ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n.  6
(Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
Bolzano per l'anno finanziario 2019 e  per  il  triennio  2019-2021),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 30 settembre-3 ottobre 2019, depositato in  cancelleria
l'8 ottobre 2019, iscritto al n. 103  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del 4 novembre  2020  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma  di
Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per
il triennio 2019-2021), per violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera m), e terzo comma, della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata introduce nell'art. 36 della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento
del Servizio Sanitario provinciale), il comma  5-bis,  ai  sensi  del
quale «[l]a Giunta provinciale emana provvedimenti per  limitare  gli
accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso  negli  ospedali.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le  prestazioni  differibili
fruite  in  pronto  soccorso  sono  interamente  a  carico  della/del
paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella  misura
stabilita dalla Giunta provinciale. La  Giunta  provinciale  fissa  i
criteri  di  applicazione  della  presente  disposizione  nonche'  le
tipologie di pazienti escluse dal pagamento»; 
    che, secondo il ricorrente, la  prima  parte  della  disposizione
impugnata, che attribuisce alla Giunta provinciale la  competenza  ad
adottare provvedimenti per contrastare  il  fenomeno  dell'abuso  del
pronto soccorso, viola l'art. 117, secondo comma, lettera m),  Cost.,
perche': 1) limita nella Provincia autonoma di Bolzano la fruibilita'
del servizio di pronto soccorso, riconducibile ai livelli  essenziali
di assistenza garantiti in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502); 2) diversamente  da  quanto  previsto  dal
legislatore statale con l'art. 1, comma 796, lettera p), della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pone a carico  dell'utente  il  costo  della  prestazione  di  pronto
soccorso differibile, anche quando si tratti di paziente esentato dal
pagamento del ticket e a prescindere dal dato obiettivo  del  mancato
ricovero successivo, cosi' incidendo sul diritto  all'esenzione,  che
per alcune categorie di assistiti andrebbe garantito in modo uniforme
a livello nazionale, e traducendosi in un ostacolo  all'accesso  alle
prestazioni sanitarie incluse nei LEA; 
    che, sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  la
seconda  parte  della   disposizione   impugnata,   nel   porre   una
«penalizzazione economica»  a  carico  di  coloro  che  si  rivolgano
direttamente al pronto soccorso per  prestazioni  differibili,  viola
anche l'art. 117, terzo comma, Cost., perche'  in  contrasto  con  il
principio di coordinamento  della  finanza  pubblica  desumibile  dal
citato art. 1, comma 796, lettera p), della legge n.  296  del  2006,
secondo cui il concorso  a  carico  dell'assistito  non  puo'  essere
superiore  a  venticinque  euro  a  prestazione,  qualora  essa   sia
classificabile come codice bianco e non sia seguita da ricovero; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano, nel resistere  al  ricorso,
ha  sostenuto  che  le  norme  impugnate  perseguono  lo   scopo   di
disincentivare l'accesso ai servizi di  pronto  soccorso  per  quelle
ipotesi di prestazioni non urgenti e  differibili,  che,  proprio  in
quanto tali, esulano dai LEA; e che e' lo stesso legislatore  statale
- con l'art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296  del  2006,
invocato dal ricorrente nonostante non abbia la natura  di  norma  di
principio - a consentire alle Regioni e  alle  Province  autonome  di
prevedere dei costi aggiuntivi a carico degli assistiti; 
    che, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata e'  stata
sostituita dall'art 8, comma 1, della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 3 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di
stabilita' 2020); 
    che, con atto depositato il 21  settembre  2020,  il  ricorrente,
premesso  che  la  normativa  sopravvenuta  e'  conforme   a   quella
nazionale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso  sulla  base  della
delibera in tal senso  adottata  dal  Consiglio  dei  ministri  il  3
settembre 2020; 
    che, con atto depositato il 9 ottobre 2020, il  Presidente  della
Provincia autonoma di  Bolzano,  in  conformita'  alla  deliberazione
della Giunta provinciale n. 745 del 29 settembre 2020, ha  dichiarato
di accettare la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.