Ricorso  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  (cod.  fisc.
80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n.
69, in persona del presidente  pro  tempore  Francesco  Pigliaru,  in
forza di procura speciale a margine del presente atto rappresentata e
difesa dagli avv.ti Alessandra Camba  (cod.  fisc.  CMBLSN57D49B354X;
posta elettronica certificata  acamba@pec.regione.sardegna.it  -  fax
070.6062418) e avv. Sonia Sau (cod. fisc.  SAUSNO71P50B354Z  -  posta
elettronica   certificata    ssau@pec.regione.sardegna.it    -    fax
070.6062418),   elettivamente   domiciliata   presso   l'ufficio   di
rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n. 24; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato; 
    per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art.
8, comma 4, lettera a), del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91
(Proroga di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
convertito dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108,  quest'ultima
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2018, n. 220. 
 
                                Fatto 
 
    1. - Nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2018, n. 220, e' stata
pubblicata la legge 21 settembre 2018, n. 108 (Conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91,  recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative). 
    2. La predetta legge ha convertito  il  decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91, che, all'art. 8, comma 4, ha disposto: 
    «All'art.  16  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole  "nel  periodo
2015-2017", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2018-2020"; 
        b) al comma 2-bis, le parole  "Nel  periodo  2015-2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "Nel periodo 2018-2020".». 
    3. Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, attualmente in vigore, risulta pertanto il seguente: 
    «1.  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  di  investimenti
stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la Regione
Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento
straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto
dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti,  previsti
dall'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, per il periodo 2015-2017 non si  tiene  conto  dei  posti  letto
accreditati in tale struttura. La Regione  Sardegna,  in  ogni  caso,
assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al
competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma  di
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  che  garantisca  che,   a
decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano  rispettati
includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella
citata struttura. 
    2.   Sempre    in    relazione    al    carattere    sperimentale
dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle  more  dell'adozione
del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera  di  cui
al comma 1, la Regione Sardegna nel periodo 2018-2020 e'  autorizzata
ad incrementare fino al 6% il tetto  di  incidenza  della  spesa  per
l'acquisto di  prestazioni  sanitarie  da  soggetti  privati  di  cui
all'art. 15, comma 14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  La
copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno  del
bilancio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
    2-bis. Nel periodo 2018-2020, la Regione Sardegna e il  Ministero
della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva  rispondenza  della
qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con
la  restante  offerta  sanitaria  pubblica  in  Sardegna  nonche'  la
mobilita' sanitaria verso altre regioni». 
    4. L'art. 8, comma 4, lettera a),  del  decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,
nel modificare l'art. 16, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164,
ha   esteso   temporalmente   l'efficacia   di    una    disposizione
costituzionalmente illegittima sotto plurimi profili, connotandola di
ulteriori vizi di illegittimita' costituzionale. 
    5.  Va  peraltro  rappresentato  che   l'intervento   legislativo
impugnato si inserisce in una  vicenda  che  ha  visto  coinvolti  lo
Stato, la Regione  Sardegna  ed  un  investitore  privato,  la  Qatar
Foundation Endowment, in  partnership  con  l'Ospedale  Bambin  Gesu'
(IRCCS), con il comune intento  di  realizzare  l'attivazione  di  un
presidio ospedaliero ad alta qualificazione  sanitaria  nell'area  di
Olbia, il Mater Olbia, fortemente voluto proprio dallo Stato  che,  a
tal fine,  ha  garantito  alla  Sardegna  che  avrebbe  fatto  quanto
necessario per consentire la riuscita dell'operazione (doc. 1). 
    6.  La  Regione,  pertanto,  ha  predisposto   e   approvato   il
provvedimento di ridefinizione della rete ospedaliera, tenendo  conto
dell'operativita' del nuovo  ospedale,  con  la  conseguenza  che  la
soddisfazione del fabbisogno sanitario regionale e' stata programmata
facendo affidamento anche sulla  nuova  struttura,  alla  quale  sono
stati attribuiti ben 242 posti letto. 
