ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del provvedimento della Banca d'Italia  del  26  marzo  2019,
prot. n. 0406824/19, promosso dalla  Regione  Siciliana  con  ricorso
notificato il 10 giugno 2019, depositato in cancelleria il 17  giugno
2019, iscritto al n.  6  del  registro  conflitti  tra  enti  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di intervento della Banca  d'Italia  e  di
ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d'ora  in
avanti: ICCREA); 
    udito nell'udienza  pubblica  del  14  gennaio  2020  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Marina Valli per la Regione  Siciliana;  Olina
Capolino per la Banca d'Italia, Piero Guido Alpa e  Patrizio  Messina
per ICCREA e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 10  giugno  2019  e  depositato  il
successivo 17 giugno, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
e  della  Banca  d'Italia,  al  fine  di  ottenere  la  sospensiva  e
l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato,  del
provvedimento della Banca  d'Italia  del  26  marzo  2019,  prot.  n.
0406824/19, con cui e' stato disposto lo  scioglimento  degli  organi
con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli  organi
straordinari della Banca di credito  cooperativo  (d'ora  in  avanti:
BCC) di San Biagio Platani. 
    Ad avviso della ricorrente, questo provvedimento  sarebbe  lesivo
delle sue attribuzioni costituzionali e statutarie perche'  la  Banca
d'Italia  -   omettendo   di   coinvolgere   la   Regione   Siciliana
nell'adozione di tale atto - avrebbe violato sia gli artt.  17  e  20
del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana),   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (d'ora in avanti: lo  statuto),
sia gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012,  n.  205
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della  Regione  siciliana
in materia di  credito  e  risparmio),  sia  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    2.- La Regione  Siciliana  riferisce  che,  in  attuazione  della
disciplina introdotta dal  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18
(Misure urgenti  concernenti  la  riforma  delle  banche  di  credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il
regime fiscale  relativo  alle  procedure  di  crisi  e  la  gestione
collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge  8
aprile 2016, n. 49, la BCC di San Biagio Platani ha aderito al gruppo
bancario cooperativo ICCREA Banca spa Istituto centrale  del  credito
cooperativo (d'ora in avanti: ICCREA). 
    In seguito, e' stata la stessa BCC a comunicare  al  dipartimento
finanze e credito della Regione Siciliana che, con provvedimento  del
26 marzo 2019, la Banca d'Italia ha disposto  lo  scioglimento  degli
organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC
e l'ha sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per
gravi violazioni e  irregolarita'  nella  gestione,  con  contestuale
nomina degli organi straordinari, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  «Testo  unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia» (d'ora in avanti:  t.u.
bancario). 
    2.1.- La parte ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato,
in quanto adottato unilateralmente dalla  Banca  d'Italia,  senza  il
necessario coinvolgimento della Regione Siciliana, sia  lesivo  delle
proprie attribuzioni statutarie. 
    E' denunciata,  in  primo  luogo,  la  violazione  dell'art.  17,
lettera e), dello statuto, il quale prevede la competenza legislativa
in materia di «disciplina del  credito,  delle  assicurazioni  e  del
risparmio», nonche' dell'art. 20, che  attribuisce  al  Presidente  e
agli assessori  regionali  le  funzioni  esecutive  e  amministrative
concernenti  le  materie  del  credito,  delle  assicurazioni  e  del
risparmio. 
    La parte ricorrente lamenta, inoltre, la violazione dell'art.  l,
comma 1, lettera c), del d.lgs.  n.  205  del  2012  che  attribuisce
all'assessorato regionale dell'economia, dipartimento delle finanze e
del credito, la competenza ad adottare i provvedimenti in materia  di
«decadenza e sospensione dei soggetti che  svolgono  nelle  banche  a
carattere  regionale  funzioni  di   amministrazione,   direzione   e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza [...]». 
    E' denunciata, infine, la violazione  dell'art.  5  del  medesimo
d.lgs. n. 205 del 2012, che dispone che «[p]er le banche a  carattere
regionale i provvedimenti riguardanti lo  scioglimento  degli  organi
con   funzioni   di   amministrazione   e   controllo,   la    revoca
dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la  liquidazione  coatta
amministrativa,  nei  casi  previsti  dal  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,  sono  adottati,
ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto  dell'assessore
regionale per l'economia». 
    In quanto previste da norme di rango  costituzionale,  dotate  di
forza prevalente su quella delle leggi ordinarie,  queste  competenze
statutarie non sarebbero state eliminate dalla  nuova  normativa  del
d.l. n. 18 del 2016. 
    2.2.- La parte ricorrente ritiene che l'introduzione  del  gruppo
bancario  cooperativo,  cui  devono  aderire  le   BCC,   non   abbia
determinato la perdita del relativo carattere regionale. 
