ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4  e  66,
della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2018.  Legge  di  stabilita'
regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  con
ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il
17 luglio 2018, iscritto  al  n.  44  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  14  gennaio  2020  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marina Valli per  la  Regione
Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 17 luglio 2018, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 4  e  66  della  legge  della
Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, (Disposizioni programmatiche e
correttive per  l'anno  2018.  Legge  di  stabilita'  regionale),  in
riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e  terzo,  della
Costituzione. 
    Il  ricorrente  osserva  che  l'art.   4   impugnato,   rubricato
«Disposizioni a tutela del personale delle  societa'  partecipate  in
liquidazione. Dotazione della societa' IRFIS Finsicilia Spa», prevede
che, per i  dipendenti  delle  societa'  partecipate  della  Regione,
disciplinate dall'art. 64 della  legge  della  Regione  Siciliana  12
agosto del 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della  Regione  per
l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di  previsione  della
Regione per l'esercizio  finanziario  2014  e  modifiche  alla  legge
regionale 28  gennaio  2014,  n.  5  "Disposizioni  programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2014.  Legge   di   stabilita'   regionale".
Disposizioni varie), non trovino applicazione le disposizioni di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica). 
    La norma statale, al comma  l,  stabilisce  che  «(s)alvo  quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro  dei  dipendenti
delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni  del
capo I, titolo II, del libro V del codice  civile,  dalle  leggi  sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi  incluse  quelle  in
materia di ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi». 
    Cio' premesso, il ricorrente ritiene che  l'art.  4  della  legge
reg. Siciliana n. 8 del 2018, in ragione della descritta deroga,  sia
in contrasto anche  con  l'art.  25,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo, secondo  cui,  fino  al  30  giugno  2018,  le  societa'
sottoposte  a  controllo  pubblico  non  possono  procedere  a  nuove
assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli  elenchi  del
personale eccedente. 
    La disposizione regionale  censurata,  pertanto,  prevedendo  una
disciplina diversa e contrastante con quella  stabilita  dagli  artt.
19, 20 e 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, e' - ad avviso  del
ricorrente - in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost., il quale assegna alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'«ordinamento civile», nella  quale  vanno  ricompresi  i
rapporti di  diritto  privato,  regolati  dal  codice  civile  e  dai
contratti collettivi. 
    Il ricorrente  censura,  inoltre,  l'art.  66  della  legge  reg.
Siciliana  n.  8  del  2018,  rubricato   «Personale   addetto   alla
catalogazione dei beni culturali», il  quale  stabilisce  che,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima,
«si provvede alla definizione della dotazione organica del  personale
dell'Amministrazione  regionale  ricomprendente  il   personale   dei
catalogatori ed esperti catalogatori, nel rispetto  delle  previsioni
di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni». 
    La norma regionale riguarda il personale di cui all'art. 1  della
legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24 (Stabilizzazione
del personale addetto alla catalogazione  dei  beni  culturali  della
Regione), destinatario di una procedura  di  stabilizzazione  in  una
societa' pubblica (Servizi ausiliari Sicilia SAS spa),  espletata  al
fine di coprire i posti dell'amministrazione regionale che  sarebbero
risultati  vacanti  a  seguito  della  definizione  della   dotazione
organica. 
    L'art. 66 della legge regionale citata, secondo la prospettazione
del  ricorrente,  nel  ricomprendere   immediatamente   il   suddetto
personale nella dotazione organica, a prescindere dalla necessita' di
coprire posti vacanti, si porrebbe in  contrasto  con  gli  artt.  6,
6-ter e 35 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). Tale contrasto  sussisterebbe  nonostante
il  formale  richiamo  alle  disposizioni  statali,  contenuto  nella
disposizione censurata. 
    Ad  avviso  del  ricorrente  la  dotazione  organica,  ai   sensi
dell'art. 6 del d.lgs. 165 del 2001, deve essere definita in base  al
piano dei  fabbisogni,  non  potendo  prevedere  un  assorbimento  di
personale aprioristicamente determinato. 
    Pertanto,  la  norma  regionale,   intervenendo   nella   materia
dell'ordinamento civile, si porrebbe in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    La citata disposizione regionale sarebbe in contrasto  anche  con
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  per  la  violazione  di  principi
fondamentali  nella  materia,  di   legislazione   concorrente,   del
«coordinamento della finanza pubblica», costituendo le previsioni  di
cui al d.lgs. n. 165 del 2001, per le Regioni a  statuto  speciale  e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano,  norme  fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica. 
