Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente; Contro Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente; Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Sicilia 7 giugno 2019, n. 8, avente ad oggetto «Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta», pubblicata sul BUR n. 27 dell'11 giugno 2019. Con la legge 7 giugno 2019 n. 8 la Regione Sicilia ha inteso disciplinare in otto articoli il turismo nautico praticato nelle strutture denominate «Marina Resort» (Titolo I) e dettare disposizioni per regolare la nomina degli organi negli enti di area vasta (Titolo II). La legge, per la parte che interessa il corretto riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, si propone di promuovere il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio regionale attraverso la disciplina delle modalita' di insediamento delle strutture ricettive denominate «Marina Resort», del loro regime autorizzatorio e dei relativi controlli. Come noto, ai sensi dello statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia (art. 14, lettera n) del regio decreto n. 455/1945 convertito nella legge costituzionale n. 2/1945) a materia del turismo e' riservata alla competenza legislativa esclusiva regionale purche' esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e, per quanto qui interessa, nel rispetto sia della competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, talune delle norme contenute nella legge regionale sopra citata esorbitano da quei limiti, e devono pertanto essere impugnate per i seguenti MOTIVI 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14, lettera n) dello Statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 445. La norma in rubrica rivendica alla competenza regionale la disciplina delle modalita' di insediamento dei «Marina resort», dei procedimenti volti ad autorizzarne l'esercizio, e le funzioni di controllo da esercitarsi da parte della stessa Regione e dei suoi comuni. La norma trascura il fatto che le strutture di turismo nautico in genere, e dei «Marina resort» in particolare, sono destinate ad occupare e ad utilizzare il demanio marittimo in regime di concessione, e che le concessioni demaniali marittime sono assentite secondo le regole statali ispirate alle regole della concorrenza. La disciplina delle concorrenza spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che nell'ambito delle concessioni demaniali marittime ha inteso esercitarla in modo organico e definito con la recente legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Si tratta di competenza che non puo' che spettare allo Stato nell'ottica di un'uniforme disciplina della materia su tutto il territorio nazionale (la conformita' della penisola fa si' che l'intero Paese sia interessato all'uso del demanio marittimo) e di armonizzazione delle regole nazionali con il sistema comunitario. Il legislatore statale ha previsto (art. 1, comma 675) che il generale riordino del sistema delle concessioni demaniali marittime sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con altri Ministri. Tra gli obiettivi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri figura espressamente la «revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime (art. 1, comma 677, lettera c), il riordino delle concessioni «tramite individuazione di ... modalita' di rilascio e termini di durata della concessione» (art. 1, comma 677 lettera d), la fissazione affidata ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei «criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime» (art. 1, comma 680). Peraltro, ai sensi del comma 677 dell'art. l della legge n. 145/2018 anche i requisiti soggettivi delle imprese turistico ricreative operanti sul demanio marittimo sono definiti a cura dello Stato in modo da valorizzare la tutela e la piu' proficua utilizzazione del demanio marittimo, secondo criteri specificamente indicati dalla stessa norma. E' quindi evidente che, in presenza di una normativa statale che, in ossequio ai principi di tutela della concorrenza, disciplina - rivendicandola allo Stato - la materia delle concessioni demaniali marittime, la Regione Sicilia non possa esercitare alcuna competenza legislativa volta a regolare le «modalita'» di insediamento dei «Marina resort», perche' tali modalita' attengono necessariamente all'ambito concessorio. Cosi' come nessuna competenza legislativa regionale puo' legittimamente riguardare l'autorizzazione all'insediamento, perche' a tutta evidenza l'autorizzazione in questione presuppone l'accertamento e la valutazione dei requisiti dell'operatore economico destinatario della concessione, e questo aspetto spetta allo Stato per le norme ora ricordate. Non secondaria inoltre e' la considerazione che la legge regionale in questione si occupa, riservandola alla propria normativa, solo dei «Marina resort», ma non tutti i porti turistici sono definibili con questo termine. Ne deriverebbe un'indebita situazione di disordine legislativa nella quale i porti turistici non definibili «Marina Resort» sarebbero soggetti alla regola della legge statale, mentre i «Marina resort» sarebbero disciplinati dalla legge regionale, laddove entrambe le strutture turistiche occupano il demanio marittimo e pertanto soggiacere ad una stessa regola. La norma regionale in questione e' quindi illegittima perche' attrae alla competenza regionale la pretesa di disciplinare una materia che, dovendo invece essere ispirata ai principi della concorrenza, non puo' che appartenere alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8 per contrasto con l'art. 117, compia 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14, lettera n) dello Statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 445. Analoghe considerazioni di censura vanno indirizzate anche nei confronti della disposizione in epigrafe citata. Essa provvede (in modo del tutto non originale, dato che la formulazione «copia» il testo dell'art. 32, comma 1, della legge n. 164/2014) a definire il «Marina resort» quale struttura turistico ricettiva all'aperto, organizzata per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Di seguito la norma stessa prevede che specifiche disposizioni regionali attuative debbano fissare i requisiti tecnici delle strutture in questione al fine di comprovarne l'idoneita' a fornire i servizi accessori. Ed ancora, definisce le caratteristiche dello specchio acqueo destinato ad essere occupato dai «Marina resort», fissa contenuti obbligatori del servizio da prestarsi, e riserva alla Giunta regionale la individuazione delle modalita' di apertura e di esercizio dei «Marina resort». Anche questa previsione occupa indebitamente lo spazio che il legislatore statale ha riservato a se'. Infatti, i requisiti tecnici delle strutture destinate alla nautica da diporto, nonche' la capacita' dei loro gestori ad offrire servizi all'utenza, sono materie che attengono all'accesso ad un determinato settore di mercato. Nella prospettiva, notoriamente imposta dalla normativa comunitaria ad un recalcitrante legislatore nazionale, di affidamento delle concessioni demaniali marittime mediante procedura competitiva, l'individuazione dei requisiti tecnico professionali dei concorrenti aspiranti concessionari e' una delle condizioni necessarie ad assicurare la tutela della concorrenza. Esattamente come avviene per gli appalti pubblici, i requisiti dei concorrenti - ossia la loro «qualificazione» - costituisce regola di accesso al mercato e non puo' che spettare allo Stato per la piu' che ovvia considerazione della necessita' di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Per questo la legge statale ha riservato alla competenza dello Stato «i principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime» (art. 1, comma 680, della legge n. 145/2019). Per questo la legge statale ha previsto una serie di parametri cui ispirare la qualificazione delle imprese turistico ricreative che aspirano a divenire concessionarie del demanio marittimo (art. 1, comma 677, della legge n. 145/2019: sostenibilita' ambientale, qualita' e professionalita' dell'accoglienza e dei servizi, accessibilita', qualita' e modernizzazione delle infrastrutture, sicurezza e vigilanza, sistema di rating delle imprese), e cio' ha fatto nell'intento di valorizzare la tutela e la piu' proficua utilizzazione del demanio marittimo. Non vi e' spazio dunque per l'esercizio di potere legislativo regionale. Sotto un distino, ma concorrente profilo, le «modalita' di apertura e di esercizio dei Marina resort», che il comma 3 della norma qui censurata deferisce alla competenza della Giunta regionale, altro non sono che le modalita' di esercizio di una concessione demaniale marittima, che lo Stato ha riservato a se nel prevedere «la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime» (art. 1, comma 677, lettera c) della legge n. 145/2019). La norma in epigrafe citata, dunque, in quanto invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di concorrenza, e' costituzionalmente illegittima. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14, lettera n) dello Statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 445. La disposizione in rubrica denunziata prevede che le strutture gia' esistenti ed in attivita' alla data di entrata in vigore della legge regionale, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 posso, mediante comunicazione al comune in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attivita'. In realta', come gia' in precedenza evidenziato, i requisiti abilitanti all'attivita' di gestore di un «Marina resort» - cioe' all'attivita' di concessionario del demanio marittimo - non possono essere fissati dalla norma regionale ma devono essere fissati dal legislatore statale. Cio' e' previsto, con i ricordati necessari riflessi sul regime della concorrenza, dai commi 677 e 680 dell'art. 1 della legge n. 145/2019 che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei requisiti in parola. E di conseguenza non puo' essere l'ente locale ad autorizzare l'operatore alla continuazione dell'esercizio della concessione demaniale marittima, sulla base della mera comunicazione (verificata?) di requisiti fissati dalla norma regionale, dal momento che spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'art. 1 della legge n. 145/2019 - la generale revisione delle concessioni demaniali marittime in essere. Ne deriva che anche questa disposizione regionale di rivela come indebitamente invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e pertanto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Sicilia 7 giugno 2019 n. 8 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l'art. 14, lettera n) dello Statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 445. La norma in questione estende ai «Boat and Breakfast» le disposizioni dettate per i «Marina resort» e per questo incorre nelle medesime criticita'. Il «Boat and Breakfast» e' una forma di esercizio di attivita' turistico ricettiva mediante ospitalita' in imbarcazioni ormeggiate negli spazi acquei, fornendo ai turisti viene il pernottamento in cabina e (almeno) la prima colazione. L'ormeggio viene consentito, ovviamente a titolo oneroso quando non esercitato in proprio, dai concessionari degli spazi acquei, e quindi anche il «Boat and Breakfast» (sia se praticato in proprio, sia se assentito a terzi) e' una modalita' di esercizio di una concessione demaniale marittima. Come tale esso non puo' essere assoggettato alla normativa regionale, ma deve soggiacere quanto alla definizione dei requisiti e alle modalita' di esercizio, alla normativa statale. Come la norma regionale estende al «Boat and Breakfast» le disposizioni regionali in materia di «Marina resort» qui censurate (art. 1, comma 2, 2, 3, comma 7 e 5), cosi' le medesime censure dedotte contro quelle disposizioni - qui richiamate e riprodotte - valgono anche per l'art. 5 della legge regionale. E quindi anche questa norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.