IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione quarta) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  2388  del  2018,  proposto  dalla  Centro  Servizi
Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Leopoldo  Di   Bonito,   con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza dei Martiri  di
Belfiore, 2; 
    contro la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Stefania  Ricci  e
Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da  PEC  da  Registri  di
giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale
in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 
    il Comune di Castelforte, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morigi,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Condotti, 9; 
    nei confronti dei Comune di San Vittore  del  Lazio,  Roccasecca,
Formia e Gaeta  e  della  Provincia  di  Latina,  non  costituiti  in
giudizio; 
    e con l'intervento di ad opponendum: 
        della  R.I.D.A.  Ambiente  S.r.l.,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Harald  Bonura,  Francesco  Fonderico  e  Giuliano   Fonderico,   con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso  lo  studio  dei  difensori  in  Roma,  corso  Vittorio
Emanuele II, n. 173; 
        del Comune di Aprilia, in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato
e Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri
di giustizia; 
        per l'annullamento  ovvero  la  riforma  della  sentenza  del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I
quater, del 17 novembre 2017, n. 11362, che ha respinto il ricorso n.
3973/2016 R.G. proposto per l'annullamento: 
a) del provvedimento del 1  febbraio  2016,  prot.n.  GR/02/16/52283,
trasmesso lo stesso giorno, con il quale la Regione Lazio - Direzione
territorio, urbanistica, mobilita' e rifiuti,  Area  ciclo  integrato
dei rifiuti ha disposto che l'impianto polifunzionale di  trattamento
e stoccaggio rifiuti della C.S.A. S.r.l. situato a  Castelforte  (Lt)
sia soggetto all'applicazione del c.d. benefit  ambientale  ai  sensi
del  punto  9.3.6.2  del  decreto  del   Commissario   delegato   per
l'emergenza ambientale nella Regione Lazio dell'11 marzo 2005, n. 15; 
b) della nota 16 febbraio 2016, prot. n. 1369, trasmessa il giorno 17
febbraio 2016, con la quale il  Comune  di  Castelforte,  preso  atto
della nota regionale di cui sopra, ha chiesto alla  C.S.A.  S.r.l.  i
dati relativi ai  Comuni  conferenti  e  alla  quantita'  di  rifiuti
conferiti presso l'impianto suddetto a partire dal 14 agosto 2013; 
    e  di  ogni  altro  atto  presupposto,  preordinato,  connesso  e
conseguente; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio  e
del Comune Castelforte; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons.
Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante  l'avvocato
Leopoldo Di Bonito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28/2020; 
    1. La  ricorrente  appellante  e'  titolare  di  un  impianto  di
trattamento rifiuti che si trova a Castelforte (Lt).  Si  controverte
del provvedimento 1  febbraio  2016  prot.  n.  GR/02/16/52283  della
Regione Lazio, indicato in epigrafe, che ha dichiarato quest'impianto
soggetto all'applicazione del cd. benefit ambientale, e della nota 16
febbraio 2016, prot. n. 1369 del Comune  di  Castelforte,  il  quale,
preso atto del provvedimento  regionale  citato,  ha  richiesto  alla
ricorrente appellante i dati relativi ai  Comuni  conferenti  e  alla
quantita' di rifiuti conferiti presso l'impianto suddetto  a  partire
dal 14 agosto  2013,  con  lo  scopo  ultimo  di  chiedere  le  somme
corrispondenti al  benefit  ambientale  asseritamente  dovuto  e  non
versatogli a partire da quella data (doc. ti  16  e  17  in  I  grado
ricorrente appellante, provvedimenti citati). 
    2. Per chiarezza,  va  delineata  in  sintesi  la  normativa  che
prevede il benefit in questione. 
    2.1 Il benefit ambientale e' previsto in via  generale  dall'art.
29 della legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, per cui  «La
Regione o la Provincia ... autorizzano l'esercizio degli impianti  di
smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani  e  delle  discariche  ...
