Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.
00337460224), in persona del Presidente della Provincia pro tempore
dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con delibera della Giunta
provinciale del 24 aprile 2020, n. 516 (doc. 1), rappresentata e
difesa, come da procura speciale del 27 aprile 2020, autenticata dal
dott. Guido Baldessarelli, Ufficiale rogante della Provincia, n.
46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio (doc. 2), dall'avv. Nicolo'
Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della
Provincia dall'avv. Sabrina Azzolini (cod. fisc. ZZLSRN74R70H612A) e
dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri a 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi
14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies dell'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante diposizioni urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 29
febbraio 2020,
per violazione del Titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), ed in
particolare dell'art. 73, comma primo, dell'art. 75-bis, comma 3-bis
e dell'art. 79, per violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello
Statuto, nonche' degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle
relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale),
in particolare dell'art. 3; dell'art. 119, comma secondo, della
Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione e di leale collaborazione ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre
2014.
Fatto
1. Premessa.
Con questo ricorso la Provincia autonoma di Trento chiede alla
Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
della legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», nella parte in cui ha inserito,
nell'ambito del decreto-legge convertito n. 162 del 2019, all'art. 39
(«Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito
degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali
in crisi finanziaria»), i commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e
14-septies, i quali modificano la disciplina della regolazione
finanziaria tra lo Stato e le regioni in materia di tassa
automobilistica introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), oltre che dal decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, confermandone l'applicazione alla Provincia autonoma di
Trento relativamente alla disciplina dei trasferimenti erariali del
gettito delle tasse automobilistiche.
La Provincia autonoma di Trento ritiene che questo sistema di
regolazione finanziaria non possa trovare applicazione in confronto
della stessa, in quanto lesivo della propria autonomia finanziaria
per i motivi esposti in diritto e, allo scopo di dimostrare la
fondatezza delle proprie censure, ritiene necessario anteporre
all'esposizione dei motivi le seguenti considerazioni, relativamente
a: l'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica
regionale e della tassa automobilistica provinciale, la natura
giuridica dei due tributi, il sistema di regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato e regioni per il riparto del gettito erariale
della tassa automobilistica regionale, la portata delle modifiche
arrecate dalla legge n. 8 del 2020 a detto sistema.
2. L'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica
regionale.
La tassa automobilistica e' disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (recante «Testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche») e dagli articoli da
23 a 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (recante il
«Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»); in particolare l'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 precisa che la tassa
automobilistica (cosi' come la sopratassa annuale per i veicoli
diesel e la tassa speciale per i veicoli GPL assorbite in provincia
dalla tassa automobilistica provinciale) e' dovuta per effetto della
iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico
(P.R.A.), gestito da ACI ai sensi del RDL 15 marzo 1927, n. 436,
recante, per il fine della pubblicita' legale, le informazioni
relative alle vicende giuridiche e patrimoniali che riguardano la
proprieta' dei veicoli soggetti ad iscrizione, i «beni mobili
registrati» ex art. 2683 del codice civile.
L'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante
«Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario», istituiva la Tassa regionale di circolazione, quale tassa
da applicare a veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di
circolazione, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento
di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione;
l'articolo era sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n.
158, il quale introduceva, in sostituzione della tassa di
circolazione, la Tassa automobilistica regionale, applicata ai
veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale
immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario,
nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione
e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse,
disciplinata, per quanto non espressamente disposto, dalle norme che
regolavano la corrispondente tassa erariale, nonche' applicata
contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la
riscossione della stessa.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1993, il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, recante il «Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421», all'art. 23, in aggiunta alla Tassa automobilista regionale,
prevedeva la devoluzione alle regioni a statuto ordinario della tassa
automobilistica disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 39/1953, della soprattassa annuale su autoveicoli
azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, della tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L.
o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, con il
contestuale mutamento della denominazione del tributo in tassa
automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa
speciale regionale; inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto
legislativo n. 504 del 1992 attribuiva alle regioni il potere di
determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni
successivi, entro i limiti ivi previsti. Continuava invece ad essere
acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla
addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729 (addizionale poi soppressa dall'art. 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449), e quello relativo alla tassa
speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio
1991, n. 202. L'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»,
demandava direttamente alle regioni a statuto ordinario la
riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse
automobilistiche regionali (secondo un criterio di competenza
territoriale) e delle relative competenze amministrative a decorrere
dal 1° gennaio 1999; il comma 16 del medesimo articolo, introduceva
un criterio di tassazione degli autoveicoli a motore basato sulla
potenza effettiva e stabiliva, ai fini dell'applicazione di tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche
sarebbero state determinate per tutte le regioni, comprese quelle a
statuto speciale, in uguale misura; inoltre l'art. 56, comma 4, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedeva la
costituzione di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai
veicoli iscritti nel PRA al fine di imputare a ciascuna regione il
gettito spettante secondo il criterio della residenza del
proprietario del veicolo.
Il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali» (adottato con decreto del Ministero
delle finanze 25 novembre 1998, n. 418), disciplinava l'esercizio
delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario
relativamente alle seguenti tasse automobilistiche attribuite ad esse
per intero: la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e la soprattassa
diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691. Lo
svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica si
basa sui dati informativi contenuti negli archivi regionali, che, ai
sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 418/1998, concorrono a
formare l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli
iscritti nel Pubblico registro automobilistico; l'aggiornamento di
questi archivi e' curato in via telematica dal PRA, dal Dipartimento
dei trasporti terrestri (DTT), dall'Agenzia delle entrate, dalle
regioni, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione
(uffici postali, tabaccai, agenzie di pratiche automobilistiche,
agenzie di consulenza). In particolare, l'art. 5 del decreto
ministeriale n. 418/1998 precisa che regioni e Ministero delle
finanze definiscono, con protocollo d'intesa le modalita' di
costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi
regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Sulla base della «Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», conferita
con legge 5 maggio 2009, n. 42, l'art. 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche'
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario», trasformava in tributi propri regionali una serie di
tributi, tra i quali non era richiamata la tassa automobilistica
regionale e, al comma 2, stabiliva: «Fermi restando i limiti massimi
di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; inoltre, al comma
3, si precisava «Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi
costituiscono tributi propri derivati».
3. L'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica
provinciale.
Nell'ordinamento giuridico provinciale, l'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo
Statuto speciale di autonomia aveva previsto la devoluzione alle
Province autonome dei nove decimi delle tasse di circolazione
relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto
delle quote spettanti per legge alle province.
L'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per
il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma
tributaria», modificava lo Statuto speciale di autonomia sostituendo
plurime disposizioni in materia finanziaria; in particolare, per
effetto di queste modifiche, la previsione dell'attribuzione alle
Province autonome dei nove decimi delle tasse di circolazione
relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori era
trasfusa nell'art. 75 dello Statuto, al comma 1, lettera b).
