TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Civile
in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento
iscritto al n. 629 del ruolo generale degli affari civili non
contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2020,
promosso da Madeddu Marinella, avvocato, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Cugia n. 34, presso se stessa, quale difensore di O ...
P ..., in persona dell'amministratore di sostegno, il sindaco del
comune di ... pro tempore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Oristano prot. n. 188/XVII in data 4 marzo 2019 - ricorrente;
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 6 marzo 2020, l'avv. Marinella Madeddu
ha chiesto al Presidente del Tribunale di Oristano la liquidazione
dei compensi per l'attivita' svolta nell'interesse del sindaco del
comune di quale amministratore di sostegno di P ...O ..., nata a ...
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Oristano prot. n. 188/XVII in data 4
marzo 2019, giusta autorizzazione del giudice tutelare e procura alle
liti, relativamente alla controversia sorta con D ... O ..., legale
rappresentante della societa' cooperativa «...», per il rilascio
dell'immobile sito in ..., e per il risarcimento del danno da
occupazione senza titolo; espone di aver instaurato il procedimento
di mediazione, definito per conciliazione il 17 dicembre 2019, ed
evidenzia l'importanza dell'attivita' svolta per la beneficiaria e il
fine di giustizia perseguito attraverso la celere definizione della
controversia.
Il Presidente ha designato il giudice per la trattazione del
procedimento.
Il fascicolo, dopo l'iscrizione sul ruolo, e' stato trasmesso al
giudice designato.
1. L'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a
spese dello Stato, volta a ottenere il decreto di pagamento per la
fase di mediazione obbligatoria conclusa con esito positivo e non
seguita dall'introduzione del giudizio, induce il Tribunale adito a
sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)», in relazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, nei termini e per i motivi in appresso indicati.
2. Pregiudizialmente, deve ritenersi la legittimazione a proporre
la questione di legittimita' costituzionale, stante la inerenza
all'esercizio della giurisdizione del procedimento di liquidazione
dei compensi al difensore, in linea con la natura giurisdizionale dei
provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello Stato,
riconosciuta dalla piu' recente giurisprudenza costituzionale (Corte
costituzionale del 24 aprile 2020, n. 80).
3. Quanto al requisito di rilevanza, non appare possibile la
definizione del procedimento di liquidazione indipendentemente dalla
risoluzione della questione di costituzionalita'.
3.1. P ... O ..., nata a ... ed ivi residente in, beneficiaria di
amministrazione di sostegno, affidata al sindaco del comune di ...
pro tempore, in base a quello che risulta dagli atti, riprodotti in
copia e depositati insieme col ricorso, e' stata ammessa in via
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con
delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano prot.
n. 188/XVII in data 4 marzo 2019. S ... B ..., sindaco in carica ed
attuale amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice
tutelare con decreto del 18 maggio 2018, ha rilasciato alI'avv.
Marinella Madeddu procura speciale alle liti in data 3 luglio 2018,
preordinata alla difesa della beneficiaria nel giudizio da
promuoversi davanti al Tribunale di Oristano contro D ... O ... in
proprio e quale legale rappresentante della societa' cooperativa
sociale «...», con sede in ..., ai fini del rilascio dell'immobile
sito in ... identificato in catasto al foglio 9, particella 5402,
subalterno 3, oltre al risarcimento del danno. Nella domanda di
mediazione, presentata all'organismo di mediazione della camera di
commercio di Oristano in data 18 aprile 2019, e' specificato
trattarsi di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali, ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, per occupazione senza titolo, in danno della beneficiaria,
interessata alla restituzione dell'immobile di sua proprieta'. Al
procedimento di mediazione, iscritto al n. 113/2019, l'amministratore
di sostegno ha effettivamente partecipato con l'assistenza del
difensore, incontrando la resistenza dell'altra parte. Quest'ultima
ha contestato la pretesa, opponendo il proprio diritto di credito con
riguardo alle spese sostenute per i' lavori di manutenzione
straordinaria svolti sull'immobile in contesa, di ammontare pari a
euro 48.895,00. A seguito di piu' incontri, le parti hanno raggiunto
l'accordo per la composizione della controversia mediante il
trasferimento del bene, occupato senza titolo, verso il pagamento del
prezzo di euro 29.000,00, convenuto in via transattiva.
