ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13
(Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'  regionale'),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a  mezzo
di posta elettronica certificata il 23 settembre 2019, depositato  in
cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti l'atto di costituzione della Regione Siciliana e l'atto  di
intervento dell'associazione ANCE Sicilia -  Collegio  regionale  dei
Costruttori Edili Siciliani; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2021  il  giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Silvano Martella per l'associazione ANCE Sicilia
- Collegio regionale dei Costruttori Edili Siciliani, in collegamento
da remoto, ai sensi del punto 1) del  decreto  del  Presidente  della
Corte del 30 ottobre 2020, l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta
per il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  l'avvocato  Giuseppa
Mistretta per la Regione Siciliana, in  collegamento  da  remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  30
ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  a  mezzo  di   posta   elettronica
certificata (di seguito: PEC) in data 23 settembre 2019 e  depositato
il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della  legge
della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato  al  DDL  n.
476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.  Legge
di stabilita' regionale'). 
    Secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 1,  primo  periodo,  della
citata legge regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione, poiche', stabilendo l'obbligo per le stazioni
appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti
di lavoro d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria,  quando
l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base
del progetto esecutivo, si porrebbe in contrasto con gli artt.  36  e
95 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), che demanderebbero invece alle singole  stazioni
appaltanti l'individuazione del criterio da utilizzare. 
    Inoltre,  lamenta  il  ricorrente  che  il   medesimo   parametro
costituzionale sarebbe violato anche dall'art. 4, «ai  commi  1,  dal
secondo periodo in poi,  e  comma  2»,  incidendo  su  un  ambito  di
competenza   esclusiva   dello   Stato.   La   disciplina   regionale
individuerebbe infatti, in presenza del  criterio  di  aggiudicazione
del minor prezzo, un metodo di calcolo della soglia di anomalia delle
offerte diverso da quello dettato dall'art.  97,  commi  2,  2-bis  e
2-ter del d. lgs. n. 50 del 2016 (di seguito:  codice  dei  contratti
pubblici). Il comma da ultimo citato, in particolare, attribuisce  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  facolta'  di
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione   dei   criteri   per
l'individuazione delle soglie di anomalia, allo scopo di «non rendere
nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo» delle soglie stesse. 
    Poiche' la normativa statale relativa alle procedure di selezione
e aggiudicazione delle gare sarebbe strumentale a garantire la tutela
della concorrenza (sono citate le sentenze di questa Corte n. 221, n.
186 e n. 45 del 2010, n. 320 del 2008 e n. 401 del 2007),  e  poiche'
si sarebbe  in  presenza  di  una  materia  di  competenza  esclusiva
statale,  anche  alle  autonomie  speciali  titolari  di   competenza
legislativa primaria in materia di lavori pubblici  sarebbe  preclusa
la possibilita' di dettare discipline  suscettibili  di  alterare  le
regole di funzionamento del  mercato.  In  particolare,  la  potesta'
legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia  di  «lavori
pubblici,  eccettuate  le  grandi  opere   pubbliche   di   interesse
prevalentemente  nazionale»  affermata  dall'art.  14,  primo  comma,
lettera g), del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana),  convertito  in
legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  dovrebbe  comunque
esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato». 
    Cio' varrebbe anche con riferimento alle modalita' di valutazione
delle offerte anomale  relative  agli  appalti  sotto  la  soglia  di
rilevanza  comunitaria,  per  i  quali  ugualmente   rileverebbe   la
finalita' di tutela della concorrenza (viene richiamata  la  sentenza
di questa Corte n. 160 del 2009). 
    Secondo l'Avvocatura generale, la disciplina contenuta  nell'art.
4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n.  13  del  2019  sarebbe
inoltre simile a quella  gia'  precedentemente  dettata  dall'art.  1
della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 14  (Modifiche
all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio  2011,  n.  12),  che
pure  e'  stata  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  con  la
sentenza n. 263 del 2016. 
    2.- Il ricorrente  impugna  anche  l'art.  13  della  legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2019, ritenendo che tale previsione violi  l'art.