    Sarebbe  possibile,  infatti,  una   lettura   costituzionalmente
orientata della legge n. 49 del 2016, volta a preservare l'equilibrio
tra attivita'  bancaria  e  natura  mutualistica.  Nel  nuovo  gruppo
bancario cooperativo,  anche  le  attivita'  di  coordinamento  e  di
direzione  della  capogruppo  sono  volte  a  realizzare   lo   scopo
mutualistico delle BCC affiliate. La natura di  societa'  per  azioni
della   capogruppo   non   comporterebbe   il   venir   meno    delle
caratteristiche  delle  BCC  affiliate,  non  potendo  la  capogruppo
sostituirsi ad esse nell'esercizio della loro  attivita'.  Ad  avviso
della Regione Siciliana, la riforma non  avrebbe  determinato  alcuna
riduzione dell'autonomia gestionale delle BCC. 
    La ricorrente evidenzia, inoltre, che anche l'art. 37-bis,  comma
7,  lettera  c),  del  t.u.  bancario  sarebbe  volto  rafforzare  il
carattere localistico delle BCC. Si fa altresi' rilevare che anche la
Banca  centrale  europea,   nel   parere   dell'11   settembre   2018
(CON/2018/42), ha osservato che le modifiche apportate al d.l. n.  18
del 2016 dal successivo decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91  (Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito  con
modificazioni  in  legge  21  settembre  2018,  n.  108,   mirano   a
«rafforzare il carattere localistico e i tratti di decentralizzazione
dei gruppi bancari cooperativi». L'adesione al  gruppo  bancario  non
varrebbe, quindi, a disancorare la singola BCC dal territorio in  cui
ha sede. Pertanto, essa dovrebbe  tuttora  considerarsi  a  carattere
regionale. 
    D'altra parte, all'epoca dell'introduzione del d.lgs. n. 205  del
2012, il riferimento al gruppo bancario contenuto nell'art. l,  comma
3, non avrebbe potuto ricomprendere realta' del  tutto  diverse,  per
natura e funzione, da quelle al tempo esistenti. La riforma delle BCC
non avrebbe  modificato  l'art.  159  del  t.u.  bancario,  il  quale
continua a far salve le prerogative delle autonomie  speciali,  anche
rispetto alla legislazione statale in materia bancaria. 
    2.3.- Con il provvedimento impugnato  sarebbe  violato  anche  il
principio di leale collaborazione, in base al quale i diversi livelli
di governo devono  cooperare  fra  loro,  in  quanto,  nonostante  le
diversita' di funzione e struttura, essi fanno pur sempre  parte  del
medesimo ordinamento. Nel caso specifico, la Regione non ha  ricevuto
alcuna comunicazione, nemmeno a scopo puramente informativo,  ne'  e'
stata avvertita dalla Banca d'Italia circa la  posizione  che  questa
riteneva di assumere. Sarebbe stato cosi' impedito  alla  Regione  di
dare il proprio apporto ai  fini  di  una  soluzione  condivisa,  che
consentisse di tener conto delle prerogative regionali. 
    3.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  costituitosi  in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, resiste
al ricorso contestando la fondatezza delle censure in esso formulate. 
    3.1.- La difesa statale osserva, in primo  luogo,  che  la  parte
ricorrente non avrebbe fornito la prova del carattere regionale della
BCC in questione, secondo quanto previsto dall'art. l, comma  3,  del
d.lgs. n. 205 del 2012. 
    In particolare, non sarebbe  dimostrato  che  essa  e'  operativa
nella Regione, ne' che essa non possiede piu' del 5% degli  sportelli
al  di  fuori  di  questa,  ne',  infine,  che  la  sua  operativita'
extraregionale  sia  stata  valutata  dalla   Banca   d'Italia   come
marginale. La mancanza  anche  di  uno  solo  di  questi  presupposti
sarebbe sufficiente ad escludere il carattere regionale della banca. 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce,  inoltre,  che  gli
elementi che qualificano una BCC, descritti dagli artt. 33, 34, 35  e
37  del  t.u.  bancario,  non  coincidono   con   quelli,   puramente
territoriali, valorizzati,  invece,  dalla  normativa  di  attuazione
statutaria, e in particolare dall'art. l, comma 3, del d.lgs. n.  205
del  2012.  I  caratteri  tipici  della  BCC  sono  infatti  di  tipo
personale, piu' che territoriale, in quanto riferiti  ai  soci  e  al
rapporto mutualistico che deve intercorrere tra questi e la banca. 
    Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma  2,  del  t.u.  bancario  e
della circolare della Banca d'Italia n.  285  del  17  dicembre  2013
(Disposizioni di vigilanza per le  banche),  la  zona  di  competenza
territoriale delle BCC non coincide necessariamente con il territorio
regionale. Pertanto, il  modello  della  BCC  non  coinciderebbe  con
quello  della  banca  di  interesse  regionale,  rilevante  ai   fini
dell'applicabilita' del d.lgs. n. 205 del 2012. 
    3.2.- L'Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre, che,  ai
sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del t.u. bancario, l'appartenenza ad
un  gruppo  bancario  cooperativo  e'  condizione  per  il   rilascio
dell'autorizzazione dell'attivita' bancaria  in  forma  di  banca  di
credito cooperativo. L'inserimento in un  gruppo  bancario  nazionale
farebbe perdere alle banche che ne fanno parte l'eventuale  carattere
regionale posseduto prima dell'ingresso nel gruppo. 
    Si fa rilevare che, anche prima del d.l. n. 18 del  2016,  l'art.
1,  comma  3,  dello  stesso  d.lgs.  n.  205  del   2012   prevedeva
l'incompatibilita' tra il carattere regionale di una banca e  la  sua
appartenenza  da  un   gruppo   bancario   nazionale.   L'innovazione
introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, non  impugnato  sul  punto  dalla
Regione     Siciliana,     sarebbe     data      dall'obbligatorieta'
dell'affiliazione, con conseguente perdita del carattere regionale. 
    3.3.- L'Avvocatura generale dello Stato ritiene  che  la  riforma
del 2018 abbia salvaguardato il carattere  territoriale  e  lo  scopo
mutualistico propri delle BCC,  prevedendo  che  il  gruppo  bancario
cooperativo sia di tipo "contrattuale", ossia basato sul contratto di
coesione. Non si tratta, infatti, di un gruppo basato  sul  controllo
del capitale sociale  delle  affiliate  da  parte  della  capogruppo,
valendo anzi la regola opposta, in quanto sono le affiliate  a  dover
detenere il capitale della capogruppo, almeno  per  il  sessanta  per
cento di questo (art. 37-bis, comma l, lettera a, del t.u. bancario). 
    Peraltro, pur essendo salvaguardati il carattere  mutualistico  e
l'autonomia operativa della singola  BCC,  la  vigilanza  sull'intero
gruppo deve uniformarsi al carattere nazionale di questo. L'esistenza
di  vincoli  di  gruppo   comporta   necessariamente   il   carattere
consolidato della vigilanza e della competenza ad adottare i relativi
provvedimenti. 
    3.4.- Inoltre,  ad  avviso  della  difesa  statale,  l'intervento
dell'assessore regionale per l'economia,  previsto  dall'art.  5  del
d.lgs. n. 205 del 2012  in  caso  di  commissariamento  di  banche  a
carattere   regionale,   avrebbe   costituito   il    riflesso    del
coinvolgimento  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   in
precedenza previsto dal t.u. bancario  e  in  seguito  eliminato  dal
d.lgs. 16 novembre 2015,  n.  181,  recante  «Modifiche  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, in attuazione della  direttiva  2014/59/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,   che
istituisce  un  quadro  di  risanamento  e  risoluzione  degli   enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,  2002/47/CE,
2004/25/CE,  2005/56/CE,   2007/36/CE,   2011/35/UE,   2012/30/UE   e
2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio». Con questo  atto  normativo,  la
competenza  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di   amministrazione
straordinaria delle banche e' stata attribuita in via esclusiva  alla
Banca d'Italia, quale autorita' di vigilanza. 
    Non  essendo  piu'  prevista  nel  quadro  normativo  dell'Unione
europea una competenza in materia dell'organo  di  governo,  ma  solo
dell'autorita' di  vigilanza,  il  fondamento  di  questa  competenza
sarebbe venuto meno anche a livello territoriale. 
    4.-  Nel  giudizio  e'  intervenuta  la  Banca  d'Italia,   quale
autorita' che ha emanato l'atto che ha  dato  origine  al  conflitto,
chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione che spettava allo
Stato, e per esso alla stessa Banca d'Italia, il potere  di  adottare
l'atto impugnato. 
    4.1.-  Dopo  avere  premesso   una   ricostruzione   del   quadro
regolatorio  relativo  alla  vigilanza   sulle   banche,   la   parte
interveniente riferisce di avere adottato il provvedimento  impugnato
in quanto ancora competente ratione temporis per la  vigilanza  sulla
BCC, non essendosi all'epoca  ancora  perfezionato  il  passaggio  di
consegne in favore della Banca centrale europea, ai  sensi  dell'art.
45 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea  del
16 aprile 2014 che istituisce il quadro di  cooperazione  nell'ambito
del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e  le
autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate
(Regolamento quadro sull'MVU). 