(comma 1). Il provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio  degli
impianti e delle discariche di cui al comma  1  deve  contenere,  tra
l'altro, la determinazione delle tariffe e  della  quota  percentuale
della tariffa  dovuta  dagli  eventuali  comuni  utenti  al  soggetto
gestore dell'impianto o della discarica  a  favore  del  comune  sede
dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa  tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa (comma  2)».  Si  tratta
quindi, come condivisibilmente afferma  la  difesa  della  ricorrente
appellante (appello, p.  2)  di  un  ristoro,  inteso  in  senso  non
tecnico, che a certe condizioni  i  Comuni  i  quali  conferiscono  i
rifiuti ad un impianto devono pagare, per  tramite  del  gestore,  al
Comune nel quale l'impianto ha sede. 
    2.2 La disposizione citata e' stata attuata dapprima con  decreto
del Commissario delegato per  l'emergenza  ambientale  nel  Lazio  11
marzo 2005, n. 15, avente ad  oggetto  «Approvazione  metodologia  di
calcolo delle tariffe di  accesso  agli  impianti  di  trattamento  e
smaltimento dei rifiuti urbani  della  Regione  Lazio»,  decreto  poi
recepito nella deliberazione della Giunta regionale 18  luglio  2008,
n. 516. 
    2.3 Per quanto qui interessa, il decreto  prevede  anzitutto,  in
via  generale,  che  tutti  i  titolari  impianti  di  trattamento  e
smaltimento dei rifiuti  urbani  debbano  attivare  la  procedura  di
determinazione della relativa tariffa di accesso (allegato  A  §  2).
Prevede poi, per quanto di interesse piu' specifico, al § 9.3.6.2 che
il benefit  ambientale,  secondo  certe  percentuali  della  tariffa,
spetti ai «comuni sede di discarica, di impianti di preselezione,  di
impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferenza  ...  da
parte dei comuni conferenti», tenuti  a  corrisponderlo  «al  gestore
dell'impianto  di  preselezione  che  provvedera'  a  restituirlo  ai
comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito
riportato». 
    3.  Cio'  premesso,   la   ricorrente   appellante,   nell'ambito
dell'impianto di cui si e' detto, dispone di una linea denominata R2,
che  produce  combustibile  solido  secondario  -  CSS,   ovvero   un
combustibile derivato  dai  rifiuti,  ed  e'  stata  autorizzata  con
provvedimento regionale del 6 agosto 2013, prot. n. A6397, che  pero'
non le consentiva di impiegare i rifiuti contraddistinti  dai  codici
CER  20  03  02  e  20  03  02,  corrispondenti  ai  rifiuti   urbani
indifferenziati e agli altri rifiuti urbani  non  biodegradabili,  in
attesa che fosse determinata la relativa tariffa (doc. 9 in  I  grado
ricorrente appellante). 
    4. Conformandosi ai citati  decreto  del  Commissario  15/2005  e
delibera  di  Giunta  516/2008,  l'impresa  ha  allora   chiesto   la
determinazione della tariffa in questione, con istanza 5 agosto 2013,
prot. n. 558, presentata seguendo le istruzioni previste dal  decreto
commissariale per gli  impianti  diversi  da  quelli  che  scontavano
l'applicazione del benefit ambientale (doc. 10 in I grado  ricorrente
appellante). 
    5. A  quest'istanza,  l'impresa  ha  ricevuto  risposta  con  due
successivi provvedimenti  -  14  agosto  2013,  prot.  n.  A6688,  di
determinazione della tariffa in via provvisoria,  e  26  marzo  2015,
prot. n. G33468, di determinazione della tariffa  in  via  definitiva
che fissano entrambi un certo importo dichiaratamente  «al  netto  di
ecotassa, benefit ed IVA (qualora dovuti)» (doc. ti  11  e  12  in  I
grado ricorrente appellante). 
