TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione dibattimentale penale
Il giudice, dott. Fabrizio Forte, a scioglimento della riserva di
decidere formulata all'udienza del 29 gennaio 2019, nell'ambito del
processo in epigrafe, a carico di M.V., e V.V., imputati: del reato
p. e p. dagli articoli 110, 624-625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 del codice
penale, perche', in concorso morale e materiale fra loro, con
violenza sulle cose (necessaria a sradicare dal muro i due pluviali
in rame poi sottratti) e danneggiando, contestualmente, l'intonaco
del muro esterno dell'ingresso laterale destro della chiesa
greco-ortodossa, si impossessavano al fine di profitto di due
pluviali in rame, di proprieta' del predetto ente religioso (parte
del rame, al momento dell'intervento degli operanti, era gia' stato
occultato sulla vettura di proprieta' del M.) sottraendoli, con la
condotta sopra descritta, al legittimo proprietario.
Fatto aggravato, altresi', dall'aver approfittato di circostanze
di tempo (la condotta delittuosa risultava ancora in corso alle ore
2,30 di notte) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
In Reggio Calabria, in data 3 luglio 2018.
Recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per entrambi.
Ha pronunciato la seguente ordinanza per sollevare la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma del codice
penale (come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n.
251), in quanto rilevante e non manifestamente infondata in relazione
agli articoli 3, 27, 1° e 3° comma, e 32 della Costituzione, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante del vizio parziale di mente prevista dall'art. 89 del
codice penale sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto
comma del codice penale.
Ritenuto in fatto
In seguito ad arresto, eseguito in data 3 luglio 2018, M.V. e
V.V. sono stati condotti in pari data dinanzi al giudice monocratico
del Tribunale di Reggio Calabria per la convalida ed il contestuale
giudizio con il rito direttissimo in ordine al reato di furto
pluriaggravato, commesso in concorso tra loro, come indicato in
epigrafe. Ad entrambi gli imputati e' stata contestata la recidiva
reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Convalidato l'arresto ed instaurato il giudizio con il rito
direttissimo, il giudice ha disposto un breve rinvio del processo su
richiesta di un termine a difesa da parte degli imputati. Indi,
all'udienza del 10 luglio 2018, le difese, munite di procura
speciale, hanno chiesto la definizione del processo nelle forme del
rito abbreviato, condizionato all'espletamento di una perizia
psichiatrica sullo stato di mente degli imputati al momento del
fatto; hanno prodotto, all'uopo, documentazione medica attestante i
pregressi ricoveri cui sono stati sottoposti gli imputati e le
patologie dalle quali gli stessi erano affetti (con riguardo al V.,
sono state prodotte altresi' due relazioni peritali, redatte
nell'ambito di altrettanti procedimenti penali, che attestavano una
capacita' di intendere e di volere totalmente abolita, in ordine ad
un episodio delittuoso del 2013, e grandemente scemata, in ordine ad
un analogo episodio del 2016). Il giudice, ritenendo l'integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le
finalita' di economia processuale proprie del rito prescelto, ha
disposto il giudizio abbreviato, conferendo, alla successiva udienza
dell'11 settembre 2018, il relativo incarico peritale al dott.
Giovanni Francesco Malara.
Il perito, nella relazione depositata in data 19 novembre 2018,
ha dato atto di aver visitato e valutato disgiuntamente, in diverse
giornate, i due periziandi e di aver sottoposto entrambi ad esame
clinico ed il solo M. a valutazione «testologica» (non essendosi il
V. presentato agli appuntamenti all'uopo concordati: il perito
riferisce tuttavia di conoscere la storia clinica del V., per averlo
gia' sottoposto a valutazione psichiatrico-forense nell'ambito di un
altro procedimento giudiziario).
Quanto al M.V., in particolare, la relazione peritale afferma che
«l'esame clinico ha escluso la sussistenza di patologie psicotiche
strutturate ma ha evidenziato un importante sbilanciamento depressivo
dell'asse affettivo e la presenza [...] di tratti personologici
marcatamente disarmonici. Si tratta, dunque, di un soggetto nel quale
la presenza di severe disarmonie dell'organizzazione fondamentale
della personalita' (vedi la pervasivita' dei tratti antisociale e
schizoide che risulta dal test) fanno assumere una connotazione
disforica alla sofferenza affettiva e, assai probabilmente,
facilitano l'emergere di condotte regressive finalizzate
all'ottenimento di immediata gratificazione e prive di adeguata
valutazione del rischio che esse comportano. Per cio' che riguarda il
funzionamento mentale del soggetto al momento del fatto reato, si
richiama l'attenzione sul fatto che egli e' stato in grado di fornire
una pur personale (autogiustificativa e proiettivamente orientata)
ricostruzione degli eventi; mancano, invece, screzi confusionali o
distorsioni a tinta psicotica dei dati di realta' ed anche lo sfumato
declino delle prestazioni cognitive non e' tale da destrutturare, per
se stesso ed in misura grave, il rapporto con la realta'. Il
complesso psicopatologico asseverato (depressione e disarmonia
personologica) induce a ritenere che la capacita' di intendere e,
soprattutto, la capacita' di volere del M. momento del fatto reato
era grandemente scemata ma non totalmente abolita».
Con riguardo al V., la relazione peritale riferisce innanzitutto
che dalla stessa circostanza che il periziando abbia disertato gli
appuntamenti concordati per l'esperimento dell'esame «testologico» si
possa trarre un'indiretta conferma dei dati clinici delineanti un
quadro di «disturbo della personalita' con tratti misti del primo e
del secondo raggruppamento (particolarmente rilevanti i tratti
schizotipico, narcisistico, istrionico, antisociale)». Ed invero, «il
ripetuto sottrarsi alla visita medico-legale (senza preoccuparsi di
preavvertire l'esaminatore o di fornirgli adeguata giustificazione),
la qualita' supponente di certi comportamenti in relazione, la
poverta' dell'empatia, l'insistita convinzione di essere meritevole
di particolare considerazione, infatti, rimandano ad un funzionamento
mentale distorto dalla sovrarappresentazione dei citati tratti. Pure
nel caso del V., il disturbo di personalita' ha consistenza tale da
acquisire qualita' morbosa, ma non appare tanto destrutturante da
giustificare un giudizio medico-legale di totale abolizione della
capacita' di intendere e di volere».
