UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA
Il Giudice di pace nel procedimento RGNR n. 2367/2014, Rg.GdP
393/2015, premesso che si procede penalmente nei confronti di B. M.
nato a ... il ... per i fatti di cui alla seguente imputazione:
1) del reato p. e p. dagli articoli 81 comma 1 e 594 C. P.
perche', a seguito della medesima condotta illecita offendeva l'onore
e il decoro di R. S. proferendo nei confronti del predetto le
seguenti espressioni: in data 8 settembre 2014 «coprofago, parassita,
cornuto, becco»; in data 9 settembre 2014 «sei un coprofago,
parassita e tutta la vita ti sara' un parassita»; in data 13 ottobre
2014» sei un cacasotto, parassita, pidocchio, piattola»; nonche' in
data 21 ottobre 2014 sputandogli contro; fatti commessi nelle date
sopraindicate;
2) del reato p. e p. dall'art. 595 codice penale per avere
offeso la reputazione di R. S., scrivendo l'espressione «parassita» a
lui riferita nel corpo di una missiva inviata a mezzo fax all'avv.
V. F.; in Venezia in data 22 settembre 2014.
che la fattispecie di reato di cui al procedimento in
oggetto riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 codice penale
(oltre al reato di diffamazione ex art. 595 c.p.), che e' stato
abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreo legislativo n. 7 del 15
gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28
aprile 2014, art. 2, comma 3°;
Considerato che il giudice procedente dubita della legittimita'
costituzionale delle norme che hanno abrogato il suddetto reato di
ingiuria punito dall'art. 594 cp; tanto premesso il giudice
remittente osserva quanto segue.
1 - Inquadramento normativo.
L'oggetto del giudizio riguarda il reato di ingiuria previsto e
punito dall'art. 594 c.p.. Tale reato e' stato abrogato dell'art.
lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale
norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2,
comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della
legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 codice penale
cosi' disponeva:
«chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni,
diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino
a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza
di piu' persone».
Nel procedimento avanti al Giudice di Pace il suddetto reato era
punito con la multa da euro 258,00 fino ad euro 2.582,00 ed era
inserito nel Capo II, Titolo XII del Libro II del codice penale
riguardante i delitti contro l'onore.
L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana
riconosciuto tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2
della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita,
all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte
costituzionale infatti lo annovera tra i beni e gli interessi
inviolabili in quanto essenzialmente connessiicon la persona umana
(Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973).
Si tratta quindi di un bene giuridico ascritto nel rango dei
diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali,
inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati,
ed e' estrinsecazione, nelle societa' democratiche, del fondamentale
principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani che trova le sue
profonde radici nel principio del rispetto per ogni persona, per ogni
essere umano, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
In tale contesto il legislatore e' intervenuto emanando le due
richiamate leggi ordinarie che hanno abrogato la norma penale
preposta alla tutela del suddetto bene giuridico tutelato dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione, quale diritto inviolabile della
persona.
Il remittente dubita quindi della legittimita' costituzionale
delle suddette disposizioni normative rispetto agli articoli 2 e 3
della Carta Costituzionale.
Ulteriore profilo di dubbio della legittimita' costituzionale
delle leggi ordinarie abrogative dell'art. 594 c.p., va espresso
sotto l'aspetto della violazione dei principi fondamentali
dell'unione europea alla quale l'Italia aderisce.
L'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea
statuisce che «La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata». La dignita', che costituisce espressione
ampia dei concetti di onore, decoro e rispetto, entra quindi nel
tessuto della Carta Costituzionale attraverso gli articoli 10 e 117
come uno dei beni fondamentali da rispettare e tutelare.
Sotto questo ulteriore profilo il remittente dubita della
legittimita' delle disposizioni normative sottoposte a scrutinio per
la violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1 - La questione di legittimita' costituzionale appare
rilevante ai fini della decisione del presente giudizio sussistendo
un nesso di pregiudizialita' necessaria tra il giudizio a quo ed il
giudizio di legittimita' costituzionale. Ed invero nel vigente quadro
normativo il giudice di pace sarebbe tenuto a dichiarare di non
doversi procedere ex art. 129 codice di procedura penale dal reato di
ingiurie perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come
reato.
