Ricorso per la Regione Umbria, in persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore  prof.  Fabio  Paparelli,  con  sede  in
Perugia, C.so Vannucci, n. 96,  codice  fiscale  80000130544,  giusta
procura speciale alle liti in calce al presente atto e  in  forza  di
delibera della Giunta regionale della Regione Umbria  n.  971  dell'8
agosto 2019 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Luciani
del Foro di Roma (codie fiscale LCNMSM52L23H501G,  fax.  06.90236029,
posta elettronica certificata  massimoluciani@ordineavvocatiroma.org)
e Paola Manuali dell'ufficio  legale  della  Regione  Umbria  (codice
fiscale   MNLPLA53H68G478;   fax   0755043625;   posta    elettronica
certificata:  paola.manuali@avvocatiperugiapec.it),   con   domicilio
eletto  presso  lo  studio  del  primo  in  00153  Roma,  Lungotevere
Raffaello Sanzio, n.  9,  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato nella cui
sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e domiciliato ex lege,
per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale  degli  articoli
10, commi 1 e 2; e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  30  aprile  2019,  n.  100,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,
n. 58, pubbl. in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151, S.O. 
 
                                Fatto 
 
    1. - L'art. 10 del decreto-legge  n.  34  del  2019 e'  rubricato
«Modifiche alla disciplina degli  incentivi  per  gli  interventi  di
efficienza energetica e rischio sismico». I commi 1 e 2, qui  oggetto
d'impugnazione, novellano rispettivamente gli articoli 14  e  16  del
decreto-legge n. 63 del 2013. 
    In particolare, il primo comma di detto articolo  stabilisce  che
"All'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3,  e'
inserito  il  seguente:  «3.1.  Per  gli  interventi  di   efficienza
energetica di cui al presente articolo, il  soggetto  avente  diritto
alle detrazioni puo' optare, in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle
stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto  forma  di  sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha  effettuato
gli interventi e a quest'ultimo rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che  ha
effettuato gli interventi ha  a  sua  volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari.»". 
    Il secondo comma dispone che "All'art.  16  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche  di
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle  detrazioni
puo' optare, in luogo dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,  per  un
contributo  di  pari  ammontare,   sotto   forma   di   sconto,   sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che  ha
effettuato gli interventi ha  a  sua  volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari.»". 
    In forza di tali previsioni, il contribuente che  realizza  opere
di efficientamento energetico o di riduzione del rischio  sismico  ha
la possibilita'  di  beneficiare  dell'incentivo  gia'  previsto  dal
decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. «eco-bonus»  o  «sisma-bonus»)  in
una nuova  modalita',  ovverosia  richiedendo  fornitore  di  beni  e
servizi uno «sconto» sul  costo  dell'intervento,  che  il  fornitore
stesso potra' impiegare  quale  credito  d'imposta  da  ripartire  in
cinque quote annuali, oppure cedere ai propri fornitori. 
    Sono vietate ulteriori cessioni, cosi come la cessione a istituti
di credito e a intermediari finanziari. 
    2. - L'art. 18 del decreto-legge n.  34  del  2019  e'  rubricato
«Norme in materia di semplificazione per la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le PMI». 
    Il primo comma dispone che «All'art. 18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo
e' soppresso». 
    Il secondo comma aggiunge che «Nelle regioni sul cui  territorio,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta
la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per  le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  del
Fondo di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la
predetta limitazione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020  o  al
minor termine previsto dalla delibera». 
    Il  decreto  legislativo  n.  112  del   1998,   ora   novellato,
«disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni,  alle
province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri  enti  locali»
(cosi' l'art. 1). Esso  e'  ripartito  in  cinque  Titoli.  Il  primo
contiene le «Disposizioni generali». Il secondo le norme  in  materia
di «Sviluppo economico e attivita' produttive». Questo secondo Titolo
(cui appartengono gli  articoli  appresso  citati)  e'  a  sua  volta
suddiviso in undici «Capi». Il terzo  e'  rubricato  «Industria».  Il
quarto «Servizi alla persona e alla comunita'».  Il  quinto  «Polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio». 
    L'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce,  al
primo comma, che  «Sono  delegate  alle  regioni  tulle  le  funzioni
amministrative statali concernenti la  materia  dell'industria,  come
definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18
e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art.
20.  Tra  le  funzioni  delegate  sono  comprese  anche  le  funzioni
amministrative concernenti  l'attuazione  di  interventi  dell'Unione
europea salvo quanto disposto dall'art. 18». 
