ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2
e 6 (recte: lettera c) della legge della Regione Abruzzo  28  gennaio
2004,  n.  10  (Normativa  organica  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la  tutela
dell'ambiente), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  per
l'Abruzzo, nel procedimento vertente tra l'Ente nazionale  protezione
animali Onlus (ENPA) e altri e la Provincia di Teramo  e  altri,  con
ordinanza del 29  gennaio  2018,  iscritta  al  n.  50  del  registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti l'atto di costituzione, fuori termine, dell'Ente  nazionale
protezione animali Onlus (ENPA) e altri, nonche' l'atto di intervento
della Federazione Italiana della Caccia e altro; 
    udito nella camera di consiglio del 24 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ordinanza   del   29   gennaio   2018,   il   Tribunale
amministrativo regionale per  l'Abruzzo  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2 e 6 (recte: lettera
c), della  legge  della  Regione  Abruzzo  28  gennaio  2004,  n.  10
(Normativa organica  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la
protezione   della   fauna   selvatica   omeoterma   e   la    tutela
dell'ambiente), in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione. 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  premette  di  essere  stato  adito
dall'Ente nazionale  protezione  animali  Onlus  (ENPA),  dalla  Lega
antivivisezione Onlus Ente Morale (LAV), nonche' dalla Lega nazionale
per la difesa del cane  (LNDC),  per  ottenere  l'annullamento  della
delibera del Presidente della Provincia di Teramo del 10 marzo  2016,
n. 92 (Caccia pesca  micologia  -  approvazione  piano  di  controllo
triennale 2016/18 delle popolazioni di volpe), con cui  la  Provincia
di Teramo ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle
popolazioni delle volpi. 
    In particolare, il TAR Abruzzo ritiene che, fra i vari motivi  di
ricorso, l'unico  dotato  di  fondamento  sia  quello  relativo  alla
dedotta violazione dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.  157
(Norme per la protezione della sauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo  venatorio).  Tale   articolo   stabilisce,   infatti,   che
l'attuazione dei  piani  di  abbattimento  delle  specie  animali  e'
affidata alle  guardie  venatorie  dipendenti  dalle  amministrazioni
provinciali, che possono avvalersi dei proprietari o  conduttori  dei
fondi su cui vengono realizzati i medesimi piani, purche'  muniti  di
licenza per l'esercizio venatorio, ma non anche  dei  cacciatori  che
non siano ne' proprietari ne' conduttori dei fondi interessati, come,
viceversa, previsto nella delibera impugnata. 
    Tale delibera - ricorda  il  rimettente  -  e'  stata,  tuttavia,
adottata in attuazione dell'art. 44 della legge della Regione Abruzzo
n. 10 del 2004, che, al comma 4 (recte al quinto  periodo  del  comma
2), statuisce che  le  guardie  venatorie,  nel  dare  attuazione  ai
predetti piani di abbattimento,  «possono  avvalersi»,  tra  l'altro,
anche  «dei  cacciatori  iscritti  o   ammessi   agli   ATC   [Ambiti
territoriali di caccia]  interessati  nominativamente  segnalati  dai
comitati di gestione», annoverati, al comma 6, fra coloro che attuano
tali piani. 
    L'art. 44, commi 2 e 6, della legge reg. Abruzzo n. 10 del  2004,
«nella parte  in  cui  prevede  che  "I  soggetti  attuatori  possono
avvalersi  (...)  dei  cacciatori  iscritti  o   ammessi   agli   ATC
interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione" e che
"I piani di cui al presente  articolo  sono  attuati:  (...)  c)  dai
cacciatori iscritti negli ATC interessati  nominativamente  segnalati
dal comitato di gestione"», si porrebbe, quindi, in contrasto con  la
norma statale,  determinando,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  una
riduzione del livello  minimo  e  uniforme  di  tutela  dell'ambiente
prescritto  dal  legislatore   statale   nell'esercizio   della   sua
competenza esclusiva (ex art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e
quindi una lesione di quest'ultima, dato che, come gia'  riconosciuto
dalla Corte costituzionale, «l'elenco contenuto nella norma  statale,
con riguardo alle persone abilitate all'attivita'  in  questione,  e'
tassativo» (sentenze n. 139 del 2017, n. 107 del 2014 e  n.  392  del
2005; ordinanza n. 44 del 2012). 
    Pertanto,  il  TAR  Abruzzo  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale del citato art. 44 e ne motiva la rilevanza  adducendo
che, ove  essa  venisse  accolta,  comporterebbe  l'accoglimento  del
ricorso proposto avverso la delibera n. 92 del  2016  per  violazione
dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. 
