ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma
12, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice
della strada), nel testo sostituito dall'articolo 36,  comma  10-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge
15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario  di  Verona,
nel procedimento vertente tra la Girardi Pubblicita' Group srl  e  il
Comune di Verona, con ordinanza del 5 aprile 2018, iscritta al n. 102
del registro ordinanze 2018 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti l'atto di costituzione di Girardi  Pubblicita'  Group  srl,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2019 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Riccardo Ruffo, Elena Ruffo e Andrea Manzi per
la Girardi Pubblicita' Group srl e l'avvocato dello  Stato  Gabriella
D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio di appello - avverso  una  decisione
del Giudice di pace di  Verona,  con  la  quale  era  stata  respinta
l'opposizione proposta dalla societa' ricorrente avverso tre processi
verbali elevati per violazione dell'art. 23, comma  12,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  nel
testo sostituito dall'art. 36,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011,
n. 111 - l'adito Tribunale ordinario di Verona, sezione terza civile,
in composizione monocratica, premessane la rilevanza,  ha  sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale
del predetto art. 23, comma 12, cod. strada, per contrasto con l'art.
3 della Costituzione, sotto il duplice profilo  della  eguaglianza  e
della ragionevolezza. 
    Secondo  il  rimettente,   la   collocazione   di   un   cartello
pubblicitario in modo difforme da quanto consentito dal provvedimento
autorizzatorio - nella specie addebitata alla societa'  opponente  e,
appunto, prevista dal denunciato comma 12 dell'art. 23 cod. strada  -
sarebbe, infatti, irragionevolmente sanzionata in misura  (alla  data
dell'infrazione,    da    euro    1.388,00    a    euro    13.876,00)
significativamente superiore rispetto a quella (alla data stessa,  da
euro 422,00 a euro 1.695,00)  entro  cui  e'  contenuta  la  sanzione
comminata dal comma 11 dello stesso art. 23 cod. strada,  applicabile
anche alla ben piu' grave infrazione costituita  dalla  installazione
di cartelli abusivi, radicalmente cioe' non autorizzati. 
    2.- Nel giudizio innanzi a  questa  Corte  si  e'  costituita  la
societa' appellante, che ha diffusamente argomentato, e  con  memoria
integrativa ha ulteriormente illustrato, le proprie  conclusioni  nel
senso   della   fondatezza   della   questione   di    illegittimita'
costituzionale sollevata dal Tribunale a quo. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per  il
tramite dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  preliminarmente
eccepito l'inammissibilita' della questione in esame per «assenza  di
soluzioni di riequilibrio costituzionalmente obbligate» e per  errata
individuazione  del  tertium  comparationis.  Nel   merito,   ne   ha
contestato la fondatezza,  sostenendo  che  il  regime  sanzionatorio
della collocazione abusiva di mezzi pubblicitari vada  rinvenuto  non
gia' nel comma 11 dell'art. 23 cod. strada, a tal  fine  erroneamente
indicato dal rimettente,  bensi'  nel  successivo  comma  13-bis  del
medesimo art. 23,  che  per  tale  condotta  prevede  un  trattamento
sanzionatorio piu' severo di quello dettato per  la  collocazione  di
cartelloni in modo difforme dal provvedimento autorizzatorio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il comma 12 dell'art. 23 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  nel  testo  sostituito
dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, in legge 15  luglio  2011,  n.  111  -
applicabile ratione temporis alla infrazione  contestata  alla  parte
opponente (e poi appellante) nel  giudizio  a  quo  -  disponeva  che
«[c]hiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste  dal   presente   articolo   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  1.388  ad  euro
13.876, in via solidale con il soggetto pubblicizzato». 
    2.- Nel denunciare  il  contrasto  della  norma  suddetta  con  i
principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art.  3  della
Costituzione, il  giudice  monocratico  del  Tribunale  ordinario  di
Verona si da' carico di superare le carenze di motivazione, anche  in
punto  di  individuazione  del  tertium  comparationis,   che   hanno
comportato  la  declaratoria  di  manifesta   inammissibilita',   con
ordinanza  n.  9  del   2014,   della   questione   di   legittimita'
costituzionale gia' sollevata dal  Giudice  di  Pace  di  Verona  con
riguardo  allo  stesso  comma  12  dell'art.  23  cod.   strada,   in
riferimento al medesimo parametro costituzionale. 
