ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1,
lettera a), numero 1-bis), e lettera  b-ter),  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze), convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2018,
n. 130, promossi con ricorsi della Regione  Marche  e  della  Regione
Umbria  notificati  il  18-29  gennaio  e  il  18-24  gennaio   2019,
depositati in cancelleria il  25  e  il  28  gennaio  2019,  iscritte
rispettivamente  ai  numeri  4  e  6  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  7  e  8,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche e Massimo
Luciani per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato  Marina  Russo
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2019 (reg. ric.  n.
4 del 2019) la Regione Marche ha promosso questioni  di  legittimita'
costituzionale nei confronti  dell'art.  37,  comma  1,  lettera  a),
numero 1-bis), e lettera b-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito,
con modificazioni, in legge 16 novembre 2018, n. 130, in  riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione, come interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    Le disposizioni impugnate incidono, rispettivamente, sull'art. 2,
comma 2, e sull'art. 14, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, in legge 15
dicembre 2016, n. 229. 
    L'art. 2, comma 2, del  d.l.  n.  189  del  2016  -  prima  della
modifica da parte dell'art. 37 del d.l. n. 109 del 2018  -  prevedeva
che  le  ordinanze  adottate  dal  commissario   straordinario,   ivi
previste, fossero emanate «previa  intesa»  con  i  Presidenti  delle
Regioni interessate nell'ambito della «cabina  di  coordinamento»  di
cui all'art. 1, comma 5, venendo in rilievo  funzioni  che  hanno  ad
oggetto,  principalmente,  la  ricostruzione  e  la  riparazione   di
immobili pubblici e privati a  seguito  degli  eventi  sismici.  Dopo
l'intervento del d.l. n. 109 del 2018, come  modificato  in  sede  di
conversione in  legge,  la  riportata  disposizione  prevede  che  le
medesime ordinanze siano adottate dal commissario  straordinario  non
piu' «previa intesa», bensi'  semplicemente  «sentiti»  i  Presidenti
delle   Regioni   interessate   nell'ambito    della    «cabina    di
coordinamento». 
    Parimenti l'art. 14, comma 4, del d.l. n.  189  del  2016,  prima
della modifica, prescriveva che le priorita' degli  interventi  erano
stabilite  dal  commissario  straordinario  d'intesa   con   i   vice
commissari  nella  «cabina  di  coordinamento»  suddetta.  Nel  testo
modificato dall'impugnato decreto-legge, invece,  l'intesa  e'  stata
sostituita dal mero parere, poiche' i vice commissari  devono  essere
semplicemente «sentiti». 
    La difesa della Regione richiama la sentenza n. 303 del  2003  in
tema  di  chiamata  in  sussidiarieta'  di  funzioni   amministrative
regionali in capo allo Stato, la cui legittimita' e' condizionata  al
coinvolgimento delle Regioni,  che  nella  fattispecie  e'  risultato
insufficiente nella parte in cui l'intesa e' stata sostituita con  il
parere. 
    Nell'ambito della disciplina concernente  interventi  edilizi  in
zona sismica, ricondotta  dalla  Corte  alla  competenza  legislativa
concorrente relativa alle materie della  «protezione  civile»  e  del
«governo del territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,  il
legislatore statale  ha  operato  la  chiamata  in  sussidiarieta'  -
avocando  al   centro   le   relative   funzioni   amministrative   e
attribuendole al  commissario  straordinario  -  senza  prevedere  il
modulo collaborativo della previa intesa, come invece richiesto dalla
giurisprudenza costituzionale in materia. 
    In via alternativa e subordinata, nel ricorso si deduce  altresi'
che la norma in questione,  proprio  perche'  riguardante  interventi
edilizi in zona sismica, risentirebbe della coesistenza di  interessi
di rilievo sia statale che regionale con riguardo alle materie  della
«protezione civile» e del «governo del territorio», di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost. Vi  sarebbe  un  intreccio  inestricabile  di
competenze dello Stato e delle Regioni sicche' il legislatore statale
avrebbe  dovuto  prevedere  uno  strumento  forte  di  partecipazione
regionale all'esercizio delle stesse, ossia l'intesa che  implica  la
codeterminazione del contenuto dell'atto. Al contrario, con la  norma
impugnata  e'  stata  prevista  una  forma  collaborativa  del  tutto
inadeguata a salvaguardare le  competenze  della  Regione,  ossia  il
parere. 
    2.- Con atto depositato in data 28 febbraio 2019,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  si  e'  costituito  nel  presente   giudizio
chiedendo a questa Corte di dichiarare il ricorso non fondato. 
    Innanzi tutto l'Avvocatura generale riconosce che la  materia  in
questione e' effettivamente quella della «protezione civile»,  ma  in
una fattispecie in cui e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza
nazionale, ancora in  atto  in  quanto  ripetutamente  prorogato.  In
particolare, richiama la sentenza n. 327 del  2003,  con  cui  questa
Corte  ha  ricompreso  nella  nozione  di  «protezione  civile»,  nel
contempo, le  attivita'  di  prevenzione  e  previsione  delle  varie
ipotesi di rischio, nonche' gli interventi di soccorso conseguenti al
concreto verificarsi di circostanze calamitose. 
