ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  commi
10-bis e 10-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta  18  gennaio
2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure  straordinarie  ed
urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie  e  alle
imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1,  ed  altri
interventi), come introdotti, rispettivamente, dall'art. 25, commi  1
e 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta  (Legge  finanziaria
per  gli  anni  2016/2018).  Modificazioni  di  leggi  regionali»,  e
dell'art. 25, comma 3, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n.  19
del 2015, promosso  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,  nel
procedimento vertente tra AscomFidi Nord-Ovest  societa'  cooperativa
(gia' Confidi Commercio turismo  e  servizi  Valle  d'Aosta  societa'
cooperativa) e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  con
ordinanza del 17  maggio  2018,  iscritta  al  n.  137  del  registro
ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  AscomFidi   Nord-Ovest
societa' cooperativa (gia' Confidi Commercio turismo e servizi  Valle
d'Aosta  societa'  cooperativa)  e  della  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato Piercarlo Carnelli  per  l'AscomFidi  Nord-Ovest
societa' cooperativa (gia' Confidi Commercio turismo e servizi  Valle
d'Aosta societa' cooperativa)  e  Francesco  Saverio  Marini  per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel  corso  di  un  giudizio  amministrativo  proposto  dalla
AscomFidi Nord-Ovest societa'  cooperativa  (gia'  Confidi  Commercio
turismo e servizi Valle d'Aosta societa'  cooperativa)  per  ottenere
l'annullamento dei provvedimenti con  i  quali  la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, a  seguito  della  intervenuta  fusione
della ricorrente con altro consorzio di garanzia operante al di fuori
del territorio regionale,  le  aveva  ingiunto  la  restituzione  del
contributo erogato per la costituzione del fondo rischi per l'accesso
al credito agevolato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) con
sede nella stessa Regione, il Consiglio di Stato,  sezione  quinta  -
adito  in  sede  di  appello  avverso  la  sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale della Valle d'Aosta che  aveva  respinto  il
ricorso  della  AscomFidi  -  ha  reputato  rilevante  ed  ha  quindi
sollevato, con l'ordinanza  in  epigrafe,  questioni  incidentali  di
legittimita' costituzionale dei commi 10-bis  e  10-ter  dell'art.  3
della legge della  Regione  Valle  d'Aosta  18  gennaio  2010,  n.  2
(Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed  urgenti  in
funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle  imprese  di
cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri  interventi)
- come introdotti, rispettivamente (il comma  10-bis)  dall'art.  25,
comma 1, e (il comma 10-ter) dall'art. 25, comma 2, della legge della
Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per  gli  anni  2016/2018).
Modificazioni di leggi regionali» -  oltre  che  del  comma  3  dello
stesso art. 25 della legge reg. n. 19 del 2015, per contrasto con gli
artt. 3, secondo comma,  41,  24,  113  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione: quest'ultimo in relazione all'art. 6 della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. 
    2.- Secondo il giudice amministrativo rimettente, sarebbe infatti
irragionevole, e quindi in contrasto con  l'art.  3,  secondo  comma,
Cost., la disposizione recata dal citato  comma  10-bis  dell'art.  3
della censurata legge regionale, nella parte in cui - ai  fini  della
restituzione dei contributi regionali erogati per il fondo rischi per
l'accesso al credito delle PMI regionali -  aggiunge  al  caso,  gia'
previsto dal comma 10, della "liquidazione" del consorzio di garanzia
collettiva, quello della sua "fusione" con altri soggetti operanti  o
aventi sede al  di  fuori  del  territorio  regionale,  quale,  nella
specie, appunto, intervenuta  tra  la  societa'  cooperativa  Confidi
Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta e la  societa'  cooperativa
AscomFidi Piemonte, che ha dato  origine  alla  ricorrente  AscomFidi
Nord-Ovest societa' cooperativa. 
