ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n.  2  (Disposizioni  sul
circuito automobilistico  e  motociclistico  situato  nel  Comune  di
Scarperia e San Piero.  Modifiche  alla  l.r.  48/1994  e  alla  l.r.
89/1998), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 10-16 marzo 2020, depositato in cancelleria  il
12 marzo 2020 ed iscritto al  n.  37  del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti l'atto  di  costituzione  della  Regione  Toscana,  nonche'
l'atto di intervento della societa' Mugello Circuit spa; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2020  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi l'avvocato  Niccolo'  Pecchioli  per  la  societa'  Mugello
Circuit spa, l'avvocato dello  Stato  Fabrizio  Urbani  Neri  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  30
ottobre 2020, e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 10 marzo 2020 e  depositato  il  12
marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  l'art.  3
della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2  (Disposizioni
sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel  Comune  di
Scarperia e San Piero.  Modifiche  alla  l.r.  48/1994  e  alla  l.r.
89/1998), che ha inserito l'art.  8-bis  nella  legge  della  Regione
Toscana 27 giugno 1994, n. 48,  (Norme  in  materia  di  circolazione
fuori strada dei veicoli a motore), per  violazione  complessivamente
degli artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma,  lettera  s),  e  terzo
comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  ai  principi
fondamentali della materia  «tutela  della  salute»  stabiliti  dalla
legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro  sull'inquinamento
acustico), nonche' dal d.P.R. 3  aprile  2001,  n.  304  (Regolamento
recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello  svolgimento
delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26
novembre 1995, n. 447). 
    Il ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art.
3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020 (recte: i commi  2,  3  e  4
dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994). 
    1.1.-  Quanto  al  comma  2,  il  ricorrente  ritiene  che   tale
disposizione   -   demandando   la   disciplina    delle    attivita'
dell'autodromo del Mugello a una convenzione, da  stipularsi  tra  il
Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo,  in  cui
si  regolamenti  tra  l'altro  l'implementazione   del   sistema   di
monitoraggio acustico  -  ometterebbe  di  prevedere  sia  il  parere
obbligatorio dell'organo tecnico di controllo  ambientale  competente
(ARPA Toscana), come stabilito  invece  dall'art.  5,  comma  1,  del
d.P.R. n. 304 del 2001, sia il necessario coinvolgimento  dei  Comuni
contigui. Cio' determinerebbe il contrasto di tale  disposizione  con
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza   esclusiva   statale   la    tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema, nonche' con gli artt. 32 e 117, terzo comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304  del
2001, sotto il profilo della tutela della salute. 
    1.2.- Quanto al comma 3, la disposizione  -  nello  stabilire  le
modalita' di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse
dal Comune territorialmente competente - si porrebbe in contrasto con
il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.,  nonche'  con
gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo sotto il profilo
della tutela della salute, giacche': 
    - la  norma  regionale  impugnata  non  richiamerebbe  «i  valori
massimi di inquinamento acustico ammissibili  in  regime  di  deroga,
desumibili dall'art. 2, comma 1, lettera g) della legge  n.  447/1995
che, in tema di  inquinamento  acustico,  introduce  il  concetto  di
valore di attenzione»; 
    - essa,  inoltre  non  disporrebbe  espressamente  che  i  valori
derogabili  sarebbero  esclusivamente  quelli  di  cui  al  comma   3
dell'art. 3 del d.P.R. n. 304 del 2001; 
    - prevedendo un limite massimo  di  giornate  in  deroga  pari  a
duecentottanta giorni di «attivita'  continuativa»,  la  disposizione
regionale introdurrebbe poi un concetto  indeterminato,  facendo  si'
che   anche   un   solo   giorno   di   interruzione   dell'attivita'
dell'autodromo  possa  ritenersi  sufficiente  a  far  ripartire   il
conteggio delle  giornate  in  deroga  ammissibili,  a  fronte  della
previsione, da parte dell'art. 3, comma 5,  del  d.P.R.  n.  304  del
2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di
Formula 1, Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli  autodromi
e nelle piste di prova gia' esistenti; 
    -  nel  prevedere  la  concessione  della  deroga,  la   medesima
disposizione ometterebbe infine di prevedere  il  coinvolgimento  dei
Comuni contigui interessati dal superamento dei valori  limite,  come
invece imposto dall'art. 3, comma 8, del citato  d.P.R.  n.  304  del
2001. 