L'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato dal giudice
tutelare con decreto del 27 settembre 2019, e' intervenuto alla
conciliazione davanti al mediatore ed alla contestuale cessione
dell'immobile, stipulata con scrittura privata autenticata da notaio
in data 17 dicembre 2019. Richiesto di' integrare la prova del
requisito reddituale, nel presente procedimento, il difensore istante
ha depositato l'ultima dichiarazione dei redditi per le persone
fisiche, da cui la beneficiaria risulta titolare di un reddito
imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, pari a Euro
7.821,00, inferiore al limite temporalmente applicabile.
3.2. Cio' premesso, e' facilmente riconoscibile la peculiarita'
della fattispecie. Il diritto fatto valere e' comprovato dalla
documentazione prodotta, idonea a far ritenere la sussistenza delle
condizioni per l'ammissione al beneficio, relativamente al rispetto
del limite di reddito ed alla non manifesta infondatezza della
pretesa. L'istanza, tuttavia, diverge dal modello legale, delineato
dal testo unico sulle spese di giustizia, perche' e' stata presentata
dal difensore in via principale e non in corso di causa, davanti a un
giudice mai adito in precedenza, che sarebbe stato competente per la
causa di rilascio ed a cui viene rivolta unicamente la domanda di
liquidazione, e non anche alcuna domanda di merito. Nella situazione
descritta, la causa non e' piu' proponibile e, correttamente, non e'
stata proposta, per carenza d'interesse. La domanda di' liquidazione,
dunque, trova ostacolo nella mancata previsione, in materia di
patrocinio a spese dello Stato, della liquidazione dei compensi per
l'attivita' svolta dal difensore interamente ed esclusivamente nel
procedimento di mediazione, di carattere stragiudiziale, quando il
suo esperimento e' previsto come condizione necessaria per l'accesso
alla giustizia ed il raggiungimento dell'accordo conciliativo rende
inutile la proposizione della domanda giudiziale. Se si considera,
alla luce di tali rilievi, il nesso tra il dubbio di legittimita'
costituzionale, relativo alla preclusione ai non abbienti
dell'assistenza per la mediazione obbligatoria chiusa con buon esito,
ed il contenuto del decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi
al difensore, da pronunciarsi entro i limiti applicativi
dell'istituto del patrocinio ai non abbienti, si coglie in tutta la
sua concreta rilevanza la questione prospettata, in termini di'
stretta pregiudizialita'. Poiche' le norme censurate, come si vedra',
sono quelle di cui deve farsi applicazione nella pronuncia ed esse si
pongono in senso ostativo, l'esito del giudizio a quo viene a
dipendere inevitabilmente dalla soluzione della questione di
costituzionalita' sui limiti oggettivi del beneficio, secondo una
rigida alternativa, a cui non e' possibile sfuggire: o l'esclusione
assoluta del patrocinio in ogni fase anteriore al processo e'
compatibile con i principi fondamentali, ed allora l'istanza e'
destinata alla declaratoria di inammissibilita', o e' incompatibile,
ed in tal caso l'istanza, dopo che sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, e' meritevole di accoglimento.
3.3. Per tali ragioni, non potendo provvedere altrimenti, il
tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione davanti
alla Corte costituzionale.
4. Quanto al requisito di non manifesta infondatezza, non appaire
possibile escludere in via interpretativa il contrasto fra le
disposizioni di cui agli articoli 74, comma 2, e 83, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che
si sospettano viziate, e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 24
della Costituzione, che si presumono violate, con riferimento alle
controversie soggette alla mediazione obbligatoria, e definite per
conciliazione delle parti, sottratte al principio del patrocinio ai
non abbienti ed al principio di uguaglianza.
4.1. Prima di tutto, occorre definire i parametri applicabili,
posti dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, secondo cui
«sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», e dall'art. 3,
secondo comma, della Costituzione, che intende rimuovere gli
«ostacoli di ordine economico e sociale», tali da limitare di fatto
la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini. Nel declinare il principio
del patrocinio ai non abbienti, la giurisprudenza costituzionale ha
chiarito da tempo che i non abbienti sono «coloro che non sono in
grado di sopportare il costo di un processo» (Corte costituzionale 3
marzo 1972, n. 41), secondo «una soglia di reddito che leghi ad un
dato oggettivo lo stato di non abbienza» (Corte costituzionale 30
marzo 1992, n. 144); a proposito dell'abbandono del sistema del
gratuito patrocinio e dell'introduzione di quello del patrocinio a
spese dello Stato, altresi', ha statuito che «la finalita' del nuovo
istituto del patrocinio a spese dello Stato e' quella di assicurare
la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui
particolari categorie professionali espletano attivita' di assistenza
nei confronti dell'indigente medesimo», fermo restando che il
principio del patrocinio a carico dell'erario «esclude che per alcune
fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica
del gratuito patrocinio» (Corte costituzionale 1° ottobre 2019, n.