    6. Di conseguenza, l'impresa ha incominciato a ricevere  anche  i
rifiuti CER 20 03 02 e 20 03 02 di cui sopra, ed  ha  sempre  operato
senza esigere il benefit ambientale,  e  ovviamente  senza  riversare
nulla a tal titolo al Comune di Castelforte, sino a quando,  a  causa
di  voci  correnti,  secondo  le  quali  ella   avrebbe   omesso   di
corrispondere qualcosa che era invece dovuto, ha chiesto  chiarimenti
alla Regione, con nota 9 novembre 2015,  prot.  n.  639,  in  cui  ha
evidenziato che a proprio avviso non rientrava in nessuno dei casi di
applicazione del benefit previsti dal citato §  9.3.6.2  del  decreto
commissariale (doc. 14 in I grado ricorrente appellante). 
    7. La Regione ha invece risposto con il provvedimento 1  febbraio
2016  di  cui   si   e'   detto,   che   l'ha   dichiarata   soggetta
all'applicazione  del  benefit;  in  motivazione,  il   provvedimento
ricorda come, nei termini sopra illustrati, l'impianto  riceva  anche
rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01, e  per  conseguenza,  ad
avviso dell'amministrazione, non possa essere classificato altro  che
come impianto di preselezione di tali rifiuti  indifferenziati,  cosi
classificati  dal  produttore  (doc.  16  in   I   grado   ricorrente
appellante). Di conseguenza, il Comune ha emesso la nota 16  febbraio
2016 di cui pure si e'  detto,  intesa  a  recuperare  l'importo  dei
benefit ritenuti dovuti  e  non  corrisposti  (doc.  17  in  I  grado
ricorrente appellante). 
    8. Con la sentenza meglio  indicata  in  epigrafe,  il  tribunale
amministrativo  regionale  ha  respinto  il  ricorso  proposto  dalla
societa'  contro  tali  provvedimenti.   In   sintesi   estrema,   ha
considerato manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della  norma  della  legge  regionale  del  Lazio  che
prevede il benefit ed ha poi ritenuto che l'impianto della ricorrente
sia ad esso soggetto come impianto di  preselezione:  il  rifiuto  da
esso ricevuto sarebbe un rifiuto che necessita di un  pretrattamento,
dato  che  a  sua  volta  proviene  non  da  un  altro  impianto   di
preselezione, ma direttamente dai Comuni conferenti. 
    9. Contro questa sentenza, la societa' ha proposto  impugnazione,
con appello che contiene sette motivi. Qui rileva in  particolare  il
settimo di essi,  con  il  quale  essa  deduce  l'incostituzionalita'
dell'art. 29 della legge regionale  27/1998,  perche'  a  suo  avviso
prevede in sintesi un tributo regionale non autorizzato  dalla  legge
statale, necessaria in base all'art. 119 della Costituzione. 
    10. Hanno resistito la Regione, con atto 11 aprile 2018 e memoria
5 aprile 2018, e il Comune, con atto 30  aprile  2018  e  memoria  12
aprile 2019, ed hanno chiesto che l'appello sia respinto, negando  in
particolare che il benefit sia un tributo, dato che si tratterebbe di
un corrispettivo per l'uso del territorio comunale. 
    11. Con memoria 24 aprile 2019, la ricorrente  appellante  ha  in
particolare  insistito  sull'incostituzionalita'  della   norma   che
prevede il benefit. 
    12. Con ordinanza 23 maggio 2019, n. 3357, la Sezione ha disposto
verificazione, per accertare come in concreto funzioni l'impianto per
cui e' causa. 
    13. Il verificatore nominato ha depositato una prima relazione il
21 gennaio 2020, alla quale ha fatto seguito per  ciascuna  parte  il
deposito di controdeduzioni, il 23 gennaio 2020 per la Regione, il 14
febbraio 2020 per il Comune e il 20 febbraio 2020 per  la  ricorrente
appellante. 
    14. Con atto 28 febbraio  e  memoria  10  marzo  2020,  ha  fatto
intervento ad opponendum un'impresa del settore,  che  opera  con  un
impianto similare in Comune di Aprilia  ed  incassa  il  benefit;  ha
chiesto  pertanto  che  l'appello  sia  respinto,  insistendo   pero'
sull'incostituzionalita' della norma che prevede il benefit stesso. 
    15. Il verificatore ha  depositato  la  relazione  definitiva  il
giorno 17 aprile  2020  ed  il  6  maggio  successivo  la  ricorrente
appellante ha depositato proprie controdeduzioni. 
