ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Calabria 31 maggio 2019,  n.  16  (Interpretazione  autentica
dell'articolo 1  della  legge  regionale  27  aprile  2015,  n.  11),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 2-7 agosto 2019, depositato in cancelleria il 6  agosto
2019, iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  38,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito il Giudice relatore Aldo Carosi ai sensi del decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c),
in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio
2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni   di   legittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019,  n.
16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della  legge  regionale
27 aprile 2015, n. 11), in riferimento agli artt. 81, 97 [recte:  97,
secondo comma] e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La citata legge regionale dispone che l'art. 1  della  precedente
legge  della  Regione  Calabria  27  aprile  2015,  n.  11,   recante
«Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2015)», «si interpreta  nel  senso  che  esso  non  si  applica  alle
societa'  "in  house  providing"   e   alle   societa'   controllate,
direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria  o  dai  propri
enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei  servizi
di trasporto pubblico locale» (art. 1); che «[p]er le societa' di cui
all'articolo  1  la  Regione  Calabria  applica   esclusivamente   le
disposizioni  normative   statali   in   materia,   con   particolare
riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19  agosto  2016,
n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
pubblica)» (art. 2); che «[d]all'attuazione della presente legge  non
derivano nuovi o maggiori oneri  finanziari  a  carico  del  bilancio
regionale» (art. 3) e che «[l]a presente legge  entra  in  vigore  il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria» (art. 4). 
    Secondo  il  ricorrente,  la  normativa  denunciata,  senza   che
sussistesse  alcun  dubbio  interpretativo   da   chiarire,   avrebbe
sottratto   retroattivamente   le   societa'    regionali    operanti
prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico  locale
all'applicazione delle misure di contenimento  della  spesa  previste
dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015,  limitandosi  a
prescrivere, peraltro  soltanto  pro  futuro,  la  sola  applicazione
dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175  (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica). 
    In  tal  modo,  oltre  all'incertezza  circa  la  disciplina   da
applicare e la sorte dei provvedimenti adottati nel periodo in cui la
disposizione oggetto di  pretesa  interpretazione  vigeva  nella  sua
portata piu' ampia, in contrasto con il principio di  buon  andamento
dell'amministrazione   (art.   97,   secondo   comma,   Cost.),    si
produrrebbero  effetti   negativi   sul   bilancio   regionale,   per
l'insorgenza di  oneri,  non  esattamente  quantificabili,  privi  di
copertura, in violazione dell'art. 81 Cost., nonche' la  lesione  dei
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   volti   al
contenimento della spesa, in contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,
Cost., senza  che  a  tali  vulnera  possa  ovviare  la  clausola  di
invarianza finanziaria prevista dall'art.  3  della  legge  regionale
impugnata. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Calabria,  deducendo
l'infondatezza delle censure formulate dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
    La  resistente  sostiene   che   la   legge   impugnata   avrebbe
effettivamente  natura   interpretativa,   in   quanto   intenderebbe
precisare l'ambito applicativo dell'art. 1 della legge reg.  Calabria
n. 11 del 2015, escludendone le societa' del  settore  del  trasporto
pubblico locale in ragione della loro specificita', mal conciliabile,
fin dall'origine,  con  l'assoggettamento  alle  previste  misure  di
contenimento della spesa, stante l'esigenza di realizzare un ottimale
rapporto tra costi di servizio e ricavi da  traffico,  al  netto  dei
costi delle infrastrutture. Proprio in ragione di cio' il settore  in
questione, da un lato, riceverebbe  specifica  disciplina  a  livello
europeo - da parte del regolamento (CE) n. 1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  relativo  ai  servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia  e  che
abroga i regolamenti del  Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE)  n.
1107/70 -, a livello nazionale - da parte del decreto legislativo  19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti  locali
di funzioni e compiti in materia  di  trasporto  pubblico  locale,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),  e
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
agosto 2012, n. 135 - e a livello regionale -  a  opera  della  legge
della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per  i  servizi
di trasporto pubblico locale)  -  e,  dall'altro,  sarebbe  in  larga
misura finanziato da un apposito fondo statale,  istituito  dall'art.
1,  comma  301,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge  di  stabilita'  2013)».  Il  complesso  normativo
evocato concilierebbe, in relazione  alle  specificita'  di  settore,
l'efficienza e la funzionalita' del servizio e dei soggetti  chiamati
a renderlo con le esigenze di contenimento della spesa, giustificando
l'adozione  della  norma  di  interpretazione  autentica,  priva   di
efficacia innovativa. 
