TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE PENALE
Ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87)
Il tribunale, in composizione monocratica, in persona del
giudice dott.ssa Guia Carlomagno, letti gli atti del procedimento
penale n. 1605/12 R.G.n.r. n. 149/16 R.G.Dib., instaurato a carico di
T. A., nato a Roma il ......, in ordine al reato di cui all'art. 3
della legge 8 febbraio 2006, n. 54, osserva quanto segue.
Premesso in fatto
1. Con decreto emesso dal pubblico ministero il 17 giugno 2015,
T. A. e' stato citato a giudizio innanzi al Tribunale di
Civitavecchia in composizione monocratica per rispondere del delitto
di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, per essersi
sottratto, dal mese di settembre dell'anno 2009 al 28 febbraio 2017,
all'obbligo economico (di versamento della somma di € 250,00 mensili,
oltre all'importo, una tantum, di € 6.000,00 a titolo di rimborso
parziale delle spese sostenute dalla nascita) imposto a suo carico
dal Tribunale per i minorenni di Roma per la contribuzione al
mantenimento della figlia minore, V. G., nata da una relazione
extraconiugale con la denunciante V. C. (imputazione cosi' da ultimo
modificata all'udienza del 4 luglio 2018).
Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il procedimento e' stato
rinviato per la discussione.
Nelle more del giudizio, e' intervenuto - in attuazione della
delega prevista dall'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103 - il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21
(recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della
riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85,
lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018, che ha abrogato l'art. 3
della legge 8 febbraio 2006, n. 54, cosi' come l'art. 12-sexies della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, da quella disposizione richiamato, e
ha contestualmente introdotto nel codice penale l'art. 570-bis codice
penale, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare
in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»,
espressamente applicabile solo al «coniuge» che si sottragga
all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del
matrimonio oppure violi gli obblighi di natura economica in materia
di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Considerato in diritto
1. Con l'introduzione della norma di cui all'art. 570-bis codice
penale e la contestuale abrogazione dell'art. 3 della legge 8
febbraio 2006, n. 54, il decreto legislativo l° marzo 2018, n. 21, ha
determinato una contrazione dell'area del penalmente rilevante
nell'ambito delle violazioni degli obblighi di assistenza familiare,
comportando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte
omissive realizzate in pregiudizio dei figli (minorenni o maggiorenni
non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio, cosi' eccedendo i
limiti posti dalla legge di delega, che aveva assegnato all'esecutivo
il compito, meramente riorganizzativo e non innovativo, di attuare il
principio della riserva di codice nella materia penale «attraverso
l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose
previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto
oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale» (art. 1, comma
85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Tanto induce il tribunale a sollevare d'ufficio questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui non
prevede che le pene indicate dall'art. 570-bis codice penale,
mediante rinvio all'art. 570 codice penale, si applichino anche al
genitore, non coniugato, che violi gli obblighi di natura economica
disposti nell'ambito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del
matrimonio, in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 76 della
Costituzione, in quanto adottato in assenza di una delega
parlamentare che autorizzasse il Governo ad operare scelte di
politica criminale, innovando l'ordinamento penale con la sottrazione
alla sanzione penale di una condotta che in precedenza vi era
soggetta.
2. L'art. 570-bis codice penale riproduce, benche' non in modo
letterale, le previgenti disposizioni contenute all'art. 12-sexies
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e all'art. 3 della legge 8
febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state
espressamente abrogate dall'art. 7, comma 1, lettere b) e o) del
decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21.
