Ricorso ex art. 127 della Costituzione, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della Giunta provinciale pro tempore per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di
Trento 6 agosto 2020, n. 6, articoli 9, 18 e 29 della legge
provinciale Trento n. 6/2020 nelle parti e per i motivi in seguito
illustrati, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30
settembre 2020.
1. Sul Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 6 agosto 2020, n.
32, numero straordinario n. 1, e' stata pubblicata la legge della
Provincia di Trento 6 giugno 2020, n. 6 recante disposizioni in tema
di «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022».
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale
legge presenti profili di incostituzionalita' e, pertanto, propone
questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127,
comma 1 della Costituzione per i seguenti
Motivi
3. L'art. 9 apporta modifiche all'art. 12 della legge provinciale
3 agosto 2018, n. 15, che reca disposizioni in tema di superamento
del precariato.
In particolare, la novella di cui alla lettera c) - per effetto
della quale alla fine del comma 10 del citato art. 12 sono inserite
le parole «in via transitoria, fino ai 31 dicembre 2022, il personale
del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal
comma 1 puo' rientrare nella riserva di posti» - consente di
includere, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, anche il
personale assunto con contratti di lavoro flessibile nella riserva
dei posti che il comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15
del 2018, oggetto di modifica, destina al personale assunto con
contratti di lavoro a tempo determinato (1) .
4. La norma di cui alla citata lettera c) risulta illegittima
nella misura in cui assimila, ai fini della riserva dei posti nei
concorsi banditi dalla provincia e dei riferimenti temporali entro
cui il legislatore nazionale ha inteso circoscrivere le procedure di
stabilizzazione, al personale assunto con contratto a tempo
determinato quello in servizio con tipologie contrattuali di lavoro
flessibile.
In tal modo, viene in sostanza previsto per quest'ultimo un
doppio canale di accesso e per un tempo, fino al 31 dicembre 2022,
sia pur individuato in via transitoria, che non trova riscontro nella
citata normativa nazionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo
n. 75/2017 (2) .
5. In forza di quanto detto si palesa pertanto una violazione sia
degli articoli 3, 97, sia dell'art. 117, comma 3 della Costituzione,
sotto il profilo della violazione dei principi in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
La disposizione, peraltro, esorbita anche dai limiti dettati
dalle competenze statutarie.
6. L'art. 18, comma 9, reca modifiche al comma 2 dell'art. 31
della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale
sulla tutela della salute 2010) (3) .
Per effetto di tali modifiche, per il conferimento dell'incarico
di direttore di ogni «articolazione organizzativa fondamentale» -
Dipartimento di prevenzione, Distretto sanitario e servizio
ospedaliero provinciale - sono previsti i seguenti requisiti:
1. diploma di laurea;
2. esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende,
strutture pubbliche e private, di media o grande dimensione, con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane,
tecniche e finanziarie, maturata nei dieci anni precedenti la nomina;
3. assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita'
previste dalla normativa statale vigente.
7. Con riferimento al requisito di cui al punto n. 2 la norma,
nell'equiparare l'esperienza almeno triennale di direzione in enti,
aziende, delle strutture private, di media o grande dimensione a
quella acquisita nelle strutture pubbliche per il conferimento
dell'incarico di direttore delle predette articolazioni
organizzative, si pone in contrasto con le disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Tali disposizioni sono richiamate dall'art. 15, comma 7, del
decreto legislativo n. 506/1992, il quale, nel prevedere che «alla
dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli
ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilita' di
accesso con una specializzazione in disciplina affine», precisa che
«gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».
8. Infatti, l'art. 12 di tale decreto del Presidente della
Repubblica prevede, per l'accesso al secondo livello dirigenziale,
che:
«i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».
La valutazione dell'anzianita' di servizio maturata presso gli
istituti, enti ed istituzioni private e', quindi, consentita per
quegli istituti ed enti i cui ordinamenti siano equipollenti alle
disposizioni inerenti lo stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri, ed abbiano ottenuto, a domanda, l'equiparazione dei
servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai
titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale
classifica, amministrati da enti ospedalieri.
9. La predetta norma si pone in contrasto, peraltro, con le
vigenti disposizioni contrattuali, le quali - nel disciplinare il
conferimento degli incarichi - prevedono che nel computo degli anni
necessari ai fini del predetto conferimento di incarichi dirigenziali
quali quelli previsti nella legge regionale in esame rientrano i
periodi di effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di
dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' i periodi relativi ad
attivita' sanitarie e professionali effettuate con incarico
dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o
strutture pubbliche dei paesi dell'Unione europea con o senza
soluzione di continuita' e non gia' un'esperienza di direzione in
enti, aziende e strutture private (art. 18, comma 4, dei C.C.N.L.