    Ad avviso della resistente, inoltre, nessun dubbio  sussisterebbe
circa la disciplina applicabile, da identificarsi nel d.lgs.  n.  175
del 2016 e, per il periodo anteriore alla sua entrata in  vigore,  in
quella precedentemente vigente, con il che andrebbero fugati anche  i
dubbi circa la generazione di maggiori  oneri  finanziari  capaci  di
incidere negativamente sul bilancio regionale, considerando  altresi'
che i servizi di trasporto pubblico locale risulterebbero  ampiamente
finanziati dal fondo statale. 
    Alla stregua delle considerazioni che  precedono,  nessun  vulnus
deriverebbe  dalla  legge  impugnata   ai   parametri   evocati   dal
ricorrente, onde l'infondatezza delle questioni proposte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni   di   legittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019,  n.
16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della  legge  regionale
27 aprile 2015, n. 11), in riferimento agli articoli 81,  97  [recte:
97, secondo comma] e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La citata legge regionale dispone che l'art. 1  della  precedente
legge  della  Regione  Calabria  27  aprile  2015,  n.  11,   recante
«Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2015)», si interpreti nel senso che esso non si applica alle societa'
"in house providing" e  alle  societa'  controllate,  direttamente  o
indirettamente, dalla Regione Calabria o dai  suoi  enti  strumentali
che operano prevalentemente nel  settore  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale (art. 1), trovando applicazione, ai  sensi  dell'art.
2, solo le disposizioni normative statali in materia, con particolare
riferimento all'art. 19 del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.
175 (Testo unico in materia di societa' a  partecipazione  pubblica);
cio' senza nuovi o maggiori oneri finanziari a  carico  del  bilancio
regionale (art. 3) e con entrata in vigore dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  telematico  della
Regione (art. 4). 
    Secondo il ricorrente, la normativa denunciata avrebbe  sottratto
retroattivamente le societa' regionali operanti  prevalentemente  nel
settore dei servizi di  trasporto  pubblico  locale  all'applicazione
delle misure di contenimento  della  spesa  precedentemente  previste
dalla legge  reg.  Calabria  n  11  del  2015.  In  tal  modo,  oltre
all'incertezza  circa  la  disciplina  operante  e   la   sorte   dei
provvedimenti adottati nel periodo in cui la disposizione oggetto  di
pretesa interpretazione vigeva  nella  sua  portata  piu'  ampia,  in
violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione (art.
97, secondo comma, Cost.),  si  produrrebbero  effetti  negativi  sul
bilancio  regionale,  per  l'insorgenza  di  oneri,  non  esattamente
quantificabili, privi di copertura, in contrasto con l'art. 81 Cost.,
nonche' la  lesione  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  espressi  dalla   legislazione   nazionale   e   volti   al
contenimento della spesa, in violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. 
    2.- Con generale riferimento alle «societa' "in house  providing"
e [al]le societa' controllate, direttamente o  indirettamente,  dalla
Regione o dai propri enti strumentali», l'art.  1  della  legge  reg.
Calabria n. 11 del 2015 - piu' volte modificato, in particolare negli
anni 2015 e 2016 - prevede, al comma 1, che  la  Regione  eserciti  i
poteri di socio attribuitile dalla normativa  vigente  nel  senso  di
ridurre, a partire  dall'esercizio  2015,  una  serie  di  costi,  di
personale (lettera a) e di funzionamento (lettera b). Tali riduzioni,
originariamente da realizzare in  una  percentuale  compresa  tra  il
dieci e il trenta per cento, secondo le linee  di  indirizzo  dettate
dalla Giunta regionale tenendo conto delle iniziative adottate  negli
esercizi  precedenti  (commi  2  e  4),  dovevano  comunque  avvenire
«immediatamente» nella misura minima del dieci per cento rispetto  ai
costi sostenuti nel 2014 o, comunque, ai minori costi consentiti  per
l'anno 2014 (comma 3). Le mancate riduzioni costituiscono  motivo  di
revoca dei soggetti nominati dalla Regione nell'ambito della societa'
(comma  6),  chiamati  altresi'  a  operare,  «di  concerto   con   i
Dipartimenti vigilanti, affinche' il  riordino  societario  contenuto
nel  "Piano  operativo  di   razionalizzazione   delle   societa'   e
partecipazioni societarie regionali", approvato con la  deliberazione
della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro  il
31 marzo 2016» (comma 14),  sempre  a  pena  di  revoca  (comma  15),
relazionando alla sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti sui risultati conseguiti dal piano (comma 14-bis). Sono inoltre
previste misure volte a fronteggiare il caso di bilanci  in  perdita,
sia imponendo  la  predisposizione  di  un  piano  di  sostenibilita'
economica che miri a verificare tempi e modalita' del  raggiungimento
dell'equilibrio, frattanto preclusivo  di  ulteriori  incrementi  dei
costi di personale e di funzionamento (commi 8 e 9), sia rimuovendo i
rappresentanti regionali negli organi di amministrazione in  caso  di
tre bilanci di esercizio con risultati negativi  (comma  10).  Alcune
disposizioni, infine, si occupano  delle  societa'  in  liquidazione,
sostanzialmente prevedendo misure finalizzate alla conclusione  della
procedura (commi 12 e 13). 
