ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157,  sesto
comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Torino,
nel procedimento penale a carico di A. P. e altro, con ordinanza  del
28 febbraio 2017, iscritta al n. 74 del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 6 febbraio  2019  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza  del
28 febbraio 2017 (r. o. 74 del 2018), ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale  -  come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e  di  prescrizione)  -
«nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del  reato
di crollo colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art.  434
c.p. sia raddoppiato»; 
    che il giudice a quo premette di procedere nei confronti  di  due
persone imputate dei delitti di cui agli artt. 449 e 590  cod.  pen.,
in quanto nelle rispettive qualita' avrebbero cagionato,  per  colpa,
il crollo parziale della controsoffittatura di un immobile adibito  a
discoteca, cagionando altresi' lesioni colpose a una serie di persone
presenti nel locale; 
    che, a proposito della disciplina della prescrizione  del  reato,
il giudice a quo osserva come, in base  al  disposto  dell'art.  157,
sesto comma, cod. pen., il  termine  ordinario  di  prescrizione  del
reato di cui  all'art.  449  cod.  pen.  venga  raddoppiato,  con  la
conseguenza che esso finisce per risultare identico (dodici  anni)  a
quello previsto per il reato di crollo doloso, nel  caso  in  cui  il
disastro avvenga (art. 434 cod. pen., che appunto punisce con la pena
della reclusione da tre a dodici anni la fattispecie  dolosa,  se  il
crollo o il disastro avviene); 
    che vi sarebbero, quindi, rileva il giudice rimettente, due reati
di  evento  che  si  differenziano  solo  sul   piano   dell'elemento
psicologico - e che per questo  sono  puniti  in  modo  sensibilmente
diverso, in quanto l'ipotesi dolosa e'  punita  nei  termini  innanzi
riferiti, mentre quella colposa con la pena della reclusione da uno a
cinque anni - i quali, peraltro, sarebbero assoggettati  al  medesimo
termine di  prescrizione,  con  correlativa  violazione  dell'art.  3
Cost., essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale; 
    che, al riguardo, il giudice a quo  rammenta  che  questa  Corte,
nella sentenza  n.  143  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte  in
cui era stabilito il raddoppio dei termini di prescrizione del  reato
di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449 cod. pen., in riferimento
all'art. 423  dello  stesso  codice,  osservando  proprio  come  tale
disciplina generasse un'anomalia di sistema, nella parte  in  cui  il
termine di prescrizione  di  un  reato  in  forma  colposa  risultava
addirittura superiore a quello previsto per la corrispondente ipotesi
dolosa; 
    che d'altra parte,  osserva  ancora  il  giudice  rimettente,  la
circostanza che questa Corte si sia  fondata  sulla  diversa  cornice
edittale prevista per le ipotesi di incendio colposo e doloso,  senza
fare riferimento alla intera categoria dei reati  colposi  di  danno,
richiamati  dall'art.  449  cod.  pen.,   porta   ad   escludere   la
possibilita' di estendere,  in  via  interpretativa,  il  portato  di
quella  declaratoria  di  incostituzionalita'  ad  altre  ipotesi  di
disastri colposi, atteso il margine di discrezionalita'  che  informa
la relativa valutazione; 
    che, infine, rileva  ancora  il  rimettente,  nella  specie,  non
sarebbero ravvisabili adeguate giustificazioni atte a  supportare  le
scelte  legislative  operate  in  parte  qua,  dal  momento   che   i
riferimenti al "grado di allarme sociale" che  compaiono  nei  lavori
parlamentari che hanno portato alla censurata modifica dell'art.  157
cod. pen.,  non  possono  essere  validamente  evocati  allorche'  si
discuta  di  fattispecie  identiche  sul  piano  oggettivo,  che   si
differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica; 
    che la questione sarebbe poi rilevante in quanto,  essendo  stato
il reato commesso il 1° giugno  2008,  in  caso  di  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della norma censurata il reato  sarebbe
prescritto sin dal 1° dicembre 2015; ove, invece, la questione  fosse
ritenuta non fondata, il reato si prescriverebbe il 1° giugno 2024; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo,  anche  con  successiva  memoria,  dichiararsi  non
fondata la proposta questione, in quanto  la  disciplina  oggetto  di
censura e' gia' stata scrutinata positivamente da questa Corte  nella
sentenza n. 265 del 2017, le cui considerazioni valgono a rendere non
fondata anche la odierna questione. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale  -  come
sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e  di  prescrizione)  -
«nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del  reato
di crollo colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art.  434
c.p. sia raddoppiato»; 
    che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art.  3  Cost.
per violazione dei  principi  di  eguaglianza  e  di  ragionevolezza,
giacche', per effetto di detto raddoppio, il termine di  prescrizione
dell'ipotesi colposa dei reati di crollo  o  altri  disastri  risulta
uguale a quello della piu' grave ipotesi dolosa, con  la  conseguenza
che, senza adeguata giustificazione, fattispecie di diversa  gravita'
sono sottoposte al medesimo regime di prescrizione; 
    che, come puntualmente ha rammentato l'Avvocatura generale  dello
Stato, la medesima questione, sollevata in forza di censure del tutto
corrispondenti a quelle ora dedotte, e' stata dichiarata non  fondata
con la sentenza  n.  265  del  2017,  successiva  alla  ordinanza  di
rimessione; 
    che in tale pronuncia questa Corte ha  fra  l'altro  sottolineato
come al legislatore non e' precluso ritenere, nell'ambito  della  sua
discrezionalita', che in rapporto a determinati  delitti  colposi  la
"resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica  la
durata della prescrizione - e la complessita'  dell'accertamento  dei
fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa,
giustificando, con cio', la sottoposizione di entrambi ad un identico
termine prescrizionale; 
    che un simile apprezzamento - ha puntualizzato la  Corte  -  puo'
legittimamente esprimersi anche attraverso la introduzione di deroghe
alla disciplina generale; 
    che corrisponde, infatti, ad un dato di comune esperienza  quello
secondo cui fattispecie, pure ascrivibili a titolo di colpa  -  quale
la  ipotesi  colposa  di  cui  all'art.  449  cod.  pen.  -  generino
nell'attuale  momento  storico  un  allarme  sociale  particolarmente
intenso  e  richiedano  nella  generalita'  dei   casi   accertamenti
complessi,  tanto  nella  fase  delle  indagini  quanto   in   quella
processuale; 
    che analoghi principi sono stati poi ulteriormente ribaditi nella
successiva sentenza n. 112 del 2018, con la quale e' stata dichiarata
non fondata un'analoga questione di legittimita'  dello  stesso  art.
157, sesto comma, cod. pen., con riguardo ai reati di frana colposa e
naufragio colposo di  cui  allo  stesso  art.  449,  in  riferimento,
rispettivamente, agli artt. 426 e 428 cod. pen.; 
    che, agli effetti dell'odierno scrutinio, non rilevano, in quanto
fra l'altro non ancora in vigore, le modifiche  normative  introdotte
al regime della prescrizione ad opera dell'art. 1, comma  1,  lettere
d), e), ed f), della legge 9  gennaio  2019,  n.  3  (Misure  per  il
contrasto dei reati contro la pubblica  amministrazione,  nonche'  in
materia di prescrizione del reato e in  materia  di  trasparenza  dei
partiti e movimenti politici); 
    che la questione proposta,  non  aggiungendo  argomenti  nuovi  o
diversi da quelli gia' esaminati,  deve  essere  pertanto  dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.