    2.- Con atto depositato in data 14 agosto 2018, si e'  costituita
in giudizio la Regione Siciliana,  chiedendo,  tra  l'altro,  che  le
sopra  richiamate  questioni   di   legittimita'   siano   dichiarate
inammissibili o non fondate. 
    In punto di ammissibilita', la  difesa  regionale,  in  relazione
alla  questione  sollevata  nei  confronti  dell'art.  4  legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018,  eccepisce  l'eccessiva  sinteticita'  delle
argomentazioni    addotte    a    sostegno    della    illegittimita'
costituzionale, consistite soltanto nel  mero  riferimento  a  talune
norme interposte, quali gli artt. 19, 20 e 25, comma 4, del d.lgs. n.
175 del 2016. 
    La  questione  andrebbe,  dunque,  dichiarata  inammissibile  per
carenza di una specifica e congrua indicazione delle ragioni per  cui
vi sarebbe il contrasto  con  i  parametri  evocati,  e  per  la  non
adeguata individuazione delle disposizioni impugnate; tali lacune non
consentirebbero di identificare esattamente  la  questione  nei  suoi
termini normativi. 
    In particolare, la Regione Siciliana rileva che  nel  ricorso  si
prospetta l'incostituzionalita' dell'art.  4  della  legge  regionale
citata senza ulteriori specificazioni, nemmeno  circa  la  partizione
interna del medesimo, con la  conseguenza  che  non  sarebbe  agevole
stabilire, con certezza, quali tra le sue  disposizioni,  di  cui  ai
commi da 1 a 4, siano sospettate d'illegittimita' costituzionale. 
    A  tal  riguardo,  la  difesa  regionale  richiama  il   costante
orientamento della giurisprudenza di questa  Corte,  secondo  cui  e'
onere del  ricorrente  individuare  le  disposizioni  impugnate  e  i
parametri  costituzionali  dei  quali  si  lamenta  la  violazione  e
«proporre una motivazione che non sia "meramente assertiva"  [...]  e
che contenga  una  "specifica  e  congrua  indicazione"  [...]  delle
ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati»
(sentenza n. 32 del 2017). Sempre  in  punto  di  ammissibilita',  in
relazione a entrambe le disposizioni censurate,  la  Regione  osserva
che nel caso dell'impugnazione in via principale di una legge  di  un
soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione  dell'oggetto
del giudizio non puo' prescindere dall'indicazione  delle  competenze
legislative assegnate  dallo  statuto,  alle  quali  le  disposizioni
impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse  il  nuovo  testo
dell'art. 117 Cost. 
    Pertanto,  nel   presente   giudizio   le   questioni   sarebbero
inammissibili in quanto l'Avvocatura generale avrebbe  denunciato  la
lesione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato,  senza
considerare  che  la  Regione  Siciliana  ha  competenza  legislativa
primaria  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
regionali e stato giuridico ed economico del personale,  in  materie,
dunque, strettamente pertinenti all'oggetto del contendere. 
    Nel merito, poi, le censure sarebbero, comunque, infondate. 
    Quanto all'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8  del  2018,  la
Regione, pur riconoscendo  che  la  regolamentazione  delle  societa'
pubbliche, operata dal d.lgs. n. 175 del 2016, si impone  anche  alle
autonomie speciali, rileva che cio' vale per gli ambiti materiali che
afferiscono alle competenze statali. 
    Invece, per gli aspetti che incidono sulle competenze  regionali,
la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del d.lgs. n.  175
del 2016  stabilisce  che  le  disposizioni  contenute  nel  medesimo
decreto sono applicabili a  tali  enti  solo  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
    La disposizione di cui all'art. 4 legge reg. Siciliana n.  8  del
2018 sarebbe,  pertanto,  espressione  della  competenza  legislativa
esclusiva  in  materia  «ordinamento  degli  uffici  e   degli   enti
regionali» ex art.  14,  lettera  p),  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana. 
    Il legislatore regionale, prima ancora  del  d.lgs.  n.  175  del
2016, si sarebbe posto il problema della ricollocazione del personale
delle societa' partecipate  poste  in  liquidazione,  attraverso  una
deroga  al  divieto  assoluto  di  nuove  assunzioni  nelle  societa'
partecipate rimaste in attivita', di  cui  all'art.  20  della  legge
della  Regione  Siciliana  12  maggio  2010,  n.   11   (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2010).  La  possibilita'  di
attingere  dall'albo  dei  lavoratori  fuoriusciti   dalle   societa'
partecipate poste in liquidazione anticiperebbe  le  misure  relative
all'eccedentarieta' di cui alla successiva legge statale. 
    Attraverso il richiamo all'art. 64 della legge reg. Siciliana  n.
