TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione terza penale
Il giudice, dott. Paolo Gallo, ha pronunciato la seguente
ordinanza nella causa penale contro D.F. A., nato il ... a ...,
elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in ..., via ... difeso
d'ufficio dall'Avv. Giuseppe Antonio Damini del Foro di Torino,
libero presente imputato del reato di cui all'art. 628 comma 2 codice
penale perche', dopo aver indebitamente sottratto dodici bottiglie
d'olio di oliva «De Cecco» all'interno del supermercato «...» sito in
Torino via ..., adoperava violenza - consistita nello sferrare colpi
agli arti superiori e poi calci contro l'addetto alla vigilanza B. D.
- e minaccia consistita nel dirgli «se chiami la polizia torno e ti
ammazzo con le mie mani e tu qui non ci lavorerai piu'» per
assicurarsi il possesso delle cose sottratte o comunque per
procurarsi l'impunita'.
Torino, 22 settembre 2019
Recidivo reiterato.
Verso le ore 00,20 del 22 settembre 2019 l'odierno imputato fu
arrestato nella flagranza del reato di cui in epigrafe.
Il giorno dopo il D. F. fu presentato in udienza per la convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo.
Convalidato l'arresto, e decorso il termine a difesa richiesto
subito dopo, l'imputato ha oggi chiesto di essere giudicato con rito
abbreviato. Il pubblico ministero ha prodotto gli atti del proprio
fascicolo e le parti hanno presentato le rispettive conclusioni
orali.
Gli atti utilizzabili per la decisione si riducono al verbale di
sommarie informazioni rese dall'addetto alla sorveglianza del
supermercato, B. D., e dalle immagini «girate» dal sistema di
videosorveglianza presente nel supermercato. Il primo ha riferito
agli agenti quanto segue:
«Intorno alle 23,45 notavo un soggetto di corporatura
robusta, ... il quale spingeva un cestino utilizzando la porta
d'ingresso riservata ai carrelli per poi abbassarsi ed uscire lui
stesso dalla stessa porta.
Nel cestino notavo che vi era della merce e l'uomo si dirigeva
verso l'uscita del supermercato portando al seguito il cestino; mi
avvicinavo per informarlo che il cestino non poteva uscire
dall'esercizio e lo stesso allungava il passo giungendo in via ove si
fermava e iniziava a colpirmi, prima con gli arti superiori e poi
prendendomi a calci. Preciso che prima che il soggetto mi colpisse mi
diceva «Non ho i documenti, lasciami andare». Riuscivo a parare
qualche colpo e a calmarlo. Lo invitavo a rientrare per mostrarmi lo
scontrino della merce: una volta all'interno lo stesso continuava con
l'azione violenta iniziando a colpirmi nuovamente e ne nasceva una
colluttazione terminando a terra ove ci rotolavamo e nella foga il
soggetto mi strappava la maglia che indossavo. L'uomo si rialzava
riuscendo ad uscire dal supermercato; prima di uscire mi minacciava
verbalmente con le seguenti parole: «Se chiami la polizia torno e ti
ammazzo con le mie mani e tu qui non ci lavorerai piu'». Dopo pochi
minuti giungeva una volante della Polizia di Stato che prendeva in
consegna il soggetto».
Le immagini del sistema di videosorveglianza (relative alle sole
fasi svoltesi all'interno del pubblico esercizio) confermano la
narrazione del B.
Il verbale di arresto, infine, precisa che la refurtiva era
costituita da un cartone di dodici bottiglie di olio d'oliva che si'
trovavano in vendita al prezzo complessivo di 44,00 euro.
Alla stregua degli elementi sopra riportati deve concludersi che
l'imputato, subito dopo la sottrazione delle dodici bottiglie d'olio,
affrontato dal sorvegliante B. lo colpi' e lo minaccio' al fine non
tanto di assicurarsi il possesso della cosa sottratta (e' poco
probabile che egli pensasse di potersi allontanare con un cartone di
dodici bottiglie nonostante che il sorvegliante gli fosse addosso) ma
di conseguire l'impunita' (significativa al riguardo e' la fase da
lui pronunciata e riferita dal sorvegliante: «Non ho i documenti,
lasciami andare»).
