ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  commi
2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,
recante «Riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del  sistema  di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola
secondaria per renderlo  funzionale  alla  valorizzazione  sociale  e
culturale della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.  107»,  promosso  dal
Consiglio di Stato, sezione  sesta,  nel  procedimento  vertente  tra
Martin Valdo Konig e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e altri con ordinanza del 3 settembre 2018, iscritta al
numero 166 del registro ordinanze 2018 e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione   di   Martin   Valdo   Konig,
dell'Associazione Dottorandi e Dottori  di  Ricerca  Italiani  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  7  maggio  2019  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Emilio Robotti per l'Associazione Dottorandi e
Dottori di Ricerca Italiani, Antonio Saitta e Santi Delia per  Martin
Valdo Konig e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 3 settembre 2018, il  Consiglio  di  Stato,
sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e  semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale  alla  valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107».  Le
disposizioni censurate disciplinano, in via transitoria,  il  sistema
di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo,
in particolare, un concorso riservato  ai  titolari  di  abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria. 
    E' denunciata, in via principale, la violazione  degli  artt.  3,
51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto  la
previsione di  un  concorso  riservato  ai  docenti  in  possesso  di
abilitazione - il cui conseguimento,  tra  l'altro,  dipenderebbe  da
circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l'attivazione dei
relativi corsi - introdurrebbe una deroga al principio  del  pubblico
concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla. 
    In via subordinata,  e'  denunciato  il  contrasto  delle  stesse
disposizioni con il principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost., per l'esclusione dalla  partecipazione  a  tale  concorso  dei
titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o
comunque equipollente ad  un'abilitazione  per  l'insegnamento  nella
scuola secondaria. 
    2.- Le questioni sono sorte nella  fase  cautelare  del  giudizio
amministrativo instaurato da un dottore di ricerca, il quale  lamenta
l'illegittimita' della propria esclusione dal  concorso  indetto  con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 85,  recante  «Concorso  di  cui
all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e  6,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  per  il  reclutamento  a  tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado». Ritenendo che il dottorato di ricerca debba ritenersi
titolo abilitante, o comunque equipollente a un'abilitazione, egli ha
impugnato gli  atti  di  tale  procedura,  nella  parte  in  cui,  in
applicazione   delle    disposizioni    censurate,    e'    richiesta
l'abilitazione per la partecipazione al concorso. 
    Il Consiglio di Stato e' adito per la riforma dell'ordinanza  con
cui il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  in  sede
cautelare, ha respinto  la  domanda  di  ammissione  con  riserva  al
concorso,   ritenendo   infondate   le    censure    d'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni in esame. Nell'accogliere l'istanza
di ammissione con riserva del ricorrente, il Consiglio  di  Stato  ha
quindi sollevato, con la medesima ordinanza, le questioni oggetto del
presente giudizio costituzionale. 
    2.1.- Il giudice a quo osserva che il d.lgs. n. 59  del  2017  ha
previsto che, a regime, il reclutamento dei docenti avvenga  mediante
un concorso per titoli  ed  esami.  Ad  esso  possono  partecipare  i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del  medesimo
d.lgs.  Il  successivo  art.  17  prevede,  invece,  una   disciplina
transitoria, in cui al reclutamento in via ordinaria  si  affiancano,
per il 50 per cento dei posti vacanti e  disponibili,  le  assunzioni
dalle graduatorie a esaurimento,  quelle  dal  concorso  bandito  nel
2016, nonche' quelle dei vincitori di un apposito concorso riservato,
previsto  dall'art.  17,  comma  2,  lettera  b).  Ad  esso   possono
partecipare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, i docenti in possesso di
titolo abilitante all'insegnamento, conseguito  entro  il  31  maggio
2017. 
    2.2.- Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo  ritiene
che tali disposizioni siano  applicabili  ai  fini  della  decisione,
essendo i decreti ministeriali impugnati meramente applicativi  delle
stesse. La parte appellante, in possesso del  dottorato  di  ricerca,
non  puo'  partecipare  al   concorso   straordinario,   poiche'   le
disposizioni censurate glielo impediscono. 