    L'art. 17 dispone che «Le funzioni amministrative  relative  alla
materia «industria» comprendono qualsiasi  attivita'  imprenditoriale
diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla
produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di  beni  anche
immateriali, con esclusione delle funzioni  relative  alle  attivita'
artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza regionale
in base all'art. 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente» (comma 1) e che «Sono  comprese  nella  materia
anche le attivita' di erogazione e  scambio  di  servizi  a  sostegno
delle attivita' di cui al comma  1,  con  esclusione  comunque  delle
attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita'
concernenti le societa' fiduciarie e di  revisione  e  di  quelle  di
assicurazione» (comma 2). 
    Veniamo ora all'art. 18. 
    Nella precedente formulazione, l'art. 18, comma  1,  lettera  r),
del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998  stabiliva  che   «Sono
conservate allo Stato le funzioni amministrative  concernenti:  [...]
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art.  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera  della
Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di
fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio  il  fondo
limita il proprio intervento alla controgaranzia dei  predetti  fondi
regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui  all'art.
155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 
    Il fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n.
662 del 1996 e istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. e  ha
lo  «scopo  di  assicurare  una  parziale  assicurazione  ai  crediti
concessi dagli istituti di credito a favore  delle  piccole  e  medie
imprese» (cosi' la predetta lettera a)). 
    Con  l'abrogazione   del   secondo   periodo,   evidenziato   con
sottolineatura per comodita' di lettura, il legislatore ha  soppresso
la possibilita' per la Conferenza unificata di limitare  l'intervento
dello Stato  alla  sola  «controgaranzia»  dei  fondi  regionali  che
svolgono la medesima funzione di quello nazionale. 
    Le disposizioni indicate in epigrafe sono  illegittime  e  lesive
delle attribuzioni costituzionali della Regione  ricorrente,  che  ne
chiede la declaratoria costituzionale per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1.- Quanto all'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34  del
2019, conv. con modif. in legge dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58.
Violazione degli articoli 3, 41 e 117, comma 1, Cost., in riferimento
all'art.  117  Cost.  Come  si  e'  detto  supra,   l'art.   10   del
decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato il  regime  di  erogazione
del  c.d.  «eco-bonus»  e  «sisma-bonus»,  prevedendo  un   singolare
meccanismo di incentivazione, per il quale il soggetto  che  effettua
opera di  efficientamento  energetico  o  di  riduzione  del  rischio
sismico puo' optare, in sostituzione della deducibilita' fiscale, per
uno sconto immediato praticato dall'esecutore delle opere,  il  quale
potra' beneficiare a sua volta di un credito di imposta da  ripartire
in 5 anni in quote  annuali  di  pari  valore,  con  possibilita'  di
cessione del credito stesso ai propri fornitori. 
    Sono vietate ulteriori trasmissioni delle quote,  cosi'  come  la
cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. 
    1.1.- La disposizione impugnata concerne  gli  incentivi  per  la
realizzazione degli interventi per le costruzioni con ridotto impatto
ambientale e con maggiore sicurezza  rispetto  agli  eventi  sismici.
Siamo in un dominio di sicura competenza regionale. 
    1.1.1.- Per determinare quali  siano  le  materie  incise  da  un
determinato intervento legislativo, come e' noto, «non assume rilievo
la qualificazione che di esse da' il  legislatore,  ma  occorre  fare
riferimento all'oggetto e alla  disciplina  delle  medesime,  tenendo
conto della  loro  ratio  e  tralasciando  gli  effetti  marginali  e
riflessi, in guisa c/a identificare correttamente  anche  l'interesse
tutelato» (sent. n. 164 del 2012). Ebbene: qui l'interesse tutelato e
duplice (ancorche' connesso), perseguendo il legislatore statale  sia
il fine dell'efficientamento energetico, sia quello  della  sicurezza
antisismica, in entrambi i casi attraverso la predisposizione  di  un
meccanismo  incentivante.  Tale  fine  coinvolge  plurime  competenze
regionali. 
        i) «Protezione civile» (art. 117, comma 3, Cost.).  Le  norme
sugli   adeguamenti   antisismici   coinvolgono,   ovviamente,   tale
competenza concorrente, che non concerne soltanto gli  interventi  ex
post, ma anche quelli di prevenzione. 
        ii) «Governo del territorio» (art. 117, comma 3,  Cost.).  La
messa in sicurezza antisismica e  l'efficientamento  energetico  sono
finalita'  direttamente  riconducibili  al  governo  del  territorio,
poiche' riguardano caratteristiche proprie dell'attivita' edilizia. 
        iii) «Incentivi e aiuti alle imprese»  (art.  117,  comma  4,
Cost.). Trattasi di ambito nel quale  la  sussistenza  di  un  titolo
competenziale regionale e' da tempo  riconosciuta  anche  da  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale (cfr. sentt. nn. 63 del  2008  e  93  del
2017) e che e' evidentemente inciso da norme che, pur indirettamente,
prevedono condizioni  di  favore  per  le  imprese  realizzatrici  di
determinati interventi considerati di pubblico interesse. 
        iv) «Artigianato e industria» (art.  117,  comma  4,  Cost.).