    Argomenta, dunque, compiutamente ora il rimettente come la scelta
operata dal legislatore dal 2011 - di elevare sensibilmente (da  euro
159,00 ad euro 1.388,00 nel minimo e da euro 639,00 ad euro 13.876,00
nel massimo) la sanzione pecuniaria per l'ipotesi di collocazione  di
cartelloni pubblicitari in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nel provvedimento autorizzatorio - sia «irragionevole,  e  quindi  in
contrasto con il parametro dell'art. 3 Cost., [...] poiche' sottopone
ad un trattamento sanzionatorio piu' severo una ipotesi  di  illecito
oggettivamente meno grave» rispetto a quelle di  installazione  senza
autorizzazione  o  senza  osservare  le  prescrizioni   delle   norme
regolamentari, il cui regime  sanzionatorio  lo  stesso  giudice  non
manca (in questo caso) di individuare in quello previsto dal comma 11
del citato art. 23 (nel testo vigente ratione temporis), per il quale
«[c]hiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  422  a   euro   1.695».   Cio'   che   verrebbe
inspiegabilmente a contraddire la valutazione di disvalore delle  due
comparate   fattispecie   di   illecito   contenuta   nell'originaria
formulazione della disposizione censurata, che «infatti prevedeva per
la posa di un cartello  in  difformita'  delle  prescrizioni  di  cui
all'autorizzazione una pena pari alla meta' di quella fissata per  la
posa di un cartello senza autorizzazione». 
    3.- Della questione cosi' formulata il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
eccepito  l'inammissibilita',  sia  in  ragione  della  «assenza   di
soluzioni di  riequilibrio  costituzionalmente  obbligate»,  sia  per
l'individuazione, a suo avviso errata, del tertium comparationis. 
    Il regime sanzionatorio relativo  alla  collocazione  abusiva  di
cartelloni pubblicitari andrebbe, infatti,  rinvenuto  non  gia'  nel
comma 11, individuato dal rimettente,  bensi'  nel  successivo  comma
13-bis dell'art. 23 cod. strada, che prevede sanzioni piu' elevate di
quelle dettate per l'installazione  non  conforme  alle  prescrizioni
autorizzatorie.  Il  che,  secondo  l'interveniente,   varrebbe   poi
comunque ad  escludere,  in  via  subordinata,  la  fondatezza  della
questione. 
    3.1.- Nessuna di tali eccezioni e' suscettibile di accoglimento. 
    3.1.1.- Quanto alla prima eccezione, e' decisiva,  in  contrario,
la considerazione che il rimettente non chiede  a  questa  Corte  una
pronuncia additiva o manipolativa - per la quale venga in rilievo  la
dedotta assenza di una sua "rima obbligata" - ma si limita a chiedere
un  intervento  caducatorio  dello   speciale   ed   elevato   regime
sanzionatorio introdotto dal legislatore del 2011 per le  ipotesi  di
installazione difforme. 
    3.1.2.- Quanto alla  seconda  eccezione,  correttamente  ha  gia'
rilevato il giudice a quo come la disposizione di cui al comma 13-bis
dell'art. 23 cod. strada si  riferisca  a  due  ipotesi  particolari,
diverse da quella della "installazione abusiva".  La  prima  riguarda
infatti  la  violazione  del  comma  7,   che   esclude   in   radice
l'autorizzabilita'  della  pubblicita'  «lungo  e  in   vista   degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi».  Mentre  la  seconda  fattispecie  e'
costituita dalla violazione delle prescrizioni, di  cui  allo  stesso
comma 13-bis, dirette ad assicurare la rimozione di cartelli  abusivi
o difformi da quanto previsto dal comma  1  che  siano  collocati  su
«suolo  privato»,  come  del  resto  piu'  volte   confermato   dalla
giurisprudenza della Corte  di  legittimita'  (Corte  di  cassazione,
sezione sesta, ordinanza 8 gennaio  2016,  n.  167;  sezione  seconda
civile, ordinanza 20 dicembre 2011, n. 27846 e  sentenza  19  ottobre
2011, n. 21606). 