    4.2.- La Banca d'Italia rileva che, in base all'art. 1, comma  3,
del d.lgs. n. 205 del 2012, ove la  banca  appartenga  ad  un  gruppo
bancario, l'applicabilita' delle stesse  disposizioni  di  attuazione
statutaria e' condizionata all'accertamento del  carattere  regionale
delle altre  componenti  bancarie  del  gruppo  e  della  capogruppo.
Pertanto, per accertare la permanenza del carattere regionale di  una
banca non sarebbe sufficiente esaminare l'operativita' della  singola
BCC aderente al gruppo, ma occorrerebbe verificare che anche le altre
componenti bancarie del gruppo e la capogruppo  presentino  carattere
regionale. Nel  caso  in  esame,  sarebbe  un  fatto  notorio  e  non
contestato che tanto la  capogruppo  ICCREA,  quanto  la  maggioranza
delle altre componenti bancarie del gruppo, hanno sede  al  di  fuori
della Regione Siciliana. 
    Ai sensi dell'art. 1,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  205  del  2012
l'adesione  ad  un  gruppo  a  rilevanza  nazionale  impedirebbe   di
considerare la banca a carattere regionale e la disciplina di cui  al
d.lgs. n. 205 del 2012 sarebbe, pertanto, inapplicabile. 
    4.3.- Osserva, inoltre, la Banca  d'Italia  che,  allo  scopo  di
rafforzare la  stabilita'  patrimoniale  delle  BCC  appartenenti  al
gruppo, il contratto di coesione prevede la garanzia in solido  delle
obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre  banche  aderenti
(art. 37-bis, comma 4, del  t.u.  bancario)  e  la  garanzia  fra  la
capogruppo  e  le  banche  affiliate  e'  reciproca,  secondo  quanto
previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013  (parte
terza, capitolo 6, sezione III, paragrafo 2). 
    L'assoggettamento ai poteri di direzione  e  coordinamento  della
capogruppo e' il presupposto perche' possa operare questo  regime  di
solidarieta' e perche' la capogruppo possa adoperarsi per  assicurare
il rafforzamento patrimoniale delle banche appartenenti al gruppo. Ad
esso si applicano, quindi, le disposizioni dettate dal t.u.  bancario
sulla vigilanza consolidata. 
    4.4.- Quanto all'obbligo di aderire ad un gruppo a capo del quale
vi sia una societa' per azioni, esso  avrebbe  il  fine  di  favorire
l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei  capitali  e
la patrimonializzazione delle banche del gruppo stesso.  Il  parziale
ridimensionamento del ruolo delle autonomie costituirebbe, quindi, un
inevitabile effetto collaterale della riforma del 2018,  al  fine  di
tutelare  un  interesse  costituzionalmente  rilevante,  nel   mutato
contesto di mercato e regolamentare. 
    D'altra parte, la difesa della Banca d'Italia osserva  che  -  in
considerazione della natura dell'atto impugnato, meramente  esecutivo
della nuova disciplina delle  banche  di  credito  cooperativo  -  il
ricorso dovrebbe  ritenersi  inammissibile,  non  avendo  la  Regione
Siciliana impugnato la disciplina legislativa di  cui  l'atto  stesso
costituisce applicazione. 
    4.5.- Si fa, infine, rilevare che, ai sensi degli artt. 28  e  29
della direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 maggio  2014,  che  istituisce  un  quadro  di  risanamento  e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento,  la
rimozione   dell'organo   di   amministrazione   e   la   nomina   di
amministratori  temporanei  dell'ente  rientrano  tra  le  misure  di
intervento precoce. Gli Stati membri sono  tenuti  ad  attribuire  il
potere di adottare tali misure alle autorita' nazionali di vigilanza,
senza coinvolgere invece le autorita'  nazionali  competenti  per  le
decisioni economiche, finanziarie e di bilancio in ambito  nazionale.
Il d.lgs. n. 181 del 2015 - che ha recepito la direttiva, modificando
l'art. 70 del t.u. bancario - ha infatti  escluso  il  coinvolgimento
del Ministro dell'economia e delle finanze rispetto  agli  interventi
precoci  di  vigilanza.  Viceversa,  la  competenza   esclusiva   per
l'adozione del provvedimento di amministrazione  straordinaria  delle
banche e' attribuita all'autorita' di vigilanza, che in  passato  era
titolare solo del potere di  proposta.  Si  tratta,  infatti,  di  un
provvedimento  di  vigilanza  in  senso  stretto,  che  non  richiede
l'intervento   dell'organo   governativo   (statale   o    regionale)
responsabile   in   materia   economica.    L'esclusiva    competenza
dell'autorita'  di  vigilanza  ad  adottare   il   provvedimento   di
amministrazione  straordinaria  della   BCC   legittimerebbe   dunque
l'azione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 159 t.u. bancario. 