    1.3.- Quanto al comma 4, tale disposizione - vietando l'esercizio
di attivita' motoristica tra le ore  ventidue  e  le  ore  sette  del
mattino - sottintenderebbe  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'
motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe cosi'
in contrasto con l'art. 3, comma 4, del  citato  d.P.R.  n.  304  del
2001, il quale consente  lo  svolgimento  di  attivita'  motoristiche
(diverse da manifestazioni di Formula  1,  Moto  GP  e  assimilabili)
«nelle fasce orarie comprese tra le  9  e  le  18,30,  prevedendo  di
regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra  le  ore
12 e le ore 15,30». 
    La norma regionale impugnata, contravvenendo ai limiti  temporali
citati, contrasterebbe con il diritto  ad  un  ambiente  salubre,  il
quale si porrebbe in intima connessione con il diritto  alla  salute,
secondo l'interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 effettuata da  questa
stessa Corte (sono citate le sentenze n. 641 del 1987 e  n.  399  del
1996). 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale  ha
chiesto che le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
8-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 48 del 1994,  come
inserito dall'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2  del  2020,  siano
dichiarate non fondate. 
    2.1.- La difesa regionale contesta le censure relative  al  comma
2, alla luce del rinvio operato espressamente  da  tale  disposizione
regionale al rispetto della normativa statale in tema di sicurezza  e
di tutela dell'inquinamento  acustico,  ivi  compresa  la  norma  che
prevede il  parere  obbligatorio  dell'ARPA  Toscana.  Per  cio'  che
riguarda il mancato coinvolgimento dei Comuni contigui  lamentato  in
questa parte del ricorso, la  resistente  sottolinea  come  esso  sia
previsto dall'art. 3, comma 8, del d.P.R. n.  304  del  2001  per  la
concessione  delle  deroghe  da  parte  del  comune  territorialmente
competente, aspetto questo estraneo alla disposizione impugnata. 
    2.2.- Infondate sarebbero anche le censure relative  al  comma  3
del citato art. 8-bis. La  fattispecie  disciplinata  da  tale  comma
rinvia espressamente,  nel  disciplinare  le  deroghe  ai  limiti  di
emissioni sonore, all'art. 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R.  n.
304 del 2001, ove si prevede che «[p]er gli autodromi esistenti anche
se sede delle predette gare [di Formula 1, Formula  3000,  campionato
di Moto Gran Prix e assimilabili], possono essere consentite  deroghe
illimitate  purche'  il  gestore  provveda  a  realizzare  interventi
diretti  sui  ricettori  tali  da  ridurre  i  valori  di  immissione
all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e  35  dB
(A) nel periodo notturno». 
    Al riguardo, non  avrebbe  fondamento  la  tesi  del  ricorrente,
secondo cui l'art. 3, comma 7,  del  d.P.R.  n.  304  del  2001,  nel
prevedere le deroghe ai  limiti  acustici,  farebbe  comunque  sempre
salvi i limiti previsti dalla zonizzazione  acustica,  come  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del  1995.  Tale
interpretazione  trascurerebbe  di  considerare  che  la   disciplina
speciale di cui all'art. 3, comma 7, del  citato  d.P.R.  si  farebbe
carico del fatto che gli autodromi gia' esistenti,  in  quanto  tali,
«non potevano essere rispondenti alle regole introdotte per  i  nuovi
autodromi». Per gli autodromi gia' esistenti la  regola  posta  dalla
norma nazionale sarebbe coerentemente quella di  deroghe  illimitate,
con il solo obbligo di realizzare interventi diretti sui ricettori. 