    La gestione dell'emergenza viene, invece,  ripartita  in  ragione
dell'intensita' dell'evento. La competenza viene dislocata a  livello
regionale  quando  si  tratta  di  fronteggiare  eventi  ordinari  di
intensita' sovracomunale e a livello  statale  «qualora  l'intensita'
degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacita' di risposta
operativa di Regioni ed enti locali» (sentenza n. 327 del 2003). 
    In quest'ultima evenienza e', pertanto, allo Stato che spetta  il
ruolo di coordinamento delle operazioni di soccorso e di  superamento
dell'emergenza come risulta anche dal decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1 (Codice della protezione civile). 
    Nell'attivita'   di   superamento   dell'emergenza   di   rilievo
nazionale, come nella fattispecie in esame, vi  e'  poco  spazio  per
scelte autonome delle Regioni. L'emergenza attiva un autonomo  titolo
competenziale statale, da cui discenderebbe, nell'immediatezza  della
crisi, l'inibizione delle Regioni a intervenire,  con  una  sorta  di
effetto sospensivo delle competenze regionali. 
    La disposizione censurata - sostiene l'Avvocatura generale - deve
essere  ritenuta  legittima  nella  misura  in  cui  si  riveli   non
arbitraria e quindi non in violazione del principio di ragionevolezza
e di parita' di trattamento. 
    Insomma spetta allo Stato, in deroga alla normativa ordinaria, la
gestione degli eventi di natura straordinaria come identificati dalla
normativa vigente in materia, in  cui  rientrano  la  gestione  e  il
superamento dell'emergenza sismica, in occasione della  dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale. 
    3.- Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2019 (reg. ric.  n.
6 del 2019) la Regione Umbria ha promosso questioni  di  legittimita'
costituzionale della medesima disposizione (art. 37, comma l, lettera
a, numero l-bis, e lettera  b-ter  del  d.l.  n.  109  del  2018)  in
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118,
primo  comma,   Cost.,   sviluppando   argomenti   in   buona   parte
sovrapponibili a quelli del ricorso della Regione Marche. 
    In particolare, la difesa della Regione ricorrente lamenta che la
disposizione censurata - intervenendo  nella  materia  di  competenza
concorrente  «governo  del  territorio»  nonche'  nelle  materie   di
competenza residuale regionale "opere pubbliche" e "servizi  pubblici
locali" - ha soppresso il modello di cooperazione su  base  paritaria
tra Stato e Regioni, sostituendolo con quello del semplice parere non
vincolante da parte delle Regioni. 
    Si richiama la sentenza n. 68 del 2018 in  cui  questa  Corte  ha
affermato  che  le  disposizioni  di  legge  che   disciplinano   gli
interventi  edilizi  in  zone  sismiche  devono   essere   ricondotte
all'ambito materiale del «governo del territorio». 
    Secondo  la  ricorrente,   la   disposizione   censurata   incide
direttamente  sull'esercizio  delle  attribuzioni   regionali   senza
conservare  alle  Regioni  un  adeguato  margine  di  autonomia,   in
violazione degli artt. 5, 117, terzo e quarto  comma,  Cost.,  quanto
alle competenze legislative, e dell'art. 118  Cost.  per  il  profilo
delle competenze amministrative. 
    Essa infatti esorbita dall'ambito dei principi fondamentali della
materia  «governo   del   territorio»   di   competenza   legislativa
concorrente. Inoltre, la chiamata in  sussidiarieta'  delle  funzioni
amministrative  di  spettanza   regionale   manca   degli   opportuni
meccanismi concertativi tra Stato e Regione. Il coinvolgimento  delle
Regioni non avviene tramite intesa su base paritaria  con  lo  Stato,
bensi' attraverso  una  mera  audizione  o  richiesta  di  parere  ai
presidenti di Regione. 
    4.- Con atto depositato in data 28 febbraio 2019,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri si e' costituito anche in  questo  secondo
giudizio, chiedendo a questa  Corte  di  dichiarare  il  ricorso  non
fondato sulla base di considerazioni identiche  a  quelle  sviluppate
con riferimento al precedente ricorso. 
    5.- Con memoria depositata in data 1°  ottobre  2019  la  Regione
Marche, nel ribadire le censure contenute nel ricorso,  ha  replicato
altresi' alle argomentazioni  dell'Avvocatura  generale  sostenendone
l'infondatezza. 
    6.- Con memoria depositata in data 1°  ottobre  2019  la  Regione
Umbria, nel ribadire le censure contenute nel ricorso,  ha  anch'essa
replicato  alle  deduzioni  dell'Avvocatura   generale   sostenendone
l'infondatezza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato in data 25 gennaio  2019,  la  Regione
Marche ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
37,  comma  1,  lettera  a),  numero  1-bis),  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze), convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2018,
n. 130, nella parte in cui - modificando il comma 2 dell'art.  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito,
con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229 -  prevede  che,
ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui allo stesso art.  2,  il
commissario straordinario acquisisca il mero  parere  dei  presidenti
delle Regioni interessate e non piu' l'intesa. 