21 del 2014, la Regione ha,  dunque,  inteso  gestire  la  disciplina
transitoria che prevede il blocco delle assunzioni attraverso la sola
deroga  in  favore  del  personale  fuoriuscito  dal  sistema   delle
partecipate della Regione poste in liquidazione, sempreche' lo stesso
sia stato assunto all'esito di una selezione  pubblica.  Soltanto  le
societa' controllate della Regione in house possono effettuare  nuove
assunzioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale. 
    Si tratta di fabbisogni che -  prosegue  la  difesa  regionale  -
dovranno  avere  esaustivo  e  motivato  sviluppo  nei  documenti  di
programmazione  delle  societa',  ma  soprattutto  una  stringente  e
puntuale giustificazione costituita dall'insorgenza di una necessita'
oggettiva (temporanea o  permanente)  di  incremento  produttivo;  le
societa' dovranno dimostrare, altresi', che  l'aumento  di  capacita'
produttiva  non  puo'  avere  sufficiente  risposta   attraverso   il
personale gia' in organico. 
    Tutto cio' premesso, la Regione osserva come, con  riguardo  alla
compatibilita' di tale  deroga  con  i  principi  generali  del  t.u.
pubblico  impiego,  per  la  materia  del   personale,   al   momento
dell'entrata in vigore dell'art. 64 della legge reg. Siciliana n.  21
del 2014,  l'art.  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), rubricato «Reclutamento del personale delle
societa'  pubbliche»,  gia'  disponeva,  come   principio   generale,
l'evidenza pubblica nel reclutamento  di  personale  da  parte  delle
societa' a totale  partecipazione  pubblica  che  gestiscono  servizi
(pubblici) locali, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 3, del
d.lgs. n. 165  del  2001  (comma  1),  mentre  le  altre  societa'  a
partecipazione pubblica totale o di controllo («societa'  diverse  da
quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica») erano tenute ad adottare criteri di assunzione ispirati ai
principi di trasparenza, pubblicita' ed imparzialita' (comma 2). 
    E, infatti, il comma 3 dell'art. 64 della legge reg. Siciliana n.
21 del 2014 contiene un espresso rinvio alle norme statali in materia
di assunzioni, col  prevedere  che  «[s]aranno  esclusi  dall'albo  i
dipendenti  non  in  possesso  dei  superiori  requisiti  soggettivi,
nonche'  quelli  assunti  in  violazione  alle  vigenti  disposizioni
regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti
di assunzioni». 
    In ordine, poi, alle censure rivolte all'art. 66 della legge reg.
Siciliana n. 8 del 2018 (Personale  addetto  alla  catalogazione  dei
beni culturali), la Regione rileva che  la  disposizione  prevede  la
definizione    della     dotazione     organica     del     personale
dell'amministrazione  regionale  ricomprendente  il   personale   dei
catalogatori ed esperti catalogatori, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    La disposizione sarebbe attuativa  della  precedente  legge  reg.
Siciliana n. 24 del 2007, la quale ha previsto la stabilizzazione del
citato personale, in  considerazione  dell'interesse  strategico  che
l'attivita'  di  catalogazione  riveste  per  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione dei beni culturali, finalizzandola alla copertura  dei
posti vacanti a seguito della definizione  della  dotazione  organica
del personale dell'amministrazione regionale. 
    Inoltre, prosegue la difesa  regionale,  l'art.  49  della  legge
della  Regione  Siciliana  7  maggio   2015,   n.   9   (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2015.  Legge  di  stabilita'
regionale)     ha     rideterminato     la     dotazione     organica
dell'amministrazione regionale a partire dalla  data  di  entrata  in
vigore della  stessa  legge,  con  le  successive  riduzioni  annuali
secondo i criteri ivi previsti,  non  considerando  nella  stessa  il
personale addetto alla  catalogazione.  Attraverso  l'art.  66  della
legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si e' inteso,  pertanto,  superare
il limite determinato dal predetto art. 49 della legge reg. Siciliana
n. 9 del 2015. 
    3.- Entrambe le parti hanno depositato  memorie  illustrative  in
prossimita' dell'udienza pubblica, inizialmente  fissata  per  il  17
aprile 2019. 
    Con memoria depositata in data 25 marzo 2019, la difesa regionale
ha ribadito le eccezioni di  inammissibilita'  e,  dando  atto  della
modifica della disposizione censurata di cui all'art. 4  della  legge
reg. Siciliana n. 8 del 2018, per effetto dell'art. 1, comma 3, della
legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n.  16  (Modifiche  alla
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia  di
gestione commissariale degli enti di area  vasta),  ha  chiesto  alla
Corte una pronunzia di cessazione della materia  del  contendere,  in
considerazione  della   mancata   applicazione   della   disposizione
censurata e dell'integrale sostituzione del comma impugnato con altra
disposizione, non gravata da censure dello Stato. 