    16. Con memorie 15 maggio 2020 per il Comune, 17 maggio 2020  per
la ricorrente appellante e 18 maggio 2020 per la  Regione,  le  parti
hanno insistito sulle proprie tesi. 
    17. Con atto 21 maggio 2020, ha fatto  intervento  ad  opponendum
anche  il  Comune  di  Aprilia,  che  ha   sostenuto   l'infondatezza
dell'appello e la legittimita' costituzionale della norma che prevede
il benefit. 
    18. Hanno depositato replica il  27  maggio  2020  la  ricorrente
appellante e l'impresa intervenente, e il 28 maggio 2020 il Comune. 
    19. Da ultimo, con note del giorno 15 giugno 2020, la  ricorrente
appellante ha chiesto che la causa passi in decisione. 
    20.  All'udienza  del  18  giugno  2020,  la  Sezione  ha  quindi
trattenuto in decisione il ricorso stesso. 
    21. All'esito, la Sezione ritiene di  accogliere  l'eccezione  di
legittimita'  costituzionale  della  norma  istitutiva  del   benefit
ambientale di cui si e' detto, ovvero dell'art. 29,  comma  2,  della
legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27, nella  parte  in  cui
prevede che  la  tariffa  per  conferire  rifiuti  agli  impianti  di
smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo  la  «quota
percentuale della  tariffa»  in  questione  «dovuta  dagli  eventuali
comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della  discarica  a
favore del comune sede dell'impianto o della  discarica  stessi,  che
deve essere compresa tra  il  dieci  ed  il  venti  per  cento  della
tariffa». 
    22. In proposito, il Collegio osserva anzitutto che la  questione
e' rilevante, perche' la norma citata e' certamente applicabile  alla
fattispecie oggetto del giudizio, nel senso voluto, per tutte,  dalle
sentenze di codesta Corte del 15 giugno 2016, n. 174 e del  29  marzo
1983, n. 77. 
    22.1 La norma  dell'art.  29,  comma  2,  della  legge  regionale
27/1998, come si ripete per chiarezza, prevede in via generale che la
tariffa dovuta dal Comune che  conferisce  i  propri  rifiuti  ad  un
impianto di smaltimento ovvero ad una discarica sia maggiorata di una
quota percentuale, il benefit ambientale di cui  si  tratta,  che  il
gestore incassa e riversa al Comune sede  del  proprio  impianto.  La
disciplina di dettaglio di questo benefit  e'  stata  successivamente
stabilita con i due provvedimenti di  cui  si  e'  detto,  ovvero  il
decreto  del  Commissario  straordinario  15/2005  e  la   successiva
deliberazione della Giunta regionale 516/2008, che  lo  ha  recepito.
Tali provvedimenti, che hanno l'evidente  natura  di  regolamenti  di
attuazione della legge, hanno  individuato  piu'  specificamente  gli
impianti  per  i  quali  il  benefit  e'  dovuto,  che  sarebbero  le
discariche,    gli    impianti    di    preselezione,    quelli    di
termovalorizzazione e le stazioni di  trasferenza,  restando  poi  da
stabilire - ma la questione  ovviamente  presuppone  la  legittimita'
della normativa- l'esatto significato di questi termini. 
    22.2  Cio'  posto,   il   primo   provvedimento   impugnato,   il
provvedimento regionale 1° febbraio  2016,  afferma  in  sintesi  che
l'impianto della ricorrente appellante e' un impianto di preselezione
e  quindi  e'  soggetto  all'applicazione  del  benefit;  il  secondo
provvedimento impugnato, il provvedimento comunale 16  febbraio  2016
intende conseguentemente calcolare il benefit in ipotesi dovuto e non
versato  per  la  precedente   attivita'   dell'impianto,   per   poi
all'evidenza  esigerlo.  Entrambi  i  provvedimenti  si  fondano  sui
regolamenti di attuazione della legge, e questi come e'  evidente,  a
loro volta sulla legge. 