Anche questa competenza e' coinvolta per le ragioni appena dette. 
        v) «Sostegno all'innovazione per i settori produttivi»  (art.
117, comma 3, Cost.). Il coinvolgimento di tale materia e' asseverato
anche dai lavori parlamentari.  Nel  dossier  che  gli  uffici  della
Camera dei deputati hanno preparato per l'attivita' consultiva  della
Commissione «Affari costituzionali»  si  afferma,  infatti,  che  «la
Corte  costituzionale  ha  ricondotto,  in   diverse   pronunce,   le
disposizioni volte ad accelerare il processo  di  circolazione  della
conoscenza ed accrescere la capacita'  competitiva  delle  piccole  e
medie imprese e delle piattaforme  industriali  a  materie  spettanti
alla   competenza   legislativa   concorrente   delle   Regioni   (in
particolare,  alla  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  sostegno
all'innovazione per i  settori  produttivi)  ed  a  quella  residuale
(industria)» (cfr. il documento del Servizio Studi della  Camera  dei
deputati, denominato «Misure urgenti di crescita economica e  per  la
risoluzione  di  specifiche   situazioni   di   crisi   decreto-legge
34/2019/A.C. 1807 Dossier n. 45 - Elementi per la  valutazione  degli
aspetti di legittimita' costituzionale 24 maggio 2019»). Non solo. La
suddetta Commissione, nel parere approvato in data 28 maggio 2019, ha
osservato che, «per  quanto  attiene  al  rispetto  degli  ambiti  di
competenza costituzionalmente definiti» il decreto-legge risulta «nel
suo complesso  principalmente  riconducibile  alle  materie  «sistema
tributario e contabile dello Stato», di  competenza  esclusiva  dello
Stato, ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, e «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», di
competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione». 
    Il titolo che la Regione Umbria fa valere nel  presente  ricorso,
pertanto, attiene direttamente alle sue competenze proprie. 
    1.1.2.- Anche a  negare  il  coinvolgimento  diretto  delle  sole
competenze regionali  proprie,  la  legittimazione  della  Regione  a
ricorrere non verrebbe  meno,  perche'  la  sua  sfera  competenziale
sarebbe comunque incisa almeno in una con quella dello Stato.  Valga,
in subordine a quanto sin qui rilevato, quanto segue. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale (si veda la recentissima
sentenza  n.  72  del  2019,  in  materia  di  istituzione  dei  c.d.
«distretti  del  cibo»),  le   norme   che,   attraverso   meccanismi
d'incentivazione, si propongono l'obiettivo di  promuovere  finalita'
plurime, come  «diminuire  l'impatto  ambientale  delle  produzioni»,
«promuovere lo sviluppo  territoriale,  la  coesione  e  l'inclusione
sociale», «salvaguardare territorio e il paesaggio  rurale»,  cui  e'
sotteso anche «l'obbiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  economico  e
industriale  territoriale»,  sono  suscettibili  di   «rinviare   una
pluralita' di materie (cosi' gia' la sentenza n. 165 del  2007)».  In
particolare, in tali casi «ciascuno di questi obbiettivi deve  essere
ricondotto o all'esercizio di una competenza  esclusiva  dello  Stato
(ad esempio  alla  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), oppure  a  competenze
di natura concorrente in materia di [...]  «sostegno  all'innovazione
per i settori produttivi» (sentenze n. 74  del  2018  e  n.  165  del
2007)». 
    In tali casi,  «l'intreccio  fra  ambiti  materiali  diversi  che
caratterizza la disciplina in esame non puo' essere composto  facendo
ricorso al criterio della prevalenza», atteso che «nel caso di specie
nessuno degli ambiti materiali, ne dal punto di vista qualitativo, ne
da quello quantitativo (sentenze n. 21 e n. 1 del 2016,  n.  140  del
2015), manifesta un rilievo prevalente sugli altri». 
    Ove si negasse l'appartenenza della disciplina censurata solo  ad
ambiti di competenza regionale, tale ratio decidendi dovrebbe  essere
de plano applicata anche al caso di specie. 
    L'incentivazione di interventi per realizzare residenze a  minore
impatto ambientale e  con  maggiore  sicurezza  rispetto  al  rischio
sismico, infatti, non potrebbe essere  ascritta  esclusivamente  alle
materie di competenza esclusiva «tutela della concorrenza»,  «sistema
tributario dello Stato» o «tutela dell'ambiente»,  perche'  i  titoli
competenziali   regionali   sopra   menzionati   sarebbero   comunque
coinvolti. 