    7. Lo Stato, tuttavia, pur consapevole della misura delle risorse
necessarie per finanziare  l'acquisto  delle  prestazioni  del  nuovo
presidio, superiori ai 50 milioni di euro, una volta che  l'opera  e'
stata terminata con ingentissimi investimenti privati, con  le  norme
impugnate sta consapevolmente  ostacolando  la  possibilita'  che  la
Regione onori gli impegni contrattualmente assunti, lo si  ribadisce,
dietro «forte incoraggiamento» dello Stato, facendo peraltro ricadere
sulla ricorrente  le  inevitabili  disastrose  conseguenze,  tra  gli
altri, in merito al suo dovere di garantire il diritto  alla  salute,
nonche' a livello sociale, economico e di immagine. 
    Le  disposizioni  indicate  in  epigrafe   sono   illegittime   e
gravemente lesive delle  attribuzioni  costituzionali  della  Regione
Sardegna, che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita'  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. Vizio di irragionevolezza che ridonda nella lesione dell'autonomia
finanziaria regionale, garantita dagli articoli 7 e 8 dello Statuto e
117, comma 3, Cost., nonche' sulla competenza legislativa concorrente
della Regione in materia di igiene e sanita'  pubblica,  riconosciuta
dall'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale  per  la  Sardegna)  o,  se  piu'  favorevole,
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. 
    A) L'art. 8, comma 4, lettera a),  del  decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,
nel  sostituire  il  riferimento  temporale  2015-2017   con   quello
2018-2020 di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, ha confermato che l'autorizzazione  all'incremento  del
tetto di incidenza del 6% della spesa per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie da soggetti privati di  cui  all'art.  15,  comma  14,  del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   e'   valida   nelle   more
dell'adozione. del provvedimento regionale di riorganizzazione  della
rete ospedaliera. 
    La rete ospedaliera, tuttavia, e' stata approvata  dal  Consiglio
regionale in data  25  ottobre  2017  e  il  provvedimento  e'  stato
pubblicato sul BURAS n. 58 dell'11 dicembre 2017 (doc. 2).  Pertanto,
alla data di approvazione  del  decreto-legge  n.  91/2018,  la  rete
ospedaliera era gia' stata adottata, con la conseguenza che la norma,
nell'attuale  formulazione  letterale,   non   e'   suscettibile   di
applicazione, ma impedisce comunque alla Regione di disciplinare  con
propria legge la materia e cosi' esercitare anche  la  sua  autonomia
finanziaria. 
    L'inapplicabilita' della  disposizione,  nella  formulazione  poi
approvata, era emersa nel corso dei  lavori  parlamentari  durante  i
quali si era sottolineato come  «In  conclusione,  sotto  il  profilo
della formulazione letterale, la relatrice  (on.  Castellone)  rileva
che nel testo oggetto della modifica temporale di cui alla lettera a)
del presente comma 4 continua ad essere presente la locuzione  "nelle
more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione  della  rete
ospedaliera", provvedimento per il  quale,  come  detto,  si  prevede
invece la decorrenza gia' dall'anno in corso» (Seduta n. 3 (ant.) del
31 luglio 2018 pag.  685).  Inoltre,  sempre  nel  corso  dei  lavori
parlamentari, era stata manifestata  la  volonta'  di  sopprimere  la
locuzione: «Al comma 4, lettera a), e' aggiunta la seguente  lettera:
"a-bis. Dopo le parole: 'al comma 2, primo periodo' sono soppresse le
parole:  'e   nelle   more   dell'adozione   del   provvedimento   di
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  di  cui  al   comma   1'.
Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, le parole 'fino al 6%'
sono sostituite dalle  parole:  'fino  al  20  per  cento'."».  (cfr.
emendamento Marino, Cucca. Seduta n. 32 del 6 agosto 2018, pag. 1148,
poi ritirato) (doc. 3). 
    B) Al di la' del rilievo di cui al punto A), la  disposizione  in
esame, per  come  formulata,  risulta  in  ogni  caso  irragionevole,
illogica, contraddittoria e inapplicabile. 
