Il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'odierna
camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Ritiene questo giudice di sollevare questione di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 nella
parte in cui non prevede tra i reati perseguibili a querela la
fattispecie di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice penale, per
contrasto con gli articoli 76 e 77, comma 1, 3 e 25 della
Costituzione, avendo il decreto predetto in particolare violato (per
difetto) la delega ricevuta dal Parlamento con legge 23 giugno 2017,
n. 103 in ordine all'adozione di «decreti legislativi per la modifica
del regime di procedibilita' di taluni reati».
1. La rilevanza della questione nel procedimento a quo.
Nei confronti di B. B. e' stato emesso dai giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso il decreto penale
n. 422/2017 del 13 aprile 2017 in relazione al reato di cui all'art.
590-bis, comma (1 e) 8 del codice penale; fatto commesso in Paese il
12 luglio 2016.
Segnatamente alla B. e' stato contestato, quale conducente
dell'autovettura ........ tg. ........... di non avere rispettato il
segnale di «STOP» e di svolta obbligatoria a destra (articoli 7,
comma 1 e 14, 145 comma 5 e 10 codice della strada) insistenti sul
tratto stradale percorso (via San Gottardo di Paese); di avere
proseguito la marcia attraversando perpendicolarmente l'intersezione
con la SP 53 «Castellana» senza concedere la dovuta precedenza
all'autovettura .......... tg. .......... condotta da M. S. che
percorreva la SP 53 con direzione Vicenza-Treviso; di avere quindi
colliso contro tale utilitaria, cagionando alla conducente lesioni
personali gravi (dalle quali e' derivata malattia con prognosi di
guarigione superiore a giorni quaranta). Alla B e' inoltre contestato
di aver cagionato lesioni lievi ai soggetti trasportati sulla sua
autovettura (M. G., D. G. e C. S.).
Nessuna delle persone offese ha proposto querela nei confronti
della B.
Avverso il predetto decreto penale l'imputata, per il tramite del
proprio procuratore speciale, ha proposto tempestiva opposizione,
instando per la sospensione del procedimento con messa alla prova,
sollecitando in via preliminare la questione di legittimita'
costituzionale indicata in premessa.
Giova sin da subito evidenziare, quanto alla rilevanza della
questione, che la fattispecie di reato in concreto ascritta alla B.
non appare connotata da alcuna circostanza aggravante ad effetto
speciale previste dall'art. 590-bis, comma 2 e seguenti del codice
penale, non essendo tale la previsione di cui al comma ottavo
(lesioni cagionate a piu' persone), trattandosi di ipotesi di
concorso formale di reati per il quale il legislatore ha previsto una
unificazione solo quoad penam per mitigare gli effetti del cumulo
materiale delle pene, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza
della Suprema Corte di cassazione (Cassazione, Sezione IV, n. 8083
del 20 settembre 1982).
1.1 La condotta colposa ascritta alla prevenuta e' stata tenuta
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2 della
legge 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto il reato di lesioni
personali stradali gravi o gravissime.
La fattispecie tipizzata dall'art. 590-bis del codice penale
(cosi' come la fattispecie di cui all'art. 589-bis del codice penale)
costituisce autonoma figura delittuosa, non gia' circostanza
aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali colpose
di cui all'art. 590 del codice penale (Cassazione, Sezione IV, n.
29721 del 14 giugno 2017, imp. Venni). Configurando autonoma figura
di reato, in ossequio al principio generale in tema di
procedibilita', il delitto di cui all'art. 590-bis del codice penale
e' procedibile d'ufficio (Cassazione, Sezione IV, n. 27425 del 14
giugno 2018, imp. Bertani).
1.2 Il Parlamento, con legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1,
comma 16, lettera a) (Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all'ordinamento penitenziario), ha delegato il
Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della legge, decreti legislativi, per la modifica della
disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati [...]
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro
la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il
reato di cui all'art. 610 del codice penale e per i reati contro il
patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la
procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio il danno arrecato alla
persona offesa sia di rilevante gravita'; ...
La norma prosegue con l'indicazione delle regole transitorie
relativamente alle ipotesi di reato divenute perseguibili a querela
ai sensi di quanto disposto alla lettera a).
