TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione VIII Penale
Il giudice, Roberto Nespeca, esaminati gli atti del procedimento
penale a margine indicato, nei confronti di:
A. V., nato a ... il ..., assistito e difeso di fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma;
P. G., nato a ... il ..., assistito e difeso di fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma;
T. O., nato a ..., il ... assistito e difeso di fiducia
dall'avv. Anna Orlando, del Foro di Roma;
D. B. F., nato a ... il ... assistito e difeso di fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma;
T. M., nato a ... il ... assistito e difeso di fiducia
dall'avv. Antonio Gregorace;
Premesso che:
con ordinanza resa all'udienza del 28 novembre 2017 e' stata
ammessa la prova richiesta dal pubblico ministero di assunzione della
testimonianza ai sensi dell'art. 197-bis codice di procedura penale
di S. M. S., imputato in un procedimento penale collegato ai sensi
dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale, la
cui posizione e' stata definita con sentenza del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del giorno 11
gennaio 2017;
il S. per quanto qui rileva, era imputato dei reati di cui
agli articoli 337, 61 n. 2, 81, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 del
codice penale, commessi in Roma il 14 dicembre 2015, per aver
ingaggiato una violenta colluttazione con il P. G., il T. O. e con il
D. B. F., opponendosi al compimento di atti inerenti il loro ufficio,
ovvero all'arresto in flagranza e al sequestro di involucri di
eroina, cagionando cosi' lesioni personali al T. e al D. B.;
al S. e', dunque, contestato di aver opposto resistenza e
cagionato lesioni ad appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di
... che lo hanno tratto in arresto all'esito del controllo effettuato
sulla sua persona, fatti per i quali e' stato condannato con la
sentenza su richiamata e, trovato in possesso di 21 involucri di
sostanza stupefacente del tipo eroina;
il S. sottoposto a misura cautelare, in sede di
interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari,
ricevuti gli avvisi di cui all'art. 64 del codice di procedura
penale, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei pp.uu.
che lo avevano tratto in arresto, imputati nel presente procedimento
per i reati di cui agli articoli 110, 582, 61, n. 9 del codice penale
(per aver aggredito il S., abusando della loro pubblica funzione,
allo scopo di fargli sputare degli involucri di eroina nascosti in
bocca, facendolo cadere a terra violentemente e cagionandogli lesioni
consistite in algia dei genitali, frattura pluriframmentaria della
parete anteriore e laterale del seno mascellare, dell'arcata
zigomatica, della parete laterale dell'orbita destra, con conseguente
necessario ricovero ospedaliero e intervento chirurgico
maxillo-facciale, guaribili in giorni 30), 110, 479 in relazione
all'art. 476, comma 2 del codice penale per le false circostanze
attestate nel verbale di arresto (oltre che per il reato di cui
all'art. 605 del codice penale per aver, dopo i fatti gia' descritti,
prelevato T. M. presso il bar dove era stato eseguito l'arresto del S
. e per averlo fatto trasportare presso la caserma dei CC di ...,
trattenendolo senza compiere alcuna attivita' di P.G.);
nel corso del dibattimento e' stata accertata
l'irreperibilita' sopravvenuta del detenuto presso la Casa
circondariale di Roma Regina Coeli e scarcerato in data 11 gennaio
2017, stante le vane ricerche effettuate, e, pertanto, il pubblico
ministero ha chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 codice di
procedura penale, delle dichiarazioni dell'interrogatorio rese dal S.
dinanzi al giudice per le indagini preliminari, su richiamato;
l'art. 512 del codice di procedura penale prevede che «il
giudice, a richiesta di parte» disponga «che sia data lettura degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai
difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza
preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibile, ne e'
divenuta impossibile la ripetizione»;
la difesa ha contestato l'utilizzabilita' delle dichiarazioni
rese dal S. nell'interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini
preliminari;
la norma su richiamata non consente di disporre la lettura
del verbale di dichiarazioni rese dal S. al giudice per le indagini
preliminari e le parti sono state invitate ad interloquire sul punto;
Ritenuto che:
non possano condividersi le argomentazioni del pubblico
ministero, esposte nella memoria in atti, non potendo reputarsi che
le dichiarazioni in questione siano state assunte dal requirente per
essere stato presente all'interrogatorio o che esse abbiano
sostanzialmente natura di denuncia, atto acquisibile e utilizzabile
ai sensi dell'art. 512 del codice di procedura penale;
l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale
e' atto cui procede il giudice che ha deciso in ordine
all'applicazione di misura cautelare ed e' da lui condotto, non
rilevando, ai fini della natura dell'incombente procedurale, la
presenza del pubblico ministero;
il contenuto eteroaccusatorio delle dichiarazioni rese in
sede interrogatorio di garanzia non consente di considerarle, per
cio' solo, alla stregua di una denuncia;
debba dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art.
