LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione 6
Riunita con l'intervento dei signori:
Panzani Luciano, Presidente e Relatore;
Parziale Ippolisto, Giudice;
Petitti Stefano, Giudice.
Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2865/2019
depositato il 10 maggio 2019 avverso la pronuncia sentenza n.
17920/2018 Sez: 15 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Roma, contro Direzione regionale Lazio Ufficio grandi contribuenti -
via G. Capranesi 54, 00100 Roma - proposto dagli appellanti AXA MPS
Assicurazioni Danni S.p.a. - via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma (RM) -
difeso da Sermoni Giuseppe Arnaldo - via Melchiorre Gioia, n. 8,
20124 Milano (MI); difeso da Cornalba Paola - via Melchiorre Gioia,
n. 8, 20124 Milano (MI); difeso da Tedeschi Giulio - Via Melchiorre
Gioia n. 8, 20124 Milano (MI).
Atti impugnati: SIL.RIFIUTO n. del 23 dicembre 2015 IRES-ALTRO
2013
Svolgimento del processo
Axa Mps Assicurazioni Danni S.p.a. impugnava innanzi la CTP di
Roma il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate in ordine
all'istanza presentata in data 28 dicembre 2015, avente ad oggetto il
rimborso della maggiore IRES che sarebbe stata indebitamente versata
per il periodo d'imposta 2013, per effetto dell'addizionale
dell'8,5%, per un ammontare complessivo di euro 2.710.521,00 oltre ad
interessi.
Tale addizionale era stata introdotta per il solo anno d'imposta
2013 dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013 (convertito
con modifiche dalla legge n. 5/2014) ed era stata posta a carico
degli enti creditizi e finanziari, della Banca d'Italia e degli enti
che esercitano attivita' assicurativa.
In conseguenza di tale intervento normativo la misura
dell'acconto dovuto per il 2013 ai fini dell'imposta era stata
incrementata di un ulteriore 1,5% (portando, pertanto, al 130% la
misura definitivamente dovuta per l'acconto) ad opera di un
provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato lo
stesso giorno del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.
282 del 2 dicembre 2013).
La ricorrente in primo grado sollevava questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013
con riferimento alla violazione dell'art. 3 (principio di
uguaglianza) e 53 della Costituzione (principio di capacita'
contributiva); eccepiva inoltre la discriminazione qualitativa dei
redditi con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del
2005, n. 21, l'illegittimita' dell'addizionale per contrarieta' alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, la violazione
dell'art. 77 della Costituzione in ordine ai presupposti di
necessita' ed urgenza per l'adozione di un decreto-legge, la
violazione dell'art. 41 della Costituzione e del principio di libera
iniziativa economica, e la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo n. 546/1992.
Concludeva quindi per l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto
dall'Ufficio e la conseguente condanna dello stesso al rimborso della
maggiore IRES versata per l'anno 2013.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia contestando in diritto e nel
merito le pretese avversarie e, richiamando numerosi precedenti
giurisprudenziali in suo favore, chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP rigettava il ricorso e compensava le spese di lite
ritenendo che non vi fossero i presupposti per la remissione al
vaglio della Corte costituzionale dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 133/2013, con riferimento alla dedotta violazione
degli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto il legislatore
puo' legittimamente introdurre specifiche tassazioni a carico di
determinate categorie di contribuenti senza incorrere in una
violazione del principio costituzionale di capacita' contributiva,
salvo che le misure adottate siano palesemente irrazionali o
manifestamente sproporzionate. Nel caso di specie, ad avviso della
CTP, l'introduzione della norma contestata non aveva dato luogo ad
una differenziazione ingiustificata ed arbitraria, dal momento che
l'inasprimento tributario era caratterizzato da profili di
eccezionalita' e di transitorieta' e perseguiva dichiaratamente un
intento solidaristico e redistributivo, come risultava dagli atti del
Governo che giustificavano la norma con la necessita' di reperire -
in via straordinaria e temporanea - le somme necessarie per
alleggerire gli oneri fiscali gravanti sule fasce piu' deboli della
popolazione mediante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per le
abitazioni principali e le fattispecie assimilate, attribuendone
temporaneamente l'onere a soggetti ritenuti economicamente e
finanziariamente piu' forti.