Contestualmente, allo scopo di garantire alle autonomie speciali
una fonte di finanziamento non inferiore a quella riconosciuta alle
regioni a statuto ordinario, l'art. 23 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415 («Norme urgenti in materia di finanza locale e di
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni
varie»), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 28 febbraio 1990, n. 38, disposto l'incremento della tassa di
circolazione regionale delle regioni a statuto ordinario prevista
dall'art. 4 della legge n. 281 del 1970, con decorrenza dal 1°
gennaio 1990, con la medesima decorrenza aumentava la tassa
automobilistica erariale dovuta nelle regioni a statuto speciale fino
ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa
automobilistica erariale e dell'analoga tassa regionale incrementata,
dovuta nelle regioni a statuto ordinario.
Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
finanza regionale e provinciale) disciplinava l'attribuzione alle
Province autonome delle quote di gettito indicate all'art. 75 dello
Statuto e riconosceva alle Province autonome, ai sensi degli articoli
72 e 73 dello Statuto, il potere di istituire «tributi propri in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato quali
risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli
tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso
di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi
dello Stato» nonche' «nelle materie di rispettiva competenza tributi
e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a
statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i
principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano».
Sulla scorta di questa previsione, l'art. 4 della legge della
Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10 («Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998») istituiva
la tassa automobilistica provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1999.
L'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1998, precisava
che, nelle more dell'adozione di una disciplina organica provinciale
della tassa automobilistica provinciale, il presupposto dell'imposta,
i soggetti passivi e le modalita' di applicazione del tributo
sarebbero rimasti assoggettati alla disciplina prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e alla
disciplina nazionale della tassa automobilistica erariale, ossia, in
particolare agli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo n. 504
del 1992.
Su questo impianto normativo, a seguito della sottoscrizione
dell'Accordo di Milano del 30 novembre 2009, concluso ai sensi
dell'art. 104, comma 1, dello Statuto, l'art. 2, comma 107, lettera
c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)», aggiungeva, in fine, al comma 1 dell'art. 73, con
effetto dal 1° gennaio 2010, il seguente periodo: «Le tasse
automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono
tributi propri».
Sulla scorta dell'accordo di Milano, la medesima legge n. 191 del
2009, all'art. 2, comma 107, lettera a), disponeva l'abrogazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, della lettera b) dell'art. 75, comma
1, dello Statuto, ossia della previsione dell'attribuzione alle
Province autonome dei nove decimi del gettito della tassa di
circolazione regionale.
Con l'Accordo di Milano dunque lo Stato, le due Province autonome
e la Regione Trentino-Alto Adige convenivano sulla necessita' di
adeguare l'impianto normativo statutario ai principi del federalismo
fiscale introdotti nell'ordinamento giuridico dalla legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in attuazione dell'art.
119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che in attuazione della
specifica previsione, contenuta nell'art. 27 della legge n. 42 del
2009, di adeguamento degli Statuti di autonomia delle regioni a
statuto speciale ai nuovi principi costituzionali secondo le
modalita' definite nei singoli Statuti.
Poiche', ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello Statuto, come
sostituito dall'art. 4, della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2, le norme del titolo VI possono essere modificate con legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della regione o delle due province,
l'Accordo di Milano, in coerenza con i principi del federalismo
fiscale, recava una revisione concordata dell'ordinamento finanziario
dell'autonomia speciale, volta a garantire il concorso, da parte
della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti,
l'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale e, dall'altro, il ripristino del quadro originario
delle entrate statutarie, costituito da un modello di finanziamento
basato sulla programmazione delle risorse.
4. La natura della tassa automobilistica regionale e della tassa
automobilistica provinciale nella giurisprudenza della Corte
costituzionale.
La Corte costituzionale, considerata la disciplina statale delle
tasse automobilistiche regionali e la disciplina provinciale della
tassa automobilistica provinciale ha ritenuto che la prima debba
essere considerata un tributo disciplinato dallo Stato con gettito
devoluto alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 119
della Costituzione, mentre la tassa automobilistica provinciale
integra un tributo proprio della Provincia autonoma di Trento.
In particolare, con la sentenza del 26 settembre 2003, n. 297, la
Corte costituzionale ha rilevato quanto segue:
«alle regioni a statuto ordinario e' stato attribuito dal
legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attivita'
amministrativa connessa alla sua riscossione, nonche' un limitato
potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con
decreto ministeriale, restando invece ferma la disciplina statale per
ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa.
La tassa automobilistica non puo', dunque, allo stato, ritenersi
"tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale
espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo
indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi
istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi
del coordinamento con il sistema tributario statale.
Ne discende che la disciplina sostanziale dell'imposta non e'
divenuta - come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere -
oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva
competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto
previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e)» (punto 2 del
Considerato in diritto).
Coerentemente con la natura giuridica della tassa automobilistica
regionale, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296, n. 297 e
n. 311 del 2003, con la sentenza n. 455 del 2005 e con la sentenza n.
451 del 2007, ha riconosciuto la potesta' legislativa statale per
quanto concerne il tributo e le sue componenti, pur essendo il
relativo gettito devoluto alle regioni.
La Corte costituzionale ha confermato questa conclusione nella
sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012, dopo aver richiamato le nozioni
di «tributo proprio» e di «tributo proprio derivato» della regione,
contenute nell'art. 7, comma 1, della legge n. 42 del 2009,
precisando che la tassa automobilistica si qualifica come tributo
proprio derivato, poiche' la regione «a) non puo' modificarne il
presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo'
modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il
110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia'
previste dalla legge statale».
La Corte, richiamato l'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del
2011, ha precisato che «La diversificazione operata tra i citati
commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha
acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ...
, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime
diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati,
attribuendone la disciplina alle regioni, senta che questo comporti
una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato
dall'inciso "fermi restando i limiti massimi di manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale"».
Con riferimento alla tassa automobilistica provinciale, la Corte
costituzionale, con sentenza depositata il 6 giugno 2012, n. 142,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della
riserva al bilancio dello Stato del gettito dell'addizionale statale
ai sensi dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
riconosceva che «l'addizionale (sia essa qualificabile come una vera
e propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur innestandosi
in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale,
stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potesta' legislativa
esclusiva in materia di "sistema tributario dello Stato" (art. 117,
secondo comma, lettera e, Cost.)».