    1.2.-  L'ENPA,  la  LAV  e  la  LNDC  hanno  depositato  atto  di
costituzione in data  13  aprile  2018  e  dunque  oltre  il  termine
consentito. 
    1.3.- Le parti resistenti nel giudizio principale  (Provincia  di
Teramo, ATC Vomano Fino e ATC Salinello) non si sono  costituite  nel
giudizio innanzi alla Corte costituzionale. 
    1.4.- Con atto, depositato in data 9 aprile  2018,  e  successiva
memoria, depositata il 26 settembre  2018,  la  Federazione  italiana
della caccia (FIDC) e  il  sig.  M.F.  hanno  chiesto  che  la  Corte
dichiari ammissibile il proprio intervento  sulla  base  dell'assunto
che gli iscritti alla medesima federazione, cosi' come il sig.  M.F.,
cacciatore, sarebbero titolari di un interesse qualificato e  diretto
a  difendere  la  norma  regionale   sospettata   di   illegittimita'
costituzionale, che riguarderebbe lo status dei cacciatori, in quanto
iscritti agli ATC Vomano Fino e Salinello), parti del giudizio a  quo
non costituitesi nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, e in
quanto cacciatori "formati" e abilitati a partecipare agli interventi
di contenimento e ai piani di abbattimento delle specie di  fauna  in
esubero e/o "opportuniste" a seguito della partecipazione ad appositi
corsi e del superamento dei relativi esami finali  organizzati  dalla
medesima federazione. A ulteriore  dimostrazione  dell'ammissibilita'
dell'intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale  della
FIDC e del sig. M.F., viene richiamata la circostanza che al Comitato
faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge  n.  157
del 1992, composto, fra  l'altro,  «da  un  rappresentante  per  ogni
associazione  venatoria  nazionale  riconosciuta»,   sono   conferiti
compiti di organo tecnico consultivo per tutto  quello  che  concerne
l'applicazione della medesima legge, cosicche' si configurerebbe  una
partecipazione  della  federazione,  per  il  tramite   di   un   suo
rappresentante, al procedimento  di  formazione  della  normativa  di
applicazione, in sede locale, della legge n. 157 del 1992. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per  l'Abruzzo  dubita,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 44, commi 2
e 6 (recte: lettera c), della legge della Regione Abruzzo 28  gennaio
2004,  n.  10  (Normativa  organica  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la  tutela
dell'ambiente), 
    L'art. 44 e' censurato la' dove, al quinto periodo del  comma  2,
statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai  piani  di
abbattimento di specie di fauna selvatica, «possono  avvalersi»,  tra
l'altro, anche «dei cacciatori iscritti o ammessi  agli  ATC  [Ambiti
territoriali di caccia] interessati,  nominativamente  segnalati  dai
comitati di gestione», annoverati, alla lettera c) del comma  6,  fra
coloro che attuano tali piani, in contrasto con l'art. 19,  comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Quest'ultimo,
infatti, stabilisce che, nell'attuazione dei  piani  di  abbattimento
delle specie di fauna  selvatica,  le  guardie  venatorie  dipendenti
dalle  amministrazioni  provinciali  possono   avvalersi   solo   dei
proprietari o conduttori  dei  fondi  su  cui  vengono  realizzati  i
medesimi piani, che siano cacciatori, ma non anche dei cacciatori che
non siano ne' proprietari, ne' conduttori dei citati fondi. 
    La  disciplina  dettata  dalla  norma  regionale  determinerebbe,
pertanto, una riduzione del  livello  minimo  e  uniforme  di  tutela
dell'ambiente prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della
sua competenza esclusiva (ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  s,
Cost.) e quindi una lesione di quest'ultima. 
    2.- In linea preliminare, deve  essere  dichiarato  inammissibile
l'intervento della Federazione italiana della  caccia  (FIDC)  e  del
sig. M.F., che non sono parti del giudizio principale. 
    2.1.- Secondo la costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  nei
giudizi incidentali di legittimita' costituzionale,  l'intervento  di
soggetti estranei al giudizio principale  e'  ammissibile,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale,  soltanto  per  i  terzi  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (ex plurimis, sentenza n. 194 del 2018 e  relativa  ordinanza
letta all'udienza del 25 settembre 2018; sentenza n. 120 del  2018  e
relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze  n.
77 del 2018 e n. 275 del 2017). 
    La FIDC e il sig. M.F., oltre a non  essere  parti  del  giudizio
principale,  non  sono  titolari   di   un   interesse   qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
ma di un interesse  riflesso  all'accoglimento  della  questione,  in
quanto assoggettati alla norma regionale censurata. 
