IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione quarta)
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 2388 del 2018, proposto dalla Centro Servizi
Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio
eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza dei Martiri di
Belfiore, 2;
contro la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Ricci e
Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale
in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
il Comune di Castelforte, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morigi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio
eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Condotti, 9;
nei confronti dei Comune di San Vittore del Lazio, Roccasecca,
Formia e Gaeta e della Provincia di Latina, non costituiti in
giudizio;
e con l'intervento di ad opponendum:
della R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Harald Bonura, Francesco Fonderico e Giuliano Fonderico, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio
eletto presso lo studio dei difensori in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, n. 173;
del Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato
e Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di giustizia;
per l'annullamento ovvero la riforma della sentenza del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I
quater, del 17 novembre 2017, n. 11362, che ha respinto il ricorso n.
3973/2016 R.G. proposto per l'annullamento:
a) del provvedimento del 1 febbraio 2016, prot.n. GR/02/16/52283,
trasmesso lo stesso giorno, con il quale la Regione Lazio - Direzione
territorio, urbanistica, mobilita' e rifiuti, Area ciclo integrato
dei rifiuti ha disposto che l'impianto polifunzionale di trattamento
e stoccaggio rifiuti della C.S.A. S.r.l. situato a Castelforte (Lt)
sia soggetto all'applicazione del c.d. benefit ambientale ai sensi
del punto 9.3.6.2 del decreto del Commissario delegato per
l'emergenza ambientale nella Regione Lazio dell'11 marzo 2005, n. 15;
b) della nota 16 febbraio 2016, prot. n. 1369, trasmessa il giorno 17
febbraio 2016, con la quale il Comune di Castelforte, preso atto
della nota regionale di cui sopra, ha chiesto alla C.S.A. S.r.l. i
dati relativi ai Comuni conferenti e alla quantita' di rifiuti
conferiti presso l'impianto suddetto a partire dal 14 agosto 2013;
e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e
conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e
del Comune Castelforte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons.
Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante l'avvocato
Leopoldo Di Bonito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28/2020;
1. La ricorrente appellante e' titolare di un impianto di
trattamento rifiuti che si trova a Castelforte (Lt). Si controverte
del provvedimento 1 febbraio 2016 prot. n. GR/02/16/52283 della
Regione Lazio, indicato in epigrafe, che ha dichiarato quest'impianto
soggetto all'applicazione del cd. benefit ambientale, e della nota 16
febbraio 2016, prot. n. 1369 del Comune di Castelforte, il quale,
preso atto del provvedimento regionale citato, ha richiesto alla
ricorrente appellante i dati relativi ai Comuni conferenti e alla
quantita' di rifiuti conferiti presso l'impianto suddetto a partire
dal 14 agosto 2013, con lo scopo ultimo di chiedere le somme
corrispondenti al benefit ambientale asseritamente dovuto e non
versatogli a partire da quella data (doc. ti 16 e 17 in I grado
ricorrente appellante, provvedimenti citati).
2. Per chiarezza, va delineata in sintesi la normativa che
prevede il benefit in questione.
2.1 Il benefit ambientale e' previsto in via generale dall'art.
29 della legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, per cui «La
Regione o la Provincia ... autorizzano l'esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche ...
(comma 1). Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli
impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra
l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale
della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto
gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede
dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa (comma 2)». Si tratta
quindi, come condivisibilmente afferma la difesa della ricorrente
appellante (appello, p. 2) di un ristoro, inteso in senso non
tecnico, che a certe condizioni i Comuni i quali conferiscono i
rifiuti ad un impianto devono pagare, per tramite del gestore, al
Comune nel quale l'impianto ha sede.
2.2 La disposizione citata e' stata attuata dapprima con decreto
del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel Lazio 11
marzo 2005, n. 15, avente ad oggetto «Approvazione metodologia di
calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio», decreto poi
recepito nella deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2008,
n. 516.