Ancor piu' esplicitamente, con sentenza depositata il 22 maggio
2017, n. 118, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia
autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per
l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di
assestamento 2015)», recante l'inserimento di un comma 6-sexies dopo
il comma 6-quinquies dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del
1998, introduttivo di una fattispecie di esenzione dalla tassa
automobilistica provinciale non prevista dalla legge dello Stato, ha
riconosciuto quanto segue:
«con l'art. 2, comma 107, lettera c), numero 1), della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)",
lo statuto e' stato modificato per quanto di interesse, e, previa
abrogazione dell'art. 75, comma 1, lettera b), il nuovo testo
dell'art. 73 ha riconosciuto esplicitamente alla tassa
automobilistica istituita con legge provinciale la natura di tributo
proprio.
E' il caso di osservare che questa previsione non troverebbe
giustificazione logica se non si fosse voluto superare l'assetto,
fino ad allora vigente, di partecipazione (sia pure in misura totale)
al gettito di un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella
categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto (ferma la
necessaria armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato), negandone con cio' il carattere statale».
Pur riconoscendo che nel sistema tracciato dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle regioni
ordinarie l'aggettivo «proprio» connota sia tributi affidati alla
competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il
cui gettito e' devoluto alla regione, la Corte costituzionale ha
tuttavia riconosciuto che l'evoluzione normativa del tributo nella
provincia autonoma e la distinta considerazione della tassa
automobilistica e dei tributi erariali (comma 1 e comma 1-bis
dell'art. 73 dello Statuto), depongono inequivocabilmente nel senso
che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa della
tassa automobilistica, quale tributo proprio in senso stretto della
Provincia autonoma di Trento.
5. La regolazione dei rapporti tra Stato e regioni con riferimento al
gettito delle tasse automobilistiche.
Con legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», il legislatore dello Stato introduceva, all'art.
1, rilevanti forme di sostegno alla sostituzione di veicoli ritenuti
maggiormente inquinanti con veicoli nuovi, idonei a garantire un
minore impatto dal punto di vista ambientale (commi da 224 a 234),
ivi compresa una fattispecie di esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per due anni (comma 226) e, contestualmente, al
comma 321, sostituendo la tabella recante la quantificazione del
tributo, aumentava, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007,
l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al
principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli; ma, al comma 322,
il legislatore dello Stato sottraeva il maggior gettito derivante
dall'incremento delle tasse automobilistiche al flusso dei
trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato al bilancio delle
regioni, per effetto della riduzione percentuale dei trasferimenti
statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano in ragione del maggior gettito del tributo stesso.
La quantificazione dell'impatto sul gettito del tributo e sul
relativo riparto tra Stato e regioni di queste modifiche relative
alla commisurazione dell'importo della tassa automobilistica
regionale e all'individuazione delle fattispecie esenti, era rimessa
ad un provvedimento ministeriale dai commi 235 e 322 dell'art. 1
della legge n. 296 del 2006.
Il comma 235 stabiliva che, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei
trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni
finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione
delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello
Stato alle regioni ed alle Province autonome.
Il comma 322 demandava ad un decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui
al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Analogamente, con riferimento alle tasse automobilistiche per i
motocicli, l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, aveva aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo
delle tariffe delle tasse automobilistiche di possesso per i
motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei
veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal
predetto tributo.
Occorre tenere presente che il sistema di regolazione finanziaria
delineato dal comma 322 e' stato oggetto di costanti contestazioni e
opposizioni da parte delle regioni e specificamente da parte di
questa Provincia nelle sedi istituzionali deputate al confronto tra
lo Stato e le regioni.
Anche in ragione dell'opposizione del sistema regionale, con un
significativo ritardo, il sistema di regolazione finanziaria
delineato dai commi 322 e 235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
ha cominciato ad operare con le conseguenti regolazioni finanziarie
solo a partire dal 2012; il decreto direttoriale 2 aprile 2012 reca
la regolazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007; quattro decreti
direttoriali del 16 marzo 2015 recano la regolazione finanziaria per
il 2008, per il 2009, per il 2010 e per il 2011; il decreto
direttoriale 21 settembre 2016 reca la regolazione finanziaria per il
2012; il decreto direttoriale 8 maggio 2017 reca la regolazione
finanziaria per l'anno 2013.
Da ultimo, il previsto decreto riferito all'anno 2014, a seguito
della mancata intesa in Conferenza Stato-regioni nel novembre 2018
(mancata intesa originata dal parere contrario delle Province
autonome e della Regione Sardegna), non e' stato piu' emanato (doc.
3).
6. Le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in sede
di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 al sistema della
regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni nel riparto
del gettito delle tasse automobilistiche.
La legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», ha inserito nell'ambito del
decreto-legge n. 162 del 2019, all'art. 39 («Misure organizzative
urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e
delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi
finanziaria»), i' commi da 14-quater a 14-novies, i quali modificano
la disciplina della regolazione finanziaria tra lo Stato e le regioni
in materia di tassa automobilistica introdotta dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), oltre che dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Questi commi, al fine di incentivare gli investimenti delle
regioni nei rispettivi territori, prevedono quanto segue.
Il comma 14-quater aggiunge al comma 321 dell'art. 1 della legge
n. 296 del 2006, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti
erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033»; questo comma introduce la sospensione, per il periodo
indicato, della riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni e
alle province autonome nella misura pari al maggior gettito
tributario derivante dalla applicazione del comma 321 dell'art. 1
della legge n. 296 del 2006.
Il comma 14-quinquies aggiunge al comma 322 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, i seguenti periodi: «Il presente comma non
trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente
comma»; questo comma introduce la sospensione, per gli anni dal 2023
al 2033, delle relative regolazioni finanziarie, nonche' la
previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia
effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima
annualita' definita con il decreto previsto dal medesimo comma
modificato.
Il comma 14-sexies inserisce, dopo il comma 322 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'art. 2,
comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a
nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Questo
comma introduce un vincolo, per le regioni e anche per le province
autonome, di destinazione delle risorse derivanti dalla mancata
riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321,
della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a nuovi investimenti diretti e
indiretti per la realizzazione delle opere ivi indicate.
Il comma 14-septies aggiunge all'art. 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i seguenti periodi: «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022
confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
decreto di cui al presente comma». Questo comma, con riferimento alla
tassa automobilistica di possesso sui motocicli, introduce la
sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali, nonche' la
previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia
effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima
annualita' definita con decreto (che - peraltro - erroneamente il
legislatore dello Stato indica come previsto dal medesimo comma 64
modificato).
Il comma 14-octies stabilisce che «All'onere derivante dalle
disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede
mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti
assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», mentre il comma
14-novies stabilisce che «La tabella 1 allegata alla legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto».