In definitiva, con riferimento ad entrambi gli imputati, il
perito ha concluso osservando «alterazioni psicopatologiche che
soddisfano i criteri diagnostici per il disturbo della personalita'»;
in ambedue i soggetti egli ha ravvisato altresi' «le stimmate
psicologiche di un disturbo da abuso di sostanze (oppiacei), oggidi'
in parziale remissione»; il solo M., inoltre, «presenta un quadro
di depressione persistente»: sia per il M. che per il V. il perito ha
ritenuto pertanto che «la capacita' di intendere e di volere al
momento del fatto reato era grandemente scemata ma non totalmente
abolita».
Interrogato, poi, all'udienza dell'11 dicembre 2018 in ordine
alla rilevanza delle patologie riscontrate sull'eziologia delle
condotte delittuose in oggetto, il perito ha aggiunto che le stesse
«hanno una rilevanza generale, dal momento che lasciano traccia sulla
globalita' del funzionamento mentale dei soggetti ... specialmente
quelle parti del funzionamento mentale che vengono definite funzioni
esecutive, quindi capacita' di programmazione, valutazione,
valutazione inferenziale, criteri di appropriatezza e di
opportunita', pesatura del rischio anche rispetto all'utile personale
...».
Come anticipato, ad entrambi gli imputati e' stata contestata la
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Ed invero, dalla
lettura dei rispettivi certificati del casellario giudiziale,
emergono, sia a carico del M. che del V., plurimi precedenti per
reati contro il patrimonio (entrambi hanno riportato diverse condanne
passate in giudicato per rapina, furto tentato e consumato,
ricettazione, danneggiamento), alcuni dei quali anche in epoca
relativamente recente ed, in ogni caso, nel quinquennio precedente
alla commissione del fatto per il quale si procede; nei confronti di
entrambi, in piu' occasioni, e' stata riconosciuta la recidiva (anche
reiterata) ed applicato il relativo aumento; il V. e' stato assolto
in due occasioni per vizio totale di mente e, in un altro caso
(tentativo di furto aggravato, commesso nel 2017), ad onta della
contestazione della recidiva reiterata di cui al quarto comma
dell'art. 99 del codice penale, il dispositivo, riconosciuta
l'attenuante del vizio parziale di mente, ha ritenuto quest'ultima
prevalente sulle aggravanti; dal canto suo, il M. annovera una
sentenza di condanna (per un'evasione, commessa nel 2013) il cui
dispositivo, in virtu' del disposto dell'art. 69, quarto comma del
codice penale, ha riconosciuto equivalenti l'attenuante del vizio
parziale di mente e la recidiva reiterata, cosi' come contestata.
Per le valutazioni in merito a tali, oscillanti pronunce e al
rilievo da dare ai numerosi precedenti, qui sommariamente enumerati,
si rinvia al seguente paragrafo, in punto di rilevanza della
questione.
Orbene, all'odierna udienza, fissata per la discussione del
processo, le parti - gia' invitate ad interloquire sugli eventuali
profili di illegittimita' della disciplina normativa applicabile -
hanno concluso come segue: il pubblico ministero ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma del codice
penale, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione; la
difesa di V.V. si e' associata alla richiesta del pubblico ministero,
rimettendosi alla decisione del giudice; la difesa di M.V. ha
depositato una memoria conclusiva, con la quale ha chiesto in via
principale l'esclusione della recidiva ed il riconoscimento delle
circostanze attenuanti di cui agli articoli 62, n. 4, 62-bis e 89 del
codice penale in misura prevalente rispetto alle contestate
aggravanti di cui agli articoli 625, comma 1, n. 2 e n. 7 del codice
penale; in subordine, la stessa si e' associata all'eccezione di
illegittimita' costituzionale sollevata dalle altre parti.
Si ritiene, pertanto, di dover sollevare la questione di
legittimita' costituzionale descritta in premessa, non potendosi
definire il giudizio indipendentemente dalla sua risoluzione e non
risultando la stessa manifestamente infondata, con le motivazioni che
di seguito si esporranno.
Considerato in diritto
Questo giudice ritiene di dover premettere, alla valutazione in
termini di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
sollevata, alcune considerazioni in ordine alle peculiarita' che la
stessa presenta rispetto a quelle, di analogo tenore, cui hanno fatto
seguito in passato pronunce parzialmente «demolitorie» della norma
oggi censurata (il riferimento e' alle sentenze della Corte
costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012, n. 105 e n. 106 del 18
aprile 2014, n. 74 del 7 aprile 2016 e n. 205 del 17 luglio 2017).
E' noto, infatti, che da parte della Corte costituzionale non vi
sia stata, finora, una valutazione sfavorevole a carattere generale
dell'automatismo sanzionatorio imposto dal quarto comma dell'art. 69
del codice penale, cioe' una stima negativa circa la tollerabilita'
costituzionale della regola che esclude la subvalenza della recidiva
reiterata rispetto a circostanze di segno opposto. Si e' ritenuto, in
buona sostanza, che il legislatore sia libero di alterare il normale
meccanismo di comparazione tra circostanze, anche (ma non solo)
riguardo allo specifico caso della recidiva reiterata, purche' la
scelta non produca esiti di manifesta irragionevolezza. L'analisi
circa la ragionevolezza o meno di tale automatismo e' stata condotta
prevalentemente in base alle peculiari caratteristiche della
circostanza chiamata alla comparazione con la recidiva.
