TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
Il giorno 10 ottobre 2019 in Bologna si e' riunito in Camera di
consiglio nelle persone dei componenti:
dott. Mirandola Manuela, Presidente;
dott. Farinella PierVittorio, Giudice relatore;
dott. Laghi Ilaria, esperto;
dott. Rori Giorgia, esperto.
Con la partecipazione della dott.ssa Pantani Maria Rita, sost.
procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, per
deliberare sulla domanda di: Revoca Liberazione Anticipata (art. 54,
comma 3), presentata nei confronti di F.M., nato a ... il ..., gia'
detenuto presso la Casa Circondariale di ..., espiazione della pena
di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 19
novembre 2013 (irr. 23 febbraio 2015); pena cessata il 29 luglio
2019.
Ordinanza
Il Tribunale di Sorveglianza ritiene di sollevare questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 3, legge n. 354/1975,
nella parte in cui non prevede che possa disporsi la revoca del
beneficio della liberazione anticipata anche nel caso di intervenuto
assoluzione del condannato ai sensi dell'art. 115 c.p., qualora nei
suoi confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di
sicurezza, per contrasto con gli articoli 3 e 27 comma 3 della
Costituzione.
Rilevanza della questione.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha
chiesto la revoca, ex art. 54, comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354,
dei provvedimenti emessi dal magistrato di Sorveglianza di Bologna in
data 3 settembre 2015, 19 novembre 2015, 29 agosto 2018, 7 dicembre
2018, con cui veniva concesso al F. il beneficio della liberazione
anticipata per complessivi giorni 570, in relazione ai periodi
detentivi 20 marzo 2010-26 luglio 2012 (presofferto) e 24 febbraio
2015 - 17 ottobre 2018.
In particolare:
con ordinanza emessa il 3 settembre 2015 veniva concessa una
riduzione di giorni 225, in relazione ai periodi 20 marzo 2010 - 26
luglio 2012 (presofferto) e 24 febbraio 2015 - 17 aprile 2015;
con ordinanza emessa il 19 novembre 2015 veniva concessa una
riduzione di giorni 75, in relazione ai periodi 17 aprile 2015 - 17
ottobre 2015;
con ordinanza emessa il 29 agosto 2018 veniva concessa una
riduzione di giorni 225, in relazione ai periodi 17 ottobre 2015 - 17
aprile 2018;
con ordinanza emessa il 7 dicembre 2018 veniva concessa una
riduzione di giorni 45, in relazione al periodo 17 aprile 2018 - 17
ottobre 2018.
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
emerge dal fatto che, come sopra esposto, la Procura Generale presso
la Corte d'Appello di Bologna ha richiesto la revoca, tra gli altri,
anche dei provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di
Bologna in data 3 settembre 2015 e 19 novembre 2015, con i quali il
beneficio della liberazione anticipata veniva concesso al Fabbri in
epoca antecedente alla commissione dei fatti oggetto delle successive
sentenze assolutorie (le quali indicano l'epoca del commesso reato il
periodo antecedente e prossimo al 18 marzo 2016).
Non manifesta infondatezza della questione.
Il Fabbri e' stato assolto (dapprima con sentenza emessa dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara il
22 dicembre 2017, poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con
sentenza 7 febbraio 2019, irr. 23 giugno 2019) dal reato di tentato
omicidio in danno di Panigalli Lucia, in concorso con altro detenuto
(fatto realizzato in epoca antecedente e prossima al 18 marzo 2016,
mentre il Fabbri si trovava detenuto presso la casa circondariale di
Ferrara, in espiazione della pena inflittagli per il reato di tentato
omicidio, anche in tal caso nei confronti della stessa Panigalli).
Come emerge dalle sentenze in esame, Fabbri aveva istigato altro
detenuto a compiere l'omicidio della donna.
Il giudice del merito (sia in primo grado, che in grado di
appello) riteneva che il fatto costituisse non gia' un tentativo
punibile, bensi' una istigazione non accolta (art. 115 c.p.);
pertanto Fabbri veniva assolto con la formula: «il fatto non e'
previsto dalla legge come reato», con contestuale applicazione, nei
suoi confronti della misura di sicurezza della liberta' vigilata per
anni uno.