Tuttavia il dubbio di legittimita' costituzionale della norma
abrogativa comporterebbe, in caso di declaratoria di illegittimita'
costituzionale, la riespansione della rilevanza penale del
comportamento oggetto del reato di ingiurie con conseguente obbligo
per il giudice di celebrare il processo e di verificare in
dibattimento la sussistenza o meno della fattispecie delittuosa che
potrebbe comportare la condanna dell'imputato.
Ne consegue che la questione di costituzionalita' della norma
abrogativa del reato di ingiuria possiede una incidenza attuale nel
procedimento a quo perche' ha ad oggetto la norma abrogativa del
comportamento delittuoso in base al quale e' stato instaurato il
presente giudizio nei confronti dell'imputato.
2.2 - La rilevanza della questione appare sussistere anche sotto
il profilo delle norme penali di favore e precisamente di norme
abrogative di ipotesi delittuose. Il remittente e' a conoscenza
dell'indirizzo contrario alla sindacabilita' delle norme penali di
favore, tuttavia lo scrivente ritiene che l'applicazione di tale
orientamento porterebbe a conseguenze contrarie alla tutela della
Costituzione. Si deve considerare infatti che se fosse preclusa la
sindacabilita' delle norme penali di favore, i dubbi di legittimita'
costituzionale sulle norme sicuramente applicabili nel giudizio a quo
e ritenute dal giudice non manifestamente infondate, non potrebbero
essere posti al sindacato della Corte con l'aberrante conseguenza che
le norme penali di favore sfuggirebbero al controllo di
costituzionalita' precludendo lo strumento atto a garantire la
preminenza della Costituzione sulla legislazione statale ordinaria.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte costituzionale
(espresso a partire dalla sentenza n. 148/1983) in base al quale e'
possibile esperire il sindacato di costituzionalita' anche sulle
norme abrogative o che escludano la rilevanza penale di certi
comportamenti poiche' non e' possibile concedere l'immunita' a
nessuna tipologia di norme della legislazione ordinaria rispetto alla
Carta Costituzionale.
In tal senso si e' espressa anche la successiva giurisprudenza
della Corte costituzionale affermando la sindacabilita' delle c.d.
norme penali di favore ovvero di norme che stabiliscano, per
determinati soggetti od ipotesi, un trattamento penalistico piu'
favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme
generali e comuni (cfr. Corte costituzionale n. 394/2006). In tale
decisione si e' altresi' precisato che la Corte non puo' certo
configurare nuove norme penali, ma non le sono precluse «le decisioni
ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di
condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque piu'
generale» con la sola conseguenza «dell'automatica riespansione della
norma generale o comme, dettata dallo stesso legislatore, al caso
gia' oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria» (c.f.r.
Corte costituzionale n. 394/2006). Sotto tale profilo si richiama
infatti la recente decisione della Corte costituzionale nella quale
venne dichiarata l'incostituzionalita' della legge abrogativa del
reato di associazione paramilitare, facendo rivivere la fattispecie
penale (cfr. Corte costituzionale n. 5/2014).
Alla luce di tale inquadramento il remittente ritiene quindi che
alla Corte costituzionale non possa essere precluso lo scrutinio di
costituzionalita' di qualsivoglia norma costitutiva o abrogativa di
fattispecie emanata dal legislatore con la forma di legge ordinaria.
3. Sulla non manifesta infondatezza.
Il requisito della «non manifesta infindatezza» della questione
si ravvisa nell'effettiva e concreta consistenza della questione di
legittimita' che si esprime nei seguenti termini.
3.1 - Un primo aspetto di non manifesta infondatezza va
ricondotto al fatto che le disposizioni abrogative del reato per cui
e' processo hanno determinato la fuoriuscita del bene dell'onore e
del decoro dal sistema di tutela pubblicistica dei diritti
fondamentali.
Si osserva infatti che non ci sono diritti inviolabili di cui
all'art. 2 della Costituzione che non siano protetti anche dalle
norme penali, proprio in virtu' della massima tutela che ad essi
viene garantita.