    Ne' la FIDC, ne' il sig. M.F.  vantano  una  posizione  giuridica
suscettibile    di    essere    pregiudicata     immediatamente     e
irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale,  dato  che  il
rapporto  sostanziale  dedotto  in  causa,   lungi   dal   riguardare
genericamente lo status dei cacciatori, riguarda la Regione, ente  di
programmazione     e     coordinamento      della      pianificazione
faunistico-venatoria,  la  Provincia,  e   la   sua   competenza   di
pianificazione faunistico-venatoria, e  gli  Ambiti  territoriali  di
caccia (ATC), individuati dalla legge n. 157 del 1992 (art. 14, comma
1) quali «ripartizioni del territorio agro-silvo-pastorale  destinato
alla caccia programmata», cui e' affidato  l'esercizio  di  attivita'
istituzionali connesse alla suddetta pianificazione. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Questa Corte, in pronunce rese su norme  di  leggi  regionali  di
contenuto  sostanzialmente  corrispondente   alla   norma   regionale
abruzzese oggetto del presente giudizio, ha affermato  che  «l'elenco
contenuto nella norma statale, con riguardo  alle  persone  abilitate
all'attivita'  in  questione   [di   realizzazione   dei   piani   di
abbattimento della fauna selvatica], e' tassativo» (sentenza  n.  139
del 2017) e che «una sua integrazione da parte della legge  regionale
riduce  il  livello  minimo  e  uniforme  di  tutela   dell'ambiente»
(sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenze  n.  174  del
2017 e n. 107 del 2014; ordinanza n. 44 del 2012). 
    L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ad oggi  rimasto
immutato, nel disciplinare l'abbattimento della fauna nociva, prevede
che «[l]e regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,
per la tutela del  suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la  selezione
biologica, per la tutela del  patrimonio  storico-artistico,  per  la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono  al
controllo delle specie di fauna selvatica anche  nelle  zone  vietate
alla  caccia.  Tale  controllo,  esercitato   selettivamente,   viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su  parere
dell'Istituto nazionale per la fauna  selvatica.  Qualora  l'Istituto
verifichi l'inefficacia  dei  predetti  metodi,  le  regioni  possono
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono  essere  attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
Queste  ultime  potranno  altresi'  avvalersi   dei   proprietari   o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio,  nonche'  delle  guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio
venatorio». 
    Questa Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  rilevare  che  la  norma
richiamata non attiene alla caccia, poiche' disciplina  un'attivita',
l'abbattimento di fauna nociva, che non e' svolta per fini  venatori,
ma «a fini di tutela dell'ecosistema» (sentenza  n.  392  del  2005),
com'e' dimostrato dal fatto che  e'  presa  in  considerazione  dalla
norma statale solo come extrema ratio, dopo che  i  metodi  ecologici
non sono risultati efficaci. 
    Nella parte in cui ha introdotto un elenco tassativo di  soggetti
autorizzati all'esecuzione di tali piani  di  abbattimento,  in  cui,
diversamente  da  quanto  era  precedentemente  previsto,  non   sono
compresi i cacciatori che non  siano  proprietari  o  conduttori  dei
fondi interessati dai piani medesimi, essa mira  a  «evitare  che  la
tutela  degli  interessi  (sanitari,  di  selezione   biologica,   di
protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani
di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza  di
alcune specie faunistiche ancorche' nocive» (sent. n. 392 del  2005),
in linea, peraltro, con la piu' rigorosa normativa europea in tema di
protezione  delle  specie  selvatiche  (direttiva   79/409/CEE)   del
Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
    La norma regionale censurata, nella parte in cui estende a  tutti
i   «cacciatori   iscritti   o   ammessi   agli   ATC    interessati,
nominativamente segnalati dai comitati di gestione», la  possibilita'
di partecipare alla realizzazione dei suddetti piani di abbattimento,
altera il contemperamento  di  interessi  delineato  dal  legislatore
statale nell'art. 19, comma 2, della  legge  n.  157  del  1992,  che
realizza uno standard  minimo  uniforme  di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema,  e  conseguentemente  viola  la  relativa  sfera  di
competenza statale. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 44 della legge regionale n. 10 del  2004,  nella  parte  in
cui, al  quinto  periodo  del  comma  2,  statuisce  che  le  guardie
venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie  di
fauna  selvatica,  «possono  avvalersi»,  tra  l'altro,  anche   «dei
cacciatori iscritti o ammessi agli ATC  interessati,  nominativamente
segnalati dai comitati di gestione», e annovera questi  ultimi,  alla
lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani.