Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4689 del 2017, proposto da Claudio Di Fratta, Domenico De Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9; Contro Ministero della difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11; Nei confronti Carmine Caforio non costituito in giudizio; Per l'annullamento nei limiti di interesse del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 9 agosto 2017 del Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; I ricorrenti, in servizio rispettivamente presso la stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancello (Ce) e presso il Gruppo codice civile di Castello di Cisterna (NA), appartengono alla categoria «ispettori» dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della quale rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente attribuito in virtu' della recente riforma introdotta con decreto legislativo n. 95/2017, laddove prima di tale novella hanno rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni, il grado di Maresciallo Capo c.d. «anziano». Espongono in ricorso che il Governo con il citato decreto, entrato in vigore il 7 luglio 2017 e recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia», ha concluso l'iter di attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di Polizia. La disciplina del riordino doveva essere attuata secondo i principi e criteri contenuti nell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge delega n. 124/2015 ovvero «...tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili». La disciplina adottata ha modificato, innanzitutto, l'art. 629 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), rubricato «Successione e corrispondenza nei gradi sottufficiali», introducendo nuove denominazioni per i gradi del ruolo ispettori (marescialli). In particolare, il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri e' stato incrementato di un nuovo grado, quello di Luogotenente, che nel previgente regime identificava invece una qualifica, conferibile all'allora grado apicale di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (abbreviato in MAsUPS), con contestuale ridenominazione del grado da ultimo citato in Maresciallo Maggiore. Si e' cosi' passati dai quattro gradi previgenti (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo e Maresciallo Aiutante s.U.P.S.) ai cinque attuali (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Luogotenente), con la previsione di nuovi criteri di avanzamento e relativa determinazione delle posizioni gerarchiche. In tale prospettiva, per i Marescialli Capo che, come i ricorrenti, conservavano un'anzianita' relativa nel grado di oltre 8 anni la disposizione che ne sancisce il «passaggio» al nuovo regime e' quella di cui al comma 1 lett i) dell'art. 30 decreto legislativo n. 95/2017 (rubricato «Disposizioni transitorie in materia di avanzamento») che modifica l'art. 2252 C.O.M. (rubricato «Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto»). La norma de qua al comma 2 prevede che i Marescialli Capo rientranti in tale categoria, iscritti al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alla disposizioni sull'avanzamento del personale ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono inseriti in n. 3 aliquote straordinarie e collocati al grado superiore (Maresciallo Maggiore) nell'ordine del proprio ruolo con le seguenti modalita': (i) il primo terzo con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi (al grado di MAsUPS) con aliquota ordinaria formata al 31 dicembre 2016; (ii) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; (iii) il restante terzo, con decorrenza al 1° luglio 2017. In attuazione di tale previsione «transitoria», il Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - con decreto n. 0456901 del 9 agosto 2017 ha comunicato, tra gli altri, ai ricorrenti, Marescialli Capo con piu' di anni 8 nel grado, rimasti fuori dalla precedente promozione «ordinaria», il passaggio al nuovo grado di Maresciallo Maggiore, a decorrere dal primo aprile 2017 ai sensi dell'art. 2252, comma 1 e comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 66/2010. Avverso il detto decreto e' proposto ricorso a sostegno del quale si propongono i seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere per illogicita' ed irragionevolezza manifesta, violazione degli articoli 626 e 854 C.O.M., violazione del principio del giusto procedimento. Secondo i ricorrenti il testo normativo, rispetto al quale l'atto in parola si pone quale passaggio esecutivo, prevede un meccanismo di assegnazione del grado di Maresciallo Maggiore che viola il meccanismo e i principi di gerarchia militare di cui all'art. 626 C.O.M (Codice Ordinamento Militare). Il regime transitorio previsto dall'art. 2252 C.O.M., comma 2, elude i principi della delega. Ed infatti, se e' vero che all'interno di ogni aliquota l'ordine di collocazione avviene in relazione al numero di «ruolo» (vale a dire in relazione alla data di accesso al grado, da cui consegue, appunto, un numero di ruolo), e' evidente che all'interno delle aliquote successive (che determinano un dies a quo di decorrenza dell'anzianita' nel nuovo grado differente e posteriore), proprio in ragione della carenza di una valutazione complessiva, ma limitata per quote, potranno essere collocati soggetti aventi un'anzianita' maggiore. L'ordine di anzianita' viene all'interno del nuovo grado di Maresciallo Maggiore ad essere sconvolto e rimescolato