CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione I penale
La Corte d'Appello di Milano, Sezione I penale, riunita in Camera
di consiglio nella persona dei signori:
dott.ssa Rosa Luisa Polizzi - Presidente;
dott.ssa Francesca Vitale - Consigliere;
dott.ssa Stefania Pigozzi - Consigliere;
nel p.p. n. 5709/2016 R.G.A., a carico dell'imputato P.L.
all'udienza del 22 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza
di rimessione di questione di legittimita' costituzionale dell'art.
570-bis del codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30 della
Costituzione nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso
prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia
alle prescrizioni di natura economica stabilite nei confronti dei
figli minorenni nati fuori dal matrimonio; con riferimento agli
articoli 25 e 76 della Costituzione nella parte in cui, introducendo
un'ipotesi di abolitio criminis, ha superato i limiti imposti dalla
legge delega di cui all'art. 1 comma 85, lett. q) della legge 23
giugno 2017, n. 103.
Rilevanza della questione
Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione
di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio
di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere
dall'ex convivente di fatto, sebbene per un periodo di soli due anni,
nei confronti della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio.
Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 28 giugno 2016, Il
Tribunale di Milano condannava P.L. alla pena di mesi sei di
reclusione, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 3 legge n.
54/06, in relazione all'art. 12-sexies, legge n. 898/70 e art. 570,
commi 1 e 2 del codice penale per essersi sottratto all'obbligo
mensile di corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno
mensile di mantenimento nei confronti della figlia minore M.N. nata
nel 2004 di euro 500,00 come disposto con provvedimento del Tribunale
di Milano del 18 maggio 2011. Fatto commesso da giugno 2011 in
permanenza attuale.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale
ricostruiva la vicenda come segue.
La signora M.S.N., a seguito della cessazione della relazione con
l'imputato, ricorreva al Tribunale per i minorenni di Milano al fine
di ottenere il riconoscimento del contributo al mantenimento della
figlia minore nonche' una regolamentazione dei rapporti e della
frequentazione padre-figlia. Il Tribunale adito, con decreto del 18
novembre 2011, convalidava l'accordo intervenuto fra le parti,
ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere mensilmente
entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 500,00, oltre il 50% delle
spese straordinarie. L'imputato dopo un primo periodo durante il
quale corrispondeva la somma indicata - pur rimanendo inadempiente
per quanto concerne il pagamento delle spese straordinarie -
interrompeva di adempiere ai propri obblighi. Per sua stessa
ammissione quest'ultimo non versava alcuna somma dal mese di novembre
del 2013 al mese di aprile 2015. Come emerge della documentazione in
atti, l'imputato versava alcunche' anche nei mesi di aprile del 2012,
gennaio e maggio del 2013 e giugno del 2015. Nel 2016 lo stesso
riprendeva il pagamento, sebbene in misura ridotta.
Contro la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa
dell'imputato.
Considerato che nelle more del processo interveniva la modifica
di cui al decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21. in attuazione
della delega prevista all'art. 1, comma 85, lett q) della legge 23
giugno 2017, n. 103, che abrogava l'art. 12-sexies, legge n. 898/70
la rilevanza della questione e' evidente.
Non manifesta infondatezza della questione
Disciplina prevista dall'art. 12-sexies legge n. 898/70 e dall'art.
3, legge n. 54/2006.
Come e' noto, la norma incriminatrice di cui all'art. 12-sexies
(introdotta dall'art. 21, legge 6 marzo 1987 n. 74) puniva la
condotta del coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si sottraeva all'obbligo di corresponsione
dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro
coniuge e/o dei figli.
Con l'introduzione dell'art. 3, legge n. 54/06 «Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli», la disciplina prevista dall'art. 12-sexies veniva estesa
anche ai casi di violazione degli obblighi di natura economica nel
contesto della separazione, con la conseguenza di ritenere illecito
penale anche le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare
l'assegno di mantenimento statuito a favore dei figli minori od anche
maggiorenni se non autosufficienti. Con l'introduzione dell'articolo
appena illustrato veniva a risolversi, quindi, la problematica
relativa alla disparita' di trattamento tra i figli di coniugi
separati e figli di coniugi divorziati, che aveva condotto alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 472 del 31 luglio 1989.
