ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis
della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dalla Corte
d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di A. H., con
ordinanza del 30 maggio 2017, iscritta al n. 172 del registro
ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto in fatto
1.- La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30 maggio
2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 97 della
Costituzione «ed ai principi di efficacia e di efficienza del
processo penale», questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), nella parte in cui non prevede la sospensione del
processo di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale,
quando sia gia' stata deliberata la sentenza di primo grado, anche
nei casi in cui risulti gia' pacificamente agli atti che nessun tipo
di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del
procedimento, siano mai state, in alcuna fase e in alcun grado,
acquisite dalla persona imputata o a lei offerte.
In particolare, la Corte d'appello di Venezia riferisce di
procedere nei confronti di un imputato per i reati di cessione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver concorso nel
cagionare la morte di uno dei cessionari della sostanza, quale
conseguenza della condotta di cessione; precisa, altresi', che i
reati risultano consumati il 22 e il 23 maggio 2008 e dal gennaio al
maggio 2008.
Il rimettente, inoltre, da' atto che l'imputato, dichiarato
irreperibile con decreto del pubblico ministero, e' stato tratto a
giudizio di primo grado in tale qualita' e che la notificazione della
citazione e' stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art.
159 cod. proc. pen.
Con sentenza del 30 ottobre 2013, l'imputato e' stato condannato
in relazione a tutti i fatti di cui alle imputazioni.
A seguito di nuove ricerche disposte nell'udienza del 18 gennaio
2017, e' stato emesso, in data 28 aprile 2017, un nuovo decreto di
irreperibilita' e anche la citazione per il giudizio di appello e'
stata eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 159 cod. proc.
pen.
Avverso la pronuncia di primo grado il difensore d'ufficio ha
proposto rituale appello.
Il collegio prosegue osservando che dalla lettura degli atti
risulta, con certezza, che l'imputato non ha mai avuto cognizione e
informazione della pendenza del procedimento a suo carico in quanto
egli si e' allontanato dall'abitazione dove era avvenuto il decesso
della persona cui aveva concorso a procurare la dose letale, prima
dell'intervento della polizia giudiziaria. E ancora la certa mancata
conoscenza del procedimento a suo carico deriva - ad avviso del
giudice a quo - dal contesto e dalla dinamica dei fatti (conoscenza
occasionale e un'ospitalita' in un ambiente frequentato da piu'
soggetti; possibilita' di non essere mai identificato: il
procedimento inizia nei confronti di altri soggetti; assenza di atti
anche solo di polizia giudiziaria a lui notificati o da lui
sottoscritti; assenza di nomina di difensore di fiducia), e dal fatto
che l'imputato quando si allontano' dall'abitazione dove era avvenuto
il decesso, poteva ragionevolmente rappresentarsi che non si sarebbe
mai giunti alla sua persona.
Il rimettente da' atto che ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1,
della legge n. 67 del 2014, essendo stato pronunciato il dispositivo
della sentenza di primo grado prima dell'entrata in vigore di tale
legge (ossia prima del 17 maggio 2014), al procedimento in corso non
puo' applicarsi - in ragione della disposizione censurata che reca la
disciplina transitoria del passaggio dal regime della contumacia a
quello dell'assenza - il nuovo testo dell'art. 420-quater cod. proc.
pen., come sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge n. 67 del
2014, con la conseguenza che il processo non puo' essere sospeso.
Osserva, inoltre, che sebbene la disciplina transitoria introduca
un criterio non irragionevole, ovvero quello della definizione del
primo giudizio, che reca con se' il protrarsi della disciplina
processuale precedente, tuttavia nello specifico caso in esame - nel
quale e' documentale l'assoluta mancanza di alcun tipo di conoscenza
da parte dell'imputato in ordine alla pendenza del processo e del
grado di appello - ogni attivita' processuale cui si dovesse dare
ulteriore corso, in ossequio alla disciplina transitoria, sarebbe
palesemente e con ogni certezza, vanamente espletata. Infatti,
secondo l'art. 175 cod. proc. pen., nel testo previgente applicabile
al caso di specie, e nel giudizio di legittimita' eventualmente
attivato dal difensore di ufficio, se mai l'imputato fosse reperito
dopo il passaggio in giudicato della condanna, per la sua doverosa
esecuzione, senza dubbio lo stesso dovrebbe essere rimesso nel
termine per impugnare la sentenza di primo grado e tutta l'attivita'
posta in essere dalla Corte di appello andrebbe dissolta.