217). Nel delineare la legittimita' delle forrne di giurisdizione
condizionata, in cui l'accesso e' sottoposto al previo adempimento di
oneri a carico delle parti, fra cui rientrano le ipotesi di
mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato
in piu' occasioni che il legislatore «e' sempre tenuto ad osservare
il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela
giurisdizionale eccessivamente difficoltosa» (Corte costituzionale 16
aprile 2014, n. 98); nella consapevolezza, sempre piu' avvertita dal
legislatore, che «la giurisdizione sia una risorsa non illimitata»,
ha giustificato il ricorso a misure di contenimento del contenzioso
civile, attraverso istituti processuali diretti, in chiave
preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo
(Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77) e configurati come
condizioni di procedibilita' della domanda giudiziale, con finalita'
deflattiva (Corte costituzionale 18 aprile 2019, n. 97).
4.2. Ai fini della verifica di conformita', e' imprescindibile il
dato letterale, risultante dalle disposizioni censurate, da
confrontarsi con le altre ad esse connesse del testo unico sulle
spese di giustizia. L'art. 74, comma 2, sulla istituzione del
patrocinio, prevede quanto segue: «E', altresi', assicurato il
patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario
e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del
cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non
manifestamente infondate». Alla norma istitutiva e' conforme, anche
nella terminologia, l'art. 75, comma 1, sull'ambito di'
applicabilita' dell'istituto, secondo cui «l'ammissione al patrocinio
e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».
L'art. 83, comma 2, sugli onorari e le spese spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con
riguardo agli aspetti piu' strettamente procedurali, e' cosi'
formulato: «La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase
o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione
dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il
giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di
rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche
alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori
del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e'
intervenuto dopo, la loro definizione». Riemerge la necessita' del
processo, infine, nell'art. 124, comma 2, sulla competenza a ricevere
l'istanza, secondo cui «il consiglio dell'ordine competente e' quello
del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il
processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito».
4.3. Non puo' prescindersi, inoltre, dagli elementi sintomatici
dell'interfetenza tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e
quello della mediazione. Col decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
in materia di «mediazione finalizzata alla conciliazione», ha fatto
ingresso nel sistema processuale il «procedimento di mediazione» come
«condizione di procedibilita' della domanda giudiziale», in
determinate materie, fra cui i diritti reali, ai sensi dell'art. 5,
comma 1. A seguito della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale, per eccesso di delega, avvenuta con sentenza 6
dicembre 2012, n. 272, la previsione e' stata nuovamente inserita
nell'art. 5, comma 1-bis, ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
art. 84, comma 1. La riforma introduce l'importante specificazione,
apportata in sede di conversione, dell'obbligatorieta'
dell'assistenza tecnica per la mediazione obbligatoria, nel senso che
«chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia», ove rientri fra le materie indicate, «e' tenuto,
assistito dall'avvoecato, preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione», cosi come ribadito dall'art. 8, comma 1, secondo cui
«al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della
procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato». Fra le disposizioni caducate del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, in via consequenziale, figurava l'art. 17, comma
5, il cui contenuto e' stato trasfuso nell'art. 17, comma 5-bis,
cosi' formulato: «Quando la mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla
parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato». In proposito, e' da osservare che il decreto
legislativo 4 marzo 2010. n. 28, in base ai limiti della delega di
cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non poteva
riformare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, laddove
la legge 9 agosto 2013, n. 98, sul solco della normativa anteriore,
si limita a confermare l'esonero dei non abbienti dall'indennita' di
mediazione, senza disporre alcunche' sulla possibilita' di ammissione
al patrocinio a carico dell'erario per i compensi al difensore,
nonostante la contestuale prescrizione dell'assistenza legale come
requisito per la partecipazione.