Sussistono dunque tutti gli elementi sostitutivi del contestato
reato di rapina impropria consumata, e questo giudice dovrebbe
affermare la penale responsabilita' del D. F. determinando la
sanzione irroganda (salva la diminuente conseguente al rito
processuale adottato) all'interno della cornice edittale di cui
all'art. 628 comma 1 codice penale, le cui sanzioni sono richiamate,
in maniera «automatica», dal comma 2.
Prima di emettere la sua decisione, tuttavia, questo giudice
ritiene necessario il pronunciamento della Corte costituzionale sulla
compatibilita' della norma di cui all'art. 628 comma 2 c.p. con i
principi fondamentali della nostra carta costituzionale.
E' noto che da sin da epoca remota la dottrina dubita della
ragionevolezza della stessa esistenza del delitto di rapina impropria
come figura autonoma di' «reato complesso» (art. 84 c.p.) che si
sostituisce ai reati di' furto e violenza privata. Ha suscitato
critiche, in particolare, l'identita' di trattamento sanzionatorio
per due fattispecie - la rapina propria e quella impropria - che sia
nella coscienza comune, sia nell'analisi criminologica, sono
avvertite come assai diverse tra loro, e connotate da differenti
gradi di disvalore.
Queste perplessita' si sono accresciute dopo l'inasprimento del
trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n. 103 del 23
giugno 2017 - che ha portato il minimo edittale della pena detentiva
di cui all'art. 628 comma 1 codice penale ad anni quattro di
reclusione - ed hanno assunto aspetti di vera e propria drammaticita'
dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 2019, che innalzato il
predetto minimo editale ad anni cinque di reclusione: nulla le due
citate novelle legislative hanno innovato per quanto concerne il
comma 2 dell'art. 628 codice penale e l'»effetto di trascinamento»
che esso prevede.
Il descritto assetto normativo, a sommesso avviso di' chi scrive,
presenta alcuni «punti di frizione» con i valori costituzionali.
a) Violazione dell'art. 3 Cost.
La violazione del principio di uguaglianza risulta palese ove si
considerino i diversi modi in cui puo' atteggiarsi il rapporto tra
l'aggressione al patrimonio (=sottrazione di' cosa mobile altrui) e
l'aggressione alla persona (=violenza o minaccia):
al comma 1 dell'art. 628 codice penale (rapina propria) la
legge prevede, e punisce con pene giustamente severe, la situazione
in cui la violenza precede la sottrazione della cosa altrui (ovvero
e' ad essa contemporanea): il rigore del legislatore e' qui
pienamente giustificato perche' colpisce un soggetto che ha
dolosamente premeditato, come strumento fondamentale della sua azione
delittuosa, l'aggressione all'incolumita' fisica altrui. Il delitto
di rapina propria si connota dunque, quanto all'elemento oggettivo,
per il ruolo fondamentale dell'aggressione alla persona, la quale
costituisce il primo approccio dell'agente alla vittima;
quanto all'elemento psicologico si connota per un allarmante
atteggiamento della volonta', che non esita a progettare l'uso della
violenza alla persona a fini patrimoniali;
nel comma 2 la situazione di fatto e' profondamente diversa:
qui l'agente ha deciso di perseguire la finalita' di illecito
arricchimento in maniera non violenta, ma per cosi' dire, clandestina
(«furtiva», appunto); l'uso della violenza o minaccia, scartato come
prima opzione, si verifica quando, immediatamente dopo la
sottrazione, il ladro viene scoperto (sia il fine di assicurare il
possesso della refurtiva, sia quello di conseguire l'impunita',
presuppongono necessariamente che taluno si sia accorto della
condotta furtiva in atto): ecco allora che l'uso della violenza o
minaccia, escluso in prima istanza dall'agente, viene per cosi' dire
innescato dalla reazione della vittima o di terzi che intervengano in
suo ausilio (per lo piu', ma non necessariamente, la forza pubblica):
a quel punto puo' accadere che la tensione istintiva alla liberta'
induca a condotte violente che in origine si erano volute evitare.