    Mentre, infatti, nell'ipotesi di liquidazione  del  consorzio  di
garanzia la restituzione dei  contributi  erogati  dalla  Regione  e'
giustificata dal  sopravvenire  di  una  causa  di  scioglimento  del
soggetto che avrebbe dovuto impiegarli,  diversamente,  nel  caso  di
incorporazione di  consorzi  di  garanzia  collettiva  valdostani  in
soggetti  operanti  al  di  fuori  del  territorio,  non  altrettanto
giustificata  sarebbe  la  restituzione  dei  contributi   percepiti,
poiche' l'atto di fusione non escluderebbe la  continuita'  operativa
dell'incorporato nell'area regionale. 
    2.1.- L'ingiustificato obbligo  di  restituzione  del  contributo
regionale a causa della mera  realizzazione  di  un  procedimento  di
fusione violerebbe, altresi', l'art. 41 Cost., per  il  vulnus  cosi'
arrecato alla liberta' d'impresa del consorzio regionale incorporato. 
    2.2.-  Sotto  altro  profilo   -   aggiunge   il   rimettente   -
risulterebbero violati gli artt. 24  e  113  Cost.,  in  ragione  del
carattere di legge provvedimento da riconoscere alla legge reg. Valle
d'Aosta n. 19 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), il  cui  art.
25, comma 3  -  con  il  prevedere  che  «[l]e  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 10-bis e 10-ter della L.R. n. 2/2010  [...]  si
applicano alle operazioni di fusione deliberate a  far  data  dal  1°
gennaio 2015» - verrebbe cosi' a "legificare" pregressi provvedimenti
restitutori. 
    2.3.-  L'incidenza  della  riferita  normativa  su  giudizi  gia'
instaurati avverso precedenti intimazioni restitutorie comporterebbe,
infine, l'ulteriore violazione del diritto a  un  equo  processo  dei
rispettivi confidi ricorrenti. Dal che  l'ulteriore  contrasto  della
normativa censurata con l'art. 6  CEDU  e,  per  interposizione,  con
l'art. 117, primo comma, Cost. 
    3.-  Innanzi  a  questa  Corte  si  e'  costituita  la  AscomFidi
ricorrente (e poi appellante) nel giudizio a quo, che ha  aderito  in
toto alla questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
Consiglio di Stato, auspicandone l'accoglimento. 
    Ha, in particolare,  tra  l'altro,  sottolineato  come  le  norme
censurate comportino la violazione della tutela della  concorrenza  e
dei  principi  di  uguaglianza  e  non  discriminazione  (sempre  con
riferimento all'art. 3  Cost.)  nella  parte  in  cui  ostacolano  la
fusione  dei  confidi  aventi  sede  in  Valle  d'Aosta  (o  operanti
esclusivamente in questa Regione) con altri confidi, che abbiano sede
o operino al  di  fuori  del  territorio  regionale,  avuto  riguardo
all'asserito - ma, tuttavia, irragionevole - scopo di evitare che  le
risorse pubbliche attribuite ai confidi valdostani siano sottratte al
sostegno  delle  imprese  che  esercitano  la  loro   attivita'   sul
territorio della Regione Valle d'Aosta, per essere rivolte ad imprese
che operano al di fuori del territorio. 
    Ha, conclusivamente, quindi, sostenuto che  non  altra  finalita'
avrebbero  le  disposizioni  regionali   suddette   che   quella   di
ostacolare, in modo irragionevole e discriminatorio, l'operazione  di
fusione tra la  societa'  cooperativa  Confidi  Commercio  turismo  e
servizi Valle d'Aosta con la societa' cooperativa AscomFidi Piemonte,
da cui ha avuto origine la AscomFidi Nord-Ovest: operazione,  questa,
effettuata al solo fine  di  far  rientrare  essa  ricorrente  tra  i
"confidi  maggiori",  mantenendo,  comunque,  la  propria   sede   ed
operativita' in Valle d'Aosta. 
    E tali conclusioni ha ribadito, e ulteriormente illustrato, anche
con memoria integrativa. 