4.4. Con decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n.
37, coerentemente al ruolo assunto dall'avvocato nel procedimento di
mediazione, e' stato modificato il decreto 10 marzo 2014, n. 55,
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, applicabili anche per la
liquidazione dei compensi spettanti al difensore in regime di
patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 82, comma 1, del
testo unico sulle spese di giustizia. Nel regolamento sono stati
aggiunti il comma 1-bis all'art. 20 e la tabella n. 25-bis,
distinguendo nella piu' ampia categoria delle prestazioni
stragiudiziali, rese in precedenza o in concomitanza con attivita'
giudiziali, quelle di assistenza nella procedura di mediazione, oltre
che nella procedura di negoziazione assistita. I nuovi parametri per
la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attivita' di assistenza
si riferiscono alle fasi di «attivazione», «negoziazione» ed
eventuale «conciliazione».
4.5. Secondo il costante orientamento della Corte suprema di
cassazione, con cui occorre confrontarsi, il patrocinio a spese dello
Stato e' ammesso per l'attivita' giudiziale e non anche per quella
stragiudiziale, in base alla lettura del testo unico, poiche' «le
disposizioni citate non lasciano alcun dubbio che il patrocinio a
spese dello Stato e' previsto esclusivamente per la difesa in
giudizio del cittadino non abbiente» (Cassazione 23 novembre 2011, n.
24723). Allorche' chiamate a pronunciare sulla responsabilita'
disciplinare dell'avvocato, derivante dalla richiesta del compenso al
cliente ammesso al beneficio in relazione ad attivita' stragiudiziale
non seguita da attivita' giudiziale, attestandosi sulla stessa linea,
le Sezioni unite hanno affermato che «l'attivita' professionale di
natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere
nell'interesse del proprio assistito non e' ammessa al patrocinio, in
quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il
relativo compenso si pone a carico del cliente»; hanno precisato,
nondimeno, che «ove si tratti di attivita' professionale svolta in
vista della successiva azione giudiziaria [...] essa deve essere
ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico
dello Stato», sicche' «in relazione ad essa il professionista non
puo' chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese
dello Stato» (Cassazione sezione unica 19 aprile 2013, n. 9529). Non
sembra togliere valore alla precisa distinzione tra attivita'
giudiziale ed attivita' stragiudiziale l'attrazione all'ambito
dell'attivita' giudiziale della transazione in pendenza di lite, non
in forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio
extraprocessuale, tradizionalmente riconosciuta di rilievo dalla
giurisprudenza, ai fini dell'applicazione della legge professionale
forense 13 giugno 1942, n. 1794: anche se si enuncia il principio
secondo cui «sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto
quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti
processuali, ma anche quelle attivita' che si svolgano al di fuori
del processo, purche' strettamente dipendenti da un mandato relativo
alla difesa e rappresentanza in giudizio», comprese le attivita'
«preordinate allo svolgimento di attivita' propriamente processuali o
ad esse complementari», il riferimento e' sempre all'opera prestata
dal «difensore di una parte in giudizio», presupponendosi
necessariamente la sua introduzione, come dimostrano le ragioni
intrinseche delle singole decisioni (Cassazione 13 aprile 2001, n.
5566; conf. 8 novembre 2002, n. 15718 e 11 settembre 2003, n. 13342,
nonche', di recente, sezione unica 23 febbraio 2018, n. 4485, con
riguardo al procedimento di cui all'art. 14 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150).
4.6. Nella giurisprudenza di merito, invece, si rinvengono
opinioni contrastanti sulla questione specifica, se siano liquidabili
i compensi al difensore che abbia assistito una parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato nel corso di una procedura di
mediazione obbligatoria, quando le parti abbiano raggiunto un accordo
e non sia promosso il giudizio. Secondo alcuni sarebbe possibile,
gia' in base alla legislazione vigente, che la parte non abbiente
possa usufruire del beneficio anche quando alla mediazione, dato
l'esito positivo, non faccia seguito il processo, alla luce di
un'interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni
richiamate (Tribunale di Firenze, dec. 13 gennaio 2015 e 13 dicembre
2016). Secondo altri non sarebbe possibile, allo stato, la
liquidazione dei compensi al difensore quando l'attivita' svolta sia
limitata alla fase stragiudiziale e non sia seguita
dall'instaurazione di alcun giudizio, per conclusione di un accordo
conciliativo, ostandovi il tenore letterale del dettato normativo e
la non assimilabilita' della mediazione ad una procedura di natura
giurisdizionale (Tribunale di Roma, dec. 11 gennaio 2018).