In sintesi, il fatto che la violenza segua alla sottrazione, e
non la preceda, non sembra poter essere considerato irrilevante dal
punto di vista criminologico: esso demarca una diversa e meno grave
struttura oggettiva del reato e un atteggiamento soggettivo che e'
diverso quanto a intensita' del dolo e capacita' a delinquere. Ad
avviso di chi scrive, pertanto, la piena equiparazione delle due
situazioni sul piano della «risposta» dell'ordinamento penale
costituisce una parificazione arbitraria, che non tiene conto del
diverso disvalore delle due condotte esaminate.
Il raffronto dei due primi commi dell'art. 628 codice penale
rivela poi che la disciplina della rapina impropria e', per certi
versi, addirittura deteriore per l'imputato rispetto a quella
prevista per la - certamente piu' grave - rapina propria: ci si
riferisce all'ipotesi del tentativo.
Perche' si abbia rapina propria consumata e' richiesto - cosi'
come per il furto - che l'agente realizzi sia la sottrazione della
cosa mobile altrui (e cioe' la amotio dalla sua collocazione
originaria), sia l'impossessamento della cosa medesima (e cioe'
l'acquisizione di una signoria piena e autonoma su di essa). I due
momenti sono cronologicamente successivi, nel senso che
l'impossessamento segue sempre, sia pure di un istante, alla
sottrazione; si pensi al classico esempio del furto di sacchi da un
autocarro in corsa: prima vi e' il getto dei sacchi sull'asfalto da
parte dei malviventi (sottrazione), poi il loro recupero
(impossessamento).
Cio' premesso, si notera' che mentre nel caso della rapina
propria (comma 1) si ha consumazione soltanto laddove l'agente abbia
conseguito con violenza anche l'impossessamento della cosa mobile
altrui, residuando altrimenti solo una responsabilita' a titolo di
tentativo, nel caso della rapina impropria e' sufficiente alla
consumazione l'uso di violenza dopo la sola sottrazione: il testo
della norma non lascia dubbi in proposito perche' espressamente
prevede l'inflizione della stessa pena del comma 1 a «chi adopera
violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per
assicurare ecc. ecc.»
Si tratta di un punto assolutamente certo, ribadito di recente
dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 34952 del 19.4 / 12.9.2012, RV 253153 (pag. 13):
«Il comma secondo dell'art. 628 codice penale fa riferimento
alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, cio' che
conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa
perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione
del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio
temporale, della disponibilita' autonoma della stessa.»
Ne' il quadro normativo, ne' l'elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale giustificano in qualche modo questa difformita',
che ad avviso dello scrivente costituisce una ulteriore irragionevole
disparita' di trattamento (in peius) fra situazioni che il
legislatore aveva inteso equiparare.
E' bene aggiungere, infine, che tale ingiustificata disparita'
assume specifico rilievo nella presente vicenda: si e' visto infatti,
piu' sopra, che il D. F. colpi' e minaccio' il sorvegliante B. mentre
stava tentando di allontanarsi con il cestino contenente le bottiglie
d'olio, quando cioe' aveva bensi' sottratto le bottiglie, ma non
aveva ancora acquisito su di esse una piena ed autonoma signoria:
nondimeno egli dovrebbe essere ritenuto responsabile di rapina
(impropria) consumata.
La disposizione dell'art. 628 comma 2 codice penale, oltre ad
equiparare ingiustamente situazioni di fatto diverse, rivela una
ulteriore disparita' di trattamento laddove la situazione dell'autore
di una rapina impropria - cioe' colui che usa violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione - sia raffrontata con quella di
chi commetta dapprima un furto e poi, dopo un tempo apprezzabile, usi
violenza o minaccia per conservare la cosa sottratta e/o conseguire
l'impunita': e' il caso, comune nella prassi, del ladro d'auto che,
guidando l'auto da lui rubata qualche ora prima, forzi un posto di
blocco. In quest'ultimo caso la contestazione del reato di rapina e'
assolutamente preclusa perche' manca la successione immediata fra
sottrazione e violenza, e il reo si vedra' contestare i meno gravi
delitti di furto e resistenza a P.U..
La differenza tra le due situazioni risiede unicamente in un
«problematico» elemento temporale: nel primo caso la violenza e'
esercitata «immediatamente dopo» la sottrazione, nel secondo e'
commessa dopo il trascorrere di un tempo piu' lungo. La prassi
giudiziaria quotidiana mostra cosi' la pubblica accusa impegnata a
dimostrare che la violenza e' seguita alla sottrazione dopo
brevissimo intervallo, e la difesa impegnata a presentare
quell'intervallo come assai lungo.