La CTP riteneva altresi' infondata la doglianza relativa alla
violazione dell'art. 77 della Costituzione, in ordine ai presupposti
per l'adozione di un decreto-legge, posto che dalle relazioni
ministeriali e governative era del tutto evidente che la notoria
situazione di emergenza economica e sociale posta a base del
decreto-legge n. 113 del 2013 (impellente necessita' di sostenere le
famiglie nella difficile fase congiunturale del 2013) consentiva di
escludere che esso fosse stato adottato in una situazione di evidente
mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza. L'abolizione della
seconda rata dell'IMU e la conseguente introduzione dell'addizionale
IRES erano strettamente connesse e la collocazione della norma
istitutiva di tale addizionale nell'alveo del decreto-legge n.
133/2013 trovava invece una precisa giustificazione proprio nella
relazione funzionale tra le due disposizioni e rispondeva ad una
precisa scelta di politica economica finalizzata a far fronte
all'eccezionale emergenza sociale del momento.
La CTP riteneva infondata anche la terza doglianza relativa alla
discriminazione qualitativa dei redditi con riferimento alla sentenza
della Corte costituzionale del 2005, n. 21, in quanto tale sentenza
aveva stabilito che non vi e' violazione degli articoli 3 e 53 della
Costituzione qualora il legislatore stabilisca in via provvisoria un
onere maggiore nei confronti di alcuni settori economici a seguito di
una valutazione di un minore impatto del tributo ed anche per una
scelta di politica redistributiva a favore dei contribuenti piu'
deboli.
Anche l'eccepita illegittimita' dell'addizionale per contrarieta'
alla disciplina comunitaria era ritenuta infondata dalla CTP, la
quale osservava che gli aiuti di Stato sono intesi quali
finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti dallo
Stato sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche; nel caso di
specie, invece, si era di fronte ad un inasprimento fiscale
temporaneo ed urgente indirizzato verso soggetti economicamente forti
(banche ed enti assicurativi) al fine di reperire le somme necessarie
per alleggerire gli oneri fiscali gravanti sulle fasce piu' deboli,
soggetti peraltro che appartengono ad una categoria omogenea di
contribuenti.
L'eccepita violazione dell'art. 41 della Costituzione e del
principio di libera iniziativa economica erano ritenute altresi'
infondate dalla CTP in quanto eccezioni dilatorie, costituenti
ripetizione di argomentazioni gia' esplicitate, ma anche perche', in
sintesi, le pur legittime aspettative dei soci della societa'
contribuente non potevano certamente essere predominanti rispetto
alle piu' legittime aspettative delle classi sociali piu' deboli.
Infine, l'ultima doglianza relativa alla presunta violazione
dell'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
546/1992, era rigettata dalla CTP considerata la legittimita' del
silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione fiscale.
In data 10 maggio 2019 proponeva appello la contribuente
eccependo:
la nullita' della sentenza per insufficienza e
contraddittorieta' della motivazione in quanto, se da un lato la CTP
aveva affermato che l'applicazione della addizionale IRES sulle
assicurazioni non avrebbe fatto «sorgere alcuna discriminazione
fiscale», dall'altro aveva affermato che i principi costituzionali
«non impongono un carico fiscale uniforme, con criteri assolutamente
identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione
tributaria» ed infine che si «esige un indefettibile raccordo con la
capacita' contributiva». In particolare vi sarebbe stata una radicale
incompatibilita' tra un prelievo che aggrava la posizione fiscale
solo di alcuni operatori economici e l'art. 53 della Costituzione,
salvo che sia dimostrato un diverso atteggiarsi della capacita'
contributiva colpita da quel prelievo, e che questo giustifichi la
differente intensita' dell'obbligo tributario. Tali circostanze non
sarebbero, tuttavia, dimostrate nel caso di specie;
l'erroneo rigetto dell'eccezione di illegittimita'
costituzionale dell'addizionale per violazione degli articoli 3 e 53
della Costituzione in quanto tale aggravio aveva determinato un
trattamento diseguale sul piano della contribuzione fiscale ai danni
del settore bancario ed assicurativo, posto che le imprese di tutti
gli altri settori ne sono state esonerate. Tale aggravio non era
pero' giustificato alla luce dei valori costituzionali che, come
stabilito dalla stessa Corte costituzionale, richiedono che il
settore sottoposto ad una tassazione maggiorata deve presentare delle
peculiarita' che consistono, sostanzialmente, in una redditivita'
maggiore rispetto a quella di altri settori o in una eccezionale
redditivita' dell'attivita' svolta in un settore che presenta
caratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale.
