TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
 
    Il Giudice Massimo Vaccari ha emesso la seguente ordinanza  nella
causa tra E. M., F. e C. C. rappresentati e difesi  dall'avv.  Romano
Angelo del foro di Cosenza; 
    Contro Azienda ospedaliera integrata di  Verona  rappresentata  e
difesa dall'avv. Alessioli Fabrizio del foro di Verona. 
Oggetto e iter del giudizio. 
    Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2018 E. M., F.
e C. C., in qualita' di figli ed eredi di A. C., hanno  convenuto  in
giudizio   davanti   a   questo   Tribunale   l'Azienda   ospedaliera
universitaria  integrata  di  Verona  per  sentirla   condannare   al
risarcimento dei danni che hanno assunto di aver subito a seguito del
decesso del loro padre, A. C. avvenuto il 28 settembre 2015,  che,  a
loro dire, era stato determinato, perlomeno in via concausale, da una
infezione sviluppatasi, in ambiente ospedaliero, dopo  che  egli  era
stato  sottoposto,  in  data  17  agosto  2015,  ad   un   intervento
neurochirurgico di asportazione della metastasi cerebellare presso il
reparto di Neurochirurgia della succitata azienda. 
    In data 3 ottobre 2019 questo giudice ha  conferito  incarico  di
c.t.u. ad uno specialista in  medicina  legale  e,  a  seguito  della
segnalazione da parte di questi della sua necessita' di avvalersi  di
uno  specialista  infettivologo  per  poter  rispondere  ai   quesiti
postigli, in data 5 novembre 2019 e' stato conferito incarico ad  uno
esperto in tale disciplina. 
    In data 21 gennaio 2020 i c.t.u. nominati, espletato  l'incarico,
hanno depositato la relazione redatta congiuntamente e  due  distinte
istanze di liquidazione dei loro compensi, che  questo  giudice  deve
valutare. 
Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione 
    Entrambe  le   suddette   istanze   di   liquidazione   postulano
l'applicazione,  quale  criterio  di  liquidazione,   di   quello   a
vacazione, in conformita' all'insegnamento della suprema Corte che ha
affermato che l'onorario in misura  fissa,  previsto  per  la  c.t.u.
medica dall'art. 20 del  decreto  ministeriale  30  maggio  2002,  e'
applicabile esclusivamente agli accertamenti  aventi  ad  oggetto  lo
stato di salute della persona, mentre «ove la consulenza abbia  avuto
ad oggetto la verifica della correttezza,  secondo  le  regole  della
scienza medica, dell'operazione chirurgica cui  e'  stata  sottoposta
una delle parti, tale indagine ha una sua propria  specificita',  per
cui in tal caso,  mancando  un'apposita  previsione  in  tabella,  il
giudice puo' legittimamente fare ricorso al  criterio  fondato  sulle
vacazioni» (Cass. 25 novembre 2011, n. 24992). 
    Viene pero' in rilievo nel  caso  di  specie  anche  il  disposto
dell'art. 15, ultimo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24,  entrata
in vigore il 1° aprile di quell'anno, a mente del quale: «Nei casi di
cui al  comma  1,  l'incarico  e'  conferito  al  collegio  e,  nella
determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del  40
per cento per ciascuno degli altri componenti del  collegio  previsto
dall'art.  53  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 
    Orbene,  l'applicazione  di'  tale  norma  al  caso   di   specie
comporterebbe che, a fronte di una richiesta di un compenso  di  euro
2.418,93 da parte di ciascuno dei due c.t.u, si dovrebbe  riconoscere
loro un compenso globale pari, al massimo, ad euro 2.418,93 (spese  a
parte). 
    E' evidente infatti che  la  previsione  sopra  citata  vieta  in
maniera drastica l'aumento, nella misura del quaranta per cento,  del
compenso spettante al singola, per ciascuno  degli  altri  componenti
del collegio, che  e'  invece  previsto,  dall'art.  53  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, per la quasi totalita' degli
incarichi collegiali. 
    La norma in esame deroga quindi in maniera vistosa a quest'ultimo
criterio che non solo prevede, in  caso  di  perizia  collegiale,  un
aumento della misura del compenso ma ne correla l'entita'  al  numero
dei componenti del collegio e la cui applicazione al caso  di  specie
comporterebbe il riconoscimento ai ctu istanti della  somma  di  euro
3.113,50. maggiore rispetto a quella sopra indicata. 
    Ebbene,  tale  difformita'  tra   le   due   discipline   risulta
irragionevole, e viola pertanto l'art. 3 Cost.,  poiche'  non  vi  e'
nessun motivo per retribuire l'attivita' dei compenti di un  collegio
peritale in torna di responsabilita' sanitaria  in  misura  inferiore
rispetto alle attivita' di collegi composti da esperti di  discipline
diverse da  quella  medica  o  a  quelle,  che  parimenti  richiedono
differenti competenze mediche ma che si svolgono in  altre  tipologie
di controversie (si pensi  ad  esempio  ad  una  c.t.u.  in  tema  di
responsabilita' da sinistro stradale o da fatto illecito che richieda
il coinvolgimento di uno o piu' specialisti, oltre al medico legale). 
    A ben vedere un simile regime sottende una valutazione  di  minor
difficolta' delle c.t.u. in tema di  responsabilita'  sanitaria,  che
non solo e'  discriminatoria,  perche'  generalizzata,  ma  e'  anche
infondata poiche'  spesso  questo  tipo  di  indagini  presentano  un
discreto grado di difficolta' e richiedono un particolare impegno. 