Il raffronto tra l'attuale art. 570-bis codice penale e le
disposizioni caducate palesa, tuttavia, come il legislatore delegato
non si sia limitato a traslare le norme incriminatrici in un diverso
contesto ordinamentale ma abbia operato una selezione tra le condotte
in precedenza soggette a sanzione penale. La fattispecie di nuovo
conio, infatti, si pone in termici di parziale discontinuita'
rispetto alla previgente normativa extracodicistica in tema di
violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei
figli, nella parte in cui non contempla tra le condotte penalmente
rilevanti anche le inadempienze agli obblighi di natura economica
imposti dal giudice civile nell'ipotesi di genitori non legati da
rapporto di coniugio, condotte che, per contro, la prevalente e
condivisibile giurisprudenza di legittimita' riteneva idonee ad
integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 3 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Fulcro del previgente quadro normativa era l'art 12-sexies della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, che puniva, rinviando quoad poenam
all'art. 570 codice penale, la condotta del coniuge che, in caso di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
sottraesse all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito in
sede giudiziale in favore dell'altro coniuge e/o dei figli. Con la
legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha rimodulato la disciplina
dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione dei
genitori, dettando disposizioni anche in tema di mantenimento della
prole, la tutela penale offerta dall'art. 12-sexies della legge 1°
dicembre 1970 e' stata estesa alle ipotesi di inadempimento degli
obblighi di natura economica stabiliti in sede di separazione per il
mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni, ove non
autosufficienti.
Il successivo art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, tuttora
vigente, dispone che le previsioni della legge 8 febbraio 2006, n. 54
«si applic[hi]no anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati».
Nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui
agli artt 3 e 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si e' posto il
dubbio in merito alla riferibilita' della previsione contenuta
nell'art. 4 alla sola disciplina civilistica in tema di
regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio oppure anche alla
tutela penale degli obblighi economici introdotta dall'art. 3: dubbio
che e' stato in quest'ultimo senso risolto dal maggioritario
orientamento della giurisprudenza di legittimita'.
E' rimasto, invero, isolato il primo arresto della Corte di
cassazione sul tema, che, facendo leva sulla lettera dell'art. 4
cit., ha circoscritto l'ambito di applicabilita' del reato di omesso
versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12-sexies legge
1° dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8
febbraio 2006, n. 54) ai casi di separazione dei genitori coniugati,
ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio, ritenendo, per contro, applicabile il solo
reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, codice penale per
l'ipotesi di violazione degli obblighi di natura economica derivanti
dalla cessazione del rapporto di convivenza (sez. 6, sentenza n. 2666
del 7 dicembre 2016, rv. 268968).
Secondo l'esegesi prospettata nella richiamata pronuncia, con il
ricorso alla locuzione «in caso di» solo con riguardo alle ipotesi di
scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullita' del
matrimonio e non anche in relazione al caso di genitori non
coniugati, il legislatore avrebbe inteso operare una distinzione tra
le due classi di ipotesi, al fine di circoscrivere la portata
estensiva dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nel caso di
figli naturali, ai soli procedimenti civili indicati dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54 all'art. 2 e non anche alla previsione,
attinente al diritto penale sostanziale, di cui all'art. 3.
In senso contrario, si registrano tre successivi arresti della
Suprema corte, che espressamente hanno preso le distanze dalla
pronuncia ora richiamata, sposando un'ermeneusi che, pienamente
compatibile con la lettera delle norme e maggiormente aderente
all'evoluzione del complessivo tessuto normativo in tema di
filiazione e responsabilita' genitoriale (si vedano, in particolare,
gli artt. 337-bis e ss. codice civile, introdotti dall'art. 55, comma
1, decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno improntato
la regolamentazione dei rapporti civilistici tra genitori e figli a
una assoluta parita' di trattamento), appare costituzionalmente
imposta, in quanto, a differenza dell'opposta tesi, consente una
piena parificazione della tutela penale apprestata dall'ordinamento
ai figli legittimi e naturali, in ossequio ai principi sanciti
dall'art. 3 della Costituzione e, per quanto attiene specificamente
all'assistenza materiale dei figli nati fuori dal matrimonio,
dall'art. 30, comma 1, della Costituzione.
Si e', dunque, evidenziato, in tale condivisibile prospettiva,
anzitutto, come la lettera dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006,
n. 54, non imponga la lettura restrittiva proposta, potendo essere
piu' semplicemente ricondotto alla difficolta' del legislatore di
individuare una diversa locuzione per l'ipotesi di genitori non
coniugati. Non a caso, la medesima espressione ricorre sia nella
rubrica del capo II del libro IX del codice civile (relativo
all'«Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio») che nel
testo dell'art. 337-bis codice civile, che ne definisce l'ambito di
applicazione. Deve, dunque, ritenersi che il rinvio operato dall'art.
