Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente, contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente, per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, avente ad oggetto «Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 (Rifinanziamento delle legge regionale n. 93/2004 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)», pubblicata nel B.U.R. n. 104 del 14 giugno 2019. Con la legge 10 giugno 2019, n. 7, la Regione Abruzzo Sicilia ha inteso con sette articoli introdurre modificazioni a proprie precedenti leggi, e precisamente alla legge n. 13/2009 (che a sua volta aveva modificato la legge n. 71/2001 di rifinanziamento del recupero e della valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese), e alla stessa legge n. 71/2001; con l'occasione ha pure dettato disposizioni per la stagione balneare 2019. Una norma di questa legge, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con la Costituzione laddove confligge con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quindi interviene indebitamente in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, la legge stessa deve essere impugnata per il seguente Motivo 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, per contrasto con l'art. 9 e l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La norma in questione modifica in piu' parti l'art. 3-ter della precedente legge regionale 11 agosto 2009, n. 13, sia sostituendone il titolo sia apportando diverse integrazioni e/o sostituzioni. Per la parte che qui interessa, la lettera c) del comma 1, aggiunge al comma 3 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 13/2009 i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies. Il comma 3-bis testualmente prevede: «Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attivita' di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, e' definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio per le attivita' turistiche e culturali, d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell'ottica soprattutto di promuovere l'immagine della costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra nazionale». Il comma 3-ter dispone che «La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non puo' eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non puo' eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attivita' di ristorazione puo' essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale». Il comma 3-quater prevede che «La superficie occupata dalla passerella d'accesso e' esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter. La relativa superficie e' determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di accesso e' di due metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumita' delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche». Il comma 3-quinquies si limita a subordinare alle norme edilizie statali e alla norme igienico sanitarie gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie gia' stabiliti. Il comma 3-sexies, infine, dispone: «Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali». Si tratta, come si legge, di disposizioni dirette al recupero e alla valorizzazione del cosiddetti trabocchi. I trabocchi sono antiche costruzioni realizzate in legno, e consistono in una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia dalla quale si allungano macchine da pesca; essi sono tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 - Parte III, art. 142, in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all'interno del perimetro di riserve naturali regionali (Sistema di aree protette della costa teatina) di cui alla lettera f); alcuni di essi sono altresi' tutelati in quanto ricadenti in ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale. Inoltre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha avviato per undici trabocchi della costa teatina la dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42/2004 e, nell'ambito della co-pianificazione paesaggistica in corso, sono stati identificati e mappati ventidue trabocchi come elementi identitari regionali. Ed e' la stessa Regione Abruzzo, con le normative pregresse incise da quest'ultima ad aver riconosciuto i trabocchi come «beni culturali primari» sottoposti a tutela. Ora, e' vero che l'art. 5 del Codice dei beni culturali, intitolato «Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale» prevede che «Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province [...] cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal titolo I della parte seconda del presente codice». Ma e' altrettanto vero che le norme regionali in questione, dettando unilateralmente una disciplina di beni tutelati, si pongono in contrasto con il principio di collaborazione istituzionale espresso dalla norma statale. Cosi' come le stesse urtano con il medesimo principio espresso, sotto diverso profilo, dall'art. 133 del medesimo codice laddove e' stabilito che «Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'». Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 42/2004 le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformita' alla normativa di tutela, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo la valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e' altresi' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, e che infine ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice le regioni esercitano la propria potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale fissati dal Codice stesso. In sostanza, le norme statali fissate dagli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del Codice dei beni culturali costituiscono paradigmi interposti, il contrasto con i quali rende la legge regionale invasiva della competenza legislativa statale nella materia della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, competenza garantita dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Ed e' un contrasto evidente ove si osservi che la norma regionale, nel fissare parametri dimensionali di riferimento per gli interventi sui manufatti con valori non previsti dalle norme statali di settore, incide su una materia che non spetta alla disciplina regionale, anche se formalmente richiama come necessari provvedimenti autorizzativi statali. E per di piu' interferisce con i Piani demaniali marittimi comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche molto piu' restrittive di quelle proposte dalla legge in esame. Nel dettaglio, il comma 3-bis dell'art. 3-ter della legge regionale n. 13/2009, introdotto dalla lettera c) dell'art. 1 della legge qui censurata, definisce per i trabocchi una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 mq ripartita tra specchio acqueo e strutture componenti il trabocco stesso. L'introduzione della fattispecie della «superficie massima di occupazione», comprensiva dello specchio acqueo, con la finalita' di «ottimizzare e valorizzare l'attivita' di ristorazione», peraltro ambiguamente connessa a «scopi didattico-culturali», e senza alcuna chiarezza in merito alla relazione tra detta nuova categoria di superficie e «l'area circostante, compreso il tratto di mare per una fascia di 50 m» gia' individuata dall'art. 2 della legge regionale n. 71/2001, non risulta garantire ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri la necessaria tutela del «quadro d'insieme» di cui all'art. 1 della legge regionale n. 93/1994, assoggettata ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 71/2001 alla parte III del decreto legislativo n. 42/2004. Il successivo comma 3-ter dispone che la parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non puo' eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non puo' eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attivita' di ristorazione puo' essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale». La norma modificata gia' conteneva un limite massimo di ampliamento pari al 20% della superficie coperta esistente, fissato al comma 1 dell'articolo in questione (comma non modificato); i parametri dimensionali introdotti nel nuovo comma 3-ter sono censurabili in quanto si estendono a considerare piu' complessivamente la superficie «calpestabile»; essi, in particolare, si manifestano di oscura e preoccupante applicazione nel caso dei trabocchi «abbandonati e scomparsi» qualora non sia acclarata, o non sia agevole acclarare, la superficie originaria degli stessi. Inoltre, l'evidente favore accordato all'introduzione di servizi di ristorazione nei trabucchi comporta senza dubbio il rischio di comprometterne di fatto il carattere storico-culturale che la stessa legge regionale n. 93/1994 si prefiggeva di tutelare, enunciando all'art. 1: «La regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne' pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi». I nuovi parametri di superficie previsti risultano pertanto censurabili, perche' consentono ampliamenti e trasformazioni in netto contrasto con le esigenze di tutela del bene perseguite dalla legge statale. Ancora, il successivo comma 3-quater prevede che la superficie occupata dalla passerella d'accesso non rientri nel computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter, che la stessa superficie sia determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa, e che la larghezza massima consentita della passerella di accesso sia di due metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumita' delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L'ampiezza massima consentita per la passerella risulta del tutto incoerente con la configurazione storico-tradizionale tutelata. Infine, il comma 3-sexies, infine dispone che per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, con salvezza delle prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali. Detta previsione non e' coerente con le norme in materia di tutela dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (vedasi in particolare l'art. 146 del Codice dei beni culturali) che in tema di autorizzazione stabilisce specifiche procedure. Le norme regionali indicate, quindi, violando i parametri interposti citati contenuti nel Codice dei beni culturali ed il paesaggio, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.