    Gli uffici regionali, al fine di verificare l'attuabilita'  della
norma, hanno calcolato il  valore  dell'incremento  del  6%  in  essa
autorizzato a valere sulla spesa per  l'acquisto  di  prestazioni  di
assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, pari per l'anno
2016 a €  162.405.327,87;  l'incremento  del  6%  sarebbe  pari  a  €
9.744.319,67 (doc. 4). 
    Considerata la  sostanziale  invariabilita'  di  tale  somma,  la
stessa dovrebbe costituire il tetto di  spesa  annuale  da  assegnare
mediamente all'Azienda per la tutela della salute per l'acquisto  dal
«Mater Olbia» delle prestazioni da erogare  per  conto  del  Servizio
sanitario regionale. 
    Appare quindi evidente che una tale  assegnazione  e'  del  tutto
incoerente rispetto allo scopo, dichiarato nella norma,  di  favorire
la  realizzazione  dell'Ospedale   di   Olbia,   ed   inadeguata   al
raggiungimento   dello   stesso,   considerato   altresi'   che    il
provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera sopra citato
ha attribuito al «Mater  Olbia»  242  posti  letto,  per  discipline,
prevalentemente, di alta complessita'. 
    A titolo meramente comparativo si  evidenzia  come  il  tetto  di
spesa per l'anno 2016 a  favore  della  struttura  sanitaria  privata
«Kinetika», con una inferiore  dotazione  di  223  posti  letto,  per
discipline, prevalentemente, di bassa e media complessita', e'  stato
pari a € 40.798.137,45 (doc. 5). 
    Anche in questo caso, la disposizione impugnata, fintanto che non
venga dichiarata costituzionalmente illegittima,  impedisce  comunque
alla  Regione  di  provvedere  autonomamente  in  materia   e   cosi'
esercitare anche la sua autonomia finanziaria. 
    Un  eventuale  provvedimento  regionale  che,  per  il   triennio
2018-2020 assegnasse risorse  superiori  al  limite  del  6%  imposto
dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, attualmente
in vigore, sarebbe illegittimo per violazione di legge. 
II. Violazione della competenza legislativa concorrente della Regione
Sardegna in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  riconosciuta
dall'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale  per  la  Sardegna)  o,  se  piu'  favorevole,
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del  18  ottobre  2001,
oltre che per violazione dell'autonomia  finanziaria  della  Regione,
tutelata dell'art. 7 dello Statuto per la Sardegna  e  dall'art.  119
della Costituzione, anche in considerazione del fatto che i  predetti
articoli 117 e 119 vanno letti e  applicati  in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2017), che, dall'anno  2007,  pone  il
finanziamento  complessivo  del  Servizio   sanitario   sul   proprio
territorio in capo alla  Regione  Sardegna,  senza  alcun  apporto  a
carico del bilancio dello Stato. 
    C) La modifica introdotta l'art. 8,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (come convertito dalla  legge  21
settembre 2018, n. 108), all'art. 16, comma 2, del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, nell'incidere  sul  periodo  di  applicazione
della relativa disciplina,  ha  ridato  attualita',  per  il  periodo
2018-2020, ai profili di illegittimita' da cui era gia' affetta. 
    Nell'originaria formulazione, il predetto art. 16, comma  2,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nelle more dell'adozione del
provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, autorizzava
la Regione Sardegna, nel periodo 2015-2017, a incrementare fino al 6%
il tetto di incidenza  della  spesa  per  l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie dai soggetti privati di cui  all'art.  15,  comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    Al dichiarato fine di consentire  la  realizzazione  di  un  polo
ospedaliero di eccellenza in Sardegna, fortemente voluto anche  dallo
Stato, il legislatore, con l'art. 16, comma 2, del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, ha apparentemente individuato le risorse  per
far fronte all'ingente spesa per l'acquisto di prestazioni  sanitarie
dal nuovo soggetto, mediante una insufficiente deroga alle misure  di
razionalizzazione della spesa sanitaria di cui all'art. 15, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che ha imposto alle regioni di ridurre l'importo
e i corrispondenti volumi di acquisto, previsti nei contratti e negli
accordi vigenti nell'esercizio 2012  per  l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. 