    L'art. 1 della legge  regionale  impugnata  esclude  le  societa'
operanti  prevalentemente  nel  settore  dei  servizi  di   trasporto
pubblico locale dall'ambito applicativo del citato art. 1 della legge
reg. Calabria n. 11 del 2015, sottraendole a tale disciplina  in  via
retroattiva, come risulta sia dal  preteso  carattere  interpretativo
della disposizione sia dai lavori preparatori, laddove,  per  ragioni
di asserita incompatibilita', emerge inequivocabilmente  l'intenzione
di inibire fin dall'origine l'applicazione delle previste  misure  di
spending review alle societa'  del  settore  dei  trasporti  pubblici
locali. 
    3.- Tanto premesso, non  costituisce  ragione  d'inammissibilita'
delle questioni la circostanza che l'impugnazione  riguardi  l'intera
legge regionale, atteso che essa, composta di soli quattro  articoli,
reca  una  disciplina  omogenea,  precedentemente  descritta,   tutta
coinvolta nelle censure (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2020  e  n.
247 del 2018). 
    E' inammissibile, invece  la  censura  formulata  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  relativa  al   riparto   delle
competenze tra Stato e Regioni  e  pregiudiziale,  sotto  il  profilo
logico-giuridico, rispetto a quelle che investono i  contenuti  delle
scelte legislative concretamente operate (ex  plurimis,  sentenza  n.
114 del 2017). 
    Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  infatti,
«laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti  di  una  potesta'
legislativa   concorrente,   e'   onere   del   ricorrente   indicare
specificamente la disposizione statale che  ritiene  violata,  ed  in
particolare  il  principio  fondamentale  asseritamente   leso»   (ex
plurimis, sentenze n. 143 del 2020 e n. 122 del 2018). 
    Nella   fattispecie,   nonostante   l'evidente    finalita'    di
contenimento della spesa perseguita dalla legge reg. Calabria  n.  11
del  2015   -   incisa,   con   riguardo   alle   societa'   operanti
prevalentemente nel settore del trasporto pubblico locale, da  quella
impugnata - tale onere non risulta assolto, atteso che il  ricorrente
si limita a denunciare genericamente il  «contrasto  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della   finanza   pubblica»,   senza   provvedere    alla    relativa
identificazione. Di qui l'inammissibilita' della questione. 
    4.- La questione promossa nei confronti  dell'intera  legge  reg.
Calabria n. 16 del 2019 e' fondata in riferimento all'art. 81 Cost. 
    Il  ricorrente  lamenta  che,  sottraendo   retroattivamente   le
societa' regionali operanti prevalentemente nel settore  dei  servizi
di  trasporto  pubblico  locale  all'applicazione  delle  misure   di
contenimento della  spesa  previste  dall'art.  1  della  legge  reg.
Calabria n. 11 del 2015, la normativa denunciata produrrebbe a carico
del  bilancio  regionale  l'insorgenza  di  oneri,  non   esattamente
quantificabili, privi di copertura. 
    Va in proposito evidenziato che la  disciplina  di  finanziamento
del trasporto pubblico locale prevede il concorso di  diverse  fonti:
risorse proprie della Regione e risorse trasferite. 
    Piu' in particolare,  l'art.  21,  comma  1,  della  legge  della
Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 35  (Norme  per  i  servizi  di
trasporto pubblico locale) stabilisce che le risorse finanziarie  per
l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale sono  garantite
dal bilancio regionale e degli enti locali e dal fondo nazionale  per
il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  sostituito
dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)».  Tale  fondo  e'  stato
istituito a decorrere  dall'anno  2013  per  realizzare  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario ed e' alimentato
da una  compartecipazione  al  gettito  derivante  dalle  accise  sul
gasolio per autotrazione e sulla benzina (art. 16-bis, comma  1,  del
d.l. n. 95 del 2012). 