Peraltro, del tutto irrilevante sarebbe l'avere gia' il difensore
d'ufficio attivato autonomamente, ma nell'interesse dell'imputato, il
giudizio di appello pur se definito (a tal fine e' richiamata la
sentenza di questa Corte n. 317 del 2009).
Tutto cio' premesso in punto di rilevanza, il giudice a quo
afferma, quanto alla non manifesta infondatezza, che la disposizione
in esame contrasta con l'art. 111 Cost., in quanto «non e' giusto il
processo che certamente deve essere rinnovato per una carenza
sostanziale nella costituzione del rapporto processuale; la sua
inutile celebrazione impedisce la trattazione tempestiva di altri
processi»; con l'art. 97 Cost. in relazione ai principi di efficacia
e di efficienza della giurisdizione (al riguardo e' invocata la
sentenza di questa Corte n. 460 del 1995 la' dove si e' affermato che
l'efficienza del processo penale e' bene costituzionalmente
protetto); con l'art. 24 Cost. in quanto «la celebrazione del
processo inutile in ragione della gia' avvenuta acquisizione del dato
processuale della non conoscenza della pendenza e della trattazione
da parte dell'imputato "consegna" al rito un processo con minorata
difesa per il protagonista dominante: l'imputato».
2.- Con atto depositato il 27 dicembre 2017 e' intervenuto nel
presente giudizio di legittimita' costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo di dichiarare le questioni non
fondate, non avendo il rimettente considerato che, proprio in forza
della disposizione censurata, l'art. 420-quater cod. proc. pen., come
sostituito dall'art. 9 della legge n. 67 del 2014, si applica ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata
legge anche nel caso in cui, pur essendo stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado, la mancata presenza
dell'imputato sia stata preceduta dall'emissione di un decreto di
irreperibilita', come nel caso di specie, con la conseguente
sospensione del procedimento.
Inoltre, aggiunge l'Avvocatura generale, se anche l'art.
420-quater cod. proc. pen. non fosse applicabile, le questioni
sarebbero in ogni caso non fondate dovendo trovare applicazione la
costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il legislatore
gode di ampia discrezionalita' nel regolare gli effetti temporali
degli istituti processuali.
Con una memoria successiva l'Avvocatura ha ribadito le
argomentazioni formulate.
Considerato in diritto
1.- La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30 maggio
2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della
Costituzione «ed ai principi di efficacia e di efficienza del
processo penale», questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), nella parte in cui non prevede la sospensione del
processo di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale,
quando sia gia' stata deliberata la sentenza di primo grado, anche
nei casi in cui risulti pacificamente agli atti che l'imputato,
contumace dichiarato irreperibile, non abbia avuto, ne' abbia, alcuna
conoscenza del processo.
In particolare, il collegio rimettente ritiene che la
disposizione sopra indicata si pone in contrasto con l'art. 111
Cost., in quanto non sarebbe giusto il processo «che certamente deve
essere rinnovato per una carenza sostanziale nella costituzione del
rapporto processuale» con la conseguenza che «la sua inutile
celebrazione impedisce la trattazione tempestiva di altri processi»;
con l'art. 97 Cost., in relazione ai principi di efficacia e di
efficienza della giurisdizione; con l'art. 24 Cost., in quanto la
celebrazione del processo sarebbe inutile in ragione della gia'
avvenuta acquisizione del dato processuale della mancata conoscenza
da parte dell'imputato del processo stesso.
2.- Va premesso che la citata legge n. 67 del 2014, che contiene
la disposizione censurata, ha interamente sostituito, nel codice di
procedura penale, il rito contumaciale con la disciplina dell'assenza
dell'imputato.
La necessita' di intervenire sulla disciplina del procedimento
nel caso di assenza dell'imputato trova la sua origine nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed in
particolare nella sentenza della Grande camera, 1° marzo 2006,
Sejdovic contro Italia, e in pronunce precedenti (sentenza 18 maggio
2004, Somogy contro Italia, e, prima ancora, sentenze del 12 febbraio
1985, Colozza contro Italia, e del 28 agosto 1991, Cat Berro contro
Italia), le quali hanno affermato che l'obbligo di garantire
all'accusato il diritto di essere presente in udienza e' uno degli
elementi essenziali del diritto fondamentale al giusto processo di
cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848.