    In ogni caso, alto Stato non puo' mai bastare l'invocazione delle
sue attribuzioni in materia di «tutela della concorrenza» per mettere
in disparte, con cio' solo, le competenze regionali (v., ex plurimis,
sentt. nn. 247 del 2010 e 164 del 2012, cit.). 
    1.1.3. - Oltre ai parametri costituzionali  che  conferiscono  le
indicate competenze alla Regione, peraltro, questa e'  legittimata  a
invocarne anche altri, che (stavolta) riguardano solo  indirettamente
la sua sfera di attribuzioni. 
    Come ha affermato la recentissima sentenza n. 194 del  2019,  «Il
vizio  in  ridondanza  deve  [...]  essere  illustrato  in  modo   da
soddisfare un duplice requisito: per un  verso,  non  deve  risultare
generico,  e  quindi  difettare  dell'indicazione  delle   competenze
asseritamente violate; per un altro, non deve  essere  apodittico,  e
deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza,
nel caso oggetto di giudizio, di un titolo  di  competenza  regionale
rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale». 
    Qui la Regione Umbria lamenta espressamente e  specificamente  la
violazione delle competenze assegnate  dai  parametri  costituzionali
indicati al par. 1.1.1., ma la violazione degli altri  parametri  che
appresso si indicheranno «ridonda» in ulteriore  pregiudizio  per  le
attribuzioni regionali, come appresso risultera' con piana evidenza. 
    1.2. - Cio' detto quanto alla legittimazione  all'impugnazione  e
all'invocazione dei parametri costituzionali che seguiranno,  e'  ora
possibile illustrare i motivi di ricorso, dimostrando - si confida  -
l'incostituzionalita' della disciplina censurata. 
    Essa, pur nell'intenzione di agevolare il ricorso agli incentivi,
in realta' determina una grave distorsione del mercato dell'edilizia,
pregiudicando gli operatori piccoli e medi a favore di quelli grandi.
Solo questi ultimi, infatti, hanno una tale  «capacita'  fiscale»  da
poter sfruttare utilmente in compensazione la cessione dell'incentivo
da  parte  del  privato  che  appalta  le  opere  di  efficientamento
ambientale e consolidamento sismico. 
    Si tratta di un vantaggio che e' privo di alcuna  valida  ragione
giustificatrice e, dunque si rivela discriminatorio e  violativo  del
principio di eguaglianza, nonche',  di  conseguenza,  della  liberta'
d'impresa che l'art. 41 Cost. vuole egualmente  tutelata  in  capo  a
tutti gli operatori economici. Ne' dall'esame  della  norma  emergono
ragioni che possono essere ascritte a «finalita' sociali» ex art. 41,
comma  3  Cost.,  tali  da  giustificare  tale  discriminazione   tra
operatori commerciali. 
    Inoltre,  il  diseguale   trattamento   tra   operatori   produce
un'artificiale  e  illegittima   segmentazione   del   mercato,   con
conseguente riduzione dell'offerta, che va in danno  dei  consumatori
che  hanno  appaltato  le  opere  di  efficientamento  energetico   o
consolidamento antisismico.  Tanto  determina  un  ulteriore  profilo
d'illegittimita' della disciplina censurata,  che  risulta  violativa
dell'art. 117, comma 1,  Cost.,  per  violazione  del  principio  che
impone  di  assicurare  un  elevato  standard   di   protezione   dei
consumatori, fissato dall'art. 169  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). 
    Trattasi di vizi  particolarmente  gravi  per  una  Regione  come
l'Umbria, nella quale il tessuto produttivo si fonda  largamente  sul
sistema delle piccole e medie imprese (hinc inde, anche PMI), che non
possono - dunque - essere  indebitamente  penalizzate  nei  confronti
delle imprese maggiori e di  maggiore  capacita'  fiscale.  A  questo
proposito, bastera' richiamare il rapporto  su  «La  valutazione  del
posizionamento  del  sistema  produttivo  regionale»   curato   dalla
Direzione regionale programmazione - Servizio valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici della Regione Umbria (aprile  2018),  nel
quale si legge che la forza del  complesso  manifatturiero  regionale
attribuibile alle imprese di piccole e  piccolissime  dimensioni  che
costituiscono la  struttura  portante  dell'industria  manifatturiera
umbra: oltre un quarto degli addetti manifatturieri  umbri  opera  in
aziende con una dimensione inferiore a 10 addetti; un  altro  32%  e'
occupato in imprese di  10-49  addetti.  Nel  complesso,  le  piccole
imprese  (fino  a  50  addetti),  occupano  il  59%  dell'occupazione
manifatturiera,  circa  5  punti  percentuali  in  piu'  della  media
nazionale». 
    Chiara, allora, l'interferenza con le attribuzioni  regionali  di
cui al par. 1.1.1., in una con la loro violazione. 