La stessa Corte costituzionale ha infatti ritenuto che gli
articoli 2, 3 e l'art. 13, primo comma, della Costituzione
riconoscano e garantiscano i diritti inviolabili dell'uomo, fra i
quali rientrano quelli del proprio decoro, del proprio onore, della
propria rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione,
sanciti espressamente negli articoli 8 e 10 della Convenzione europea
sui diritti dell'uomo (cfr. Corte costituzionale n. 38/1973).
Inoltre i concetti di onore e di decoro, uniti al concetto di
reputazione, costituiscono tre fondamentali concetti che la
giurisprudenza, la dottrina e anche le dottrine filosofiche, hanno
ricondotto all'essenza concettuale del valore uomo identificato con
il termine: dignita'.
Il rispetto che ho per gli altri - scriveva Immanuel Kant - e' il
riconoscimento della dignita' che e' negli altri. Ed e' proprio per
dare un senso al «riconoscimento della dignita' che e' negli altri»
che e' sorta la necessita' di tutelare normativamente la dignita' di
ogni essere umano. Dignita' che e' tutelata come diritto fondamentale
nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea di Nizza
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 18
dicembre 2000), che proclama nell'art. 1 che: «La dignita' umana e'
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.»
Proprio tale fonte norrnativa, recepita nella nostra Costituzione
in forza degli articoli 10 e 117, riconduce il concetto di dignita'
nel tessuto costituzionale rendendolo un diritto primo ed
irrinunciabile della persona.
Non solo, ma la dignita' come valore trova la propria implicita
affermazione nel principio contenuto nell'art. 2 della Carta
Costituzionale dove si stabilisce che: «la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.».
In tale contesto si deve ritenere che la tutela dei diritti
fondamentali ed inviolabili dell'essere umano, dei quali e' parte
fondamentale il concetto di dignita' che comprende i concetti di
onore e di decoro, possa essere garantita «sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'» soltanto
attraverso le norme penali, poiche' sono proprio le norme penali che
sono poste, ontologicamente, a difesa dei diritti inviolabili
dell'essere umano.
Diritti inviolabili dell'essere umano che debbono essere tutelati
dalle norme penali, sia per l'efficacia deterrente della sanzione
penale, che per l'inadeguatezza delle sanzioni amministrative o
civili che appaiono inconciliabili a prevenire, ricomporre o
reprimere le condotte lesive dei diritti fondamentali.
Nel caso di specie il legislatore ha approvato con legge
ordinaria la contestuale abrogazione della fattispecie delittuosa dal
codice penale ed ha introdotto una tutela privatistica del bene
costituzionalmente protetto, utilizzando il medesimo testo del primo
comma dell'art. 594 c.p., andando cosi' a degradare il reato che
tutela un bene di rilevanza costituzionale ad un illecito civile
sottoposto unicamente al nuovo istituto della sanzione pecuniaria
civile (art. 4 del decreto legislativo n. 7/2016) e ledendo, ad
avviso del remittente, gli articoli 2 e 3 della Costituzione posti a
tutela dei diritti fondamentali della persona, universalmente
riconosciuti.
Inoltre tale normativa abrogativa, che ha cancellato la rilevanza
penale di un diritto fondamentale della persona, appare incompatibile
con i principi costituzionali espressi nell'art. 10 e nell'art. 117
della Carta Costituzionale poiche' la potesta' legislativa e' stata
esercitata dallo Stato con legge ordinaria senza rispettare i vincoli
e i principi derivanti dagli obblighi internazionali e dalle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, tanto da violare
apertamente il principio fondamentale della dignita' umana espresso
nell'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea
e gli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
3.2 Un secondo aspetto di non manifesta infondatezza e' quello
relativo all'instaurazione di una difforme tutela sostanziale di
fattispecie inerenti il medesimo diritto fondamentale
costituzionalmente tutelato, generando la violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Le norme oggetto di scrutinio di costituzionalita' hanno
determinato, con l'avvenuta abrogazione dell'art. 594 c.p., una
disparita' di trattamento con fattispecie criminose inerenti il
medesimo diritto fondamentale costituzionalmente protetto come appare
di incontestabile evidenza nel caso di specie.