Per adeguare il processo contumaciale ai principi espressi dalla
Corte EDU e' intervenuto il legislatore con il decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione
delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito,
con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, che, nel
modificare in particolare la disciplina della restituzione nel
termine per impugnare la sentenza contumaciale (art. 175 cod. proc.
pen.), ha dettato nuove regole di maggior garanzia rispetto alla
disciplina previgente prevedendo, in particolare, che il contumace
non doveva piu' provare l'incolpevole mancata conoscenza del
procedimento o del provvedimento, per la cui impugnazione chiedeva di
essere rimesso nel termine, introducendo una sorta di presunzione
iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della
pendenza del procedimento, salvo prova contraria (Corte di
cassazione, sezione terza penale, 3 giugno-18 settembre 2014, n.
38295). Inoltre, il termine per la richiesta era elevato da dieci a
trenta giorni dalla conoscenza dell'atto ed era stata eliminata la
preclusione alla restituzione dell'imputato nel termine per impugnare
ove l'impugnazione fosse stata gia' proposta dal difensore. La
restituzione nel termine comportava altresi' il venir meno del
giudicato di condanna dell'imputato contumace e dell'esecutivita'
della sentenza impugnata.
La tutela dell'imputato giudicato in contumacia, sia irreperibile
che non, e' risultata ampliata ulteriormente dalla successiva
pronuncia di questa Corte (sentenza n. 317 del 2009) che - muovendo
dall'interpretazione accolta nella sentenza della Corte di
cassazione, sezioni unite penali, 31 gennaio-7 febbraio 2008, n. 6026
- ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 175, comma
2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva la restituzione
dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre
impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle
ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga
impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello
stesso imputato. Talche' alla garanzia dell'impugnabilita' della
pronuncia di condanna dell'imputato contumace ad opera del difensore
di quest'ultimo si aggiungeva quella dell'imputato, restituito
(pressoche' automaticamente) nel termine ai sensi dell'art. 175 cod.
proc. pen., di proporre un nuovo atto d'impugnazione che richiedeva
un secondo giudizio con l'effetto che, nella sostanza, erano
riconosciute, in sequenza, due possibilita' di impugnazione in favore
dell'imputato contumace. Effetto asistematico si', ma ritenuto
necessario per adeguare la disciplina del giudizio contumaciale alla
garanzia convenzionale del giusto processo ex art. 6 CEDU
nell'ampiezza riconosciuta dalla Corte di Strasburgo.
La giurisprudenza di legittimita' ha poi ulteriormente precisato
la portata delle garanzie connesse alla restituzione in termini,
essendosi affermato il diritto alla rinnovazione del dibattimento in
appello con possibilita' anche di accesso ai riti alternativi.
3.- Ben poteva pero' il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalita', disciplinare diversamente la fattispecie del
giudizio celebrato non in presenza dell'imputato ed e' cio' che ha
fatto con la legge n. 67 del 2014, operando una scelta radicalmente
diversa: non piu' un rimedio restitutorio ex post a tutela
dell'imputato giudicato in contumacia, ma garanzie ex ante a tutela
dell'imputato giudicato in sua assenza.
E' stato, quindi, eliminato dal codice di procedura penale
l'istituto della contumacia e si e' garantito, all'imputato non
presente, il diritto alla sospensione del processo penale la' dove
sia dimostrato che la sua assenza derivi da un'incolpevole mancanza
di conoscenza dello svolgimento del processo. A fronte dell'assenza
dell'imputato le nuove disposizioni prevedono che il giudice debba
rinviare l'udienza disponendo la notificazione all'imputato
personalmente della nuova data ad opera della polizia giudiziaria e
che, in caso di esito negativo della notificazione, e qualora non
debba pronunziarsi sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,
il giudice con ordinanza sospende il processo nei confronti
dell'imputato assente; si e' stabilito che durante la sospensione
possono essere acquisite le prove non rinviabili e, allo scadere di
un anno dalla sospensione, il giudice dispone nuove ricerche
dell'imputato.