    In riferimento all'art. 66 della legge reg. Siciliana  n.  8  del
2018, la difesa regionale ha ribadito gli argomenti  gia'  illustrati
nell'atto di costituzione. 
    Nella memoria depositata in  data  26  marzo  2019,  l'Avvocatura
generale, in relazione alle intervenute modifiche dell'art.  4  della
legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, ha  rilevato  che  esse  appaiono
prima facie satisfattive delle censure, riservandosi di rappresentare
all'udienza  pubblica  l'eventuale   valutazione   da   parte   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  di  una  pronuncia   della
cessazione della materia del contendere. 
    Con riguardo all'art. 66 della legge  reg.  Siciliana  n.  8  del
2018,  relativa  alla  stabilizzazione  del  personale  addetto  alla
catalogazione dei beni culturali, il ricorrente ribadisce  che  detto
personale non avrebbe potuto transitare nei ruoli dell'organizzazione
dell'amministrazione regionale, in quanto l'art. 49 della legge  reg.
Siciliana n. 9 del 2015, nel rideterminare la dotazione  organica  di
tale amministrazione, non aveva considerato questi soggetti. Afferma,
pertanto, che la  disposizione  censurata  ha  inteso  superare  tale
limite senza tuttavia prevedere che  la  nuova  individuazione  della
dotazione organica fosse  preceduta  da  un  piano  di  fabbisogni  e
pertanto fosse effettuata in base a tale piano. 
    4.- All'udienza del 17 aprile 2019 la trattazione, tra le  altre,
delle presenti questioni  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata
rinviata, su richiesta delle parti, e, successivamente,  fissata  per
il 14 gennaio 2020. 
    5.- In vista della nuova udienza, la Regione Siciliana  ha  fatto
pervenire a mezzo posta, con plico spedito  il  23  dicembre  2019  e
giunto presso la Cancelleria della Corte costituzionale  in  data  30
dicembre 2019, una memoria illustrativa cui ha allegato  la  nota  n.
prot. 13753 del 15 marzo 2019 del Ragioniere generale  della  Regione
Siciliana  -  Assessorato  dell'Economia,  comprovante   la   mancata
applicazione, tra gli altri, dell'art. 4 della  legge  della  Regione
Siciliana n. 8 del  2018  nell'originaria  formulazione,  oggetto  di
impugnazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 17 luglio 2018 e iscritto al n.  44
del registro ricorsi 2018, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, tra le  altre,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 4 e 66 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018,
n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilita' regionale), in riferimento all'art. 117, commi secondo,
lettera l), e terzo, della Costituzione. 
    Il  ricorrente  osserva  che  l'art.  4  della  legge   regionale
censurata, rubricato  «Disposizioni  a  tutela  del  personale  delle
societa' partecipate in liquidazione. Dotazione della societa'  IRFIS
Finsicilia  Spa»,  prevede  che,  per  i  dipendenti  delle  societa'
partecipate della Regione, disciplinate dall'articolo 64 della  legge
della Regione Siciliana 12 agosto del 2014, n. 21  (Assestamento  del
bilancio della Regione per l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale".  Disposizioni  varie),  non   trovino   applicazione   le
disposizioni di cui all'art. 19 del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica); norma questa che stabilisce, in generale, che ai  rapporti
di lavoro dei dipendenti  delle  societa'  a  controllo  pubblico  si
applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi. 
    Assume il ricorrente che il censurato art.  4  della  legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018, in ragione della descritta  deroga,  sia  in
contrasto con gli artt. 19, 20 e 25,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo, i quali recano la disciplina in materia di gestione  del
personale; in particolare, la disposizione censurata, prevedendo  una
disciplina diversa e contrastante con le citate disposizioni statali,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  il  quale
assegna  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'«ordinamento civile», tra cui vanno  ricompresi  i  rapporti  di
diritto  privato,  regolati  dal  codice  civile  e   dai   contratti
collettivi. 
    Il ricorrente censura, poi, l'art. 66 della legge reg.  Siciliana
n. 8 del 2018, rubricato «Personale addetto  alla  catalogazione  dei
beni culturali», nella parte in cui dispone che, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale medesima,  «si  provvede
alla   definizione   della   dotazione   organica    del    personale
dell'amministrazione  regionale  ricomprendente  il   personale   dei
catalogatori ed esperti catalogatori, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni». 