    22.3 In questi termini, e' evidente che se la norma di legge  che
il benefit prevede fosse dichiarata incostituzionale,  il  motivo  di
appello  corrispondente  dovrebbe  essere  accolto.  Il   motivo   in
questione ha poi carattere assorbente, perche' gli  altri  motivi  di
appello  dedotti  presuppongono  invece  la  costituzionalita'  della
legge:   dal   suo   accoglimento   conseguirebbero    l'accoglimento
dell'impugnazione per intero,  e  l'accoglimento  del  ricorso  di  I
grado.  Il  provvedimento  regionale  e  quello  comunale   impugnato
verrebbero infatti a  mancare  della  relativa  base  giuridica,  non
esistendo piu' la norma  istitutiva  del  benefit  che  si  intendeva
esigere. 
    23. La questione di legittimita' costituzionale di  che  trattasi
risulta  altresi'  non  manifestamente  infondata,   in   base   alle
argomentazioni esposte da codesta Corte nelle sentenze del 28 ottobre
2011, n. 280 e 11 marzo 2015, n. 58, pronunciate  su  casi  analoghi,
argomentazioni alle quali ci si richiama, nei termini che seguono. 
    24. Questo Giudice dubita anzitutto della conformita' della norma
denunciata all'art. 119, comma 2, seconda parte  della  Costituzione,
per cui le Regioni  «stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate
propri, in armonia con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
coordinamento della finanza pubblica e del  sistema  tributario».  La
norma stessa infatti, ad avviso  di  questo  Giudice,  istituisce  un
tributo regionale in modo non conforme ai «principi di  coordinamento
della finanza pubblica» nell'interpretazione  che  codesta  Corte  ha
dato di questa formula con la sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, ovvero
in sintesi istituisce un tributo regionale senza che la  legge  dello
Stato lo abbia consentito. 
    24.1 In primo  luogo,  questo  Giudice  ritiene  che  il  benefit
ambientale abbia la natura di tributo sulla base dei criteri  fissati
da  codesta  Corte  per  definirlo,  in  particolare  nelle  sentenze
280/2011 e 58/2015 sopra citate,  nonche'  piu'  in  generale,  nelle
sentenze dell'8 maggio 2009, n. 141 e 11 febbraio 2005, n. 73 che  si
citano per tutte. Ritiene quindi che si tratti di una prestazione: a)
doverosa,   perche'   non   dipendente   da   un   qualche   rapporto
sinallagmatico fra le parti; b)  collegata  alla  spesa  pubblica  in
relazione ad un presupposto economicamente rilevante. 
    24.2 Sotto il  primo  profilo,  si  osserva  che  il  benefit  in
questione e' dovuto esclusivamente in base alla legge regionale e non
trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra parti, derivante
da un contratto, da una convenzione o da atti  negoziali  simili,  in
modo del  tutto  analogo  a  quanto  prevedeva  la  norma  dichiarata
incostituzionale dalla sentenza 280/2011.  La  difesa  della  Regione
(memorie 5 aprile 2019, p.3 e 18  maggio  2020,  p.5)  e  quella  del
Comune  (memoria  12  aprile  2019,  p.3)  hanno  sostenuto  che   si
tratterebbe invece di un  corrispettivo,  dovuto  al  Comune  per  il
disagio dovuto all'insediamento sul proprio territorio dell'impianto,
ma tale ordine di idee appare non condivisibile. 
    24.3 Codesta Corte ha gia' respinto un'argomentazione di tal tipo
sempre  nella  sentenza  280/2011,  la'  dove  ha  affermato  che  un
contributo  cosi'  concepito  «non  costituisce   remunerazione   ne'
dell'uso in generale di beni collettivi comunali, come il  territorio
e  l'ambiente,  ne'  di  servizi  necessari  per  la  gestione  o  la
funzionalita' dell'impianto  forniti  dal  Comune».  Sotto  il  primo
profilo, codesta Corte ha  osservato  che  il  Comune  puo'  disporre
dietro corrispettivo di singoli  beni  compresi  nel  suo  demanio  o
patrimonio, ma non puo' certo  far  cio'  rispetto  al  territorio  e
all'ambiente  nel  loro  complesso,  perche'  si   tratta   di   beni
collettivi,  rispetto  ai  quali  e'  non   proprietario,   ma   ente
esponenziale dei relativi  interessi  della  cittadinanza.  Sotto  il
secondo profilo, sempre codesta Corte ha osservato che a  fronte  del
contributo il gestore dell'impianto  non  riceve  dal  Comune  alcuno
specifico servizio che si debba remunerare. 