Come risulta evidente dal tenore letterale e dalla congiunta
considerazione delle disposizioni contenute nei commi 14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n. 8 del
2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del
2019, le modifiche apportate dal legislatore dello Stato al sistema
di regolazione delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nel
riparto del gettito della tassa automobilistica regionale recano
l'espressa indicazione della Provincia autonoma di Trento quale
destinataria dei relativi trasferimenti erariali e delle conseguenti
riduzioni e la conferma legislativa dell'ultimo decreto ministeriale
adottato relativamente al ridetto sistema, sul presupposto
dell'irrilevanza della previsione statutaria della natura di tributo
proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale e
sul presupposto dell'irrilevanza dei maggiori spazi di autonomia
finanziaria riconosciuti dallo Stato alla Provincia autonoma di
Trento per effetto della disciplina statutaria sopravvenuta alla
disciplina statale del sistema di regolazione delle relazioni
finanziarie tra Stato e regioni.
In questa luce la Provincia autonoma di Trento chiede che sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dei commi 14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n. 8 del
2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del
2019, in quanto in contrasto con l'autonomia finanziaria della
Provincia autonoma di Trento, per i motivi di seguito esposti.
Diritto
1. Illegittimita' dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14
septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violaione dell'art. 73, comma 1,
dello statuto speciale di autonomia, dell'art. 3 del decreto
legislativo 16 mago 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale
e provinciale), e dell'art. 119, comma II, della Costituzione.
1.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14 septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, violano l'art. 73, comma 1, dello statuto speciale di
autonomia, il quale riconosce la natura di tributo proprio in senso
stretto alla tassa automobilistica provinciale, come riconosciuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2018 (par. 3 e
par. 4 del Considerato in diritto), anche tenuto conto del principio
di autonomia finanziaria regionale dettata dall'art. 119 della
Costituzione, e l'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).
1.2. L'art. 39, comma 14-quater, del decreto-legge n. 162 del
2019, modificando il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, ha aggiunto un nuovo periodo («La riduzione dei trasferimenti
erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033») ad una previsione di legge espressa delle riduzioni
dei trasferimenti erariali in confronto delle Province autonome; in
particolare il periodo aggiunto dal comma 14-quater si colloca dopo
il seguente periodo «I trasferimenti erariali in favore delle regioni
o delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente
comma».
Dunque, nel mentre in cui il Legislatore modifica il comma 321,
nel senso sopra ricordato, conservando il riferimento espresso alle
Province autonome contenuto nella disposizione modificata, che
prevede le riduzioni dei trasferimenti erariali in favore delle
Province autonome, ne conferma l'applicazione alle medesime.
Questa difesa non ignora che, in base all'art. 15 delle Preleggi,
l'effetto dell'abrogazione di una legge, oltre che per dichiarazione
espressa del Legislatore, puo' derivare dall'incompatibilita' tra la
nuova legge e quella anteriore, sicche' si potrebbe sostenere che,
per effetto della modifica statutaria recata dall'art. 2, comma 107,
lettera c), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010),
recante la qualificazione statutaria delle tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale quali tributi propri, debba ritenersi
abrogato, per incompatibilita', il riferimento espresso alle Province
autonome gia' contenuto nell'art. 1, comma 321, della legge n. 296
del 2006.
Ma a tale opzione ermeneutica osta il fatto che il Legislatore
dello Stato abbia contestualmente all'integrazione del comma 321,
inserito, al comma 322, la previsione dell'applicazione per gli anni
2020, 2021 e 2022, dell'ultimo decreto ministeriale adottato di
regolazione finanziaria; attualmente l'ultimo decreto adottato e' il
Decreto Direttoriale 8 maggio 2017 recante la regolazione finanziaria
per Panno 2013 (comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
integrato dal comma 14-quinquies dell'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019), decreto questo impugnato dalla Provincia autonoma di
Trento avanti il TAR Lazio per lesione della propria autonomia
finanziaria; ancor piu' frontalmente osta a tale opzione ermeneutica
il fatto che il Legislatore dello Stato abbia, con il comma
14-sexies, contestualmente all'integrazione del comma 321, inserito,
nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, il comma 322-bis
recante la previsione espressa dell'applicazione alle Province
autonome del vincolo di destinazione sulle risorse finanziarie
derivanti alle Regioni dalla mancata riduzione dei trasferimenti
erariali. Ne consegue che, nella parte in cui l'art. 39, comma
14-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019 ha integrato l'art. 1,
comma 321, della legge n. 296 del 2006, senza contestualmente
abrogare il riferimento alle Province autonome contenuto nel periodo
antecedente del medesimo comma, deve ritenersi lesivo dell'autonomia
finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione
dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, in quanto il gettito del
tributo proprio provinciale non configura un gettito erariale
suscettibile di alimentare un trasferimento erariale, ne' tanto meno
una riduzione di detto trasferimento erariale.
1.3. L'art. 39, comma 14-quinquies, del decreto-legge n. 162 del
2019, modificando il comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, ha aggiunto due nuovi periodi («Il presente comma non trova
applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente
comma»).
In particolare, prima di questa novella, il comma 322 ospitava la
sola previsione del sistema di regolazione finanziaria relativa al
maggior gettito erariale della tassa automobilistica regionale,
rimettendo ad un decreto ministeriale da assumere d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di criteri e
modalita' di riduzione dei trasferimenti erariali dallo Stato alle
regioni. Mentre il primo periodo aggiunto prevede la sospensione
della riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al
2033, il secondo periodo aggiunto, per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, «In assenza dei dati definitivi», stabilisce che la
regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto previsto
dal medesimo comma modificato.
Si rammenta, come gia' esposto in fatto, che, da ultimo il
decreto direttoriale 8 maggio 2017 reca la regolazione finanziaria
per l'anno 2013 e che questo decreto, come i precedenti relativi agli
anni 2010, 2011, 2012, ha completamente trascurato di considerare la
natura giudica di tributo proprio in senso stretto della tassa
automobilistica provinciale, nel falso presupposto che lo Stato possa
disporre "trasferimenti erariali" di un gettito provinciale e
relative "riduzioni" proporzionate all'incremento del gettito
derivante dagli incrementi introdotti ai sensi dell'art. 1, comma
321, della legge n. 296 del 2006.
Ne' di questo comma e' possibile offrire una lettura diversa, non
lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, in considerazione
dell'eventualita' di un ripensamento del Ministero dell'economia e
delle finanze, in virtu' del quale esso potrebbe, con nuovi decreti
relativi agli anni 2014-2019 escludere dai trasferimenti erariali e
dalle relative riduzioni il gettito provinciale della tassa
automobilistica provinciale, di tal che non sarebbe da considerare
incostituzionale il comma 14-quinquies in se' considerato, bensi'
sarebbe da considerare illegittimo solo il decreto ministeriale
relativo agli anni 2020, 2021 e 2022, qualora assunto nella protratta
inerzia del Ministero ovvero i decreti ministeriali assunti per gli
anni 2014-2019 ed il conseguente decreto assunto per gli anni 2020,
2021 e 2022, nell'ostinato rifiuto del riconoscimento dell'autentica
natura giuridica della tassa automobilistica provinciale.
