ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
6, della  legge  19  febbraio  2004,  n.  40  (Norme  in  materia  di
procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1,  lettera
g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema  italiano
di diritto internazionale  privato)  e  dell'art.  18  del  d.P.R.  3
novembre  2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127),
promosso  dalla  Corte  di  cassazione,  sezione  prima  civile,  nel
procedimento vertente tra il Ministero dell'interno e altro e P. F. e
altro, con ordinanza del 29  aprile  2020,  iscritta  al  n.  99  del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione di P. F. e F.  B.,  in  proprio  e
«quali genitori» di P. B.F., nonche' gli atti di intervento  di  J.E.
N. e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    vista l'istanza di fissazione della camera di  consiglio  per  la
decisione sull'ammissibilita' dell'intervento depositata da J.E. N.; 
    udito nella camera di consiglio del 2 dicembre  2020  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020. 
    Ritenuto che con  ordinanza  del  29  aprile  2020  la  Corte  di
cassazione, sezione prima civile, ha sollevato - in riferimento  agli
artt.  2,  3,  30,  31  e  117,  primo  comma,  della   Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo (CEDU), agli artt.  2,  3,  7,  8,  9  e  18  della
Convenzione sui diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio  1991,
n.  176,  e  all'art.  24  della  Carta  dei   diritti   fondamentali
dell'Unione   europea   (CDFUE)   -   questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita),  64,
comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma  del
sistema italiano di diritto internazionale privato) e 18 del d.P.R. 3
novembre  2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127),
«nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale
del diritto vivente,  che  possa  essere  riconosciuto  e  dichiarato
esecutivo, per contrasto  con  l'ordine  pubblico,  il  provvedimento
giudiziario straniero relativo  all'inserimento  nell'atto  di  stato
civile di un minore procreato con le modalita' della  gestazione  per
altri (altrimenti detta  "maternita'  surrogata")  del  cd.  genitore
d'intenzione non biologico»; 
    che la Sezione rimettente deve decidere sul ricorso proposto  dal
Ministero  dell'interno  e  dal  Sindaco  del  Comune   di   V.   per
l'annullamento dell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Venezia -
adita ex artt. 702-bis del codice di  procedura  civile  e  67  della
legge n. 218 del 1995 da P. F. e F. B., in proprio e «quali genitori»
di P. B.F. -  ha  accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  il
riconoscimento in Italia dell'order della Supreme  Court  of  British
Columbia, che ha riconosciuto in capo  a  entrambi  i  ricorrenti  lo
status di "genitori" del minore («parents»),  nato  in  Canada  dalla
madre surrogata J.E. N. a seguito di fecondazione dell'ovocita di una
donatrice anonima con i gameti di P. F.; 
    che il giudice a  quo  espone  che  P.  F.  e  F.  B.,  cittadini
italiani, entrambi  di  sesso  maschile,  coniugati  in  Canada  (con
matrimonio trascritto in Italia come unione civile), dopo la  nascita
di P. B.F., con cittadinanza italiana e canadese, hanno  ottenuto  la
trascrizione nei registri  di  stato  civile  italiani  dell'atto  di
nascita formato all'estero, che indicava come genitore il solo P. F.; 
    che, successivamente  alla  pronuncia  dell'order  della  Supreme
Court (cui era seguita la modifica dell'atto di nascita canadese), le
parti hanno chiesto altresi' la trascrizione nei  registri  di  stato
civile italiani di detto provvedimento, che indica quale genitore  di
P. B.F. anche il padre cosiddetto "d'intenzione" F. B.; 
    che, a seguito del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile
del Comune di V., essi hanno introdotto  ricorso  per  l'accertamento
della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della
decisione canadese, ottenendo una pronuncia  favorevole  della  Corte
d'appello di  Venezia,  impugnata  con  ricorso  per  cassazione  dal
Ministero dell'interno e dal Sindaco del Comune di V.; 
    che il  giudice  a  quo,  richiamato  il  diritto  vivente  sulla
contrarieta' all'ordine pubblico  internazionale  del  riconoscimento
dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero  con  il
quale sia stato accertato il rapporto di  filiazione  tra  un  minore
nato all'estero mediante il ricorso alla maternita'  surrogata  e  il
"genitore d'intenzione" munito della cittadinanza italiana (e' citata
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n.
12193), ritiene che le disposizioni censurate, come interpretate  dal
diritto vivente, siano in contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8,  9  e  18
della Convenzione sui diritti del  fanciullo  e  all'art.  24  CDFUE,
nonche' in contrasto  con  gli  artt.  2,  3,  30  e  31  Cost.,  che
sanciscono, in rapporto alla filiazione, i principi  di  uguaglianza,
non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalita'; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  o
infondate; 
    che si sono costituiti in giudizio P. F. e F. B., in proprio e in
qualita' «di genitori» di P. B.F.,  chiedendo  invece  l'accoglimento
delle questioni; 
    che, con atto depositato il 15 settembre 2020,  J.E.  N.,  "madre
gestazionale" di P. B.F., e' intervenuta in giudizio  ad  adiuvandum,
ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, chiedendo a  questa  Corte  di  dichiarare
ammissibile l'intervento e di accogliere le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dalla Sezione rimettente; 
    che, quanto alla propria legittimazione a  intervenire,  J.E.  N.