L'obiettivo della riforma delegata al Governo (nelle intenzioni
del delegante, per come espresse nella relazione illustrativa) e'
quello di condizionare alla valutazione della persona offesa la
perseguibilita' di reati di non particolare gravita' e che presidiano
beni strettamente individuali; l'intervento normativo del resto si
ricollega alla volonta' del legislatore di favorire la nuova
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (in
un'ottica di deflazione dei carichi processuali, favorita anche da
meccanismi conciliativi che si perfezionano per lo piu' nelle fasi
preliminari del giudizio) secondo la previsione di cui al nuovo art.
162-ter introdotta con la medesima legge n. 103 del 2017, applicabile
per l'appunto ai soli reati procedibili a querela remissibile.
1.2.1 In esecuzione della delega ricevuta, il Governo con decreto
legislativo n. 10 aprile 2018, n. 36, ha dettato la nuova disciplina
di procedibilita' per taluni reati sia estendendo la procedibilita' a
querela ad alcune ipotesi criminose contro la persona e contro il
patrimonio, sia limitando, per alcuni reati procedibili a querela
nelle ipotesi - base, le circostanze aggravanti che ne determinano la
procedibilita' d'ufficio (cio' che si e' verificato ad esempio per la
minaccia aggravata, con il limite dato dalle modalita' di cui
all'art. 339 del codice penale).
Il termine di un anno assegnato dal Parlamento all'Esecutivo per
l'emanazione dei decreti legislativi e' ampiamente scaduto (il 3
agosto 2018): la potesta' normativa assegnata con la legge n.
103/2017 al Governo si e' dunque esaurita con l'adozione del decreto
legislativo n. 36/2018.
Il legislatore delegato non ha compreso tra i reati perseguibili
a querela, per quanto d'interesse nel presente procedimento, il
delitto di lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis,
comma 1 del codice penale, nonostante in astratto lo stesso
rientrasse, quanto a natura (reato contro la persona) e limiti
edittali (pena detentiva inferiore ad anni quattro) tra le
fattispecie soggette a modifica del regime di procedibilita' secondo
il chiaro principio e criterio direttivo dettato dalla legge delega
n. 103/2017 e non ricadesse nelle espresse eccezioni alla regola
generale indicata, non avendo il parlamento delegante escluso tale
figura delittuosa dal novero di quelle alle quali era riferita la
modifica in ordine alla procedibilita'.
2. La non manifesta infondatezza della questione.
2.1 In merito alla mancata inclusione del reato di cui all'art.
590-bis del codice penale, nell'ipotesi "base" di cui al comma primo,
tra le fattispecie per le quali prevedersi la procedibilita' a
querela, il legislatore delegato, nella relazione al primo disegno di
decreto, ha dedotto che:
in tema di lesioni personali il legislatore ha effettuato
un'equiparazione, ai fini della descrizione della figura di reato,
tra malattia (derivante appunto dalle lesioni subite) e stato di
incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni (come si rileva
dalla disposizione in punto di circostanza aggravante di cui all'art.
583, comma 1 n. 1) del codice penale, laddove si fa specifico
riferimento all'incapacita' della vittima di attendere alle ordinarie
occupazioni);
il delitto di lesioni si connota quindi per un evento (la
malattia) che ben puo' consistere in uno stato di incapacita': non
avendo il delegante precisato di quale tipo di incapacita' si debba
tenere conto (se totale o parziale, temporanea o permanente), il
delegato ha accolto la nozione piu' ampia;
la piena fungibilita' tra la nozione di malattia e quella
di incapacita' (in qualche modo collegata pur sempre ad una
infermita' quale effetto diretto della condotta lesiva) determina
l'inclusione della fattispecie di lesioni colpose stradali tra le
ipotesi per le quali la procedibilita' a querela e' esclusa alla luce
del limite dettato dalla legge delega n. 103 del 2017 all'art. 1,
comma 16, lettera a) n. 1), vale a dire per il ricorrere della
condizione di incapacita' della persona offesa per infermita'.
Con identica motivazione l'esecutivo ha giustificato l'omessa
inclusione del delitto di lesioni dolose determinanti malattia
superiore ai venti giorni tra le ipotesi procedibili a querela.
2.1.1 Questo giudice remittente ritiene che il legislatore
delegato ha ricondotto la fattispecie di cui all'art. 590-bis, comma
1 del codice penale de qua tra le eccezioni al criterio generale
specifico dettato dal delegante - avente ad oggetto tutti i reati
contro la persona puniti con pena detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni - in violazione della delega ricevuta, per le ragioni
che si vanno ad esporre.