    4.-  Si  e'  costituita   anche   la   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste,    che    ha    eccepito    preliminarmente
l'inammissibilita',  sotto  molteplici   profili,   delle   questioni
sollevate,  e  ne  ha  chiesto,  in  subordine,  la  declaratoria  di
manifesta  infondatezza  nel  merito,  in  relazione  ad  ognuno  dei
parametri evocati, ulteriormente argomentando  tali  conclusioni  con
successiva memoria integrativa. 
    4.1.- Inammissibili, secondo la Regione, sarebbero,  infatti,  le
questioni in esame: 
    a)  per  irrilevanza  e  inadeguatezza  del  petitum,  poiche'  i
provvedimenti impugnati nel  giudizio  a  quo  troverebbero  il  loro
fondamento normativo, oltre che nell'art. 25 della legge regionale n.
19 del 2015, anche nell'art. 1 della precedente legge  della  Regione
Valle d'Aosta 1° agosto 2011,  n.  21  (Disposizioni  in  materia  di
contributi a sostegno  delle  imprese  e  dei  liberi  professionisti
aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi  -  Confidi  della
Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste.  Abrogazione  della
legge regionale 27 novembre 1990, n. 75):  norma,  quest'ultima,  non
sottoposta a scrutinio di  costituzionalita',  per  cui,  sulla  base
della stessa, i provvedimenti in  questione  rimarrebbero,  comunque,
validi anche in caso di  esito  positivo  dell'odierno  incidente  di
legittimita' costituzionale; 
    b) per  omessa  individuazione  dei  parametri  statutari  e  del
rapporto in  cui  questi  si  trovino  con  le  norme  costituzionali
asseritamente violate; 
    c) per difetto di motivazione,  quantomeno  in  ordine  al  comma
10-ter, avendo il giudice a quo rivolto le proprie  censure  al  solo
comma 10-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2010. 
    4.2.-  Nel  merito,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste esclude,  tra  l'altro,  la  violazione  dell'art.  3  Cost.,
ponendo in  risalto  come,  in  effetti,  le  censurate  disposizioni
perseguano la finalita' di incrementare  lo  sviluppo  economico  del
territorio  valdostano,  onde  al   contributo   regionale   andrebbe
riconosciuto lo specifico scopo di aiutare l'area delle imprese  che,
in  quanto  operanti  in  Valle  d'Aosta,  potrebbero  effettivamente
contribuire a sviluppare e  movimentare  l'economia  locale.  Con  la
conseguenza che una tale connessione biunivoca, tra fondi regionali e
sostegno alle imprese operanti nel  territorio  valdostano,  verrebbe
appunto meno tanto nell'ipotesi di liquidazione  del  consorzio  (che
cesserebbe con cio' di esercitare l'attivita' di garanzia  collettiva
dei fidi), quanto nell'ipotesi di fusione con consorzio esterno  alla
Regione e, quindi, con  sostituzione  del  precedente  ente  con  uno
diverso, costituito da imprese aventi sede e  operanti  al  di  fuori
della Regione Valle d'Aosta. 