    La ricorrente denuncia  la  violazione  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del  principio
di  leale  collaborazione,  come  interpretato  dalla  giurisprudenza
costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003  in  tema  di
chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative  in  capo  allo
Stato, vertendosi nelle materie «protezione civile»  e  «governo  del
territorio» di competenza concorrente ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Inoltre, con lo stesso ricorso e'  stata  promossa  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma  l,  lettera  b-ter),
del d.l. n. 109 del 2018, nella parte in cui prevede che  -  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14, comma 4,  del  d.l.
n. 189 del 2016, riguardanti  la  ricostruzione  pubblica,  parimenti
ascrivibili alle materie della «protezione civile» e del «governo del
territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - il  commissario
straordinario acquisisca il mero parere dei  vice  commissari  (ossia
dei presidenti delle Regioni interessate) e non piu' l'intesa. 
    La ricorrente denuncia  la  violazione  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, Cost.,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione,  vertendosi  parimenti  nelle   materie   «protezione
civile» e «governo  del  territorio»  riconducibili  alla  competenza
concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In via subordinata o alternativa, la ricorrente - con riferimento
a entrambe le questioni promosse in  via  principale  -  denuncia  la
violazione dell'art. 117, terzo comma,  Cost.,  e  del  principio  di
leale   collaborazione   in   quanto   la   disposizione   censurata,
disciplinando gli interventi edilizi in zona  sismica,  riconducibili
alle  materie  della  «protezione  civile»   e   del   «governo   del
territorio», non ha previsto uno strumento "forte" di  partecipazione
regionale all'esercizio delle stesse, qual e' l'intesa, da  ritenersi
necessaria  sussistendo  un  intreccio  inestricabile  di  competenze
legislative. 
    2.- Con ricorso depositato in data 28 gennaio  2019,  la  Regione
Umbria ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
stessa disposizione - art. 37, comma 1, lettera a), numero  1-bis)  e
lettera b-ter), del d.l. n. 109 del 2018, come convertito in legge n.
130 del 2018 - nella parte in cui, modificando,  rispettivamente,  il
comma 2 dell'art. 2 e il comma 4 dell'art. 14 del  d.l.  n.  189  del
2016, ha sostituito all'intesa il mero  parere,  cosi'  violando  gli
artt. 3, 4, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto: 
    -   l'abbandono   dell'intesa,   quale   meccanismo   di    leale
collaborazione,  determina  una   compressione   delle   attribuzioni
costituzionali   regionali,   vertendosi   nella   disciplina   degli
interventi edilizi in zona sismica,  riconducibili  alla  materia  di
competenza  concorrente  «governo  del  territorio»  e  a  quella  di
competenza esclusiva regionale "opere pubbliche" e "servizi  pubblici
locali"; 
    - la disposizione censurata  esorbita  dall'ambito  dei  principi
fondamentali della  materia  di  competenza  legislativa  concorrente
«governo del territorio» e sottrae  alla  Regione  l'esercizio  delle
competenze legislative residuali; 
    -  la  disciplina  delle  funzioni  amministrative,  attratte  in
sussidiarieta', limitando il coinvolgimento delle Regioni  alla  mera
audizione o alla richiesta di un parere  dei  presidenti  di  Regione
nell'ambito  della  cosiddetta  «cabina  di   coordinamento»,   senza
prevedere un'intesa su base paritaria tra Stato e Regione,  viola  il
principio di leale collaborazione; 
    - la previsione della  richiesta  di  un  mero  parere  in  luogo
dell'intesa con i presidenti delle Regioni comprime  le  attribuzioni
regionali senza che sia  contestualmente  apportato  alcun  mutamento
all'organizzazione della struttura amministrativa  commissariale  che
e' preposta agli  interventi  di  ricostruzione  dopo  il  sisma,  in
contrasto con il principio di ragionevolezza e buon  andamento  della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in  quanto  il  commissario
straordinario di Governo  impiega  risorse  amministrative  regionali
senza adeguato coinvolgimento degli organi regionali. 
    In via subordinata, si denuncia la violazione  degli  artt.  117,
terzo comma, e 118 Cost. in quanto, nella materia  della  «protezione
civile»  e  del  «governo  del  territorio»,  lo   Stato   non   puo'
disciplinare lo svolgimento delle funzioni pubbliche senza  riservare
alle Regioni sufficienti spazi d'autonomia e senza prevedere un  loro
adeguato coinvolgimento mediante il meccanismo dell'intesa. 
    Il ricorso lamenta altresi' che, vertendosi  in  una  ipotesi  di
«intreccio inestricabile»  di  competenze  e  non  essendo  possibile
regolare il concorso di competenze secondo un criterio di prevalenza,
il legislatore avrebbe dovuto prevedere l'intesa, quale strumento  di
leale collaborazione su base paritaria tra Stato e Regione. 