    Cio' sarebbe stato chiarito, proprio in riferimento all'autodromo
del Mugello oggetto della disciplina regionale impugnata,  anche  dal
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il  quale  avrebbe
espressamente  riconosciuto  che  l'interpretazione  secondo  cui  le
deroghe di cui all'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304  del  2001  non
possono estendersi ai limiti  acustici  previsti  dalla  zonizzazione
«contrasta con il dettato letterale della disposizione  che  consente
il rilascio di deroghe non limitate [...] con riguardo agli autodromi
esistenti nell'anno 2001» (Tribunale amministrativo regionale per  la
Toscana, sezione seconda, sentenza 22 marzo 2019, n. 418). La norma -
richiamata dal ricorrente - dell'art. 2, comma 1, lettera  g),  della
legge n. 447 del 1995  sarebbe  «norma  generale»,  mentre  nel  caso
particolare  degli  autodromi  gia'  esistenti  nel  2001  troverebbe
«applicazione la norma speciale» dell'art. 3, comma 7, del d.P.R.  n.
304  del  2001,  richiamato  dalla  stessa   disposizione   regionale
impugnata. 
    Quanto al limite massimo delle deroghe fissato dalla disposizione
regionale in 280 giornate all'anno, non vi  sarebbe  alcun  parametro
interposto alla stregua del quale poter giudicare  tale  disposizione
regionale  come  «sproporzionat[a]  in  relazione   alla   criticita'
connesse all'inquinamento acustico». Cio' perche'  la  norma  statale
applicabile di cui al gia' citato art. 3, comma 7, del d.P.R. n.  304
del 2001, non stabilisce alcun limite massimo di giornate in  deroga.
La norma regionale, anzi, fissando un limite definito di giornate  in
deroga si porrebbe  «come  limitativa  rispetto  all'indeterminatezza
della disposizione statale». 
    Ne' sarebbe violato  l'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza. Come rilevato nella citata sentenza del  TAR  Toscana
n. 418 del 2019, la norma speciale statale tenderebbe a salvaguardare
i soli autodromi esistenti al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
d.P.R. n. 304 del 2001, i quali siano sede  di  gare  particolarmente
importanti. Si tratterebbe di una norma che  opera  una  ponderazione
tra diritti costituzionalmente rilevanti (quelli alla salute  e  alla
liberta' di impresa) non manifestamente  irragionevole  e  rientrante
nella discrezionalita' del legislatore. Lo stesso discorso, a maggior
ragione, dovrebbe poter valere per la norma regionale impugnata, che,
diversamente da  quella  statale,  contempla  un  limite  massimo  di
deroghe. 
    2.3.- Infondata sarebbe, infine, la censura relativa al  comma  4
dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994. 
    Secondo la difesa regionale, sarebbe lo stesso art. 3,  comma  4,
del citato d.P.R. n. 304 del 2001 a prevedere espressamente che  «[i]
comuni  interessati  possono,  per  particolari  esigenze,   disporre
deroghe alle predette fasce orarie». Da cio' deriverebbe che la norma
regionale impugnata si sarebbe limitata  a  delimitare  il  campo  di
applicazione di tali deroghe a «una fascia oraria compatibile con  le
migliori esigenze  di  tutela  della  salute  della  popolazione  del
territorio coinvolto». 
    3.- E' intervenuta  nel  giudizio,  ad  opponendum,  la  societa'
Mugello Circuit spa, la quale ha, altresi',  depositato  una  memoria
illustrativa in prossimita' dell'udienza. 
    4.- Con provvedimento presidenziale  del  30  ottobre  2020  sono
state ammesse, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, le  opinioni  redatte,  in
qualita' di amici curiae, dalle societa' sportive dilettantistiche  a
responsabilita' limitata "Ufficiali di gara di Firenze" e  "Ufficiali
di percorso di Firenze", dall'associazione "Impresa Mugello" e  dalla
"Federazione motociclistica italiana", trattandosi in tutti i casi di
associazioni senza scopo di  lucro  portatrici  -  come  risulta  dai
rispettivi statuti depositati unitamente alle rispettive  opinioni  -
di    interessi    collettivi    attinenti    alla    questione    di
costituzionalita'. 
    Le predette opinioni hanno tutte svolto  argomenti,  di  identico
tenore,  a  sostegno  della  non  fondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale prospettate. 