    La   disposizione   regionale,   intervenendo    nella    materia
dell'ordinamento  civile,  violerebbe  l'art.  117,  secondo   comma,
lettera l), Cost., in quanto,  nel  ricomprendere  immediatamente  il
suddetto personale nella  dotazione  organica,  a  prescindere  dalla
necessita' di coprire posti vacanti, risulterebbe  in  contrasto  con
gli artt. 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche). Afferma, infatti, il  ricorrente  che  la
dotazione  organica  deve  essere  definita  in  base  al  piano  dei
fabbisogni,  non  potendo  prevedere  l'assorbimento   di   personale
aprioristicamente determinato. 
    L'art. 66 della  legge  regionale  citata,  inoltre,  sarebbe  in
contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  per  violazione  di
principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del
coordinamento della finanza pubblica, in quanto le previsioni di  cui
al d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono  per  le  Regioni  a  statuto
speciale e per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
    2.- In via preliminare, devono essere esaminate le  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dalla difesa della Regione. 
    2.1.-  In  relazione  alla  questione  sollevata  nei   confronti
dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,  la  resistente
ha eccepito l'eccessiva sinteticita' delle  censure,  consistite  nel
mero riferimento a talune norme interposte, l'assenza di una  congrua
indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati e  la
non adeguata individuazione delle disposizioni impugnate. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    E' noto il costante orientamento di questa Corte secondo  cui  il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i
parametri costituzionali dei quali si  lamenta  la  violazione  e  di
proporre una motivazione che  non  sia  meramente  assertiva,  e  che
contenga una specifica e congrua indicazione  delle  ragioni  per  le
quali vi sarebbe  il  contrasto  con  i  parametri  evocati,  dovendo
contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito  a  sostegno
delle censure (ex plurimis, sentenze n. 261, n. 32 del 2017 e n.  239
del 2016). 
    Nella  specie,  va   osservato   che   il   ricorso,   lamentando
un'illegittima deroga alle disposizioni sulla gestione del  personale
delle societa' a partecipazione pubblica, di  cui  agli  artt.  19  e
seguenti del  d.lgs.  n.  175  del  2016,  non  solo  individua,  con
sufficiente chiarezza, nel comma  1  dell'art.  4  della  legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018, la disposizione impugnata, ma contiene  una,
seppur   sintetica,   argomentazione    di    merito    a    sostegno
dell'impugnazione, per cui puo' ritenersi  raggiunta  quella  «soglia
minima di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenza n.  83  del
2018), che rende ammissibile l'impugnativa proposta (sentenza n.  201
del 2018). 
    2.2.- In riferimento a entrambe  le  disposizioni  censurate,  la
resistente ha eccepito, poi,  l'incompleta  definizione  dell'oggetto
del  giudizio,  non  essendosi  il  ricorrente  confrontato  con   le
competenze legislative che lo statuto speciale assegna  alla  Regione
Siciliana e, in particolare, con la competenza legislativa  esclusiva
in materia di ordinamento degli uffici e degli enti  regionali  quale
prevista dall'art. 14, lettera p), del regio decreto  legislativo  15
maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito  in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    Anche tale eccezione non puo' essere accolta. 
    Secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,  l'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda  della  Costituzione)  limita  l'applicabilita'
alle Regioni a  statuto  speciale  dell'art.  117  Cost.,  nel  testo
introdotto da quest'ultima legge, alle parti  in  cui  esso  assicura
forme di autonomia piu' ampie rispetto alle disposizioni  statutarie.
Pertanto, nel caso in cui venga impugnata in via principale la  legge
di  un  soggetto  ad  autonomia  speciale,  la  compiuta  definizione
dell'oggetto del giudizio, onere di cui e' gravato il ricorrente, non
puo'  prescindere  dall'indicazione  delle   competenze   legislative
assegnate  dallo  statuto,  alle  quali  le  disposizioni   impugnate
sarebbero riferibili qualora non operasse il  nuovo  testo  dell'art.
117 Cost. (ex plurimis, sentenza n. 119 del 2019). 
    Deve, tuttavia, rilevarsi che, con  riferimento  all'impugnazione
dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dedotto la violazione della  competenza
esclusiva  statale  nella  materia  «ordinamento   civile»,   facendo
espresso riferimento all' art. 19 del d.lgs.  n.  175  del  2016,  il
quale prevede che si applichi la  disciplina  del  codice  civile  ai
rapporti di lavoro dei dipendenti  delle  societa'  a  partecipazione
pubblica. 