Innanzitutto, le circostanze attenuanti il cui divieto di
prevalenza rispetto alla recidiva reiterata e' stato ritenuto, fino a
questo momento, irragionevole (tanto da pervenire ad esiti demolitori
di detto automatismo) hanno avuto in comune la caratteristica di
essere tutte circostanze ad effetto speciale: circostanze, cioe', il
cui riconoscimento comporta una tale divaricazione del delta
sanzionatorio rispetto alle corrispondenti ipotesi-base, che la
«neutralizzazione» delle stesse per l'operare del meccanismo di cui
all'art. 69, quarto comma del codice penale avrebbe condotto ad esiti
del tutto irragionevoli, giungendo a determinare un'alterazione degli
equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della
responsabilita' penale. Nel caso che si intende sottoporre oggi al
vaglio della Corte, invece (vizio parziale di mente, di cui all'art.
89 del codice penale), si e' evidentemente di fronte ad una
circostanza attenuante ad effetto comune, il cui riconoscimento
comporta una diminuzione di pena fino a un terzo (come suggerisce la
locuzione «la pena e' diminuita», da leggersi in combinato con la
regola generale posta dall'art. 65, n. 3) del codice penale).
Le pronunce demolitorie del menzionato automatismo hanno, in
secondo luogo, avuto ad oggetto fino a questo momento solo
circostanze attenuanti di tipo «oggettivo» (concernenti, cioe',
secondo la definizione contenuta nell'art. 70, comma 1, n. 1) del
codice penale, la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il
luogo e ogni altra modalita' dell'azione, la gravita' del danno o del
pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso),
talche' il divieto di prevalenza delle stesse sulla recidiva
reiterata di cui al quarto comma dell'art. 99 del codice penale, si
e' osservato, indirizzava l'individuazione della pena concreta verso
un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili
alla ricaduta del reo nel delitto, a detrimento delle componenti
oggettive del reato. Nel caso in esame, viceversa, la circostanza
attenuante da porre in bilanciamento con la recidiva reiterata e' di
tipo «soggettivo», ai sensi del medesimo art. 70, comma 1, n. 2) del
codice penale: si tratta, in particolare, di una «circostanza
inerente la persona del colpevole», categoria alla quale appartengono
(art. 70, comma 2 del codice penale) le circostanze riguardanti
l'imputabilita' e la - stessa - recidiva. Il che, se da un lato - in
punto di fondatezza o meno della questione - non consente quella
stigmatizzazione dell'enfasi rivolta al «tipo d'autore» rispetto
all'effettivo disvalore del fatto (e, quindi, il richiamo alla
violazione del principio di offensivita'); dall'altro lato - per
quanto attiene alla rilevanza della questione - pone il delicato
problema se, a fronte di un vizio di mente di tale gravita' da
risultare determinante nell'eziologia del reato, non sia da escludere
del tutto il rilievo della recidiva, disapplicandola, in quanto i
precedenti penali non sarebbero dimostrativi di una maggiore
«colpevolezza» dell'autore del reato.
Cionondimeno, si ritiene che tali considerazioni, pur pregnanti,
non siano di ostacolo ad un giudizio in termini di rilevanza (nel
caso concreto) e non manifesta infondatezza della questione che oggi
si intende porre al vaglio della Corte, come si cerchera' di
argomentare.
A) Quanto alla rilevanza della questione, questo giudice ritiene
di non potere, allo stato degli atti utilizzabili ai fini della
decisione e senza incorrere in forzature interpretative degli
elementi di fatto emergenti dagli stessi, escludere tout court, nei
confronti di M.V. e V.V., la recidiva reiterata, specifica ed
infraquinquennale, cosi' come ad essi contestata.
Ed invero, M.V. risulta essere stato condannato, con sentenze
passate in giudicato, tra l'altro: in data 27 novembre 1992, per
ricettazione; in data 24 settembre 1993, per concorso in violenza a
pubblico ufficiale e danneggiamento; in data 3 novembre 2005, per
concorso in tentata rapina e lesioni personali; in data 31 gennaio
2012, per furto aggravato; in data 28 giugno 2012, ancora per furto
aggravato, con applicazione della recidiva reiterata di cui all'art.
99, quarto comma, prima ipotesi, del codice penale; in data 17
dicembre 2013, per evasione, con applicazione della recidiva
reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, quarto comma, seconda
ipotesi, del codice penale; in data 11 marzo 2014, infine, per
evasione e resistenza a un pubblico ufficiale, con riconoscimento
delle attenuanti - tra cui, come detto, quella della seminfermita'
mentale di cui all'art. 89 del codice penale - in misura equivalente
alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (con espresso
richiamo al meccanismo imposto dall'art. 69, comma quarto del codice
penale).
V.V., invece, e' stato condannato, con sentenze passate in
giudicato, tra l'altro: in data 7 novembre 1991, per furto in
concorso (con l'attenuante della minore eta', art. 98 del codice
penale); sempre in data 7 novembre 1991, per rapina, detenzione e
porto illegale di armi e munizioni (con l'attenuante della minore
eta' di cui al citato art. 98); in data 24 aprile 1992, per furto
aggravato in concorso (anche in questo caso, con riconoscimento
dell'attenuante della minore eta'); in data 8 febbraio 1996, per
furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; in data 25
novembre 1997, per concorso in un tentativo di furto aggravato; in
data 5 febbraio 2003, nuovamente per concorso in un tentativo di
furto aggravato; in data 1° marzo 2005, per furto aggravato e
resistenza a pubblico ufficiale; in data 12 gennaio 2010, per
ricettazione; in data 28 giugno 2012, per danneggiamento seguito da
incendio, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale, con
applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale; in data 3
marzo 2016, per violazione di domicilio, con applicazione della
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; in data 21
ottobre 2016, per furto aggravato, con applicazione della recidiva
reiterata ed infraquinquennale; in data 31 marzo 2017, per alcuni
furti, consumati e tentati, in continuazione, con applicazione
dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura equivalente
alla recidiva reiterata e specifica; in data 26 ottobre 2017, per
furto tentato, con prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 del
codice penale sulle riconosciute aggravanti, ad onta della
contestazione della recidiva reiterata, specifica ed
infraquinquennale (non e' dato sapere se previa esclusione di
quest'ultima ovvero in violazione dell'automatismo imposto dall'art.