Ma una tale eventualita', di ravvedimento del competente
Ministero nell'eventuale adozione dei nuovi decreti relativi agli
anni 2014-2019, e' radicalmente esclusa dal chiaro tenore letterale
dell'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019, il
quale ha, contestualmente all'integrazione del comma 322, inserito,
nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, il comma 322-bis
recante la previsione espressa dell'applicazione alle Province
autonome del vincolo di destinazione sulle risorse finanziarie
derivanti alle Regioni dalla mancata riduzione dei trasferimenti
erariali per gli anni 2023-2033.
Dunque, in quanto l'art. 39, comma 14-quinquies, del
decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia per gli anni 2020, 2021 e 2022
all'ultimo decreto adottato recante la regolazione finanziaria delle
riduzioni dei trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 1, comma 322,
della legge n. 296 del 2006, deve ritenersi lesivo dell'autonomia
finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione
dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, in quanto l'ultimo decreto
direttoriale adottato nel 2017, relativo all'anno 2013, pur a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009, ha sottoposto
anche il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale
alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in quanto, considerata
la volonta' del Legislatore dello Stato, quale risultante dalla
considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8
del 2020, di sottoporre il gettito della tassa automobilistica
provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti erariali
previsto per il gettito della tassa automobilistica regionale, un
eventuale decreto che dovesse ipoteticamente essere adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 non potrebbe che
dare esecuzione a queste disposizioni di rango primario, replicando
la medesima decisione di sottoporre il gettito provinciale della
tassa automobilistica provinciale al regime della riduzione dei
trasferimenti erariali.
1.4. L'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del
2019, aggiungendo il comma 322-bis all'art. 1 della legge n. 296 del
2006, ha esteso alle due Province autonome l'applicazione del vincolo
di destinazione delle risorse che resteranno nella disponibilita'
delle regioni a statuto ordinario, per effetto della mancata
riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321,
della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e sospesa per effetto di quanto
disposto dall'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-septies del
decreto-legge n. 162 del 2019.
Dunque, in quanto l'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge
n. 162 del 2019 stabilisce un vincolo di destinazione sulle risorse
finanziarie generate dal gettito provinciale della tassa
automobilistica provinciale, deve ritenersi lesivo dell'autonomia
finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione del
titolo VI dello Statuto speciale che riconosce autonomia di entrata e
di spesa alle Province autonome, con facolta' di programmare e
disporre l'allocazione delle risorse finanziarie proprie, per
violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, poiche' non compete
al Legislatore dello Stato stabilire la destinazione di risorse
proprie della Provincia autonoma di Trento.
1.5. L'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge n. 162 del
2019, aggiunge all'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova
applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 con fermando gli importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente
comma». Anche questo comma, come il comma 14-quinquies, ma con
riferimento alla tassa automobilistica di possesso sui motocicli
nell'ambito dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, in calce
alla previsione di un incremento tariffario contenuta nel comma 63 e
alla connessa previsione della contestuale riduzione dei
trasferimenti erariali gia' contenuta nel comma 64, introduce la
sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali negli anni
2023-2033, nonche' la previsione per la quale, in assenza dei dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione
finanziaria sia effettuata entro Panno 2022 confermando gli importi
dell'ultima annualita' definita con decreto (che - peraltro -
erroneamente il Legislatore dello Stato indica come previsto dal
medesimo comma 64 modificato).
Dunque, anche per questo comma 14-septies, si possono svolgere le
medesime considerazioni svolte al paragrafo 1.3. di questo ricorso in
merito al comma 14-quinquies, al fine di ritenere che, in quanto
l'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia
per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'ultimo decreto adottato recante la
regolazione finanziaria delle riduzioni dei trasferimenti erariali
deve ritenersi lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia
autonoma di Trento per violazione dell'art. 73, comma 1, dello
Statuto, in quanto l'ultimo decreto direttoriale adottato nel 2017,
relativo all'anno 2013, pur a seguito dell'entrata in vigore della
legge n. 191 del 2009, ha sottoposto anche il gettito provinciale
della tassa automobilistica provinciale sul possesso dei motocicli
alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in quanto, considerata
la volonta' del Legislatore dello Stato, quale risultante dalla
considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8
del 2020, di sottoporre il gettito della tassa automobilistica
provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti erariali
previsto per il gettito della tassa automobilistica regionale, un
eventuale decreto di regolazione finanziaria relativo alla tassa
automobilistica regionale che dovesse sopravvenire relativamente agli
anni 2014-2019, non potrebbe che eseguire queste disposizioni di
rango primario, replicando la medesima decisione di sottoporre il
gettito provinciale della tassa automobilistica relativa al possesso
dei motocicli alla disciplina della riduzione dei trasferimenti
erariali.
1.6. Si rammenta, come esposto in fatto, che sulla scorta di
quanto concordato con lo Stato nell'Accordo di Milano del 30 novembre
2009, concluso ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello statuto, la
qualificazione della tassa automobilistica provinciale quale tributo
proprio inserita nell'art. 73, comma 1 dello statuto dall'art. 2,
comma 107, lettera c), della legge n. 191 del 2009, contestualmente
all'abrogazione dell'attribuzione alle Province autonome dei nove
decimi del gettito della tassa di circolazione regionale contenuta
nella lettera b) dell'art. 75, comma 1, dello statuto (disposta
dall'art. 2, comma 107, lettera a), avrebbe consentito di adeguare, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, l'impianto normativo statutario ai
principi del federalismo fiscale introdotti nell'ordinamento
giuridico dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione), in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, come
modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, oltre che in attuazione della specifica previsione, contenuta
nell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di adeguamento degli Statuti
di autonomia delle regioni a statuto speciale ai nuovi principi
costituzionali secondo le modalita' definite nei singoli statuti.
Se lo Stato, ai sensi dell'art. 119, comma II, della
Costituzione, non puo' disciplinare i tributi propri in senso stretto
delle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera t), della legge
n. 42 del 2009 (ove non e' richiamato il numero 3) dell'art. 7, comma
1, lettera b), della legge n. 42 del 2009), e' da escludere che lo
Stato possa disporre, con propria legge, dei tributi che lo statuto
speciale di autonomia riconosce quale tributo proprio in senso
stretto delle due Province autonome.
Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che i
commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla
legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019,
recano la volonta' del Legislatore dello Stato di applicare al
gettito provinciale di un tributo provinciale in senso stretto il
meccanismo dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni
introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006,
oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del
2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006. E' evidente infatti che
il trasferimento erariale puo' riguardare solo il gettito erariale di
un tributo regionale nel significato dettato dall'art. 7, comma 1,
lettera b), punto 1, della legge n. 42 del 2009 (legge sul
federalismo fiscale) mentre, con riferimento al gettito provinciale
di un tributo proprio in senso stretto, come riconosciuto dall'art.
73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, non rientra nella
competenza dello Stato trasferire alla Provincia un gettito che e'
gia' provinciale ne' ridurne l'ammontare «perche' a norma dell'art.
73, primo comma, dello statuto di autonomia la disciplina della tassa
automobilistica provinciale spetta alla Provincia autonoma di Trento»
(Corte costituzionale n. 118 del 2017).
2. In via subordinata, illegittimita' dei commi 14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione
dell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale di autonomia.
2.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, violano l'art. 75-bis, comma 3-bis, dello Statuto
speciale di autonomia, il quale, esclusa la legittimita' di generiche
riserve di gettito per obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica, stabilisce che, nei confronti delle Province autonome, lo
Stato puo' riservarsi il gettito derivante da maggiorazioni di
aliquote nel rispetto di tre condizioni: a) che la medesima legge,
nel riservare all'Erario risorse finanziarie provinciali, stabilisca
la destinazione alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle
province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali; b) che
la riserva risulti temporalmente delimitata; c) che la posta attiva
generata nel bilancio dello Stato dalla riserva di una maggiorazione
di aliquota sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale e
quindi quantificabile.
2.2. Poiche' la violazione dell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello
statuto speciale di autonomia consegue al medesimo rilievo gia' sopra
svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato, parimenti
espresso nei quattro commi impugnati, di sottoporre il gettito
provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime dei
trasferimenti erariali e delle relative riduzioni proprio del gettito
erariale della tassa automobilistica regionale (secondo il meccanismo
introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006,
oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del
2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006), si rinvia ai paragrafi
1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. della parte in Diritto di questa memoria, ove
si e' cercato di dimostrare questo assunto preliminare.
2.3. Posta questa premessa, risulta evidente che, considerata la
natura di tributo proprio in senso stretto della tassa
automobilistica provinciale, confermare in confronto delle Province
autonome il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale
nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti
dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art.
1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad
esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella
disponibilita' dello Stato, di tal che questa prescrizione e' posta
in mancanza dei presupposti di legittimita' della riserva all'erario
di risorse finanziarie provinciali, delineati all'art. 75-bis, comma
3-bis, dello statuto.
Il comma 3-bis dell'art. 75-bis dello statuto e' stato aggiunto
dall'art. 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, in particolare
lett. d), in base al Patto di garanzia concluso in data 15 ottobre
2014, elevando cosi' a norma di rango statutario una prescrizione
gia' contenuta all'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale»).
In particolare, in primo luogo si osserva che le disposizioni
impugnate non riguardano il gettito derivante da maggiorazioni di
aliquote o da nuovi tributi istituiti con legge dello Stato, sicche'
difetta lo stesso presupposto per l'applicabilita' dell'art. 75-bis,
comma 3-bis dello statuto; inoltre si osserva che, nel caso in esame:
a) la conferma in confronto delle Province autonome del regime dei
trasferimenti e delle relative riduzioni non e' limitata nel tempo;
detto regime subisce una mera sospensione futura nel periodo
2023-2033 (proprio il difetto della condizione di legittimita' della
delimitazione temporale del gettito ha determinato la dichiarazione
di ill. cost. dell'addizionale statale senza limiti di tempo nella
sentenza n. 142 del 2012); b) la destinazione del gettito provinciale
non e' specificata; c) il relativo gettito non e' quantificato ne'
distintamente contabilizzato.
2.4. La Provincia propone questo motivo di impugnazione in via
subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma 1, dello
Statuto speciale di autonomia, in quanto ritiene prioritario vedere
dalla Corte costituzionale escluso che lo Stato possa, con propria
legge, sottoporre al regime dei trasferimenti erariali il gettito di
un tributo proprio in senso stretto delle Province autonome.
3. In via subordinata, illegittimita' dei commi 14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione
dell'art. 79, comma 4, dello statuto speciale di autonomia.
3.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, violano l'art. 79, comma 4, dello Statuto speciale di
autonomia, il quale stabilisce che, nei confronti delle Province
autonome, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono
obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi
comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal titolo VI dello
statuto.
3.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la
violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto consegue al rilievo
gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato di
sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica
provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative
riduzioni proprio del gettito erariale della tassa automobilistica
regionale.
3.3. E anche in relazione a questo motivo, come per i precedenti
motivi di impugnazione, si rileva che, considerata la natura di
tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica
provinciale, confermare in confronto delle Province autonome il
meccanismo della riduzione del trasferimento erariale nella misura
corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall'art. 2,
comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321,
della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad esse risorse
finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilita' finanziaria
dello Stato; con questo terzo motivo pero' si rileva la violazione
dell'art. 79, comma 4, come sostituito dall'art. 1, comma 407, della
legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 104, comma primo, dello statuto, sulla
concorde richiesta di Stato, Regione e Province autonome contenuta
nell'Accordo (c.d. Patto di garanzia) concluso in data 15 ottobre
2014.
Questa espressa preclusione e' stata inserita nello statuto a
fronte degli impegni assunti dalle Province autonome in confronto
dello Stato con il ridetto Patto di garanzia, il quale, al paragrafo
5. ha quantificato il contributo alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, precisando ai
paragrafi 9. e 12. le modalita' di computo del contributo alla
finanza pubblica per gli anni 2017 e dal 2018 al 2022 (DOC. 5).
Proprio in virtu' degli impegni delle due Province autonome
contenuti nel Patto di garanzia del 2014, il Titolo VI dello statuto
speciale di autonomia reca ora, in modo tassativo ed esaustivo, le
misure del concorso al risanamento della finanza pubblica delle
Province autonome, precisando espressamente, all'art. 79, comma 4,
che non possano essere applicate disposizioni statali che prevedono
obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi
comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal medesimo Titolo VI
dello statuto.
Ne risulta pertanto che, nel mentre in cui il Legislatore dello
Stato conferma l'applicazione del regime dei trasferimenti erariali
(senza limite di tempo) e delle relative riduzioni (fino al 2022 e
dal 2034 in poi) al gettito della tassa automobilistica provinciale,
pur dopo il riconoscimento di essa quale tributo proprio in senso
stretto, viola l'art. 79, comma 4, dello Statuto di autonomia, il
quale esclude che lo stesso possa prevedere riserve all'erario o
concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dal Titolo
VI dello statuto.