L'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che, in
tema di liberazione anticipata, «La condanna per delitto non colposo
commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione
del beneficio ne comporta la revoca».
A sostegno della propria richiesta la Procura generale ha
richiamato, tra l'altro, la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, con
cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del suddetto comma 3.
Va tuttavia osservato che con la citata pronuncia si e' tatuito
che l'intervenuta condanna per delitto non colposo non e' sufficiente
a determinare la revoca del beneficio gia' concesso, laddove non si
accompagni a una valutazione negativa in ordine all'incompatibilita'
della condotta del soggetto con il mantenimento del beneficio; il suo
effetto pertanto e' stato quello di restringere l'ambito del potere
di revoca, superando l'automatismo che, nel testo originario, lo
ricollegava sic et simpliciter al sopravvenire di una condanna per
qualunque delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e
non gia' di ampliarlo.
Come detto, l'art. 54, comma 3 cit. ancora espressamente la
revocabilita' del beneficio al presupposto di una intervenuta
«condanna» per delitto non colposo.
Riguardo alla nozione di «condanna» rilevante agli effetti di
tale disposizione, si e' registrato un contrasto nella giurisprudenza
della S.C., posto che, secondo un indirizzo interpretativo, si e'
escluso che il presupposto in parola potesse considerarsi integro
dalla pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 codice di procedura penale (cfr. Cassazione
Pen. n. 5959 del 28 ottobre 1999; n. 50176 del 12 novembre 2004),
mentre secondo altro e piu' recente indirizzo, non essendo tale
pronuncia qualificabile come sentenza «di condanna», deve giungere a
opposta conclusione, in occasione dell'equiparazione legislativa
della sentenza di c.d. «patteggiamento» a quella di condanna (cfr.
Cass. Pen, n. 49442 del 10 ottobre 2014).
Il suddetto contrasto interpretativo, sebbene ormai superato,
riveste un particolare interesse anche ai presenti fini, poiche'
evidenzia che, secondo c.d. «diritto vivente», la possibilita' che
una pronuncia diversa da una sentenza di «condanna» in senso stretto
possa costituire presupposto legittimante la revoca del beneficio,
ai' sensi del disposto dell'art. 54, comma 3 cit., e' stata
riconosciuta solo in conseguenza di una previsione legislativa che ne
sancisce l'equiparazione a quest'ultima (art. 445, comma 1, ultima
parte, c.p.p.).
Nel caso in esame, come detto, l'imputato e' stato non gia'
condannato, bensi' assolto dal reato ascrittogli, sicche'
l'applicabilita' del disposto dell'art. 54, comma 3 O.P., pur
estensivamente interpretato, appare, alla luce di quanto appena
esposto, difficilmente sostenibile, cosi' come, a maggior ragione, la
sua applicazione analogica, considerato peraltro il carattere
eccezionale dalla fattispecie in esame (in quanto derogatrice della
regola generale, che sancisce con carattere di definitivita'
l'attribuzione del beneficio al condannato che dia prova di
partecipazione al l'opera rieducativa).
Cionondimeno, sia il giudice di primo che quello di' secondo
grado, lungi dall'accertare che «il fatto non sussiste» o che
l'imputato «non lo ha commesso», hanno fondato la decisione
assolutoria sul disposto di cui all'art. 115 c.p.
La figura del c.d. «quasi reato», ad avviso della dottrina e
della giurisprudenza dominanti, e' frutto di un'opzione legislativa
garantistica, tesa a riaffermare che nel nostro sistema penale la
punibilita' e' subordinata alla commissione di un fatto tipico di'
reato, quantomeno nella forma del delitto tentato.
Posto che la nozione di tentativo (superata, con il vigente
codice la precedente distinzione tra atti preparatori e atti
esecutivi), si' fonda sul concetto di atti idonei diretti in modo non
equivoco a realizzare un delitto, il legislatore ha ritenuto
necessario, appunto attraverso l'introduzione dell'art. 115 codice
penale, individuare il limite della rilevanza penale del tentativo.
Al tempo stesso, tuttavia, non puo' negarsi che quella del c.d.
«quasi reato» non e' figura penalmente irrilevante.