69, quarto comma del codice penale). In due occasioni, in data 10
maggio 2011 e in data 29 settembre 2017, il V. e' stato invece
assolto da altrettante ipotesi di danneggiamento per difetto di
imputabilita', dovuta a vizio totale di mente (art. 88 del codice
penale).
Ritiene questo giudice che sussistano senz'altro, nel caso di
specie, gli indici rivelatori di una relazione qualificata tra i
descritti precedenti ed il nuovo illecito, per il quale si procede
(il furto in concorso di due pluviali in rame), trattandosi di reati
della stessa indole, omogenei dal punto di vista del bene giuridico
offeso, posti in essere nel tempo, senza che possa ravvisarsi una
qualche soluzione di continuita' nella perpetrazione di condotte
antigiuridiche da parte di entrambi gli imputati. Dagli atti a
disposizione di questo giudice (ed in particolare dalle precedenti
perizie e dai documenti clinici depositati dalle difese a sostegno
della richiesta di perizia), si evince peraltro un'omogeneita' degli
episodi delittuosi pregressi ed attuale anche quanto al contesto nel
quale le condotte sono state poste in essere e alle modalita' delle
stesse (in ore notturne, con mezzi e modalita' piuttosto rudimentali)
ed altresi' all'entita' delle rispettive offese (trattandosi sovente
di beni di scarso valore patrimoniale).
Si ritiene pertanto, in accordo con l'orientamento espresso in
materia dalla giurisprudenza costituzionale (sin dalla sentenza n.
192/2007) e di legittimita' (ex aliis, Cassazione - Sezione unica,
sentenze n. 35738 del 27 maggio 2010 e n. 20798 del 24 febbraio
2011), che nel caso di specie la reiterazione dell'illecito, «al di
la' del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di
precedenti penali», sia effettivo sintomo e di maggiore colpevolezza
e di una piu' elevata capacita' a delinquere dei due imputati.
Ed invero, accanto ad una piu' accentuata pericolosita' sociale,
tali e tanti precedenti specifici, posti in essere con analoghe
modalita' (talche' sembra da escludersi l'occasionalita' della
ricaduta), lasciano emergere senz'altro una peculiare insensibilita'
degli imputati nei confronti delle condanne precedentemente riportate
e dell'implicito monito a non violare piu' la legge, in esse
contenuto, comportando un maggiore addebito anche in termini di
rimproverabilita' soggettiva.
D'altra parte, le patologie mentali riscontrate in sede di
perizia sembrano aver avuto un sicuro rilievo nella genesi delle
condotte delittuose poste in essere dal M. e dal V.
Nel M. sono emersi un «importante sbilanciamento depressivo
dell'asse affettivo e la presenza [...] di tratti personologici
marcatamente disarmonici», tali da facilitare «l'emergere di condotte
regressive finalizzate all'ottenimento di immediata gratificazione e
prive di adeguata valutazione del rischio che esse comportano». Sono
state riscontrate alterazioni psicopatologiche tali da integrare il
disturbo della personalita' ed altresi' il disturbo da abuso di
sostanze (oppiacei), quest'ultimo «oggidi' in parziale remissione»;
infine, il M. presenterebbe un quadro di depressione persistente.
L'insieme delle patologie dalle quali egli risulta affetto sarebbero
tali che «la capacita' di intendere e di volere al momento del fatto
reato era grandemente scemata ma non totalmente abolita».
Nel V. e' stato delineato un quadro di «disturbo della
personalita' con tratti misti del primo e del secondo raggruppamento
(particolarmente rilevanti i tratti schizotipico, narcisistico,
istrionico, antisociale)»; anch'egli presenta i tratti del disturbo
della personalita' e del disturbo da abuso di sostanze (oppiacei) -
quest'ultimo in parziale remissione - di consistenza tale da
acquisire qualita' morbosa, facendo ritenere anche per lui «la
capacita' di intendere e di volere al momento del fatto reato [...]
grandemente scemata ma non totalmente abolita».
Come anticipato supra, il perito in udienza ha confermato la
rilevanza delle patologie riscontrate sull'eziologia delle condotte
delittuose contestate agli imputati, dichiarando che le stesse
«lasciano traccia sulla globalita' del funzionamento mentale dei
soggetti ... specialmente quelle parti del funzionamento mentale che
vengono definite funzioni esecutive, quindi capacita' di
programmazione, valutazione, valutazione inferenziale, criteri di
appropriatezza e di opportunita', pesatura del rischio anche rispetto
all'utile personale ...».
Orbene, ritiene questo giudice che la ridotta capacita' di
intendere e di volere degli imputati al momento del fatto non possa
valere ad escludere tout court la recidiva reiterata nei loro
confronti, attraverso la disapplicazione della stessa, in virtu'
dell'asserita impossibilita' di muovere nei loro riguardi un addebito
di maggiore rimproverabilita' soggettiva, dovuto all'atteggiamento
antidoveroso della loro volonta'. Tale disapplicazione implicherebbe
di conferire allo stato di mente degli imputati un valore tanto
determinante nella genesi del reato da escludere che, nel caso di
specie, gli stessi potessero essere sufficientemente sensibilizzati e
motivati dai moniti provenienti dalle condanne riportate in
precedenza. In ragione delle emergenze fattuali suesposte - il
numero, la natura, le modalita', le altre circostanze dei precedenti
illeciti - a parere di questo giudice cio' non e' consentito nel caso
in esame.
