CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. I Penale
La Corte d'appello di Milano, Sez. I penale, riunita in Camera di
consiglio nella persona dei signori:
dott. Marco Maria Maiga, Presidente;
dott.ssa Francesca Vitale, giudice rel.;
dott.ssa Maria Greca Zoncu, giudice,
all'udienza del 9 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza
di rimessione di questione di legittimita' costituzionale art.
570-bis codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30 Cost.
nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si
applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle
prescrizioni di natura economica stabilite nei confronti dei figli
maggiorenni senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori
dal matrimonio,
Rilevanza della questione.
Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione
di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio
di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere
dall'ex convivente di fatto nei confronti del figlio maggiorenne,
senza colpa non economicamente autosufficiente, nato fuori dal
matrimonio.
Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 18 gennaio 2016, emessa
ad esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava G.
M. responsabile del reato di cui all'art. 3, legge n. 54/2006 in
relazione agli articoli 12-sexies, legge n. 898/1970 e 570 codice
penale, «perche' violava gli obblighi di natura economica omettendo
integralmente di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento pari
ad euro 550,00 in favore del figlio G. S. (maggiorenne ma senza colpa
non economicamente indipendente), cosi come disposto dal Tribunale
ordinario di Milano sex. IX civile con sentenza del 3 febbraio 2010.
Con la recidiva ex art. 99, comma secondo, numeri 1 e 2 codice
penale. Fatto commesso in Milano, ad aprile 2012 in permanenza
attuale».
Dalla documentazione acquisita in atti in ragione del rito, il
Tribunale ricostruiva la vicenda come segue. L'imputato e la signora
D. S. avevano avuto una relazione, dalla quale, in data 1° febbraio
1994, era nato G. S. Il padre aveva riconosciuto il figlio, tuttavia,
dopo qualche mese la convivenza era cessata. Il Tribunale dei
minorenni aveva affidato, percio', il minore alla madre, senza
determinare - sebbene fosse stato richiesto - alcun contributo di
mantenimento a carico del G. La D. aveva, quindi, promosso una causa
civile per la determinazione di detto contributo e per ottenere gli
arretrati, in ipotesi dovuti e mai versati dall'imputato.
Con sentenza n. 2852/2010, il Tribunale di Milano poneva a carico
del G. l'obbligo di pagare a D. S. la somma mensile di euro 550,00, a
titolo di contributo per il mantenimento del figlio S., oltre al 70%
delle spese straordinarie e le mensilita' arretrate. Nonostante cio'
il G. non aveva provveduto al pagamento ne' delle mensilita'
arretrate, ne' di quelle successive e a seguito delle denunce della
D., veniva condannato per il reato di cui all'art. 3, legge n.
54/2006 con decreto penale di condanna del Tribunale di Milano n.
1427/12 - divenuto esecutivo il 26 settembre 2012 - alla pena di euro
3.785,00 di multa. Anche a seguito di tale provvedimento, il G.
perseverava nel non pagare quanto dovuto per il mantenimento del
figlio. La D. decideva, percio', di presentare un'ulteriore denuncia
nell'anno 2013, dalla quale scaturiva il processo de quo, conclusosi,
in primo grado, come illustrato.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa
dell'imputato.
Considerato che nelle more del processo interveniva la modifica
di cui al decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in attuazione
della delega prevista all'art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23
giugno 2017, n. 103, che abrogava l'art. 12-sexies, legge n.
898/1970, la difesa in data 26 luglio 2018 depositava altresi' motivi
nuovi ex art. 585, comma 4, codice di procedura penale, con i quali
chiedeva l'assoluzione dell'imputato perche' il fatto in
contestazione non e' piu' previsto dalla legge come reato: la
rilevanza della questione e' dunque evidente.
Non manifesta infondatezza della questione.
Disciplina prevista dall'art. 12-sexies, legge n. 898/1970 e
dall'art. 3, legge n. 54/2006.
Come e' noto, la norma incriminatrice di cui all'art. 12-sexies
(introdotta dall'art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74) puniva la
condotta del coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si sottraeva all'obbligo di corresponsione
dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro
coniuge e/o dei figli.
Con l'introduzione dell'art. 3, legge n. 54/2006 «Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli», la disciplina prevista dall'art. 12-sexies veniva estesa
anche ai casi di violazione degli obblighi di natura economica nel
contesto della separazione, con la conseguenza di ritenere illecito
penale anche le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare
l'assegno di mantenimento statuito a favore dei figli minori od anche
maggiorenni se non autosufficienti, Con l'introduzione dell'articolo
appena illustrato veniva a risolversi, quindi, la problematica
relativa alla disparita' di trattamento tra i figli di coniugi
separati e figli di coniugi divorziati, che aveva condotto alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 472 del 31 luglio 1989.
