Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587, n. fax
0696514000 e PEC per il ricevimento degli atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della
Regione pro tempore dott. Enrico Rossi, domiciliato per la carica
presso la sede della Regione in Firenze piazza Duomo, 10 (cap 50122)
per l'impugnazione della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019,
n. 22 pubblicata sul B.U.R n. 22 dell'8 maggio 2019, recante:
«Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di
posizione organizzativa della Regione Toscana», come da delibera del
Consiglio dei ministri adottata nella seduta n. 26 giugno 2019.
In data 8 maggio 2019 e' stata pubblicata sul BUR della Regione
Toscana la legge n. 22/2019, il cui art. 1 testualmente, recita: «Gli
incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono
nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di
attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2019».
La legge regionale risulta costituzionalmente illegittima per i
seguenti successivi articoli 2 e 3 si limitano a stabilire
rispettivamente che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale e che la legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul BUR.
Motivi
1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,
in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001
sulla contrattualizzazione del pubblico impiego ed alle disposizioni
dell'articolo art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro -
Funzioni locali 2016/2018.
Come si e' detto, l'art. 1 della legge regionale in esame prevede
che: «Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana
proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure
di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2019».
Tanto premesso, si rileva che il Contratto collettivo nazionale -
Funzioni locali 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018,
all'art. 13, comma 3, stabilisce che: «Gli incarichi di posizione
organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art.
10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti e ancora in atto,
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1
dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL».
Alla stregua della disposizione citata tutti gli incarichi di
posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999
e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti e ancora
in atto, anche se con scadenza successiva al 20 maggio 2019,
proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza
medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative ma, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del lavoro 2018
(dunque non oltre il 20 maggio 2019).
Cio' detto, va ricordato che il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (in particolare art. 40 e seguenti) ha stabilito che i
rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono
disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di
contrattazione collettiva.
Come chiarito, anche recentemente, da codesta ecc.ma Corte
costituzionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art.
117 della Costituzione e «[...] tale disciplina costituisce norma
fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla
stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto
come principio la regolazione mediante contratti individuali e
collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico»
(sentenza n. 314 del 2003 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019).
Ne discende che la contrattazione collettiva costituisce «metodo
di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di copertura
costituzionale e opera come limite all'autonomia regionale.
Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha, poi, precisato «(...) che
la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e
i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico
privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'«ordinamento
civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in
tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di
diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto
costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel
territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche
alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007 richiamata
nella sentenza n. 19 del 2019).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve riconoscersi che
la disposizione del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 e'
espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina
del rapporto di lavoro pubblico e della riserva di contrattazione
collettiva, con conseguente illegittimita' dell'intervento normativo
regionale in esame.
Ne' argomenti in senso contrario si possono trarre dal carattere
temporaneo della norma regionale, la cui applicazione e' limitata
fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate
successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 75/2017.
Sul punto, in via preliminare, e' opportuno evidenziare che il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019, cui
la disposizione in esame rinvia e' stato pubblicato in data 4 maggio
2019 (Gazzetta Ufficiale n. 103).
In ogni caso, quanto al carattere transitorio della disciplina
regionale oggetto di impugnativa, e' da osservare che il principio di
riserva di contrattazione collettiva non puo' essere derogato nemmeno
in via provvisoria (Corte costituzionale n. 81 del 2019).
2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al
disposto dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
Funzioni locali 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018.
La legge regionale in esame appare altresi' contraria all'art. 3
della Costituzione.
Ed invero, autorizzando un'ulteriore proroga degli incarichi di
posizione organizzativa conferiti, da cui evidentemente discendono
effetti economici, si verrebbe a creare una disparita' tra il
personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario
del richiamato art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
- Funzioni locali, della quale non e' dato vedere alcuna ragionevole
giustificazione.
Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la
questione di legittimita' costituzionale della legge regionale in
esame e si chiede che