per cui, in caso di attribuzione di una nuova qualifica, i ricorrenti potranno essere scavalcati da soggetti aventi meno anzianita' dei medesimi (i quali hanno maturato 18 e 20 anni nel grado di Maresciallo capo). I ricorrenti lamentano ancora la illegittimita' derivata per violazione di precetti costituzionali (artt. 3, 52 76, 77 e 97) dei presupposti riferimenti normativi. Espongono i ricorrenti che all'interno del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri i Marescialli capo con oltre 8 anni di servizio (c.d. anziani) sono stati in passato interessati da un meccanismo di gestione del grado e di opportunita' di progressione a quello successivo (Maresciallo aiutante - MA.s.U.P.S) ampiamente contrario proprio ai criteri di sviluppo della professionalita', dell'opportunita' di carriera e della valorizzazione delle funzioni, causa la prevalenza nel precedente regime di principi operativi che hanno favorito quello che sarebbe stato definito un vero e proprio «purgatorio nel grado», con permanenza in eccesso rispetto al periodo minimo prescritto. Le modifiche normative non avrebbero rimediato alle storture di tale regime ma le avrebbe aggravate. Ed invero, l'attribuzione del nuovo grado ivi prevista non rappresenta ne' certifica la valorizzazione della professionalita' maturata e dell'esperienza acquisita nelle more di permanenza nel grado, atteso che, causa la previsione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente), i ricorrenti conservano, nella sostanza, il medesimo posto all'interno della scala gerarchica occupato in passato (ovvero quello immediatamente precedente al grado apicale). A tale contesto farebbe da contraltare il modo, in termini di valorizzazione professionale e delle possibilita' di carriera, con il quale, all'interno del medesimo ruolo ispettori, ai sensi del nuovo art. 2253-bis C.O.M. e' invece stata disciplinata la situazione dei Marescialli Aiutanti sUPS con 8 e piu' anni nel grado (idonei all'avanzamento alla qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016) ai quali e' stato di fatto garantita la possibilita' di occupare in via immediata il grado apicale, con contestuale valorizzazione anche dell'anzianita' relativa ai fini dell'attribuzione della nuova qualifica speciale annessa al grado di Luogotenente. In conclusione, l'impugnato decreto ministeriale attribuisce ai ricorrenti uno status «imposto» dalle previsioni e dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, che ne pregiudica, in maniera pressoche' definitiva, aspirazioni ed ambizioni professionali, con immaginabili ripercussioni in termini di produttivita' ed incentivo al corretto svolgimento delle mansioni e, quindi, con grave vulnus all'interesse pubblico all'efficienza delle forze armate, tutelato dagli art. 97 e 52 della Costituzione. Per quanto attiene piu' specificatamente alla violazione delle norme costituzionali, i ricorrenti ritengono anche che la nuova disciplina si ponga in contrasto con l'art. 76 Cost. L'art. 2252 C.O.M., comma 2, (rubricato «Regime transitorio dell'avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore») per i Marescialli Capo, prevede, infatti, il seguente regime transitorio, di accesso al nuovo grado di Maresciallo Maggiore: «I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017» . Espongono i ricorrenti che dalla novella emergerebbe come la scala gerarchica del ruolo ispettori viene incrementata di un nuovo grado e caratterizzata dalla «cancellazione» della precedente qualifica apicale di Maresciallo Aiutante, sostituita dalla denominazione di Maresciallo Maggiore. A tutti gli attuali Marescialli Capo che, come i ricorrenti, hanno nel grado un'anzianita' superiore ad anni 8 viene «garantito» l'acceso al nuovo grado di Maresciallo Maggiore attraverso una procedura per terzi che muove dalla conservazione dell'efficacia dell'ultima graduatoria scaturita dal quadro di ordinario avanzamento, formata al 31dicembre 2016. Cio' significa che all'interno di ogni terzo, la relativa collocazione avverra' in ordine di numero di ruolo ma con decorrenze differenti: senza che gia' sul punto si possa cogliere la ragione per cui a soggetti nelle medesime condizioni di carriera (piu' di 8 anni nel grado) venga dato accesso ad un nuovo grado con tempi diversi, e quindi con dies a quo dell'anzianita' relativa differente. Cio' provoca anche un arretramento di 8 anni, ovvero il lasso di tempo che quest'ultimi, come i ricorrenti, saranno «costretti» ad attendere per accedere nuovamente alla procedura di avanzamento al nuovo grado apicale di Luogotenente prevista, in regime ordinario, dal nuovo art. 1295-bis C.O.M. Nella prospettazione dei ricorrenti la riforma ha comportato quindi, che: (i) in primo luogo, l'accesso al grado di Maresciallo Maggiore (per i ricorrenti come per tutti i Marescialli Capo anziani) non corrisponde ad un avanzamento di carriera, in quanto l'introduzione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente) li pone, sotto il profilo gerarchico, sullo stesso piano del previgente regime; (ii) premessa la portata neutra dell'attribuzione di un nuovo grado, i Marescialli Capo anziani (con piu' di 8 anni nel grado) ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore sono destinati ad essere ancora una volta inseriti in un regime caratterizzato da un unico calderone avente le medesime e, questa volta anche piu' gravi, logiche distorsive del precedente; (iii) tale situazione e' ulteriormente