    Contesta, poi, la Regione  che  la  denunciata  normativa  incida
retroattivamente nel giudizio a quo, dal momento che la  fusione  tra
il confidi valdostano e il confidi piemontese - da cui scaturisce  il
contestato obbligo di restituzione del contributo al fondo rischi  ai
sensi dell'art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n.  2
del 2010, come introdotto dall'art. 25,  comma  1,  della  successiva
legge regionale n. 19 del 2015 - si e' perfezionata nel gennaio 2016. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza emessa nel corso del giudizio di cui si e' piu'
ampiamente detto nel Ritenuto in fatto - nel  quale  cio'  che  viene
sostanzialmente in  discussione  e'  l'obbligo  di  un  consorzio  di
garanzia collettiva (cosiddetto "confidi") valdostano  di  restituire
alla Regione autonoma i contributi ottenuti per il fondo  rischi  per
l'accesso al credito agevolato delle piccole e  medie  imprese  (PMI)
aventi sede nella Regione  (restituzione  richiesta)  a  causa  e  in
conseguenza della intervenuta fusione di  esso  consorzio  con  altro
soggetto operante fuori del territorio regionale - l'adito  Consiglio
di Stato, sezione  quinta,  premessane  la  rilevanza,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni: 
    - del comma 10-bis dell'art. 3 della legge  della  Regione  Valle
d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure
straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno  alle
famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio  2009,
n. 1, ed altri interventi), come  aggiunto  dall'art.  25,  comma  1,
della legge della Regione Valle d'Aosta  11  dicembre  2015,  n.  19,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta  (Legge  finanziaria
per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», il  quale
dispone che «[a]l fine di garantire  l'effettiva  destinazione  delle
risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi  della  Valle
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8,  della  [legge  della
Regione  Valle  d'Aosta  23  gennaio  2009,  n.  1,  recante  «Misure
regionali straordinarie ed urgenti  in  funzione  anti-crisi  per  il
sostegno alle famiglie e alle imprese»], al sostegno dell'accesso  al
credito  delle  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  territorio
regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti  sono  restituiti
alla Regione, oltre che nei casi [di liquidazione] di  cui  al  comma
10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i  predetti  Consorzi
garanzia fidi con Confidi operanti o aventi  sede  al  di  fuori  del
territorio regionale, nei limiti e secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 10-ter; in ogni caso, a decorrere dalla data  di  deliberazione
della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere  utilizzati
per la concessione di nuove garanzie»; 
    - del comma 10-ter dello stesso art. 3 della medesima legge  reg.
Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come aggiunto  dall'art.  25,  comma  2,
della legge regionale n. 19 del 2015,  il  quale  sancisce  che  «[a]
partire  dall'esercizio  finanziario  2015  e,  successivamente,   al
termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi
rischi e non utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 2, commi
7 e 8, della l.r. n. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale,
comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilita'
o ricavo connessi, devono essere restituite alla  Regione  entro  tre
mesi dalla chiusura  del  relativo  esercizio,  per  essere  da  essa
destinate al sostegno delle piccole  e  medie  imprese  operanti  nel
territorio regionale»; 
    - del comma 3 dell'art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta  n.  19
del  2015,  il  quale  stabilisce  che  «[l]e  disposizioni  di   cui
all'articolo 3, commi 10-bis e 10-ter  della  L.R.  n.  2/2010,  come
introdotti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si  applicano  alle
operazioni di fusione deliberate a far data 1° gennaio 2015». 
    Secondo il giudice rimettente la riferita normativa violerebbe: 
    - l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
- equiparando ingiustificatamente, ai  fini  della  restituzione  del
fondo rischi alimentato da contributi regionali,  le  due  situazioni
della liquidazione del consorzio di garanzia collettiva e  della  sua
fusione con altri soggetti operanti o aventi sede  al  di  fuori  del
territorio  regionale  (della   Valle   d'Aosta)   -   determinerebbe
un'irragionevole esclusione dall'erogazione di  detti  contributi  in
favore dei consorzi che danno vita ad  un  siffatto  procedimento  di
fusione (come quello da cui ha avuto origine l'AscomFidi  Nord-Ovest,
appellante nel giudizio a quo), che -  diversamente  dall'ipotesi  di
scioglimento e liquidazione dei precedenti consorzi -  conservano  le
rispettive  sfere  operative  preesistenti  (malgrado  l'unificazione
soggettiva patrimoniale  ed  economica  scaturente  dalla  realizzata
fusione); 
    - l'art. 41 Cost., poiche', per effetto dell'evidenziato  obbligo
di  restituzione  dei  contributi  regionali  a  causa   della   mera
attivazione del descritto procedimento di fusione, si  configurerebbe
una violazione della liberta' di impresa,  discendente  dal  previsto
«automatismo irragionevole [...] tra la fusione del consorzio confidi
valdostano con soggetti aventi sede  ed  operanti  al  di  fuori  del
territorio della Valle  d'Aosta  ed  il  supposto  venir  meno  delle
finalita' dell'adesione  regionale  al  consorzio»,  quali  enunciate
dall'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 1°  agosto  2011,
n. 21, recante «Disposizioni in  materia  di  contributi  a  sostegno
delle imprese e dei  liberi  professionisti  aderenti  agli  enti  di
garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre
1990, n. 75»; 
    - gli  artt.  24  e  113  Cost.,  per  l'intervenuta  retroattiva
"legificazione" - con  legge-provvedimento,  quale  la  citata  legge
regionale n. 19 del 2015  -  di  atti  amministrativi  (ordinanti  la
restituzione  di  contributi  regionali)  gia'  impugnati   in   sede
giurisdizionale; 
    - l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art.  6  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, poiche',
per effetto della efficacia retroattiva  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge reg. Valle d'Aosta  n.