Un tale esito, peraltro, rischierebbe di sovrapporre
indebitamente due piani che si ritiene essere distinti sia dal punto
di vista antologico che sotto l'aspetto dommatico. Ed invero, i piani
su cui si muovono il maggior addebito di colpevolezza da cui deriva
il riconoscimento della recidiva reiterata ed il minore addebito
mosso al soggetto che, al momento del fatto, si sia trovato in uno
stato di semi-imputabilita', pur senz'altro contigui, sono tuttavia
eterogenei e non sovrapponibili tra loro, potendo pertanto coesistere
(talche', l'unico meccanismo per bilanciare tali fattori eterogenei,
facendo uso della discrezionalita' orientata a valori
legislativamente e costituzionalmente fondati, sarebbe per l'appunto
quello dettato, in via generale, dall'art. 69 del codice penale).
L'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 del codice
penale), infatti - pur condividendo con la recidiva la natura di
«circostanza inerente la persona del colpevole» (ai sensi del secondo
comma dell'art. 70 del codice penale) -, attiene al piano
dell'imputabilita', che della colpevolezza (cioe' del relativo
giudizio) e' un presupposto, senza confondersi con essa. In
particolare, la distinzione tra le due forme (totale e parziale) di
vizio di mente e' affidata ad un criterio non qualitativo, ma
quantitativo, prendendo la legge in considerazione il «grado» e non
l'estensione della patologia mentale. Come si suole insegnare,
quindi, vizio parziale non e' l'anomalia che interessa un solo
settore della mente, bensi' quella che investe tutta la mente ma in
misura meno grave.
Pertanto, la valutazione circa l'imputabilita' o meno del
soggetto semi-imputabile si risolve pur sempre nel senso della sua
«imputabilita'», della possibilita', cioe', di effettuare scelte
sufficientemente consapevoli tra motivi antagonistici: cio' implica
che sia possibile, nei suoi confronti, addivenire a quel successivo
giudizio di colpevolezza, nel quale rientra anche la valutazione
dell'incidenza dei precedenti penali sulla rimproverabilita' del
soggetto agente. Il giudizio di colpevolezza presuppone cioe' un gia'
esperito - in senso non ostativo - vaglio sull'imputabilita' del
soggetto, nel senso che questi possa, almeno in parte e secondo
criteri di normalita' psico-fisica, essere motivato dalle norme di
divieto.
A parere di questo giudice, da cio' discende che non si possa,
senza operare una forzatura (ed omettendo un vaglio individualizzante
circa la responsabilita' dell'agente), escludere che, nei confronti
del soggetto ritenuto semi-imputabile - e per il sol fatto che egli
sia semi-imputabile -, assumano rilevanza i precedenti penali a suo
carico anche nel senso di inferire dalla ricaduta nel delitto un
giudizio di piu' accentuata rimproverabilita' (pur potendo,
ovviamente, cio' valere nei singoli casi concreti, in particolare
laddove il vizio parziale di mente si riveli determinante o
costituisca addirittura la sola causa della commissione del delitto,
come puo' accadere nel caso delle cd. monomanie).
Anche laddove si riconosca un ruolo decisivo nell'eziologia del
reato alla condizione di seminfermita' mentale, infatti, ben diverso
puo' essere, nel caso concreto, l'addebito in termini di colpevolezza
nei confronti di un soggetto parzialmente incapace (e, quindi,
parzialmente capace) che abbia nel passato, anche recente, commesso
plurimi reati della stessa specie di quello per cui si procede,
rispetto a quello inerente un soggetto, parimenti seminfermo, a
carico del quale non vi siano precedenti o vi siano precedenti non
altrettanto significativi.
Del resto, in tal senso sembra deporre una recente pronuncia
della giurisprudenza di legittimita', la quale - nel ritenere
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 99, quinto comma del codice penale, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui (prima
dell'intervento della Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del
2015) escludeva la possibilita' per il giudice di verificare la
concreta applicabilita' della recidiva nei confronti del seminfermo
di mente - ha affermato che «nello stato di imputabilita' diminuita
per vizio parziale di mente residua pur sempre una capacita', sia
pure scemata, di intendere e di volere, e puo' ben essere configurato
il dolo (1) , non impedendo la ridotta imputabilita' che l'evento sia
preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione
od omissione. Non e', pertanto, irrazionale che possa essere prevista
anche per il seminfermo di mente l'applicazione obbligatoria della
recidiva, soprattutto ove si consideri che proprio la possibilita' di
effettuare il giudizio di comparazione da un lato consente un
trattamento sanzionatorio piu' severo nel caso in cui il giudice
ritenga la prevalenza della recidiva, ma dall'altro consente un
trattamento sanzionatorio piu' mite nel caso in cui il giudice stesso
ritenga la prevalenza della circostanza inerente alla persona del
colpevole, rimanendo in tal modo salvaguardata la discrezionalita'
del giudicante» (Cassazione - Sezione II, sentenza n. 35006/2010).
E' altrettanto evidente, quindi, che il riconoscimento, in questi
casi, della recidiva non implica che la stessa non possa essere in
concreto ritenuta subvalente rispetto alla circostanza di segno
opposto costituita dal vizio parziale di mente da cui risulti affetto
l'autore al momento del fatto, laddove la legge consentisse al
giudice un effettivo giudizio di bilanciamento tra tali valori
eterogenei, mediante l'utilizzo di una discrezionalita'
assiologicamente orientata.
Nel caso di specie, la riconosciuta rilevanza delle patologie
riscontrate sull'eziologia delle condotte delittuose - specialmente
per quanto attiene alle capacita' di programmazione e valutazione dei
propri comportamenti da parte dei due imputati - potrebbe suggerire
al giudice, ove non vi ostasse il dato normativo, di ritenere
prevalente tale stato di mente sulla pur riconosciuta recidiva.