Nessuna delle specificita' richieste dalla Corte costituzionale
sarebbe stata ravvisabile nel caso di specie, posto che i settori
bancario ed assicurativo presentano l'unica peculiarita' di essere
assoggettati a penetranti controlli da parte delle autorita' di
vigilanza. Non sarebbe stato quindi dimostrabile che i soggetti
operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria e delle
assicurazioni siano dotati di una capacita' contributiva superiore a
quella di altri settori tale da giustificare questo aggravio fiscale.
Ne' per giustificare l'extraprelievo in esame, si potrebbe, a detta
dell'appellante, invocare la natura temporanea dell'aumento di
tassazione in quanto questa comunque deve rispondere a criteri di
adeguata ragionevolezza per non ledere i principi di capacita'
contributiva e di uguaglianza;
l'erroneo rigetto dell'eccepita contrarieta' dell'addizionale
all'art. 77 della Costituzione in quanto sarebbero mancati i
requisiti di necessita' e di urgenza necessari per l'esercizio della
funzione legislativa del governo con lo strumento del decreto-legge.
Le maggiori entrate derivanti dall'addizionale IRES sarebbero state,
infatti, destinate al finanziamento dell'ammanco di gettito
conseguente all'abolizione della seconda rata dell'IMU a carico delle
prime case non di lusso: non vi sarebbe stata, quindi, nessuna
urgenza se non quella di sopperire alla carenza di gettito erariale
derivante dall'abolizione dell'ICI sulle prime case. L'attuazione di
un programma politico del governo non potrebbe costituire, in ogni
caso, una situazione straordinaria idonea a legittimare il ricorso
alla decretazione di urgenza;
l'addizionale, diversamente da quanto statuito dai primi
giudici, avrebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione, che
tutela la liberta' di iniziativa economica in quanto le imprese del
settore assicurativo e bancario erano state private, all'improvviso,
di ingenti risorse necessarie per lo svolgimento della loro
attivita'. Il legittimo affidamento tutelato dall'art. 41 della
Costituzione avrebbe comportato l'aspettativa che le modifiche
normative non frustrassero le iniziative economiche gia' assunte ed i
costi gia' sostenuti, senza consentire al privato di ridirigere le
proprie scelte imprenditoriali;
la sentenza di primo grado sarebbe stata, altresi',
censurabile laddove non aveva riconosciuto la violazione del diritto
comunitario in quanto l'addizionale di cui si discute si sarebbe
scontrata con molteplici principi statuiti dal Trattato dell'Unione
Europea. L'introduzione dell'addizionale, infatti, avrebbe di fatto
alterato le dinamiche competitive determinando un effettivo
pregiudizio alla concorrenza derivante dall'intervento dello Stato
sui mercati, in violazione degli articoli 3, 10 e 81 del Trattato.
Inoltre, vi sarebbe stata violazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato della Comunita' Europea in quanto l'inasprimento fiscale a
carico di alcuni operatori si sarebbe tradotto in un illegittimo
aiuto di Stato, in favore delle imprese non colpite da tale aggravio
perche' la nozione di aiuto di Stato in ambito comunitario
comprenderebbe non solo le sovvenzioni positive, ma anche gli
interventi «in negativo». Pertanto, poiche' l'addizionale in parola
si qualifica come un prelievo asimmetrico che grava solo su alcuni
operatori economici e non su altri che pur si trovano in concorrenza
con i primi, essa si configurerebbe come «sovvenzione indiretta»,
censurabile a livello comunitario. Conseguentemente, sarebbero state
alterate le condizioni di concorrenza sul mercato, a vantaggio di
alcuni operatori.