pregiudicata dal fatto di essere nel frattempo anche privati della condizione di valutabilita' al grado successivo di cui i ricorrenti, come i pari grado nelle medesime condizioni, godevano nel regime ante riforma in ragione della prevista valutazione annuale a scelta per MAsUPS (gia' grado apicale), causa azzeramento integrale anche della maggiore anzianita' rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera e, quindi, con l'obbligo di attendere un lasso temporale notevole (di anni 8), specie in rapporto all'anzianita' assoluta dei piu' (alcuni dei quali aventi dai 15 ai 20 anni di permanenza nel grado), per poter entrare quantomeno in una nuova valutazione; (iv) ai Marescialli Capo anziani, a posizione gerarchica di fatto invariata, vengono irragionevolmente aumentati i tempi di permanenza nella condizione sostanziale in cui gia' si trovavano; (v) dall'imposizione di tale ultima condizione scaturisce un ulteriore effetto distorsivo dato dal notevole allungamento delle prospettive temporali di carriera che, per molti (se non per tutti), e certamente per i ricorrenti (avente il Sig. Di Fratta un'anzianita' assoluta di anni 32 e il Sig. De Vito di anni 30) si traduce nella condanna a non raggiungere mai la posizione apicale (o addirittura la possibilita' di entrare in valutazione) per ragioni anagrafiche, causa medio tempore il maturare del periodo utile per essere posti in quiescenza. Emerge, in sostanza, un regime nel quale, se sotto il profilo della progressione gerarchica e' vero che tutti i Marescialli Capo anziani sono promossi al nuovo grado successivo, in concreto l'istituzione del nuovo grado di Luogotenente vanifica qualsiasi rilevanza di tale progressione e la «nuova» condizione a cui quest'ultimi hanno accesso certifica un blocco professionale definitivo, foriero di ingenerare uno stallo nel ruolo senza precedenti, nell'ambito del quale anche quella che in passato era la speranza di progressione viene, di fatto, annullata. Da tale quadro scaturisce l'oggettiva elusione dei criteri ispiratori espressi dall'art. 8 comma, 1 lettera a) della legge delega, come quelli di valorizzazione della professionalita' e di tutela della possibilita' di progressione di carriera, attraverso modifiche che prefigurano un regime in parte qua ben lontano dai livelli di virtuosita' ipotizzati anche dalla relazione illustrativa del Governo che ha accompagnato lo schema di decreto. Per quanto esposto i ricorrenti evidenziano che il regime introdotto per il tramite del decreto impugnato, come risultante dalle citate disposizioni (artt. 1291. 1 COM, come modificato dall'art. 15, comma 1 lettera a) decreto legisaltivo n. 95/2017; 1292 comma 1 lettera b), come modificato dall'art. 15 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 95/2017; art. 1295-bis COM, come introdotto dall'art. 15 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 95/2017; art. 2252, comma 2, COM come introdotto dall'art. 30 comma 1, lettera i) decreto legislativo n. 95/2017 e 1059 COM) si pone in contrasto con il dettato costituzionale. La disciplina adottata violerebbe inoltre gli 3, 52 e 97 Cost. in quanto sarebbe stato riservato un regime differenziato ai vari militari: tanto per i Marescialli Aiutanti con oltre 8 anni nel grado quanto per i MAsUPS aventi la vecchia qualifica di Luogotenente, il decreto prevede una serie di passaggi legislativi volti a favorirne in tempi brevissimi la scalata gerarchica (con previsione di riconoscimenti economici una tantum e di progressione di carriera addirittura nel ruolo ufficiali con una discutibile e transitoria previsione ad hoc per i soli Luogotenenti). Rispetto ai detti militari emergerebbe un meccanismo di favor, caratterizzato in gran parte da una chiara valorizzazione dell'anzianita' relativa e di facilitazione della possibile progressione di carriera, diametralmente opposto a quello utilizzato, all'interno dello stesso ruolo, per i Marescialli Capo c.d. anziani. Quanto sin qui dedotto evidenzia come le citate disposizioni impongano ai ricorrenti (e in generale a tutti i Marescialli Capo c.d. anziani, ambito cui i medesimi ricorrenti appartengono) un regime contrario ai principi di ragionevolezza, di razionalita' e buon andamento dell'attivita' amministrativa dettati dalle norme costituzionali di modo che le dette disposizioni non possano sottrarsi al sindacato di costituzionalita'. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione con memoria di stile. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1) Al fine di meglio comprendere le censure proposte dai ricorrenti, e' opportuno premettere che nell'ordinamento precedente al decreto legislativo n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioe' quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituiva un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la «qualifica» (che non era appunto un grado gerarchico) di «luogotenente». Il nuovo sistema prevede (art. 1291 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti puo' essere attribuita la «qualifica» di «carica speciale»; in pratica si e' passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente, il grado di MASUPS e' stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti, come gia' ricordato, una «qualifica» e non un grado). L'art. 1293 del decreto legislativo n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni. L'art. 2252 del decreto legislativo n. 66/2010 - come sostituito dall'art. 30 decreto