Val la pena rammentare ancora una volta la circostanza che il M.
ed il V. hanno riportato condanne definitive sia con riconoscimento
della recidiva (anche reiterata) sia con riconoscimento
dell'infermita' parziale (valutata, laddove posta in bilanciamento,
in termini di equivalenza ed, in un caso, persino di prevalenza
rispetto a tale recidiva); in due occasioni il V., come detto, e'
stato assolto in quanto non punibile per vizio totale di mente. A
fronte di tali, oscillanti pronunce, il sospetto e' che le rispettive
vicende giudiziarie abbiano potuto risentire fortemente
dell'esistenza del denunciato automatismo che, se da un lato intende
contenere la discrezionalita' del giudice, dall'altro finisce
paradossalmente per ampliarla (rectius, per allargare forzatamente il
delta delle alternative disponibili), costringendolo all'alternativa
«secca» tra l'esclusione tout court della recidiva (con un commodus
discessus sovente incompatibile con le emergenze fattuali) ed il suo
riconoscimento in misura quantomeno equivalente rispetto
all'attenuante in discorso.
B) Sotto il profilo della non manifesta infondatezza delle
questioni di costituzionalita' sollevate dalla normativa denunziata,
occorre premettere che l'applicazione dell'automatismo di cui
all'art. 69, quarto comma del codice penale condurrebbe ad
individuare la pena, al piu', entro la cornice edittale prevista
dall'art. 624 del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni e
multa da euro 154 a euro 516), escludendo la possibilita' di
adeguare, con il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di
mente in misura prevalente rispetto alla recidiva reiterata, la pena
da irrogare all'effettiva entita' del fatto e, soprattutto, alle
particolari condizioni personali degli imputati.
Orbene, la Corte costituzionale ha sempre affermato che la
legittimita', in via generale, di trattamenti differenziati per il
recidivo - ossia per «un soggetto che delinque volontariamente pur
dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso,
manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza
diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale» (in questi
termini, sentenza n. 249 del 2010) - non sottrae allo scrutinio di
legittimita' costituzionale le singole norme che tali trattamenti
prevedono.
Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee,
poi, si e' ritenuto che questo consenta tra l'altro al giudice di
«valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia
eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze
(equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas
delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono» (Corte
costituzionale, sentenza n. 38 del 1985). La valutazione complessiva
degli elementi circostanziali, insita nel giudizio di comparazione
fissato dall'art. 69 del codice penale - ha affermato anche la
giurisprudenza di legittimita' (ex aliis, Cassazione - Sezione VI,
sentenza n. 6 del 2014, Acquafredda e altri) - «trova fondamento
nella necessita' di giungere alla determinazione del disvalore
complessivo dell'azione delittuosa ed e' funzionale alla finalita' di
quantificare la pena nel modo piu' aderente al caso concreto».
Come anticipato, la Corte costituzionale, nelle numerose pronunce
rese in merito alle deroghe che la legge pone a detto bilanciamento,
ha affermato che le stesse sono possibili e rientrano nell'ambito
delle scelte rimesse alla discrezionalita' del legislatore,
risultando sindacabili «soltanto ove trasmodino nella manifesta
irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), non
potendo in ogni caso «giungere a determinare un'alterazione degli
equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della
responsabilita' penale» (sentenza n. 251 del 2012).
Le decisioni di segno «demolitorio» della norma oggi censurata
hanno pertanto preso sempre in considerazione le peculiari
caratteristiche della circostanza chiamata alla comparazione con la
recidiva. In tutti i casi si e' trattato di circostanze ad effetto
speciale, segnate da valori edittali di pena assai ridotti rispetto
alla figura principale del reato: l'allora attenuante del fatto di
lieve entita' di cui all'art. 73, comma 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, prevedeva una pena detentiva pari nel
massimo a quella minima prevista all'epoca per l'(unica)
ipotesi-base; il minimo edittale della «ricettazione lieve» di cui
all'art. 648, secondo comma del codice penale e' pari ad un
quarantottesimo rispetto a quello previsto dal primo comma; anche
l'ipotesi di «minore gravita'» di cui all'art. 609-bis, terzo comma
del codice penale prevede una pena massima inferiore al minimo
stabilito per la violenza sessuale di cui al primo comma;
l'attenuante della «collaborazione» disciplinata dal comma 7
dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
prevede una diminuzione «dalla meta' a due terzi» rispetto alle
ipotesi-base; infine, una sensibile diminuzione (fino a due terzi) e'
riconosciuta per i fatti di bancarotta che abbiano «cagionato un
danno patrimoniale di speciale tenuita'».
In secondo luogo, si e' trattato sempre di circostanze di tipo
oggettivo, pertinenti ad un forte scarto nell'offensivita' della
condotta delittuosa (con la rilevante eccezione dell'attenuante di
cui all'art. 73, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990, ove si e' inteso incentivare il ravvedimento
post-delittuoso del reo), talche' le menzionate pronunce hanno
ravvisato nell'automatismo sanzionatorio oggi in discussione una
«abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili
alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del
reato», si' da sfigurare quel «diritto penale del fatto» che l'art.
25 della Costituzione, al secondo comma, incardina quale modello
essenziale del sistema criminale.
Come significativamente affermato nella sentenza n. 251/2012, «la
recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della
pericolosita' ed e' da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al
reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione
della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente
prevalenti rispetto al fatto oggettivo: il principio di offensivita'
e' chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle
circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono
sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione
finale. Se cosi' non fosse, la rilevanza dell'offensivita' della
fattispecie base potrebbe risultare "neutralizzata" da un processo di
individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e
sulla pericolosita'».
Un analogo vizio di irragionevolezza, tuttavia, sembra potersi
ravvisare altresi' nel divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 89 del codice penale - circostanza,
evidentemente, ad effetto comune e di tipo soggettivo, inerente, in
particolare, alla persona del colpevole - sulla recidiva di cui
all'art. 99, quarto comma del codice penale, ponendosi lo stesso in
contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3, 27, commi primo e
terzo, e 32 della Costituzione.