    3.- Le questioni di legittimita' costituzionale, promosse  con  i
due  ricorsi  avverso  la  medesima  norma,  sono  in   larga   parte
sovrapponibili e, quindi, si  rende  opportuna  la  loro  trattazione
congiunta mediante riunione dei giudizi. 
    4.-  Giova  premettere  sinteticamente  il  quadro  normativo  di
riferimento in cui si inserisce la disposizione censurata  (art.  37,
comma 1, lettera a, numero 1-bis e lettera b-ter, del d.l. n. 109 del
2018). 
    Essa ha ad oggetto, da una parte,  il  potere  di  ordinanza  (ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 189 del 2016) del commissario
straordinario  di  Governo  nominato  (inizialmente  con   d.P.R.   9
settembre  2016,  recante  «Nomina  di  Vasco  Errani  a  Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016») per le attivita'
di indirizzo,  coordinamento  e  impulso  finalizzate  alla  gestione
dell'emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il  giorno  24
agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nonche' volte alla ricostruzione delle aree  colpite
dal sisma; dall'altra parte, l'individuazione, ad opera del  medesimo
commissario  straordinario,  delle  priorita'   nella   ricostruzione
pubblica  (ai   sensi   dell'art.   14,   comma   4,   del   medesimo
decreto-legge). 
    Per l'esercizio di tale potere, era prescritto dall'art. 2, comma
2, del d.l. n. 189 del 2016, nella sua iniziale formulazione, che  le
ordinanze  del  commissario  straordinario  fossero  emanate  «previa
intesa» con i presidenti delle Regioni interessate nell'ambito  della
«cabina di coordinamento» di cui  all'art.  1,  comma  5.  Parimenti,
l'art. 14, comma 4, richiedeva che le priorita'  nella  ricostruzione
pubblica fossero stabilite dal commissario  straordinario  «d'intesa»
con i vice commissari -  tali  essendo  i  presidenti  delle  Regioni
interessate - nella stessa «cabina di coordinamento». 
    La disposizione censurata ha sostituto all'intesa un mero parere,
cosi'  abbassando  il  livello  di   coinvolgimento   delle   Regioni
interessate alle attivita' suddette: l'art. 2, comma 2, nella vigente
formulazione, prevede che le  ordinanze  commissariali  sono  emanate
«sentiti» i presidenti delle Regioni interessate; l'art. 14, comma 4,
dispone che le priorita' della ricostruzione pubblica sono  stabilite
dal commissario  straordinario  «sentiti»  i  vice  commissari  nella
«cabina  di  coordinamento»  (ossia  i   presidenti   delle   Regioni
interessate). 
    5.- La materia che viene in rilievo - in cui  si  inseriscono  la
norma censurata e le disposizioni da quest'ultima modificate - e'  la
«protezione   civile»,   per   tale   dovendo    intendersi    quella
ricomprendente la tutela dell'integrita' della vita, dei beni,  degli
insediamenti e dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni
derivanti da calamita' naturali, da  catastrofi  e  da  altri  eventi
calamitosi, come gia' riconosceva l'art. 1 della  legge  24  febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile). Tale e' altresi' l'estensione della materia quale risultante
dalla nozione ribadita nell'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che  definisce
la funzione di protezione civile come costituita  dall'insieme  delle
competenze e delle attivita' volte a tutelare  i  beni  suddetti  ove
ricorrano eventi  calamitosi.  A  questa  funzione  accede  anche  il
risanamento del territorio e l'avvio della ricostruzione. 
    In linea di continuita' con tale nozione, l'art. 2, comma 6, cod.
protezione civile pone la  gestione  dell'emergenza  come  attuazione
coordinata delle misure volte  alla  rimozione  degli  ostacoli  alla
ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  e   di   lavoro,   per
ripristinare i servizi essenziali e per ridurre  il  rischio  residuo
nelle  aree  colpite  dagli  eventi  calamitosi,   oltre   che   alla
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal  patrimonio   edilizio,   e   all'avvio   dell'attuazione   delle
conseguenti prime misure per fronteggiarli. 
    La protezione civile, che ingloba quindi anche aspetti  attinenti
alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamita'  consista
in un evento sismico, appartiene alla competenza concorrente  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost.,  e  incrocia  altresi'  la  materia
«governo  del  territorio»,  anch'essa  di   competenza   concorrente
(sentenze n. 68 del 2018 e n. 60 del 2017). 
    In caso di  calamita'  di  ampia  portata,  riconosciuta  con  la
dichiarazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale,  e'
possibile la chiamata in sussidiarieta'  di  funzioni  amministrative
mediante la loro allocazione a livello statale (in generale, sentenza
n. 303 del 2003). Questa Corte ha affermato  in  particolare  che  le
«norme  sismiche»  dettano  «una   disciplina   unitaria   a   tutela
dell'incolumita'  pubblica,  mirando  a  garantire,  per  ragioni  di
sussidiarieta' e di adeguatezza,  una  normativa  unica,  valida  per
tutto il territorio nazionale» (sentenze n. 101 del 2013, n. 201  del
2012 e n. 254 del 2010).  Nelle  materie  di  competenza  concorrente
possono essere attribuite funzioni amministrative a livello  centrale
allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono  scelte
omogenee su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 284 del 2016). 