    Il Consiglio di Stato osserva che l'eventuale accoglimento  della
questione sollevata in via principale creerebbe  un  vuoto  normativo
suscettibile tuttavia di essere colmato in due modi. 
    In  primo  luogo,  potrebbe  farsi   applicazione   delle   norme
sull'accesso ai concorsi per l'insegnamento nella  scuola  secondaria
anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.  59  del  2017  ed,  in
particolare, dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado). Esso disciplina  la  fase  transitoria  del  passaggio  dal
sistema precedente, in cui per l'accesso al concorso era  sufficiente
il diploma di laurea, a quello  successivo  alla  legge  19  novembre
1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari),  che
ha richiesto l'abilitazione. Tale disposizione sarebbe espressiva  di
un  principio  generale,  secondo  il  quale,   allorche'   ai   fini
dell'ammissione  ai  concorsi  si  richieda  l'abilitazione,  in  via
transitoria deve essere consentita la partecipazione anche a  chi  ne
sia privo, almeno fino a che non sia  possibile  conseguirla  in  via
ordinaria, ossia all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato. 
    Pertanto, nel caso di accoglimento delle questioni,  il  concorso
straordinario di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del d.lgs.  n.
59 del 2017 dovrebbe anch'esso ritenersi aperto ai semplici laureati.
La domanda cautelare del ricorrente dovrebbe, quindi, essere accolta,
in  quanto,  come  dottore  di  ricerca,  egli  possiede  la   laurea
richiesta. 
    In secondo luogo, il vuoto normativo potrebbe  ritenersi  colmato
dall'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 59 del  2017,  che  disciplina  il
reclutamento  in  via  ordinaria.  Anche  in  tal  caso,  la  domanda
cautelare del ricorrente dovrebbe essere  accolta,  poiche'  egli  e'
munito di laurea, richiesta per l'accesso al concorso. 
    La rilevanza sussisterebbe anche per la questione subordinata. Il
suo accoglimento consentirebbe  all'appellante  di  partecipare  alla
procedura e, quindi, il ricorso andrebbe accolto. Nel  caso  inverso,
invece, esso andrebbe respinto e la contestuale domanda  cautelare  a
sua volta rigettata, perche' la procedura stessa  sarebbe  legittima,
quanto alla contestata esclusione. 
    2.3.- Il  Consiglio  di  Stato  denuncia  in  via  principale  il
contrasto delle disposizioni censurate con gli  artt.  3,  51,  primo
comma, e 97, terzo comma, Cost. 
    Esse hanno la natura  di  norme-provvedimento,  incidendo  su  un
numero  determinato  e  limitato  di  destinatari  e  presentando  un
contenuto particolare e concreto. Leggi di questo tipo  non  sono  di
per se' contrarie alla Costituzione, la  quale  non  contiene  alcuna
riserva agli organi amministrativi degli atti a contenuto particolare
e concreto,  ma  devono  sottostare  «ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio»
(sentenza n. 275 del 2013). 
    E'  richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale  che   ritiene
rispettato il requisito del pubblico concorso, di  cui  all'art.  97,
terzo comma, Cost., ove l'accesso al  pubblico  impiego  avvenga  per
mezzo di una  procedura  aperta,  alla  quale  possa  partecipare  il
maggior  numero  possibile  di  cittadini.  La  stessa  deve  essere,
inoltre, di tipo comparativo, ossia volta a  selezionare  i  migliori
fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una  procedura  congrua,
che consenta di verificare la professionalita' necessaria a  svolgere
le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello,  del  posto  di
ruolo da ricoprire (sono richiamate le sentenze n. 225 del 2010 e  n.