    24.4  Non  e'  ovviamente  decisiva   in   contrario   l'opinione
dell'Agenzia delle entrate, nella risposta ad  un  quesito  formulato
dalle amministrazioni  resistenti  nella  quale  si  afferma  che  il
benefit sarebbe un corrispettivo, come  tale  soggetto  ad  IVA.  Per
costante  giurisprudenza,  infatti,  le  risposte  di  questo   tipo,
contenute  in  circolari  e  simili  atti,   rappresentano   soltanto
l'opinione degli uffici finanziari, come tale non vincolante  per  il
giudice allorche' si tratta di  stabilire  la  natura  (tributaria  o
meno) della prestazione: sul principio, per tutte, Cassazione  civile
S.U. del 2 novembre 2007, n. 23031. 
    24.5 Sotto  il  secondo  profilo,  il  contributo  e'  certamente
collegato alla  spesa  pubblica:  sebbene  la  norma  nulla  dica  al
riguardo, e' evidente che il Comune che lo incassa deve destinarlo al
finanziamento delle  attivita'  di  propria  competenza,  alle  quali
appunto corrisponde la spesa pubblica. 
    24.6 Si tratta poi di un contributo collegato alla spesa pubblica
in ragione di un  presupposto  economicamente  rilevante,  ovvero  la
capacita' economica del gestore  dell'impianto,  come  si  ricava  ad
interpretazione della norma che lo prevede, nei termini che seguono. 
    24.7 Il soggetto passivo del  benefit,  in  primo  luogo,  e'  il
gestore dell'impianto, che incassa la tariffa  e  deve  riversare  la
percentuale  corrispondente  al  benefit.  Si  potrebbe  ritenere  il
contrario obiettando che secondo la norma il benefit e' dovuto «dagli
eventuali comuni utenti», e quindi, sembrerebbe, non dal gestore,  ma
l'obiezione non e' fondata. Il fatto che il benefit in questione  sia
una percentuale della tariffa significa che e'  commisurato  ad  essa
chiunque sia il soggetto che la tariffa corrisponde, e che il gestore
lo deve riversare per  ogni  somma  che  a  titolo  di  tariffa  egli
incassi, sia o no corrisposta da un Comune. In tal senso e' esplicito
anche l'ultimo paragrafo del §  9.3.6.2.  del  decreto  commissariale
15/2005, per cui «il  suddetto  benefit  dovra'  essere  riconosciuto
anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti»
dato che anche in questo caso la tariffa e' dovuta. Che  poi  l'onere
economico corrispondente sia sopportato da  chi  l'impianto  utilizza
risponde al ben noto fenomeno della traslazione di imposta,  fenomeno
che pero' ha valenza solo interna  o  economica:  il  gestore  rimane
obbligato a pagare il benefit al Comune anche in tutti i casi in  cui
la traslazione non  abbia  per  qualsiasi  ragione  avuto  luogo,  ad
esempio perche', come nel caso per cui e' processo, abbia  omesso  di
esigerlo per il passato. 
    24.8 Sussistono poi gli altri elementi che  codesta  Corte  nella
sentenza 280/2011 ha valorizzato per parlare di contributo  correlato
alla capacita' economica del gestore dell'impianto.  Nell'ordine,  il
soggetto attivo del tributo e' il  Comune  nel  quale  l'impianto  ha
sede,  il  presupposto  economicamente  rilevante  e'   la   gestione
dell'impianto stesso, e la base  imponibile  e'  il  quantitativo  di
rifiuti conferiti. 