Ed invero l'art. 594 codice penale e l'art. 595 codice penale
sono riconducibili alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto
fondamentale della dignita' della persona composta dall'onore,
decoro, reputazione e rispettabilita', che trovano identica tutela
codificata in due articoli differenti del codice penale in relazione
alla presenza dell'offeso (nell'ipotesi di' ingiuria) o all'assenza
dell'offeso (nell'ipotesi della diffamazione).
Con l'abrogazione del reato di ingiuria la tutela del diritto
inviolabile della dignita' nella sua declinazione dell'onore, decoro,
rispettabilita' e' lasciata unicamente alla fattispecie di cui
all'art. 595 codice penale e cioe' al medesimo fatto commesso in
assenza dell'offeso, con evidente lesione del principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Le norme abrogative hanno infatti reso penalmente irrilevante la
stessa medesima condotta punita dall'art. 595 codice penale qualora
questa si sia verificata in presenza dell'offeso. In altri termini se
l'offeso non e' presente c'e' il reato (di diffamazione), mentre se
l'offeso e' presente il reato non c'e'.
La lesione del principio di uguaglianza espresso dall'art. 3
della Costituzione appare, ad avviso del remittente, fondata, poiche'
nel caso di specie l'imputato deve rispondere del medesimo fatto
avvenuto sia in presenza dell'offeso che in sua assenza. Ed invero
per le frasi pronunciate dall'imputato e precisamente: «coprofago,
parassita, cornuto, becco.. sei un coprofago, parassita e tutta la
vita ti sara' un parassita.. sei un cacasotto, parassita, pidocchio,
piattola», successivamente sputandogli addosso, la condotta e'
penalmente lecita (perche' posta in essere in presenza dell'offeso);
mentre per l'utilizzo della parola «parassita» (riportata nella
lettera in assenza dell'offeso), la condotta e' penalmente illecita.
Appare dunque contrastante con l'art. 3 della Costituzione il
ritenere contemporaneamente una medesima condotta come penalmente
lecita (quella punita dall'art. 594 codice penale) e come illecita
(quella punita dall'art. 595 codice penale).
3.3 - Un terzo aspetto inerente la non manifesta infondatezza si
riscontra sotto un ulteriore profilo. Esaminando l'ipotesi aggravata
di cui al comma 4 dell'art. 594 codice penale che disponeva: «Le pene
sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu'
persone», si comprende la disparita' di trattamento voluta dal
legislatore ordinario attraverso l'abrogazione integrale del reato di
ingiurie e mantenendo pero' il reato di diffamazione.
La scelta di perseguire un fatto «comunicando con piu' persone»
in assenza dell'offeso (diffamazione) e di non punire il medesimo
fatto «Commesso in presenza di piu' persone» quindi in presenza
dell'offeso (ingiuria), appare inugionevole, discriminante e in
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Basti pensare che rimane reato una lettera di lamentele inviata a
Tizio e Caio sulle qualita' di Sempronio, mentre non e' piu' ipotesi
di reato la lesione dell'onore e della dignita' di una persona che
viene offesa e ingiuriata pubblicamente, in un convegno o in una
trasmissione televisiva, perche' le piu' turpi, offensive e lesive
frasi ingiuriose in presenza della persona offesa sono divenute
penalmente lecite.
Anche sotto quest'ultimo profilo il remittente dubita della
legittimita' costituzionale delle norme abrogative del reato di
ingiuria in quanto vi e' una intrinseca irragionevolezza nella norma
oggetto di scrutinio di costituzionalita' perche' tratta in modo
difforme fattispecie che hanno ad oggetto l'identico diritto
fondamentale costituzionalmente tutelato, andando cosi' a ledere il
principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione.
Alla luce delle ragioni sopra esposte il giudice rimettente
ritiene di non poter prescindere dall'applicazione al caso di specie
delle norme abrogative in oggetto che si ritiene debbano essere
sottoposte al vaglio di costituzionalita'.