ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del settore farmaceutico), in relazione all'art. 7, comma 1, della
stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 157, lettera a),
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza), promossi dal Collegio arbitrale rituale, nominato dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con
ordinanze del 6 dicembre 2018, iscritte ai numeri 50 e 51 del
registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Visti gli atti di costituzione di Donatella Paolino e Giulia Di
Silvestri e di Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano,
nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Giuseppe Greco per Donatella Paolino e Giulia
Di Silvestri, Pietro Paterniti La Via per Katia Domenica Mangano e
Agata Rita Domenica Mangano e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Il Collegio arbitrale rituale, costituito in Catania in forza
di clausola compromissoria contenuta nello statuto della societa' a
responsabilita' limitata Ravanusa - chiamato a risolvere la
controversia insorta tra detta societa' (vincitrice di un bando di
concorso pubblico straordinario per il conferimento di sedi
farmaceutiche, approvato dall'Assessorato alla salute della Regione
Siciliana ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) e una propria socia,
alla quale la Ravanusa srl chiedeva di rimuovere l'incompatibilita'
che le derivava dall'essere titolare di un rapporto di pubblico
impiego (come docente presso l'Universita' "Magna Grecia" di
Catanzaro) o di retrocedere la propria quota di partecipazione
all'originaria titolare che l'aveva a lei ceduta - ha reputato
rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, con
l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 50 del 2019, «questione
incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 1, lett.
c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 [Norme di riordino del
settore farmaceutico], nella parte in cui prevede che la
partecipazione alle societa' di capitali, di cui all'art. 7, co. 1,
della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di
lavoro pubblico e privato».
Secondo il Collegio rimettente, la norma cosi' denunciata -
nell'estendere la causa di incompatibilita' (derivante dallo
svolgimento di «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato») non
solo alle persone fisiche e ai soci di societa' di persone che siano
titolari e gestori di farmacie private, ma appunto anche ai soci di
societa' di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne
compiti di gestione o di direzione - violerebbe, per i motivi di cui
si dira' nel Considerato in diritto, gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47,
11 e 117, primo comma, della Costituzione, gli ultimi due in
relazione agli artt. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE),
firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1°
novembre 1993; 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; e 49 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto
2008, n. 130.
1.1.- Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite la
socia docente universitaria e la sua cedente della quota, ed e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato.
1.1.1.- Le parti hanno, in premessa, ritenuto adottabile una
interpretazione costituzionalmente adeguata della norma denunciata,
nel senso di ritenere riferibile la prevista incompatibilita'
esclusivamente alla gestione societaria o, comunque, ai soli soci
farmacisti.
In subordine, hanno chiesto accogliersi la questione sollevata
dal Collegio a quo.
1.1.2.- L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' della sollevata questione per carenza di
motivazione in ordine alla sua rilevanza, in ragione della incompleta
descrizione della fattispecie concreta; per non pertinenza della
disposizione denunciata rispetto all'oggetto del giudizio principale;
per mancato esperimento del tentativo di una lettura alternativa
della disposizione denunciata in senso costituzionalmente conforme;
oltreche' per erronea evocazione, come norme interposte, di
disposizioni del TUE e del TFUE, che il rimettente avrebbe viceversa
dovuto direttamente applicare.
In subordine, ha escluso la fondatezza delle censure formulate
dal rimettente sul rilievo che «l'estensione della incompatibilita'
in questione anche al semplice socio finanziatore di societa' di
capitali [...] costituisce legittima - e ragionevole - espressione
della discrezionalita' della quale il legislatore gode in materia».
1.1.3.- Sia le parti che il Presidente del Consiglio dei ministri
hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente
argomentato le rispettive conclusioni.
L'Avvocatura dello Stato ha, in particolare, insistito sulla
possibilita' di una «lettura alternativa» che limiti la portata
soggettiva della incompatibilita' in discussione, «circoscrivendola
ai soli soci farmacisti concretamente e fattivamente impegnati nella
gestione della farmacia sociale». E ha sottolineato come «tale
profilo si risolv[a], a ben vedere, in ragione, al tempo stesso, di
inammissibilita' e di infondatezza della sollevata questione».
2.- Con altra ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 51 del 2019),
emessa in pari data e di contenuto identico rispetto a quella di cui
si e' in precedenza detto, lo stesso Collegio arbitrale - chiamato
anche in questo caso a pronunciarsi sulla controversa partecipazione
alla compagine di altra societa' di capitali da parte di una socia
docente (anch'essa) universitaria - ha proposto la medesima questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c),
della legge n. 362 del 1991.