    La "installazione abusiva"  di  cartelli  pubblicitari  su  suolo
pubblico ricade dunque nella generale previsione sanzionatoria di cui
al comma 11 del  su  citato  art.  23,  esattamente  individuata  dal
rimettente come tertium comparationis ai fini  della  valutazione  di
ragionevolezza del  trattamento  sanzionatorio  della  "installazione
difforme", introdotto dalla disposizione censurata. 
    4.- Nel merito, la questione e'  fondata  nei  termini  e  limiti
della sua prospettazione. 
    4.1.-  Come  puntualmente  ricordato  dalla  difesa  della  parte
costituita, il comma 10-bis dell'art. 36 del d.l. n. 98  del  2011  -
che ha sostituto il comma 12 dell'art. 23 del d.lgs. n. 285 del  1992
- ripete il contenuto di un emendamento (n. 36.5)  al  predetto  art.
36, introdotto in sede di conversione in legge del  d.l.  n.  98  del
2011: emendamento non illustrato dalla sua proponente e non discusso,
ne' in commissione ne' durante i lavori nelle aule parlamentari,  non
altrimenti spiegabile che in funzione compensativa di altre  voci  di
spesa recate dal medesimo d.l. n. 98. 
    Per  effetto  di  una  tale   occasionale   e   non   sistematica
riformulazione del comma 12  dell'art.  23  cod.  strada,  il  regime
sanzionatorio della "installazione difforme" di cartelli pubblicitari
- che, nel testo previgente  di  detta  norma,  era  (sub  comma  12)
corrispondente a meno della meta' di quello (sub comma 11) riferibile
alla "installazione abusiva" - e' risultato, invece, inspiegabilmente
piu' che triplicato nel minimo,  e  quasi  decuplicato  nel  massimo,
rispetto al  trattamento  sanzionatorio  di  quest'ultima,  ben  piu'
grave, fattispecie di illecito. 
    4.2.- Il nuovo regime sanzionatorio della infrazione sub comma 12
dell'art. 23 cod. strada -  cosi'  estemporaneamente  introdotto  dal
legislatore del 2011 - e' manifestamente irragionevole. 
    Cio'  sia  per  la  contraddittoria  inversione  della   risposta
sanzionatoria, all'interno delle ipotesi elencate nel  predetto  art.
23, che finisce  con  il  punire  piu'  severamente  la  condotta  di
installazione   non   conforme    a    prescrizione    autorizzativa,
innegabilmente connotata da minor  disvalore  rispetto  a  quella  di
installazione  di  cartello  pubblicitario   del   tutto   priva   di
autorizzazione;  sia  per  l'eccessiva  e  non  proporzionata  misura
dell'aumento della sanzione, relativa alla infrazione meno  grave  in
materia di pubblicita', operato senza alcuna  plausibile  ragione.  E
cio', per di piu', con il duplice distorsivo effetto di rendere,  per
un verso, piu' conveniente per  il  privato  la  condotta  totalmente
abusiva  e,  per  altro  verso,  ampiamente  piu'  remuneratoria  per
l'autorita' di vigilanza la  verifica  di  conformita'  dei  cartelli
autorizzati. 
    4.3.-  Il  novellato  comma  12  dell'art.  23  cod.  strada  va,
pertanto,  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  nella   parte
relativa  alla  misura  della   sanzione   amministrativa,   con   la
conseguenza che  l'infrazione  per  inosservanza  delle  prescrizioni
autorizzative  contenute  nel  comma  stesso  ricade  nella  generale
previsione sanzionatoria di cui al comma  11  del  medesimo  art.  23
(«[c]hiunque viola le disposizioni del presente articolo e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.695»). 
    Una eventuale non unitaria e piu' graduata risposta sanzionatoria
alle due fattispecie  della  "installazione  difforme"  e  di  quella
"abusiva", che tenga conto del rispettivo diverso disvalore,  attiene
all'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. 
    4.4.- L'operata  reductio  ad  legitimitatem  della  disposizione
censurata non incide sulla previsione  di  solidale  responsabilita',
con il contravventore, del  soggetto  pubblicizzato,  introdotta  dal
medesimo comma 10-bis dell'art. 36 del d.l.  n.  98  del  2011,  come
convertito.