    1.3. - Quanto sopra osservato  trova  autorevole  conferma  nella
segnalazione effettuata dall'Autorita' Garante  della  Concorrenza  e
del Mercato alle Camere nel corso dei lavori per  la  conversione  in
legge del decreto-legge n. 34 del 2019. 
    In particolare, nell'atto AS1592  del  17  giugno  2019,  Decreto
Crescita - incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di
riqualificazione energetica e di  adozione  di  misure  antisismiche,
nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui  all'art.  21  della
legge n. 287 del 1990, l'AGCM ha formulato "alcune considerazioni  in
merito alle criticita'  concorrenziali  derivanti  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 34, del 30 aprile 2019 recante  «Misure  urgenti  di
crescita economica per la risoluzione  di  specifiche  situazioni  di
crisi» (cd. Decreto Crescita), integrativo della  vigente  disciplina
in materia di incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi
di riqualificazione energetica e di adozione di  misure  antisismiche
(cd. «ecobonus» e «sismabonus»)". 
    In particolare, l'Autorita' ha osservato che: 
        «Il dettato normativo antecedente Decreto Crescita consentiva
ai beneficiari di godere di detrazioni fiscali sulla spesa  sostenuta
- ripartendone l'ammontare riconosciuto in 10 o 5  quote  annuali  di
pari  importo  a  seconda  che  si  trattasse,  rispettivamente,   di
interventi di riqualificazione energetica  ovvero  di  interventi  di
consolidamento antisismico (art. 14, comma 3 e 16,  comma  1-bis  del
decreto-legge n. 63/2013 e successive  modifiche  e  integrazioni)  -
ovvero di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione
fiscale ai fornitori che avessero  effettuato  gli  interventi  o  ad
altri soggetti privati, con facolta' per questi ultimi di  successiva
cessione del credito»; 
        «Con l'art. 10 del Decreto Crescita  e'  stata  prevista  una
nuova e aggiuntiva modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali,
consistente nel riconoscimento - in favore dei beneficiari -  di  uno
sconto immediato, in misura corrispondente alla  detrazione  fiscale,
applicato dall'impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto.
Detto sconto e' successivamente rimborsato all'impresa sotto forma di
credito d'imposta ed e' da quest'ultima  utilizzabile  esclusivamente
in compensazione - dunque non cedibile ad altri soggetti - in  cinque
quote annuali di pari importo». 
        «L'Autorita' rileva che la norma in esame, nella sua  attuale
formulazione,  appare  suscettibile  di  creare   restrizioni   della
concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica  a
danno delle piccole e  medie  imprese,  favorendo  i  soli  operatori
economici di piu' grandi dimensioni». 
        «Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i
lavori di efficientamento energetico introdotto dal Decreto Crescita,
di particolare appetibilita' per la domanda si pone, in ragione delle
modalita' prescelte per il  trasferimento  dei  crediti  fiscali  dai
soggetti aventi diritto ai fornitori,  quale  meccanismo  nei  fatti,
solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le  uniche  in
grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni  fiscali
senza confronti  concorrenziali,  potendo  compensare  i  correlativi
crediti  d'imposta  in  ragione  del  consistente  volume  di  debiti
fiscali, godendo anche di un  minor  costo  finanziario  connesso  al
dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione  del
credito d'imposta». 
        «Non essendo prevista - nell'art. 10 del Decreto  Crescita  -
la facolta' di successiva cessione del credito d'imposta da parte del
fornitore  degli   interventi,   potendo   quest'ultimo   utilizzarlo
esclusivamente in compensazione  in  cinque  quote  annuali  di  pari
importo, nuovo meccanismo, cosi' come articolato,  e  sostanzialmente
precluso alle PMI che  operano  nel  mercato  della  riqualificazione
energetica, non disponendo esse della capienza fiscale necessaria per
poter compensare i credito d'imposta acquisiti»; 
        «La disposizione normativa segnalata appare quindi introdurre
una  discriminazione  fra  operatori  concorrenti  -  in  termini  di
impossibilita', per alcuni  di  essi,  di  utilizzare  nelle  proprie
offerte di mercato  tutti  i  diversi  meccanismi  di  incentivazione
normativatmente previsti per la domanda di lavori di  efficientamento
energetico - avvantaggiando gli operatori di  maggiori  dimensioni  e
capacita' finanziaria e rischiando, conseguentemente,  di  distorcere
le dinamiche del relativo mercato con  l'effetto  di  restringere  le
possibilita' di offerta per i consumatori finali»; 
        «In conclusione, l'Autorita' ritiene che la norma in oggetto,
nella misura  in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di  successiva
cessione  del  credito  a  terzi,  con  le  modalita'  opportunamente
definite  dall'Agenzia  delle  entrate,  possa  generare  un'indebita
distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori, a  detrimento
delle imprese di medie e piccoli dimensioni attive  nell'offerta  dei
servizi  di  riqualificazione  energetica,  con   evidenti   ricadute
negative   ai   danni   del   consumatori,   i    quali    vedrebbero
significativamente ridotta la loro liberta' di scelta»; 
        «In questo senso, appare necessario modificare  la  norma  in
commento -  introducendo  la  richiamata  facolta'  di  cessione  del
credito - al fine di non discriminare le PMI. 