2 del 2010, i confidi destinatari di  gia'  impugnati  provvedimenti,
intimanti la restituzione  di  contributi  regionali,  si  vedrebbero
privati del diritto ad avere, al riguardo,  un  processo  equo,  come
prescritto dal citato art. 6 CEDU. 
    2.- Le prime due eccezioni di  inammissibilita'  formulate  dalla
Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  e  di  cui  si  e'
ampiamente detto  nel  Ritenuto  in  fatto,  sono  insuscettibili  di
accoglimento. 
    2.1.- Non e' esatto, infatti, che i provvedimenti avverso cui  e'
stato proposto ricorso nel giudizio a quo  troverebbero  comunque  il
loro fondamento nell'art. 1  della  non  impugnata  precedente  legge
regionale n. 21 del 2011, per cui sarebbero  prive  di  rilevanza  le
censure rivolte ai soli commi (1, 2 e 3)  dell'art.  25  della  legge
regionale n. 19 del 2015. 
    Il citato art. 25 non ha, infatti, ne' pretende di avere,  natura
di norma  interpretativa,  nell'asserito  senso  confermativo  di  un
divieto - di partecipazione o sostegno regionale a confidi valdostani
coinvolti in operazioni di fusione con confidi  esterni  -  (divieto)
che possa dirsi gia' riconducibile all'art. 1 della  legge  regionale
n. 21 del 2011, e sia tale, quindi, da rimanere fermo sulla  base  di
questa precedente disposizione. 
    L'art. 1 della  legge  regionale  n.  21  del  2011,  piu'  volte
peraltro  citato  dal  rimettente  nel  suo  percorso  argomentativo,
attiene, su un piano generale, alla previsione di misure di  sostegno
agli operatori economici con sede nella Regione ed e' norma,  aperta,
e non chiusa, nell'indicazione dei rispettivi beneficiari;  tantomeno
contiene l'equiparazione delle due fattispecie della  liquidazione  e
della fusione, introdotta solo dall'impugnato  art.  25  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015. 
    2.2.-  La  mancata  individuazione  di  parametri  dello  statuto
speciale non ha poi, in  questo  caso,  l'eccepito  effetto  ostativo
all'ammissibilita'  delle  questioni  sollevate,   posto   che   tali
questioni - al di la' della  loro  estraneita'  al  contesto  di  una
impugnazione in via principale (sentenze n. 103 del 2017 e n. 252 del
2016)  -  non   attengono   comunque   al   riparto   di   competenze
Stato-Regioni,  bensi',  direttamente,  e  soltanto,   a   specifiche
violazioni di precetti costituzionali, in cui si  assume  incorsa  la
legge regionale. 
    2.3.- E' fondata, invece, l'eccezione di  inammissibilita'  delle
questioni in esame, quanto al  coinvolgimento,  nelle  stesse,  della
disposizione sub comma 10-ter dell'art.  3  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 2 del 2010. 
    Detta disposizione - pur se richiamata dal comma  10-bis,  quanto
alle modalita' di restituzione del contributo erogato  a  un  confidi
valdostano in caso di sua fusione con confidi  extraregionale  -  non
esaurisce a tale caso la sua portata  disciplinatoria,  dettando  una
regola a tutela del vincolo di  destinazione  delle  risorse  erogate
dalla Regione, riferibile in via generale, e a  regime,  ai  consorzi
valdostani di garanzia, tenuti a certificare, «al termine di  ciascun
esercizio  finanziario»,  l'effettiva  utilizzazione  delle   risorse
ricevute  dalla  Regione  per  il  sostegno  alle  PMI  operanti  sul
territorio della Valle d'Aosta. Ed e' norma  cui  il  rimettente  non
rivolge comunque alcuna specifica censura. 