3.4. La Provincia propone questo motivo di impugnazione in via
subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma 1, dello
Statuto speciale di autonomia, oltre che in via subordinata al motivo
della violazione dell'art. 75-bis, comma ibis dello Statuto, in
quanto ritiene prioritario vedere dalla Corte costituzionale escluso
che lo Stato possa, con propria legge, sottoporre al regime dei
trasferimenti erariali il gettito di un tributo proprio in senso
stretto delle Province autonome ovvero prevedere riserve all'erario
di risorse provinciali in mancanza dei presupposti espressamente
declinati dall'art. 75-bis, comma 3-bis dello Statuto.
4. Illegittimita' dei commi 14-quater; 14-quinquies,14-sexies e
14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione degli articoli 103, 104
e 107 dello statuto speciale di autonomia.
4.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, violano gli articoli 103, 104 e 107 dello statuto
speciale di autonomia, in quanto queste disposizioni statutarie
stabiliscono le forme tassative nel rispetto delle quali lo statuto
speciale di autonomia ed il suo Titolo VI possono essere modificati.
4.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la
violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto consegue al
rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello
Stato di sottoporre il gettito provinciale della tassa
automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e
delle relative riduzioni, regime proprio del gettito erariale della
tassa automobilistica regionale.
4.3. E anche in relazione a questo quarto motivo, come per i
precedenti motivi di' impugnazione, si rileva che, considerata la
natura di tributo proprio in senso stretto della tassa
automobilistica provinciale, confermare in confronto delle Province
autonome il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale
nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti
dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art.
1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad
esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella
disponibilita' finanziaria dello Stato; con questo quarto motivo
pero' si rileva che, nella misura in cui le norme impugnate si
pongono in contrasto con l'art. 73, comma 1, con l'art. 75-bis, comma
3-bis, con l'art. 79, comma 4, dello statuto, esse violano altresi'
gli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia,
posto che introducono forme di riserva allo Stato di risorse
finanziarie provinciali, in violazione delle precise forme stabilite
dallo statuto per modificare quanto stabilito nel Titolo VI dello
statuto.
4.4. In particolare l'art. 103 dello statuto stabilisce che, per
le modificazioni dello statuto, si applica il procedimento stabilito
dalla Costituzione per le leggi costituzionali, mentre l'art. 104
dello statuto, nella materia dell'autonomia finanziaria disciplinata
nel titolo VI, prevede che le pertinenti disposizioni possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle
due Province autonome. Infine, per quanto riguarda le norme di
attuazione dello statuto, l'art. 107 prevede che queste siano emanate
con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica composta
di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di
quello di Bolzano.
Dal complesso delle norme statutarie ed in particolare dagli
articoli 103, 104 e 107, e deriva che il regime dei rapporti
finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio
dell'accordo e dal principio di consensualita' (sentenza n. 28 del
2016 sub par. 4.1. e sentenza n. 103 del 2018).
Dunque, in quanto le disposizioni impugnate divergono da quanto
previsto dagli articoli 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis e 79, comma
4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto ricercare il previo accordo
con la Provincia autonoma di Trento.
La specialita' dell'autonomia finanziaria delle due Province
autonome ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare
l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge
ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda (Corte
costituzionale n. 133 del 2010).
4.5. La Provincia propone questo motivo di impugnazione senza
subordinazione ai motivi primo, secondo e terzo di questo ricorso, in
quanto vanta l'interesse a vedere riconosciuto che una norma dello
Stato in contrasto con il quadro normativo risultante dal Titolo VI
dello statuto, deve essere preceduta dall'accordo con la Provincia
stessa.
5. Illegittimita' dei commi 14-quater; 14-quinquies, 14-sexies e
14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione del principio di leale
collaborazione ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, in
relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.
5.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, violano il principio di leale collaborazione ai sensi
dell'art. 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo
Stato del 15 ottobre 2014.
5.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la
violazione del principio di leale collaborazione per tutti i commi
impugnati consegue al rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del
Legislatore dello Stato di sottoporre il gettito provinciale della
tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti
erariali e delle relative riduzioni, regime proprio del gettito
erariale della tassa automobilistica regionale.
5.3. Nella denegata ipotesi che si ritengano infondati i motivi
di impugnazione primo, secondo terzo e quarto, con questo quinto
motivo si rileva che, nella misura in cui le norme impugnate
confermano, in confronto delle Province autonome, il meccanismo della
riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli
incrementi tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63 del
decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321, della legge
n. 296 del 2006, posto che esse comunque incidono sui rapporti
finanziari tra Stato e Provincia autonoma di Trento e, dunque, sui
rapporti regolati dal Patto di Garanzia del 2014, violano comunque il
principio di leale collaborazione.
Con le disposizioni impugnate il legislatore statale ha comunque
alterato il quadro delle relazioni finanziarie definito nelle forme
dell'accordo di finanza pubblica, senza far precedere tale
imposizione da una regolazione pattizia tra lo Stato e le Province
autonome.
Si rammenta che, nel ridefinire complessivamente i rapporti
finanziari tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano fino al
2022, la Provincia autonoma di Trento, a fronte degli obblighi
assunti dallo Stato, con impegno consacrato al punto 15 dell'accordo
concluso nel 2014, ha rinunciato a tutti i contenziosi pendenti
relativi alla legittimita' costituzionale di numerose disposizioni di
legge concernenti i rapporti finanziari tra Provincia autonoma e
Stato. In relazione a questa rinuncia, si e' corroborato un legittimo
affidamento in merito alla stabilita' dei rapporti finanziari
definiti dall'accordo.
Coerentemente, come sottolineato anche dalla Corte
costituzionale, il Patto di Garanzia del 2014 esclude la possibilita'
di modifiche unilaterali da parte dello Stato (sentenza n. 154 del
2017; sentenza n. 28 del 2016; profilo ribadito nella sentenza n. 103
del 2018 al par. 6.2.1).
6. Illegittimita' del comma 14-sexies aggiunto dalla legge n. 8 del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione
degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle relative norme di
attuazione dello statuto speciale di autonomia nonche' del Titolo VI
dello statuto speciale che riconosce autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
6.1. Il comma 14-sexies aggiunto dalla legge n. 8 del 2020
all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, viola gli articoli 8,
9, 16 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di
attuazione, in quanto esso invade plurimi ambiti di competenza
amministrativa della Provincia autonoma di Trento.