293 del 2009). Il merito deve costituire il criterio ispiratore della
disciplina del reclutamento del personale docente e una  disposizione
che impedisca di realizzare la piu' ampia partecipazione possibile al
concorso,  in  condizioni  di  effettiva  parita',  si  porrebbe   in
contraddizione con tale criterio (sono richiamate le sentenze  n.  41
del 2011 e n. 251 del 2017). Le eccezioni alla  regola  del  pubblico
concorso, oltre che rigorose e limitate,  devono  comunque  prevedere
adeguati accorgimenti idonei  a  garantire  la  professionalita'  del
personale assunto (sentenza n. 149 del  2010)  e  rispondere  ad  una
«specifica  necessita'  funzionale»  dell'amministrazione,  ovvero  a
«peculiari e straordinarie ragioni di interesse  pubblico»  (sentenza
n. 293 del 2009). 
    2.3.1.- Nel caso di specie, l'eccezione alla regola del  pubblico
concorso  non  sarebbe   sorretta   dai   presupposti   necessari   a
legittimarla,  non  individuandosi  peculiari  ragioni  di  interesse
pubblico  che   la   giustifichino.   La   mancanza   del   requisito
dell'abilitazione all'insegnamento potrebbe  dipendere,  infatti,  da
circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, connesse  alla
possibilita' di avere avuto accesso, per  ragioni  anagrafiche  o  di
residenza, ad uno dei percorsi abilitanti ordinari. 
    D'altra parte, la  procedura  in  esame  non  potrebbe  ritenersi
giustificata dall'intento, richiamato dallo stesso art. 17, comma  3,
di superare il  precariato  e  ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a
termine.  Queste  finalita'   sarebbero,   in   ipotesi,   perseguite
nell'ambito del sistema ordinario di reclutamento.  Esso  presuppone,
tuttavia,  che  la  relativa  emergenza  sia  superata,  o   comunque
affrontata, attraverso il piano straordinario di  assunzioni  di  cui
all'art. l, commi 108 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.  107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 
    2.4.- In via subordinata, le medesime disposizioni sono censurate
in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte  in  cui  escludono  dal
concorso riservato i titolari di dottorato di ricerca. 
    Cio' determinerebbe un'irragionevole  disparita'  di  trattamento
fra i soggetti indicati dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n.  59  del
2017  ed  i  titolari   di   dottorato   di   ricerca.   Quest'ultimo
rappresenterebbe   il   piu'   alto   titolo   di   studio   previsto
dall'ordinamento, in quanto fornisce  le  competenze  necessarie  per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Inoltre, esso
abilita all'insegnamento presso le universita', ossia presso il corso
di  istruzione  superiore  alla  scuola  secondaria.  Le  universita'
possono affidare ai dottorandi  di  ricerca  una  limitata  attivita'
didattica, sussidiaria o integrativa. Sarebbe, pertanto, illogico che
nel piu', ovvero l'abilitazione all'insegnamento  universitario,  non
sia  compreso  il   meno,   cioe'   l'abilitazione   all'insegnamento
nell'istituzione di grado inferiore. 
    Il Consiglio di Stato osserva, infine, che  l'accoglimento  della
questione in esame porterebbe a ritenere assorbita la questione della
conformita'  delle  disposizioni  censurate   al   diritto   europeo,
formulata in via subordinata dalla parte ricorrente. 
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili,  o
comunque non fondate. 
    3.1.- Ad avviso dell'Avvocatura, le questioni  sollevate  in  via
principale sarebbero inammissibili, per difetto di rilevanza. 
    E' censurata la complessiva procedura riservata  di  reclutamento
del personale docente, sebbene la domanda introdotta  dal  ricorrente
sia  riferita  alla  sola  preclusione  all'accesso  alla   procedura
concorsuale per i titolari  di  dottorato  di  ricerca.  Solo  questa
seconda questione assumerebbe concreta rilevanza. Infatti,  la  norma
applicabile sarebbe solo quella che impedisce l'accesso  al  concorso
ai dottori di ricerca, non assumendo rilievo, quindi, il  complessivo
impianto della procedura concorsuale riservata. La relativa questione
costituirebbe, in definitiva, una  lis  ficta  e  sarebbe,  pertanto,
inammissibile. 
    E' inoltre eccepita l'inammissibilita' della  questione  proposta
in via subordinata, per insufficiente descrizione della  fattispecie,
non essendo specificata la natura del dottorato  fatto  valere  e  la
classe  di  concorso  ambita  dal  candidato.  Inoltre,  non  sarebbe
chiarito   se   il   ricorrente   si   sia   trovato   nell'oggettiva
impossibilita' di conseguire la necessaria abilitazione. 