    Nella fattispecie in esame,  dunque,  il  contenuto  della  norma
censurata,  eminentemente  privatistico,  nonche'   la   natura   del
parametro  evocato  «ordinamento  civile»  escludono,  di  per   se',
l'utilita' di uno scrutinio alla luce delle disposizioni  statutarie,
atteso che lo Statuto speciale per la Regione siciliana nulla dispone
sulla competenza legislativa  regionale  nella  materia  «ordinamento
civile» (sentenze n. 103 del 2017, n. 252 e n. 58 del 2016). 
    2.3.- L'eccezione di inammissibilita' non e'  fondata  anche  con
riferimento all'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. 
    A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha richiamato norme
interposte tratte dal d.lgs. n. 165  del  2001,  che  contiene  norme
fondamentali  in   materia   di   riforme   economico-sociali   della
Repubblica,  valevoli  come  limiti  all'esercizio  delle  competenze
statutarie (sentenza n. 172 del 2018). 
    Il   ricorrente,   proprio   attraverso    l'indicazione    delle
disposizioni del t.u. pubblico impiego, ha richiamato  gli  specifici
limiti posti all'esercizio della potesta' legislativa primaria  della
Regione Siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti
regionali  di  cui  all'art.  14,  lettera  p),  dello  statuto  reg.
Siciliana, e ha pertanto assolto lo specifico onere motivazionale. 
    3.-  Sempre  in  via  preliminare,   occorre   evidenziare   che,
successivamente al deposito del  ricorso,  due  interventi  normativi
hanno modificato l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. 
    Al momento della presentazione del ricorso la formulazione  della
disposizione censurata era la  seguente:  «1.  Il  sistema  delineato
dall'articolo 64 della legge regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  e
successive modifiche ed integrazioni, cui non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, deve intendersi volto a garantire, a regime, la  tutela
dei dipendenti delle societa' partecipate dalla Regione, in  servizio
nelle stesse, anche  in  forza  di  pronunce  giudiziali  passate  in
giudicato ovvero di atti di conciliazione regolarmente  sottoscritti,
al  momento  della  relativa  liquidazione,  mediante  la  previsione
dell'inserimento nell'albo di cui al comma 1  del  medesimo  articolo
64. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della  legge  regionale
n. 21/2014, come delineato dal comma 1,  trovano  applicazione  anche
per il personale di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo  20
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni,  assunto  mediante  selezione   pubblica,   anche   con
contratti   atipici,   indetta   dalla   societa'   a   maggioritaria
partecipazione pubblica disciolta o posta in  liquidazione,  per  cui
non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18,
comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   6   agosto   2008,   n.   133   anche
successivamente al termine di cui al comma 2 dell'articolo  64  della
legge regionale n. 21/2014, ed il cui rapporto sia stato  trasformato
a  tempo  indeterminato  entro  il  termine  di  cui   al   comma   3
dell'articolo 5 della legge regionale  9  maggio  2017,  n.  8.3.  Il
personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente
abili di Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre  2005
e' autorizzato ad essere iscritto  nell'albo  previsto  dal  comma  1
dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014. 4. Le societa'  di
cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale  n.  11/2010  e
successive modifiche e integrazioni nonche' l'IRFIS FinSicilia S.p.A.
e gli organismi strumentali della Regione, per  sopperire  ai  propri
fabbisogni di personale, come scaturenti dai  contratti  di  servizio
stipulati con gli enti soci  committenti,  non  possono  procedere  a
nuove assunzioni in quanto devono attingere dall'albo  del  personale
di cui al comma 1  dell'articolo  64  della  legge  n.  21/2014,  nel
rispetto   dell'effettivo   fabbisogno   e    della    sostenibilita'
finanziaria, tenuto annualmente  conto  dell'anzianita'  di  servizio
maturata alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  istitutiva
dell'albo medesimo». 
    Successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  e'   dapprima
intervenuto l'art. 9 della legge della Regione  Siciliana  10  luglio
2018, n. 10 (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno
2018. Legge di stabilita' regionale. Stralcio I), il quale ha  inciso
sul comma 4 della disposizione  regionale  censurata  sopprimendo  le
parole «come scaturenti dai contratti di servizio stipulati  con  gli
enti soci committenti». 
    Si tratta di una  modifica  che,  alla  luce  delle  censure  del
ricorrente,   non   influisce   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    E', poi, intervenuto,  l'art.  1,  comma  3,  della  legge  della
Regione  Siciliana  9  agosto  2018,  n.  16  (Modifiche  alla  legge
regionale 8 maggio 2018,  n.  8.  Norma  transitoria  in  materia  di
gestione commissariale  degli  enti  di  area  vasta),  il  quale  ha
sostituito i commi 1, 2, 3 e 4 della disposizione censurata. 