Venendo al profilo che qui rileva, relativo all'applicazione
della norma di cui all'art. 12-sexies anche all'ipotesi di violazione
degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli nati
fuori dal matrimonio, occorre rilevare che, sebbene l'art. 3 - come
detto - si limitava a stabilire che in caso di violazione degli
obblighi di natura economica, stabiliti in sede di separazione, si
applicava l'art. 12-sexies, il successivo art. 4, comma 2 della
medesima legge estendeva l'intera disciplina introdotta dalla legge
n. 54/06 anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi
ai genitori non coniugati, vale a dire - secondo parte della
giurisprudenza - anche le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge
n. 54/06 ha dato luogo a dubbi interpretativi in merito alla
possibilita' o meno che l'art. 4, nell'estendere la disciplina
contenuta nella predetta legge ai casi di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, avesse
inteso riferirsi esclusivamente alla disciplina della
regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori (articoli 1 e
2), ovvero anche alla tutela penale riconosciuta in caso di
inosservanza degli obblighi economici introdotta dall'art. 3.
In seno alla sezione sesta della Corte di Cassazione si sono
profilati due orientamenti: l'uno, maggiormente attento all'esegesi
strutturale della norma, sostiene che il reato p.p. all'art.
12-sexies legge n. 898/1970 e' configurabile esclusivamente nel caso
di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, mentre,
nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti
dalla cessazione del rapporto di convivenza puo' configurarsi il solo
reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 (Sezione 6, n. 2666 del 19
gennaio 2017): l'altro (con il quale questa Corte concorda), che
valorizza l'indirizzo normativo volto a equiparare la posizione dei
figli nati da genitori conviventi a quella dei figli nati in costanza
di matrimonio. Tale orientamento afferma che il reato di omesso
versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e
istruzione dei figli e' configurabile anche nel caso di violazione
degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del
rapporto di convivenza (Sezione 6, n. 25267 del 6 aprile 2017).
L'art. 570-bis del codice penale.
Alla luce di quanto finora illustrato, data la sopravvenuta
abrogazione dell'art. 3, legge n. 54/06, risulta necessario esaminare
se la forma di tutela illustrata permanga a favore dei figli nati
fuori dal matrimonio vuoi minori, vuoi maggiorenni senza colpa non
economicamente autosufficienti.
Invero, questa Corte ritiene che la mancanza, nel nuovo art.
570-bis del codice penale, di qualsivoglia richiamo, seppur
indiretto, all'estensione della disciplina alle ipotesi diverse dal
rapporto di coniugio, abbia determinato l'assenza di una
regolamentazione degli obblighi economici nei confronti dei figli
nati fuori dal matrimonio.
Violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione.
Il nuovo assetto normativo, pertanto, determina un'irragionevole
disparita', essendo accordata ai soli figli nati da genitori
coniugati una tutela penale piu' ampia e severa rispetto a quella
offerta ai figli nati fuori dal matrimonio, in aperto contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Il livello e la irragionevolezza di tale minor tutela confliggono
con la costante perequazione della posizione dei figli nati da
genitori conviventi rispetto a quelli nati da genitori legati da
matrimonio che la giurisprudenza di legittimita' e tutta la normativa
introdotta dalle riforme sulle unioni civili hanno maturato nel corso
degli ultimi anni.
Deve inoltre aggiungersi che gli obblighi dei genitori discendono
dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a seconda
che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla l'art. 30
della Costituzione il quale, nel prevedere il dovere dei genitori di
mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, non consente
certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di coloro
che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento possa venir
meno per il solo fatto che la rispettiva prole non sia nata da un
rapporto di coniugio. E' anzi evidente come la lettera della norma
costituzionale imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va a
tutto beneficio dei figli, indipendentemente dalla posizione dei
genitori. Canone di eguaglianza che non viene rispettato dalla nuova
disposizione introdotta dall'art. 570-bis del codice penale in aperto
contrasto con la norma di rango superiore qui richiamata.
La formulazione dell'articolo in esame, peraltro, con l'espresso
riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del reato, non
consente alcuna lettura costituzionalmente orientata, in ossequio ai
principi di cui agli articoli 3 e 30 della Costituzione, che non
travalichi i limiti di un'interpretazione estensiva e non finisca per
essere un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem.
Violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della Costituzione.
Sotto diverso profilo, questa Corte ritiene che l'introduzione
dell'art. 570-bis del codice penale abbia integrato un eccesso di
delega in violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della
Costituzione.
La legge delega, infatti, all'art. 1, comma 85, lett q) della
legge 23 giugno 2017, n. 103, richiedeva la sola «attuazione, sia
pure tendenziale, del principio di riserva di codice nella materia
penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della
pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento
penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali,
attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a
diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in
particolare i valori della persona umana [...]».
Al contrario, l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale,
cosi' come formulato, nonostante si collochi all'interno di una
sistematica revisione dell'ordinamento penale, finalizzata a una
maggiore organicita' del sistema punitivo complessivamente
considerato, ha avuto l'effetto - sopra illustrato - di abrogare
fattispecie incriminatrici precedentemente previste dalla legge senza
che il legislatore avesse ricevuto formale delega in questo senso.