    3.2.- Le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate. 
    In primo luogo,  lo  stato  giuridico  dei  docenti  rientrerebbe
nell'alveo delle professioni regolamentate,  di  cui  alla  direttiva
2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  7  settembre
2005, relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,
recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  (Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di  Bulgaria  e  Romania).  Questa  direttiva
chiarisce che gli Stati membri possono subordinare  l'accesso  a  una
professione  regolamentata  al  possesso  di  determinate  qualifiche
professionali (sono richiamate le sentenze del  Consiglio  di  Stato,
sezione sesta, 16 aprile 2018, n. 2264 e 3 aprile 2017, n. 1516). 
    D'altra parte, l'art. 97, terzo comma,  Cost.,  consentirebbe  la
previsione  di  riserve  nell'accesso  ai  concorsi,  subordinate  al
possesso di particolari titoli. Per quanto  riguarda  la  professione
d'insegnante, l'abilitazione avrebbe sempre costituito  un  requisito
per partecipare alla procedura concorsuale per il reclutamento  degli
insegnanti. Solo in  via  transitoria  sarebbe  stata  consentita  la
partecipazione ai concorsi in assenza di questo requisito. 
    L'Avvocatura generale dello Stato illustra l'evoluzione normativa
secondo la quale, in una prima  fase,  l'abilitazione  poteva  essere
conseguita  per  effetto  del  superamento  di  esami  valevoli,   al
contempo, per i concorsi a cattedre. Successivamente,  invece,  esame
di abilitazione ed esame di concorso hanno rappresentato due  momenti
distinti, fino a che le esigenze di contenimento della spesa pubblica
e la scolarizzazione di massa  hanno  portato  a  far  coincidere  le
procedure concorsuali  e  gli  esami  di  abilitazione,  arrivando  a
sancire  il  valore  abilitante  dei  concorsi,  ai  quali   potevano
accedere, oltre che gli abilitati, anche i laureati  in  possesso  di
particolari titoli. 
    La legge n. 341 del 1990 avrebbe, quindi, introdotto una novita',
prevedendo, accanto ai percorsi  di  scienze  della  formazione,  una
specifica  scuola  di  specializzazione,  con  cui   le   universita'
provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e
al rilascio dei titoli abilitanti. 
    In via transitoria, nella fase successiva all'introduzione  della
legge n. 341 del 1990, l'art. 402 del d.lgs. n. 297  del  1994  aveva
consentito la partecipazione ai concorsi con il possesso  dei  titoli
previgenti (laurea o abilitazione), fino al termine dell'ultimo  anno
dei corsi di studio universitari per il rilascio di tali titoli. 
    Nel disciplinare il nuovo sistema di  formazione  e  reclutamento
dei docenti, il d.lgs. n. 59 del 2017 ha individuato, in primo luogo,
un regime ordinario, con selezione per concorso aperto, a cui possono
partecipare i soggetti in possesso dei titoli di studio  richiesti  e
dei necessari crediti formativi. 
    Al fine  di  salvaguardare  il  legittimo  affidamento,  esso  ha
stabilito un regime  transitorio,  con  procedure  riservate  a  quei
soggetti  che  abbiano  speso  anni  e  risorse  economiche  per   il
conseguimento dell'abilitazione. Analoghe procedure  selettive  sono,
inoltre,   previste    per    soggetti    ripetutamente    utilizzati
dall'amministrazione per le supplenze (sono  richiesti  tre  anni  di
servizio negli ultimi otto anni), ancorche' privi di  abilitazione  e
dei crediti formativi. 