La contribuente inoltre rilevava che la violazione dei menzionati
principi costituzionali era stata rilevata, successivamente
all'instaurazione del presente contenzioso, anche dalla CTR del
Piemonte con l'ordinanza n. 345/2018, con la quale quella Commissione
aveva ritenuto non manifestamente infondata e rilevante al fine della
decisione della controversia l'eccezione di legittimita'
costituzionale proposta dalla difesa dell'appellante, nonche' dalla
CTR di Trento con ordinanza n. 25/2019.
Il contribuente chiedeva dunque:
in via principale la riforma della sentenza impugnata con la
conseguente condanna dell'Agenzia al rimborso dell'addizionale per
euro 2.710.521,00 per IRES oltre ad interessi maturati e maturandi
per legge;
in via subordinata di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale dell'addizionale IRES di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 133/2013 per violazione dell'art. 3, 41, 53 e 77
della Costituzione o, in alternativa, di rimettere la questione di
compatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea della predetta
addizionale alla Corte di Giustizia;
in ulteriore subordine, di sospendere il giudizio in attesa
della pronuncia della Consulta in merito alla questione di
legittimita' costituzionale sollevata a seguito dell'ordinanza n.
345/2018 dalla CTR del Piemonte e dell'ordinanza n. 25/2019 della CTR
di Trento.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate contestando tutto quanto
eccepito dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In data 2 ottobre 2019 il contribuente depositava memoria
illustrativa con la quale ricordava come i profili di
incostituzionalita' sollevati nel presente giudizio fossero gia'
stati rimessi, da altre Commissioni di merito, alla valutazione della
Corte costituzionale, e ribadendo le argomentazioni gia' svolte
nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio insisteva per le
istanze ivi formulate.
All'udienza, previa discussione orale, la Commissione tratteneva
la causa a decisione.
Motivi della decisione
La causa trae origine dal decreto-legge del 30 novembre 2013, n.
133, convertito con modificazioni nella legge n. 5/2014, che ha
istituito una tassazione aggiuntiva all'IRES per il solo anno
d'imposta 2013, nella misura dell'8,5%, a carico degli enti creditizi
e finanziari, della Banca d'Italia e degli enti assicurativi. Tale
addizionale e' diretta a colpire non solo il sovraprofitto ma
l'intero reddito dei contribuenti. Per effetto di tale provvedimento
la misura dell'acconto dovuto per il 2013 ai fini dell'imposta e'
stata incrementata di un ulteriore 1,5% (portando, pertanto,
l'acconto al 130% dell'imposta dovuta per l'annualita' in corso) ad
opera di' un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle
Finanze emanato lo stesso giorno del decreto (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11. 282 del 2 dicembre 2013).
Come risulta dai lavori preparatori della legge di conversione ed
in particolare dalla relazione di accompagnamento del disegno di
legge di conversione del decreto-legge, il gettito derivante
dall'addizionale prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.
133/2013 e' stato destinato al finanziamento della copertura
dell'abolizione della seconda rata dell'IMU dovuta sui beni immobili.
L'odierno appellante ha sollevato diverse questioni di
legittimita' costituzionale relative alla previsione di tale
addizionale, tra le quali la Commissione ritiene rilevante e non
manifestamente infondata solo quella relativa alla violazione degli
articoli 3 e 53 della Costituzione.
Come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, il
principio di capacita' contributiva previsto dall'art. 53 della
Costituzione e' il presupposto e il limite del potere impositivo
dello Stato e, al tempo stesso, del dovere del contribuente di
concorrere alle spese pubbliche, dovendosi interpretare detto
principio come specificazione settoriale del piu' ampio principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (Corte
costituzionale n. 258/2002, n. 341/2000, n. 155/1963).
Cio' non significa che la Costituzione imponga una tassazione
fiscale uniforme, tuttavia, secondo gli orientamenti costantemente
seguiti dalla Corte, ogni diversificazione del regime tributario, per
aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere
supportata da adeguate e comprovate giustificazioni, in assenza delle
quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione.
Le distinzioni operate dal legislatore tributario, anche per
settori economici, non devono dunque essere irragionevoli, arbitrarie
o ingiustificate: cosicche' il giudizio di legittimita'
costituzionale deve vertere «sull'uso ragionevole, o meno, che il
legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in
materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la
non arbitrarieta' dell'entita' dell'imposizione» (sentenza n.
