ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  224-ter,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Bergamo  nel
procedimento vertente tra M. T.  e  la  Prefettura  di  Bergamo,  con
ordinanza dell'8  maggio  2019,  iscritta  al  n.  215  del  registro
ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  il  Giudice  relatore  Stefano  Petitti  nella  camera  di
consiglio del 6 aprile 2020,  svolta,  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2019, il Tribunale  ordinario  di
Bergamo  ha   sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  aggiunto  dall'art.
44 della legge 29 luglio 2010, n. 120  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    La norma censurata violerebbe  il  principio  di  ragionevolezza,
«nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del  reato
(di guida in stato di ebbrezza) a seguito  di  esito  positivo  della
messa alla prova, il prefetto,  anziche'  verificare  la  sussistenza
delle  condizioni  di  legge  per   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca,  e  procedere  ai  sensi
dell'art. 231 [recte: 213 cod. strada],  disponga  [la]  restituzione
del veicolo sequestrato all'avente diritto, ovvero nella parte in cui
non prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di  guida
in stato di ebbrezza) a seguito di esito positivo  della  messa  alla
prova, il giudice civile, adito in sede  di  opposizione  avverso  il
provvedimento del [p]refetto che applica la  sanzione  amministrativa
accessoria della confisca, disponga  [la]  restituzione  del  veicolo
sequestrato all'avente diritto». 
    1.1.- Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva  il
proprio veicolo in stato di ebbrezza, era  stato  tratto  a  giudizio
penale innanzi al Tribunale di Bergamo, il quale, disposta  la  messa
alla prova e successivamente  constatatone  l'esito  positivo,  aveva
emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. 
    M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo  sequestrato,
ed invece il Prefetto di Bergamo ne aveva ordinato la confisca. 
    L'opposizione avverso l'ordinanza di confisca era stata  respinta
dal Giudice di pace di Bergamo, la cui sentenza era stata  da  M.  T.
appellata nel giudizio a quo. 
    2.- Ad avviso del rimettente, l'autore  del  reato  di  guida  in
stato di ebbrezza subisce un'irragionevole e deteriore disparita'  di
trattamento in ordine alla confisca del veicolo  qualora  il  giudice
penale abbia  disposto  nei  suoi  confronti  la  messa  alla  prova,
anziche' il lavoro di pubblica utilita' di cui  all'art.  186,  comma
9-bis, cod. strada. 
    Il giudice a quo osserva infatti che,  nel  caso  di  svolgimento
positivo  del  lavoro  di  pubblica  utilita',  il  giudice   penale,
dichiarata l'estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo,  a
norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre,  nel  caso  di
esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata  l'estinzione
del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell'art.  224-ter
cod. strada, affinche' quest'ultimo, ove ricorrano le  condizioni  di
legge, disponga la confisca del mezzo. 
    Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del  lavoro  di
pubblica utilita' determini  la  revoca  giudiziale  della  confisca,
mentre l'esito positivo della messa alla prova  lasci  impregiudicata
l'applicazione prefettizia della sanzione accessoria. 
    Le «notevoli similitudini» tra i  due  istituti  ne  renderebbero
illogica la diversita' di disciplina in punto di confisca, tanto piu'
che la disparita' appesantisce il  regime  della  messa  alla  prova,
misura «gia' piu' afflittiva» rispetto all'altra, poiche' essa esige,
oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettivita', anche
un'attivita' di riparazione del danno da reato e l'osservanza  di  un
programma in affidamento al servizio sociale. 
    2.1.- Il giudice a  quo  correla  la  rilevanza  della  questione
all'impossibilita' di definire l'appello di cui e' investito senza la
previa verifica di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  224-ter,
comma 6, cod. strada. 
    Secondo il rimettente, poiche' l'art. 168-ter del  codice  penale
stabilisce che l'estinzione del reato per esito positivo della  messa
alla   prova   non   pregiudica   l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative accessorie, l'art. 224-ter, comma 6, cod. strada  «non
lascia spazio a diverse interpretazioni  in  ordine  alla  sorte  del
veicolo sequestrato, nel senso [che] l'autorita' amministrativa,  ove
ne ricorrano le condizioni, non puo' che disporne la confisca». 
    3.- E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
chiesto dichiararsi infondata la questione. 
