ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  della
legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante  «Norme  a
sostegno dell'economia circolare -  Adeguamento  Piano  Regionale  di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonche'  dell'adeguato  piano
regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli  Allegati
a tale legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 23-26 marzo 2018, depositato in cancelleria  il
28 marzo 2018,  iscritto  al  n.  28  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nella udienza pubblica  del  22  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Stefania  Valeri
per la Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018 e depositato il 28
marzo 2018 (reg. ric. N. 28 del 2018), il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018,  n.  5,  recante
«Norme  a  sostegno  dell'economia  circolare  -  Adeguamento   Piano
Regionale  di  Gestione  Integrata  dei  Rifiuti   (PRGR)»,   nonche'
dell'adeguato piano regionale  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,
composto dagli Allegati a tale legge. 
    1.1.- Il ricorrente ha sostenuto anzitutto  che  la  disposizione
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
nonche' il principio generale di «primarieta' dell'ambiente». 
    La disciplina dei rifiuti, infatti, attiene alla materia  «tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  di  esclusiva  competenza  dello
Stato, cui spetta pertanto la fissazione di livelli minimi di  tutela
uniformi sull'intero territorio nazionale. In tal senso,  l'art.  199
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), prevede che per l'approvazione dei  piani  regionali  si
applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS),  previa  acquisizione  dei  pareri  degli  enti   territoriali
coinvolti e con le opportune forme di partecipazione al  procedimento
di tutti i soggetti interessati; secondo il ricorrente, pertanto,  la
legge statale avrebbe implicitamente - ma chiaramente - previsto  che
lo strumento per l'adozione del  piano  sia  costituito  da  un  atto
amministrativo e non da  una  legge,  onde  consentire  una  compiuta
valutazione degli interessi ambientali ad esso sottesi, di  cui  dare
conto nella motivazione dell'atto conclusivo. 
    L'adeguamento del piano regionale con legge,  anziche'  con  atto
amministrativo, sarebbe  dunque  illegittimo  per  contrasto  con  la
«riserva di amministrazione»  stabilita  dal  legislatore  statale  a
presidio degli interessi  ambientali  coinvolti  nelle  politiche  di
gestione dei rifiuti nel territorio. 
    1.2.- Con una seconda censura il ricorrente  ha  poi  dedotto  la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e  118,  primo
comma, Cost., in riferimento all'art. 35, comma 1, del  decreto-legge
12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.  164,
nonche' al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto  2016   (Individuazione   della   capacita'   complessiva   di
trattamento degli impianti  di  incenerimento  di  rifiuti  urbani  e
assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,  nonche'
individuazione  del  fabbisogno  residuo  da  coprire   mediante   la
realizzazione di impianti di incenerimento con  recupero  di  rifiuti
urbani e assimilati), attuativo del primo. 
    Tali norme statali  fissano  precisi  criteri  di  riparto  delle
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. 
    In particolare, l'art. 35 dispone che il Presidente del Consiglio
dei ministri determini, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni, la capacita' complessiva di  trattamento  dei  rifiuti
degli impianti di incenerimento autorizzati nel territorio nazionale,
onde consentire la realizzazione di un sistema integrato di  gestione
dei rifiuti su scala nazionale, anche nell'ottica  del  conseguimento
degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio. 
    Il  d.P.C.m.  10  agosto  2016,  poi,   attua   tale   previsione
nell'adempimento   di   una   funzione   amministrativa    di    tipo
programmatorio; esso provvede, fra l'altro, a stimare  il  fabbisogno
di incenerimento per ogni Regione, necessario a chiudere il ciclo dei
rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica,  in  misura
che puo' essere, se del caso, modificata  soltanto  in  occasione  di
adeguamento del piano regionale, ovvero in  presenza  di  motivate  e
documentate necessita'. 
    Ad avviso del ricorrente, il piano approvato con la  disposizione
regionale impugnata si porrebbe in contrasto con  le  previsioni  del
citato d.P.C.m., modificando il fabbisogno in assenza dei presupposti
per la relativa richiesta e contenendo previsioni di smaltimento  non
plausibili e motivate in termini inadeguati. 
    1.3.- Con un terzo profilo di censura, infine, il  ricorrente  ha
sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente ricorso  allo
smaltimento  in  discarica  in  sostituzione  dell'incenerimento  con
recupero  energetico,  pure  previsto  dal  menzionato  d.P.C.m.,  si
porrebbe in  contrasto  con  la  «gerarchia  dei  rifiuti»  stabilita
dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006,  con  conseguente
ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- Si e' costituita in giudizio  la  Regione  Abruzzo  deducendo
l'infondatezza del ricorso. 
    2.1.- In relazione alla prima censura, la resistente ha  rilevato
che gia' il precedente  piano  era  parte  integrante  di  una  legge
regionale (la legge della Regione Abruzzo 19 dicembre  2007,  n.  45,
recante «Norme  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti»)  che  lo
conteneva come allegato. 
    Era poi intervenuta la legge della Regione  Abruzzo  29  dicembre
2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi
della  Regione  Abruzzo   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE,  2006/123/CE  e  del  Regolamento
(CE)  1107/2009  (Legge  Comunitaria   regionale   2011)»,   -   che,
aggiungendo il comma 4-bis all'art. 11 della citata  legge  regionale
n. 45 del 2007, stabiliva una riserva di legge per l'adeguamento  del
piano regionale dei rifiuti; e nessuna di tali disposizioni  era  mai
stata fatta oggetto di dubbi di costituzionalita'. 
    Posti tali rilievi, la Regione ha comunque  contestato  l'assunto
in base al quale l'art. 199 del d.lgs. n. 152  del  2006  conterrebbe
una «riserva di  amministrazione»  per  l'adozione  del  piano;  alle
Regioni  verrebbe  infatti  consentita  la  massima  discrezionalita'
nell'individuazione  dello  strumento  previsto   per   la   relativa
approvazione,  ferma  restando  la  necessita'   di   rispettare   le
prescrizioni indicate, che nella specie erano state tutte adempiute. 
    Secondo la Regione, pertanto, l'approvazione del piano  con  atto
legislativo andrebbe intesa in senso  puramente  formale,  attesa  la
sostanziale  conformita'  dell'iter  di   approvazione   al   modello
procedimentale tracciato dal legislatore statale. 
    2.2.- Sulle restanti censure la Regione - dopo aver adombrato una
possibile difformita' dei parametri interposti evocati dal ricorrente
rispetto alla disciplina  europea  di  settore  -  ha  analizzato  le
previsioni di piano inerenti alla quantita'  ed  alla  tipologia  dei
rifiuti da trattare, dettagliando  proprie  osservazioni  tecniche  a
confutazione del ricorso, e cio' sia con riferimento  alla  lamentata
contrarieta' delle previsioni del  piano  ai  livelli  di  fabbisogno
indicati dalla normativa statale, sia con  riferimento  alla  dedotta
violazione della «gerarchia dei rifiuti». 
    3.- In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato memoria illustrativa,  chiedendo  l'accoglimento  delle
conclusioni gia' rassegnate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge
della Regione Abruzzo  23  gennaio  2018,  n.  5,  recante  «Norme  a
sostegno dell'economia circolare -  Adeguamento  Piano  Regionale  di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonche'  dell'adeguato  piano
regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli  Allegati
a tale legge, in riferimento agli artt. 117, secondo  comma,  lettera
s), e 118, primo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il  ricorrente  ritiene  che  la  Regione,  nel  provvedere
all'adeguamento del  piano  mediante  legge  anziche'  mediante  atto
amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonche' il
principio generale di «primarieta' dell'ambiente». 
    Al riguardo, osserva che l'art. 199  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  prevede  che  le
Regioni predispongano e adottino i  piani  di  gestione  dei  rifiuti
applicando  la  procedura  in  materia  di   valutazione   ambientale
strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla
partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni  sulle
quali  si  e'  fondata  la  decisione,  anche   in   relazione   alle
osservazioni scritte presentate. 
    Tale  previsione,  ad  avviso  del  ricorrente,  imporrebbe  alle
Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all'esito di un
procedimento che consenta una piena valutazione  degli  interessi  ad
esso  sottesi,  inerenti  alla  materia  dell'ambiente.  Di  qui   la
violazione, consistita nel mancato rispetto di tale previsione  della
legge statale, che costituisce un livello minimo  di  tutela  cui  le
Regioni sono tenute ad uniformarsi. 
    1.2.- La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117,
secondo comma, lettera s), e 118,  primo  comma,  Cost.,  perche'  si
porrebbe in ulteriore  contrasto  con  i  livelli  minimi  di  tutela
uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto  della  funzione
amministrativa  statale   di   carattere   programmatorio   stabiliti
dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  10  agosto  2016  (Individuazione  della
capacita' complessiva di trattamento degli impianti di  incenerimento
di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello
nazionale, nonche' individuazione del fabbisogno residuo  da  coprire
mediante la realizzazione di impianti di incenerimento  con  recupero
di rifiuti urbani e assimilati). 
    Il piano adeguato, infatti, conterrebbe  previsioni  contrastanti
con le stime relative al fabbisogno ed alla capacita' di  smaltimento
della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali. 
    1.3.- Il ricorrente evidenzia, infine,  che  il  piano  regionale
prevede  un  ingente  ricorso  allo  smaltimento  in   discarica   in
sostituzione dell'incenerimento con  recupero  energetico,  ponendosi
cosi' in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art.
179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con  conseguente  ulteriore
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- La prima questione e' fondata. 
    2.1.- Attraverso tale censura il ricorrente contesta la fonte con
cui il piano e' stato adeguato, assumendo che non sarebbe  consentito
al  legislatore  regionale  sostituirsi   all'amministrazione   della
Regione  nel  compimento  di  un'attivita'  che  la   legge   statale
riserverebbe alla sfera amministrativa. 
    Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione  Abruzzo
ha  provveduto  con  legge,   anziche'   con   atto   amministrativo,
all'adeguamento  del  Piano  regionale  di  gestione  integrata   dei
rifiuti, di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006;  e  cio'  in
conformita' alla previsione dell'art. 11, comma  4-bis,  della  legge
della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la  gestione
integrata dei rifiuti), che prescrive la forma dell'atto  legislativo
per ogni adeguamento del piano. 
    2.2.-  Va  anzitutto  rilevato   che   -   stante   la   pacifica
riconducibilita' della disciplina dei rifiuti  alla  materia  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato
(ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018  e  n.  244  del  2016)  -  il
legislatore  nazionale  ha  titolo  per  imporre  alle   Regioni   di
provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziche'  in  quella
della legge. 
    Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione,
questa  Corte  ha  infatti  osservato  che  la  legge  dello   Stato,
nell'esercizio di una  competenza  esclusiva,  puo'  vietare  che  la
funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa
(sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008); e tanto  perche'
«[i]n tale area riservata  di  competenza,  per  quanto  la  funzione
amministrativa debba essere allocata al livello di  governo  reputato
idoneo ai sensi dell'art. 118 Cost., il compito  sia  di  individuare
questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione,
non puo' che spettare al legislatore statale»  (sentenza  n.  20  del
2012). 
    Poiche', tuttavia, l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 non pone
un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a  prevedere  che  per
l'approvazione (e l'adeguamento) dei piani di gestione integrata  dei
rifiuti si applichi la procedura in materia  di  VAS,  si  tratta  di
valutare se detta disposizione vada interpretata nel  senso  proposto
dal ricorrente, ossia come prescrittiva di un atto amministrativo  di
pianificazione. 
    2.3.- A tale quesito va data risposta affermativa. 
    Sul punto, questa Corte ha osservato, in via  generale,  che  «il
passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge e'
piu' consono alle ipotesi in cui la funzione  amministrativa  impatta
su assetti della vita associata, per  i  quali  viene  avvertita  una
particolare esigenza di protezione di interessi primari  "a  fini  di
maggior tutela e garanzia dei diritti [...]; viceversa, nei  casi  in
cui la legislazione statale, nelle materie di  competenza  esclusiva,
conformi  l'attivita'  amministrativa   all'osservanza   di   criteri
tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte
primaria  regionale  fa  emergere  un  sospetto  di   illegittimita'"
(sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso sentenze n. 90 del  2013
e n. 143 del 1989). 
    Rientra in tali casi l'ipotesi in cui la materia  dell'intervento
riguardi la tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema.  Al  riguardo,
questa Corte, piu' recentemente, ha precisato che  le  norme  statali
che rimettono la definizione  di  interventi  regionali  ad  atti  di
pianificazione devono intendersi prescrittive della  forma  dell'atto
amministrativo; solo cosi',  infatti,  e'  possibile  assicurare  «le
"garanzie  procedimentali  per  un  giusto  equilibrio  tra  i   vari
interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione  di
pareri tecnici", con conseguente divieto per la regione di  ricorrere
ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017;  nello  stesso
senso, sentenza n. 139 del 2017). 
    La  tutela  dell'ambiente,  peraltro,  implica  che  l'intervento
regionale previsto dalla legislazione statale avvenga  «nel  rispetto
del modulo procedimentale e dei criteri  fissati  dalla  legislazione
stessa,  motivando  la  scelta  compiuta  in  modo  da  garantire  la
controllabilita' della discrezionalita' esercitata  nelle  competenti
sedi giurisdizionali» (sentenza n. 173  del  2017  nonche',  piu'  in
generale, sentenza n. 85 del 2013). 
    Del resto, l'atto amministrativo costituisce il punto di  approdo
di   un'adeguata   attivita'   istruttoria    svolta    nella    sede
procedimentale, aperta al coinvolgimento degli  enti  territoriali  e
dei   soggetti   privati   interessati,    e    quindi    preordinata
all'apprezzamento e alla  sintesi  delle  plurime  istanze  coinvolte
(siano esse statali, locali o private); e' in  tale  sede  che  dette
istanze possono adeguatamente emergere ed  essere  valutate  in  modo
trasparente, e cio' non  solo  a  garanzia  dell'imparzialita'  della
scelta - nel rispetto del principio di cui all'art.  97  Cost.  -  ma
anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo piu'  adeguato  ed
efficace,   dell'interesse   primario   coinvolto,    che    consiste
nell'inveramento della tutela ambientale (sentenze n.  69  e  66  del
2018). 
    2.4.- Si puo' dunque ritenere che quando il  legislatore  statale
prescrive  l'adozione   di   una   "procedura",   comprendendovi   la
partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri  tecnici,
«abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo,  al  termine
del  quale  la  Regione  e'  tenuta  a  provvedere  nella  forma  che
naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012). 
    E cio' e' quanto accade nel caso di specie, atteso che l'art. 199
del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato  previa
acquisizione  ed  elaborazione  di  dati  tecnici  concernenti  tipo,
quantita' e fonte dei rifiuti, con l'espressa indicazione dei criteri
per l'individuazione dei siti di smaltimento o di recupero, e che  si
applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio  dei  pareri
di Province, Comuni ed  Autorita'  d'ambito,  la  partecipazione  del
pubblico e degli interessati, l'indicazione delle  motivazioni  sulle
quali si e' fondata la decisione. 
    3.- Poiche', invece, il  legislatore  abruzzese  ha  adeguato  in
forma di legge il piano regionale di gestione integrata dei  rifiuti,
omettendo di dar corso all'adeguata valutazione dei diversi interessi
coinvolti nella materia cosi' come previsto dal legislatore  statale,
e  percio'  derogando  ad  una  previsione  finalizzata  alla  tutela
dell'ambiente,  sussiste  il   denunziato   vizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    3.1.- Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l'impugnato art.  2
della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato,  ma,  in
via consequenziale, anche l'art. 11, comma 4-bis,  della  legge  reg.
Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1,  della  legge
reg. Abruzzo 29 dicembre  2011,  n.  44,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  delle
direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE,  2007/2/CE,
2006/123/CE e  del  Regolamento  (CE)  1107/2009  (Legge  Comunitaria
regionale  2011)»,  che  stabilisce  una   riserva   di   legge   per
l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti. 
    Quest'ultima  previsione,  infatti,  quantunque   estranea   alle
censure del ricorrente, e'  manifestamente  correlata  con  la  norma
regionale impugnata, perche' e' all'origine del vizio  della  stessa,
evidenziando  cosi'  la  necessita'   di   estendere   ad   essa   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale  (in  senso  conforme,
fra le altre, sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017). 
    La fondatezza  della  prima  questione,  di  carattere  dirimente
perche'  concerne  la  forma  dell'intervento   regionale,   comporta
l'assorbimento delle restanti ragioni di censura, che  ineriscono  ai
contenuti del piano regionale dei rifiuti.