117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., e l'art.  17,  lettera
a),  dello  statuto  reg.  Siciliana.  La   disposizione   censurata,
differendo di un triennio la durata delle concessioni dei servizi  di
trasporto pubblico locale in essere al momento dell'entrata in vigore
della stessa legge regionale, si porrebbe  in  contrasto  con  quanto
statuito dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo
ai servizi pubblici di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69  e
(CEE) n. 1107/70. 
    Tale previsione avrebbe infatti  individuato  nella  data  del  3
dicembre 2019 il termine  ultimo  accordato  agli  Stati  membri  per
conformarsi alle disposizioni dettate dall'art. 5, paragrafo 3, dello
stesso regolamento, secondo cui  l'aggiudicazione  dei  contratti  di
trasporto locale avviene con una procedura di  gara  equa,  aperta  a
tutti gli operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza  e  di
non discriminazione. La proroga disposta  dal  legislatore  regionale
violerebbe pertanto gli obblighi affermati dalla disciplina europea. 
    Secondo  l'Avvocatura,  cio'  sarebbe  noto  anche  allo   stesso
legislatore siciliano,  che  aveva  gia'  approvato  in  passato  una
proroga delle concessioni in essere, indicando  pero'  quale  termine
ultimo  per  la  scadenza  delle  stesse  proprio  quello   «previsto
dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 23  ottobre  2007,
n. 1370/2007» (art. 15 della legge della Regione Siciliana  9  maggio
2017, n. 8, recante «Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale»). 
    Ritiene il ricorrente che, nel presente  caso,  una  proroga  non
sarebbe giustificata neppure in ragione di quanto stabilito dall'art.
5,  paragrafo  5,  del  citato  regolamento,  che  pure  prevede   la
possibilita' di disporre provvedimenti di urgenza anche  sotto  forma
di «proroga consensuale di un contratto di servizio  pubblico».  Tali
proroghe non potrebbero comunque  essere  superiori  a  due  anni,  e
potrebbero disporsi solo in eccezionali ipotesi - da configurare alla
stregua di fatti straordinari e non preventivabili - di  interruzione
del servizio o di pericolo imminente  di  interruzione.  Ipotesi  che
nella vicenda in esame non ricorrerebbero e che, in  ogni  caso,  non
giustificherebbero una proroga triennale. 
    L'evidenziata  difformita'  rispetto  a  quanto  previsto   dalla
normativa europea integrerebbe cosi'  la  violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost. 
    Inoltre, secondo il ricorrente, la mancata indizione di  regolari
gare d'appalto violerebbe anche l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost. A supporto di tale tesi vengono citate la sentenza n. 2 del
2014 e l'ordinanza n. 304 del 2008. 
    Con la prima, la Corte costituzionale, in continuita'  con  altri
precedenti (sentenze  n.  123  e  n.  80  del  2011),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una previsione regionale avente ad
oggetto la proroga di contratti di concessione relativi al  trasporto
pubblico locale, in quanto provvedimenti di proroga che  alterano  il
corretto svolgimento della concorrenza, «determinando una  disparita'
di trattamento tra operatori economici  ed  invadendo  la  competenza
esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.». 
    Con l'ordinanza n. 304  del  2008,  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato la cessazione della materia  del  contendere  sul  ricorso
promosso dallo  Stato  nei  confronti  di  una  delibera  legislativa
approvata dall'Assemblea regionale siciliana - poi ritirata proprio a
seguito dell'impugnazione statale -  che  disponeva  la  proroga  dei
contratti di trasporto pubblico fino al 3  dicembre  2019  senza  che
venissero espletate procedure di evidenza pubblica. 
    Da ultimo, le  disposizioni  impugnate  violerebbero  l'art.  17,
lettera a), dello statuto reg. Siciliana, eccedendo dalle  competenze
che tale previsione attribuisce alla Regione in materia di «trasporti
regionali». 