    L'Avvocatura assume che gli istituti confrontati  dal  giudice  a
quo siano tra loro «assolutamente eterogenei», sicche' la  disciplina
dell'uno non potrebbe essere  presa  a  tertium  comparationis  della
disciplina dell'altro in ordine alla confisca del veicolo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
aggiunto  dall'art.  44  della  legge  29   luglio   2010,   n.   120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale),  per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede  che,  in
caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a  seguito
di esito positivo della  messa  alla  prova,  il  prefetto,  anziche'
verificare   la   sussistenza   delle   condizioni   di   legge   per
l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della
confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all'avente
diritto, ovvero nella parte in cui  non  prevede  che,  nel  medesimo
caso, il  giudice  civile,  adito  in  sede  di  opposizione  avverso
l'ordinanza prefettizia di confisca,  disponga  la  restituzione  del
veicolo sequestrato all'avente diritto. 
    1.1.- Il rimettente  considera  irragionevole  che,  in  caso  di
estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di  pubblica
utilita', il giudice debba revocare la confisca del veicolo  a  norma
dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che, viceversa, in caso  di
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,  egli
debba trasmettere gli atti al prefetto, affinche'  quest'ultimo,  ove
ne ricorrano le condizioni, disponga la confisca del veicolo a  norma
del combinato disposto  degli  artt.  168-ter  del  codice  penale  e
224-ter, comma 6, cod. strada. 
    2.- La questione e' formulata in  modo  apparentemente  ancipite,
poiche' la violazione del parametro di  ragionevolezza  e'  riferita,
nel contempo,  all'omessa  previsione  del  dovere  del  prefetto  di
disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del  reato
per  esito  positivo  della  messa  alla  prova  «ovvero»  all'omessa
previsione del medesimo dovere del giudice  in  sede  di  opposizione
all'ordinanza prefettizia di confisca. 
    2.1.- Per costante indirizzo di questa  Corte,  «l'alternativita'
del  petitum  che  rende  ancipite,  e  pertanto  inammissibile,   la
questione di legittimita'  costituzionale  e'  quella  che  non  puo'
essere sciolta per via interpretativa, e che  si  configura,  quindi,
come un'alternativita' irrisolta (ex plurimis, sentenze  n.  175  del
2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n.
221 e n. 130 del 2017)» (sentenza n. 58 del 2020). 
    Nel caso in esame, l'interpretazione complessiva dei  termini  di
formulazione suggerisce  che  il  rimettente  non  abbia  prospettato
un'alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad
una presentazione sequenziale della medesima  questione,  laddove  la
congiunzione "ovvero" non ha valore disgiuntivo, bensi'  esplicativo,
e sta cioe' per "quindi". 
    Secondo  il  petitum  sostitutivo  cosi'   interpretato,   l'art.
224-ter, comma 6, cod. strada dovrebbe  prevedere  che,  in  caso  di
estinzione del reato per esito positivo della messa  alla  prova,  il
prefetto  deve  ordinare  la  restituzione  del  veicolo   all'avente
diritto; e che, "quindi", ove  il  prefetto  non  abbia  ordinato  la
restituzione del veicolo, ed anzi ne abbia disposto la  confisca,  la
restituzione deve essere ordinata dal giudice  dell'opposizione  alla
confisca. 
    3.- La questione e' fondata. 
    3.1.- L'istituto della sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova e' stato introdotto, per gli imputati adulti, dalla  legge
28 aprile 2014,  n.  67  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  pene
detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema  sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili). 
    In particolare, l'art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014  ha
aggiunto l'art. 168-bis cod. pen., che, al primo comma,  consente  di
chiedere  la  sospensione  del  processo   con   messa   alla   prova
all'imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o
con la pena edittale detentiva non superiore nel  massimo  a  quattro
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per
i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di  procedura
penale. 
    A norma dell'art. 168-bis, secondo comma,  cod.  pen.,  la  messa
alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,  nonche',
ove possibile, il risarcimento  del  danno  dallo  stesso  cagionato;
comporta altresi' l'affidamento dell'imputato  al  servizio  sociale,
per lo svolgimento di un programma che puo' implicare,  tra  l'altro,
attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza  di
prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o  con  una
struttura sanitaria, alla dimora,  alla  liberta'  di  movimento,  al
divieto di frequentare determinati locali. 