    24.9 Cio' posto, ad avviso di  questo  Giudice  il  tributo  cosi
configurato contrasta con l'art. 119, comma 2,  seconda  parte  della
Costituzione. La giurisprudenza  di  codesta  Corte,  in  particolare
nella sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, ha infatti affermato  che  pur
dopo la riforma del titolo V della parte II  della  Costituzione,  di
cui alla legge costituzionale del 18 ottobre  2001,  n.  3  gli  enti
locali, e in particolare le Regioni, non sono liberi di istituire  in
via autonoma nuovi tributi senza una previa legislazione  statale  di
coordinamento, la quale ne determini i principi fondamentali. In  tal
senso, si puo' allora ripetere la conclusione alla quale  era  giunta
la  sentenza  280/2011  riferendosi  alla  normativa  precedente   la
riforma, ovvero che «la potesta' legislativa tributaria regionale ...
non puo' essere legittimamente esercitata in mancanza di  una  previa
disposizione  di  legge  statale  che  definisca,  quanto  meno,  gli
elementi essenziali del tributo». Infatti, la legislazione  ordinaria
di coordinamento, in particolare  il  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, non prevede la possibilita' di istituire  alcun  tributo
ambientale del tipo in esame. 
    25. Questo Giudice dubita poi anche della conformita' della norma
denunciata  all'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s)   della
Costituzione,  in  quanto  interviene  in  una  materia,  la  «tutela
dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni   culturali»   la   cui
disciplina e' riservata alla legge dello Stato. 
    25.1 Come e' del tutto evidente, la norma denunciata concerne  la
materia dei rifiuti, che secondo quanto affermato da codesta Corte in
particolare nella sentenza  58/2015  rientra  appunto  nella  «tutela
dell'ambiente», e per quanto detto sopra istituisce  un  tributo  sul
conferimento degli stessi. 
    25.2 Cio' posto, si ricorda come la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte abbia ritenuto che la tutela  dell'ambiente  costituisca
materia di esclusiva competenza statale, anche  se  interferisca  con
altri interessi e competenze, di modo che resta riservato allo  Stato
stesso il potere di fissare livelli uniformi di tutela  su  tutto  il
territorio nazionale: in tal senso  la  ricordata  sentenza  58/2015,
nonche' le sentenze 4 dicembre 2009, n. 314 e 14  novembre  2007,  n.
378, da essa citate, relative anch'esse  al  particolare  ambito  dei
rifiuti. 
    25.3 In tali termini, anche ritenendo che essa  le  spettasse  in
via generale, la  Regione  non  potrebbe  esercitare  in  materia  la
propria potesta' istitutiva di tributi propri. Infatti, in casi  come
il presente, in cui interferiscono competenze ed  interessi  di  tipo
diverso, si  applica  il  principio  di  prevalenza,  ovvero  prevale
l'esigenza di garantire l'azione unitaria dello  Stato  che  assicuri
livelli adeguati e non riducibili di tutela, in questo caso di tutela
ambientale, su tutto il  territorio  nazionale.  In  particolare,  si
garantisce  che  il  bene  giuridico  «ambiente»  sia  protetto   dai
possibili effetti distorsivi derivanti da  incentivi  o  disincentivi
imposti in modo differenziato in ciascuna Regione, tenuto  conto  che
ognuno di  essi  influisce  sulle  decisioni  di  investimento  delle
imprese del settore dei rifiuti, scelte  che  si  ripercuotono  sugli
equilibri ambientali. 
    25.4 La norma denunciata contrasta quindi per  la  materia  sulla
quale incide con  la  riserva  di  potesta'  legislativa  statale  in
materia, anche se, si noti, il benefit che essa prevede  non  andasse
qualificato  come  tributo,  ma  semplicemente   come   corrispettivo
aggiuntivo, che si paga nel Lazio e non altrove. 
    26. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio
9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui prevede che la  tariffa  per
conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada
determinata  prevedendo  la  «quota  percentuale  della  tariffa»  in
questione «dovuta dagli eventuali comuni utenti al  soggetto  gestore
dell'impianto  o  della  discarica   a   favore   del   comune   sede
dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa  tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa». 
    27. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    28. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al  Presidente  della  Giunta  regionale  del
Lazio, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio  regionale  del
Lazio.