    La predetta disposizione, era sin dalla  sua  entrata  in  vigore
palesemente illegittima dal momento che plurime sentenze della  Corte
costituzionale hanno riconosciuto che lo  Stato  non  ha  titolo  per
dettare  norme  di  coordinamento  finanziario  che  definiscano   le
modalita'  di  contenimento  di  una  spesa   sanitaria   interamente
sostenuta da altri enti (cfr. sentenza n. 125/2015), ne' per  imporre
vincoli alla spesa sanitaria  delle  autonomie  territoriali  che  si
fanno interamente carico della spesa sanitaria, considerato  che  non
concorre in alcun modo al finanziamento  del  servizio  sanitario  di
tali enti (cfr. sentenza n. 231/2017). 
    Nel periodo originariamente individuato dall'art.  16,  comma  2,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133   (2015-2017),   la
disposizione non ha avuto  attuazione,  in  ragione  dell'intervenuta
adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera
e  dei  tempi  per  la  realizzazione  dell'ospedale  e,  decorso  il
triennio, era destinata a perdere efficacia. 
    A seguito della estensione del riferimento temporale della norma,
la Regione intende rivendicare la propria  competenza  legislativa  a
fronte di una disposizione di dettaglio che mira a contenere la spesa
sanitaria di una Regione che se ne fa  interamente  carico.  Peraltro
contestualmente autorizzandola a creare un polo d'eccellenza  che  ha
necessariamente dei costi enormemente superiori al margine di  spazio
finanziario concesso. 
    L'autorizzazione a incrementare, nel periodo 2018-2020, il  tetto
di incidenza fino al 6% della spesa  per  l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie da soggetti privati di  cui  all'art.  15,  comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, limita la facolta' della  Regione
di finanziare,  con  proprie  risorse,  una  maggiore  e  qualificata
offerta sanitaria in  violazione  delle  disposizioni  costituzionali
richiamate nel presente motivo di ricorso. 
    L'art. 15, comma 14, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
infatti, nella parte in cui  stabilisce  che  «Ai  contratti  e  agli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi  dell'art.  8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  l'acquisto  di
prestazioni   sanitarie   da   soggetti   privati   accreditati   per
l'assistenza   specialistica   ambulatoriale   e   per   l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla  regione
o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva
annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e  del  2
per cento a decorrere dall'anno 2014.», non si applica  alle  regioni
che si fanno interamente carico della spesa sanitaria. 
    La conferma si  trova  nella  clausola  di  salvaguardia  di  cui
all'art. 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  che  prevede
l'applicazione  alle  regioni   a   statuto   speciale   delle   sole
disposizioni del predetto art. 15 che impongono  loro  un  contributo
all'azione di risanamento della finanza  pubblica,  quale  certamente
non e' la riduzione degli importi dei contratti da stipulare  con  le
strutture private, da parte di  enti  che  non  percepiscono  risorse
dallo Stato. 
    Di conseguenza, l'imposizione, per il periodo 2018-2020,  di  una
spesa parametrata a quanto  previsto  in  una  norma  che  non  trova
applicazione in Sardegna, lede  l'autonomia  finanziaria  nonche'  le
competenze legislative della Regione. 
III. Violazione del principio di leale collaborazione: in particolare
violazione degli  articoli  5,  117  e  119  Cost.  (che  fissano  il
principio  della  leale   collaborazione   e   tutelano   l'autonomia
economico-finanziaria della Regione) e degli articoli  7  e  8  dello
Statuto (disposizioni, anche  queste,  che  garantiscono  l'autonomia
economico-finanziaria della Regione ricorrente e che impongono che il
regime dei rapporti economico-finanziari sia improntato al  paradigma
della leale cooperazione). 
    Per le medesime ragioni, poi, si coglie la violazione dell'art. 3
Cost., ancora in combinato disposto con gli  articoli  7  e  8  dello
Statuto e 117 e 119 Cost.,  per  l'evidente  irragionevolezza  di  un
provvedimento  che  smentisce  l'impostazione  consensualistica   dei
rapporti Stato-Regione e che calpesta le clausole di un  accordo  tra
la Regione e lo Stato. 