    La previsione dello speciale concorso riservato  agli  insegnanti
abilitati sarebbe  rispettosa  dei  limiti  di  non  arbitrarieta'  e
ragionevolezza, entro i  quali  possono  essere  individuati  i  casi
eccezionali in cui il principio del  pubblico  concorso  puo'  essere
derogato. Questa procedura si connoterebbe per gli evidenti e marcati
tratti di  specialita'.  Essa  consiste  in  una  sola  prova  orale,
oltretutto assai semplificata, e non si  articola  in  una  procedura
selettiva  per  merito  comparativo.  Nel  prevedere   modalita'   di
reclutamento di carattere eccezionale, questa disciplina  transitoria
sarebbe  volta  a  soddisfare  l'esigenza   dell'amministrazione   di
provvedere  all'assunzione  di  personale   qualificato,   altrimenti
nuovamente precarizzato. Essa, inoltre,  consentirebbe  di  prevenire
altro  precariato  e  di  tutelare  l'affidamento  ingenerato   dalla
normativa previgente. 
    3.3.-  D'altra  parte,  anche  la  questione  sollevata  in   via
subordinata sarebbe inammissibile e non fondata. 
    In primo luogo,  il  petitum  del  rimettente  sarebbe  volto  ad
un'addizione di  dubbia  praticabilita',  in  quanto  il  sistema  di
reclutamento dei docenti sarebbe oggetto di una scelta  di  carattere
discrezionale del legislatore. 
    Inoltre, nel  merito,  sarebbero  poste  a  raffronto  situazioni
oggettivamente disomogenee e non  comparabili.  Quanto  alla  pretesa
equipollenza    del    dottorato    di    ricerca    all'abilitazione
all'insegnamento,  il  giudice   a   quo   si   discosterebbe   dalla
impostazione seguita dallo  stesso  Consiglio  di  Stato  che,  nella
sentenza n. 2264 del 2018, ha sottolineato la «diversita'  ontologica
tra percorsi di abilitazione e  dottorato  di  ricerca».  I  percorsi
abilitanti sarebbero volti all'acquisizione di competenze  didattiche
specifiche, mentre il titolo accademico del dottorato di  ricerca  si
consegue  all'esito  di  una  preparazione   avanzata   nel   settore
scientifico-disciplinare di  riferimento  ed  e'  percio'  valutabile
nell'ambito della ricerca scientifica. 
    4.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si  e'  costituita  la  parte
privata, chiedendo l'accoglimento delle questioni, ancorche'  secondo
un ordine inverso rispetto a quello  in  cui  le  stesse  sono  state
sollevate dal Consiglio di Stato. 
    Dovrebbe,  in  primo  luogo,  essere  scrutinata   la   questione
formulata  in  via  subordinata,  relativa  all'illegittimita'  della
mancata  previsione  del  dottorato  di  ricerca  tra  i  titoli  che
consentono la partecipazione al  concorso.  L'invocata  pronuncia  di
accoglimento avrebbe un  minor  impatto  sulla  normativa  statale  e
sarebbe,  quindi,  maggiormente  rispettosa  della   discrezionalita'
legislativa, in quanto non porterebbe  alla  caducazione  dell'intero
concorso. 
    4.1.- Nel merito, l'irragionevolezza dell'esclusione dei titolari
di dottorato di ricerca emergerebbe dalla considerazione del  maggior
«peso» delle attivita' didattiche e dei crediti  formativi  necessari
per conseguire questo titolo,  rispetto  a  quelli  previsti  per  le
precedenti scuole di specializzazione per l'insegnamento  secondario,
per i tirocini formativi attivi, nonche' per  i  percorsi  abilitanti
speciali. 
    La parte privata richiama la decisione del Comitato  europeo  dei
diritti sociali  del  15  marzo  2017,  resa  nel  caso  Associazione
sindacale «La Voce dei Giusti» contro  Italia  (ricorso  n.  105  del
2014), che nelle procedure di stabilizzazione ha ritenuto illegittima
la discriminazione  in  melius  dei  soggetti  dotati  di  un  titolo
abilitante. In particolare, la previsione del requisito del  possesso
dell'abilitazione   costituirebbe   una   violazione   dell'art.   E,
congiuntamente all'art. 10, paragrafo 3, della Carta sociale europea,
riveduta,  con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3  maggio   1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n.  30.  Si
tratterebbe di una discriminazione indiretta in  materia  di  accesso
alla formazione specialistica per l'insegnamento. 