    Infatti, per effetto di tale sostituzione,  a  decorrere  dal  17
agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della
medesima legge) gli originari commi da 1 a 4, sono  stati  sostituiti
dai commi 1 e 2 nel modo che  segue:  «1.  Nell'albo  dei  dipendenti
delle societa' in liquidazione di cui  all'articolo  64  della  legge
regionale  12  agosto  2014,  n.  21  e   successive   modifiche   ed
integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle societa'
a  totale  o  maggioritaria   partecipazione   regionale   poste   in
liquidazione successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.  2.
Al personale iscritto all'albo di cui  all'articolo  64  della  legge
regionale n. 21/2014 e successive  modifiche  ed  integrazioni  trova
applicazione  fino  al  31  dicembre  2018  il  principio   contenuto
nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, secondo il quale le societa' a controllo  pubblico  non  possono
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non  attingendo
dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre societa'  per  la
totalita' delle assunzioni.» 
    Cio' che rileva soprattutto e' che l'art. 1, comma 3, della legge
reg. Siciliana n.  16  del  2018,  ha  eliminato  nella  disposizione
censurata la previsione della deroga  all'applicazione  dell'art.  19
del d.lgs. n. 175  del  2016  per  i  dipendenti  delle  societa'  in
liquidazione di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21  del
2014; deroga sulla quale  si  appuntavano  le  censure  espresse  nel
ricorso. 
    Le nuove disposizioni non sono state impugnate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. 
    4.- Occorre, dunque, verificare l'effetto dello ius  superveniens
nel giudizio in corso. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  la  modifica
normativa della disposizione oggetto della questione di  legittimita'
costituzionale promossa in via principale, e  intervenuta  nel  corso
del giudizio, determina la cessazione della materia  del  contendere,
quando  ricorrono  al  contempo  due  condizioni:   la   modifica   o
l'abrogazione  deve  avere  carattere  satisfattivo   delle   pretese
avanzate con il ricorso e le disposizioni censurate non  devono  aver
avuto medio tempore applicazione (ex plurimis, sentenze  n.  180  del
2019, n. 185 e n. 140 del 2018). 
    Non vi e' dubbio che la modifica introdotta dall'art. 1, comma 3,
della  legge  reg.  Siciliana  n.  16  del   2018   abbia   carattere
satisfattivo delle censure  espresse  dalla  difesa  statale,  avendo
eliminato  la  previsione   della   deroga   all'applicazione   della
disciplina di cui all'art. 19 del  d.lgs.  n.  175  del  2016  per  i
dipendenti delle societa' a partecipazione pubblica. 
    Quanto alla seconda condizione, deve rilevarsi che la Regione  ha
fatto pervenire a mezzo posta, in prossimita'  dell'udienza  pubblica
del 14 gennaio 2020, una memoria illustrativa cui ha allegato la nota
prot. n. 13753 del  15  marzo  2019  del  Ragioniere  generale  della
Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia, comprovante la mancata
applicazione, tra gli altri, dell'art. 4 della legge  reg.  Siciliana
n. 8 del 2018, nella formulazione oggetto di impugnazione. Benche' il
deposito di tale memoria sia irrituale, perche'  effettuato  mediante
trasmissione con il mezzo postale, che, come previsto  dall'art.  28,
comma 1, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,  e'  consentito  «[s]oltanto»  per  il  deposito  dei
ricorsi di cui agli artt. 19, 24 e  25  delle  Norme  stesse,  mentre
«puo' considerarsi rituale solo il deposito  di  memorie  in  formato
cartaceo» nella cancelleria della Corte (sentenza n. 104  del  2017),
deve, comunque, rilevarsi  che  la  Regione  resistente  nell'udienza
pubblica -  a  conferma  di  quanto  attestato  nella  documentazione
allegata alla memoria - ha ribadito che la  norma  impugnata  non  ha
avuto medio tempore  attuazione  e  l'Avvocatura  generale  nulla  ha
opposto in ordine all'eventuale pronuncia di cessazione della materia
del contendere, richiesta dalla Regione. 
    Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del
contendere   limitatamente    alla    questione    di    legittimita'
costituzionale di cui all'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8  del
2018. 
    5.- Passando all'esame del merito della questione di legittimita'
costituzionale promossa nei confronti dell'art. 66 della  legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018, essa non e' fondata in riferimento ad alcuno
dei parametri evocati, nei termini di seguito indicati. 