    4.6.- Quanto alla denunciata violazione del  principio  di  leale
collaborazione, non vi sarebbe alcuna sovrapposizione di competenze e
la Banca d'Italia si sarebbe limitata ad applicare una disciplina che
- con riferimento a banche e gruppi non qualificabili come  regionali
- non prevede competenze della Regione Siciliana. 
    5.- Nel giudizio e' intervenuta ICCREA, chiedendo il rigetto  del
ricorso promosso dalla Regione Siciliana. 
    5.1.- A  sostegno  dell'ammissibilita'  del  proprio  intervento,
ICCREA riferisce, in  primo  luogo,  di  essere  parte  del  giudizio
pendente dinanzi al TAR per il Lazio, in cui e'  stato  impugnato  il
medesimo provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 che  ha
dato origine  al  conflitto.  L'oggetto  del  presente  giudizio  per
conflitto coinvolgerebbe in modo immediato e  diretto  la  situazione
soggettiva della parte interveniente,  poiche'  la  sua  salvaguardia
discende dall'esito dello stesso. 
    5.2.-  ICCREA  deduce,  inoltre,  di  svolgere,   in   veste   di
capogruppo, attivita' di direzione  e  coordinamento,  tra  le  quali
rientrano anche funzioni aziendali di controllo. Da cio' discende  la
necessita'  di  un  assetto  organizzativo   atto   a   favorire   la
circolazione delle informazioni all'interno del gruppo per consentire
la  pianificazione   dell'operativita'   strategica   e   del   piano
industriale e finanziario del  gruppo.  Ove  fosse  preclusa  la  sua
partecipazione al presente giudizio, alla capogruppo sarebbe di fatto
impedito di svolgere pienamente il proprio ruolo.  Questa  situazione
sarebbe  suscettibile  di  incidere  su  attribuzioni   espressamente
riconosciute dal contratto di coesione. 
    5.3.- Con istanza  depositata  il  4  settembre  2019  ICCREA  ha
chiesto, previa decisione di  questa  Corte  sull'ammissibilita'  del
proprio intervento in giudizio, di essere ammessa alla  consultazione
integrale  del  fascicolo  di   giudizio,   anche   ai   fini   della
partecipazione alla trattazione orale della controversia. 
    Viste le disposizioni del Presidente della Corte del 21  novembre
2018, e' stata fissata la camera di consiglio del 4 dicembre 2019 per
la  decisione  sull'ammissibilita'  dell'intervento  di  ICCREA.  Con
ordinanza n. 269  del  2019,  e'  stata  dichiarata  l'ammissibilita'
dell'intervento di ICCREA. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Siciliana ha sollevato conflitto  di  attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca
d'Italia, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia  del  26
marzo 2019, prot.  n.  0406824/19,  con  cui  e'  stato  disposto  lo
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo
e  la  nomina  degli  organi  straordinari  della  Banca  di  credito
cooperativo (d'ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani. 
    Ad avviso della ricorrente, questo provvedimento  sarebbe  lesivo
delle sue attribuzioni costituzionali e statutarie  perche'  l'omesso
coinvolgimento della Regione Siciliana  nell'adozione  di  tale  atto
avrebbe violato sia gli artt. 17 e 20 del regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
(d'ora in avanti: lo statuto), sia  gli  artt.  1  e  5  del  decreto
legislativo 29 ottobre  2012,  n.  205  (Norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale della Regione siciliana  in  materia  di  credito  e
risparmio), sia il principio di leale collaborazione. 
    La parte ricorrente chiede di dichiarare che  non  spettava  allo
Stato, e per esso alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento  del
26 marzo 2019, di  scioglimento  degli  organi  amministrativi  e  di
controllo della Banca di credito cooperativo di San  Biagio  Platani,
nonche'  di   nomina   degli   organi   straordinari,   senza   alcun
coinvolgimento della Regione Siciliana. La ricorrente chiede,  previa
sospensione  in  via  cautelare,  l'annullamento  del   provvedimento
impugnato. 
    2.- L'eccezione preliminare di inammissibilita'  sollevata  dalla
Banca d'Italia non e' fondata. 