Area della sanita' 2016/2018).
10. Cio' posto, si ritiene che la norma provinciale in esame
contrasti per il profilo segnalato con l'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto
privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) in
relazione alle sostanziali deroghe alle disposizioni legislative
vigenti e alla disciplina contrattuale che la legge provinciale
determina.
11. Non puo' valere in contrario il fatto che l'art. 31, comma 2
della legge provinciale n. 16/2010 faccia riferimento ai principi
contenuti nelle specifiche disposizioni del decreto legislativo n.
502 del 1992 per quanto concerne il conferimento degli incarichi di
direttore delle predette articolazioni organizzative fondamentali;
stabilisce, per gli incarichi di struttura complessa, di direttore di
distretto, etc. specifici requisiti.
12. La disposizione provinciale non risulta in linea:
con l'art. 3-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 502
del 1992 a norma del quale «l'incarico di direttore di distretto e'
attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che
abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e
un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, da almeno dieci anni,
con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico
della dirigenza sanitaria»;
con l'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502
del 1992, che, nell'individuare i requisiti che deve possedere il
direttore del Dipartimento di prevenzione, prevede che:
«il Dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano
attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i direttori di
struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di
anzianita' di funzione e risponde alla direzione aziendale del
perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e
della gestione, in relazione alle risorse assegnate».
13. L'incarico di direttore del distretto, ex art. 3-sexies cit.,
puo' essere quindi conferito a un dirigente dell'azienda, che abbia
maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e
un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 502/1992 da almeno dieci anni, e non gia' ad un dirigente
dell'azienda che abbia maturato la predetta esperienza «in enti,
aziende, strutture pubbliche e private, di media o grande
dimensione».
Le medesime considerazioni valgono anche per l'incarico di
dirigente del «servizio ospedaliero provinciale» considerata la
specificita' del requisito richiesto dalla legge provinciale in esame
quale il diploma nella disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
14. Deve ribadirsi, in proposito, che l'art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 rinviare ai decreto del Presidente della
Repubblica nn. 483 e 484/1997 sia ai fini della determinazione dei
requisiti per accedere mediante concorso, per titoli ed esami, alla
dirigenza sanitaria che per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa specificando, al comma 7, come
questi ultimi siano attribuiti a coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484.
15. Resta fermo, inoltre, che qualora i predetti incarichi
rientrino in un incarico di struttura complessa l'affidamento dello
stesso debba svolgersi nell'ambito della procedura indicata nell'art.
15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 ovvero secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
16. Le disposizioni statali concernenti i requisiti per il
conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici, il regime di
cumulabilita' e il collocamento in aspettativa durante il periodo di
svolgimento delle funzioni sono ispirate dal principio di buon
andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della
Costituzione e, quindi, dagli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita' della stessa, mirando a prevenire al contempo
l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse in grado di
compromettere ex ante l'imparzialita' del pubblico funzionario e
assicurando le migliori condizioni affinche' l'attivita'
amministrativa sia sottratta ad impropri condizionamenti esterni, in
ossequio ai doveri di fedelta' e onore cui sono tenuti i cittadini
(art. 54 della Costituzione) e al principio di imparzialita' (art. 97
della Costituzione).
17. Inoltre, la disposizione provinciale impugnata viola i
principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia
concorrente della «tutela della salute».
Infatti, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 422/2006 e n. 295/2009),
sono da ricondursi alla materia della tutela della salute le
disposizioni statali dettate in tema di «governance» delle aziende
sanitarie.
18. Tali disposizioni si pongono quali principi fondamentali ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione finalizzati al
miglioramento del «rendimento» del servizio offerto e posti a
garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione, anche
della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata e del
funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione
regionale.
19. In conclusione, la disposizione regionale censurata si pone
contrasto con gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento civile e 117, terzo comma, in quanto viola principi
fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia concorrente
della «tutela della salute», della Costituzione.
La disposizione, peraltro, esorbita anche dai limiti dettati
dalle competenze statutarie.