legislativo n. 95/2017 - ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado; b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianita' di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; b3) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. A sua volta l'art. 2253-bis, pure introdotto dal decreto legislativo n. 95/2017 prevede: a) al primo comma, l'automatica attribuzione del grado di Luogotenente agli ex Marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di Luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti e' poi attribuita dal primo comma dell'art. 2253-ter la qualifica di «carica speciale» con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto «a regime» in quattro anni dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a); b) al terzo comma, l'attribuzione del grado di Luogotenente ai Marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di Luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai Marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 4. In particolare i ricorrenti, sintetizzate le questioni di interesse poste, lamentano la illegittimita' costituzionale dell'art. 1291 del COM e dell'art. 2252 comma 2 recante il regime transitorio per i marescialli capo «anziani», le uniche norme di interesse prospettate in ricorso. I ricorrenti in particolare denunciano: a) il contrasto della novella con l'art. 76 Cost. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioe' la necessaria considerazione, nell'operare il riordino al fine «di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», del «merito e della professionalita'» di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124; la tesi esposta in ricorso e' che il riordino non tiene in alcun modo in conto del merito e della professionalita' acquisite negli anni, essendo in realta' basato su automatismi legati essenzialmente all'anzianita' di servizio. Per quanto concerne la asserita illegittimita' dell'art. 1291, riferito alla nuova articolazione della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo maggiore; d-bis) luogotenente, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto gia' affermato dalla Sezione con l'ordinanza collegiale n. 4311/2018 condividendo la valutazione di manifesta infondatezza della relativa questione di legittimita' costituzionalita' poiche' al legislatore e' consentito modificare l'articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica, nella fattispecie, il grado di MASUPS e' stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano gia' in servizio, atteso che la nuova articolazione della carriera non incide di per se' ne' positivamente ne' negativamente su diritti o aspettative del personale gia' in servizio. Su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti solo la normativa di carattere transitorio che disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore a 8 anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a prescindere dall'anzianita' maturata nel precedente grado) - per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianita' maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto. La questione di costituzionalita' dell'art. 1291 e' quindi manifestamente infondata considerato che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalita' del legislatore disporre una nuova articolazione di carriere e che tale potere, che puo' condurre anche a un trattamento «in peius» degli interessati, non incontra limite nelle aspettative di carriera del personale in servizio; del resto - posto che l'amministrazione e' un'organizzazione preordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati dalla legge - non si puo' certamente ritenere che, allorche' il migliore raggiungimento di tali obiettivi imponga un ripensamento di tale organizzazione e dell'articolazione del personale che essa riflette, il legislatore possa incontrare nella sua azione un limite diverso da quello generale della razionalita' delle scelte operate (e del rispetto dei criteri di delega, considerato che queste operazioni si attuano normalmente a mezzo di leggi delegate) poiche' la Costituzione non garantisce al personale gia' in servizio l'aspettativa al mantenimento delle posizioni gia' raggiunte ovvero che in base alla legislazione potrebbe raggiungere (in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3 luglio 1997, n. 217 e 30 aprile 1999, n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925). In conclusione, la questione di costituzionalita' riferita all'art. 1291 e' manifestamente infondata. Ne' assume rilevanza la questione di legittimita' costituzionale riferita alle molteplici ulteriori norme menzionate nel ricorso, tra cui anche l'art. 2253-bis concernente la «Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto» trattandosi di regime transitorio riferito a militari con differente grado. Come gia' chiarito con l'ord. n. 18/2018 dal tribunale amministrativo regionale Valle d'Aosta (in tema di rilevata discriminazione lamentata da un MASUPS con anzianita' inferiore a 8 anni) va premesso che non sussiste alcuna reale discriminazione tra i marescialli capo che beneficiano dell'avanzamento previsto dall'art. 2252, comma 2, citato in ragione della divisione in aliquote scaglionate nel primo semestre 2017 (1° gennaio 2017, 1° aprile 2017, 1° luglio 2017); l'avanzamento tra questi soggetti non e' in alcun modo in grado di provocare uno «scavalcamento» tra di loro e quindi compromettere