    Pero' anche in situazioni di emergenza la Regione non e' comunque
estranea,  «giacche',  nell'ambito  dell'organizzazione  policentrica
della protezione civile, occorre che essa  stessa  fornisca  l'intesa
per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione
leale e solidaristica» (sentenza n. 8 del 2016). 
    Inoltre, la «protezione civile», proprio perche'  inevitabilmente
tocca competenze diverse, anche regionali,  ha  altresi'  assunto  un
ruolo di competenza statale "trasversale", seppur concorrente, idonea
a condizionare o a limitare l'esercizio di  competenze  regionali  in
altri settori, come quello relativo al «governo  del  territorio»  o,
piu' specificamente, agli interventi edilizi in zone sismiche. 
    A  doppio  titolo,  pertanto,  la  determinazione  dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere
un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata  in
sussidiarieta' a  livello  centrale  di  funzioni  amministrative  in
materia di «protezione  civile»  in  caso  di  emergenza  di  rilievo
nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione;
dall'altra parte, tale necessario  coinvolgimento  viene  in  rilievo
anche  perche'  l'avvio  della  ricostruzione  incrocia  altresi'  la
competenza concorrente delle  Regioni  in  materia  di  «governo  del
territorio». 
    Ha evidenziato questa Corte (sentenza n.  22  del  2012)  che  la
riforma attuata con la legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte  seconda  della  Costituzione)  ha
inserito  la  «protezione  civile»  tra  le   materie   di   potesta'
legislativa concorrente, riservando allo Stato la sola determinazione
dei  principi  fondamentali,  con  la  conseguenza   che   i   poteri
legislativi e amministrativi, gia'  attribuiti  allo  Stato,  possono
trovare  attuazione  esclusivamente  in  forza  della  «chiamata   in
sussidiarieta'»,  e  che  la  gestione  degli  stessi   deve   essere
improntata al principio di leale collaborazione. 
    In attuazione di tale principio il coinvolgimento  delle  Regioni
e' previsto in generale dal codice della protezione civile del  2018,
che, in linea di continuita' con la legge n. 225 del 1992,  contiene,
in plurime disposizioni, ripetuti  momenti  di  collegamento  con  le
Regioni (nonche' con le Province autonome di Trento e di Bolzano)  e,
altresi', e' stato adottato  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata. 
    In particolare, l'art. 3 del codice prevede che fanno  parte  del
Servizio nazionale della protezione civile, articolato  in  strutture
operative nazionali e regionali, anche i presidenti delle Regioni  in
qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, assegnatarie
delle attribuzioni specifiche di cui all'art. 6. In generale, poi, il
successivo art. 15 stabilisce che le  direttive  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  che  assicurano  l'indirizzo  unitario,  nel
rispetto delle peculiarita'  dei  territori,  per  l'esercizio  della
funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile,  sono
adottate su proposta del capo dipartimento della protezione civile  e
previa intesa, da sancire in sede di Conferenza unificata  ovvero  di
Conferenza Stato-Regioni. 
    La  stessa  tipologia  degli  eventi  calamitosi,  che   attivano
l'intervento della protezione civile, chiama in causa le Regioni  per
la gestione delle emergenze di  estensione  e  rilevanza  intermedia:
quelle di cui alla lettera b)  dell'art.  7  del  codice.  Invece  le
emergenze riconosciute come di rilievo  nazionale  sono  fronteggiate
con  mezzi  e   poteri   straordinari   (con   tipica   chiamata   in
sussidiarieta'), da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi
di tempo ai sensi dell'art. 24 del  codice,  e  segnatamente  con  le
ordinanze commissariali di cui all'art.  25.  In  ogni  caso  sia  la
deliberazione dello stato di emergenza  di  rilievo  nazionale  (art.
24), sia le ordinanze commissariali di protezione civile  (art.  25),
sono  adottate  previa  intesa  con  i   presidenti   delle   Regioni
interessate. 
    Il  tipico  coinvolgimento  delle  Regioni,  in  attuazione   del
principio di leale collaborazione, che governa  sia  la  chiamata  in
sussidiarita' a livello statale, sia l'intreccio delle materie, nella
fattispecie, di competenza concorrente, si colloca quindi  a  livello
di codeterminazione di numerosi atti, specificandosi  pertanto  nella
prescrizione  della  previa  intesa,  prevista  infatti  altresi'  da
numerose ulteriori norme del codice (artt. 8, 9, 15, 17, 29, 37,  38,
42 e 45). 
    Sono proprio i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza  -  ha
sottolineato questa Corte (sentenza n. 32 del 2006) - ad aver indotto
il legislatore statale a prevedere un'articolazione delle  competenze
amministrative in maniera tale da conciliare le  necessarie  esigenze
unitarie e il  carattere  decentrato  e  diffuso  dell'organizzazione
della protezione civile. 