111/1997; in senso conforme n. 111/2013 e n. 223/2012).
Nel caso di specie il diverso trattamento fiscale introdotto con
il decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133, non sembra soddisfare
i requisiti di adeguatezza e ragionevolezza richiesti dai principi
sopra enunciati.
La Corte costituzionale pronunciandosi su analoga questione
(avente ad oggetto la c.d. Robin Tax introdotta con il decreto-legge
n. 112/2008) ha infatti statuito che «affinche' il sacrificio recato
ai principi di eguaglianza e di capacita' contributiva non sia
sproporzionato e la differenziazione dell'imposta non degradi in
arbitraria discriminazione la sua struttura deve coerentemente
raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. Se, come nel caso
in esame il presupposto economico che il legislatore intende colpire
e' la eccezionale redditivita' dell'attivita' svolta in un settore
che presenta caratteristiche privilegiate in un dato momento
congiunturale, tale circostanza dovrebbe necessariamente riflettersi
sulla struttura dell'imposizione» (Corte costituzionale, sentenza n.
10/2015).
Nel caso di specie, l'eccezionale redditivita' del settore
colpito dall'aggravio fiscale non e' dimostrata e neppure allegata
nei lavori preparatori della legge di conversione, posto che il
settore bancario e finanziario presentano si' una maggiore liquidita'
ma non per questo una maggiore redditivita', ed e' infatti nota la
crisi economica che ha colpito anche i settori in esame proprio
durante il periodo in cui e' stato introdotto l'aggravio fiscale.
Non e' neppure dimostrato che le banche e le assicurazioni nel
periodo oggetto di imposizione abbiano ottenuto sovraprofitti
riconducibili a rendite di posizione o a vantaggi congiunturali.
Inoltre, per quanto riguarda la struttura dell'imposizione puo'
osservarsi che l'addizionale non risulta ancorata ad un indice di
capacita' contributiva ne' il legislatore rende manifesta
l'intenzione di colpire un maggior reddito o un volume di affari
superiore ad un dato valore.
L'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013, infatti,
applica l'aliquota dell'imposta aumentata dell'addizionale di 8,5% al
reddito complessivo netto, senza individuare alcun elemento in grado
di giustificare il sacrificio patrimoniale al quale viene sottoposta
una determinata categoria di soggetti, lasciandone indenni altri, a
parita' di capacita' contributiva e non prevedendo un meccanismo che
consenta di tassare piu' severamente solo l'eventuale parte di
reddito connessa alla presunta posizione privilegiata dell'attivita'
esercitata dal contribuente.
Va anzi sottolineato che l'unica ratio addotta della maggior
imposizione e' la necessita' di coprire il deficit di bilancio che
sarebbe derivato dalla soppressione della seconda rata IMU, parendo
evidente che il legislatore abbia preso in considerazione banche ed
assicurazioni per la maggior facilita' del prelievo rispetto ad altre
categorie di contribuenti. Si e' quindi tassato non il maggior
reddito o la presunta maggior capacita' di realizzare profitti, ma la
maggior liquidita' e la presunta maggior solidita' delle imprese
bancarie ed assicurative.
Puo' dunque concludersi che non vi sono le ragioni richieste
dall'art. 53 della Costituzione, secondo la consolidata
interpretazione datane dalla Corte costituzionale, per l'introduzione
di una diversificazione del regime tributario a scapito soltanto di
alcuni soggetti, concretizzandosi dunque l'addizionale prevista dal
decreto-legge n. 133/2013 in una violazione del principio di
capacita' contributiva e di uguaglianza.
Deve rilevarsi, peraltro, che l'inasprimento fiscale gravava solo
sull'anno di imposta 2013 e che la Corte costituzionale ha
espressamente ritenuto non illegittimi casi di temporaneo
inasprimento dell'imposizione proprio in forza della loro limitata
durata, specificando tuttavia che tali aggravi, anche se di breve
durata, debbono sempre ancorarsi ad una adeguata giustificazione
obiettiva che sia coerentemente tradotta nella struttura
dell'imposta. Non pare, per le ragioni gia' esposte, che siffatti
requisiti sussistano nel caso di specie.