2.3 Per quanto qui interessa, il decreto prevede anzitutto, in
via generale, che tutti i titolari impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani debbano attivare la procedura di
determinazione della relativa tariffa di accesso (allegato A § 2).
Prevede poi, per quanto di interesse piu' specifico, al § 9.3.6.2 che
il benefit ambientale, secondo certe percentuali della tariffa,
spetti ai «comuni sede di discarica, di impianti di preselezione, di
impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferenza ... da
parte dei comuni conferenti», tenuti a corrisponderlo «al gestore
dell'impianto di preselezione che provvedera' a restituirlo ai
comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito
riportato».
3. Cio' premesso, la ricorrente appellante, nell'ambito
dell'impianto di cui si e' detto, dispone di una linea denominata R2,
che produce combustibile solido secondario - CSS, ovvero un
combustibile derivato dai rifiuti, ed e' stata autorizzata con
provvedimento regionale del 6 agosto 2013, prot. n. A6397, che pero'
non le consentiva di impiegare i rifiuti contraddistinti dai codici
CER 20 03 02 e 20 03 02, corrispondenti ai rifiuti urbani
indifferenziati e agli altri rifiuti urbani non biodegradabili, in
attesa che fosse determinata la relativa tariffa (doc. 9 in I grado
ricorrente appellante).
4. Conformandosi ai citati decreto del Commissario 15/2005 e
delibera di Giunta 516/2008, l'impresa ha allora chiesto la
determinazione della tariffa in questione, con istanza 5 agosto 2013,
prot. n. 558, presentata seguendo le istruzioni previste dal decreto
commissariale per gli impianti diversi da quelli che scontavano
l'applicazione del benefit ambientale (doc. 10 in I grado ricorrente
appellante).
5. A quest'istanza, l'impresa ha ricevuto risposta con due
successivi provvedimenti - 14 agosto 2013, prot. n. A6688, di
determinazione della tariffa in via provvisoria, e 26 marzo 2015,
prot. n. G33468, di determinazione della tariffa in via definitiva
che fissano entrambi un certo importo dichiaratamente «al netto di
ecotassa, benefit ed IVA (qualora dovuti)» (doc. ti 11 e 12 in I
grado ricorrente appellante).
6. Di conseguenza, l'impresa ha incominciato a ricevere anche i
rifiuti CER 20 03 02 e 20 03 02 di cui sopra, ed ha sempre operato
senza esigere il benefit ambientale, e ovviamente senza riversare
nulla a tal titolo al Comune di Castelforte, sino a quando, a causa
di voci correnti, secondo le quali ella avrebbe omesso di
corrispondere qualcosa che era invece dovuto, ha chiesto chiarimenti
alla Regione, con nota 9 novembre 2015, prot. n. 639, in cui ha
evidenziato che a proprio avviso non rientrava in nessuno dei casi di
applicazione del benefit previsti dal citato § 9.3.6.2 del decreto
commissariale (doc. 14 in I grado ricorrente appellante).
7. La Regione ha invece risposto con il provvedimento 1 febbraio
2016 di cui si e' detto, che l'ha dichiarata soggetta
all'applicazione del benefit; in motivazione, il provvedimento
ricorda come, nei termini sopra illustrati, l'impianto riceva anche
rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01, e per conseguenza, ad
avviso dell'amministrazione, non possa essere classificato altro che
come impianto di preselezione di tali rifiuti indifferenziati, cosi
classificati dal produttore (doc. 16 in I grado ricorrente
appellante). Di conseguenza, il Comune ha emesso la nota 16 febbraio
2016 di cui pure si e' detto, intesa a recuperare l'importo dei
benefit ritenuti dovuti e non corrisposti (doc. 17 in I grado
ricorrente appellante).
8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il tribunale
amministrativo regionale ha respinto il ricorso proposto dalla
societa' contro tali provvedimenti. In sintesi estrema, ha
considerato manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della norma della legge regionale del Lazio che
prevede il benefit ed ha poi ritenuto che l'impianto della ricorrente
sia ad esso soggetto come impianto di preselezione: il rifiuto da
esso ricevuto sarebbe un rifiuto che necessita di un pretrattamento,
dato che a sua volta proviene non da un altro impianto di
preselezione, ma direttamente dai Comuni conferenti.