2.1.- Anche in questo giudizio si sono costituite la socia
docente e la sua cedente quota, le quali hanno concluso per
l'accoglimento della questione di costituzionalita', aderendo alla
prospettazione e alle argomentazioni del Collegio rimettente.
Una memoria integrativa e' stata depositata da dette parti, ma
fuori termine.
2.2.- E' intervenuto, ed ha anche depositato memoria, il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha ribadito le conclusioni
di inammissibilita' o non fondatezza, come gia' formulate nell'altro
giudizio.
Considerato in diritto
1.- L'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di
riordino del settore farmaceutico), come modificato, nei primi due
suoi commi, dall'art. 1, comma 157, lettere a) e b), della legge 4
agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza),
sotto la rubrica «Titolarita' e gestione della farmacia», dispone che
«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone
fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di
persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a
responsabilita' limitata. 2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come
oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle
societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra
attivita' svolta nel settore della produzione e informazione
scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione
medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».
Il successivo art. 8 della stessa legge n. 362 del 1991
(rubricato «Gestione societaria: incompatibilita'»), sub lettera c)
del suo comma 1, a sua volta, stabilisce che la partecipazione alla
societa' di cui all'art. 7 e' incompatibile «con qualsiasi rapporto
di lavoro pubblico e privato».
2.- Il Collegio arbitrale rituale nominato dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, nell'ambito di due
parallele controversie aventi analogamente ad oggetto l'eventuale
incompatibilita' della titolarita' di una docenza universitaria con
la partecipazione alla compagine di una societa' di capitali, con le
due ordinanze in epigrafe - che, per l'identita' del loro contenuto,
possono congiuntamente esaminarsi, previa riunione dei correlativi
giudizi - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ed ha
quindi sollevato, «questione di legittimita' costituzionale dell'art.
8, co. 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte
in cui prevede che la partecipazione alle societa' di capitali, di
cui all'art. 7, co. 1, della medesima legge, sia incompatibile con
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato».
Ad avviso del rimettente, la normativa censurata - con
l'estendere la causa di incompatibilita' (derivante dallo svolgimento
di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non solo alle
persone fisiche e ai soci di societa' di persone che siano titolari
di farmacie private, ma anche ai soci di societa' di capitali che
acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di
direzione - violerebbe:
l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza intrinseca
dell'equiparazione tra societa' di persone e societa' di capitali ai
fini dell'integrazione della causa di incompatibilita', e per la
sproporzione della previsione sull'incompatibilita' rispetto allo
scopo di tutela della salute, attraverso l'erogazione dei farmaci,
che l'esercizio delle farmacie private persegue, quale servizio
pubblico in concessione;
l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento,
che ne conseguirebbe, con riguardo: a) alle societa' di capitali i
cui soci siano persone fisiche anziche' persone giuridiche ovvero
siano persone fisiche inoccupate; b) alle societa' di capitali che
gestiscano strutture sanitarie o producano farmaci; c) alle
incompatibilita' previste per i dipendenti pubblici e, in specie, per
i docenti universitari, ai quali non e' precluso acquisire le quote
di societa' di capitali, purche' non abbiano compiti di gestione; d)
alle cause di incompatibilita' previste per l'acquisizione di
farmacie pubbliche da parte di societa' di capitali, tra le quali non
e' individuabile lo svolgimento di attivita' di lavoro da parte dei
soci;
gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione della tutela del lavoro
che discenderebbe dalla preclusione dell'investimento in una societa'
di capitali titolare di farmacia privata nei confronti di coloro che
svolgano un'attivita' lavorativa;
gli artt. 2 e 41 Cost., per l'irragionevole compressione della
liberta' di iniziativa economica privata, nella sua dimensione non
soltanto mercantilistica, ma anche di diritto fondamentale attraverso
cui l'uomo puo' conseguire il pieno sviluppo della propria
personalita';
l'art. 47 Cost., per la lesione della tutela del risparmio e
dell'investimento che conseguirebbe al divieto di acquisire quote o
azioni in societa' di capitali titolari di farmacie private nei
confronti dei soggetti che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa;
gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt.