    La disposizione censurata prevede che entro novanta giorni  dalla
sua entrata in vigore,  in  adempimento  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24
(Stabilizzazione del personale addetto alla  catalogazione  dei  beni
culturali  della  Regione),  si  provvede  alla   definizione   della
dotazione  organica  del  personale  dell'Amministrazione  regionale,
ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti  catalogatori
nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6,  6-ter  e  35  del
d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Il richiamato art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana  n.  24
del 2007, aveva stabilito  che  «[i]n  considerazione  dell'interesse
strategico  che  l'attivita'  di   catalogazione   riveste   per   la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura
dei  posti  vacanti  a  seguito  della  definizione  della  dotazione
organica  del  personale  dell'Amministrazione  regionale  ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15  maggio  2000,  n.
10, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato
a  tempo  determinato  per  la  "Realizzazione  del  catalogo   unico
informatizzato   regionale   dei   beni   culturali   ed   ambientali
intersettoriale e interdisciplinare"  Misura  2.02  -  Azione  A  del
Programma operativo regionale 2000-2006, e'  stabilizzato  a  domanda
con le procedure di cui all'articolo 1, comma  519,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, previa verifica  del  possesso  dei  requisiti
richiesti dalla norma anzidetta». 
    La   previsione   della   stabilizzazione   del   personale   dei
catalogatori ed esperti  catalogatori  e',  dunque,  contenuta  nella
legge regionale del 2007 che, a tal fine, reca  la  disciplina  della
relativa  procedura.  Tale  disposizione  non  e'  stata  oggetto  di
impugnazione ed e' tuttora vigente. 
    Questa Corte, nel delineare i confini tra cio' che e' ascrivibile
alla materia «ordinamento civile» e cio' che invece e'  riconducibile
alla competenza regionale, ha stabilito che sono da  ricondurre  alla
prima «gli interventi legislativi che [...] dettano misure relative a
rapporti lavorativi gia' in essere (ex multis, sentenze n. 251 e  186
del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017)  e  rientrano,
invece  nella   seconda,   «i   profili   pubblicistico-organizzativi
dell'impiego pubblico regionale» (sentenze n. 241 del 2018 e  n.  149
del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e  n.  63  del
2012). 
    La disposizione censurata nel prevedere, in attuazione di  quanto
stabilito dalla precedente legge  regionale,  che  il  personale  dei
catalogatori ed esperti catalogatori sia ricompreso nella definizione
della  dotazione   organica   dell'amministrazione   regionale,   non
interviene sulla regolamentazione del rapporto di lavoro  e  pertanto
non disciplina aspetti riferibili alla materia «ordinamento  civile».
Essa,  invece,  e'  funzionale   alla   realizzazione   di   esigenze
organizzative  dell'amministrazione   pubblica   siciliana,   secondo
criteri di efficienza, economicita' e qualita' dei  servizi,  cui  la
definizione della dotazione organica, attraverso la  modulazione  del
piano dei fabbisogni di personale, e' preordinata. 
    In tale senso, la disposizione regionale costituisce  espressione
della competenza legislativa  esclusiva  in  materia  di  ordinamento
degli uffici e degli enti regionali, di cui all'art. 14  lettera  p),
dello statuto della Regione Siciliana. 
    Tale potesta' di regolazione incontra, pero', ai sensi di  quanto
previsto dallo stesso statuto regionale siciliano, i limiti derivanti
dalle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica. 
    In proposito, questa Corte ha gia' affermato  che  la  disciplina
del d.lgs. n. 165 del 2001, contiene norme fondamentali in materia di
riforme economico-sociali della Repubblica, che  vincolano  anche  le
Regioni a  statuto  speciale  e  segnatamente  la  Regione  Siciliana
(sentenza n. 172 del 2018). 
    Tali sono, dunque, anche le disposizioni di  cui  agli  artt.  6,
6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 le quali, nel  disciplinare  il
lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,  dettano
specifiche norme sull'organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di
personale, prevedono le linee di indirizzo per la  pianificazione  di
detti fabbisogni e regolano le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale. 
    Ma proprio l'espresso richiamo delle citate disposizioni  statali
del d.lgs. n. 165 del 2001,  di  cui  la  norma  regionale  censurata
prescrive il «rispetto», consente di  interpretare  quest'ultima  nel
senso  che  il  transito  nei  ruoli  dell'amministrazione  regionale
siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve
essere preceduto dal piano di fabbisogno  di  personale,  cosi'  come
prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  e  non  si  determina
affatto  l'automatico  inserimento  del  personale   suddetto   nella
dotazione organica  dell'amministrazione  regionale,  come  paventato
dalla difesa erariale. 
    6.- Cosi' interpretata la norma censurata, deve essere dichiarata
non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  66
della legge reg. Siciliana n. 8 del  2018,  promossa  in  riferimento
all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.