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno  27  settembre
2018, dell'art. 4, comma 1, lettera  c)  della  legge  della  Regione
Calabria 3 agosto 2018, n. 24  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018 
    In data 6 agosto 2018, sul n. 83 del Bollettino  ufficiale  della
Regione Calabria, e' stata pubblicata la  legge  regionale  3  agosto
2018, n. 24 intitolata «Accesso al commercio  su  aree  pubbliche  in
forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. n. 18/1999». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art 4, comma 1,
lettera c) della legge - rubricato «Modifiche art. 8 l.r. n. 18/1999»
- stabilisce che «alla fine del comma 3 - dell'art. 8 della  l.r.  11
giugno 1999, n. 18: n.d.r. - e' aggiunto seguente periodo: 
        «I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non  trovano
applicazione  laddove  sul  medesimo  punto  non  si  presenti  altro
operatore». 
    Come si illustrera', detta disposizione viola norma  statale  che
persegue anche  finalita'  di  tutela  della  concorrenza  in  ambito
commerciale e, contrastando quindi con l'art 117, comma 2, lettera e)
Cost.,  e  costituzionalmente  illegittima:   essa   viene   pertanto
impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne  sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera   e)   Cost.   in
riferimento all'art. 28 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114. 
    Per comprendere il senso  e  la  portata  delle  censure  che  si
verranno esponendo e opportuno premettere che i principi e  le  norme
generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale sono contenute nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante  la  riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio disposta  in  attuazione
della delega contenuta nell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo  1997,
n. 59. 
    In  particolare,  e  per  quanto  qui   interessa,   il   decreto
legislativo delegato ha stabilito che: 
      «La disciplina in materia di  commercio  persegue  le  seguenti
finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta'
di impresa e la libera circolazione delle merci» e «d) «il pluralismo
e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture  distributive
e  le  diverse  forme  di  vendita,  con  particolare   riguardo   al
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e  medie
imprese» (art. 1, comma 3, lettera a) e d)); 
      «Ai fini del presente decreto si intendono: b) per commercio al
dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente  acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su  aree  private  in
sede fissa e mediante altre forme di distribuzione,  direttamente  al
consumatore finale,» (art. 4, comma 1, lett. b)); 
      «Ai fini del presente titolo quello  denominato  «Commercio  al
dettaglio su aree pubbliche»: n.d.r. Si intendono: 
        a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione  di  alimenti  e  bevande
effettuate  sulle  aree  pubbliche,  comprese  quelle   del   demanio
marittimo o sulle  aree  private  delle  quali  il  comune  abbia  la
disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte; 
        b) per aree  pubbliche,  le  strade,  i  canali,  le  piazze,
comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico
passaggio ed ogni altra area di qualunque  natura  destinata  ad  uso
pubblico; 
        c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata
della quale  il  comune  abbia  la  che  viene  data  in  concessione
all'operatore autorizzato  all'esercizio  dell'attivita'  commerciale
(art. 27, comma 1, lettera a), b) e c)); 
      «1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto: 
        a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; 
        b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 
      2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto  ad
apposita autorizzazione tralasciata a persone fisiche, a societa'  di
persone,  a  societa'   di   capitali   regolarmente   costituite   o
cooperative. 
      2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di  cui  all'art.
1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» (...) 
    «3.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  vendita
sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio  rilasciata,
in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del  comune
sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale. 
    4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',  di  vendita
sulle  aree  pubbliche  esclusivamente   in   forma   itinerante   e'
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione  dal  comune
nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l'attivita' L'autorizzazione di cui al presente comma  abilita  anche
alla vendita al domicilio del consumatore,  nonche'  nei  locali  ove
questi si trovi  per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di  cura,  di
intrattenimento o svago.» (...) 
    «12. Le regioni, entro un anno dalla data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  emanano  le  norme  relative  alle  modalita'  di
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri  e  le
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'art. 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di
cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in  caso  di  morte  e  i
criteri per  l'assegnazione  dei  posteggi.  Le  regioni  determinano
altresi'  gli  indirizzi  in  materia  di  orari  ferma  restando  la
competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi». (art. 28,  commi
1, 2, 2-bis, 3, 4 e 12). 