3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7
febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; 16 della Carta
dei diritti fondamentali della Unione europea (CDFUE), proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - per il vulnus arrecato
(dalla censurata incompatibilita') alla liberta' di impresa.
3.- L'Avvocatura generale dello Stato, per l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, ha, come detto, eccepito
l'inammissibilita' sotto piu' profili della questione sollevata.
In quanto potenzialmente ostative all'accesso al merito della
questione o comunque pertinenti alla delimitazione del thema
decidendum, dette eccezioni vanno esaminate preliminarmente.
3.1.- La prima eccezione - che fa leva sulla incompleta
descrizione della fattispecie, in ragione dell'asserita mancata
specificazione, nelle ordinanze di rimessione, della natura
dell'incarico rivestito dalle persone fisiche che hanno acquistato le
quote delle societa' a responsabilita' limitata, titolari delle
farmacie private oggetto delle controversie in sede arbitrale - non
e' fondata.
In entrambe le ordinanze si precisa, infatti, che le acquirenti
sono titolari di un rapporto di lavoro pubblico quali docenti
universitarie.
3.2.- L'eccezione di inammissibilita', secondo cui la non
corrispondenza tra i petita dei giudizi principali e le sanzioni
previste dalla norma denunciata renderebbe la questione non
rilevante, e' pure essa priva di fondamento.
E' pur vero, infatti, che nei giudizi principali le societa'
titolari delle farmacie private hanno richiesto la retrocessione
delle quote cedute alle acquirenti, in tesi interessate dalla causa
di incompatibilita', in favore delle rispettive alienanti (nella
sostanza, l'annullamento della cessione delle quote), ovvero la
rimozione della causa di incompatibilita', al fine di ottenere le
autorizzazioni indispensabili all'esercizio della farmacia; e, per
converso, l'art. 8, comma 3, della legge n. 362 del 1991 prevede che,
ove siano integrate le cause di incompatibilita' elencate nel suo
comma 1 e nel precedente art. 7, ne conseguano specifiche sanzioni
interdittive (sospensione della persona fisica che dirige la
farmacia, sostituzione nella direzione con altro socio, interruzione
dell'attivita' se l'incompatibilita' interessa tutti i soci, nomina
di un commissario con compiti gestori).
Ma la previsione di sanzioni specifiche a carico dei soggetti
incaricati della direzione della farmacia, per essere incorsi in una
delle cause di incompatibilita' espressamente regolate, non esclude
l'applicabilita' dei rimedi generali (come quelli appunto di cui si
discute nei giudizi a quibus) che traggano comunque causa dalla
incompatibilita'.
3.3.- Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilita', per omessa
verifica della praticabilita' di una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma denunciata, e' priva di
pregio.
Il Collegio rimettente ha, infatti, pur tentato una lettura
adeguatrice, ma ha ritenuto che essa fosse impedita dal tenore
letterale della prescrizione contestata, oltre che da ragioni
sistematiche connesse alla natura tassativa delle cause di
incompatibilita'.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove
l'interpretazione conforme sia sperimentata, ma sia poi, come nella
specie, ritenuta impraticabile, l'eventuale non condivisione di tale
lettura incide sul merito e non sul rito, e costituisce quindi
ragione di eventuale infondatezza, e non di inammissibilita', della
questione sollevata (ex multis, sentenze n. 187, n. 179 e n. 144 del
2019, n. 132 del 2018, n. 42 del 2017, n. 204, n. 95 e n. 45 del
2016, n. 262 del 2015).
3.4.- Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilita' per il
profilo dell'erronea evocazione di disposizioni del diritto
dell'Unione europea, va ribadito che qualora sia lo stesso giudice
comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalita', a
richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea
attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri
interni, «questa Corte non potra' esimersi, eventualmente previo
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una
risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri:
strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della disposizione ritenuta in
contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con
effetti erga omnes, di tale disposizione» (ex plurimis, sentenza n.
63 del 2019).
E nella fattispecie non vi e' dubbio che le ragioni addotte a
sostegno della lamentata lesione delle citate disposizioni
dell'Unione europea interferiscano con il valore costituzionale della
liberta' dell'iniziativa economica privata.
Dal che la non accoglibilita' anche di quest'ultima eccezione.
4.- Nel merito, la questione non e' fondata per erroneita' della
interpretazione della norma denunciata.