    D'altra  parte,  la  giurisprudenza   costituzionale   offrirebbe
numerosi esempi di norme dichiarate illegittime nella  parte  in  cui
escludevano dalla partecipazione a procedure concorsuali i possessori
di taluni titoli  di  studio  o  professionali  (sono  richiamate  le
sentenze  n.  296  del  2010  e  n.  169  del  2000).  Con  specifico
riferimento al personale docente, e' stata riconosciuta  la  maggiore
qualificazione    di    chi    abbia    conseguito     l'abilitazione
all'insegnamento mediante prova selettiva,  rispetto  a  chi  l'abbia
ottenuta con la partecipazione a corsi abilitanti  o  esami  speciali
(sentenza n. 315 del 1993). 
    In ogni caso, anche la  questione  sollevata  in  via  principale
sarebbe fondata. Il concorso in  esame,  infatti,  costituirebbe  una
deroga al principio di eguaglianza nell'accesso ai  pubblici  uffici,
di cui all'art. 51 Cost., nonche' all'art. 97 Cost. 
    5.- Nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuta  ad
adiuvandum l'Associazione Dottorandi e Dottori  di  Ricerca  Italiano
(ADI),  chiedendo  l'accoglimento  delle  questioni   sollevate   dal
Consiglio di Stato. 
    5.1.- A sostegno  della  propria  legittimazione  ad  intervenire
l'ADI deduce di  essere  portatrice  degli  interessi  collettivi  di
dottorandi, dottori di  ricerca,  assegnisti  di  ricerca  e  giovani
ricercatori. In assenza dell'intervento, questa categoria  rimarrebbe
priva della possibilita' di difendere i propri interessi nel giudizio
costituzionale. Sono richiamate, al riguardo, le sentenze n. 180  del
2018 e n. 178 del 2015. 
    5.2.- In riferimento alle questioni sollevate in via  principale,
l'interveniente   sottolinea   di   avere   da    tempo    denunciato
l'irragionevolezza del  sistema  d'individuazione  della  platea  dei
partecipanti al concorso, in particolare per l'omessa previsione  dei
dottori di ricerca, la quale si porrebbe in contrasto con  gli  artt.
51 e 97 Cost. 
    5.3.-  Quanto  alla   questione   subordinata,   l'ADI   denuncia
l'irragionevolezza  delle  disposizioni  censurate,   le   quali   si
porrebbero  in  contrasto  con  gli  stessi   fini   perseguiti   dal
legislatore,  ossia  la  garanzia  dell'accesso  all'insegnamento  di
soggetti in possesso dei titoli e  delle  capacita'  necessarie  alla
formazione   degli   studenti.   Sarebbe,   infatti,    irragionevole
l'esclusione dei titolari di dottorato  di  ricerca,  che  garantisce
l'abilitazione all'insegnamento nei piu' alti gradi d'istruzione. 
    Inoltre,  questo  modello  di  accesso  al  concorso  produrrebbe
risultati manifestamente  contraddittori  e  talora  paradossali.  Si
evidenzia, al riguardo,  che  le  procedure  di  abilitazione  svolte
presso le Scuole di specializzazione  all'insegnamento  secondario  e
dal  Tirocinio  formativo  attivo  prevedevano,  tra   le   attivita'
necessarie al conseguimento dell'abilitazione, la frequenza ad alcuni
insegnamenti di didattica disciplinare. Per la mancanza di  personale
strutturato, questi corsi sarebbero stati spesso assegnati ai dottori
di ricerca, anche  non  abilitati  all'insegnamento.  Da  una  parte,
quindi, viene riconosciuta la qualificazione del dottore  di  ricerca
come adeguata all'insegnamento nei  corsi  abilitanti  e,  dall'altra
parte, la stessa non e'  ritenuta  sufficiente  per  l'ammissione  al
concorso. 