    2.4.- Inammissibili sono peraltro anche le censure di  violazione
degli artt. 24, 113  e  117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 6 CEDU. 
    L'asserita "retroattivita'" - in ragione della quale tali censure
sono  formulate,  e  che  propriamente   si   rivolgono   alla   sola
disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 19  del  2015  -  non  viene
infatti in rilievo nel  giudizio  a  quo,  posto  che  e'  lo  stesso
rimettente a dare espressamente atto che l'operazione di fusione,  in
discussione in quella sede,  e'  intervenuta  in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della predetta legge. 
    3.- Nel merito, la questione che  residua  -  relativa  al  comma
10-bis dell'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 2 del 2010 -  e'
fondata per contrasto con l'art. 3  Cost.,  restando  assorbita  ogni
residua censura. 
    3.1.- L'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per   la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,  definisce  i
confidi come «[...]  i  consorzi  con  attivita'  esterna  [...],  le
societa'  cooperative,  le  societa'   consortili   per   azioni,   a
responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono  l'attivita'  di
garanzia collettiva dei fidi», per tale intendendosi «l'utilizzazione
di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese  consorziate
o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il finanziamento da  parte  delle  banche  e  degli
altri soggetti operanti nel settore finanziario». 
    In pratica, l'attivita' dei  confidi  (finalizzata  ad  agevolare
l'erogazione del credito alle PMI) consiste nel tenere il  creditore,
totalmente o parzialmente, indenne dalle perdite che possono derivare
dall'insolvenza del  socio  o  consorziato  suo  debitore  (Corte  di
cassazione, sezione prima, sentenza 6 agosto 2014, n. 17731), al qual
fine e' predisposto un "fondo rischi",  alimentato,  di  regola,  dai
versamenti dei singoli associati. 
    3.2.- La Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  -  da
ultimo con le gia' citate leggi regionali n. 1 del  2009,  n.  2  del
2010 e n. 21 del 2011 - ha  istituito  e  prorogato  varie  forme  di
partecipazione, contribuzione e sostegno ai fondi rischi dei  confidi
cui aderiscono professionisti e imprese operanti  nel  territorio  di
essa Regione. 
    Con  la  disposizione  sub  comma  10  dell'art.  3  della  legge
regionale n.  2  del  2010,  la  stessa  Regione  ha,  peraltro,  poi
stabilito che «[i]n caso di liquidazione dei Consorzi  Garanzia  Fidi
della Valle d'Aosta, i fondi rischi presso di essa  costituiti  [...]
devono essere devoluti integralmente alla Regione». 
    3.3.- Con il comma 10-bis - introdotto  dall'art.  25,  comma  1,
della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015 nel corpus dell'art.  3
della legge regionale n. 2 del 2010 - la  restituzione  alla  Regione
autonoma dei fondi rischi istituiti presso i consorzi  garanzia  fidi
valdostani e' stata estesa anche ai «casi di  operazioni  di  fusione
tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti  o  aventi
sede al di fuori del territorio regionale». 
    Tale estensione - che  forma  appunto  oggetto  della  articolata
denuncia di illegittimita' costituzionale formulata dal rimettente  -
effettivamente contrasta con il principio di ragionevolezza. 
    3.4.- La disposizione in esame si propone il fine - espressamente
enunciato nel suo incipit - di  «garantire  l'effettiva  destinazione
delle risorse erogate dalla Regione [...] al sostegno dell'accesso al
credito  delle  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  territorio
regionale»: fine cui appunto risponde l'obbligo  di  restituire  alla
Regione i contributi da questa erogati, imposto ai confidi valdostani
che diano luogo ad operazioni  di  fusione  con  confidi  operanti  o
aventi sede fuori del territorio  regionale.  Cio'  sul  presupposto,
dunque, che siffatte «fusion[i]» automaticamente comportino, al  pari
della «liquidazione» (di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge reg.