512 del codice di procedura penale, non consentendo la norma di
acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le
indagini preliminari da imputato in un procedimento collegato da
escutersi ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2 del codice di procedura
penale, come nel caso del S. in caso di impossibilita' di ripetizione
per fatti o circostanze imprevedibili;
Osservato che:
la questione e' rilevante nel presente procedimento in
ragione del rilievo probatorio delle dichiarazioni rese da S. M. S.
ai fini della decisione, provenendo da soggetto-persona offesa dei
reati ascritti agli imputati, nel contempo imputato nel procedimento
collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), citato quale
teste assistito ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale;
la questione, inoltre, non appare manifestamente infondata
non essendo possibile l'acquisizione e l'utilizzazione di dette
dichiarazioni, nonostante la sopravvenuta irreperibilita' del
dichiarante, non prevedibile al momento in cui sono state rese;
Rilevato che:
la condizione soggettiva del dichiarante, riconducibile a
quella del testimone assistito di cui all'art. 197-bis, comma 2, del
codice di procedura penale, non consente di applicare, nella specie,
l'art. 513 del codice di procedura penale, riferibile all'imputato e
ai dichiaranti indicati nell'art. 210, comma 1 del codice di
procedura penale (persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si
procede o si e' proceduto separatamente e che non possono assumere
l'ufficio di testimone), stante l'espresso richiamo a detto articolo,
contenuto nel capoverso dell'art. 513 citato;
tale norma, pertanto, non e' applicabile nel caso in esame,
poiche' il S. non e' imputato in un procedimento connesso a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera a), codice di procedura penale;
l'art. 512 del codice di procedura penale non consente la
lettura delle dichiarazioni rese dal testimone assistito, imputato di
un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice
di procedura penale (il quale puo' essere sentito come testimone nel
caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), codice di procedura
penale, come, appunto, il S. il quale in sede di interrogatorio ha
ricevuto gli avvisi di legge), «quando, per fatti o circostanze
imprevedibile, ne e' divenuta impossibile la ripetizione»;
l'art. 512 del codice di procedura penale, infatti, consente
la lettura, per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione, degli
«atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai
difensori delle parti private, dal giudice nel corso dell'udienza
preliminare», e, pertanto, esclude la lettura delle dichiarazioni
rese davanti al giudice nel corso delle indagini preliminari;
«l'interrogatorio reso dall'indagato al g.i.p. ai sensi
dell'art. 294 codice di procedura penale non rientra fra gli atti,
tassativamente elencati nell'art. 512 codice di procedura penale, di
cui, a richiesta di parte, il giudice dispone la lettura, qualora,
per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la
ripetizione», come, per l'appunto, ritenuto dalla giurisprudenza di
legittimita' (v. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 3388 del 4 dicembre
2002, dep. 23 gennaio 2003);
Considerato che:
non sia ammissibile una interpretazione analogica stante la
natura eccezionale dell'art. 512 del codice di procedura penale che
deroga al principio costituzionale della formazione della prova in
contraddittorio e alla facolta' dell'imputato, costituzionalmente
garantita, di interrogare o far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico;
ne' tantomeno puo' essere ammissibile un'interpretazione
estensiva della norma citata in quanto il legislatore, nell'art. 513
codice di procedura penale, nel disciplinare analoga materia, ha
espressamente previsto la lettura delle dichiarazioni rese dalle
persone indicate nell'art. 210, comma 1 del codice di procedura
penale, sia dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia davanti
al giudice delle indagini preliminari;
la formulazione dell'art. 512 codice di procedura penale
evidenzia, quindi, una diversa scelta del legislatore, essendo stata
esclusa la lettura delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice per le
indagini preliminari;
Ritenuto che:
l'esclusione della lettura delle dichiarazioni rese dalla
persona citata ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale
quale teste assistito al giudice, nel corso delle indagini
preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilita' di ripetizione
dell'esame, e il consentire, invece, la lettura delle dichiarazioni
rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria ed
al pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), o,
anche, delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 210
codice di procedura penale, appaia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, poiche' risulta irragionevole e lesiva del principio di
eguaglianza;
la scelta del legislatore risulti inoltre in contrasto con
l'art. 111 della Costituzione nel quale sono consacrati i principi
del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova
acquisiti per l'accertamento della verita' processuale;
l'art. 111 della Costituzione prevede una deroga al principio
del contraddittorio nella formazione della prova in caso di accertata
impossibilita' di natura oggettiva, cosi elevando a principio
costituzionale l'esigenza di non dispersione della prova, deroga che
consente l'acquisizione nella fase dibattimentale di atti di indagine
stante la non ripetibilita' dell'elemento raccolto dovuta a cause
imprevedibili;
l'irripetibilita', in ogni caso, non attribuisce un crisma di
attendibilita' all'elemento formato senza contraddittorio, da
valutarsi alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo;
l'art. 512 codice di procedura penale, pur in presenza di una
impossibilita' di natura oggettiva di formazione della prova in
contraddittorio, esclude, irragionevolmente, la lettura di
dichiarazioni rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari
dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2,
lettera b) codice di procedura penale, da sentire quale testimone
assistito, sicche' le stesse, non essendo recuperabili, sono
sottratte al materiale probatorio valutabile per l'accertamento dei
fatti;
Rilevato che:
le dichiarazioni divenute irripetibili sono state raccolte
nell'ambito di un procedimento diverso a carico dello stesso
dichiarante e che da esse e' scaturito il presente procedimento nel
quale e' stata disposta l'assunzione della sua testimonianza
assistita;
nel caso in esame non possa trovare applicazione il
meccanismo normativo di acquisizione previsto dal comma 3 dell'art.