4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, riguardi, indistintamente,
tutte le norme della legge, ivi compresa quella, di natura penale, di
cui all'art. 3. In secondo luogo, depone nel senso
dell'applicabilita' dell'art. 3 cit. anche alle omissioni di natura
economica in pregiudizio dei figli naturali l'interpretazione
sistematica della norma de qua, che induce a ritenere priva di
giustificazione e confliggente con la tendenza perequativa
sviluppatasi in ambito civile la disparita' di trattamento che si
verificherebbe laddove i figli nati fuori dal matrimonio godessero
solo della minore tutela penale garantita dall'art. 570 codice penale
(e, per converso, i genitori coniugati fossero soggetti al deteriore
trattamento penale di cui all'art. 3 cit.). In proposito, si e'
osservato come, mentre la fattispecie prevista dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54, si concretizza per effetto del mero colpevole
inadempimento agli obblighi economici stabiliti in sede civile,
l'art. 570 codice penale e' ancorato a piu' stringenti presupposti,
richiedendo, oltre alla condotta omissiva, anche lo stato di bisogno
dell'avente diritto e la dimostrazione del venir meno dei mezzi di
sussistenza di quest'ultimo, quale effetto dell'omissione (sez. 6,
sentenza n. 25267 del 6 aprile 2017, rv. 270030).
Con un successivo arresto, in dichiarata continuita' con tale
ultima decisione, la Corte di cassazione ha richiamato
l'inquadramento operato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 23866
del 31 gennaio 2013, che, nel dirimere il contrasto insorto in merito
alla riferibilita' del rinvio quoad poenam operato dall'art.
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al primo oppure al
secondo comma dell'art. 570 codice penale, ha ricondotto l'art.
12-sexies cit. alla tutela penale apprestata dall'art. 570, comma 1,
codice penale, ove a venire in rilievo e' la violazione degli
obblighi di assistenza - non solo morale ma anche - materiale che
gravano sul genitore e che, previsti dalle norme del codice civile,
sono destinati a valere non solo per i genitori separati, divorziati
o il cui vincolo matrimoniale sia stato oggetto di annullamento, ma
anche per i genitori non coniugati (sez. U, sentenza n. 23866 del 31
gennaio 2013, pp. 10-11). Ha ritenuto, dunque, consequenziale alla
ricostruzione sistematica offerta dalle sezioni unite l'affermazione
per cui «le norme del codice civile (oggi l'art. 337-bis e ss. codice
civile, come richiamati dall'art. 155 codice civile) ed i doveri ivi
richiamati integrano il precetto penale dando contenuto agli obblighi
di assistenza in questo menzionati per un meccanismo la cui
applicabilita' viene espressamente estesa per le disposizioni finali
contenute nell'art. 4, comma 2, legge n. 54 del 2006, anche ai figli
di genitori non coniugati» (sez. 6, sentenza n. 12393 del 31 gennaio
2018, pp. 3-4, ove si richiama, altresi', sez. 6, sentenza n. 36263
del 22 settembre 2011 che, seppur incidentalmente, aveva gia' lambito
la questione, prendendo posizione nel senso dell'estensione della
tutela ai figli naturali, reputando applicabile l'art. 3 della legge
8 febbraio 2006 n. 54 in caso di figli di genitori divorziati,
separati o «non coniugati affatto»).
L'interpretazione propugnata consente di ricondurre a coerenza il
sistema della tutela penale prevista per le omissioni degli obblighi
di natura materiale commesse dai genitori nei riguardi dei figli,
operando un'unica distinzione tra la categoria dei figli di genitori
non coniugati, separati, divorziati o il cui vincolo sia stato
annullato, da un lato, e quella dei figli dei genitori che si trovino
in costanza di matrimonio, dall'altro. La piu' avanzata tutela
indistintamente apprestata ai primi trova, infatti, ragionevole
fondamento nella condizione di maggiore debolezza del soggetto
passivo derivante dall'assenza originaria o sopravvenuta - del
vincolo coniugale (sez. 6, sentenza n. 12393 del 31 gennaio 2018)
Da ultimo, si e' ulteriormente evidenziato come l'applicabilita'
della fattispecie di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n.
