Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in
persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 28
del 24 agosto 2018 - Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo:
attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di
sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile (BES),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24
agosto 2018, n. 81-speciale, come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 20 ottobre 2018, per contrasto con l'art. 81 della
Costituzione.
Fatto
In data 24 agosto 2018 e' stata pubblicata, sul n. 81-speciale
del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la legge regionale n.
28 del 24 agosto 2018, intitolata «Abruzzo 2019 - Una legge per
L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di
un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile
(BES)».
Detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo,
eccede dalle competenze regionali, e' violativa di previsioni
costituzionali, ed invade illegittimamente le competenze dello Stato;
si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua
impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle
seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1. La legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24 agosto 2018,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24
agosto 2018, n. 81-speciale, intitolata «Abruzzo 2019 - Una legge per
L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di
un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile
(BES)», ha previsto una serie di disposizioni volte a precisare
«l'inquadramento della funzione dell'Aquila Citta' capoluogo di
Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione
Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarieta' e di coesione
sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo
di tutte le aree della Regione» (art. 1).
A tal fine la legge prevede la redazione di «un programma di
investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo
finanziario di riferimento» (art. 4), che interesseranno la Funzione
di coordinamento e sicurezza del territorio (art. 8), la Cooperazione
turistica (art. 9), l'Ambiente (art. 10), il Patrimonio artistico
(art. 11), le Attivita' culturali e sportive (art. 12), la Perdonanza
Celestiniana (art. 13).
Con la legge in discorso sono altresi' poste, per la
realizzazione concreta del programma per come sara' definito da
un'apposita Conferenza permanente, disposizioni che disciplinano
l'assetto del personale (art. 14); e si prevede infine una «attivita'
di controllo e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle
risorse assegnate, oltreche' sulla qualita' e la tempestivita' degli
interventi» (art. 15).
Con l'art. 16, da ultimo, il legislatore regionale ha introdotto
una norma finanziaria, precisando con quali modalita' si intende far
fronte agli oneri posti a carico del bilancio regionale dalla nuova
normativa.
Le disposizioni cosi' introdotte, e in particolare l'art. 16 da
ultimo menzionato, sono viziate da patente illegittimita'
costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e
comportando violazione dell'art. 81 della Costituzione, che prevede
che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi
per farvi fronte», e devono pertanto essere dichiarate
incostituzionali sulla base delle considerazioni che seguono.
2. L'art. 16, come mostra la sua rubrica («Norma finanziaria»),
persegue il (doveroso) obiettivo di individuare i fondi necessari per
la realizzazione del programma volto alla valorizzazione della citta'
de l'Aquila.
Dopo aver chiarito che «1. Le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto per l'anno 2018
non comportano oneri a carico del bilancio regionale», l'articolo
prevede che, «2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'art.
7,» (si tratta della norma che prevede le modalita' di concreta
assegnazione delle risorse per l'attuazione degli interventi
programmati) «stimati per entrambe le annualita' in euro 785.000,00,
e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al
gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le risorse
stanziate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020,
stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio
ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo
0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal
bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di cui
alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio
dell'addizionalita'».
Orbene, al di la' della sua generica testuale previsione, appare
evidente che l'art. 16 non soddisfa il fondamentale requisito di cui
all'art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in verita' ad
indicare i mezzi con i quali si puo' far fronte ai nuovi oneri
previsti dalla legge n. 28/2018.
3. Se e' infatti pur vero, come sopra evidenziato, che il comma 2
dell'art. 16 menziona formalmente i mezzi ai quali si ricorre per
affrontare le nuove spese, a tale indicazione non corrisponde in
realta' alcuna risorsa.
La Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio pluriennale
di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, per quanto emerge
dall'esame dello stesso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio (L.R. 5
febbraio 2018, n. 7, pubblicata nel B.U. della Regione Abruzzo 16
febbraio 2018, n. 22-speciale) presenta infatti uno stanziamento
nullo.
Pertanto la disposizione si pone in insanabile contrasto con
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione: e con essa, in via
derivata, incostituzionale appare tutta la legge che si impugna, non
esistendo risorse per fronteggiare le spese ivi previste.
4. Codesta Ecc.ma Corte ha invero piu' volte precisato che il
fondamentale principio posto dalla disposizione costituzionale in
discorso vincola anche il legislatore regionale, che «non puo'
sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del
bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (cosi', tra le tante, Corte
cost., sent., 21 ottobre 2011, n. 272, in una fattispecie riguardante
proprio la Regione Abruzzo).
Nella or menzionata decisione codesto Collegio ha altresi'
chiarito che «la copertura di nuove spese "deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"»,
e che l'indicazione della copertura «e' richiesta anche quando alle
nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel
bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia capienza per
l'aumento di spesa, o perche' possano essere fronteggiate con lo
"storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti
previsti per altri capitoli» (Corte cost., sentenza n. 272/11 cit.).
Orbene, nel caso in esame, come visto, nessuno stanziamento
risulta disponibile nel bilancio di previsione richiamato dall'art.
16 della legge che si impugna.
Allo stato, dunque, non esiste alcuna copertura per far fronte
agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28/2018: l'art. 16 e,
in via derivata, l'intera legge impugnata violano pertanto l'art. 81
della Carta fondamentale e dovranno essere dichiarati
incostituzionali.