rivendica la titolarita' di un interesse diretto e immediato rispetto
al rapporto dedotto in  giudizio,  per  la  sua  qualita'  di  "madre
gestazionale"  del  minore  sui  cui  rapporti   di   filiazione   si
controverte nel giudizio a quo; 
    che, ad avviso dell'interveniente, avendo  la  Supreme  Court  of
British Columbia accertato la titolarita' del rapporto genitoriale in
capo ai soli P.  F.  e  F.  B.,  l'omesso  riconoscimento  in  Italia
dell'efficacia  di  tale  provvedimento   porrebbe   in   discussione
l'accertamento, operato dalla Corte straniera, dell'assenza di legame
parentale tra se' e P. B.F. e - di conseguenza -  l'insussistenza  di
propri diritti o doveri connessi a un tale  legame,  «potendo  creare
situazioni  claudicanti  con  rilevanti  conseguenze  in  termini  di
alimenti, mantenimento e successioni»; 
    che tale situazione  di  incertezza  pregiudicherebbe  lo  stesso
minore,  la  cui  cura  parentale  dovrebbe  essere  assicurata   dal
"genitore   d'intenzione",   individuato    come    titolare    della
responsabilita'  genitoriale  nell'ordinamento  canadese,  e   meglio
attrezzato, per evidenti  ragioni  di  prossimita',  ad  accudire  il
bambino; 
    che, del resto, l'eventuale mancato  riconoscimento,  in  Italia,
dell'order della Supreme Court of British Columbia sarebbe  contrario
all'ordine pubblico canadese, sicche' nessuna  pretesa  alimentare  o
successoria di P.  B.F.  nei  confronti  della  "madre  gestazionale"
potrebbe essere riconosciuta come efficace in Canada; 
    che, infine, essendo  in  Italia  precluso,  secondo  il  diritto
vivente, il riconoscimento del  provvedimento  canadese,  in  ragione
della supposta contrarieta' della  surrogazione  di  maternita'  alla
dignita' della "madre gestazionale", a quest'ultima - dei cui diritti
e liberta' si discute - dovrebbe essere  consentito  di  «contraddire
rispetto alla propria storia personale, alla propria identita',  alla
propria dignita' che si presuppone lesa»; 
    che, con istanza depositata il 15  settembre  2020,  J.E.  N.  ha
chiesto alla Corte  di  essere  autorizzata  alla  consultazione  del
fascicolo di causa. 
    Considerato  che  l'intervento  nel  giudizio  costituzionale  di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a  quo  e'  regolato  dagli
artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale; 
    che,  ai  sensi  dell'art.   4-bis   delle   Norme   integrative,
l'interveniente puo' chiedere alla Corte di prendere visione e trarre
copia degli atti processuali, dopo che questa - con deliberazione  da
assumere in camera di consiglio prima dell'udienza pubblica  -  abbia
dichiarato ammissibile il suo intervento; 
    che J.E. N. ha chiesto a questa Corte di  dichiarare  ammissibile
il proprio intervento e, conseguentemente, di  essere  autorizzata  a
prendere visione degli atti processuali e a trarne copia; 
    che l'art. 4, comma 7, delle  Norme  integrative  stabilisce  che
«[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i  titolari  di
un interesse qualificato, inerente in modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»; 
    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte in merito all'ammissibilita' dell'intervento nei giudizi
in via incidentale di soggetti diversi dalle  parti  del  giudizio  a
quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della
Giunta regionale; 
    che,  in  base  a  tale  giurisprudenza,  l'intervento  di  detti
soggetti e' ammissibile soltanto in quanto essi si assumano  titolari
di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato  al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex  plurimis,  sentenze  n.
158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del  10  giugno
2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 15  gennaio  2020,  n.  253  del  2019  con  allegata
ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019,  n.  173  del
2019 con allegata ordinanza letta all'udienza  del  18  giugno  2019;
ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019); 
    che tale interesse qualificato sussiste  allorche'  si  configuri
una  «posizione  giuridica  suscettibile   di   essere   pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; sentenza n. 194 del 2018  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018); 
    che, nel  caso  di  specie,  non  risulta  che  J.E.  N.,  "madre
gestazionale"  di  P.  B.F.,  nato  in  Canada   tramite   maternita'
surrogata, sia mai stata designata  come  genitore  del  minore,  ne'
nell'atto di nascita formato dalle autorita' canadesi e rettificato a
seguito dell'order della Supreme Court of British Columbia,  ne'  nei
registri di stato civile italiani; 
    che, d'altra parte, J.E. N. si e' limitata a prospettare il  mero
rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e  doveri
nei confronti del minore «in  termini  di  alimenti,  mantenimento  e
successioni»; 
    che, inoltre, il giudizio a quo, pendente innanzi alla  Corte  di
cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di
tale order, riguarda unicamente  la  posizione  giuridica  di  P.  F.
("padre biologico") e di F. B. ("padre d'intenzione"), nei  confronti
del minore P. B.F.; 
    che, dunque, l'esito del giudizio costituzionale non  e'  atto  a
produrre effetti giuridici diretti  e  immediati  nella  sfera  della
"madre gestazionale" J.E. N.; 
    che, in difetto di un'immediata e  diretta  incidenza  dell'esito
del giudizio incidentale sulla situazione giuridica di J.E.  N.,  non
e'   sufficiente   a   fondare   la   legittimazione   all'intervento
l'aspirazione   della   "madre   gestazionale"   a   introdurre   nel
contraddittorio la «propria storia personale, [la] propria identita',
[la] propria dignita' che si presuppone lesa»; 
    che, infine, resta estranea alla valutazione della legittimazione
all'intervento della "madre  gestazionale"  qualsiasi  considerazione
relativa all'allegato  interesse  del  minore  al  riconoscimento  in
Italia dell'efficacia  dell'order  della  Supreme  Court  of  British
Columbia; 
    che, pertanto, l'intervento di J.  E.N.  deve  essere  dichiarato
inammissibile. 
    Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.