    2.1.- La difesa della parte interveniente  ritiene  inammissibile
il ricorso in considerazione della natura dell'atto  impugnato.  Esso
sarebbe, infatti, meramente esecutivo della  nuova  disciplina  delle
banche  di  credito  cooperativo,  introdotta  dal  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti  concernenti  la  riforma  delle
banche di credito cooperativo, la  garanzia  sulla  cartolarizzazione
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di  crisi
e  la   gestione   collettiva   del   risparmio),   convertito,   con
modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n.  49,  non  impugnato  dalla
parte ricorrente. L'impugnazione di un atto meramente  consequenziale
rispetto   ad   altro   atto   precedente   non   impugnato   sarebbe
inammissibile, poiche'  si  sarebbe  ormai  verificata  la  decadenza
dall'esercizio dell'azione. 
    2.2. - L'eccezione non e' fondata perche' il provvedimento  della
Banca d'Italia del 26 marzo 2019, ancorche'  contenente  il  richiamo
alla disciplina  introdotta  dal  d.l.  n.  18  del  2016,  non  puo'
considerarsi meramente esecutivo, confermativo o  riproduttivo  della
norma primaria non impugnata. 
    Al  contrario,  nella  prospettazione  della  parte   ricorrente,
l'illegittimita'   dell'atto   deriverebbe    proprio    dall'erronea
interpretazione, da  parte  della  Banca  d'Italia,  dei  margini  di
autonomia conservati dalle BCC anche dopo la  riforma  del  2016.  Le
censure della Regione Siciliana non investono - ne' direttamente, ne'
indirettamente - la disciplina introdotta dal d.l. n.  18  del  2016.
Esse si appuntano invece sulla dedotta violazione  delle  prerogative
statutarie  e  di  attuazione   statutaria,   realizzata   attraverso
l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, di una competenza che  si
ritiene viceversa assegnata alla Regione. 
    3.- D'altra parte, l'ammissibilita' del ricorso  non  viene  meno
per la pendenza, dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, di
un  giudizio   avente   a   oggetto   l'impugnazione   del   medesimo
provvedimento che ha dato origine al conflitto. 
    3.1.- Il modello dei conflitti fra enti «si estende a comprendere
ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di  un  potere  altrui
consegua   la   menomazione   di   una    sfera    di    attribuzioni
costituzionalmente  assegnate  all'altro  soggetto»   (ex   plurimis,
sentenze n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007). 
    Tale  circostanza  -  a  prescindere   dalla   natura   dell'atto
necessario a soddisfare le pretese regionali e  dalla  competenza  al
riguardo del giudice comune - ricorre nel caso in esame, in cui e' in
discussione la lesione di competenze regionali riconosciute dall'art.
17, lettera e), dello statuto e dall'art. 5 del  d.lgs.  n.  205  del
2012. La lesione denunciata  non  si  esaurisce  nella  mera  erronea
applicazione della legge attraverso l'atto  impugnato.  Essa  e',  al
contrario,  idonea  a  innescare  un   conflitto   di   attribuzione,
configurandosi come un «comportamento significante  [...]  dotato  di
efficacia e rilevanza esterna [...] comunque diretto "ad esprimere in
modo  chiaro  ed  inequivoco  la  pretesa  di  esercitare  una   data
competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione  nella
altrui sfera di attribuzioni [...]"» (sentenza n. 122 del 2013; nello
stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 332 del 2011, n. 39 del  2007,
n. 382 del 2006). 
    4.- Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto
dalla Regione Siciliana non e' fondato. 
    4.1.- La parte ricorrente lamenta la violazione sia  degli  artt.
17 e 20 dello statuto di autonomia, sia  delle  prerogative  previste
dalle norme di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012
e in particolare del suo art. 5, che prevede che «[p]er le  banche  a
carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli
organi  con  funzioni  di  amministrazione  e  controllo,  la  revoca
dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la  liquidazione  coatta
amministrativa,  nei  casi  previsti  dal  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,  sono  adottati,
ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto  dell'assessore
regionale per l'economia». 
    Nel caso in esame, non forma  oggetto  di  contestazione  tra  le
parti la circostanza che la Banca  d'Italia  abbia  disatteso  questo
modello procedimentale, agendo unilateralmente e omettendo  qualsiasi
coinvolgimento   della   Regione    Siciliana    nell'adozione    del
provvedimento. 
    4.2.-  L'applicabilita'  del  d.lgs.  n.  205  del  2012   e   il
riconoscimento delle prerogative ivi sancite in favore della  Regione
Siciliana  presuppongono  il  carattere  regionale  della  banca.  La
definizione normativa di questo presupposto e' contenuta nell'art. 1,
comma 3, dello stesso d.lgs.,  a  norma  del  quale  «sono  banche  a
carattere regionale le banche che hanno la  sede  legale  in  Sicilia
purche' non abbiano piu' del 5 per cento degli sportelli al di  fuori
della Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione  e,
ove la  banca  appartenga  a  un  gruppo  bancario,  anche  le  altre
componenti bancarie del gruppo e la capogruppo  presentino  carattere
regionale ai sensi delle presenti disposizioni». 