    La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata, per
effetto del terzo comma dell'art. 168-bis cod. pen., alla prestazione
di lavoro di pubblica utilita', consistente in  una  prestazione  non
retribuita in favore  della  collettivita',  da  svolgere  presso  lo
Stato, le Regioni, le Province, i  Comuni,  le  aziende  sanitarie  o
presso enti o organizzazioni, anche internazionali,  che  operano  in
Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. 
    L'art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall'art.  3,  comma
1, della legge n. 67 del 2014, stabilisce che l'esito positivo  della
prova estingue il reato per cui  si  procede  (secondo  comma,  primo
periodo) e che,  tuttavia,  l'estinzione  del  reato  non  pregiudica
l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste
dalla legge (secondo comma, secondo periodo). 
    3.1.1.- Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non  e'
una sanzione penale, poiche'  la  sua  esecuzione  e'  rimessa  «alla
spontanea osservanza delle prescrizioni da  parte  dell'imputato,  il
quale liberamente puo' farla cessare, con l'unica conseguenza che  il
processo sospeso riprende il suo corso» (sentenza n.  91  del  2018);
pur non essendo una pena, tuttavia, la messa  alla  prova  manifesta,
per gli imputati adulti, una «innegabile connotazione sanzionatoria»,
che la differenzia dall'omologo istituto minorile,  la  cui  funzione
e', invece, essenzialmente (ri)educativa (sentenza n. 68 del 2019). 
    La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti
viene evidenziata, tra  l'altro,  dalla  prestazione  del  lavoro  di
pubblica utilita', che, a norma dell'art. 168-bis, terzo comma,  cod.
pen., e' una componente  imprescindibile  dell'istituto  riguardo  ai
maggiorenni,  e  che  invece,  a  norma  dell'art.  27  del   decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  272  (Norme  di  attuazione,   di
coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22  settembre  1988,  n.  448,  recante  disposizioni  sul
processo penale a carico di imputati minorenni), non  figura  tra  le
prescrizioni  del  progetto  di  intervento  elaborato  dai   servizi
minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019). 
    3.2.- Aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge  n.
120 del 2010, e quindi introdotto  contestualmente  all'art.  224-ter
cod. strada, il comma 9-bis dell'art. 186 del medesimo codice prevede
che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza,
a condizione che il reato non abbia provocato un incidente  stradale,
puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di  condanna,  se
non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella  del  lavoro
di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468),  secondo  le  modalita'  ivi  previste  e   consistente   nella
prestazione  di  un'attivita'   non   retribuita   a   favore   della
collettivita' da  svolgere,  in  via  prioritaria,  nel  campo  della
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni,  le
Province, i Comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati  di  lotta
alle dipendenze. 
    Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell'art. 186 cod.  strada,  in
caso di svolgimento positivo del  lavoro  di  pubblica  utilita',  il
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,  dispone
la riduzione  alla  meta'  della  sanzione  della  sospensione  della
patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato. 
    3.2.1.- Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il  lavoro
di pubblica utilita' disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186  cod.
strada e', a tutti gli effetti, una pena sostitutiva (ordinanza n. 43
del 2013). 
    Essa svolge, peraltro, anche una funzione "premiale",  in  quanto
il positivo svolgimento  del  lavoro  sostitutivo  determina  per  il
condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione
del reato, riduzione a meta' della  durata  della  sospensione  della
patente e revoca della confisca del  veicolo  (sentenza  n.  198  del
2015). 
    3.3.- Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod.  pen.  che  il
lavoro di pubblica utilita' ex art. 186,  comma  9-bis,  cod.  strada
hanno ad oggetto la prestazione di attivita' non retribuita in favore
della collettivita'. 
    Mentre rappresenta l'essenza stessa della pena sostitutiva di cui
all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la prestazione  di  attivita'
non  retribuita  in  favore  della  collettivita'  e'  soltanto   una
componente del trattamento di prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. 
    Infatti, a norma dell'art. 168-bis, secondo comma, cod. pen.,  la
messa alla prova esige anche condotte  volte  all'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, nonche',  ove  possibile,
il  risarcimento  del  danno  dallo  stesso  cagionato,  e   altresi'
l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per  lo  svolgimento
di un  programma  che  puo'  implicare,  tra  l'altro,  attivita'  di
volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di  prescrizioni
relative ai rapporti con il servizio  sociale  o  con  una  struttura
sanitaria, alla dimora, alla liberta' di  movimento,  al  divieto  di
frequentare determinati locali. 
