ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
841, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio  2018-2020),   promosso   dalla   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste con ricorso spedito  per  la  notifica  il  26
febbraio 2018, depositato in cancelleria il 6 marzo 2018, iscritto al
n. 23 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con il ricorso indicato  in  epigrafe,  la  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 841,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
in riferimento agli artt. 2, lettera a),  3,  lettera  f),  4,  primo
comma, 12, primo comma, 48-bis e 50  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),  in
relazione agli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
nonche' in riferimento agli artt.  117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e  ai
principi di ragionevolezza, di cui  all'art.  3  Cost.,  e  di  leale
collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; 
    che la disposizione impugnata prevede che,  «[n]elle  more  della
definizione dei complessivi rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la
regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra  l'altro,  delle  sentenze
della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e  n.  154  del  2017,  gli
accantonamenti a carico della  regione  Valle  d'Aosta  a  titolo  di
concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per
l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019  e  120  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    che  la  Regione  autonoma  ha  proposto  l'impugnazione  in  via
cautelativa, per l'ipotesi in cui la disposizione  venga  intesa  nel
senso che l'accantonamento da ridurre includa  anche  quello  di  cui
all'art. 16,  comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   stabilendo
l'applicabilita'  del  concorso  per   gli   anni   2018,   2019   e,
successivamente, a decorrere dall'anno 2020; 
    che, ad avviso della ricorrente, reiterando  e  stabilizzando  il
meccanismo dell'accantonamento con riferimento a un contributo avulso
dal contesto in cui era previsto - connotato dall'applicabilita'  del
patto di stabilita'  -  e  non  piu'  dovuto,  la  norma  inciderebbe
unilateralmente  sulle  compartecipazioni  erariali  spettanti   alla
Regione, in violazione degli artt. 48-bis e  50  dello  statuto  reg.
Valle d'Aosta in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n.  690
del  1981,  modificabili  o  derogabili  solo  secondo  le  procedure
statutariamente previste; 
    che la disposizione contrasterebbe altresi' con il  principio  di
leale collaborazione di cui agli  artt.  5  e  120  Cost.,  principio
cardine nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, nella
fattispecie disatteso dall'unilaterale previsione del contributo; 
    che tali violazioni, inoltre,  si  tradurrebbero  inevitabilmente
nella lesione dell'autonomia organizzativa e  finanziaria  regionale,
presidiata dagli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, primo  comma,
e 12, primo comma, dello statuto reg. Valle  d'Aosta  e  dagli  artt.
117, terzo comma, e 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 
    che risulterebbe altresi' violato il principio di  ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost., violazione che ridonderebbe sulla menzionata
autonomia organizzativa e finanziaria della Regione,  atteso  che  il
ripristino del meccanismo dell'accantonamento  di  cui  all'art.  16,
comma 3, del d.l. n.  95  del  2012  lo  stabilizzerebbe  nel  tempo,
nonostante fosse destinato a operare  solo  fino  all'adozione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); 
    che, infine, la norma censurata contrasterebbe con gli artt.  136
e 137 Cost., contraddicendo le indicazioni cui la sentenza n. 77  del
2015 di questa Corte aveva subordinato la legittimita' del contributo
e del meccanismo di accantonamento - implicante la loro temporaneita'
- e, quindi, il giudicato formatosi sul punto; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'infondatezza del ricorso; 
    che il resistente evidenzia preliminarmente come l'accantonamento
previsto dall'art.  16,  comma  3,  del  d.l.  n.  95  del  2012  sia
applicabile anche agli anni 2017 e 2018; 
    che, poiche' a  decorrere  dal  2019  il  concorso  alla  finanza
pubblica in questione, proprio alla stregua della citata sentenza  n.
77 del 2015 e dell'interpretazione ivi condivisa,  non  sarebbe  piu'
dovuto, l'art. 1, comma 841, della  legge  n.  205  del  2017,  nella
prospettiva di una  rimodulazione  dei  rapporti  finanziari  con  le
autonomie speciali e nell'esercizio del potere dello Stato di imporre
loro il concorso alla finanza pubblica quale misura di coordinamento,
avrebbe provveduto a una provvisoria riduzione per gli anni a venire; 
    che risulterebbero cosi' contemperate, da un lato, le esigenze di
copertura  finanziaria  cui  il  precedente  concorso  alla   finanza
pubblica delle autonomie speciali sopperiva,  l'ossequio  ai  vincoli
che  la  astringono  e  il  coordinamento  spettante  allo  Stato  e,
dall'altro, il rispetto del principio di leale  collaborazione  e  di
autonomia finanziaria degli enti a statuto speciale; 
    che   la   norma   non   contrasterebbe    con    il    principio
consensualistico, in quanto detto vincolo  di  metodo,  funzionale  a
conciliare  gli  equilibri  di  finanza  pubblica   con   l'autonomia
speciale, sarebbe immanente nella previsione  della  riduzione  degli
accantonamenti  nelle  more  di  una  ridefinizione  dei  complessivi
rapporti finanziari tra Stato e Regione, nella  consapevolezza  della
necessita' di una successiva fase dialogica  funzionale  a  una  loro
negoziazione; 
    che gli accantonamenti al  netto  della  riduzione  prevista  non
violerebbero le norme dell'ordinamento  finanziario  regionale  sulle
compartecipazioni  ai   tributi   erariali   ne',   conseguentemente,
l'autonomia organizzativa e finanziaria della ricorrente,  in  quanto
sarebbero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risanamento
della  finanza  pubblica,  cui  anche  le  autonomie  speciali   sono
chiamate, senza che da cio' possa esonerarle il passaggio dal  regime
del patto di stabilita' a quello del pareggio di bilancio; 
    che, infine, non vi sarebbe contrasto con gli  artt.  136  e  137
Cost., per  violazione  del  giudicato  costituzionale  formatosi  in
relazione alla menzionata sentenza n. 77 del 2015 - cui, peraltro, la
norma censurata intenderebbe prestare  ossequio  -  atteso  che  essa
stessa ammetterebbe l'imposizione di  misure  di  contenimento  della
spesa nell'esercizio della funzione di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Considerato che, con riguardo al ricorso indicato in epigrafe, vi
e'  stata  rinuncia   da   parte   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  depositata  il  28  gennaio  2019,   previa
conforme deliberazione della Giunta regionale; 
    che la rinuncia e' stata accettata dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, con atto depositato il 26 febbraio  2019,  su  conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2019; 
    che la rinuncia al ricorso  in  via  principale  accettata  dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.