l'anzianita' di servizio, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado gia' promossi con l'attuazione dei veri «terzi» . Parimenti non sussiste una reale discriminazione dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianita'; il disegno del legislatore delegato e' quindi chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal «vecchio» ordinamento» al «nuovo» ordinamento ha per cosi' dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti nel precedente, basandosi esclusivamente sull'anzianita' di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero «scavalcamenti»; in pratica, nell'attribuzione dei nuovi gradi si e' voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l'applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); cosi' si spiega l'attribuzione ai marescialli capo con piu' di otto anni di anzianita' del grado di maresciallo maggiore (e l'attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita'). 2) Occorre quindi concentrare l'esame sulle disposizioni transitorie previste dall'art. 2252, comma 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera i), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), cioe' sulle disposizioni che prevedono l'attribuzione del grado di Maresciallo maggiore ai Marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi. In particolare il Collegio ritiene che la distinzione, ai fini del nuovo inquadramento, dei marescialli capo esclusivamente sulla base dell'anzianita' posseduta alla data del passaggio non appare conforme, come gia' ritenuto dal tribunale amministrativo regionale Valle d'Aosta, ai criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non conformita' ai criteri di delega non appare manifestamente infondato) tenuto conto che i marescialli capo, quali i ricorrenti, si ritrovano a non vedere valorizzato in alcun modo l'anzianita' maturata nel grado posseduto in precedenza (20 e 18 anni, anzianita' questa che sarebbe stata gia' utile, teoricamente, per assumere il grado piu' elevato di MASUPS, prima della riforma, nell'ambito della categoria di «ispettori» del precedente ordinamento). Inoltre, appare anche fondato il timore, in ragione dell'azzeramento dell'anzianita' nel passaggio al grado di maresciallo maggiore, che altri militari possano scavalcarli per cui la istituzionale preclusione ai marescialli capo con una certa anzianita' di assumere il grado apicale (nel vecchio regime il successivo grado e ultimo che avrebbero assunto sarebbe stato quello di MASUPS, invece in esito alla riforma gli stessi dopo il passaggio al grado superiore di maresciallo maggiore hanno ancora da raggiungere il grado di luogotenente) non appare coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalita'. 3) Il collegio ritiene, quindi, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale riferita all'art. 2252, comma 2, recante il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore, introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera i), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'art. 8 comma 1 lett a) della legge delega n. ponendosi in contrato con l'art. 76 della Cost. per eccesso di delega. Va osservato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalita' dei decreti legislativi delegati. La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il controllo della conformita' della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340, n. 170 , n. 50 del 2007, n. 59 del 2016). I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, finche' sia possibile, nel significato compatibile con tali principi, i quali a loro volta vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008). Infatti, l'art. 76 Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, come in precedenza posto in rilievo, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiche' deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della delega e' possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attivita' di riempimento che lega i due livelli normativi (sentenze n. 98 del 2008 e n. 163 del 2000, 229 del 2014). Ai fini della rilevanza della proposta questione di costituzionalita' deve considerarsi che sui diritti o le aspettative dei ricorrenti incide la normativa di carattere transitorio che disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed e' del resto di cio' che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i marescialli capo con una anzianita' superiore a 8 anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a prescindere dall'anzianita' maturata nel precedente grado) - per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianita' maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto. dell'anzianita' posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 2252, comma 2, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non e' manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalita' avrebbe implicato l'attribuzione ai marescialli capo con elevata anzianita' di un inquadramento - quale che fosse - che tenesse conto della anzianita' maturata; nell'ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo alla stessa, anche se non esclusivo, cosi' come stabilito dall'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124. In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2252, comma 2, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera i) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale affinche' questa si pronunci sulla questione.