Va sottolineato che il giudice di primo grado ha ritenuto che la
maggior imposizione potrebbe essere giustificata da ragioni di
solidarieta' sociale, ma tali ragioni, spiegate dalla Commissione di
primo grado con il fatto che altrimenti l'IMU avrebbe continuato a
gravare su contribuenti in maggior difficolta' negando la funzione
sociale della prima casa, non sono idonee da sole, in difetto di un
obiettivo indice di maggior capacita' contributiva, a superare i
rilievi che si sono formulati.
Resta a dire della rilevanza della dedotta questione di
legittimita' costituzionale. Essa e' in re ipsa perche' la domanda di
rimborso di cui la contribuente lamenta il rigetto in tanto puo'
trovare accoglimento in quanto venga meno il precetto contenuto
nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013.
In proposito va aggiunto che questa Commissione e' consapevole
che in altra occasione la Corte costituzionale ha ritenuto derogabile
il principio di retroattivita' delle sentenze declaratorie
dell'illegittimita' costituzionale di una norma di' legge. Basti
ricordare che la Corte costituzionale ha previsto l'irretroattivita'
della sentenza di incostituzionalita' relativa alla c.d. Robin Tax
motivando che «l'impatto macroeconomico delle restituzioni (...)
determinerebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato di entita'
tale da implicare la necessita' di una manovra finanziaria
aggiuntiva» (Corte costituzionale n. 10/2015). Tuttavia rientra nella
discrezionalita' della Corte costituzionale la scelta del regime
intertemporale da applicare alle sue decisioni in base alla singola
portata di ciascuna di esse. Nella ricordata sentenza la Corte ha
sottolineato che il giudizio di rilevanza e' di competenza del
giudice a quo, mentre l'eventuale ritenuta irretroattivita' della
pronuncia di illegittimita' costituzionale non puo' incidere su tale
valutazione perche' e' rimessa al giudice ad quem.
Va dunque dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la
questione di legittimita' costituzionale derivante dall'arbitraria ed
irragionevole maggiorazione fiscale imposta dal legislatore con
l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2013 per contrasto con
gli articoli 53 e 3 della Costituzione.
La Commissione ritiene, invece, manifestatamente infondati gli
altri dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dalla parte
appellante.
Quanto alla violazione dell'art. 77 della Costituzione appare
evidente che la necessita' di assicurare la stabilizzazione della
finanza pubblica non deriva solo da una scelta discrezionale del
governo in carica, ma e' una conseguenza dei molteplici interventi
normativi, finalizzati alla revisione complessiva della tassazione
degli immobili, susseguitisi nel corso del tempo. Non si tratta
dunque della mera attuazione di un programma politico, ma di un
intervento che e' conseguenza delle modificazioni del tessuto
economico e normativo rese necessarie non solo dall'attuazione di
quel programma, ma dalle ragioni economiche e sociali che quel
programma hanno imposto.
La situazione di difficolta' economica venutasi a creare
rappresenta ragione sufficiente per escludere, dunque, la mancanza
dei requisiti di necessita' ed urgenza che hanno condotto
all'emanazione del decreto-legge n. 133/2013.
Per quanto riguarda, infine, la eccepita violazione dell'art. 41
della Costituzione e del principio di libera iniziativa economica,
deve ritenersi che un maggior prelievo fiscale non sia incompatibile
con tale principio. L'addizionale prevista dal decreto-legge n.
133/2013 non ha infatti compromesso in modo irreparabile la
continuita' aziendale delle imprese bancarie ed assicurative e non ha
pertanto leso la liberta' di iniziativa economica. A riprova di
quanto detto basti pensare che altri casi di inasprimento fiscale,
anche temporaneo, non sono stati ritenuti in contrasto con il
principio di liberta' di iniziativa economica da parte della Corte
costituzionale.
Per quanto detto, la Commissione, visto l'art. 23 della legge n.
87/1953, ritiene non manifestamente infondata ed irrilevante la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 133/2013, convertito con modificazioni nella legge
n. 5/2014 per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.