TRIBUNALE DI BERGAMO Quarta Sezione civile Il giudice unico dott. Cesare Massetti nella causa promossa da Tressoldi Maurizio contro la Prefettura - U.T.G. di Bergamo avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di Bergamo in tema di sanzioni amministrative accessorie per violazioni del codice della strada; Letti gli atti del procedimento; Sentite le parti all'udienza tenutasi il 7 maggio 2019; A scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza; Ha pronunciato la seguente ordinanza; In fatto Il 5 agosto 2013 ad Osio Sotto (BG) Tressoldi Maurizio veniva fermato mentre conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza. Per detto fatto veniva tratto a giudizio innanzi il Tribunale di Bergamo, ed ivi messo alla prova con esito positivo, di talche' il giudice penale pronunciava sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Indi il Tressoldi chiedeva la restituzione del veicolo sequestrato, ma il prefetto di Bergamo emanava ordinanza di confisca. Il trasgressore impugnava il suddetto provvedimento innanzi al giudice di pace di Bergamo, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso in opposizione. Tressoldi Maurizio interponeva appello. Resisteva la Prefettura - U.T.G. di Bergamo. All'udienza di discussione il giudice unico si riservava la decisione. In diritto Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante pone una questione di disparita' di trattamento tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza messo alla prova (articoli 168-bis e seg. del codice penale - 464-bis e seg. del codice di procedura penale) e l'imputato (rectius: condannato) per il medesimo reato ammesso al lavoro di pubblica utilita' (art. 186, comma 9-bis c.s.). In caso di esito positivo, rispettivamente, della prova e del lavoro di pubblica utilita', il giudice penale dichiara estinto il reato. Tuttavia, nel primo caso (estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova), il giudice penale trasmette gli atti al prefetto, il quale, ove ne ricorrano le condizioni, dispone la confisca del veicolo sequestrato (art. 224-ter, comma 6, c.s. (1) ) , mentre, nel secondo caso (estinzione del reato a seguito di esito positivo del lavoro di pubblica utilita'), il giudice penale dispone la revoca della confisca del veicolo sequestrato (art. 186, comma 9-bis, c.s. (2) ). In altri termini, l'esito positivo della messa alla prova lascia impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (nella specie, la confisca), mentre l'esito positivo del lavoro di pubblica utilita' determina, oltre ad una riduzione (nella misura della meta') della sospensione della patente di guida, il venir meno della confisca. L'imputato messo alla prova patisce quasi certamente la confisca del veicolo, mentre l'imputato (rectius: condannato) ammesso al lavoro di pubblica utilita' e' sicuro di evitarla. E' ben vero che, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova, la comminatoria delle sanzioni amministrative accessorie (nella specie, la confisca) non e' «automatica», in quanto il prefetto deve valutare se ricorrano o meno le condizioni di legge per la loro applicazione; ma e' altrettanto vero che, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo del lavoro di pubblica utilita', non si passa nemmeno dal prefetto, ma il giudice penale procede senz'altro luogo alla restituzione del veicolo, previa revoca della confisca. La disparita' di trattamento e' evidente, ed e' aggravata dal fatto che, nel caso di messa alla prova, manca un accertamento intorno alla responsabilita' penale dell'imputato (o, per dirla con la giurisprudenza, non vi e' un «compiuto» accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilita' (3) ), mentre, nel caso di lavoro di pubblica utilita', vi e' un accertamento intorno alla responsabilita' penale dell'imputato, tant'e' vero che il lavoro di pubblica utilita' «sostituisce» la pena (detentiva e pecuniaria) tradizionale. Pur nella diversita' dei presupposti e dello spettro di applicazione, i due istituti (la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilita') presentano notevoli similitudini, sia sul piano dell'esecuzione, sostanziandosi - entrambi - nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', che viene svolta sotto il controllo dell'uepe, sia sul piano delle finalita' (rieducative). E, a ben vedere, la messa alla prova costituisce una misura gia' piu' affittiva rispetto al lavoro di pubblica, dato che, oltre alla prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' (il lavoro di pubblica utilita'), essa richiede all'imputato un impegno ulteriore, sia sul versante della «riparazione» del danno, sia sul versante del «programma» da svolgere in affidamento al servizio sociale (comma 2 dell'art. 168-bis del codice penale). Il diverso trattamento che ne consegue sul piano delle sanzioni amministrative accessorie (nella specie, la confisca), in relazione alla medesima fattispecie di reato (la guida in stato di ebbrezza), non e', quindi, giustificato. Pare, dunque, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.s., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziche' verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, e procedere ai sensi dell'art. 213, c.s., disponga restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso il provvedimento del prefetto che applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga restituzione del veicolo sequestrato all'avente diritto. La rilevanza della questione discende dal fatto che non e' possibile definire il presente processo senza preliminarmente risolvere la questione circa la conformita' alla Costituzione della norma denunziata (l'art. 224-ter, comma 6, c.s.), in rapporto alla disciplina che un'altra norma dello stesso c.s. (l'art. 186, comma 9-bis) appresta per un caso sostanzialmente identico. L'art. 224-ter, comma 6, c.s. e' la norma pertinente al caso concreto, in quanto riguarda la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (nella specie, la confisca) in conseguenza di ipotesi di reato (nella specie, la guida in stato di ebbrezza). Detta norma, raccordata con l'art. 168-ter del codice penale, non lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo sequestrato, nel senso l'autorita' amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni, non puo' che disporne la confisca. Infatti, la giurisprudenza e' granitica nell'affermare che l'esito positivo della messa alla prova non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (4) . E fin qui ha valorizzato la distinzione tra messa alla prova e lavoro di pubblica utilita' al limitato fine di stabilire che, nel caso di esito positivo della messa alla prova, non e' il giudice penale a doversi occupare delle sanzioni amministrative accessorie (5) . Tuttavia, questa disciplina appare in insanabile contrasto con l'altra che concerne un istituto - il lavoro di pubblica utilita' - del tutto assimilabile alla messa alla prova. La non manifesta infondatezza della questione discende dal fatto che la disparita' di trattamento evidenziata concreta un'indubbia violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), oltre che del principio di ragionevolezza, essendo riservato dalla legge un diverso trattamento sanzionatorio a situazioni identiche. (1) «Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili». (2) «In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato». (3) Cass. Pen., Sez. V, 28 marzo 2017, n. 33277; Cass. Pen., Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 53648. (4) Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096; Tribunale Terni 8 gennaio 2019; Tribunale Roma 13 gennaio 2016. (5) Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 29796; Cass. Pen., Sez. IV, 8 luglio 2016, n. 39107; Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016, n. 29639; Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2015, n. 40096.