Ed invero, la norma censurata e' in contrasto, innanzitutto, con
i principi di uguaglianza (sub specie ragionevolezza e proporzione) e
personalita' della responsabilita' penale di cui agli articoli 3 e
27, comma primo della Costituzione, perche' conduce ad applicare pene
identiche a condotte di rilievo sostanziale enormemente diverso,
impedendo un vaglio individualizzante della responsabilita' del
singolo individuo.
Non sembra doversi riconoscere valore ostativo, rispetto alla
censura di incostituzionalita' che si intende prospettare, alla
natura di circostanza ad effetto comune propria dell'attenuante in
discorso: l'irragionevolezza insita nella mancata possibilita' di
adeguata valutazione di un fattore tanto pregnante quale lo stato di
seminfermita' del reo, in ragione di un automatismo legislativo,
infatti, non puo' ancorarsi soltanto alla piu' o meno ampia distanza
quoad poenam, rispetto al tipo base, che il suo riconoscimento
comporta.
Proprio in relazione all'attenuante del vizio parziale di mente
di cui all'art. 89 del codice penale, una risalente ma mai
contraddetta pronuncia della giurisprudenza di legittimita'
(Cassazione - Sezione I, sentenza n. 556 del 1996), nel dichiarare
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
del previgente art. 69, comma quarto del codice penale (nella parte
in cui estendeva - come, del resto, estende tuttora - il giudizio di
bilanciamento anche alle circostanze inerenti alla persona del
colpevole ed a quelle ad effetto speciale) sollevata con riferimento
agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione, ancorava il proprio
giudizio alla considerazione che detta disciplina da un lato consente
un trattamento sanzionatorio piu' severo nel caso che il giudice di
merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro
lascia la possibilita' di un trattamento piu' mite nel caso in cui
detto giudice ritenga al contrario la prevalenza della circostanza
attenuante del vizio parziale di mente.
Anche una piu' recente pronuncia, che gia' si e' avuto modo di
menzionare (Cassazione - Sezione II, sentenza n. 35006/2010), nel
ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma del codice
penale - laddove (nella versione precedente all'intervento
parzialmente caducatorio del 2015 da parte del giudice delle leggi)
escludeva la possibilita' per il giudice di verificare la concreta
applicabilita' di tale recidiva nei confronti del seminfermo di mente
-, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
argomentava che proprio la possibilita' di effettuare il giudizio di
comparazione di cui all'art. 69 del codice penale da un lato avrebbe
consentito un trattamento sanzionatorio piu' severo nel caso in cui
il giudice avesse ritenuto la prevalenza della recidiva, ma
dall'altro avrebbe consentito un trattamento piu' mite laddove il
giudice stesso avesse ritenuto la prevalenza dell'attenuante inerente
alla persona del colpevole, rimanendo in tal modo «salvaguardata la
discrezionalita' del giudicante».
Orbene, se il rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza
e di proporzionalita' della pena, in materia di circostanze inerenti
la persona del colpevole e, nella fattispecie, di vizio parziale di
mente viene dalla giurisprudenza ancorato alla possibilita'
riconosciuta al giudice di valutare caso per caso l'eventualita'
della prevalenza della particolare condizione soggettiva rispetto
alle aggravanti concretamente ricorrenti, e' inevitabile che un
meccanismo che deprivi il giudice di questa facolta' (consentendo
solo il giudizio di equivalenza o addirittura di subvalenza
dell'attenuante) possa finire per rimettere in discussione tutti i
dubbi prospettati nel tempo in dottrina e in giurisprudenza in ordine
alla legittimita' della stessa sottoposizione al giudizio di
comparazione di questa particolare circostanza inerente la sfera
dell'imputabilita'.
Val la pena osservare, tra l'altro, come la eterogeneita' delle
circostanze inerenti la persona del colpevole quanto di quelle ad
effetto speciale (rectius, di quelle cc.dd. «autonome» e
«indipendenti»), rispetto a quelle comuni, sia stata ben presente nel
legislatore, che le ha sempre sottoposte, nella materia de qua, a
trattazione unitaria: entrambe le categorie erano infatti
originariamente sottratte al giudizio di bilanciamento tra
circostanze eterogenee, fino alla discussa novella del 1974, nella
quale piu' di un autore intravide una «resa al potere discrezionale
del giudice», peraltro priva di criteri-guida legislativamente
predeterminati (piu' opportuno, si ritenne, sarebbe stato intervenire
sugli ambiti edittali di pena o sull'apparato, a volte ipertrofico,
delle circostanze aggravanti).
Orbene, tale essendo la considerazione legislativa, in
particolare, delle circostanze inerenti alla persona del colpevole
(quelle che riguardano, cioe', l'imputabilita' e la recidiva),
ritiene questo giudicante che possano ritenersi ragionevoli sia la
comune sottrazione sia la comune sottoposizione delle stesse al
giudizio di bilanciamento: non altrettanto puo' dirsi per una
disposizione, come quella oggi censurata, che, pur in maniera
parziale, sottragga soltanto una di esse - nella specie, la recidiva
reiterata - al bilanciamento proprio con una circostanza
tradizionalmente, logicamente e dogmaticamente meritevole della
medesima considerazione.
La conseguenza, inevitabile, e' l'impossibilita' di graduare il
trattamento sanzionatorio in relazione all'obiettivo disvalore del
fatto e all'effettiva personalita' del soggetto agente, col rischio
di irrogare pene identiche a quelle usualmente inflitte per fatti ben
piu' gravi, omettendo al contempo - si ripete - un vaglio
individualizzante in relazione alla concreta responsabilita'
«colpevole» del singolo, con violazione dei principi espressi dagli
articoli 3 e 27, comma 1 della Costituzione.
