TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Fabrizio Molinari,
esaminati gli atti del procedimento n. 5466/17 R.G.N.R. e n.
11508/18 R.G. G.I.P.;
Premesso in fatto
Nel corso del procedimento sopra indicato, veniva emessa, in data
22 luglio 2019, ordinanza applicativa della misura cautelare,
eseguita il 26 luglio 2019, nei confronti, tra gli altri, di:
C. M., nato a ... il ... per i reati di cui agli articoli 81
cpv., 110 codice penale, 73, comma 1 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990;
P. M., nato a ... il... per i reati di cui agli articoli 81
cpv., 110, 624-bis, comma 3, 625 n. 5 codice penale;
In sede di interrogatorio ex art. 294 codice di procedura penale
il giudice, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3, della legge 28 marzo
2019, n. 26, invitava il C. ed il P. a dichiarare se avessero fatto
richiesta o se beneficiassero del reddito di cittadinanza.
Il C. dichiarava di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Il P. dichiarava di aver fatto richiesta del reddito di
cittadinanza.
Osserva
L'art. 7-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26, legge di
conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, prevede che «nei
confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una
misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non
definitiva per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3,
l'erogazione del beneficio di cui all'art. 1 e' sospesa».
Orbene, dall'uso della congiunzione «nonche'» per collegare i due
periodi discende che l'interpretazione letterale di tale disposizione
e' nel senso che l'erogazione del reddito o della pensione di
cittadinanza e' sospesa nei confronti del richiedente o del
beneficiario cui e' stata emessa una misura cautelare di qualsiasi
tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione, oppure nei
confronti del richiedente o del beneficiario che e' stato condannato,
con sentenza non definitiva, solo per taluno dei delitti indicati
all'art. 7, comma 3, della medesima legge, e cioe' quelli di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo art. 7 e quelli previsti dagli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice
penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Ad avvalorare ancor di piu' tale interpretazione soccorre la
lettura del dossier sul predetto testo normativo, ove alle pagine 67
e 68 si legge:
«L'art. 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede
referente alla Camera, disciplina la sospensione dell'erogazione del
reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale.
In particolare, in base al comma 1, l'erogazione e' sospesa se il
beneficiario o il richiedente:
sono destinatari di una misura cautelare personale;
e' condannato (con sentenza non definitiva) per uno dei
delitti di cui all'art. 7, comma 3».
Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26,
dunque, nei confronti di C. M. e P. M. dovrebbe essere sospesa
l'erogazione del reddito di cittadinanza, essendo ad essi stata
applicata una misura cautelare, sebbene per reati non inseriti nel
novero di cui all'art. 7, comma 3, della suddetta legge.
La disposizione di cui all'art. 7-ter, comma 1 della legge 28
marzo 2019, n. 26, tuttavia, e' da ritenersi illogica ed
irragionevole e, dunque, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Invero, interpretando letteralmente la norma, si arriverebbe al
paradossale risultato secondo cui nei confronti di un soggetto cui e'
stata applicata una misura cautelare per un reato che non rientra tra
quelli indicati dall'art. 7, comma 3 deve essere sospesa l'erogazione
del reddito o della pensione di cittadinanza; viceversa, un soggetto
che per il medesimo reato e' stato condannato con sentenza non
definitiva non vedra' sospesa l'erogazione del predetto beneficio.
E cio' ad onta del fatto che ai fini dell'applicazione di misura
cautelare sono «sufficienti» «i gravi indizi di colpevolezza» per la
cui sussistenza e' necessario un quantum probatorio di minor
pregnanza rispetto a quello fissato per addivenire ad una sentenza,
anche non definitiva, di condanna, dall'art. 533 codice di procedura
penale, secondo cui l'imputato deve risultare «colpevole del reato
contestato al di la' di ogni ragionevole dubbio».
Al riguardo si evidenzia che la Suprema Corte ha piu' volte
stabilito che «in tema di misure cautelari personali, per gravi
indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 codice di procedura
penale devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura
logica o rappresentativa che - contenendo «in nuce» tutti o soltanto
alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non
valgono, di per se', a provare oltre ogni dubbio la responsabilita'
dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di
prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori
elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita', fondando
nel frattempo una qualificata probabilita' di colpevolezza» (cfr.
Cassazione pen. Sez. 3 - Sentenza n. 17527 dell'11 gennaio 2019;
Cassazione pen. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 14 giugno 2013).
Ulteriore conclusione irrazionale e paradossale e' rappresentata
dal fatto che nei confronti di un soggetto, come ad esempio il C. o
il P. , che si trova sottoposto a misura cautelare per un reato
diverso da quelli indicati all'art. 7, comma 3 della legge 28 marzo
2019, n. 26 deve essere sospesa l'erogazione del reddito o della
pensione di cittadinanza. Successivamente, se il medesimo soggetto
venga condannato in via definitiva (quindi con accertamento
irrevocabile in ordine alla sua colpevolezza) per il medesimo reato
per cui era sottoposto a misura cautelare, poiche' con la sentenza
definitiva viene a cessare la misura cautelare ed inizia l'espiazione
della pena, dovrebbe correlativamente cessare la sospensione
dell'erogazione del reddito di cittadinanza con conseguente ripresa
dell'erogazione del beneficio.
Si avrebbe, dunque, che:
un soggetto sottoposto a misura cautelare per reati non
indicati nell'art. 7, comma 3, non beneficia del reddito o della
pensione di cittadinanza, perche' sospesa;
un soggetto condannato in via definitiva per reati non
indicati nell'art. 7, comma 3, beneficia del reddito o della pensione
di cittadinanza.
Tanto dedotto, si evidenzia che la questione di legittimita'
costituzionale in esame e' indubbiamente rilevante ai fini della
decisione atteso che, allo stato, lo scrivente giudicante dovrebbe
disporre la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza
nei confronti del beneficiario C. M. e del richiedente P. M.
Inoltre, la medesima questione non e' manifestamente infondata in
quanto, come visto sopra, l'art. 7-ter, comma 1 della legge 28 marzo
2019, n. 26 contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della violazione principio di ragionevolezza e di
uguaglianza.
Sarebbe, dunque, maggiormente conforme al principio di
ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la previsione
della sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di
cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del fermo, solo per taluni dei delitti
indicati all'art. 7, comma 3.