9. Contro questa sentenza, la societa' ha proposto impugnazione,
con appello che contiene sette motivi. Qui rileva in particolare il
settimo di essi, con il quale essa deduce l'incostituzionalita'
dell'art. 29 della legge regionale 27/1998, perche' a suo avviso
prevede in sintesi un tributo regionale non autorizzato dalla legge
statale, necessaria in base all'art. 119 della Costituzione.
10. Hanno resistito la Regione, con atto 11 aprile 2018 e memoria
5 aprile 2018, e il Comune, con atto 30 aprile 2018 e memoria 12
aprile 2019, ed hanno chiesto che l'appello sia respinto, negando in
particolare che il benefit sia un tributo, dato che si tratterebbe di
un corrispettivo per l'uso del territorio comunale.
11. Con memoria 24 aprile 2019, la ricorrente appellante ha in
particolare insistito sull'incostituzionalita' della norma che
prevede il benefit.
12. Con ordinanza 23 maggio 2019, n. 3357, la Sezione ha disposto
verificazione, per accertare come in concreto funzioni l'impianto per
cui e' causa.
13. Il verificatore nominato ha depositato una prima relazione il
21 gennaio 2020, alla quale ha fatto seguito per ciascuna parte il
deposito di controdeduzioni, il 23 gennaio 2020 per la Regione, il 14
febbraio 2020 per il Comune e il 20 febbraio 2020 per la ricorrente
appellante.
14. Con atto 28 febbraio e memoria 10 marzo 2020, ha fatto
intervento ad opponendum un'impresa del settore, che opera con un
impianto similare in Comune di Aprilia ed incassa il benefit; ha
chiesto pertanto che l'appello sia respinto, insistendo pero'
sull'incostituzionalita' della norma che prevede il benefit stesso.
15. Il verificatore ha depositato la relazione definitiva il
giorno 17 aprile 2020 ed il 6 maggio successivo la ricorrente
appellante ha depositato proprie controdeduzioni.
16. Con memorie 15 maggio 2020 per il Comune, 17 maggio 2020 per
la ricorrente appellante e 18 maggio 2020 per la Regione, le parti
hanno insistito sulle proprie tesi.
17. Con atto 21 maggio 2020, ha fatto intervento ad opponendum
anche il Comune di Aprilia, che ha sostenuto l'infondatezza
dell'appello e la legittimita' costituzionale della norma che prevede
il benefit.
18. Hanno depositato replica il 27 maggio 2020 la ricorrente
appellante e l'impresa intervenente, e il 28 maggio 2020 il Comune.
19. Da ultimo, con note del giorno 15 giugno 2020, la ricorrente
appellante ha chiesto che la causa passi in decisione.
20. All'udienza del 18 giugno 2020, la Sezione ha quindi
trattenuto in decisione il ricorso stesso.
21. All'esito, la Sezione ritiene di accogliere l'eccezione di
legittimita' costituzionale della norma istitutiva del benefit
ambientale di cui si e' detto, ovvero dell'art. 29, comma 2, della
legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui
prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di
smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo la «quota
percentuale della tariffa» in questione «dovuta dagli eventuali
comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a
favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che
deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della
tariffa».
22. In proposito, il Collegio osserva anzitutto che la questione
e' rilevante, perche' la norma citata e' certamente applicabile alla
fattispecie oggetto del giudizio, nel senso voluto, per tutte, dalle
sentenze di codesta Corte del 15 giugno 2016, n. 174 e del 29 marzo
1983, n. 77.