    Non varrebbe obiettare  che  il  richiamo  a  una  determinazione
dell'AGCM da parte  di  una  Regione  ricorrente  in  via  principale
sarebbe incongruo, attenendo la materia  «tutela  della  concorrenza»
alla competenza esclusiva dello Stato. Se questo e'  -  ovviamente  -
vero, non e'  meno  vero  -  altrettanto  ovviamente  che  una  norma
anticoncorrenziale  determina  la  vulnerazione  delle   attribuzioni
regionali le quante volte la sua applicazione implichi un pregiudizio
per settori produttivi regolati anche da leggi regionali,  oltretutto
- come nel caso di specie - strategici per la comunita' che  fa  capo
alla ricorrente. 
    1.3. -  Nella  medesima  data  dell'adozione  della  segnalazione
dell'AGCM, le Commissioni permanenti V e VI della Camera dei deputati
presentavano all'Assemblea il testo approvato in sede  referente.  In
quel testo, sul quale e' stata poi posta e approvata la questione  di
fiducia da parte del Governo (cfr. il  resoconto  stenografico  della
Seduta n. 193 del 20 giugno 2019). Nel testo licenziato dalla Camera,
l'art. 10 in esame e' stato modificato  nel  senso  che,  come  sopra
osservato, e' oggi consentita una limitata  cedibilita'  del  credito
d'imposta al  solo  fornitore  dell'impresa  che  effettua  lavori  e
forniture di efficientamento energetico e consolidamento antisismico,
con divieto di una  terza  cessione  e/o  d'intervento  da  parte  di
intermediari  finanziari  e  istituti  di  credito.  Tale  intervento
sollecita una considerazione. La modifica normativa non ha risolto il
problema segnalato dall'Autorita'. La  possibilita'  di  una  singola
cessione dell'incentivo, infatti, non evita  l'insorgere  di  effetti
distorsivi della concorrenza, discriminatori a carico delle piccole e
medie  imprese  e  a  danno   del   consumatore.   Essi   introducono
semplicemente un passaggio piu' a monte nella filiera produttiva.  Se
prima il rischio di discriminazione incombeva direttamente sulle  PMI
realizzatrici o  fornitrici  di  opere  al  privato,  oggi  a  essere
discriminati  direttamente  sono  le  PMI  fornitrici  dei  materiali
necessari e che - esse pure - non  hanno  una  capacita'  produttiva,
finanziaria e fiscale tale da poter ri-acquistare  l'incentivo  dagli
appaltatori e fornitori diretti di opere, che l'hanno  acquistato  in
prima battuta dal consumatore/appaltante. Una  discriminazione  sulle
PMI, pertanto, si determina comunque, sebbene cambi  il  settore  nel
quale le PMI discriminate operano. 
    Tutto cio' considerato, risultano evidenti e  confermati  i  vizi
della disposizione censurata, che di seguito si dettagliano: 
        i) nel determinare una discriminazione ingiustificata a danno
delle piccole e  medie  imprese,  l'art.  10  qui  in  esame  risulta
evidentemente violativo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.; 
        ii) la discriminazione nei confronti  delle  PMI  costituisce
ipso facto un ostacolo per la realizzazione dell'obiettivo di massima
diffusione  dell'incentivo  edilizio,  il  che  costituisce  elemento
sintomatico della violazione del principio di ragionevolezza ex  art.
3 Cost.; 
        iii) violato e anche l'art. 41 Cost.,  che,  nel  sancire  la
liberta' d'intrapresa economica privata,  esprime  il  principio  del
pari trattamento, da parte dello Stato, delle imprese concorrenti  in
un dato settore. Nel caso di specie, invece, il  legislatore  ha,  in
buona sostanza, limitato a favore delle imprese maggiori l'incentivo,
cosi' violando anche il principio della libera  concorrenza  (che  e'
anch'esso espresso dall'art. 41 Cost.), senza  che  tale  limitazione
sia funzionale e/o correlata a  un  interesse  sociale  rilevante  ai
sensi dell'art. 41, comma 3, Cost. 
        iv) Violato e l'art. 117,  comma  1,  Cost.,  in  riferimento
all'art. 169 TFUE, che sancisce il  principio  che  le  politiche  di
regolamentazione dei mercati devono garantire un «livello elevato  di
protezione dei consumatori». La limitazione delle imprese che possono
concretamente avvantaggiarsi dell'incentivo, infatti, come  segnalato
dall'AGCM, puo' determinare una riduzione della platea delle  imprese
effettivamente concorrenti. Tale barriera nel mercato va in danno del
consumatore,  cui  e'  attribuita  una  minore  capacita'  di  scelta
dell'impresa che offre condizioni piu' vantaggiose per  la  fornitura
di beni e per la realizzazione delle opere incentivate. 