54, anche in caso di omesso versamento da parte del genitore
dell'assegno periodico disposto in favore dei figli in assenza di
vincolo coniugale sia imposta da una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, alla luce del principio di
eguaglianza di trattamento sancito dagli artt. 3 e 30 della
Costituzione, anche in relazione ai risvolti civilistici della
vicenda penale, discendendo dalla sussistenza di un fatto di reato la
responsabilita' per danni non patrimoniali, diversamente da quanto
previsto in termini generali per l'illecito civile, ai sensi degli
artt. 185 codice penale e 2059 codice civile (sez. 6, sentenza n.
14731 del 22 febbraio 2018).
In definitiva, sulla scorta del maggioritario orientamento della
giurisprudenza di legittimita', puo' affermarsi l'inclusione,
nell'alveo delle condotte penalmente sanzionate dall'art. 3 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54, della inadempienza alle obbligazioni
patrimoniali stabilite in sede giudiziale a carico del genitore in
favore del figlio naturale.
3. Rispetto alla fattispecie previgente, l'art. 570-bis codice
penale si differenzia per l'assenza di riferimenti, anche impliciti,
alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra figli e genitori non
coniugati. Risulta anche eliso, per effetto dell'abrogazione
dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, il collegamento con
la disposizione di cui al successivo art. 4 della stessa legge, che
consentiva, come sopra evidenziato, l'estensione della tutela penale
anche all'ipotesi di figli naturali.
Nell'operazione di traslazione delle norme di cui agli artt.
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e 3 della legge 8
febbraio 2006, n. 34, dalla legislazione speciale al tessuto
codicistico, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha, dunque,
determinato una parziale abolitio criminis in relazione alla condotta
del genitore non coniugato che ometta di versare l'assegno per il
mantenimento del figlio stabilito a suo carico dal giudice civile,
esorbitando dai limiti tracciati dalla legge di delegazione
parlamentare.
Come noto, la legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante «Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario», c.d. «riforma Orlando»), oltre ad operare cospicui
interventi modificativi dell'ordinamento penale, sostanziale e
processuale (art. 1, commi da 1 a 81), al comma 82 ha delegato il
Governo «ad adottare decreti legislativi per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale
nonche' per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i
principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85». Stabilite
al successivo comma 83 le scansioni procedurali e temporali per
l'adozione dei decreti delegati, i principi e i criteri direttivi per
l'esercizio della delega sono stati fissati, rispettivamente, dal
comma 84, per le modifiche incidenti sulla disciplina del processo
penale, e dal comma 85, per i decreti legislativi «recanti modifiche
all'ordinamento penitenziario».
Tra i principi e criteri direttivi elencati dal citato comma 85,
si legge, alla lettera q): «attuazione, sia pure tendenziale, del
principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di
una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi
dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto
indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia
pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso
l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose
previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto
oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i
valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza,
di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di
sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni
della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e
dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita' ambientale,
dell'integrita' del territorio, della correttezza e trasparenza del
sistema economico di mercato».
A fronte del chiaro dettato della legge di delegazione
parlamentare, e', dunque, da escludere che si sia con essa inteso
attribuire all'esecutivo il potere di intervenire, modificandole,
sulle scelte di criminalizzazione operate dal Parlamento.
Tanto e' chiarito nella stessa relazione illustrativa del Governo
allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera g), della legge
23 giugno 2017, n. 103», ove si afferma, richiamando i lavori della
Commissione istituita, con decreto del Ministero della giustizia del
3 maggio 2016, per l'elaborazione di una proposta attuativa della
delega di recepimento del principio della c.d. «tendenziale riserva
di codice in materia penale» che «il progetto prevede un "riordino"
della materia penale, "ferme restando le scelte incriminatrici gia'
operate dal Legislatore", cosi' da preservare la centralita' del
codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione
delinea». E, ancora, si legge, che «in questo senso deve essere letta
la delega nella parte in cui discorre di "inserimento nel codice
penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di
legge in vigore": tale dizione sembra, pertanto, escludere che
l'attivita' delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie
criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale».