Venendo al profilo che qui rileva, relativo all'applicazione
della norma di cui all'art. 12-sexies anche all'ipotesi di violazione
degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli nati
fuori dal matrimonio, occorre rilevare che, sebbene l'art. 3 - come
detto - si limitava a stabilire che in caso di violazione degli
obblighi di natura economica, stabiliti in sede di separazione, si
applicava l'art. 12-sexies, il successivo art. 4, comma 2 della
medesima legge estendeva l'intera disciplina introdotta dalla legge
n. 54/2006 anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi
ai genitori non coniugati, vale a dire - secondo parte della
giurisprudenza - anche le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge
n. 54/2006 ha dato luogo a dubbi interpretativi in merito alla
possibilita' o meno che l'art. 4, nell'estendere la disciplina
contenuta nella predetta legge ai casi di scioglimento, di cessazione
degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, avesse
inteso riferirsi esclusivamente alla disciplina della
regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori (articoli l e
2), ovvero anche alla tutela penale riconosciuta in caso di
inosservanza degli obblighi economici introdotta dall'art. 3.
In seno alla sezione sesta della Corte di cassazione si sono
profilati due orientamenti: l'uno. maggiormente attento all'esegesi
strutturale della norma, sostiene che il reato p.p. all'art.
12-sexies, legge n. 898/1970 e' configurabile esclusivamente nel caso
di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, mentre,
nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti
dalla cessazione del rapporto di convivenza puo' configurarsi il solo
reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 (Sez. 6, n. 2666 del 19
gennaio 2017), l'altro (con il quale questa Corte concorda), che
valorizza l'indirizzo normativo volto a equiparare la posizione dei
figli nati da genitori conviventi a quella dei figli nati in costanza
di matrimonio. Tale orientamento afferma che il reato di omesso
versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e
istruzione dei figli e' configurabile anche nel caso di violazione
degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del
rapporto di convivenza (Sez. 6, n. 25267 del 6 aprile 2017)
L'art. 570-bis codice penale: violazione degli articoli 3 e 30
Cost.
Alla luce di quanto finora illustrato, data la sopravvenuta
abrogazione dell'art. 3, legge n. 54/2006, risulta necessario
esaminare se la forma di tutela illustrata permanga a favore dei
figli nati fuori dal matrimonio vuoi minori, vuoi maggiorenni senza
colpa non economicamente autosufficienti.
Invero, questa Corte ritiene che, avendo l'art. 7, lettere b) e
d) del decreto legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018,
decreto-legge 1° marzo 2018, n. 21, abrogato, non solo l'art.
12-sexies, legge n. 898/1970, ma anche l'art. 3, legge n. 54/2006,
senza che nel nuovo art. 570-bis codice penale via sia alcun
richiamo, neppure indiretto, all'estensione della disciplina alle
ipotesi diverse dal rapporto di coniugio, allo stato non vi sia
alcuna regolamentazione degli obblighi economici nei confronti dei
figli nati fuori dal matrimonio. Da cio' consegue una innegabile
disparita' di trattamento tra i figli nati in costanza di matrimonio
e i figli nati fuori dal matrimonio, con conseguente violazione
dell'art. 3 Cost.
Occorre sul punto effettuare un'ulteriore precisazione: infatti,
per quanto concerne i figli minori nati fuori dal matrimonio,
risulta, per le ragioni sopraesposte, che oggi essi non ricevono
tutela a fronte del mero inadempimento delle obbligazioni
patrimoniali stabilite dal Tribunale dei minori, ma a loro favore
residua la sola tutela apprestata dall'art. 570, comma 2, n. 2,
seguendo l'orientamento gia' esposto in Cassazione n. 2666/17, che,
pero', ha presupposti applicativi ben piu' stringenti: l'illecito
penale sussiste infatti solo a fronte dell'omessa erogazione dei
mezzi di sussistenza, i quali si ritengono in ogni caso dovuti attesa
la presunzione dello stato di bisogno del minore, inabile a
procurarsi il proprio sostentamento.
Quanto ai figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio, il vuoto
di tutela risulta assoluto: gli stessi non trovano tutela ne' - come
ampiamente detto - nel nuovo art. 570-bis codice penale, ne'
nell'art. 570 codice penale, il quale tutela solo i figli minori e
maggiorenni inabili al lavoro (vale a dire a quest'ultimo
impossibilitati per cause oggettive).
Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto era possibile
effettuare rispetto alla previgente formulazione dell'art. 3 della
legge n. 54/2006, oggi il testo dell'art. 570-bis codice penale, cosi
come formulato, non consente alcuna lettura costituzionalmente
orientata della norma, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3
e 30 Cost. Infatti, la formulazione dell'articolo in esame, con
l'espresso riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del reato,
non lascia spazio ad alcuna interpretazione strettamente estensiva in
favore dei figli nati fuori dal matrimonio ma rischia di risolversi
in una applicazione analogica in malam partem della disposizione
penale, in violazione del principio di legalita'.
Deve inoltre aggiungersi, in conclusione, che gli obblighi dei
genitori discendono dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna
modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto
contempla l'art. 30 Cost. il quale, nel prevedere il dovere dei
genitori di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio,
non consente certo di ritenere che la sanzione penale prevista a
carico di coloro che omettano il versamento dell'assegno di
mantenimento possa venir meno sol per il fatto che la rispettiva
prole non sia nata da un rapporto di coniugio. E' anzi evidente come
la lettera della norma costituzionale imponga un canone di
uguaglianza sostanziale che va a tutto beneficio dei figli,
indipendentemente dalla posizione dei genitori. Canone di eguaglianza
che non viene rispettato dalla nuova disposizione introdotta
dall'art. 570-bis codice penale in aperto contrasto con la norma di
rango superiore qui richiamata.