    Ne discende che, secondo le  stesse  disposizioni  di  attuazione
statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 - precedenti alla riforma
delle BCC del 2016 -  l'adesione  ad  un  gruppo  bancario  nazionale
determinava la perdita del carattere regionale della banca  affiliata
e, di conseguenza, l'inapplicabilita' della disciplina dettata  dallo
stesso d.lgs. 
    4.3.- Il d.l. n. 18 del 2016 - che ha modificato  gli  artt.  33,
34, 35 e 36 del t.u. bancario e inserito gli artt. 37-bis e 37-ter  -
configura come necessaria l'adesione a un gruppo bancario cooperativo
ai fini dell'esercizio dell'attivita' bancaria nella forma della BCC.
Nella  consapevolezza  di  tale  doverosita',  la  Regione  Siciliana
ritiene tuttavia possibile una lettura  del  d.l.  n.  18  del  2016,
secondo  la  quale  l'appartenenza  ad  un   gruppo   nazionale   non
determinerebbe la perdita del carattere regionale della  BCC  che  vi
abbia  aderito.  La  riforma  del  2016  avrebbe,   infatti,   inteso
preservare  un   equilibrio   tra   attivita'   bancaria   e   natura
mutualistica.  I  poteri  di  coordinamento  e  di  direzione   della
capogruppo sarebbero volti a realizzare lo scopo  mutualistico  delle
BCC affiliate. Essa non potrebbe sostituirsi alle BCC  nell'esercizio
della loro attivita' e non si avrebbe  alcuna  riduzione  della  loro
autonomia gestionale. Da queste considerazioni, la Regione  Siciliana
fa discendere il mantenimento del carattere regionale  delle  BCC  e,
conseguentemente, la loro perdurante soggezione  alla  disciplina  di
cui al d.lgs. n. 205 del 2012. 
    4.3.1.- Tale interpretazione della  ricorrente  non  puo'  essere
condivisa, in  particolare  in  relazione  alla  BCC  di  San  Biagio
Platani. 
    Se e' pur vero che la  riforma  introdotta  nel  2016  ha  inteso
salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi  limiti,
gli spazi di autonomia gestionale delle singole banche, tuttavia tali
circostanze non determinano la conservazione del carattere  regionale
della banca in esame, a fronte del dato normativo delle  disposizioni
di attuazione statutaria e della disciplina introdotta dal d.l. n. 18
del 2016. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n.  205  del  2012,  il
carattere regionale di una qualsiasi BCC che appartenga a  un  gruppo
bancario presuppone che  «anche  le  altre  componenti  bancarie  del
gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale».  Per  effetto
dell'adesione al gruppo bancario nazionale ICCREA Banca spa  Istituto
centrale del credito cooperativo (d'ora in avanti: ICCREA), la BCC di
San Biagio Platani ha perso il  carattere  regionale  e  pertanto  e'
sottratta ai poteri di competenza regionale previsti  dal  d.lgs.  n.
205 del 2012. 
    L'interpretazione  sostenuta  dalla  Regione  ricorrente  risulta
incompatibile anche con  la  ratio  dell'intervento  legislativo  del
2016, in quanto volto a realizzare, attraverso il coordinamento e  la
direzione della capogruppo, la finalita' di «razionalizzazione  della
governance, [...] di stabilita' nel suo complesso e di  rafforzamento
patrimoniale a livello delle singole banche di credito  cooperativo»,
come risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno  di  legge
di conversione. Nel complessivo disegno riformatore del  d.l.  n.  18
del 2016, tali obiettivi sono perseguiti attraverso  il  conferimento
alla capogruppo di poteri di direzione e coordinamento (art.  37-bis,
comma 1, t.u. bancario),  idonei  a  realizzare  il  comune  progetto
imprenditoriale del  gruppo  bancario  cooperativo.  Pur  rispettando
l'autonomo interesse sociale di ciascuna BCC aderente al  gruppo,  il
contratto di coesione disciplina,  infatti,  i  poteri  di  direzione
strategica e i presidi di controllo del rischio, che sono  attribuiti
a livello nazionale alla capogruppo. Inoltre,  la  prevista  garanzia
solidale incrociata tra la  capogruppo  e  le  banche  partecipi  del
gruppo, di cui al nuovo art. 37-bis,  comma  4,  del  t.u.  bancario,
comporta di per se' una disciplina uniforme della vigilanza. 
    4.3.2.-  Neppure  gli  ulteriori   argomenti   utilizzati   dalla
ricorrente  al  fine  di  sostenere  il  mantenimento  del  carattere
regionale della banca in  esame,  anche  dopo  l'adesione  al  gruppo
bancario ICCREA, possono essere condivisi. 