238 del codice di procedura penale, trattandosi di dichiarazioni
compendiate nel verbale di interrogatorio espletato ai sensi
dell'art. 294 codice di procedura penale;
Osservato che:
la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente
inammissibile, con ordinanza n. 164 del 2003, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 512 codice di procedura penale,
nella parte in cui tale norma non consente di dare lettura, in
dibattimento, delle dichiarazioni gia' rese al giudice per le
indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto
la veste di «testimone assistito» ai sensi dell'art. 197-bis codice
di procedura penale, e delle quali sia sopravvenuta l'impossibilita'
di ripetizione;
l'ordinanza richiamata ha fondato la decisione
sull'impossibilita' di desumere, dalla lettura dell'atto di
rimessione, se le dichiarazioni successivamente divenute irripetibili
«fossero state raccolte nell'ambito di un procedimento cumulativo a
carico anche dell'attuale imputato o in un procedimento diverso»,
cosi' da rendere impossibile la valutazione della effettiva rilevanza
della questione, per la possibile applicazione - nell'ipotesi di
dichiarazioni rese in altro procedimento - del meccanismo normativo
di acquisizione previsto dal comma 3 dell'art. 238 codice di
procedura penale;
con ordinanza n. 112 del 17 marzo 2006, la Corte
costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale nei termini sopra esposti, poiche' il
giudice remittente aveva ritenuto di non poter applicare nel caso
sottoposto al suo esame l'art. 513 del codice di procedura penale,
sulla base del presupposto erroneo che il dichiarante avesse gia'
assunto la qualita' di «testimone assistito», nonostante la sua
audizione, in realta', non avesse mai potuto aver luogo per la
sopravvenienza della morte;
la Corte ha invero affermato che solo all'atto della
dichiarazione si puo' valutare la concreta veste formale rivestita
dal soggetto cosi' da determinare le concrete modalita' di
svolgimento della prova dichiarativa e la serie degli eventuali e
connessi adempimenti formali, e, conseguentemente, allorquando tale
«qualifica» non venga concretamente in rilievo, la mera potenzialita'
della sua acquisizione non puo' ritenersi preminente sulla condizione
processuale gia' effettivamente rivestita dal soggetto al momento in
cui le dichiarazioni, poi divenute irripetibili, siano state rese
(condizione, quest'ultima, nel caso esaminato dalla Corte
definitivamente cristallizzata dalla morte del soggetto medesimo ed
indifferente, pertanto, alla sequenza dei successivi eventi
processuali);
la Corte costituzionale ha pertanto ritenuto infondato il
dubbio di costituzionalita' incentrato sull'erroneo presupposto
interpretativa della irrilevanza della pregressa qualita' gia'
rivestita dal dichiarante e della conseguente inapplicabilita'
dell'art. 513 del codice di procedura penale, evenienza questa da
escludere nel caso in esame;
Ritenuto che:
il dichiarante di cui e' sopravvenuta l'irreperibilita', nel
caso di specie, per quanto evidenziato, non poteva che essere citato
nel presente dibattimento quale teste assistito ex art. 197-bis
codice di procedura penale, rivestendo la qualita' di imputato di
reati collegati a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di
procedura penale, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 64, comma 3,
lettera c) codice di procedura penale;
il S. al momento in cui le dichiarazioni sono state rese,
rivestiva la qualita' di indagato e, in sede di interrogatorio ex
art. 294 del codice di procedura penale, ricevuti gli avvertimenti di
cui all'art. 64 del codice di procedura penale, ha reso dichiarazioni
da cui e' scaturito il presente procedimento nei confronti degli
odierni imputati, collegato, sorto il profilo probatorio, a quello
originario nei suoi confronti;
nella descritta condizione soggettiva non sia applicabile
l'art. 513 codice di procedura penale e l'art. 512 codice di
procedura penale non prevede la possibilita' di dispone lettura delle
dichiarazioni rese da persona che non e' stato possibile escutere in
dibattimento quale testimone assistito, stante la sua sopravvenuta
irreperibilita', e, dunque, per impossibilita' di natura oggettiva;
Ritenuto che:
la questione sopra prospettata sia rilevante ai fini della
decisione riguardo ai reati contestati a A. V., P. G., T. O. e D. B.
F., non potendo il giudizio nei loro confronti essere definito
indipendentemente da essa, e sia non manifestamente infondata, per le
argomentazioni che precedono;
la questione di costituzionalita' non rilevi, invece, ai fini
della valutazione dell'autonoma posizione di T. M., riguardo alla
quale deve disporsi la separazione con formazione di autonomo
fascicolo;