    Non e' invece stata ammessa l'opinione presentata dal  Comune  di
Scarperia e San Piero, il quale non puo' essere considerato  soggetto
portatore di interessi omogenei - collettivi o  diffusi  -  attinenti
alla questione di costituzionalita' qui all'esame. 
    5.-  Con   memoria   illustrativa   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, la Regione Toscana ha chiesto che questa Corte dichiari
la cessazione della materia del contendere o  l'inammissibilita'  del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua dello ius
superveniens di cui alla legge della Regione Toscana 22 giugno  2020,
n. 42 (Disposizioni sul  circuito  automobilistico  e  motociclistico
situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni  normative.
Modifiche alla l.r. 48/1994). 
    6.-  Con  atto  depositato  il  25  novembre  2020,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha rinunciato al ricorso, in via  integrale  con
riferimento alle impugnative relative ai  commi  2  e  4,  e  in  via
parziale  con  riferimento  all'impugnativa  relativa  al  comma   3,
dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n.  48  del  1994,  inserito
dall'impugnato art. 3  della  legge  reg.  Toscana  n.  2  del  2020,
persistendo pero' l'interesse al ricorso «limitatamente alla parte in
cui non prevede espressamente che i valori  limite  derogabili  dalle
autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente  quelli  di
cui al comma 3 dell'art. 3 DPR n. 304/2001». 
    Non e' pervenuta accettazione di tale  rinuncia  da  parte  della
Regione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3 della legge della Regione
Toscana  3  gennaio   2020,   n.   2   (Disposizioni   sul   circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune  di  Scarperia  e
San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998),  che  ha
inserito l'art. 8-bis nella legge della  Regione  Toscana  27  giugno
1994, n. 48, (Norme in  materia  di  circolazione  fuori  strada  dei
veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt. 2,  3,
9, 32 e  117,  secondo  comma,  lettera  s),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo  in  relazione  ai  principi  fondamentali
della materia «tutela della salute» stabiliti dalla legge 26  ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico),  nonche'  dal
d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento  recante  disciplina  delle
emissioni  sonore  prodotte   nello   svolgimento   delle   attivita'
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre  1995,
n. 447). 
    Il ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art.
3 della legge reg. Toscana n. 2  del  2020  (recte,  come  si  evince
inequivocabilmente dal ricorso, i commi 2,  3  e  4  dell'art.  8-bis
della legge reg. Toscana n. 48 del 1994). 
    2.-  In  via  preliminare,  deve  essere  confermata  l'ordinanza
dibattimentale, allegata a questa sentenza, con  la  quale  e'  stato
dichiarato inammissibile  l'intervento  in  giudizio  spiegato  dalla
societa' Mugello Circuit spa. 
    3.- L'Avvocatura generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di
rinuncia al ricorso in via integrale rispetto ai commi 2 e  4,  e  in
via parziale rispetto al comma 3 dell'art.  8-bis  della  legge  reg.
Toscana n. 48 del 1994, inserito dall'impugnato art.  3  della  legge
reg. Toscana n. 2 del 2020. 
    Non essendo pervenuta, sino al momento dell'udienza, la  relativa
accettazione da parte della Regione, il ricorso deve essere esaminato
nel merito. 
    4.- Per quanto concerne i commi 2 e 4 - i quali, rispettivamente,
demandano la disciplina delle attivita' dell'autodromo del Mugello  a
una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San  Piero  e  il
gestore  dell'autodromo,  in   cui   si   regolamenti   tra   l'altro
l'implementazione del sistema di  monitoraggio  acustico,  e  vietano
l'esercizio di attivita' motoristica tra le ore  ventidue  e  le  ore
sette del mattino -, occorre peraltro dichiarare la cessazione  della
materia del contendere, in ragione delle modifiche apportate  a  tali
disposizioni dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 22  giugno
2020,  n.   42   (Disposizioni   sul   circuito   automobilistico   e
motociclistico  situato  nel  Comune  di  Scarperia  e   San   Piero.
Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994). 