Ed invero, benche' il delegante non abbia indicato in modo
espresso (all'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1) della legge delega)
a quale nozione di incapacita' dovesse farsi riferimento, la
menzionata circostanza ostativa deve ritenersi riferita ai casi nei
quali le particolari condizioni di vulnerabilita' della vittima, per
eta' o infermita', preesistano al comportamento criminoso dell'autore
del reato e siano percio' da questo indipendenti; trattasi dunque,
nell'intenzione del delegante, di particolari condizioni di debolezza
della vittima, sfruttate dall'agente per la realizzazione del reato:
cio' che connota senza dubbio di maggior gravita' il fatto reato e
dunque giustifica, a maggior tutela di persone offese particolarmente
vulnerabili ed in stato di «minorata difesa», la procedibilita'
d'ufficio.
Nell'ipotesi delittuosa in esame, viceversa, lo stato di
incapacita' cui fa riferimento il delegato e' una conseguenza
dell'azione illecita posta in essere dall'agente, attiene ad un
concetto prettamente civilistico (rilevante ai fini risarcitori) di
assenza della capacita' di attendere alle ordinarie occupazioni, che
tuttavia non incide in alcun modo sullo stato di vulnerabilita' della
vittima, di sua soggezione all'autore del reato, di minorata difesa
nei suoi confronti e dunque appare del tutto inconferente ed estranea
rispetto all'insorgere della necessita' di una tutela «rafforzata»
della persona offesa, secondo criteri necessariamente astratti cui
far corrispondere la gravita' del reato.
La contingente malattia conseguente alle lesioni da sinistro
stradale, se puo' incidere in fatto sulla possibilita' della vittima
di sporgere querela (in quanto ad esempio impossibilitata a
deambulare), non la pregiudica in alcun modo, sotto un profilo
giuridico, nell'esercizio dei suoi diritti, stanti le specifiche
tutele previste dagli articoli 121 del codice penale e 77 del codice
di procedura penale.
In altre parole, quando il legislatore delegante ha escluso dal
novero dei reati contro la persona quelli nei quali la p.o. sia
incapace per infermita' o eta', ha inteso riferirsi ad uno stato di
vulnerabilita' della vittima, preesistente ed autonoma rispetto al
reato commesso in suo danno. Che tale fosse l'intenzione del
legislatore risulta in modo esplicito dal tenore (fortemente critico)
del parere fornito dalla Commissione giustizia della Camera dei
deputati (cui la prima versione del decreto legislativo era stato
inviato con la relazione accompagnatoria nella quale si dava conto
del motivo dell'esclusione, come sopra riportato): la Commissione
invero ha ribadito come la circostanza ostativa (all'inclusione del
reato tra quelli perseguibili a querela) connessa all'incapacita' per
infermita' e eta', debba essere riferita ai casi nei quali le
«particolari condizioni di vulnerabilita' della vittima preesistano
al comportamento criminoso dell'autore del reato e siano percio' da
questo indipendenti».
La Commissione, nell'esprimere parere favorevole al disegno di
decreto inviatole, ha posto quale condizione che fosse ricompresa nel
novero dei reati perseguibili a querela la fattispecie di cui
all'art. 590-bis, comma 1 del codice penale. La Commissione medesima
ha condiviso la scelta del Governo di preservare la procedibilita'
d'ufficio per le ipotesi aggravate di lesioni stradali di cui
all'art. 590-bis, commi 4, 5 e 6 del codice penale, per l'indubbia
valenza delle regole cautelari violate. A ben vedere, l'esclusione di
tali ipotesi dalla procedibilita' a querela, pienamente conforme alla
delega ricevuta dal Parlamento, risulta connessa alla sussistenza di
circostanze aggravanti ad effetto speciale, espressamente previste
nella legge delega quali eccezioni alla trasformazione della
procedibilita' - art. 1, comma 16, lettera a) n. 2) legge n.
103/2017.
2.2 Nonostante il parere sul primo schema di decreto legislativo
su richiamato, il testo definitivo licenziato dal Governo non ha
ricompreso il delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice
penale tra quelli procedibili a querela, invocando (questa volta) a
giustificazione del mantenimento della procedibilita' d'ufficio anche
«il particolare allarme sociale» della fattispecie, la cui peculiare
gravita' e' stata ravvisata nell'essere l'evento lesivo conseguenza
della violazione di una regola cautelare di condotta dettata a
presidio della sicurezza della circolazione stradale.
2.2.1 Va rilevato sul punto che il legislatore delegante ha
fissato con estrema precisione le eccezioni al principio generale
dettato in materia di procedibilita' a querela dei reati contro le
persone ed il patrimonio, stabilendo limiti espressi tra i quali non
e' stata inserita violazione delle norme in materia di circolazione
stradale. Posto che il Parlamento, a non piu' di un anno dalla legge
delega, era intervenuto introducendo l'autonoma fattispecie di
lesioni stradali gravi o gravissime, con ogni evidenza, se avesse
inteso escludere detta fattispecie dal novero di quelle perseguibili
a querela avrebbe previsto un'esplicita eccezione. Cio' che non e'
stato.
Ancora, va rilevato come la violazione di norma cautelare
(generica o specifica) costituisca il presupposto comune di qualunque
reato colposo, senza per cio' solo identificarne la gravita'. Ed
infatti il legislatore, nel dettare la disciplina di cui all'art.
590-bis del codice penale introdotta nel 2016, ha operato la
distinzione in merito alla gravita' delle condotte ricadenti nella
fattispecie prevedendo ipotesi circostanziate, connotate dalla
violazione di norme cautelari specifiche, significative di
particolare allarme quanto a gravita' del fatto e grado della colpa
(si pensi all'ipotesi di lesioni gravi o gravissime cagionate da chi
si fosse posto alla guida in stato ebbrezza o di alterazione
psico-fisica).
La violazione di norma cautelari particolarmente pregnanti e'
stata dunque espressamente prevista dal legislatore e sanzionata con
ben maggiore severita' rispetto all'ipotesi di base, connotata da
mera (generica) violazione delle norme sulla circolazione.
Ebbene, essendo le previsioni in parola circostanze aggravanti ad
effetto speciale (caratterizzate da aumenti superiori ad un terzo
della pena prevista per la fattispecie di base di cui al comma 1), le
stesse sono per cio' solo escluse dal novero di quelle procedibili a
querela ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera a) n. 2) legge n.
103/2017.
Va da ultimo sottolineato come la previsione di procedibilita' a
querela del delitto di lesioni stradali gravi (nella previsione di
base) non fa che ripristinare il regime di procedibilita' gia'
previsto per il reato di cui all'art. 590, comma 2 e 3 del codice
penale (lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale),
anteriormente all'introduzione dell'autonoma figura di cui all'art.
590-bis del codice penale
3. Le norme costituzionali violate.
Per quanto sopra evidenziato, la mancata inclusione del delitto
di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice penale tra le ipotesi di
reato perseguibili a querela di parte costituisce violazione (per
difetto) della delega accordata dal Parlamento al Governo con la
legge n. 103/2017, art. 1, comma 16, lettera a), delega nella quale
in modo esplicito e preciso il delegante ha indicato al delegato il
principio generale cui uniformarsi (procedibilita' a querela dei
reati contro la persona puniti con pena pecuniaria ovvero con
detentiva non superiore ad anni quattro di reclusione, sola o
congiunta a pena pecuniaria) ed i limiti entro cui fare applicazione
della regola generale, limiti tra i quali non figura la violazione
(generica) di norma cautelari poste a tutela della circolazione
stradale.
Il decreto legislativo n. 36/2018, disattendendo (per difetto) la
legge di delega della funzione legislativa, risulta violare l'art. 76
della Costituzione, disciplinante la delega della funzione
legislativa al Governo, nel caso di specie intervenuta per effetto
dell'adozione della legge n. 103/2017, art.1, comma 16, lettera a),
con determinazione dei principi e criteri direttivi (come sopra
indicati), espressamente forniti al Governo, per un limitato periodo
di tempo (un anno dall'entrata in vigore della legge delega) e per un
oggetto definito (vale a dire la modifica della disciplina del regime
di procedibilita' per taluni reati). Il medesimo decreto risulta
inoltre violare l'art. 77, comma 1 della Costituzione, disciplinante
i limiti (qui violati per difetto) entro i quali l'esecutivo puo'
emanare decreti aventi valore di legge ordinaria: ed invero il
Governo, nel non ricomprendere il delitto di cui all'art. 590-bis,
comma 1 del codice penale tra le fattispecie perseguibili a querela,
ha oltrepassato il chiaro limite dettatogli da! Parlamento, tradendo
cosi' l'intentio legislatoris ed omettendo di prevedere una
fattispecie di reato, sotto il profilo della condizione di
procedibilita', cosi' come concepita dal delegante.
Per tale aspetto il decreto legislativo n. 36/2018 appare violare
altresi' il disposto di cui all'art. 25, comma 2 della Costituzione,
che sancisce in materia penale il principio di stretta legalita'.