    Il lavoro non retribuito in favore  della  collettivita'  e'  una
componente ulteriore della messa alla prova degli adulti, e  tuttavia
una componente imprescindibile, poiche', a norma  dell'art.  168-bis,
terzo comma, cod. pen., «la concessione della  messa  alla  prova  e'
inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'». 
    3.4.-   Per   costante    giurisprudenza    costituzionale,    la
discrezionalita' del legislatore nella determinazione del trattamento
sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite  della  manifesta
irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n.  155
del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite
vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici (ex
plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e n. 236 del 2018). 
    3.4.1.- Orbene,  e'  manifestamente  irragionevole  che,  pur  al
cospetto di una prestazione analoga, qual e' il  lavoro  di  pubblica
utilita', e pur a fronte della medesima  conseguenza  dell'estinzione
del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice,
nel caso di svolgimento positivo  del  lavoro  sostitutivo,  e  possa
essere invece disposta per ordine del prefetto,  nel  caso  di  esito
positivo della messa alla prova. 
    L'irragionevolezza e' resa ancor piu' evidente dal fatto  che  la
sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene  meno
per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro
sostitutivo,  puo'  essere   disposta   per   ordinanza   prefettizia
nell'ipotesi di esito positivo  della  messa  alla  prova  nonostante
quest'ultima costituisca una misura piu'  articolata  ed  impegnativa
dell'altra, in quanto  il  lavoro  di  pubblica  utilita'  vi  figura
insieme al compimento di atti riparatori  da  parte  dell'imputato  e
all'affidamento dello stesso al servizio sociale. 
    3.4.2.- I profili differenziali tra i due istituti  non  sono  in
grado  di  giustificare  la  previsione   dell'applicabilita'   della
confisca nel caso  in  cui  la  messa  alla  prova  si  sia  conclusa
positivamente, con la conseguente estinzione del reato. 
    Non lo e' la circostanza che, a differenza della messa alla prova
dell'adulto, applicabile solo a richiesta dell'imputato, il lavoro di
pubblica utilita' previsto dall'art. 186, comma  9-bis,  cod.  strada
puo'  essere  applicato  dal  giudice  anche  d'ufficio,  alla   sola
condizione che l'imputato non vi si  opponga  (ordinanza  n.  43  del
2013). 
    Il    differente    ruolo    della     volonta'     dell'imputato
nell'applicazione delle due misure non incide sull'oggettivita' della
prestazione lavorativa resa in  favore  della  collettivita',  e  con
esito egualmente positivo, sicche'  esso  non  puo'  giustificare  un
diseguale trattamento delle fattispecie in ordine alla  confisca  del
veicolo. 
    Ne' la  giustificazione  della  disparita'  di  trattamento  puo'
essere rinvenuta nel fatto che, a norma dell'art. 186,  comma  9-bis,
cod.  strada,  il  lavoro  sostitutivo   deve   svolgersi   «in   via
prioritaria» nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. 
    Avendo  carattere  non  perentorio,  ma  soltanto  preferenziale,
questa disposizione non e' sufficiente a  differenziare,  in  termini
generali e assoluti, l'attivita' non  retribuita  svolta  quale  pena
sostitutiva da quella viceversa prestata nell'ambito della messa alla
prova. 
    3.4.3.- Come gia' ricordato, nonostante la base volontaria che la
distingue dalla pena, la messa alla prova dell'adulto  determina  pur
sempre un «trattamento sanzionatorio» dell'imputato, cio' che  questa
Corte ha riconosciuto con la sentenza n.  91  del  2018,  in  adesivo
richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1°  settembre  2016,  n.  36272,
delle sezioni unite penali della Corte di cassazione. 
    La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia  una  sua
indefettibile componente nella prestazione  del  lavoro  di  pubblica
utilita' - come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 68  del
2019 - denuncia la manifesta irragionevolezza della  possibilita'  di
applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di guida
in stato di ebbrezza per effetto dell'esito positivo della messa alla
prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. 
    3.4.4.-  In   proposito,   deve   rilevarsi   che,   al   momento
dell'introduzione   dell'art.   224-ter   cod.    strada,    avvenuta
contestualmente all'aggiunta dell'art. 186, comma 9-bis, del medesimo
codice, l'ordinamento non prevedeva  ancora  l'istituto  della  messa
alla  prova  per  gli  imputati  adulti,  quale  autonoma  causa   di
estinzione del reato. 