Ad avviso di chi scrive occorre invece affrontare una questione
diversa: e' ragionevole la disparita' di trattamento dell'autore di
un furto a seconda che egli - ceteris paribus - usi violenza
immediatamente dopo la sottrazione ovvero a distanza di un maggior
tempo da essa? Il diverso trattamento giuridico rispecchia una reale
differenza - sul piano criminologico o, se si vuole, assiologico -
tra le due situazioni di fatto?
Chi scrive ha cercato, nella produzione dottrinale e
giurisprudenziale, una riflessione che tenti di spiegare in qualche
modo la maggior gravita' - postulata dal legislatore - della prima
ipotesi rispetto alla seconda; ma si e' trattato di ricerca vana, a
cominciare dal fondamentale trattato del Manzini. Pare a questo
giudice che la maggiore o minore distanza cronologica tra la
sottrazione e l'uso della violenza sia un aspetto totalmente
irrilevante sotto il profilo della gravita' della condotta: in
entrambi i casi si hanno un attacco al patrimonio e un attacco alla
persona di identica gravita' sia sul piano oggettivo che soggettivo.
Che differenza c'e' tra la condotta del ladro di una bicicletta che
si divincoli dal proprietario intervenuto subito dopo la sottrazione,
e quella del medesimo ladro che si divincoli nello stesso modo
essendosi casualmente imbattuto nel proprietario qualche ora dopo?
La disposizione dell'art. 628 comma 2 codice penale sembra dunque
in contrasto con l'art. 3 Cost. anche perche' tratta in maniera
diversa situazioni di fatto che sul piano della condotta, del dolo,
del pregiudizio alle vittime e di ogni altro aspetto penalmente
significativo sono identiche.
Nei paragrafi seguenti si porra' in rilievo come l'attuale
disciplina normativa della rapina impropria, se raffrontata con la
disciplina applicabile quando la violenza non segue immediatamente
alla sottrazione, comporti la lesione di almeno due altri principi
costituzionali fondamentali;
b) Violazione dell'art. 25 comma 2 Cost.
Come e' noto, con il suo espresso richiamo al «fatto commesso»
l'art. 25 comma 2 della nostra carta costituzionale ha inteso
riconoscere rilievo fondamentale, a fini punitivi, all'azione
delittuosa per il suo obiettivo disvalore. Ne discende la
costituzionalizzazione del «principio di offensivita'», che implica
la necessita' di un trattamento penale differenziato per fatti
diversi e, a monte, la necessita' di distinguere, in sede di
redazione delle norme penali incriminatrici, i vari fenomeni
delittuosi per le loro oggettive caratteristiche di lesivita' o
pericolosita'.
L'attuale disciplina giuridica della situazione in cui taluno
debba rispondere di un furto, e di una violenza privata (o resistenza
a P.U.) commessa non immediatamente dopo al fine di conseguire il
possesso della refurtiva o l'impunita', e' palesemente rispettosa di
questo principio.
Per il furto e' prevista infatti una pena minima edittale di sei
mesi di reclusione piu' multa, che si eleva vistosamente nelle due
gravi ipotesi di cui all'art. 624-bis codice penale e puo'
eventualmente subire l'incidenza delle numerose aggravanti specifiche
di cui all'art. 625 codice penale. Per quanto attiene alla violenza
che segue alla sottrazione, l'art. 610 codice penale consente di
graduare la pena detentiva da quindici giorni fino a quattro anni,
mentre l'art. 337 codice penale (ove la vittima della violenza sia un
pubblico ufficiale) prevede pene da sei mesi a cinque anni di
reclusione. Esiste dunque un corpus di disposizioni assai dettagliate
ed evolute che consentono di ragguagliare la sanzione all'effettiva
gravita' del fatto concreto in tutte le sue sfaccettature.