Con riferimento alla rilevanza, quanto alla violazione degli
articoli 76 e 77, comma 1 e 25 della Costituzione, della non completa
attuazione della delega parlamentare da parte del Governo, giova
evidenziare che in recente sentenza (n. 127 del 26 maggio 2017) la
Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in ordine alla
legittimita' del decreto legislativo n. 8/2016 nella parte in cui non
ha operato la depenalizzazione delle fattispecie punite con la multa
o l'ammenda e ricomprese nel codice penale, ha avuto modo di
affermare come possa assumere rilievo in astratto, ai fini della
violazione della legge delega, la scelta del Governo di escludere
dalla depenalizzazione i reati del codice, quando la scelta stessa
non trovi riscontro esplicito nella legge delega, sull'assunto che
nel caso in cui la delega sia chiara e puntuale nel prevedere criteri
ed eccezioni a cui l'esecutivo debba attenersi nell'emanazione della
norma delegata, non vi sia spazio per la discrezionalita' del
delegato.
Nella medesima pronuncia la Corte costituzionale ha rilevato
altresi' che la «coerenza fra legge delega e decreto legislativo
assume, del resto, peculiare crucialita' quando, come accade nella
presente fattispecie, siano in questione scelte di politica criminale
compiute dal Parlamento, nel senso della depenalizzazione di alcune
fattispecie di reato. In tal caso, il controllo sul rispetto
dell'art. 76 della Costituzione, e quindi sulle modalita' di
esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata,
e' anche strumento di garanzia del principio di riserva di legge
sancito, in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, che attribuisce al Parlamento funzione centrale, tanto
nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni
loro applicabili (sentenza n. 5 del 2014), quanto nella selezione
delle materie da depenalizzare».
Nel caso in esame, non puo' sfuggire come la riforma in tema di
procedibilita' a querela di alcune fattispecie, nell'ottica di una
complessiva deflazione del sistema penale, sia questione strettamente
attinente a scelte di politica criminale operate dal Parlamento e
come dunque il controllo sul rispetto della delega dal Parlamento
stesso conferita al Governo nella suddetta materia debba essere
particolarmente stringente, anche a tutela del principio di cui
all'art. 25 della Costituzione.
Va a questo punto sottolineato come la costante giurisprudenza
della Corte costituzionale abbia affermato che il contenuto della
delega legislativa e dei suoi principi e criteri direttivi debba
essere individuato accertando il complessivo contesto normativo e le
finalita' che la ispirano, con la precisazione che la
discrezionalita' del legislatore delegato, comunque sussistente,
sara' tanto meno ampia quanto piu' elevato il grado di specificita'
dei criteri fissati nella legge delega, e che l'attivita' del
delegato dovra' inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro
normativo, rispettando la ratio della legge delega (sentenza numeri
56 e 250 del 2016), procedendo all'approvazione di norme che si
mantengano comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla
legge delega, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili
da questa (sentenza n. 229 del 2014).
Orbene, nel caso in esame, l'obiettivo della legge delega,
chiaramente desumibile dalla relazione illustrativa, e' quello di
condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilita'
di reati non particolarmente gravi (in relazione alla pena edittale
prevista per gli stessi, ed in assenza di particolari circostanze
aggravanti e/o condizioni di vulnerabilita' della persona offesa),
evitando cosi', per tali ipotesi, l'automatismo tra il verificarsi di
evento lesivo colposo e la sottoposizione a processo penale del
soggetto agente, determinato dalla procedibilita' d'ufficio per
determinati reati e dall'obbligatorieta' dell'azione penale.
Piu' in generale la ratio della legge delega, risulta
strettamente connessa all'esigenza di deflazione del sistema penale,
in un'ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili e di
diminuzione del numero dei procedimenti. Tale finalita' del resto e'
resa ben evidente dall'introduzione dell'istituto dell'estinzione del
reato a seguito di condotte riparatorie di cui al nuovo art. 162-ter
del codice penale, previsto dall'art. 1, comma 1 dalla medesima legge
n. 103/2017, (non a caso) applicabile ai soli reati perseguibili a
querela rimettibile. L'ottica del legislatore delegato appare
pertanto chiara e le modifiche al codice penale delegate coerenti
allo scopo prefisso: aumentare le ipotesi di reati perseguibili a
querela, prevedendo al contempo l'estinzione dei reati stessi qualora
dall'agente siano poste in essere condotte riparatorie, al fine di
evitare la celebrazione di processi ai quali le stesse persone offese
non hanno (piu') interesse, una volta ottenuta soddisfazione (in
termini risarcitori) dall'autore del reato in loro danno.