    Non avrebbe rilievo quanto affermato  dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, sentenza 21  marzo  2019,  nelle  cause  riunite
C350/17  e  C351/17,  Mobit  Soc.  cons.  arl  e  altri.  Secondo  il
ricorrente, infatti, con tale pronuncia la CGUE avrebbe si' affermato
l'applicabilita' degli artt. 5 e 8, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1370/2007 solo a far data dal 3 dicembre 2019, ma  unicamente  per
quelle  «fattispecie  nelle   quali   si   sia   pervenuti   ad   una
aggiudicazione  dei  servizi  in  questione  a  conclusione  "di  una
procedura di gara"». 
    In ogni caso, «in attesa  che  il  predetto  Regolamento  spieghi
completamente i suoi effetti», l'Avvocatura generale ribadisce che la
materia dell'affidamento dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale
rientrerebbe nella sfera di  competenza  esclusiva  statale  relativa
alla tutela della  concorrenza.  A  sostegno  di  tale  tesi  vengono
riportati  ampi  stralci  della  gia'  citata  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 2 del 2014. 
    3.- Si e' costituita in  giudizio,  con  atto  depositato  il  28
ottobre 2019, la  Regione  Siciliana,  la  quale  si  e'  limitata  a
eccepire l'inammissibilita' del ricorso per un  vizio  relativo  alla
notifica dello stesso, effettuata esclusivamente a mezzo PEC. 
    Secondo la resistente, «in ragione della sua inapplicabilita' nei
giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la notifica
telematica effettuata al Presidente della Regione risulta tamquam non
esset e, quindi, essendosi consumato il termine perentorio di  legge,
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'   irrimediabilmente
decaduta dal potere di impugnativa delle norme regionali». 
    A sostegno di tale eccezione, la Regione  Siciliana  richiama  la
sentenza n. 200 del 2019, nella  quale  la  Corte  costituzionale  ha
affermato che, «[a]ttesa la specialita' dei giudizi innanzi a  questa
Corte, la modalita' della notifica mediante PEC non puo', allo stato,
ritenersi compatibile - ne' e' stata sin qui mai utilizzata - per  la
notifica  dei  ricorsi  in  via  principale  o   per   conflitto   di
attribuzione». 
    4.- Con atto depositato il 15 novembre 2019, l'associazione  ANCE
Sicilia - Collegio regionale  dei  Costruttori  Edili  Siciliani  (di
seguito: ANCE Sicilia), ha spiegato atto di intervento ad opponendum,
con riferimento alle censure mosse nei confronti  dell'art.  4  della
legge reg. Siciliana impugnata. 
    5.- Con memoria depositata via PEC in data  5  ottobre  2020,  il
ricorrente ha  dedotto  l'inammissibilita'  dell'intervento  di  ANCE
Sicilia, in quanto soggetto privo di potesta' legislativa. 
    L'Avvocatura si e' soffermata, inoltre, sul merito delle censure,
ribadendo quanto evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio:  la
materia della contrattualistica  pubblica  attinente  alle  procedure
concorsuali   rientrerebbe    «esclusivamente    nell'ambito    delle
prerogative legislative statuali, sicche' le Regioni anche a  Statuto
Speciale [sarebbero] del tutto sprovviste  di  potesta'  legislativa»
(vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 263 del 2016 e  n.
259 del 2013). 
    Anche rispetto alla censura relativa all'art. 13 della legge reg.
Siciliana n. 13 del 2019, l'Avvocatura sottolinea come si tratterebbe
di «tema attinente alla materia della concorrenza la  cui  disciplina
e' costituzionalmente riservata al legislatore statale» (viene citata
la sentenza di questa Corte n. 1 del 2019). 
    6.- Con ordinanza n. 242 del  2020,  questa  Corte  ha  valutato,
rigettandola, la  sola  eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso
formulata dalla Regione Siciliana, affermando  che  la  notifica  dei
ricorsi introduttivi dei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale puo' essere validamente effettuata mediante  PEC.  Con
la medesima ordinanza, la causa e' stata rinviata a  nuovo  ruolo  al
fine  di  consentire  alle  parti  di  depositare  eventuali  memorie
illustrative e di discutere il merito del ricorso in  una  successiva
udienza pubblica. Si  e'  altresi'  precisato  che  restava  comunque
«impregiudicata  ogni  altra  valutazione»,  sia  sull'ammissibilita'
dell'atto d'intervento di  ANCE  Sicilia,  «sia  su  ogni  eventuale,
ulteriore profilo di ammissibilita' delle censure sollevate». 