22.1 La norma dell'art. 29, comma 2, della legge regionale
27/1998, come si ripete per chiarezza, prevede in via generale che la
tariffa dovuta dal Comune che conferisce i propri rifiuti ad un
impianto di smaltimento ovvero ad una discarica sia maggiorata di una
quota percentuale, il benefit ambientale di cui si tratta, che il
gestore incassa e riversa al Comune sede del proprio impianto. La
disciplina di dettaglio di questo benefit e' stata successivamente
stabilita con i due provvedimenti di cui si e' detto, ovvero il
decreto del Commissario straordinario 15/2005 e la successiva
deliberazione della Giunta regionale 516/2008, che lo ha recepito.
Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di
attuazione della legge, hanno individuato piu' specificamente gli
impianti per i quali il benefit e' dovuto, che sarebbero le
discariche, gli impianti di preselezione, quelli di
termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza, restando poi da
stabilire - ma la questione ovviamente presuppone la legittimita'
della normativa- l'esatto significato di questi termini.
22.2 Cio' posto, il primo provvedimento impugnato, il
provvedimento regionale 1° febbraio 2016, afferma in sintesi che
l'impianto della ricorrente appellante e' un impianto di preselezione
e quindi e' soggetto all'applicazione del benefit; il secondo
provvedimento impugnato, il provvedimento comunale 16 febbraio 2016
intende conseguentemente calcolare il benefit in ipotesi dovuto e non
versato per la precedente attivita' dell'impianto, per poi
all'evidenza esigerlo. Entrambi i provvedimenti si fondano sui
regolamenti di attuazione della legge, e questi come e' evidente, a
loro volta sulla legge.
22.3 In questi termini, e' evidente che se la norma di legge che
il benefit prevede fosse dichiarata incostituzionale, il motivo di
appello corrispondente dovrebbe essere accolto. Il motivo in
questione ha poi carattere assorbente, perche' gli altri motivi di
appello dedotti presuppongono invece la costituzionalita' della
legge: dal suo accoglimento conseguirebbero l'accoglimento
dell'impugnazione per intero, e l'accoglimento del ricorso di I
grado. Il provvedimento regionale e quello comunale impugnato
verrebbero infatti a mancare della relativa base giuridica, non
esistendo piu' la norma istitutiva del benefit che si intendeva
esigere.
23. La questione di legittimita' costituzionale di che trattasi
risulta altresi' non manifestamente infondata, in base alle
argomentazioni esposte da codesta Corte nelle sentenze del 28 ottobre
2011, n. 280 e 11 marzo 2015, n. 58, pronunciate su casi analoghi,
argomentazioni alle quali ci si richiama, nei termini che seguono.
24. Questo Giudice dubita anzitutto della conformita' della norma
denunciata all'art. 119, comma 2, seconda parte della Costituzione,
per cui le Regioni «stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». La
norma stessa infatti, ad avviso di questo Giudice, istituisce un
tributo regionale in modo non conforme ai «principi di coordinamento
della finanza pubblica» nell'interpretazione che codesta Corte ha
dato di questa formula con la sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, ovvero
in sintesi istituisce un tributo regionale senza che la legge dello
Stato lo abbia consentito.
24.1 In primo luogo, questo Giudice ritiene che il benefit
ambientale abbia la natura di tributo sulla base dei criteri fissati
da codesta Corte per definirlo, in particolare nelle sentenze
280/2011 e 58/2015 sopra citate, nonche' piu' in generale, nelle
sentenze dell'8 maggio 2009, n. 141 e 11 febbraio 2005, n. 73 che si
citano per tutte. Ritiene quindi che si tratti di una prestazione: a)
doverosa, perche' non dipendente da un qualche rapporto
sinallagmatico fra le parti; b) collegata alla spesa pubblica in
relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
24.2 Sotto il primo profilo, si osserva che il benefit in
questione e' dovuto esclusivamente in base alla legge regionale e non
trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra parti, derivante
da un contratto, da una convenzione o da atti negoziali simili, in
modo del tutto analogo a quanto prevedeva la norma dichiarata
incostituzionale dalla sentenza 280/2011. La difesa della Regione
(memorie 5 aprile 2019, p.3 e 18 maggio 2020, p.5) e quella del
Comune (memoria 12 aprile 2019, p.3) hanno sostenuto che si
tratterebbe invece di un corrispettivo, dovuto al Comune per il
disagio dovuto all'insediamento sul proprio territorio dell'impianto,
ma tale ordine di idee appare non condivisibile.