        v) Da ultimo, ma certo non per ultimo, sono violate le  norme
costituzionali che riconoscono  alla  Regione  Umbria  competenze  in
materia di «Protezione civile» (art. 117, comma 3,  Cost.);  «Governo
del territorio» (art. 117, comma 3, Cost.); «Incentivi e  aiuti  alle
imprese» (art. 117, comma 4, Cost.); «Artigianato e industria»  (art.
117,  comma  4,  Cost.);  «Sostegno  all'innovazione  per  i  settori
produttivi» (art. 117, comma 3, Cost.).  S'e'  gia'  visto  sub  par.
1.1.1.  perche'  tali  materie  siano   coinvolte   dalla   normativa
censurata. Va da se che questa risulta costituzionalmente illegittima
sia perche'  contiene  norme  di  estremo  dettaglio  in  materia  di
competenza concorrente (in cui la legge statale dovrebbe limitarsi  a
dettare i principi fondamentali), sia perche'  non  riconosce  alcuna
attribuzione regionale nemmeno nelle materie di competenza  regionale
residuale. 
    2. - Quanto all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del
2019, conv. con modif. in legge dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58.
Violazione del principio di leale  collaborazione;  violazione  degli
articoli 117 e 119 Cost. Come  osservato  in  narrativa,  l'art.  18,
commi 1 e 2 del decreto-legge  n.  34  del  2019  detta  disposizioni
regolatrici del fondo nazionale di garanzia per le  piccole  e  medie
imprese, sopprimendo la  possibilita'  che  la  Conferenza  Unificata
limiti l'intervento del Fondo all'attivita'  di  «controgaranzia»  di
analoghi strumenti istituiti in ambito regionale.  Il  secondo  comma
contiene la  norma  transitoria  proprio  per  i  casi  in  cui  tale
limitazione sia stata gia' disposta. 
    2.1. -  E'  dunque  necessario  individuare  quale  sia  l'ambito
materiale in cui opera la suddetta disposizione. Il  fondo,  operando
attraverso il  sistema  dei  c.d.  «confidi»,  agevola  l'accesso  al
credito da parte delle piccole e medie imprese. L'ambito materiale al
quale la norma deve ascriversi, dunque, e'  certamente  quello  degli
«incentivi e aiuti alle imprese»,  di  sicura  competenza  regionale,
come gia' sopra indicato. 
    Piu' in dettaglio,  basti  indicare  che,  come  affermato  dalla
sentenza Corte cost., n. 68  del  2017,  «Secondo  la  giurisprudenza
costituzionale non sussiste, comunque, una potesta' statale esclusiva
in materia di incentivi e aiuti alle  imprese  (sentenza  n.  63  del
2008). Infatti, anche la legislazione regionale,  volta  a  prevedere
contributi e aiuti puo' ritenersi conforme al riparto  costituzionale
delle materie, qualora sia coerente con  la  disciplina  del  diritto
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012)». 
    Nella sentenza n. 14 del 2004, poi, l'Ecc.ma Corte  ha  affermato
che appartengono «alla competenza legislativa concorrente o residuale
delle Regioni gli interventi sintonizzati  sulla  realta'  produttiva
regionale» (e qui abbiamo visto che la realta'  produttiva  regionale
caratterizzata da condizioni affatto peculiari). In particolare,  gli
interventi in materia di  «sostegno  all'innovazione  per  i  settori
produttivi» sono di competenza concorrente  ex  art.  117,  comma  3,
Cost., mentre gli interventi generici  in  materia  di  «incentivi  e
aiuti alle imprese» sono di competenza esclusiva  regionale  ex  art.
117, comma 4, Cost. 
    2.2. -  Riconosciuta  la  competenza  regionale  in  materia,  e'
necessario  verificare  quale  sia  il  rapporto  tra  la  competenza
regionale  e  quella  statale.  Sul  punto  soccorre  un  consolidato
orientamento della giurisprudenza costituzionale. 
    Nella sentenza n. 77 del 2005 l'Ecc.ma Corte ha riconosciuto  che
le  funzioni  attribuite  alle  Regioni  prima  in  forza  del  testo
originario della Costituzione, poi a seguito della riforma del Titolo
V,  «comprendono  la  possibilita'  di   erogazione   di   contributi
finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di
competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto  nella
determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti  e
nella  disciplina  delle  modalita'  per  loro  erogazione»,  con  la
conseguenza che «il tipo di ripartizione delle materie  fra  Stato  e
Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in  una  materia
di competenza legislativa regionale, in linea generale, si  prevedano
interventi finanziari statali seppur destinati  a  soggetti  privati,
poiche'  cio'  equivarrebbe  a  riconoscere   allo   Stato   potesta'
legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale  di
riparto delle rispettive competenze». 