Ne discende altresi' il mancato rispetto della finalita'
rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, comma 3 della
Costituzione, il quale implica un costante «"principio di
proporzione" tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e
offesa, dall'altra» e, «lungi dal rappresentare una mera generica
tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una
delle qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel
suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce,
nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si
estingue» (Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990). Cio'
comporta la necessita' di calibrare specie e durata della sanzione,
sia in sede normativa sia in sede applicativa, alle reali necessita'
rieducative del soggetto destinatario della stessa, il quale, per
aderire al programma di trattamento offerto, deve poter innanzitutto
avvertire la pena inflitta come «giusta».
Ebbene, il soggetto seminfermo di mente autore di un reato,
ancorche' recidivo reiterato, deve essere sottoposto ad un
trattamento sanzionatorio adeguato (anche) alla sua infermita',
trattamento che potrebbe essere assicurato esclusivamente dalla
possibilita' di ritenere in concreto prevalente l'attenuante prevista
dall'art. 89 del codice penale sulla recidiva reiterata, allorche'
cio' sia suggerito dalle risultanze di fatto emerse nel corso del
processo. Solo in questo modo sarebbe infatti possibile irrogare una
pena adeguata alla concreta gravita' del fatto, nonche' alla
personalita' e colpevolezza dell'autore, tale da poter costituire il
punto di partenza di un legittimo - ed auspicabilmente proficuo -
percorso rieducativo.
Da ultimo, la disposizione censurata finisce per violare
altresi', a parere di questo giudicante, il principio espresso
dall'art. 32 della Costituzione, il quale tutela la salute «non solo
come interesse della collettivita' ma anche e soprattutto come
diritto fondamentale dell'individuo, sicche' si configura come un
diritto primario ed assoluto» (Corte costituzionale, sentenze n.
356/1991, n. 202/1991, n. 559/1987, n. 184/1986 e n. 88/1979) che
impone una piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e n. 455 del
1990).
Si ponga mente al trattamento particolare che il legislatore ha
riservato all'imputato minorenne, allorche' ha introdotto
l'aggravante della finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale (con l'art. 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6
febbraio 1980, n. 15) e quella del metodo mafioso (con l'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 203, convertito con modificazioni
nella legge 12 luglio 1991, n. 203): ed invero, il generale divieto
di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con esse
concorrenti ivi previsto non si estende all'attenuante della minore
eta' di cui all'art. 98 del codice penale (oltre che a quella di cui
all'art. 114 del codice penale).
Anche la Corte costituzionale ha attribuito particolare rilievo
all'attenuante della minore eta', allorche', tra l'altro, con
sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, dichiaro' l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma del codice penale (come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito con legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui -
estendendo il giudizio di bilanciamento alle circostanze inerenti
alla persona del colpevole - prevedeva che nei confronti del minore
imputabile fosse applicabile la disposizione del primo comma dello
stesso art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di
cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti
che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui
prevedeva che nei confronti del minore stesso fossero applicabili le
disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso
di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del
codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un
reato per il quale e' prevista la pena base dell'ergastolo.
La questione fu ritenuta fondata in riferimento all'art. 31, in
relazione con l'art. 27, comma 3 della Costituzione: «se l'art. 27,
comma 3 non espone di per se' a censura di incostituzionalita' la
previsione della pena dell'ergastolo ed il relativo carattere della
perpetuita' [...], di esso deve darsi una lettura diversa allorche'
lo si colleghi con l'art. 31 della Costituzione, che impone una
incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del
trattamento penalistico dei minori».
Orbene, senza volere con cio' enfatizzare in misura eccessiva le
analogie tra la condizione dell'infermo di mente e quella del minore
di eta' (in relazione al quale il legislatore ha predisposto un
sistema diversificato, non solo sul piano strettamente
sanzionatorio), risulta evidente che anche il soggetto
semi-imputabile per vizio di mente debba ricevere dall'ordinamento
una risposta alla commissione di un fatto reato che sia non solo
funzionale alla rieducazione ma, anche e soprattutto, improntata alla
tutela della salute, secondo quanto imposto dall'art. 32 della
Costituzione.
Non e' un caso che l'art. 89 e l'art. 98 del codice penale
risultino formulati nello stesso modo e, d'altra parte, la stessa
Corte costituzionale ha efficacemente affermato, nelle fondamentali
sentenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004 - relative alla
declaratoria di illegittimita' costituzionale rispettivamente degli
articoli 222 e 206 del codice penale - che «la situazione
dell'infermo di mente [...] e' per molti versi assimilabile a quella
di una persona bisognosa di protezione come il minore e le esigenze
di tutela della collettivita' non possono prevalere su quelle della
salute».
Ne discende che la possibile (e, si badi, non automatica)
assimilazione dell'infermo di mente e del minore di eta', sotto il
profilo dell'immaturita' intellettiva, affettiva e volitiva, comporta
che anche alla circostanza attenuante prevista dall'art. 89 del
codice penale, benche' ad effetto comune, debba essere riconosciuto
un valore particolarmente pregnante, quanto alle esigenze di tutela
che la stessa evoca, per cui la norma che la sottrae, sia pur
parzialmente, al giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata,
impedendone la prevalenza su quest'ultima, deve essere ritenuta
irragionevole.
In definitiva, si ritiene che l'automatismo sanzionatorio che
stabilisce il divieto di prevalenza della diminuente del vizio
parziale di mente rispetto alla recidiva reiterata di cui all'art.
99, quarto comma del codice penale violi esigenze essenziali di
uguaglianza, sub specie ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3
della Costituzione), di personalita' della responsabilita' penale
(art. 27, primo comma della Costituzione), di finalita' rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma della Costituzione) e di protezione
dei diritti della persona, con particolare riguardo al diritto alla
salute (art. 32 della Costituzione).
(1) Qui probabilmente la citata sentenza prova troppo, sovrapponendo
indebitamente - a parere di questo giudicante - il piano
dell'elemento psicologico del fatto e quello, distinto, della
colpevolezza, non potendosi escludere a priori la sussistenza del
dolo anche nel soggetto totalmente incapace (in questo senso
sembra deporre lo stesso art. 222 del codice penale).