    Anzitutto, nel nuovo comma 2 dell'art.  8-bis  della  legge  reg.
Toscana n. 48 del 1994 e'  ora  espressamente  sancito  l'obbligo  di
sentire i Comuni interessati, nonche' il coinvolgimento  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale  della  Toscana  (ARPAT),  nel
procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di  Scarperia
e San Piero e il gestore dell'autodromo  del  Mugello  sulle  «misure
finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a  garantire
le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni  imposte
dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonche' a implementare
il sistema di monitoraggio acustico». 
    Il comma 4, impugnato dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
e' stato, invece, integralmente abrogato. 
    Tali modifiche appaiono - come risulta  del  resto  dall'atto  di
rinuncia al ricorso  poc'anzi  menzionato,  e  come  sostenuto  dalla
stessa difesa regionale nella memoria  illustrativa  -  integralmente
satisfattive rispetto alle doglianze del  ricorrente,  il  quale  da'
anche espressamente atto, nel  medesimo  atto  di  rinuncia,  che  le
disposizioni regionali impugnate  non  hanno  trovato  medio  tempore
applicazione. 
    5.- Quanto al comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n.
48 del 1994, che stabilisce le  modalita'  di  eventuali  deroghe  ai
limiti di  emissioni  sonore  concesse  dal  Comune  territorialmente
competente, l'art. 1 della legge reg.  Toscana  n.  42  del  2020  ha
eliminato  il   riferimento   al   periodo   temporale   massimo   di
duecentottanta giorni annui  di  attivita'  continuativa  in  cui  e'
possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di uno
dei profili di censura del secondo motivo di ricorso. 
    A seguito della segnalata modifica,  il  testo  del  comma  3  e'
attualmente  il  seguente:  «[l]e  eventuali  deroghe  ai  limiti  di
emissioni sonore concesse dal comune territorialmente  competente  ai
sensi dell'articolo 3, comma  7,  secondo  periodo,  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.
304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni  sonore  prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo
11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale». 
    5.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso formulato anche rispetto  all'originario  comma
3, fatto salvo  pero'  il  profilo  relativo  alla  mancata  espressa
previsione «che i valori limite derogabili  dalle  autorizzazioni  di
durata quinquennale sono esclusivamente quelli  di  cui  al  comma  3
dell'art. 3 DPR n. 304/2001». 
    La mancata accettazione della rinuncia  da  parte  della  Regione
impone tuttavia a questa Corte  di  esaminare  nel  merito  tutte  le
originarie censure del Presidente del  Consiglio,  cosi'  come  sopra
sintetizzate (Ritenuto in fatto, punto 1.2.). 
    5.2.- Rispetto peraltro alla originaria  previsione  che  vietava
deroghe ai limiti di emissioni sonore  «per  piu'  di  duecentottanta
giorni  annui  di  attivita'  continuativa»,  l'avvenuta  abrogazione
dell'inciso nella nuova formulazione  del  comma  3  dell'art.  8-bis
della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, in  seguito  alle  modifiche
apportate dall'art. 1 della  legge  reg.  Toscana  n.  42  del  2020,
determina la cessazione della materia del contendere  in  parte  qua,
come dichiarato dalla stessa  Avvocatura  generale  dello  Stato  nel
proprio atto di rinuncia e a fronte dell'espresso riconoscimento  che
la disposizione regionale non ha trovato medio tempore applicazione. 
    5.3.- Residuano cosi' da esaminare i profili  relativi:  a)  alla
mancata  previsione  dei  valori  massimi  di  inquinamento  acustico
ammissibili in regime di deroga  desumibili  dall'art.  2,  comma  1,
lettera g), della legge n. 447 del 1995  (disposizione  peraltro  non
piu' richiamata nell'atto di rinuncia); b)  alla  mancata  previsione
che i valori limite derogabili sono unicamente quelli di cui all'art.
3, comma 3, del d.P.R. n. 304 del 2001; c) al mancato  coinvolgimento
dei Comuni contigui interessati nel procedimento di concessione delle
deroghe, ai sensi dell'art. 3, comma 8, dello stesso  d.P.R.  n.  304
del 2001  (profilo,  anch'esso,  non  piu'  richiamato  nell'atto  di
rinuncia). 