    7.- In data 4  gennaio  2021,  ANCE  Sicilia  ha  depositato  una
«richiesta di accesso agli atti del fascicolo e  memoria  a  supporto
dell'atto di intervento ad opponendum». 
    8.-  Con  memoria  depositata  l'11  gennaio  2021,  la   Regione
Siciliana ha chiesto che le questioni siano dichiarate  inammissibili
e/o infondate. 
    Con riferimento  alle  prime  due  questioni,  la  resistente  ha
sottolineato che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13  del  2019
non sarebbe lesivo della concorrenza, in quanto non  altererebbe  «la
disciplina codicistica relativa alle  procedure  di  selezione  e  ai
criteri di aggiudicazione». 
    In  particolare,  per  quanto  attiene  alla  questione  relativa
all'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio  del
minor prezzo nei casi in cui l'affidamento degli  appalti  di  lavori
d'importo pari  o  inferiore  alla  soglia  comunitaria  avvenga  con
procedure ordinarie sulla base del progetto  esecutivo,  il  comma  1
dell'art. 4 impugnato riprodurrebbe il contenuto dell'art. 95,  comma
4, lettera a), del codice dei contratti pubblici, nella  formulazione
antecedente alla riforma operata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno  2019,  n.  55.  La
previsione regionale non avrebbe  modificato  «ne'  le  modalita'  di
gara, ne' i criteri di aggiudicazione», ma si  sarebbe  limitata  «ad
incidere sulla scelta delle stazioni appaltanti». In  ogni  caso,  la
previsione contenuta nell'art. 36 del codice dei contratti  pubblici,
a seguito della modifica apportata dal d.l.  n.  32  del  2019,  come
convertito, non precluderebbe il ricorso  all'utilizzo  del  criterio
del minor prezzo. 
    8.1.-  In  relazione  alla  seconda   questione   -   concernente
l'introduzione di un metodo  di  calcolo  della  soglia  di  anomalia
diverso da quello previsto dal codice dei  contratti  pubblici  -  la
Regione   Siciliana   evidenzia   che   le    previsioni    impugnate
ricalcherebbero quanto previsto dall'art.  97  del  medesimo  codice.
Inoltre,  si  tratterebbe  di  una  disciplina  relativa  alla  «fase
esecutiva dei contratti»,  riconducibile  alla  competenza  esclusiva
della Regione in materia di lavori pubblici ai  sensi  dell'art.  14,
lettera g), dello statuto reg. Siciliana, nonche' del successivo art.
17, lettere h) e i), che attribuiscono alla competenza concorrente la
materia «dell'assunzione di  pubblici  servizi»  e  «tutte  le  altre
materie che  implicano  servizi  di  prevalente  interesse  generale,
dizione nella quale va  ricompreso  il  concetto  di  forniture  alla
pubblica amministrazione». 
    In ogni caso, la disposizione censurata sarebbe  «strutturata  in
aderenza      all'orientamento       giurisprudenziale-interpretativo
sviluppatosi   nella    materia,    con    riguardo    alla    natura
tecnico-discrezionale propri[a]  di  tale  fase».  A  supporto  della
propria  affermazione,  la  resistente  richiama  la   sentenza   del
Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 gennaio 2018,  n.  435,  dalla
quale si desumerebbe  che  il  metodo  di  calcolo  delle  soglie  di
anomalie, prescelto dalle disposizioni impugnate, sarebbe di fatto in
linea con quello indicato dal giudice amministrativo nello sciogliere
un contrasto preesistente a proposito dell'art.  97  del  codice  dei
contratti  pubblici,  e  cioe'  che  occorre  individuare  la   media
aritmetica e il fattore di correzione «sulla base  della  platea  dei
concorrenti al netto del c.d.  taglio  delle  ali».  In  «continuita'
normativa»  con  tale  orientamento,  dunque,  la  Regione  Siciliana
avrebbe correttamente  previsto  che  «per  il  calcolo  della  media
aritmetica non vanno considerate le offerte  previamente  escluse  in
virtu' del taglio delle ali» (viene  citata  anche  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione sesta, 17 ottobre 2017, n. 4803). 