24.3 Codesta Corte ha gia' respinto un'argomentazione di tal tipo
sempre nella sentenza 280/2011, la' dove ha affermato che un
contributo cosi' concepito «non costituisce remunerazione ne'
dell'uso in generale di beni collettivi comunali, come il territorio
e l'ambiente, ne' di servizi necessari per la gestione o la
funzionalita' dell'impianto forniti dal Comune». Sotto il primo
profilo, codesta Corte ha osservato che il Comune puo' disporre
dietro corrispettivo di singoli beni compresi nel suo demanio o
patrimonio, ma non puo' certo far cio' rispetto al territorio e
all'ambiente nel loro complesso, perche' si tratta di beni
collettivi, rispetto ai quali e' non proprietario, ma ente
esponenziale dei relativi interessi della cittadinanza. Sotto il
secondo profilo, sempre codesta Corte ha osservato che a fronte del
contributo il gestore dell'impianto non riceve dal Comune alcuno
specifico servizio che si debba remunerare.
24.4 Non e' ovviamente decisiva in contrario l'opinione
dell'Agenzia delle entrate, nella risposta ad un quesito formulato
dalle amministrazioni resistenti nella quale si afferma che il
benefit sarebbe un corrispettivo, come tale soggetto ad IVA. Per
costante giurisprudenza, infatti, le risposte di questo tipo,
contenute in circolari e simili atti, rappresentano soltanto
l'opinione degli uffici finanziari, come tale non vincolante per il
giudice allorche' si tratta di stabilire la natura (tributaria o
meno) della prestazione: sul principio, per tutte, Cassazione civile
S.U. del 2 novembre 2007, n. 23031.
24.5 Sotto il secondo profilo, il contributo e' certamente
collegato alla spesa pubblica: sebbene la norma nulla dica al
riguardo, e' evidente che il Comune che lo incassa deve destinarlo al
finanziamento delle attivita' di propria competenza, alle quali
appunto corrisponde la spesa pubblica.
24.6 Si tratta poi di un contributo collegato alla spesa pubblica
in ragione di un presupposto economicamente rilevante, ovvero la
capacita' economica del gestore dell'impianto, come si ricava ad
interpretazione della norma che lo prevede, nei termini che seguono.
24.7 Il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, e' il
gestore dell'impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la
percentuale corrispondente al benefit. Si potrebbe ritenere il
contrario obiettando che secondo la norma il benefit e' dovuto «dagli
eventuali comuni utenti», e quindi, sembrerebbe, non dal gestore, ma
l'obiezione non e' fondata. Il fatto che il benefit in questione sia
una percentuale della tariffa significa che e' commisurato ad essa
chiunque sia il soggetto che la tariffa corrisponde, e che il gestore
lo deve riversare per ogni somma che a titolo di tariffa egli
incassi, sia o no corrisposta da un Comune. In tal senso e' esplicito
anche l'ultimo paragrafo del § 9.3.6.2. del decreto commissariale
15/2005, per cui «il suddetto benefit dovra' essere riconosciuto
anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti»
dato che anche in questo caso la tariffa e' dovuta. Che poi l'onere
economico corrispondente sia sopportato da chi l'impianto utilizza
risponde al ben noto fenomeno della traslazione di imposta, fenomeno
che pero' ha valenza solo interna o economica: il gestore rimane
obbligato a pagare il benefit al Comune anche in tutti i casi in cui
la traslazione non abbia per qualsiasi ragione avuto luogo, ad
esempio perche', come nel caso per cui e' processo, abbia omesso di
esigerlo per il passato.