    La Regione Siciliana contesta  infatti  che  il  gruppo  bancario
cooperativo costituisca un gruppo societario in  senso  proprio,  sia
perche' incentrato su un controllo di tipo contrattuale, sia  perche'
regolato da una disciplina successiva al d.lgs. n. 205 del  2012,  il
quale non avrebbe potuto contemplare un istituto introdotto  soltanto
nel 2016. 
    4.3.2.1.- Va tuttavia rilevato che il gruppo bancario cooperativo
non rappresenta ne' il primo, ne' l'unico caso  di  gruppo  di  fonte
contrattuale. Questo fenomeno risulta previsto e disciplinato  ancora
prima del 2012. Infatti, la riforma del diritto societario, di cui al
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  6  (Riforma  organica  della
disciplina delle societa' di  capitali  e  societa'  cooperative,  in
attuazione della legge 3 ottobre  2001,  n.  366),  non  soltanto  ha
introdotto la disciplina dell'attivita' di direzione e coordinamento,
ma  ha  anche  riconosciuto  la  possibilita'  dei  gruppi  di  fonte
contrattuale (art. 2497-septies cod. civ.). In questo ambito e' stato
disciplinato, in particolare, il gruppo cooperativo paritetico  (art.
2545-septies cod. civ.), ossia un gruppo di  fonte  contrattuale  tra
imprese cooperative. Il d.l. n. 18 del 2016 ha quindi regolato, nello
specifico ambito del settore  bancario,  un  fenomeno  che  era  gia'
previsto in termini generali per l'impresa cooperativa. 
    D'altra parte, lo stesso t.u. bancario contiene la disciplina dei
gruppi bancari sia partecipativi, aggregati sulla base di rapporti di
partecipazione al  capitale,  sia  contrattuali,  legati  da  vincoli
negoziali, come nel caso  dei  gruppi  bancari  cooperativi  previsti
dalla riforma del 2016 (v. artt. 60 e  seguenti  t.u.  bancario).  La
circostanza, richiamata  dalla  ricorrente,  che  in  questo  secondo
modello la capogruppo non possieda una  partecipazione  di  controllo
nelle  BCC  aderenti  risulta,  dunque,  ininfluente  ai   fini   del
riconoscimento del potere di direzione e coordinamento  della  stessa
capogruppo, ben potendo esso discendere dal  contratto,  anziche'  da
rapporti  di  tipo  partecipativo.  Parimenti  ininfluente  e'   tale
circostanza ai fini della garanzia solidale incrociata. 
    Infine,  l'obbligatorieta'  dell'adesione  al   gruppo   bancario
cooperativo  non  incide  sulla  sua   qualificazione   come   gruppo
societario in senso proprio. Si tratta, infatti, di un precetto volto
a rafforzare la stabilita' e la capacita' competitiva delle BCC. Esso
non interferisce, tuttavia, con la natura del gruppo, ne' con la  sua
struttura. 
    4.3.3.- Del resto, la stessa parte ricorrente - in contrasto  con
quanto  da  essa  stessa  sostenuto  nel  presente  giudizio   -   ha
riconosciuto l'avvenuta perdita del carattere regionale  della  banca
in esame, cio' che costituisce il  presupposto  per  l'applicabilita'
dei poteri dei quali lamenta in questa sede la lesione. 
    Nel recente aggiornamento dell'Albo regionale  delle  banche,  di
cui all'art. 2 del d.lgs. n. 205 del 2012 (decreto  dirigenziale  del
Servizio   credito   e   agevolazioni   creditizie   dell'Assessorato
dell'economia della Regione Siciliana, d.d.g. n. 1538 del 17 dicembre
2019, depositato in udienza dalla difesa del gruppo bancario  ICCREA)
la stessa Regione ha ritenuto che - proprio a  seguito  dell'adesione
ai gruppi bancari cooperativi - siano venuti meno i  presupposti  per
la permanenza nell'Albo di alcune BCC, fra le quali anche  quella  di
San Biagio Platani. Pertanto, essa non e' piu'  ricompresa  nell'Albo
regionale delle banche siciliane. 
    5.-  Dall'insussistenza  della  competenza   regionale   invocata
discende,  inoltre,  l'infondatezza  della  doglianza  relativa  alla
violazione del principio di leale collaborazione, il quale  viene  in
rilievo  in  riferimento  a  situazioni  in  cui   si   sovrappongono
competenze di soggetti pubblici diversi. 
    6.- L'infondatezza, in ogni sua parte, del proposto  ricorso  per
conflitto  comporta  l'assorbimento   dell'istanza   di   sospensione
dell'atto impugnato.