    In sintesi, dal complesso delle  riportate  disposizioni  risulta
dunque,  sempre  per  quanto  interessa  ai   fini   della   presente
impugnazione, che: 
      a) la disciplina in materia di commercio persegue, tra l'altro,
la finalita' di garantire la concorrenza tra gli operatori economici; 
      b) commercio al dettaglio su aree  pubbliche  -  come  definito
dalla. stessa legge puo' essere svolto o  su  posteggi  assentiti  in
concessione per dieci anni o  su  qualsiasi  area  purche'  in  forma
itinerante; 
      c) l'esercizio del commercio al dettaglio su aree  pubbliche  e
soggetto in ogni caso ad apposita autorizzazione; 
      d) le regioni debbono  provvedere  all'emanazione  delle  norme
relative alle modalita' di esercizio del commercio  al  dettaglio  su
aree pubbliche, ai criteri e  alle  procedure  per  il  rilascio,  la
revoca, la sospensione e  la  reintestazione  dell'autorizzazione  in
caso di cessione dell'attivita' nonche' i criteri per  l'assegnazione
dei posteggi. 
    In base a quanto previsto dalla normativa statale richiamata, con
legge 11 giugno 1999, n. 18 la Regione Calabria ha percio' provveduto
alla disciplina delle funzioni alla stessa attribuite in  materia  di
commercio su aree pubbliche. 
    A tal fine ha innanzitutto distinto tra autorizzazioni di tipo A,
intendendosi per tali le autorizzazioni per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio  di  cui  all'art.  28,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  114/1998,   e
autorizzazioni  di  tipo  B,  identificanti  le  autorizzazioni   per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di  posteggio
ed in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera  b),  del
decreto datato (v. art. 2, comma 1, lett. b) e c),  l.r.  n.  18/1999
nel testo originariamente vigente). 
    L'art. 6  della  l.r.  n.  18/1999  disciplina  la  procedura  di
rilascio delle autorizzazioni di tipo A - e,  contestualmente,  delle
concessioni dei posteggi - prevedendo che le stesse siano  rilasciate
dal comune nel  quale  sono  ubicati  i  posteggi  all'esito  di  una
procedura selettiva e sulla base di una graduatoria formulata tenendo
conto, nell'ordine: 
      a)  della  maggiore  anzianita'  di   presenza   nel   mercato,
determinata in  base  al  numero  di  volte  che  l'operatore  si  e'
presentato entro l'orario d'inizio previsto; 
      b) dell'anzianita' di iscrizione al Registro delle imprese  per
l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche; 
      c) dell'ordine cronologico di spedizione della domanda. 
    L'art. 8 della l.r. citata disciplina invece le autorizzazioni di
tipo B. stabilendo, tra l'altro, che «l'esercizio  del  commercio  in
forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario
a servire la clientela  e,  comunque,  non  superiori  ad  un'ora  di
permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento  di  almeno
500 metri decorso detto periodo e divieto  di  tornare  nel  medesimo
punto nell'arco della giornata» (comma 3). 
    Su tale normativa  e'  appunto  intervenuta  la  legge  impugnata
semplificando le modalita' per conseguire il titolo all'esercizio del
commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 
    In   particolare,   la   l.r.   n.   24/2018    ha    trasformato
l'autorizzazione in abilitazione (art. 2) e, intervenendo sull'art. 8
della l.r. n. 18/1999, ha di conseguenza stabilito che la stessa  sia
unicamente soggetta a segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA) ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  da  trasmettersi
allo Sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del comune  in
cui il richiedente,  persona  fisica  o  persona  giuridica,  intende
avviare l'attivita' (v.  art.  8,  comma  1,  l.r.  n.  18/1999  come
sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. n. 24/2018). 
    Come s'e' detto in  premessa,  la  l.r.  n.  24/2018  ha  inoltre
aggiunto, alla fine del comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 18/1999, il
seguente periodo: «I limiti di sosta e gli  obblighi  di  spostamento
non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non  si  presenti
altro operatore». 
    Per effetto di tale disposizione l'esercente il commercio su area
pubblica in forma itinerante - la quale,  per  definizione,  consiste
nell'occupazione  occasionale  del  suolo  pubblico  per   il   tempo
strettamente  necessario   al   perfezionamento   della   transazione
commerciale  e,   quindi,   alla   conclusione   del   contratto   di
compravendita e al pagamento del relativo prezzo  -  puo'  sostare  e
permanere in loco fintantoche' «sul medesimo punto  non  si  presenti
altro operatore». 
    Cio' significa che detto esercente e' legittimato ad occupare una
porzione di suolo pubblico ben oltre il limite temporale fissato  dal
primo periodo del comma 3 dell'art. 8 della  l.r.  n.  18/1999,  che,
come s'e' ricordato, consente di effettuare soste nel medesimo  punto
«per il tempo necessario a servire  la  clientela  e,  comunque,  non
superiori ad un'ora di permanenza». 
    Ma, in questo modo, nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente,  in
cui «sul medesimo punto non si presenti altro operatore», l'esercente
il commercio su aree  pubbliche  in  forma  itinerante  e'  di  fatto
equiparato all'esercente il commercio con posteggio. 