Il giudice puo' invece procedere in assenza dell'imputato solo in
una serie di tipizzate ipotesi: quando vi e' rinunzia espressa a
essere presente al processo; se vi e' stata nel corso del
procedimento dichiarazione o elezione di domicilio, o se l'imputato
sia stato arrestato o fermato o sottoposto a misura cautelare o se
abbia nominato un difensore di fiducia; se abbia ricevuto
personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza, ovvero risulti
con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e'
volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti
del medesimo (art. 420-bis cod. proc. pen.).
L'assenza e' istituto destinato elettivamente a trovare
applicazione nel giudizio di primo grado. Ma puo' rilevare anche nel
giudizio di appello, essendo previsto che il giudice dichiara la
nullita' della sentenza di primo grado e dispone il rinvio degli atti
al giudice di primo grado se vi e' la prova che in primo grado si
sarebbe dovuto provvedere al rinvio dell'udienza o se l'imputato
prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata
conoscenza della celebrazione del processo (art. 604, comma 5-bis,
cod. proc. pen.).
Contestualmente all'introduzione dell'istituto dell'assenza e'
stata ridimensionata la portata della restituzione nel termine in
favore dell'imputato, limitata ora all'ipotesi di condanna con
decreto penale ove quest'ultimo non abbia avuto effettiva conoscenza
del processo (art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come novellato
dalla legge n. 67 del 2014), ed e' stato introdotto l'istituto della
rescissione del giudicato qualora il condannato, nei cui confronti si
sia proceduto in assenza, provi che l'assenza e' ascrivibile a una
incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
(originario art. 625-ter cod. proc. pen., oggi rifluito nell'art.
629-bis cod. proc. pen.).
4.- Cio' premesso in sintesi, si pone in via preliminare - come
del resto puntualmente eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato
- il problema della portata interpretativa della disposizione che
reca la regola di regime transitorio censurata di illegittimita'
costituzionale dal giudice rimettente.
Il testo originario della legge n. 67 del 2014 - entrata in
vigore il 17 maggio 2014 - non prevedeva alcuna disciplina
transitoria specifica per i processi in corso. Cio' avrebbe
comportato l'operativita' del canone tempus regit actum con notevole
incertezza in ordine all'applicabilita' della nuova disciplina,
potendo farsi riferimento, alternativamente, al momento della
pronuncia della sentenza contumaciale o a quello della dichiarazione
di contumacia o prima ancora a quello della dichiarazione di
irreperibilita' dell'imputato.
Tale mancanza di disciplina e' stata ben presto colmata dalla
legge 11 agosto 2014, n. 118 (Introduzione dell'articolo 15-bis della
legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per
l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento
penale nei confronti degli irreperibili), che ha inserito nella legge
n. 67 del 2014 l'art. 15-bis, norma censurata.
Il fine perseguito - come si legge nei lavori parlamentari (A. C.
n. 2344 del 5 maggio 2014) - e' stato quello di evitare che la nuova
disciplina del giudizio in caso di irreperibilita' dell'imputato
«determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime
delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di
processi celebrati in absentia». Nella relazione al disegno di legge
si afferma che «[l]e norme previgenti si applicano anche ai
procedimenti che non si siano ancora conclusi in primo grado, a due
condizioni: una - positiva - che alla data di entrata in vigore della
nuova legge il giudice abbia gia' dichiarato la contumacia
dell'imputato; l'altra - negativa - che nell'ambito del procedimento
non sia stato emesso il decreto di irreperibilita'». Il risultato
quindi e' che «mentre per gli imputati irreperibili la nuova
disciplina - che rispetto a quella attuale risulta piu' garantista e
rispettosa dei principi del "giusto processo" - verra' applicata a
tutti i procedimenti non ancora definiti in primo grado, per gli
imputati "contumaci" - nei cui confronti la notificazione e' avvenuta
in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo -
continueranno ad applicarsi le regole previgenti».
E' stata cosi' introdotta la censurata disposizione transitoria
(art. 15-bis) che consta di due commi strettamente connessi. Il comma
1 prevede: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado». Il comma 2
prescrive: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato
dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di
irreperibilita'».
