ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo
e  ottavo  comma,  del  regio  decreto  15  ottobre  1925,  n.   2578
(Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), promosso  dal
Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento  vertente  tra  Enel
Sole srl e il Comune di Orzinuovi, con ordinanza del 31  marzo  2017,
iscritta al n. 119 del registro ordinanze  2018  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  37,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ordinanza  del  31  marzo  2017,  il  Tribunale
ordinario di Brescia, chiamato a  determinare  l'ammontare  dell'equa
indennita' di riscatto degli impianti di  illuminazione  pubblica  da
corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di  Orzinuovi,  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,
settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578
(Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici  servizi  da  parte  dei  comuni  e  delle  province),   per
violazione degli artt. 24, 25 e 102 della  Costituzione,  poiche'  la
norma prevederebbe una forma di arbitrato obbligatorio; 
    che, in particolare, il rimettente ha riferito che il Comune, nel
costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione o di
competenza del Tribunale di Brescia perche' la controversia  andrebbe
rimessa in arbitrato e che la parte attrice ha sollevato questione di
costituzionalita'  dell'art.  24  del  r.d.  n.  2578  del  1925  per
contrasto con gli artt. 24, primo comma, 25, primo e secondo comma, e
102, primo comma, Cost.; 
    che,  secondo  il  giudice  a  quo,  avendo  la  norma  censurata
istituito una  forma  di  arbitrato  obbligatorio,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  prospettata  pare  non   manifestamente
infondata con riguardo alla violazione del diritto di difesa  di  cui
all'art. 24 Cost., alla lesione del principio del giudice naturale di
cui all'art. 25  Cost.  e  al  divieto  di  istituzione  dei  giudici
speciali di cui all'art. 102 Cost.; 
    che, in particolare, il vulnus costituzionale sarebbe determinato
dall'imposizione eteronoma  dell'arbitrato,  poiche'  esso  ancorche'
rituale, qual e' quello previsto dal r.d. n. 2578 del 1925 e, quindi,
collocabile sul piano della giurisdizione, dovrebbe trovare esclusiva
fonte di legittimazione nell'autonomia dei privati; 
    che   l'illegittimita'   non   potrebbe   essere   superata    da
un'interpretazione costituzionalmente orientata, mancando nella norma
censurata la previsione della facolta' di  derogare  alla  competenza
arbitrale per volonta', anche unilaterale, delle parti; 
    che,  prosegue  il  rimettente,  con  specifico  riferimento   al
giudizio pendente di fronte a se', al fine di escludere la  rilevanza
della  questione  di   costituzionalita'   neppure   rileverebbe   la
convenzione stipulata tra le parti il 30  aprile  1973,  con  cui  si
conveniva la competenza del foro di Brescia, poiche' tale  competenza
andrebbe  riferita  alle  liti  in  ordine  alla  interpretazione  ed
esecuzione   della   convenzione   e    non    alla    determinazione
dell'indennizzo in caso di riscatto. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di  Brescia  ha  sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  settimo  e
ottavo  comma,  del  regio  decreto  15   ottobre   1925,   n.   2578
(Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle  province),  poiche'  la
norma, prevedendo una forma di arbitrato rituale obbligatorio per  la
determinazione dell'equa indennita' di  riscatto  degli  impianti  di
illuminazione  pubblica  e  precludendo  il   ricorso   all'autorita'
giudiziaria, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25  e  102  della
Costituzione che prevedono, rispettivamente, il diritto  alla  tutela
giurisdizionale dei diritti, il principio del giudice naturale  e  il
divieto di istituzione dei giudici speciali; 
    che, con sentenza n. 123 del 2018,  successiva  all'ordinanza  di
rimessione,  questa  Corte   ha   dichiarato   la   norma   censurata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non  riconosce  il
diritto di ciascuna delle  parti  di  adire  l'autorita'  giudiziaria
ordinaria,  in  caso  di   mancato   accordo   sulla   determinazione
dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio  dei
sevizi pubblici; 
    che, conseguentemente, il ricorso all'arbitrato, nei giudizi  per
la  determinazione  dell'indennita'  di   riscatto   degli   impianti
afferenti l'esercizio dei sevizi pubblici, non e' piu'  obbligatorio,
ma e' rimesso alla volonta' delle parti che,  anche  unilateralmente,
possono derogare alla competenza arbitrale; 
    che, pertanto, le  questioni  proposte  sono  divenute  prive  di
oggetto e vanno quindi dichiarate  manifestamente  inammissibili  (ex
plurimis, ordinanze n. 26 del 2016, n. 129 del  2015  e  n.  252  del
2014). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.