    La scelta compiuta dal legislatore con la norma in esame  risulta
irrazionale anche  se  la  si  confronta  con  quella  che  e'  stata
effettuata nel fissare i criteri di quantificazione del compenso  per
gli incarichi di c.t.u.  collegiali  alle  quali  partecipino  medici
veterinari, farmacisti o infermieri. 
    Infatti quando la c.t.u. coinvolge una pluralita' di  esperti  in
una  di  quelle   discipline   (veterinaria,   farmacia   o   scienze
infermieristiche() occorre far riferimento all'art. 2, comma  5,  del
decreto  del  Ministero  della  salute  19  luglio   2016,   n.   165
(Regolamento  recante  la  determinazione  dei   parametri   per   la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei  compensi  per
le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  2012,  n.  27.  Medici  veterinari,   farmacisti,   psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di  radiologia  medica)  il
quale prevede che: 
        «Nel caso di incarico collegiale il  compenso  e'  unico,  ma
l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio». 
    In questa previsione il legislatore non ha ribadito  il  criterio
di proporzionalita' tra numero dei componenti del  collegio  peritale
ed entita' del compenso, fissato nell'art. 53 decreto del  Presidente
della Repubblica n.  115/2002,  ma  ha  riconosciuto  al  giudice  la
possibilita'  di   liquidare   un   onorario   maggiore   di   quello
riconoscibile al singolo  c.t.u.,  sul  presupposto  che  la  perizia
collegiale giustifichi di per se' un incremento dell'onorario. 
    Orbene, a giustificare la difformita' della disciplina  dell'art.
2, comma 5, decreto del Ministero della salute 19 luglio 2016, n. 165
con quella che viene in rilievo  nel  caso  di  specie  non  potrebbe
valere la considerazione per cui le  c.t.u.  menzionate  nella  prima
richiedono competenze specialistiche diverse da quella medica poiche'
si tratterebbe di un criterio arbitrario e discriminatorio. 
    Anche in questa prospettiva quindi  la  scelta  sottostante  alla
previsione in esame appare irragionevole. 
    Un ulteriore e distinto profilo di irrazionalita',  e  quindi  di
contrasto con l'art. 3 Cost. e' poi desumibile dalle conseguenze  che
tale intervento normativo ha determinato. 
    Esso ha infatti realizzato di fatto una  riduzione  del  compenso
per i c.t.u., in un contesto in cui i criteri di computo  erano  gia'
inadeguati, per difetto. all'impegno richiesto per le prestazioni  di
perizia o di interpretariato. 
    Vengono allora qui in rilievo i  principi  gia'  affermati  dalla
Corte costituzionale nella sentenza 8 luglio 2015, n. 192, che  aveva
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale.  dell'art.  106-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia - Testo A). come  introdotto  dall'art.  1,  comma
606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di stabilita' 2014), nella parte in  cui  non  esclude  che  la
diminuzione di un terzo degli importi  spettanti  all'ausiliario  del
magistrato  sia  operata  in  caso  di  applicazione  di   previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Anche  in  questo  caso
siamo di fronte ad un intervento del legislatore,  analogo  a  quello
censurato nella suddetta occasione dalla Corte, che ha comportato  di
fatto una riduzione dei compensi dei c.t.u.  che  svolgano  incarichi
collegiali nelle cause di responsabilita' sanitaria,  nonostante  non
si sia ancora provveduto all'adeguamento dei compensi degli ausiliari
del giudice, previsto dall'art. 54 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002. 
    L'inerzia amministrativa, gia' stigmatizzata allora dalla  Corte,
e' proseguita fino ad oggi cosicche' deve ritenersi vieppiu'  attuale
e valido il giudizio allora espresso dal giudice delle leggi, secondo
il quale: «la  base  tariffaria  sulla  quale  calcolare  i  compensi
risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto,  anche  a  voler
considerare, come richiede l'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, che la misura  degli  onorari  in  esame,
rapportata   alle   vigenti   tariffe    professionali,    dev'essere
contemperata  (e   quindi   ridotta)   in   relazione   alla   natura
pubblicistica della prestazione  richiesta  (riduzione  gia'  attuata
nella fissazione dei valori di partenza).» 
    Se quindi la suddetta premessa e' applicabile al caso  di  specie
ad esso e' estensibile anche la conseguenza  che  da  essa  la  Corte
aveva tratto in quella occasione: «tale mancata  attuazione  in  sede
amministrativa, dei  vincolo  di  adeguamento  previsto  dalla  fonte
primaria (costituiva un dato caratterizzante  della  materia  che  si
apprestava ad incidere: e il non averne tenuto conto, nel momento  in
cui veniva deciso un significativo intervento di riduzione, induce  a
concludere, nella prospettiva  segnata  dall'art.  3  Cost.,  che  la
scelta  legislativa  abbia  superato  il   limite   della   manifesta
irragionevolezza. 
    Anche la disciplina sopra  illustrata  poi  puo'  determinare  le
medesime le ricadute «di sistema» di quella esaminata allora  poiche'
anch'essa «nelle condizioni descritte, puo' favorire, per  un  verso,
applicazioni strumentali o addirittura  illegittime  delle  norme,  a
fini di adeguamento  de  facto  dei  compensi  (ad  esempio  mediante
un'indebita  proliferazione  degli  incarichi  o   un   pregiudiziale
orientamento  verso  valori  tariffari  massimi),  e,  per   l'altro,
comportare un allontanamento, dal circuito dei consulenti  d'ufficio,
dei soggetti dotati delle migliori professionalita'».