5.- Di tale complessiva disposizione il giudice rimettente si
limita a tener conto del solo primo comma dell'art. 15-bis, che
prevede la regola generale dell'applicazione delle nuove disposizioni
ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 (data di entrata in vigore
della legge) solo se nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo
della sentenza di primo grado. La Corte d'appello, adita a seguito di
impugnazione del difensore d'ufficio, ritiene che troverebbe
applicazione la disciplina previgente della contumacia - e non gia'
la nuova regolamentazione dell'assenza - perche' il dispositivo nel
giudizio di primo grado, nei confronti dell'imputato contumace del
quale era stata dichiarata l'irreperibilita', e' stato pronunciato
prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.
Ma c'e' anche il comma 2 dell'art. 15-bis che contempla una
deroga: le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'
stato emesso il decreto di irreperibilita'. Il comma 2, quindi,
ritaglia un'eccezione alla regola del comma 1: all'imputato contumace
non si applica la nuova disciplina dell'assenza se il giudizio di
primo grado non si e' ancora concluso e se non c'e' stata la
dichiarazione di irreperibilita'. Invece per l'imputato irreperibile,
che sia stato dichiarato contumace, la deroga non opera, e quindi si
applica la nuova disciplina dell'assenza; ma non e' chiaro se cio'
possa predicarsi in ogni caso (ossia anche se alla data di entrata in
vigore della legge n. 67 del 2014 sia gia' stata emessa una sentenza
di primo grado) oppure solo nel rispetto della regola del comma 1
dell'art. 15-bis, che fa riferimento, come discrimine temporale tra
vecchia e nuova disciplina, alla pronuncia del dispositivo di primo
grado.
6.- Si ha pero' che su questo preliminare problema
interpretativo, che incide direttamente sulla rilevanza delle
sollevate questioni di costituzionalita', si registra un contrasto di
giurisprudenza.
Si e' inizialmente affermato (Corte di cassazione, sezione quinta
penale, 1° ottobre-2 novembre 2015, n. 44177) che, se il dispositivo
della sentenza di primo grado e' stato pronunciato prima della data
di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, «il giudice -
evidentemente, nel caso di specie, il giudice dell'appello -
applichera' la vecchia disciplina solo quando l'imputato e' stato
dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di
irreperibilita', in caso contrario essendo tenuto a verificare la
posizione dell'imputato alla stregua della nuova disciplina» (in
senso conforme, Corte di cassazione, sezione quinta penale, 8
giugno-27 dicembre 2016, n. 54921; sezione quinta penale, 8 marzo-26
luglio 2017, n. 37190; sezione terza penale, 22 marzo-26 aprile 2017,
n. 19618).
Successivamente la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto di
non poter dare continuita' a tale orientamento e ha affermato, al
contrario, che l'esaurimento del giudizio di primo grado vale come
generale spartiacque: se il dispositivo e' stato pronunciato prima
della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, continua
in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina
del giudizio contumaciale (Corte di cassazione, sezione seconda
penale, 10 gennaio-18 aprile 2017, n. 18813). In particolare, si e'
affermato (Corte di cassazione, sezione prima penale, 27 giugno
2017-23 luglio 2018, n. 34911) che «la nuova disciplina in tema di
processo in absentia non puo' mai trovare applicazione nel caso in
cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
grado nonche' nei casi in cui - pur non essendo stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado - sia gia' stata dichiarata
la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilita'»
(in senso conforme, Corte di cassazione, sezione prima penale, 21
dicembre 2017-22 febbraio 2018, n. 8654; sezione prima penale, 9
gennaio-2 maggio 2017, n. 20810).
Il primo orientamento e' pero', ancora recentemente, richiamato
dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 7
giugno-18 ottobre 2018, n. 47452.
7.- La Corte d'appello rimettente, invece, non solo non tiene
conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di
cassazione - alla quale spetta la funzione nomofilattica di
formazione del diritto vivente - gia' in parte esistente alla data
della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ma anche considera
esclusivamente il comma 1 dell'art. 15-bis e quindi omette di
prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due
commi di cui si compone tale disposizione; i quali recano, nel loro
combinato disposto, il criterio distintivo per stabilire quando sia
ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente
disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati
irreperibili, ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con gli
evocati parametri nei termini sopra indicati.
Cio' mina irrimediabilmente l'ammissibilita' delle sollevate
questioni incidentali di legittimita' costituzionale per
insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione
della normativa di riferimento.