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 115 codice penale prevedono, nei casi
ivi contemplati, la possibilita', per il giudice, di' applicare una
misura di sicurezza a uno o a entrambi i protagonisti della vicenda
(al solo istigatore, in caso di istigazione non accolta), laddove se
ne ravvisi la pericolosita' sociale (art. 202, comma 2 c.p.),
evenienza appunto realizzatasi, nel caso di specie.
Va a tal riguardo evidenziato che la valutazione in ordine alla
pericolosita' sociale della persona, anche nelle ipotesi di c.d.
«quasi reato», deve compiersi sulla base delle circostanze indicate
nell'art. 133 codice penale, ossia dei medesimi parametri
utilizzabili in caso di commissione di un fatto previsto dalla legge
come reato e che anche la tipologia di misure applicabili e' la
stessa.
In secondo luogo, l'applicazione, da parte del giudice, di una
misura di sicurezza personale, presuppone oltre a un giudizio di
pericolosita' attuale del soggetto all'epoca della sentenza - la
verifica che l'accordo o l'istigazione di cui si tratta rivestissero
carattere di serieta' (in caso, ad es., di scherzo o di semplice
vanteria, la pericolosita' dei soggetti coinvolti sarebbe esclusa
all'origine).
Cio' posto, il Tribunale ritiene che, in situazioni siffatte, la
mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (art.
54 O.P.) attinga a livelli di particolare pregnanza, tali da rendere
quanto meno non manifestamente infondato il dubbio di legittimita'
costituzionale in ordine alla mancata previsione, da parte del
legislatore, della possibilita', da parte del Tribunale di
sorveglianza, di disporre la revoca del beneficio della liberazione
anticipata in precedenza concesso e cio' in riferimento agli artt. 3
e 27, comma 3 della Costituzione.
Per quanto concerne il principio di' uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge, si rileva che tra un tentativo punibile e un
accordo o a una istigazione a commettere un reato, non seguiti dalla
sua realizzazione, sussiste spesso una differenza minima, in special
modo laddove all'accordo o all'istigazione siano seguiti atti
preparatori del delitto programmato (nel caso in esame, ad esempio,
sono stati dimostrati spostamenti patrimoniali, a titolo di compenso,
tra i soggetti coinvolti, nonche' l'esecuzione di sopralluoghi,
seppur sommari, sul luogo di esecuzione, elementi riguardo ai quali i
giudici di merito hanno diffusamente argomentato).
Identica, pero', appare l'intentio criminis (non sembra superfluo
sottolineare che l'art. 54, comma 3 cit., come detto, subordina la
revocabilita' del beneficio all'intervenuta condanna per delitto «non
colposo», con cio' mostrando di attribuire rilievo, a tal fine, ai
soli comportamenti volontari) e la conseguente pericolosita' sociale
dei soggetti coinvolti.
Tali comuni caratteristiche inducono il collegio a dubitare della
conformita' al disposto dell'art. 3 di una disciplina che in un caso
consenta al Tribunale di sorveglianza di disporre la revoca del
beneficio della liberazione anticipata e lo escluda invece
nell'altro.
Quanto al secondo dei principi richiamati, si osserva che la
mancata previsione del potere di revocare il beneficio della
liberazione anticipata a suo tempo concesso, in presenza delle
descritte circostanze, si pone in contrasto con il principio di
finalita' rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, comma 3 della
Costituzione, la cui concreta attuazione non puo' prescindere, in
generale, dalla possibilita' per la Magistratura di Sorveglianza di
valutare eventuali sopravvenienze, sintomatiche, in misura
significativa, della mancata adesione, del condannato, al trattamento
o al progetto risocializzante avviato nei suoi confronti (di cio'
costituiscono espressione, ad esempio, i poteri di sospensione e/o
revoca delle misure alternative concesse) e, in particolare, di
riconsiderare il riconoscimento del beneficio della liberazione
anticipata, a fronte di condotte, espressive al pari di un delitto
tentato, di un'intenzione criminosa e della pericolosita' sociale
dell'autore (nei cui confronti, infatti, il giudice di cognizione
applica una misura di sicurezza), poste in essere successivamente
alla concessione del beneficio stesso e che non hanno trovato
concreta realizzazione unicamente a causa di fattori indipendenti
dalla volonta' del soggetto.