    La preclusione prevista dalle disposizioni censurate  produrrebbe
un effetto ingiustamente afflittivo per i dottori di ricerca, nonche'
un potenziale pregiudizio per l'intero sistema  educativo  nazionale,
attesa la perdita di personale d'alta formazione per  lo  svolgimento
dell'attivita' di  insegnamento,  in  violazione  anche  all'art.  34
Cost., che impone la valorizzazione dei titoli accademici superiori. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera  b),  e
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante  «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per  renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge  13
luglio 2015, n. 107». Le disposizioni censurate disciplinano, in  via
transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevedendo, in  particolare,  un  concorso  riservato  ai
titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. 
    E' denunciata, in via principale, la violazione  degli  artt.  3,
51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto  la
previsione  di  un  concorso  riservato  ai   docenti   in   possesso
dell'abilitazione - il cui conseguimento, tra  l'altro,  dipenderebbe
da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale  l'attivazione
dei relativi corsi  -  introdurrebbe  una  deroga  al  principio  del
pubblico  concorso,  non  sorretta  dai  presupposti  necessari   per
legittimarla. 
    In via subordinata,  e'  denunciato  il  contrasto  delle  stesse
disposizioni con il principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost., per l'esclusione dalla  partecipazione  a  tale  concorso  dei
titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o
equipollente  ad  un'abilitazione  per  l'insegnamento  nella  scuola
secondaria. 
    2.- Per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza  del
7  maggio  2019,  allegata  alla  presente  sentenza,   deve   essere
confermata   l'inammissibilita'   dell'intervento   dell'Associazione
Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani - ADI. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi  a
intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale i
soggetti parti del giudizio  a  quo,  oltre  che  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il  Presidente
della Giunta regionale (ex plurimis,  sentenze  n.  248  del  2018  e
relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre  2018;  n.  217  del
2018, n. 194 del 2018 e  relativa  ordinanza  dibattimentale  del  25
settembre 2018; n. 153 del 2018 e relativa  ordinanza  dibattimentale
del  20  giugno  2018;  n.  120  del  2018   e   relativa   ordinanza
dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018; n. 187 del 2016  e
relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016). 
    L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art.  4
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale) e' ammissibile soltanto per i terzi  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del  23
ottobre 2018, n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del
10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata  ordinanza  dibattimentale
del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017). 
    Nel caso in esame, l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca
Italiani  -  ADI  non  e'  titolare  di  un  interesse   direttamente
riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un  mero
indiretto, e piu' generale, interesse connesso agli  scopi  statutari
della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti
(in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018). 
    3.-  In  via  preliminare,  vanno  dichiarate  inammissibili   le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  commi  2,
lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevate in  riferimento
agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost. 
    3.1.- Nel giudizio a quo e' impugnato il decreto direttoriale del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   1°
febbraio 2018, n. 85, recante «Concorso di cui all'art. 17, comma  2,
lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato  di  personale
docente nella scuola secondaria di primo e  secondo  grado»,  con  il
quale  e'  stata  data  applicazione  alle  disposizioni   censurate.
Peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso  Consiglio  di  Stato,
questo atto  non  e'  stato  impugnato  nella  sua  integralita',  ma
soltanto nella parte in cui esso non ha consentito la  partecipazione
alla procedura ivi bandita ai titolari di dottorato di ricerca. 
    In tale  giudizio  si  controverte,  dunque,  dell'illegittimita'
della mancata previsione del dottorato di ricerca tra  i  titoli  che
consentono di partecipare al  concorso,  mentre  appare  estranea  al
giudizio rimesso al Consiglio di Stato la complessiva disciplina  del
concorso riservato e delle sue modalita' di svolgimento. 
    Le argomentazioni a sostegno della  rilevanza  riflettono  quelle
gia' svolte dallo  stesso  rimettente  e  recentemente  esaminate  da
questa Corte nella sentenza n. 106 del 2019. Analogamente, anche  nel
caso  in  esame  va  rilevato  che  «nel  regolare  le  modalita'  di
configurazione  e   svolgimento   della   procedura   selettiva,   le
disposizioni censurate  stabiliscono  le  specifiche  condizioni  per
l'esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono
il fondamento. La relativa violazione integra, dunque, un  motivo  di
annullamento. In ogni caso, alla luce del principio della  domanda  e
del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli  argomenti
spesi dal rimettente non risultano  idonei  a  sostenere  le  ragioni
della  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
attinenti all'intero corpus normativo, che  istituisce  e  regola  la
procedura selettiva in  esame,  ed  e'  quindi  estraneo,  nella  sua
integralita', alla questione  sottoposta  al  rimettente»  (cosi'  la
sentenza n. 106 del 2019). 