    Ma  sono  possibili  anche  altri  moduli   partecipativi,   meno
coinvolgenti, quali il mero  raccordo  (come  per  la  determinazione
degli indirizzi generali per le attivita' di formazione in materia di
protezione civile ex art. 8, comma  1,  lettera  f,  cod.  protezione
civile) o il parere della Regione interessata (come per  l'attuazione
delle misure per far fronte alle esigenze urgenti della ricostruzione
ex art. 25, comma 2, lettera f, cod. protezione civile). 
    Lo stesso parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017,
sullo schema di decreto legislativo  in  attuazione  della  legge  16
marzo  2017,  n.  30  (Delega  al  Governo  per  il  riordino   delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema  nazionale  della
protezione civile), per  il  riordino  del  sistema  nazionale  della
protezione civile, poneva in rilievo l'esigenza anche di  «misure  di
semplificazione», segnalando che talora  «lo  strumento  dell'intesa,
sicuramente rispettoso delle autonomie, potrebbe rischiare di rendere
subvalente  l'interesse  nazionale  rispetto  a  quello   regionale»,
talche' in un caso l'intesa e' stata sostituita con il mero  raccordo
(art. 9, comma 1, lettera b, cod. protezione civile). 
    6.- Tutto cio' premesso in generale, deve ora considerarsi,  piu'
specificamente, che il d.l. n. 189 del 2016 si e' mosso  in  sintonia
con il canone di leale collaborazione tra Stato e Regioni  risultante
dai  principi  fondamentali  della   materia   «protezione   civile»,
prescrivendo l'intesa sia nell'art. 2, comma  2,  sia  nell'art.  14,
comma 4, del citato decreto. 
    La prima disposizione  ha  previsto  che  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al precedente comma 1, il  commissario  straordinario
provvede a mezzo di ordinanze emanate previa intesa con i  Presidenti
delle Regioni interessate nell'ambito della «cabina di coordinamento»
di cui all'art. 1, comma 5, e comunicate al Presidente del  Consiglio
dei ministri; ordinanze che sono extra ordinem nel senso che  possono
essere  «in  deroga  a  ogni  disposizione  vigente»  (art.  25  cod.
protezione civile), ma nel rispetto della Costituzione, dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo (sentenza n. 44 del 2019). 
    La  seconda  disposizione  ha  previsto  che,  sulla  base  delle
priorita' stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice
commissari nella «cabina di coordinamento» di cui all'art.  1,  comma
5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e  il  piano  dei
beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti
attuatori  provvedono  a  predisporre  e  inviare  i  progetti  degli
interventi al commissario straordinario. 
    Nel  vigore  del  regime   dell'intesa   -   e,   quindi,   della
codeterminazione  del  contenuto  degli   atti   -   il   commissario
straordinario  ha  operato  per  oltre   due   anni   essendo   stato
ripetutamente prorogato lo stato di emergenza  nazionale,  da  ultimo
dall'art. 1, commi 988, lettera b), e 990, della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)  e
dall'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi  sismici),  in
corso di conversione. 
    7.-   Il   meccanismo   di   collegamento   rappresentato   dalla
codeterminazione  del   contenuto   dell'atto   oggetto   dell'intesa
nell'apposita sede della  menzionata  «cabina  di  coordinamento»  ha
evidentemente  operato  senza  particolari  criticita',  sia  perche'
inconvenienti   o   rallentamenti   non    sono    stati    segnalati
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  sia  soprattutto  perche'  lo
stesso Governo, nell'adottare il successivo d.l.  n.  109  del  2018,
recante, tra l'altro, anche ulteriori misure urgenti per  gli  eventi
sismici verificatisi in Italia centrale negli anni  2016  e  2017  al
fine dell'«accelerazione  del  processo  di  ricostruzione»,  non  ha
modificato - e quindi ha confermato nell'art. 37 (nella sua  iniziale
formulazione) - la prescrizione dell'intesa prevista,  sia  nell'art.
2, comma 2, sia nell'art. 14, comma 4, del precedente d.l. n. 189 del
2016. E' anzi significativo, in particolare, che al comma l,  lettera
a), la disposizione (art. 37)  mirasse  a  riallocare  la  competenza
circa la verifica dell'assenza di sovracompensazioni, con riferimento
alle normative nazionali ed europee in materia  di  aiuti  di  Stato,
spostandola dal commissario straordinario ai Presidenti delle quattro
Regioni interessate. Quindi in questa parte il decreto-legge, al fine
di accelerare il processo  di  ricostruzione  (tale  era  la  rubrica
dell'art. 37), accentuava - e nient'affatto ridimensionava - il ruolo
dei Presidenti delle Regioni. 
    E' solo in sede di conversione che l'intesa  richiesta  dall'art.
2, comma 2, e dall'art. 14, comma 4, del precedente d.l. n.  189  del
2016 e' stata degradata a parere. 