    D) Ulteriore profilo di  illegittimita'  dell'art.  8,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come  convertito
dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, consiste nell'aver  prorogato,
per il periodo 2018-2020, l'efficacia di una disposizione illegittima
per violazione del principio di leale collaborazione, atteso che,  di
fatto, ha imposto alla Regione  Sardegna  la  misura  (insufficiente)
delle risorse da destinare all'acquisto di prestazioni  dall'ospedale
Mater Olbia, senza attuare  i  necessari  e  doverosi  meccanismi  di
interlocuzione e di attuazione del principio  consensualistico,  piu'
volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost.,
sentenze numeri 19 e 82 del 2015). 
    Non e'  stata  infatti  posta  in  essere  alcuna  interlocuzione
diretta con la Regione Sardegna in  merito  all'entita'  dell'apporto
finanziario necessario a dare attuazione alle finalita' dell'art. 16,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  sebbene  con
esso  lo  Stato  abbia  stabilito  che  l'Ospedale   dovesse   essere
realizzato e reso operativo. 
    E cio' sebbene la norma statale sia stata  preceduta  da  serrate
interlocuzioni nel corso delle quali lo Stato non si e'  limitato  ad
acconsentire ad una richiesta formulata dalla Regione di  ampliamento
dell'offerta sanitaria  in  Sardegna,  ma  ne  e'  stato  il  maggior
sostenitore, come comprovato dal Protocollo di intesa del  21  maggio
2014, con  il  quale  il  Governo  assicura  il  pieno  sostegno  per
consentire la realizzazione dell'ospedale e  si  impegna  a  favorire
tutte le azioni e le misure necessarie oltre che a  utilizzare  forme
di immediata collaborazione e di stretto coordinamento (doc. 1). 
    Impegni totalmente  disattesi  mediante  l'imposizione,  fino  al
2020,   di   una   disponibilita'   finanziaria   insufficiente   per
l'attuazione di quanto lo Stato si era impegnato a sostenere. 
Istanza di sospensione. 
    Poiche' oggi l'Ospedale «Mater Olbia» e'  stato  ultimato  ed  ha
chiesto  l'accreditamento  istituzionale  garantito   negli   accordi
sottoscritti con la Regione (con il pieno sostegno dello  Stato)  per
parte delle prestazioni e si  accinge  a  richiederlo  anche  per  le
restanti, ma la Regione, in virtu' della vigenza  della  disposizione
statale impugnata, non  puo'  esercitare  le  proprie  competenze  in
materia ed e' limitata nell'esercizio dell'autonomia finanziaria,  al
fine  di  poter  consentire  l'operativita'  della  nuova   struttura
sanitaria, e'  necessario  che  la  norma  venga  sospesa,  ai  sensi
dell'art. 35 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  come  sostituito
dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
    Un  eventuale  provvedimento  regionale  che,  per  il   triennio
2018-2020 assegnasse risorse  superiori  al  limite  del  6%  imposto
dall'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, attualmente
in vigore, come gia' rilevato sarebbe illegittimo per  violazione  di
legge. 
    La nuova rete ospedaliera, ormai adottata da oltre  un  anno,  e'
stata tuttavia predisposta tenendo conto dell'operativita' del  nuovo
ospedale, con la conseguenza  che  la  soddisfazione  del  fabbisogno
sanitario regionale e' stata programmata  facendo  affidamento  anche
sulla nuova struttura alla quale, come detto, sono  stati  attribuiti
ben 242 posti letto. 
    E' pertanto evidente che l'attesa della definizione del  giudizio
perche' la Regione possa stanziare  le  somme  per  l'acquisto  delle
prestazioni dal Mater Olbia, impatterebbe  pesantemente  sul  diritto
alla salute dei cittadini sardi e metterebbe a rischio l'investimento
straniero, con conseguenti gravi  darmi  per  la  Regione,  anche  di
natura patrimoniale.