Valle d'Aosta n. 2 del 2010), il medesimo effetto di sottrazione  dei
contributi in questione al  sostegno  delle  PMI  operanti  in  Valle
d'Aosta. 
    L'equiparazione, operata a questi fini, tra fusione  (di  confidi
valdostani) con confidi  extraregionali  e  liquidazione  di  confidi
valdostani e' pero' giuridicamente erronea e, di  conseguenza,  priva
di ragionevolezza la disciplina che la presuppone. 
    La    "fusione"    e'    vicenda,    infatti,    di     carattere
evolutivo-modificativo ben diversa e  anzi  antitetica  alla  vicenda
liquidatoria   (per   effetto   di    scioglimento)    che    prelude
all'estinzione, per la quale  e'  giustificata  la  restituzione  dei
contributi. 
    L'art. 2504-bis del codice civile  -  nel  testo  modificato  dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  6  (Riforma  organica  della
disciplina delle societa' di  capitali  e  societa'  cooperative,  in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366)  -  sotto  la  rubrica
«Effetti della fusione», prevede ora, infatti, che  la  societa'  che
risulta dalla fusione (nel  caso  di  "fusione  per  unione")  ovvero
quella  incorporante  (nel  caso  di  "fusione  per  incorporazione")
«assumono i diritti e gli obblighi delle societa'  partecipanti  alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti  [...]  anteriori  alla
fusione». 
    Il che comporta, per diritto vivente, che il  soggetto  coinvolto
in operazione di fusione non si estingue e conserva invece la propria
identita', sia pur con  diverso  assetto  organizzativo  (ex  multis,
Corte di cassazione, sezione quinta  civile,  ordinanza  12  febbraio
2019, n. 4042; sezione lavoro, sentenza 15 febbraio  2013,  n.  3820;
sezioni  unite  civili,  sentenza  17  settembre  2010,  n.  19698  e
ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637). 
    Con piu' specifico riguardo ai consorzi  di  garanzia  collettiva
dispone, del resto, su questa linea, l'art. 13, commi 39  e  42,  del
d.l. n. 269 del 2003, che tali consorzi possono «fondersi  con  altri
confidi comunque costituiti» (comma 39) e  che  tale  operazione  non
comporta «in alcun caso  per  i  contributi  e  i  fondi  di  origine
pubblica una violazione dei  vincoli  di  destinazione  eventualmente
sussistenti» (comma 42). 
    Posto dunque che  -  come  esattamente  sostenuto  dal  consorzio
valdostano costituito in questo giudizio - l'intervenuta sua  fusione
con altro confidi avente  sede  fuori  dalla  Valle  d'Aosta  non  ne
esclude necessariamente la continuita' operativa nell'area regionale,
in vista della quale ha ottenuto (prima della fusione) il  contributo
regionale al fondo rischi, restano di  conseguenza  ingiustificati  e
privi di ragionevolezza la  restituzione  di  tale  contributo  e  il
parallelo divieto della sua utilizzabilita' «per  la  concessione  di
nuove garanzie», imposti dalla  normativa  denunciata  come  effetto,
automatico ed immediato, dell'operazione di fusione. 
    Il che non esclude che la Regione abbia poi, comunque, diritto di
chiedere in restituzione il contributo erogato  al  fondo  rischi  di
confidi valdostano che acceda a operazioni  di  fusione  con  confidi
esterno, nel caso  in  cui,  al  termine  dell'anno  finanziario,  ne
risulti la mancata utilizzazione per le finalita'  di  sostegno  alle
PMI locali, attraverso le certificazioni del collegio sindacale, come
prescritto dall'art. 3, comma 10-ter, della legge regionale n. 2  del
2010. 
    3.5.-  Va  pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 10-bis, della legge reg. Valle d'Aosta  n.  2  del
2010.