20. L'art. 29 della legge provinciale Trento n. 6/2020 apporta
modifiche all'art. 3 della legge n. 2 del 2020 rubricato
«Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia europea», prevedendo che:
«1. La rubrica dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020
e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di affidamento
di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea".
2. Prima del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del
2020 e' inserito il seguente: "01. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla
soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020."
3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020
le parole: «procedono all'appalto di lavori» sono sostituite dalle
seguenti: "possono sempre procedere all'appalto di lavori".
4. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2
del 2020 sono aggiunte le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6-bis e
8 dell'art. 2."
5. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020
e' abrogato.
6. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020
e' abrogato.
7. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del
2020 sono inseriti i seguenti:
5-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e, con
riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista
dal comma 01, dall'art. 16, comma 2, lettere a) e c), della legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di
contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni
aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso.
5-ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento
diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.
5-quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le
garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita' della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione
aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro
atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la
partecipazione alla procedura, il relativo ammontare e' dimezzato».
21. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge provinciale
Trento n. 2 del 2020, prima della attuale novella, prevedeva che le
amministrazioni aggiudicatrici procedessero all'affidamento di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia europea mediante la
procedura negoziata e disciplinava le relative modalita' di selezione
in modo differente da quanto previsto nella normativa dei contratti
pubblici, disponendo, ai commi 1 e 2, che:
«1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al
fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di
emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici
previste dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016
procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 della
legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non
superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi
dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.
2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento
seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e
quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni
di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi».
22. Nello specifico il contrasto emergeva - ed e' stato censurato
- rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione
dei c.d. contratti sotto soglia avvengano «nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese» (4) .
23. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge provinciale
Trento n. 2 del 2020 e' stata, quindi, impugnata con delibera del
Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020, in quanto, impattando
sulla concorrenza, investiva le materie trasversali della tutela
della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali e dell'ordine pubblico, con violazione dei limiti
della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione (Corte costituzionale, sentenze nn. 166 e
160/2019).
24. Le modifiche ora apportate dall'art. 29 della legge
provinciale Trento n. 6 del 2020, non consentono di ritenere superate
le censure formulate relativamente all'art. 3 della legge n. 2 del
2020.
Pertanto, in relazione a tale disposizione si propongono
integralmente le questioni gia' oggetto di impugnativa in ordine al
suddetto art. 3 della legge provinciale Trento n. 2 del 2020, in
quanto la provincia eccede dalle competenze statutarie, con contrasto
all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia
di tutela della concorrenza.
(1) Il comma 10 dell'art. 12 della P n. 15/2018 disponeva
originariamente che: «Per valorizzare l'esperienza acquisita dal
personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso
indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal
Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende
pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi
posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove
assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di
lavoro a tempo determinato per attivita' riconducibili alla
medesima area o categoria professionale dei posti messi a
concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di
riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso e'
indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale
maturata da questo personale puo' essere attribuito un apposito
punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in
un colloquio». Il comma 2, stesso articolo prevede che: «2. Nel
triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici,
il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano
triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione
adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, possono bandire in via
straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti
essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso; b) alla data di entrata in vigore di questa
legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma
3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni. A tal fine e' possibile sommare periodi
riferiti a contratti flessibili diversi, purche' relativi ad
attivita' svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale per la quale e' indetto il concorso».
(2) L'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, per quanto
d'interesse, prevede che: «1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa
copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a)
risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione
o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in
forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi
associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato,
al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui
alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2.
Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di
lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il
concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce
concorso».
(3) Sostituendo le parole «Il direttore generale nomina, per ogni
articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in
possesso dei requisiti previsti all'art. 28, comma 5, lettere a)
e c). Con riferimento al requisito previsto dall'art. 28, comma
5, lettera b), e' richiesta un'esperienza di direzione di durata
almeno triennale», con le parole: «Il direttore generale nomina,
per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore
in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza
almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture
pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina;
assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita' previste
dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di
lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di
incompatibilita' alla nomina»
(4) Inoltre, come rilevato nel ricorso proposto avverso l'art. 3
nella sua originaria formulazione - in relazione al quale e'
stata fissata l'udienza di discussione per il 26 gennaio 2021 - ,
l'art. 36 cit. detta un'articolata e diversa disciplina delle
modalita' di affidamento di tali contratti, prevedendo: «"a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione
anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la
procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino
alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure
di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97,
comma 8»