Nel caso in esame dunque, i criteri dettati dalla legge delega
appaiono, come sopra gia' rilevato, specifici e chiari nell'indicare
i reati oggetto della revisione delegata in punto di procedibilita',
oltre che nel sancire i limiti oltre i quali deve mantenersi la
procedibilita' d'ufficio. Ancora, certamente l'ambito di operativita'
della delega attiene a scelte di politica criminale. Cio' che
pertanto, in ossequio ai principi dettati dalle pronunce della Corte
costituzionale su menzionate, comporta una limitazione assolutamente
stringente della discrezionalita' del delegato nella suddetta
materia.
Valutata da ultimo la ratio complessiva della legge delega, si
osserva come la mancata ricomprensione, da parte del delegato, del
delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice penale tra le
fattispecie perseguibili a querela esuli da un contesto di legittima
discrezionalita', ponendosi in modo irragionevole in contrasto con
l'impianto normativo complessivo dettato dal delegante, cosi'
violando il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione: ed
invero l'esclusione predetta, non solo incide sulla procedibilita'
del delitto, impedendo alla persona offesa di valutare in modo
autonomo se avanzare o meno allo Stato istanza di punizione
dell'autore del reato, ma preclude a fortiori alla medesima persona
offesa la possibilita' di rinunciare alla pretesa punitiva gia'
avanzata, rimettendo la querela sporta (una volta che ad esempio,
come spesso accade, in limine del procedimento la stessa abbia
ottenuto l'integrale risarcimento da parte dell'Assicurazione).
Inoltre, in manifesta inosservanza dei principi e dei criteri
direttivi posti dalla legge di delega, rende inoperante la causa
estintiva del reato che si fonda sulle condotte riparatorie (ai sensi
del novello art. 162-ter del codice penale, dalla medesima legge
delega introdotto), disincentivando lo stesso risarcimento, al quale
non puo' comunque conseguire una pronuncia di proscioglimento per
estinzione del reato.
Il giudice in questa sede remittente si e' posta il problema del
raffronto tra la disciplina, sotto il profilo della procedibilita',
del delitto di lesioni stradali gravi e quella dettata per il reato
di lesioni colpose gravi commesso con violazione delle norme dettate
in materia di sicurezza sul lavoro: vero che per tale ultima
tipologia di reato e' prevista la procedibilita' d'ufficio, e
tuttavia la giustificazione si appalesa in linea, in questo caso e
contrariamente a quanto accade per le lesioni stradali, con i
principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante, in
considerazione della particolare condizione di vulnerabilita' ed
influenzabilita' della vittima, lavoratore alle dipendenze (o
comunque subordinato) di colui che tenendo la condotta contraria alla
norma cautelare, ha cagionato le lesioni (ovvero non ha impedito il
verificarsi delle stesse ai sensi del combinato disposto degli
articoli 40, comma 2 e 590 del codice penale).
Tale condizione di fragilita', seppur non connessa all'eta' e
all'infermita' della persona offesa, giustifica una tutela rafforzata
della vittima, gia' espressamente prevista nell'ultimo comma
dell'art. 590 del codice penale, a differenza di quanto disciplinato
in relazione alle lesioni colpose gravi per violazione delle norme
sulla circolazione stradale - anteriormente all'introduzione della
autonoma fattispecie di cui all'art. 590-bis del codice penale,
comunque procedibili a querela. In tale contesto, l'esclusione dalla
procedibilita' a querela delle lesioni gravi connesse a violazione di
regole dettate in materia di sicurezza sul lavoro appare conformarsi
all'impianto normativo generale della legge delega. Cio' che, per
quanto sopra esposto, non sembra potersi affermare in relazione
all'esclusione delle lesioni stradali.
Ribadita la rilevanza della questione nel caso (essendo il
procedimento a carico di B. iniziato d'ufficio, in carenza di
querela) e la non manifesta infondatezza della questione posta, per
quanto sopra argomentato, si ritiene di dover investire codesta
ecc.ma Corte costituzionale della questione di legittimita'
costituzionale relativa al decreto legislativo n. 36/2018, nella
parte in cui in violazione dell'art. 1, comma 16, lettera a) della
legge n. 103/2017, non ha compreso tra i reati perseguibili a querela
le lesioni stradali gravi di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice
penale, per contrasto con gli articoli 76 e 77, comma 1, 25 e 3 della
Costituzione.