    Infatti, nel corso dell'esame alla Camera dell'art. 37  del  d.l.
n. 109 del 2018 e' stato aggiunto, alla lettera a), il numero 1-bis),
volto a prevedere che  le  ordinanze  del  commissario  straordinario
fossero emanate,  sentiti  i  presidenti  delle  Regioni  interessate
nell'ambito della «cabina di coordinamento», e non piu' previa intesa
con gli stessi (emendamenti identici 37.1 e  37.3,  approvati  il  17
ottobre 2018 in sede di commissioni riunite VIII e IX).  Inoltre,  e'
stata  aggiunta   la   lettera   b-ter),   che   stabiliva   che   la
predisposizione e l'invio al commissario straordinario  dei  progetti
degli  interventi  per  le  opere  pubbliche  e  i  beni   culturali,
effettuate dai soggetti attuatori competenti,  avvenisse  sulla  base
delle priorita' stabilite dal commissario straordinario, nella citata
«cabina di coordinamento», di cui all'art. 1, comma 5,  del  medesimo
decreto-legge, sentiti i vice commissari, e non  piu'  previa  intesa
con gli stessi (emendamenti identici 37.5 e  37.6,  approvati  il  17
ottobre 2018 in sede di commissioni riunite VIII e IX). 
    In  breve,  sono  stati  approvati   emendamenti   (di   identico
contenuto), i quali hanno previsto che il commissario  straordinario,
sia nell'adottare le ordinanze di cui all'art. 2, sia nel fissare  le
priorita' per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 14,  sentisse
i  presidenti  delle  Regioni  interessate,  senza  piu'   necessita'
dell'intesa con gli stessi. 
    Dagli  atti  parlamentari  non  risulta  la  ragione  di   questa
significativa modifica che, in controtendenza rispetto alla  conferma
della disposizione originaria (art. 37) nella  parte  in  cui  invece
accentuava il ruolo dei presidenti delle  Regioni  quanto  alla  gia'
richiamata questione delle sovracompensazioni, ne  ridimensionava  il
ruolo quanto alle ordinanze del commissario straordinario e al  piano
delle priorita' per la ricostruzione pubblica. Vi e' solo un fugace e
meramente assertivo riferimento a una non meglio precisata  finalita'
di rendere  piu'  efficace  l'azione  del  commissario  straordinario
(intervento dell'on. Patassini nella suddetta seduta del  17  ottobre
2018). Ne' l'Avvocatura generale ha  offerto  ulteriori  elementi  di
valutazione in proposito. 
    Anche  nella  successiva  relazione  sul   testo   approvato   in
Commissione (seduta del 24 ottobre 2018)  emerge  questa  sostanziale
discrasia.  Da  una  parte  si  dice:  «L'articolo  37   prevede   il
trasferimento dal commissario straordinario ai vice commissari  delle
funzioni di monitoraggio sugli aiuti previsti  dal  decreto-legge  n.
189 del 2016, al fine di verificare l'assenza di  sovra-compensazioni
in materia di aiuti di Stato [...]».  Dall'altra  parte  si  afferma:
«Nel corso dell'esame in sede referente sono state aggiunte ulteriori
disposizioni volte ad innovare  il  settore  della  governance  della
ricostruzione». 
    Quest'ultimo  riferimento  riguarda  evidentemente  le  modifiche
apportate dai due menzionati emendamenti convergenti  nel  sostituire
l'intesa con il parere, senza pero' alcun chiarimento in ordine  alle
ragioni della modifica. 
    Questo ingiustificato abbassamento del livello di  coinvolgimento
delle  Regioni  interessate,   titolari   di   potesta'   legislativa
concorrente, ridonda in lesione del principio di leale collaborazione
e dei parametri indicati dalle difese delle Regioni ricorrenti (artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.), atteso che in  generale
nella  materia  della  «protezione  civile»  e   del   «governo   del
territorio»   l'intesa   costituisce   lo   strumento   adeguato   di
coinvolgimento delle Regioni. In  particolare  nella  fattispecie  in
esame, della ricostruzione a seguito del sisma del 2016,  l'intesa  -
come gia' evidenziato - era stata ritenuta strumento adeguato in sede
di adozione sia del d.l. n. 189 del 2016, sia del  d.l.  n.  109  del
2018,  senza  che  nessun   particolare   inconveniente   nell'azione
amministrativa del commissario straordinario risultasse essere  stato
denunciato o segnalato. La maggiore adeguatezza dell'intesa  rispetto
al parere, allorche' la norma statale  incroci  competenze  regionali
anche solo concorrenti, e' stata da ultimo ritenuta nella sentenza n.
72 del 2019. 
    8.- Consegue l'illegittimita' in  parte  qua  della  disposizione
impugnata, risultando assorbiti i profili subordinati  delle  censure
mosse nel ricorso della Regione  Marche  e  gli  ulteriori  parametri
indicati nel ricorso della Regione Umbria. 
    La  reductio  ad  legitimitatem  richiede  il  ripristino   della
prescrizione dell'intesa -  sia  per  le  ordinanze  del  commissario
straordinario (ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 189 del 2016), sia per
la determinazione delle priorita' della  ricostruzione  pubblica  (ex
art. 14, comma 4,  dello  stesso  decreto-legge)  -  laddove  ora  e'
previsto, dalla disposizione censurata, il mero parere dei Presidenti
delle Regioni interessate. 