Quanto al tema di cui si tratta, la Relazione si limita a statuire
-in apparente coerenza con le esposte premesse -che l'art. 570-bis
codice penale, di nuova introduzione, "assorbe le previsioni di cui
all'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio), a mente del quale: «Al
coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno
dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano
le pene previste dall'art. 570 del codice penale», e di cui all'art.
3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di
separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli), che a sua
volta recita: «In caso di violazione degli obblighi di natura
economica si applica l'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970,
n. 898», chiosando che tale «modifica, da un lato, non incide sul
regime di procedibilita' di ufficio, la cui corrispondenza a
Costituzione e' stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte
costituzionale (da ultimo con sentenza n. 220 del 2015), dall'altro,
contempla le ipotesi (gia' previste mediante rinvio agli articoli 5 e
6 della stessa legge) di scioglimento, cessazione degli effetti
civili, nullita' del matrimonio oltre che quella dell'assegno dovuto
ai figli nelle medesime evenienze».
Eppure, per le ragioni dianzi rappresentate, il raffronto tra
l'art. 570-bis codice penale e la norma derivante dal combinato
disposto degli artt. 3 e 4 della legge 8 febbraio 2016, n. 54,
appalesa come - in relazione alla condotta omissiva realizzata in
pregiudizio dei figli naturali -il legislatore delegato abbia
modificato - in senso restrittivo -la fattispecie criminosa vigente,
esorbitando sul punto dai limiti imposti dalla legge di delega.
4. La questione di legittimita' costituzionale che si intende
sollevare, nei termini sinora esposti, appare ammissibile, in
relazione al principio della riserva di legge posto dall'art. 25,
comma 2, della Costituzione, oltre che rilevante nel giudizio in
corso.
La disamina di tali profili involge il tema, ampiamente vagliato
dalla giurisprudenza costituzionale, del sindacato sulle norme penale
di favore e dell'invocabilita' di pronunce di illegittimita'
costituzione con effetti in malam partem, cosi' definite per il
deteriore trattamento che ne deriverebbe per la persona imputata.
Quanto al profilo sostanziale di ammissibilita' di siffatte
pronunce, si e' evidenziato come il principio della riserva di legge
di cui all'art. 25, comma 2, della Costituzione, che demanda in via
esclusiva al legislatore la selezione dei fatti da sottoporre a pena
e l'individuazione delle sanzioni applicabili, impedisce alla Corte
costituzionale di sindacare la conformita' a Costituzione di una
norma penale quando ne consegua la creazione di nuove fattispecie
criminose oppure l'estensione di fattispecie esistenti a casi non
previsti o, ancora, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio dei
reati (Corte cost., sentenza n. 407 del 2007).
Tuttavia, e' stata riconosciuta la sindacabilita' delle c.d.
norme penali di favore, per tali dovendosi intendere le «norme che
stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento
penalistico piu' favorevole di quello che risulterebbe
dall'applicazione di norme generali o comuni». Il principio di
legalita', infatti, non preclude alla Corte costituzionale «decisioni
ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di
condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque piu'
generale, accordando loro un trattamento piu' benevolo», poiche', in
siffatte ipotesi, «la riserva al legislatore resta salva: l'effetto
in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla
manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si
limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri
costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza
dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata
dallo stesso legislatore, al caso oggetto di una incostituzionale
disciplina derogatoria» (Corte cost., sentenza n. 394 del 2006; in
termini, sentenze nn. 324 del 2008, 57 del 2009, 28 del 2010, 273 del
2010, 46 del 2014).
L'ammissibilita' di un sindacato di costituzionalita' in malam
partem e' stata affermata dalla Corte costituzionale anche in
relazione agli interventi normativi spieganti effetti favorevoli
sull'ordinamento penale operati dall'esecutivo mediante lo strumento
del decreto legislativo in violazione di quanto prescritto dalle
legge di delegazione parlamentare.