24.8 Sussistono poi gli altri elementi che codesta Corte nella
sentenza 280/2011 ha valorizzato per parlare di contributo correlato
alla capacita' economica del gestore dell'impianto. Nell'ordine, il
soggetto attivo del tributo e' il Comune nel quale l'impianto ha
sede, il presupposto economicamente rilevante e' la gestione
dell'impianto stesso, e la base imponibile e' il quantitativo di
rifiuti conferiti.
24.9 Cio' posto, ad avviso di questo Giudice il tributo cosi
configurato contrasta con l'art. 119, comma 2, seconda parte della
Costituzione. La giurisprudenza di codesta Corte, in particolare
nella sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, ha infatti affermato che pur
dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, di
cui alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 gli enti
locali, e in particolare le Regioni, non sono liberi di istituire in
via autonoma nuovi tributi senza una previa legislazione statale di
coordinamento, la quale ne determini i principi fondamentali. In tal
senso, si puo' allora ripetere la conclusione alla quale era giunta
la sentenza 280/2011 riferendosi alla normativa precedente la
riforma, ovvero che «la potesta' legislativa tributaria regionale ...
non puo' essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa
disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli
elementi essenziali del tributo». Infatti, la legislazione ordinaria
di coordinamento, in particolare il decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, non prevede la possibilita' di istituire alcun tributo
ambientale del tipo in esame.
25. Questo Giudice dubita poi anche della conformita' della norma
denunciata all'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione, in quanto interviene in una materia, la «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» la cui
disciplina e' riservata alla legge dello Stato.
25.1 Come e' del tutto evidente, la norma denunciata concerne la
materia dei rifiuti, che secondo quanto affermato da codesta Corte in
particolare nella sentenza 58/2015 rientra appunto nella «tutela
dell'ambiente», e per quanto detto sopra istituisce un tributo sul
conferimento degli stessi.
25.2 Cio' posto, si ricorda come la costante giurisprudenza di
questa Corte abbia ritenuto che la tutela dell'ambiente costituisca
materia di esclusiva competenza statale, anche se interferisca con
altri interessi e competenze, di modo che resta riservato allo Stato
stesso il potere di fissare livelli uniformi di tutela su tutto il
territorio nazionale: in tal senso la ricordata sentenza 58/2015,
nonche' le sentenze 4 dicembre 2009, n. 314 e 14 novembre 2007, n.
378, da essa citate, relative anch'esse al particolare ambito dei
rifiuti.
25.3 In tali termini, anche ritenendo che essa le spettasse in
via generale, la Regione non potrebbe esercitare in materia la
propria potesta' istitutiva di tributi propri. Infatti, in casi come
il presente, in cui interferiscono competenze ed interessi di tipo
diverso, si applica il principio di prevalenza, ovvero prevale
l'esigenza di garantire l'azione unitaria dello Stato che assicuri
livelli adeguati e non riducibili di tutela, in questo caso di tutela
ambientale, su tutto il territorio nazionale. In particolare, si
garantisce che il bene giuridico «ambiente» sia protetto dai
possibili effetti distorsivi derivanti da incentivi o disincentivi
imposti in modo differenziato in ciascuna Regione, tenuto conto che
ognuno di essi influisce sulle decisioni di investimento delle
imprese del settore dei rifiuti, scelte che si ripercuotono sugli
equilibri ambientali.
25.4 La norma denunciata contrasta quindi per la materia sulla
quale incide con la riserva di potesta' legislativa statale in
materia, anche se, si noti, il benefit che essa prevede non andasse
qualificato come tributo, ma semplicemente come corrispettivo
aggiuntivo, che si paga nel Lazio e non altrove.
26. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio
9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui prevede che la tariffa per
conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada
determinata prevedendo la «quota percentuale della tariffa» in
questione «dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore
dell'impianto o della discarica a favore del comune sede
dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa».
27. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
28. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti
costituite e notificata al Presidente della Giunta regionale del
Lazio, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio.