ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento vertente tra Enel Sole srl e il Comune di Orzinuovi, con ordinanza del 31 marzo 2017, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2017, il Tribunale ordinario di Brescia, chiamato a determinare l'ammontare dell'equa indennita' di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di Orzinuovi, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), per violazione degli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, poiche' la norma prevederebbe una forma di arbitrato obbligatorio; che, in particolare, il rimettente ha riferito che il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale di Brescia perche' la controversia andrebbe rimessa in arbitrato e che la parte attrice ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 per contrasto con gli artt. 24, primo comma, 25, primo e secondo comma, e 102, primo comma, Cost.; che, secondo il giudice a quo, avendo la norma censurata istituito una forma di arbitrato obbligatorio, la questione di legittimita' costituzionale prospettata pare non manifestamente infondata con riguardo alla violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., alla lesione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost. e al divieto di istituzione dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.; che, in particolare, il vulnus costituzionale sarebbe determinato dall'imposizione eteronoma dell'arbitrato, poiche' esso ancorche' rituale, qual e' quello previsto dal r.d. n. 2578 del 1925 e, quindi, collocabile sul piano della giurisdizione, dovrebbe trovare esclusiva fonte di legittimazione nell'autonomia dei privati; che l'illegittimita' non potrebbe essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata, mancando nella norma censurata la previsione della facolta' di derogare alla competenza arbitrale per volonta', anche unilaterale, delle parti; che, prosegue il rimettente, con specifico riferimento al giudizio pendente di fronte a se', al fine di escludere la rilevanza della questione di costituzionalita' neppure rileverebbe la convenzione stipulata tra le parti il 30 aprile 1973, con cui si conveniva la competenza del foro di Brescia, poiche' tale competenza andrebbe riferita alle liti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e non alla determinazione dell'indennizzo in caso di riscatto. Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), poiche' la norma, prevedendo una forma di arbitrato rituale obbligatorio per la determinazione dell'equa indennita' di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica e precludendo il ricorso all'autorita' giudiziaria, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione che prevedono, rispettivamente, il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, il principio del giudice naturale e il divieto di istituzione dei giudici speciali; che, con sentenza n. 123 del 2018, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato la norma censurata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna delle parti di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei sevizi pubblici; che, conseguentemente, il ricorso all'arbitrato, nei giudizi per la determinazione dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei sevizi pubblici, non e' piu' obbligatorio, ma e' rimesso alla volonta' delle parti che, anche unilateralmente, possono derogare alla competenza arbitrale; che, pertanto, le questioni proposte sono divenute prive di oggetto e vanno quindi dichiarate manifestamente inammissibili (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016, n. 129 del 2015 e n. 252 del 2014). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.