    Sotto questo profilo, la norma che si censura  e'  in  parte  qua
fortemente  anticoncorrenziale  nella  misura  in  cui   nell'ipotesi
contemplata essa esonera l'esercente dai limiti spaziali e  temporali
naturalmente connessi all'esercizio del commercio in forma itinerante
nel contempo pregiudicando gli esercenti il commercio in sede fissa i
quali, per conseguire la stabilita' assicurata  dalla  disponibilita'
di un posteggio, debbono non soltanto possedere i requisiti stabiliti
dalla  legge  ma,  considerato  il  numerus  clausus  dei   posteggi,
assoggettarsi altresi'  alla  procedura  selettiva  prevista  per  il
rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione. 
    Nel  contempo,  e  di  riflesso,  la  disposizione  in  questione
attenua,  di  fatto,  la  differenza  che,  sul  piano   sostanziale,
intercorre tra le due  forme  di  esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche quali si incentrano - secondo quanto previsto sia dall'art.
28 del decreto legislativo n. 114/1998 sia dallo stesso art. 8  della
l.r. n. 18/1999 - proprio sulla disponibilita' o meno di un posteggio
in concessione,  sul  carattere  fisso  o  itinerante  dell'attivita'
nonche' sul tempo e sulle modalita' di svolgimento della medesima. 
    La permanenza di un soggetto in possesso del  titolo  abilitativo
di tipo B su una porzione di area pubblica oltre «il tempo necessario
a servire la clientela»  e,  comunque,  anche  per  piu'  di  un'ora,
consentito dalla norma all'esame sia pure alla  conduzione  che  «sul
medesimo punto non si presenti  altro  operatore»;  configura,  nella
sostanza, l'esercizio di  un'attivita'  di  tipo  A  in  assenza  del
corrispondente titolo autorizzatorio, come tale sanzionabile ai sensi
dell'art.  29  del  decreto  legislativo  n.  114/1998,  disposizione
esplicitamente fatta salva dall'art 20, comma 3, della stessa l.r. n.
18/1999. 
    In definitiva, la norma di cui all'art 4, comma 1, lett. c) della
l.r. n. 24/2018 introduce, in  violazione  dell'art  28  del  decreto
legislativo n. 114/1998  e  del  principio  di  concorrenza  ad  esso
sotteso, una palese disparita' di trattamento tra - e in di -  coloro
che  hanno  ottenuto  un  titolo  autorizzatorio  all'esercizio   del
commercio su  area  pubblica  previa  concessione  onerosa  assegnata
mediante procedura selettiva e coloro che,  sulla  base  dell'art.  8
della  l.r.  n.  18/1999,  come  modificato  dalla  disposizione   in
rassegna, hanno presentato una semplice segnalazione  certificata  in
sensi dell'art. 19  della  l.  n.  241/1990  per  poter  svolgere  il
commercio su area pubblica in forma itinerante, i  quali,  come  s'e'
detto, nell'ipotesi considerata possono,  in  sostanza,  occupare  la
stessa porzione di area pubblica ben oltre il tempo  necessario  alla
vendita e fino a che non si presenti  sul  medesimo  punto  un  altro
operatore. 
    Alla stregua di quanto sopra e' pertanto evidente  che  la  norma
impugnata    produce    effetti    gravemente    discriminatori     e
anticoncorrenziali tra le due categorie di esercenti il commercio  al
dettaglio su area pubblica. 
    Essa  viola  pertanto  l'art.  28  del  decreto  legislativo   n.
114/1998, il quale, anche al fine di favorire la concorrenza tra  gli
operatori  economici  -  e  si  ricorda  che  la   promozione   della
concorrenza  costituisce  una  delle   finalita'   perseguite   dalla
disciplina statale in materia di  commercio:  v.  art.  1,  comma  3,
lettera a) decreto  legislativo  cit.  -,  regola  le  condizioni  di
esercizio dell'attivita'  commerciale  distinguendo  nettamente  -  e
imponendo di distinguere  quanto  alle  modalita'  di  esercizio,  il
commercio sulle aree pubbliche svolto in sede fissa rispetto a quello
svolto in forma itinerante. 
    Di riflesso e nel contempo, la disposizione che si impugna  viola
quindi le competenze statali in materia di tutela  della  concorrenza
di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Carta fondamentale  la
quale, com'e' ben noto, costituisce materia di competenza legislativa
esclusiva dello Stato avente natura trasversale,  suscettibile,  come
tale,  di  condizionare  e  limitate  l'esercizio  delle   competenze
legislative regionali  anche  nelle  materie  che,  come  quella  del
commercio, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, rientrano
ormai nella competenza legislativa residuale delle Regioni.