4.7. Alla luce del diritto vivente, e' ragionevolmente possibile
ampliare Ia portata normativa degli articoli 74, comma 2, e 83, comma
2, fino a includere nella liquidazione dei compensi al difensore,
rimessa al giudice, quanto dovuto per la fase pregiurisdizionale di
carattere obbligatorio, oltre che per le fasi del procedimento
giurisdizionale vero e proprio. Le norme in esame non impediscono di
ricomprendere fra le attivita' strumentali al giudizio l'assistenza
tecnica ai fini del prescritto tentativo di conciliazione in sede di'
mediazione. Sarebbe assurdo limitare il patrocinio alla difesa nel
processo, quando l'accesso alla giustizia e' subordinato alla
partecipazione assistita a un procedimento di natura non
giurisdizionale, che precede immediatamente il giudizio e ne resta
inevitabilmente attratto. L'interpretazione estensiva, dunque,
esclude il dubbio sulla liquidabilita'
dei compensi per la mediazione obbligatoria esperita ante causam
e per la mediazione delegata in corso di causa dal giudice adito.
4.8. Questo sforzo, tuttavia, non e' sufficiente a risolvere la
questione di fondo, oggetto di' rimessione, relativa al caso in cui
il processo non abbia avuto inizio, per essersi le parti gia'
conciliate. Se non si determina formalmente la pendenza di un
giudizio, non si verifica la condizione a cui e' subordinato il
potere del giudice di regolarne le spese, ivi comprese quelle a
carico dell'erario. Il collegamento di carattere necessario istituito
tra la liquidazione dei compensi e il previo svolgimento di un
processo, ricavabile dall'analisi letterale, sbarra il passo a ogni
interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, in
apparenza impossibile, non potendosi attribuire natura processuale,
se non contro la lettera della legge e la pacifica sua lettura,
almeno in sede di nomofilachia, a quella che e' una procedura
stragiudiziale, concepita con l'intento di evitare l'introduzione del
giudizio.
4.9. I rilievi che precedono fanno dubitare della legittimita' di
norme che, nonostante l'obbligo della mediazione con l'assistenza di
un difensore, a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale,
non prevedono il diritto ai compensi per la relativa attivita' con
oneri a carico dell'erario, anche e soprattutto quando lo scopo
conciliativo sia raggiunto. Appare del tutto incongruo, frutto di
inconsapevole omissione, che la conciliazione intervenuta fuori e
prima del processo, mentre evita che sia adito il giudice, gli
impedisca di liquidare i compensi per l'opera prestata dal difensore,
proprio quando e' conseguita la finalita' deflattiva del contenzioso
civile, a cui tutto il sistema e' diretto. D'altra parte, la mancata
previsione della liquidabilita' dei compensi ostacola la stessa
conciliazione, anziche' favorirla. Non tener conto delle condizioni
economiche dei contendenti, spesso di forte sperequazione, significa
limitarne di fatto l'uguaglianza nell'accesso agli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie, impedendo l'effettivo
esercizio delle facolta' difensive. Nelle liti in cui siano
contrapposte persone abbienti e non, chi e' privo di mezzi economici
adeguati e' piu' propenso a rinunciare a far valere le proprie
ragioni in toto oppure a rinunciare all'accordo conciliativo o a
concluderlo a condizioni diverse e piu' onerose in sede di
mediazione, benche' essa sia la forma piu' spedita e piu' semplice di
tutela dei diritti; cio' nella consapevolezza di non poter sostenere
le spese per il proprio difensore relativamente a tale fase, ove la
controversia si esaurisca con essa e le spese si intendano
compensate, e di non poter pretendere dal proprio difensore, come e'
ovvio, la rinuncia alle sue spettanze. L'interessato, piuttosto, e'
determinato ad agire o resistere in giudizio, sperando di uscirne
vittorioso anche sulle spese, destinate a esser liquidate sia per la
mediazione che per il processo, peraltro in misura di gran lunga
superiore, con effetti antitetici rispetto alla finalita' deflattiva
e, per di piu', con oneri maggiori per la finanza pubblica.