Alla stregua degli stessi criteri ermeneutici di cui all'art. 12
delle Preleggi e' dato, infatti, pervenire pianamente alla
conclusione che - diversamente da quanto presupposto dal Collegio
rimettente - la causa di incompatibilita' di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991 non e' riferibile ai
soci, di societa' di capitali titolari di farmacie, che si limitino
ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella
gestione della farmacia.
4.1.- L'art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo non
modificato in parte qua dalla legge n. 124 del 2017, riferisce,
infatti, l'incompatibilita' («con qualsiasi rapporto di lavoro
pubblico e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma
1, al soggetto che gestisca la farmacia (o che, in sede di sua
assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella
gestione).
Cio' risulta gia' dalla stessa rubrica della norma, che
espressamente collega «gestione» e «incompatibilita'»; e' confermato,
inoltre, dal sistema delle sanzioni ivi disegnato (sub comma 3) per
il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilita':
sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che
risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia; e
trova, infine, ulteriore riscontro nella disciplina delle ipotesi
(sub commi 9 e 10 dell'art. 7, richiamate dall'art. 8) di subentro di
terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della
farmacia, nelle quali l'obbligo di cessione (entro sei mesi) della
quota cosi' acquisita dall'erede del socio o dall'acquirente della
societa', e' previsto per il solo caso in cui l'avente causa incorra
nelle incompatibilita' - di cui al secondo periodo del comma 2
dell'art. 7 - correlate a «qualsiasi altra attivita' svolta nel
settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,
nonche' [al]l'esercizio della professione medica», mentre nessun
rilievo ostativo alla permanenza nella societa' riveste l'eventuale
titolarita' di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte
dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che
non partecipi alla gestione della stessa.
4.2.- A sua volta l'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - come
novellato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha
incluso «le societa' di capitali» tra i soggetti che possono assumere
la titolarita' dell'esercizio di farmacie private - riferisce
senz'altro anche ai partecipanti a dette societa' le
incompatibilita', gia' sopra richiamate, di cui al secondo periodo
del suo comma 2; e prevede, bensi', che anche a detti soggetti «si
applicano [...] le disposizioni dell'articolo 8», tra le quali la
previsione appunto (sub comma 1, lettera c), per cui la
partecipazione alle societa' di gestione di farmacie e' incompatibile
«con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato». Ma - ed e'
cio' che il rimettente trascura di considerare - quest'ultimo
requisito negativo e' espressamente subordinato ad una condizione di
"compatibilita'": e' riferibile, cioe', al partecipante a societa'
esercente farmacie private, solo se e in quanto risulti "compatibile"
con il ruolo da questi rivestito nella societa' stessa.
Dal che la conclusione che, se la specifica incompatibilita' di
cui si discute e' legata ad un ruolo gestorio della farmacia, la
stessa non e' evidentemente riferibile al soggetto che un tale ruolo
non rivesta nella compagine sociale.
4.3.- Sul piano sistematico soccorre a ulteriormente confortare
tale esegesi la considerazione che l'incompatibilita' con qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il
precedente modello organizzativo - che, allo scopo di assicurare che
la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne
consentiva l'esercizio esclusivamente a societa' di persone composte
da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell'assoluta prevalenza
dell'elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale
-, coerente (quella incompatibilita') non lo e' piu' nel contesto del
nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge
n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una
impostazione professionale-tecnica della titolarita' e gestione delle
farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione,
quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della
possibilita' che la titolarita' nell'esercizio delle farmacie private
sia acquisita, oltre che da persone fisiche, societa' di persone e
societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche da societa' di
capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la
partecipazione alla compagine sociale non sia piu' ora limitata ai
soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di
idoneita'. Ragion per cui non e' neppure piu' ora indispensabile una
siffatta idoneita' per la partecipazione al capitale della societa',
ma e' piuttosto richiesta la qualita' di farmacista per la sola
direzione della farmacia: direzione che puo', peraltro, essere
rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.
Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto
normativo, la titolarita' di farmacie (private) in capo anche a
societa' di capitali, di cui possono far parte anche soci non
farmacisti, ne' in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia
o della societa', e' conseguente che a tali soggetti, unicamente
titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati
alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto piu'
riferibile l'incompatibilita' «con qualsiasi rapporto di lavoro
pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8
della legge n. 362 del 1991.
L'opposta lettura, in parte qua, di detta denunciata
disposizione, da parte del rimettente, comporta, appunto, la non
fondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati, della questione
su tale erronea premessa sollevata.