    Nella medesima sentenza e' stato affermato che la  legge  statale
non solo non puo' prevedere «finanziamenti a destinazione  vincolata,
che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di  ingerenza
dello Stato nell'esercizio delle, funzioni delle Regioni e degli enti
locali», ma nemmeno determinare una «sovrapposizione di  politiche  e
di indirizzi governati centralmente a  quelli  legittimamente  decisi
dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». 
    Nella precedente sentenza n. 14 del 2004, poi, l'Ecc.ma Corte  si
e' confrontata  proprio  con  la  gestione  del  fondo  nazionale  di
garanzia per le piccole e medie imprese.  In  particolare,  e'  stato
osservato che «l'art. 117 Cost. e il tipo di riparto di funzioni  fra
Stato e Regioni sopra delineato si pone [...] in linea di continuita'
con quanto era gia' previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
Chiamato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 a realizzare  l'ampliamento
delle  autonomie  nella  misura  massima   consentita   dalle   norme
costituzionali allora vigenti,  il  legislatore  delegato  del  1998,
impiegando la versatile figura organizzativa  del  conferimento,  che
puo' combinare trasferimento di funzioni e delega  (sentenza  n.  408
del 1998), ha ridotto l'ambito delle funzioni statali fino al  minimo
ipotizzabile,   conferendo   alle   Regioni   tutte    le    funzioni
amministrative statali concernenti la  materia  dell'industria  e  in
particolare  quelle  «inerenti  alla  concessione  di   agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici  di  qualsiasi  genere»
(art. 19, comma 2). E' stato tuttavia mantenuto in capo allo Stato il
potere di adottare misure in taluni settori  rilevanti  o  strategici
dell'economia nazionale, e tra queste anche la gestione del  predetto
fondo (art. 18, lettera q), rendendo in tal modo evidente l'obiettivo
di conservare allo Stato scelte fondamentali di politica economica». 
    2.2.- Alla luce  di  queste  considerazioni,  risulta  del  tutto
evidente che: 
        - la gestione nazionale del fondo ex art. 2, comma 100, 1. n.
662 del 1996, rappresenta una «chiamata  in  sussidiarieta'»  di  una
funzione pubblica di spettanza regionale, ex art. 119 Cost.; 
        - secondo i noti principi della giurisprudenza costituzionale
(sanciti sin  dalla  fondamentale  sentenza  n.  303  del  2003),  la
chiamata in sussidiarieta' e' consentita quando  l'allocazione  della
funzione pubblica  a  livello  centrale  costituisce  imprescindibile
attuazione   dei   principi   di   sussidiarieta',   adeguatezza    e
differenziazione nello svolgimento delle funzioni pubbliche; 
        - i principi di sussidiarieta' ex art. 119 Cost. e  di  leale
collaborazione ex art. 117 Cost.,  pero',  impongono  al  legislatore
statale che proceda all'attrazione  in  sussidiarieta'  di  disegnare
adeguati meccanismi di  partecipazione  delle  Regioni  all'esercizio
delle funzioni pubbliche accentrate, al fine di  evitare  l'integrale
soppressione  delle   attribuzioni   costituzionali   delle   Regioni
riconosciute dall'art. 117 Cost.; 
        - la facolta' d'intervento della Conferenza  unificata,  gia'
riconosciuta addirittura prima della riforma del Titolo  V  ex  legge
cost. n. 3 del 2001, rappresentava nient'altro che  lo  strumento  di
coinvolgimento delle Regioni imposto dai principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione. 
    Se cosi e', come e', la disposizione qui impugnata  ha  soppresso
un meccanismo collaborativo che e' costituzionalmente necessitato, in
quanto costituisce applicazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  e
leale collaborazione nonche' presidio di garanzia delle  attribuzioni
regionali. 
    Tutto cio' considerato,  risulta  evidente  che  la  disposizione
impugnata e' violativa: 
        - dei principi di sussidiarieta' e  leale  collaborazione  ex
articoli  119  e  117  Cost.,  in  quanto  ha  soppresso  il  momento
procedimentale di confronto tra Stato e Regioni nella gestione  delle
attivita' del fondo di garanzia per le PMI; 
        - dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost., in quanto le attribuzioni
costituzionali regionali  nella  materia  di  competenza  concorrente
«sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; e nella  materia
di  competenza  residuale  «incentivi  e  aiuti  alle  imprese»  sono
integralmente e irragionevolmente soppresse  per  i  profili  qui  in
esame.