4.10. Ne deriva la ingiustificata compressione del diritto di
difesa per il non abbiente che sia disposto a concludere l'accordo
conciliativo con l'altra parte in sede di mediazione e la conseguente
violazione, dell'art. 24 della Costituzione, nonche' la
ingiustificata disparita' di trattamento tra contendenti, abbienti e
non, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
4.11. E' possibile trarre un argomento di prova della
irragionevolezza delle norme in questione dalla disciplina relativa
al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere
di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, emanato in
attuazione della direttiva 2003/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia in tali controversie, attraverso
la definizione di «norme minime comuni». A differenza del testo unico
in materia di spese di giustizia, la normativa di matrice europea
estende espressamente il patrocinio, ai sensi dell'art. 10, ai
«procedimenti stragiudiziali», alle condizioni previste dal decreto,
«qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla
legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa».
Alla norma di diritto interno, che riproduce in sostanza l'art. 10
della direttiva, deve essere attribuito il senso che meglio si
accorda col punto 21 del preambolo della direttiva stessa, in cui si
esplicita l'intenzione di parificare all'assistenza legale in ambito
giudiziale quella in ambito stragiudiziale, con particolare
riferimento alla mediazione, ove obbligatoria, ope legis ovvero ope
iudicis: «il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle
stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari'
tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione,
quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato
dall'organo giurisdizionale». La disposizione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo citato e' idonea a fungere da tertium
comparationis, perche' non ha carattere eccezionale, istituendo il
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle controversie
transfrontaliere, ed e' del tutto comparabile alle disposizioni
impugnate, essendo intese a regolare la stessa materia, con effetti
diversi ed opposti. Se si prende come termine di confronto la
soluzione gia' adottata dal legislatore per una certa categoria di'
non abbienti, in modo coerente con la finalita' di tutela effettiva
del diritto di difesa, diviene palese l'illogicita' della disciplina
in vigore per tutti gli altri. Ne' la presenza di elementi di portata
transfrontaliera puo' validamente assurgere a criterio distintivo, ai
fini dell'esclusione dal beneficio dei partecipanti ai procedimenti
di mediazione interni.
4.12. Nel contesto normativo attuale, a seguito dell'introduzione
della mediazione obbligatoria in determinate materie, con l'obbligo
di assistenza tecnica, e della discriminazione innescata tra non
abbienti, alcuni ammessi ed altri non ammessi all'assistenza legale a
spese dello Stato, secondo che non abbiano ovvero abbiano la
residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, e' plausibile
che la disciplina sovranazionale finisca per innalzare il livello
minimo di tutela esigibile sulla base di quella nazionale, facendo
anticipare alla fase precontenziosa la garanzia del patrocinio ai non
abbienti per la generalita' delle controversie, anche se
indirettamente, per il tramite del sindacato di' ragionevolezza.
5. Ritiene il tribunale, pertanto, di dover sollevare d'ufficio
la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74, comma
2, e 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che
sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di
mediazione, quando il suo esperimento e' condizione di procedibilita'
della domanda e il giudizio non e' introdotto per conciliazione delle
parti, e che il giudice che sarebbe competente a conoscere della
causa, nello stesso caso, provveda alla liquidazione dei compensi per
il procedimento di mediazione. La pronuncia additiva, inserendo la
previsione del diritto ai compensi per il caso di buon esito della
mediazione e del potere-dovere di liquidazione giudiziale in regime
di patrocinio a spese dello Stato, non dovrebbe implicare alcuna
invasione dell'ampia discrezionalita' attribuita al legislatore in
materia processuale, con riguardo ai lineamenti della mediazione a
fini conciliativi e del patrocinio ai non abbienti. In sintesi, la
richiesta mira soltanto a ricondurre nell'ambito applicativo delle
disposizioni impugnate un caso in esse non considerato, eppure
circoscritto e del tutto contiguo, ed a rimediare al difetto di
coerenza del sistema, nel senso unico da esso emergente, ai fini del
coordinamento tra istituti interferenti l'uno sull'altro, entrambi
incidenti sul grado di attuazione dei principi di effettivita' della
tutela dei diritti ed eguaglianza sostanziale.
6. Conclusivamente, la questione di costituzionalita' va rimessa
alla Corte costituzionale per la decisione, promuovendo il giudizio
in via incidentale.