    La  resistente  evidenzia  che   l'obiettivo   perseguito   dalle
previsioni statali in materia di aggiudicazione degli appalti sarebbe
quello «di favorire la competizione tra le  imprese  in  un  virtuoso
rapporto di concorrenzialita'», garantendo cosi'  un  risparmio  alla
pubblica amministrazione. Inoltre, si dovrebbe evitare il rischio che
il  «"principio"  del  massimo  risparmio»  sacrifichi  la   qualita'
dell'opera. A fronte di tale obiettivo, pero', non sarebbero  seguiti
i  risultati  sperati:  le  regole  statali  avrebbero  portato,  «in
Sicilia, a parita' di condizioni, [a] una tendenza all'aumento  della
media dei ribassi offerti rispetto alle  restanti  regioni  italiane,
atteso l'elevato numero  di  partecipanti  alle  gare».  La  crescita
esponenziale  dei  ribassi  offerti  sarebbe  dovuta   «alla   grande
concentrazione di imprese edili sul territorio regionale ed al  fatto
che il numero medio di partecipanti alle procedure di affidamento  di
appalti di lavori pubblici» sarebbe «uno dei piu' elevati d'Italia». 
    Di  conseguenza,  la   normativa   regionale   introdurrebbe   un
correttivo al metodo di calcolo volto  ad  «aggiudicare  le  gare  di
appalto a fronte  di  soglie  di  ribasso  "sostenibili"  rispetto  a
quanto, invece, avvenuto in costanza  dell'applicazione  della  norma
statale». 
    8.2.- Per quanto concerne, infine, la terza  questione,  relativa
alla proroga dei contratti di affidamento dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale, la resistente richiama la gia' citata sentenza  resa
dalla CGUE nella causa Mobit Soc. cons. arl e  altri.  A  dire  della
Regione Siciliana, con tale  decisione  il  giudice  europeo  avrebbe
interpretato l'art. 8 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  in  modo
diverso rispetto a quanto asserito dal ricorrente. In particolare, la
CGUE non avrebbe imposto lo svolgimento delle procedure di  gara  per
l'aggiudicazione dei contratti di concessione del  servizio  pubblico
di trasporto durante il periodo transitorio che precede l'entrata  in
vigore dell'obbligo di conformarsi a quanto  prescritto  dall'art.  5
dello stesso regolamento. 
    Inoltre, secondo la difesa regionale - che richiama  altresi'  le
attribuzioni  riconosciute  alla  Regione  in  materia  di  trasporti
pubblici dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 (Norme  di
attuazione dello statuto speciale  della  regione  siciliana  recanti
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e  trasporti),
nonche'  dal  decreto  legislativo   19   novembre   1997,   n.   422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti
in materia di trasporto pubblico locale,  a  norma  dell'articolo  4,
comma 4, della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  -  quella  disposta
dall'art. 13 della legge regionale  impugnata  sarebbe  «una  proroga
dell'aggiudicazione gia' posta in essere». 
    Gia' l'art. 27 della legge della Regione  Siciliana  22  dicembre
2005, n. 19 (Misure finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2005.  Disposizioni  varie)
avrebbe, infatti, sancito la necessita' di procedere all'adozione del
piano per  il  riassetto  del  trasporto  pubblico  locale,  dettando
altresi' la disciplina transitoria  medio  tempore  applicabile.  Nel
frattempo, la resistente segnala che e' stato approvato il cosiddetto
piano integrato delle infrastrutture  e  della  mobilita';  che  sono
state delineate le modalita' procedimentali per la determinazione dei
servizi minimi che costituiranno oggetto della  procedura  aperta  di
cui all'art. 5 del regolamento comunitario; che il 21  dicembre  2020
e'  stato   pubblicato   sulla   Gazzetta   Ufficiale   l'avviso   di
preinformazione per l'affidamento di tali servizi. 
