ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  commi
02, 03 e 04 del decreto-legge 25  luglio  2018,  n.  91  (Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,   con
modificazioni, in legge 21 settembre 2018,  n.  108,  promosso  dalla
Regione  Marche  con  ricorso  notificato  il  20-23  novembre  2018,
depositato in cancelleria il 27 novembre 2018, iscritto al n. 79  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del  2  luglio  2019  il  Presidente
Giorgio Lattanzi, il  quale,  sentito  il  Giudice  relatore  Augusto
Antonio Barbera, dispone sia omessa la relazione; 
    uditi l'avvocato Stefano Grassi per la  Regione  Marche,  nonche'
l'avvocato dello Stato Giammario  Rocchitta  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso depositato il 27 novembre 2018 (r. r. n.
79 del 2018), la Regione Marche ha impugnato l'art. 13, commi 02,  03
e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91  (Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative), convertito  con  modificazioni
nella legge 21 settembre 2018, n. 108, in riferimento agli  artt.  3,
5, 11, 81, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117,  primo  e  terzo
comma, 118,  primo  comma,  e  119,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione; 
    che le norme impugnate dispongono il differimento  all'anno  2020
dell'efficacia delle  convenzioni  per  l'attuazione  del  «Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia» di cui all'art. 1, comma 974, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», con il conseguente obbligo per le amministrazioni interessate
di rimodulare i relativi impegni di spesa, e  destinano  gli  effetti
positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti da  tale
sospensione ad  un  apposito  fondo  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  «da  utilizzare  per  favorire  gli
investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei  comuni
da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di  amministrazione
degli esercizi precedenti»; 
    che ad  avviso  della  Regione  Marche  tali  norme  violerebbero
l'autonomia finanziaria ed amministrativa dei Comuni e si  porrebbero
in  contrasto  con  i  principi   di   buon   andamento   dell'azione
amministrativa e di equilibrio di bilancio; si tratterebbe,  inoltre,
di disposizioni invasive della competenza  legislativa  regionale  in
materia di «coordinamento della  finanza  pubblica»  e  «governo  del
territorio», in quanto non costituenti  principi  fondamentali  della
legislazione statale in tali materie; 
    che con atto depositato il 31 dicembre 2018 si e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il   quale   ha   dedotto
l'inammissibilita' e l'infondatezza del  ricorso,  evidenziando,  fra
l'altro,  che  successivamente  al  deposito  aveva  avuto  luogo  la
Conferenza unificata, nel cui ambito, in data 18  ottobre  2018,  era
stato  concluso  un  accordo  concernente  il  menzionato  «Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia»; tale accordo  era  poi  stato  integralmente
recepito dall'art. 1, commi da 913 a 916,  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
ove era disposto, fra l'altro,  il  ripristino  dell'efficacia  delle
convenzioni  stipulate  nell'ambito  di  detto  programma,  ancorche'
limitatamente «al rimborso delle spese sostenute e certificate  dagli
enti beneficiari  in  base  al  cronoprogramma»,  ed  il  conseguente
utilizzo,  al  riguardo,  del  residuo  dei   fondi   originariamente
istituiti a tale scopo; 
    che con atto depositato il 2 luglio 2019 la  Regione  Marche,  su
conforme delibera della Giunta regionale, ha rinunciato al ricorso; 
    che con atto depositato in udienza pubblica il 2 luglio  2019  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato  la  rinuncia,  su
conforme delibera del Consiglio dei ministri. 
    Considerato che, nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  del
processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 65 e  n.
49 del 2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016).