A tale proposito si e' evidenziato come sia proprio l'esigenza di
salvaguardia del principio della riserva di legge in materia penale,
di cui all'art. 25, comma 2, della Costituzione, a imporre l'adozione
di pronunce di segno sfavorevole per la persona imputata, laddove una
scelta di politica criminale sia stata effettuata dal Governo in
assenza o al di fuori dei limiti di una valida delega legislativa. La
verifica circa il corretto esercizio da parte dell'esecutivo della
funzione legislativa delegata diventa, infatti, in tale evenienza,
uno strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di
legge in materia penale (Corte cost., sentenza n. 5 del 2014).
Venendo, poi, al versante processuale del vaglio di
ammissibilita', involgente il profilo della rilevanza nel giudizio
pendente, si e' statuito, in via generale, che a rendere ammissibili
le questioni incidentali e' sufficiente che la norma censurata sia
applicabile in quel giudizio e, dunque, che la decisione della Corte
sia idonea a determinare effetti nel processo d'origine, senza che
rilevi il senso di tali effetti per le parti in causa (Corte cost.,
sentenze nn. 5 del 2014 e 46 del 2014).
In altri termini, il principio di irretroattivita' sfavorevole,
che trova fondamento nell'art. 25, comma 2, della Costituzione e
ratio nell'esigenza di calcolabilita' delle conseguenze penali delle
condotte individuali, quand'anche impedisca l'operativita' nel
giudizio d'origine della norma comune o generale il cui ambito
applicati,- o sia tornato ad ampliarsi per effetto della declaratoria
di illegittimita' della norma di favore - non preclude il sindacato
di costituzionalita' della norma di favore stessa.
Preminente e', infatti, l'esigenza di sottoporre anche siffatte
norme al sindacato della Corte costituzionale onde evitare di
istituire «zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione,
all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe
incontrollabile» (Corte cost., sentenza n. 148 del 1983). Peraltro,
le pronunce concernenti la legittimita' delle norme penali di favore
potrebbero comunque, in ogni caso, influire nel giudizio a quo,
incidendo sulla formula di proscioglimento (fondata sull'art. 2
codice penale anziche' sulla disposizione dichiarata
incostituzionale), oppure spiegando effetti sistemici comunque
rimessi al vaglio del giudice remittente o, ancora, determinando
effetti diversi da valutare caso per caso in presenza di pronunce di
interpretative di rigetto o correttive delle premesse esegetiche
fondanti l'ordinanza di rimessione.
Nell'ipotesi, poi, in cui il fatto oggetto di giudizio sia stato
commesso - come nel caso sub iudice - sotto la vigenza della norma
comune piu' severa, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della norma di favore - sopravvenuta al fatto - impedisce che
quest'ultima retroagisca, come accadrebbe in ossequio al principio di
retroattivita' in mitius. Tale principio, invero, in quanto estraneo
all'esigenza di garanzia della liberta' di autodeterminazione
individuale, non trova copertura nell'art. 25, comma 2, della
Costituzione, ma nel principio di eguaglianza, che impone la
parificazione del trattamento penale di fatti identici nella loro
materialita' (quand'anche diversamente «rimproverabil» sotto il
profilo soggettivo). Si tratta, peraltro, di principio non
inderogabile, ma suscettibile di deroghe, purche' sorrette da
giustificazioni ragionevoli, e, in ogni caso, destinato a operare
soltanto a condizione che la norma successiva piu' favorevole sia
costituzionalmente legittima (Corte cost., sentenza 394 del 2006).
A tale ultima ipotesi, come anticipato, e' riconducibile la
vicenda sottoposta allo scrutinio di questo decidente, atteso che la
condotta contestata all'imputato sarebbe stata interamente commessa
sotto la vigenza dell'art. 3 della legge 8 febbraio del 2006 n. 54
(segnatamente, dal mese di settembre dell'anno 2009 al 28 febbraio
2017). Tale disposizione, per quanto in precedenza argomentato, si
pone in piena continuita' normativa con il vigente art. 570-bis
codice penale, con la sola eccezione del profilo che forma oggetto
della presente questione di legittimita'.
Sicche', laddove la questione fosse accolta, tornerebbe a
rivivere, e ad applicarsi nel presente procedimento, la medesima
norma penale oggetto della contestazione formulata dal pubblico
ministero, immutata nel suo contenuto, a fronte di una meta
variazione di sedes materiae, operata in ossequio al principio della
riserva di codice introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.