    In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6
dell'art. 224-ter cod. strada, ha disciplinato  gli  effetti  che  le
varie ipotesi di  estinzione  del  reato  producono  in  ordine  alle
sanzioni   amministrative   accessorie,   prevedendo   che,    mentre
l'estinzione «per morte dell'imputato» comporta il venir  meno  delle
sanzioni accessorie gia' in essere, l'estinzione del reato «per altra
causa» investe  il  prefetto  della  verifica  di  sussistenza  delle
relative condizioni di applicazione. 
    Nel contempo,  tuttavia,  mediante  l'aggiunta  del  comma  9-bis
dell'art.  186  cod.  strada,  il  legislatore  ha   introdotto   una
specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del reato,  appunto  quella
del positivo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita',  anch'essa
incidente  sulle  sanzioni  amministrative  accessorie,  giacche'  ne
deriva la revoca della confisca del veicolo, oltre alla  dimidiazione
della sospensione della patente di guida. 
    In  tal  modo,  il  legislatore   ha   delineato   un   peculiare
"microsistema", all'interno del  quale  l'estinzione  del  reato  per
positivo svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita',  in  ragione
della  sua  evidente  natura  "premiale",  esclude  la  confisca  del
veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di  estinzione
del reato (diverse dalla morte dell'imputato), che, non  condividendo
quella natura "premiale", contemplano l'eventualita'  della  confisca
prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato). 
    L'interna coerenza di questo  "microsistema"  e'  stata  alterata
dalla sopravvenuta disciplina della messa  alla  prova,  con  effetti
distorsivi sull'attuale portata applicativa dell'art. 224-ter,  comma
6, cod. strada. 
    Infatti, la possibilita' che, pur in caso di estinzione del reato
di guida in stato di ebbrezza per esito  positivo  della  messa  alla
prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la  confisca
del veicolo (della cui disponibilita', peraltro, l'imputato e'  stato
privato sin dal momento del sequestro) -  laddove  lo  stesso  codice
della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia  concluso
con l'emissione di una sentenza  di  condanna  e  con  l'applicazione
della pena sostitutiva, non solo l'estinzione del medesimo  reato  di
guida in stato di ebbrezza, ma anche la  revoca  della  confisca  del
veicolo per effetto del  solo  svolgimento  positivo  del  lavoro  di
pubblica  utilita'  -  risulta  manifestamente   irragionevole,   ove
rapportata  alla   natura,   alla   finalita'   e   alla   disciplina
dell'istituto della messa alla  prova,  come  delineate  anche  dalla
giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata. 
    3.4.5.- La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento
sanzionatorio  dei  reati  stradali  non  aggravati  ha  un  evidente
carattere speciale, come dimostra proprio  la  pena  sostitutiva  del
lavoro di pubblica utilita' per la guida in  stato  di  ebbrezza  non
aggravata da incidente, la cui funzione "premiale"  questa  Corte  ha
gia' sottolineato (sentenza n. 198 del 2015). 
    Attesa la sua  portata  generale,  la  sopravvenuta  disposizione
dell'art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l'estinzione del  reato
per  esito  positivo  della   messa   alla   prova   non   pregiudica
l'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   accessorie,   non
interferisce  con  la  menzionata  disciplina  speciale,  in  quanto,
mancando  elementi  indicativi  di   una   contraria   volonta'   del
legislatore, opera il criterio lex generalis  posterior  non  derogat
priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008  e  n.  41  del
1992). 
    3.5.- Per quanto sopra  detto,  l'art.  224-ter,  comma  6,  cod.
strada e' manifestamente irragionevole. 
    Come gia' chiarito nell'escludere  il  carattere  ancipite  della
questione,  il  profilo  enunciato  dal  rimettente  circa  i  doveri
decisori del giudice  dell'opposizione  alla  confisca  e'  meramente
consequenziale a quello  riguardante  i  doveri  provvedimentali  del
prefetto, sicche' non occorre sottoporlo ad autonomo esame, ne' farlo
oggetto di autonoma pronuncia. 
    4.-    Deve    essere    quindi    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art.  224-ter,
comma 6, cod. strada, nella parte in  cui  prevede  che  il  prefetto
verifica la sussistenza delle condizioni di legge per  l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della confisca del  veicolo,
anziche' disporne la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito
positivo della messa alla prova.