6.2. Il vincolo di destinazione che il Legislatore dello Stato
pretende di applicare alle risorse finanziarie derivanti alla
Provincia dalla sospensione della riduzione, negli anni dal 2023 al
2033, del trasferimento erariale del gettito della tassa
automobilistica provinciale, impone alla Provincia autonoma di Trento
di prevedere la realizzazione di opere riconducibili alle finalita'
di intervento previste dall'art. 1, comma 134, della legge 30
dicembre 2018, n. 145: opere pubbliche per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, interventi di viabilita' e per la
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico,
interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica
verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e bonifiche
ambientali dei siti inquinati.
Queste opere risultano riconducibili ai seguenti titoli di
competenza amministrativa provinciale ai sensi dell'art. 16 dello
statuto speciale di autonomia nelle materie di competenza legislativa
primaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia: 5)
urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 10) edilizia
comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di
case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che
enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con
finanziamenti pubblici; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso
per calamita' pubbliche; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici
di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e
loro gestione a mezzo di aziende speciali; 24) opere idrauliche; 28)
edilizia scolastica. Rientra nella competenza amministrativa
provinciale determinarsi in merito alle priorita' e alle modalita' di
investimento in opere pubbliche del territorio provinciale, ai sensi
dei titoli di competenza richiamati.
Inoltre, come ricordato al paragrafo 1.3 di questo ricorso
rientra nell'autonomia finanziaria di spesa, riconosciuta a questa
Provincia autonoma dalle norme contenute nel Titolo VI dello statuto
speciale programmare e allocare le relative risorse finanziarie nei
vari settori di competenza del bilancio provinciale.
7. Illegittimita' dei commi 14-quinquies e 14-septies aggiunti dalla
legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per
violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione.
7.1. I commi 14-quinquies e 14-sexies aggiunti dalla legge n. 8
del 2020 all'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano i
principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi dell'art. 3
della Costituzione.
7.2. Entrambi i commi, in caso di «assenza dei dati definitivi
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» prevedono che la
regolazione finanziaria sia «effettuata entro l'anno 2022 confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al
presente comma».
Poiche', come esposto in fatto, l'ultimo decreto di regolazione
finanziaria adottato dal Ministero risale al 2017 e riguarda l'anno
2013 (DOC. 4) e poiche', nella considerazione sistematica delle
modifiche recate dai commi impugnati, il Ministero non dispone
ragionevolmente dell'autonoma valutazione in ordine
all'applicabilita' delle riduzioni dei trasferimenti erariali in
confronto delle Province autonome e dunque , con un eventuale decreto
relativo agli anni 2014-2019 non potrebbe che confermare detta
valutazione di applicabilita' alle Province autonome delle ridette
riduzioni e de pertinente regime delle regolazioni finanziarie, e'
irragionevole che le statuizioni, potenzialmente risalenti nel tempo,
siano applicate agli anni dal 2020 al 2022.
Con Protocollo d'intesa del 15 aprile 2003 sottoscritto tra
Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e Province autonome,
ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997 e
dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 418/1998, sono stati
disciplinati la costituzione, la gestione e l'aggiornamento degli
archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche, regolando i flussi informativi per l'aggiornamento
degli archivi e prevedendo l'istituzione del Comitato interregionale
di gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche -
cd. CIGANTA), chiamato a dettare le Linee guida necessarie a
garantire l'uniformita' delle procedure amministrative delle regioni,
nonche' ha previsto la costituzione di un organismo operativo, il
CITA, Centro di interoperabilita' tasse automobilistiche.
Inoltre l'art. 38-ter («Introduzione dell'obbligo di pagamento
della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei
pagamenti elettronici pagoPA») del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha
stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi
alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le
modalita' telematiche di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma
2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, i dati delle tasse
automobilistiche sono ora acquisiti al sistema informativo del
pubblico registro automobilistico, al fine di consentire
l'integrazione ed il coordinamento degli archivi regionali.
Questo sistema informativo consente oggi di disporre di dati
costantemente e tempestivamente aggiornati relativi al riparto delle
quote spettanti a ciascuna regione sul gettito erariale. Risulta
evidente pertanto che il Legislatore dello Stato ha voluto, con
queste due disposizioni, evitare il confronto con le regioni sulla
questione della quantificazione dei trasferimenti erariali e delle
rispettive riduzioni per effetto di quanto previsto dall'art. 2,
commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, commi
321 e 322, della legge n. 296 del 2006.
La disposizione e' pertanto chiaramente irragionevole e lesiva
dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome, in quanto
escluse dal contraddittorio con lo Stato sulla partita delle
regolazioni finanziarie relative al gettito della tassa
automobilistica regionale.
8. Impercorribilita' della soluzione interpretativa
dell'inapplicabilita' alle Province autonome dei commi impugnati, in
virtu' delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 1, comma
1363, della legge n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 181, del
decreto-legge n. 262 del 2006.
8.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.
162 del 2019, recano modifiche che si inseriscono nell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, e nell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
Nell'ambito di questi contesti normativi, nei quali si
inseriscono le modifiche apportate dai commi impugnati, si trovano le
clausole di salvaguardia di seguito esposte.
L'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, nel cui art. 1
si inseriscono le modifiche apportate dai commi 14-quater,
14-quinquies e 14-sexies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del
2019, reca una clausola di salvaguardia, in virtu' della quale «Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Balzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme d'attuazione».
Parimenti, l'art. 2, comma 181, del decreto la legge n. 262 del
2006, nel cui art. 2 si inserisce la modifica apportata dall'art.
14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, prevede
che «Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione».
Ma i commi da 14-quater a 14-septies dell'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019 recano la volonta' del Legislatore
dello Stato di confermare, in confronto della Provincia autonoma di
Trento, il sistema di regolazione finanziaria previsto dall'art. 1,
commi da 224 a 235, e commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006,
nonche' dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006,
definendo espressamente che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la
regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il pertinente decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze (criterio
introdotto con i commi 14-quinquies e 14-septies dell'art. 39 del
decreto-legge n. 162 del 2019), nonche' nella parte in cui la
Provincia autonoma di Trento e' espressamente indicata come
amministrazione tenuta a rispettare, in relazione alle risorse
derivanti dalla sospensione della riduzione dei trasferimenti
erariali per il periodo dal 2023 al 2033, il vincolo di destinazione
alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nonche' per interventi di viabilita' e per
la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico,
per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali
dei siti inquinati, di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (comma 14-sexies).
Alla luce di queste considerazioni va esclusa la percorribilita'
di una soluzione interpretativa secondo cui i commi censurati non
sarebbero destinati ad applicarsi alle autonomie speciali, poiche',
secondo la Corte costituzionale, l'illegittimita' costituzionale di
una previsione legislativa non e' esclusa dalla presenza di una
clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in
contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate, con
esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome (sentenze n. 231 e n. 154 del 2017).