    Al riguardo, non puo' non rilevarsi immediatamente che il ricorso
statale imputa alla disposizione regionale impugnata mere  omissioni:
piu' precisamente, di avere introdotto una disposizione il cui tenore
precettivo  appare  esaurirsi  nella   previsione   di   un   termine
quinquennale per i provvedimenti di deroga  ai  limiti  di  emissioni
sonore concessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304  del
2001, omettendo pero' di precisare quali valori  siano  derogabili  e
quali siano inderogabili, nonche' di prevedere il coinvolgimento, nel
procedimento  di  concessione  delle  deroghe,  dei  Comuni  contigui
interessati dal superamento dei valori limite. 
    Tuttavia, dal dato letterale della disposizione impugnata non  e'
possibile  evincere  l'intenzione  del   legislatore   regionale   di
sottrarsi alla normativa statale di riferimento, rappresentata  tanto
dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (la legge  n.  447  del
1995),  quanto  dal  complesso   della   disciplina   contenuta   nel
regolamento d'esecuzione per le attivita' motoristiche costituito per
l'appunto dal d.P.R. n. 304 del 2001. 
    L'art. 8-bis della legge  reg.  Toscana  n.  48  del  1994,  come
introdotto  dalla  legge  reg.  Toscana  n.  2  del  2020,   le   cui
disposizioni sono state in  questa  sede  impugnate,  chiarisce  anzi
espressamente - al comma 2 - che la futura convenzione da  stipularsi
tra il Comune di Scarperia e San Piero e  il  gestore  dell'autodromo
debba essere concordata «[n]el rispetto della  normativa  statale  in
tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico». 
    Dal  canto  suo,  lo  stesso  comma  3  dell'art.  8-bis   rinvia
espressamente all'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304  del  2001,  che
disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi  esistenti
alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R. 
    La disposizione regionale impugnata si limita dunque a richiamare
la normativa statale pertinente,  ribadendo  espressamente  l'obbligo
della sua osservanza, senza  derogare  in  alcun  modo  ad  essa,  ma
limitandosi a stabilire la durata quinquennale delle deroghe previste
dall'art. 3, comma 7, del  d.P.R.  n.  304  del  2001  -  previsione,
quest'ultima, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non  solleva
obiezioni di sorta. 
    Eventuali divergenze interpretative - come quelle che  traspaiono
dalla lettura degli atti difensivi delle parti e dalle opinioni degli
amici curiae - circa l'effettiva portata precettiva  della  normativa
statale di riferimento, in particolare relativamente alle  condizioni
di legittimita' delle  «deroghe  illimitate»  previste  dall'art.  3,
comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, potranno certo essere affrontate
e risolte nelle sedi giurisdizionali opportune, nell'ipotesi  in  cui
dovessero essere impugnati  i  singoli  provvedimenti  di  deroga  ai
limiti di emissioni sonore  in  favore  del  circuito  in  questione.
Simili  questioni  esegetiche   esorbitano,   tuttavia,   dal   thema
decidendum devoluto ora  a  questa  Corte,  la  quale  non  puo'  che
prendere atto - in presenza dell'integrale  richiamo  alla  normativa
statale in materia di emissioni sonore operato dall'art. 8-bis  della
legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - dell'assenza di qualsiasi profilo
di contrasto tra la disposizione  impugnata  e  i  principi  generali
posti dalla legislazione statale in materia di tutela  della  salute,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Parimenti, resta  del  tutto  indimostrato  l'allegato  contrasto
della  disposizione   regionale   impugnata   con   i   principi   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di tutela  della  salute  di
cui all'art. 32 Cost. 
    5.4.- Da cio' consegue  la  non  fondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2
del 2020, che ha introdotto l'art. 8-bis, comma 3, della  legge  Reg.
Toscana n. 58 del 1994, nella parte che residua alla dichiarazione di
cessazione della materia del contendere, con riferimento  a  tutti  i
parametri evocati.