    Per i medesimi motivi, il  requisito  della  rilevanza  sussiste,
quindi,  solo  in  riferimento  alla  questione,  sollevata  in   via
subordinata, relativa alla mancata previsione del titolo  di  dottore
di ricerca tra i requisiti per l'ammissione al concorso. 
    4.- Nel merito, non  e'  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs.  n.
59 del 2017, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. 
    4.1.- Il giudice a quo denuncia l'irragionevolezza della  mancata
previsione del dottorato di ricerca tra i titoli  che  consentono  di
partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti della  scuola
secondaria. La censura si fonda sull'assunto della  equipollenza  tra
questo titolo accademico e l'abilitazione  per  l'insegnamento  nella
scuola secondaria. 
    Tuttavia,  le  due  situazioni  poste   a   raffronto   risultano
oggettivamente disomogenee. Come costantemente rilevato dalla  stessa
giurisprudenza  amministrativa,   abilitazione   all'insegnamento   e
dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a
sviluppare  esperienze  e   professionalita'   diverse,   in   ambiti
differenziati e non assimilabili (ex plurimis,  Consiglio  di  Stato,
sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254,  che,  sul
punto,  valorizzano  la  «diversita'  ontologica  tra   percorsi   di
abilitazione e dottorato di ricerca»; nello stesso  senso,  Consiglio
di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 marzo 2019, n. 1507 e n.  1504;
TAR Lazio, Roma, sezione terza bis,  ordinanza  12  giugno  2018,  n.
3478; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961; TAR
Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 4255). 
    I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono,
infatti,  una   preparazione   avanzata   nell'ambito   del   settore
scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della
ricerca scientifica. Essi sono volti all'acquisizione  di  competenze
necessarie   per   esercitare   attivita'   di   ricerca   di    alta
qualificazione.  E'  pur  vero  che  ai  dottorandi   e'   consentito
l'affidamento di una limitata attivita' didattica. Tuttavia, anche  a
prescindere dalle profonde diversita' della platea dei discenti, cio'
e' consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non  potendo  in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca  (art.
4, comma 8, della legge n. 210 del 1998). 
    Viceversa, gia' in passato, in base all'art. 2  del  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente:  «Definizione  della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione  iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria  e
della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244»),
cosi' come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017,
i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze
disciplinari,       psico-pedagogiche,       metodologico-didattiche,
organizzative e relazionali, necessarie sia a  far  raggiungere  agli
allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a
sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. 
    In considerazione della finalita'  della  procedura  concorsuale,
volta a selezionare le migliori e piu'  adeguate  capacita'  rispetto
all'insegnamento, cio' che rileva e' l'avere svolto  un'attivita'  di
formazione orientata alla funzione docente, che abbia come  specifico
riferimento la fase evolutiva della personalita' dei  discenti.  Tale
funzione esige la capacita' di trasmettere conoscenze  attraverso  il
continuo contatto con gli allievi, anche  sulla  base  di  specifiche
competenze psico-pedagogiche. E' in  vista  dell'assunzione  di  tali
rilevantissime responsabilita', affidate dall'ordinamento ai  docenti
della  scuola  secondaria,  che  le  attivita'   formative   indicate
costituiscono un fondamento  "ontologicamente  diverso",  rispetto  a
quello  che  caratterizza  il  percorso  e  il  fine  del  titolo  di
dottorato. 
    Va pertanto esclusa,  in  considerazione  delle  finalita'  della
selezione concorsuale, l'irragionevolezza  della  mancata  previsione
del dottorato di ricerca, quale titolo per l'ammissione  al  concorso
di cui alla disposizione censurata.