    E' pero' necessaria la modulazione temporale degli effetti  della
pronuncia di illegittimita'  costituzionale,  come  questa  Corte  ha
talora affermato. 
    E' vero che «[l]e sentenze di accoglimento, in base  al  disposto
dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953  n.  87,
operano ex tunc perche' producono i loro effetti anche  sui  rapporti
sorti anteriormente alla pronuncia  di  illegittimita'  sicche',  dal
giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione,  le  norme  dichiarate
incostituzionali non possono piu' trovare applicazione» (sentenza  n.
139 del 1984; cosi' anche le sentenze n. 127 del 1966  e  n.  49  del
1970). Ma la naturale retroattivita' degli effetti della pronuncia di
illegittimita' costituzionale non e' senza eccezioni. 
    Da una parte, diversa e' la decorrenza in caso di «illegittimita'
costituzionale sopravvenuta» (sentenza n. 178 del 2015), allorche' e'
questa stessa Corte che indica in  dispositivo  la  data  in  cui  si
verifica l'incostituzionalita', data successiva a quella di efficacia
della   disposizione   dichiarata   costituzionalmente    illegittima
(sentenze n. 501 del 1988, n. 1 del 1991, n. 416 del 1992, nonche' la
stessa citata sentenza n. 178 del  2015)  oppure  stabilisce  che  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale «non  incide  [...]  in
alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via  amministrativa  sia
in via giurisdizionale» (sentenza n. 266 del 1988). 
    9.-  D'altra  parte,  e'  possibile  che  vi   sia   «l'eventuale
necessita' di una graduazione degli effetti temporali  della  propria
decisione sui rapporti pendenti» (sentenza  n.  10  del  2015).  Puo'
infatti eccezionalmente presentarsi l'esigenza di  bilanciamento  con
altri  valori  e  principi  costituzionali,  i   quali   in   ipotesi
risulterebbero gravemente in sofferenza ove tali effetti risalissero,
come di regola, retroattivamente fino alla data  di  efficacia  della
norma censurata. 
    Parimenti in precedenza, nella sentenza  n.  1  del  2014  questa
Corte, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale di norme  della
legge per l'elezione della  Camera  dei  deputati  e  di  quella  per
l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  ha  avvertito  che   «la
decisione [...] produrra' i suoi effetti esclusivamente in  occasione
di una nuova consultazione elettorale» venendo in gioco «il principio
fondamentale della continuita' dello Stato». 
    Altresi', nel censurare previsioni istitutive  di  fondi  statali
settoriali,  che  risultavano  parzialmente  illegittime  quanto   al
difettoso coinvolgimento delle  Regioni  non  essendo  prescritta  la
previa intesa con gli enti territoriali, questa Corte ha fatto talora
salvi i procedimenti di spesa in corso per evitare il pregiudizio  di
diritti  costituzionali,  precisando   che   «la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  [...]  della   previsione   in   esso
contenuta non produce effetti  sui  procedimenti  in  corso,  qualora
questi riguardino detti diritti»,  ossia  i  «diritti  costituzionali
delle persone (si pensi per esempio agli interventi antisismici nelle
scuole o all'eliminazione delle barriere architettoniche)»  (sentenza
n. 74 del 2018; in senso conforme anche la sentenza n. 71 del 2018). 
    10.- Anche nella fattispecie in esame ricorre un'analoga esigenza
di salvezza degli effetti utili dell'azione amministrativa gia' posta
in essere in una situazione emergenziale,  quale  quella  conseguente
agli eventi sismici del 2016 e del 2017 nell'Italia centrale. 
    Infatti,  l'esigenza  contingente  ed  eccezionale  -  in  quanto
derivante  da  una  calamita'  con  connotazione  di  situazione   di
emergenza nazionale -  di  continuita'  dell'azione  del  commissario
straordinario e' rilevante sul piano costituzionale (art. 97 Cost.) e
comporta la necessaria salvezza degli atti  di  quest'ultimo,  per  i
quali  sia  intervenuto,  nella  vigenza  (e  in  osservanza)   della
disposizione censurata, il parere favorevole dei (e non gia' l'intesa
con i) Presidenti delle Regioni interessate. 
    In  tale  situazione  l'efficacia  retroattiva   della   presente
pronuncia  rischierebbe   di   incidere   negativamente   sull'azione
amministrativa  gia'  utilmente  posta  in  essere  dal   commissario
straordinario,  pur  non  ancora  consolidatasi  in  una   situazione
esaurita. Cio' infatti rappresenterebbe un fattore di  ritardo  nella
ricostruzione e rimozione dei danni dei suddetti eventi  sismici,  la
cui accelerazione,  al  contrario,  costituisce,  tra  le  altre,  la
ragione ispiratrice del recente d.l. n. 123 del  2019,  in  corso  di
conversione. 
    Da cio', la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  nei
limiti e nei termini di cui in motivazione.