La disposizione di cui all'art. 628 comma 2 codice penale,
invece, si caratterizza per una vistosa indifferenza rispetto alle
caratteristiche concrete del fatto: qualunque sottrazione, quando sia
immediatamente seguita da violenza o minaccia, ancorche' lievi, e'
reputata dal legislatore meritevole di almeno cinque anni di
reclusione. Alla stregua dell'art. 628 comma 2 codice penale, se un
tentativo di furto e' seguito da un atto violento o minatorio tutte
le sopra elencate particolarita' vengono «azzerate», e non v'e' piu'
differenza, ad esempio, se la violenza segue al furto di una costosa
autovettura commesso con effrazione sulla pubblica via, ovvero segue
al fiuto semplice di qualche bottiglia d'olio in un supermercato. La
disposizione in esame, in altre parole, si rivela una disposizione
«rozza» in cui tutto viene sacrificato sull'altare della esemplarita'
sanzionatoria.
c) Violazione dell'art. 27 Cost.
Viene in rilievo particolarmente il comma 2, secondo cui «le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e
devono tendere alla rieducazione del condannato». La formulazione
della norma, come e' noto, richiama e costituzionalizza il principio
di proporzionalita' della pena (nelle sue due funzioni retributiva e
rieducativa), perche' una pena sproporzionata alla gravita' del reato
commesso da un lato non puo' correttamente assolvere alla funzione di
ristabilimento della legalita' violata, dall'altro non potra' mai
essere sentita dal condannato come rieducatrice: essa gli apparira'
solo come brutale e irragionevole vendetta dello stato, suscitatrice
di ulteriori istinti antisociali.
Ad avviso di chi scrive l'inflizione di cinque anni di reclusione
piu' multa per la sottrazione di qualche bottiglia seguita da una
colluttazione col sorvegliante di un supermercato non puo' essere
considerata una risposta sanzionatoria proporzionata. Cio' risulta
particolarmente vero ove si raffronti la condizione dell'autore di
una rapina impropria - ancora una volta - da un lato con quella
dell'autore di una rapina propria (che cioe' ha consapevolmente
scelto ab initio di usare violenza alla persona), dall'altro con la
condizione di chi abbia usato violenza alla persona in un momento non
immediatamente seguente alla sottrazione, e che percio' rispondera'
di furto e violenza privata.
Va a questo punto chiarito quale sia l'auspicato intervento della
Corte costituzionale.
Le considerazioni sopra svolte dimostrano, ad avviso di chi
scrive, come il nostro ordinamento penale non abbia alcun bisogno
della iniqua disposizione dell'art. 628 comma 2 c.p.: le norme che
disciplinano le varie ipotesi di furto (consumato o tentato, semplice
o aggravato) consentono una repressione penale adeguata alle
caratteristiche delle varie possibili condotte predatorie, mentre le
disposizioni in tema di violenza e minaccia come strumento di
coazione dell'altrui volonta' (articoli 610 e 337 c.p.) consentono
parimenti un'adeguata repressione della successiva condotta violenta
del ladro, sia che essa segua immediatamente alla sottrazione, sia
che sia attuata dopo un tempo piu' lungo. Ove si obietti che questa
soluzione normativa comporterebbe un arretramento della risposta
dello stato al delitto, va risposto che la stragrande maggioranza dei
processi per rapina impropria concerne, come e' noto a chi amministra
da tempo la giustizia penale, episodi di modestissima gravita',
rispetto ai' quali la sanzione minima di cinque anni di reclusione
appare vistosamente sproporzionata, mentre per i pochi episodi di
piu' elevato allarme sociale la prudente applicazione giudiziale
delle norme sopra citate, e un giusto e consapevole Governo dei
criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 codice
penale, assicurano un trattamento sanzionatorio equo. Il tutto senza
considerare che per le due piu' allarmanti tipologie di furto (il
furto in luogo di privata dimora e il furto con strappo) l'art.
624-bis codice penale, dopo la novella introdotta con la citata legge
36/2019 prevede gia' una pena detentiva edittale minima assai
prossima a quella prevista dall'art. 628 codice penale.
Questo giudice chiede pertanto che la Corte costituzionale voglia
condividere i rilievi di incostituzionalita' sopra esposti e
dichiarare sic et simpliciter l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 628 comma 2 codice penale, fermi restando tutti i rimanenti
commi del medesimo articolo, cosi' rendendo applicabili, a quelle
ipotesi che attualmente si configurano come casi di «rapina
impropria», le disposizioni di cui agli articoli da 624 a 626 codice
penale e agli articoli 610 e 337 codice penale.