    Essendo previsto il  concorso  di  risorse  della  Regione  e  di
risorse trasferite dal fondo statale, si deve ritenere che  i  minori
costi determinati dalle misure di contenimento previste  dall'art.  1
della legge reg. Calabria n.  11  del  2015  fossero  inevitabilmente
destinati  a  riverberarsi  sul  bilancio   regionale,   parzialmente
sgravandolo del relativo onere. Cio' anche tenuto  conto  che  quello
statale ha funzione  di  «sostegno  ed  integrazione»  delle  risorse
regionali (sentenze n. 74 del 2019, n. 78  del  2018  e  n.  211  del
2016),  ai  fini  di  un  «limitato  concorso»  alle  spese  per   il
finanziamento (sentenza n. 273 del 2013). 
    Se, dunque, le riduzioni  di  spesa  previste  dalla  legge  reg.
Calabria n. 11 del 2015 rappresentavano un risparmio per la  Regione,
la loro parziale rimozione retroattiva  prevista  dalle  disposizioni
impugnate non  puo'  che  costituire  un  maggior  onere  finanziario
rispetto a quello legittimamente sussistente al  momento  in  cui  la
normativa in esame e'  intervenuta.  E'  costante  l'orientamento  di
questa Corte, secondo cui «[l]a mancanza o l'esistenza di un onere si
desume  dall'oggetto  della  legge  e  dal  contenuto  di  essa»  (ex
plurimis, sentenza n. 224 del 2014). 
    Occorre al  riguardo  rammentare  che,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica)  -  disposizioni
specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze
n. 147 e n. 5 del 2018) -  le  Regioni  sono  tenute  a  indicare  la
copertura finanziaria delle leggi  che  prevedano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della loro  finanza,  utilizzando  le  metodologie  di
copertura specificamente previste. Quello  di  tener  conto  di  tali
oneri e' un corollario del principio secondo  cui  l'«art.  81  Cost.
impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che
possa,  anche  solo  in  via  ipotetica,  determinare  nuove   spese,
occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (sentenza n.  307
del 2013). Nel caso  di  specie  -  a  invarianza  della  spesa  gia'
consolidata - la norma ne ha ridotto retroattivamente  la  copertura.
Risulta  pertanto  intrinsecamente  pregiudizievole   dell'equilibrio
economico-finanziario. 
    Se, da un lato,  la  legge  comprova  il  difetto  di  copertura,
dall'altro, la  disposizione  dell'art.  3  (Clausola  di  invarianza
finanziaria), ai sensi della quale «[d]all'attuazione della  presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri  finanziari  a  carico  del
bilancio  regionale»,  rende  evidente  «l'"irrazionalita'"  che   la
costante giurisprudenza di questa Corte individua come qualificazione
primaria del  difetto  di  copertura»,  ravvisabile  quando  in  sede
normativa si statuisca -  in  contrasto  con  gli  elementari  canoni
dell'esperienza - che da un'iniziativa legislativa latrice  di  oneri
non derivi la correlata necessita' di una loro copertura (sentenza n.
227 del 2019). 
    Risulta pertanto ovvio che l'esplicita previsione di  neutralita'
finanziaria non esclude la violazione del  parametro  evocato,  tanto
che, in varie occasioni, «sono state censurate leggi che  prevedevano
una clausola di  invarianza  ma,  al  contempo,  contraddittoriamente
introducevano nuovi oneri a  carico  dell'amministrazione  [...].  In
particolare, allorche' sono stati disposti interventi inevitabilmente
onerosi, senza che ne' nella legge ne' altrove si fosse  data  alcuna
spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, questa  Corte
e'  stata  dell'avviso  che  la  previsione  dell'assenza  di   oneri
aggiuntivi  costituisse  "una  mera  clausola  di  stile,  priva   di
sostanza"» (sentenza n. 5 del 2018). 
    Alla  stregua  delle  ragioni  che  precedono,  la  questione  di
legittimita' costituzionale della legge reg. Calabria n. 16 del  2019
promossa  in  riferimento  all'art.  81  Cost.  e'   fondata   e   va
integralmente accolta. 
    Restano assorbite le ulteriori censure proposte dal ricorrente.