ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2,
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi con una
ordinanza del 31 agosto 2018 dal Tribunale  ordinario  di  Catanzaro,
con due ordinanze  del  24  ottobre  2018  dal  Giudice  di  pace  di
Benevento e con sei ordinanze del 5 novembre 2018 dal Giudice di pace
di Barrafranca, rispettivamente iscritte ai numeri 21, 31, 32 e da 42
a 47,  del  registro  ordinanze  2019  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  numeri  8,  10,  13  e  14,  prima  serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catanzaro,  con  ordinanza
del 31 agosto 2018,  iscritta  al  n.  21  del  reg.  ord.  2019,  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,
comma  2,  del  decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69),  in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, prospettando che: 
    - la norma e' censurata nella parte in cui, nello stabilire  che,
per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per  il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il  giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha  emesso,  il  provvedimento
opposto», sancisce l'applicazione di tale regola anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso
da   quello   in   cui    ricade    la    sede    dell'ente    locale
impositore/concedente; 
    - il rimettente e' stato adito in sede di opposizione proposta ai
sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e dell'art. 32 del  d.lgs.
n. 150 del 2011, avverso le ingiunzioni di pagamento  notificate  dal
concessionario della riscossione del Comune di  Squillace  (sito  nel
circondario del Tribunale ordinario di Catanzaro); 
    - costituitisi in giudizio, sia la societa' concessionaria che il
Comune   di   Squillace   hanno   eccepito,   in   via   preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario  di  Catanzaro,
in favore di quella del Tribunale  ordinario  di  Santa  Maria  Capua
Vetere, nel cui circondario rientra il Comune di  Piedimonte  Matese,
dove la societa'  concessionaria  della  riscossione  aveva  la  sede
legale; 
    -  pertanto,  facendo  applicazione  della  norma  in  questione,
nonche' dei principi affermati dalla giurisprudenza di  legittimita',
il rimettente  avrebbe  dovuto  dichiarare  la  propria  incompetenza
territoriale, in favore del Tribunale ordinario di Santa Maria  Capua
Vetere; 
    - cio' avrebbe  determinato  «quella  condizione  di  sostanziale
impedimento all'esercizio del diritto di azione  garantito  dall'art.
24 della Costituzione o che comunque rende oltremodo difficoltosa  la
tutela giurisdizionale suscettibile di integrare  la  violazione  del
citato parametro  costituzionale»,  come  nella  fattispecie  oggetto
della sentenza di questa Corte n. 44 del 2016; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  la  questione   sia   dichiarata
inammissibile  o  non   fondata,   anche   in   ragione   della   non
sovrapponibilita' della disciplina oggetto della citata  sentenza  n.
44 del 2016 a quella che regola la fattispecie in esame; 
    che il Giudice di pace di Benevento, con due ordinanze di analogo
contenuto del 24 ottobre 2018, rispettivamente iscritte al n. 31 e al
n. 32 del reg. ord. 2019,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011,  in
riferimento all'art. 24 Cost., prospettando argomentazioni analoghe a
quelle esposte dal Tribunale ordinario  di  Catanzaro  ed  osservando
quanto segue: 
    - era stato adito in sede di opposizione avverso  le  ingiunzioni
di  pagamento  notificate   dalla   societa'   concessionaria   della
riscossione del Comune di Paolisi; 
    -  sussisteva  la  rilevanza   della   questione   dovendo   fare
applicazione della norma  censurata,  con  la  conseguenza  di  dover
dichiarare l'incompetenza per territorio del proprio  ufficio  (nella
cui circoscrizione si trova l'ente locale concedente)  in  favore  di
quella del Giudice di pace di Frattamaggiore, dove si trovano sia  la
sede  legale  che  l'ufficio  della  societa'  concessionaria   della
riscossione; 
    che  in  entrambi  i  giudizi  incidentali  e'   intervenuto   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  le  questioni
siano dichiarate inammissibili o non fondate; 
    che anche il Giudice di pace di Barrafranca, con sei ordinanze di
analogo contenuto, del 5 novembre 2018, rispettivamente  iscritte  ai
numeri da 42 a 47 del reg.  ord.  2019,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n.  150
del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.,  rappresentando
quanto segue: 
    - di essere  stato  adito  in  sede  di  opposizione  avverso  le
ingiunzioni di pagamento  notificate  dalla  societa'  concessionaria
della riscossione del Comune di Barrafranca; 
    -  la   societa'   concessionaria,   costituitasi   nei   giudizi
principali, aveva eccepito l'incompetenza per territorio del  giudice
adito, poiche' l'ufficio che aveva  emesso  i  provvedimenti  opposti
aveva sede nella circoscrizione del Giudice di pace di Mondovi'; 
    - le questioni erano rilevanti e  non  manifestamente  infondate,
atteso che  sussisteva  una  condizione  di  sostanziale  impedimento
all'esercizio  del  diritto   di   azione,   lesiva   dei   parametri
costituzionali invocati; 
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  o
non fondate. 
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per  la  stretta
connessione   dell'oggetto   delle    questioni    di    legittimita'
costituzionale, tutte riferite all'art.  32,  comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18 giugno  2009,  n.  69),  nella  parte  in  cui,  nello
stabilire  che,  per  le  controversie  in  materia  di   opposizione
all'ingiunzione per il pagamento  delle  entrate  patrimoniali  degli
enti pubblici, di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato),
«[e'] competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha
emesso il provvedimento opposto»,  sancisce  l'applicazione  di  tale
regola anche nel caso in  cui  l'ingiunzione  sia  stata  emessa  dal
soggetto cui e' affidato il servizio  di  riscossione,  e  tale  sede
ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la  sede
dell'ente locale impositore/concedente; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione,  questa  Corte
con la sentenza  n.  158  del  2019  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs.  n.  150  del  2011,
nella parte in cui, dopo le parole  «E'  competente  il  giudice  del
luogo in cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso  di  concessionario
della riscossione delle entrate patrimoniali, del  luogo  in  cui  ha
sede l'ente locale concedente»; 
    che in particolare la sentenza n. 158 del 2019 ha  affermato  che
«[v]algono al riguardo i principi gia' enunciati nella sentenza n. 44
del 2016, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della
disciplina la quale  prevede,  per  le  entrate  tributarie,  che  le
controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di
riscossione, nonche'  quelle  proposte  nei  confronti  dei  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs.  n.  446  del  1997,
sono  devolute   alla   competenza   della   commissione   tributaria
provinciale nella cui  circoscrizione  i  concessionari  stessi  e  i
suddetti  soggetti  hanno  sede,  anziche'  di   quella   nella   cui
circoscrizione ha sede l'ente locale concedente»; 
    che, pertanto, le questioni in  esame  devono  essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili  in  quanto  ormai  prive  di   oggetto
(ordinanze n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016),  atteso
che, in ragione della  intervenuta  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, e' venuta meno la parziale carenza  normativa  che  -
secondo i rimettenti - determinava il denunciato  contrasto  con  gli
evocati parametri costituzionali. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.