    Cio'  dimostrerebbe  che,  in  «conformita'   alle   prescrizioni
contenute all'art. 8.2» del regolamento (CE) n. 1370/2007, la Regione
avrebbe   gradualmente   «intrapreso    il    percorso    finalizzato
all'indizione  delle  procedure  concorsuali  [...]   per   i   nuovi
affidamenti». 
    In definitiva, la proroga oggetto del ricorso sarebbe  necessaria
«per evitare l'interruzione del servizio o il pericolo  imminente  di
una tale situazione con gravi ripercussioni sull'utenza». 
    La Regione richiama infine quanto recentemente disposto dall'art.
92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  (Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in  legge
24 aprile 2020, n. 27. Tale previsione dispone infatti  che,  «[f]ino
al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte  le
procedure  in  corso,  relative  agli  affidamenti  dei  servizi   di
trasporto pubblico locale, possono essere sospese,  con  facolta'  di
proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino  a  dodici
mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza». 
    9.- Con ordinanza n. 8  del  2021,  questa  Corte  ha  dichiarato
inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di accesso agli atti  del
fascicolo di causa avanzata da ANCE Sicilia, lasciando impregiudicata
ogni valutazione sull'ammissibilita' dell'intervento in giudizio,  il
cui scrutinio e' stato rinviato «alla ordinaria  sede  di  cognizione
del merito del giudizio». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Nel  presente  giudizio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, impugna, tra gli altri, l'art.  4,  comma  1,  primo  periodo,
della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13  (Collegato
al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno
2019. Legge di stabilita' regionale'), nella parte in cui  stabilisce
l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare  il  criterio  del
minor prezzo nei casi in cui l'affidamento degli  appalti  di  lavori
d'importo pari  o  inferiore  alla  soglia  comunitaria  avvenga  con
procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. 
    Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo  comma,  lettera
e),  della  Costituzione,  poiche'  interverrebbe   in   materia   di
procedure, selezione e criteri di aggiudicazione di gare pubbliche  e
si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 95 e 36  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici),  che  demanderebbero  alle  singole  stazioni   appaltanti
l'individuazione del criterio da utilizzare. 
    E' impugnato anche l'art. 4,  comma  1,  a  partire  dal  secondo
periodo, e comma 2 della medesima legge  reg.  Siciliana  n.  13  del
2019, nella parte in cui prescriverebbe le modalita' di calcolo della
soglia di anomalia delle offerte. Tale porzione normativa  violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  poiche'  a  sua  volta
interverrebbe  in  materia  di  procedure,  selezione  e  criteri  di
aggiudicazione di gare pubbliche, dettando una disciplina diversa  da
quella contenuta nell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs.  n.
50 del 2016 (di seguito: codice dei contratti pubblici). 
    E' infine censurato anche l'art. 13 della legge reg. Siciliana n.
13 del 2019, nella parte in cui proroga di 36  mesi  i  contratti  di
affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico  locale  di
cui all'art. 27 della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005,
n. 19 (Misure finanziarie urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della
Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).  Cosi'
disponendo, la norma regionale violerebbe l'art.  117,  primo  comma,
Cost., poiche' introdurrebbe una disciplina in contrasto  con  quanto
sancito dagli artt. 5 e 8  del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)  n.
1107/70. 
    Tale disposizione sarebbe altresi' in contrasto con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.,  che  attribuisce  alla  competenza
esclusiva statale la materia della tutela della concorrenza, poiche',
a causa della prevista proroga, la  disposizione  non  contemplerebbe
l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi
di trasporto pubblico locale, come invece  richiederebbe  la  vigente
disciplina in materia. 
    Infine, l'art. 13 della legge  reg.  Siciliana  n.  13  del  2019
violerebbe anche l'art. 17, lettera a), del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, poiche'  eccederebbe  dalle  competenze  attribuite  alla  Regione
Siciliana in materia di «trasporti regionali». 
    2.- Resta riservata  a  separata  pronuncia  la  decisione  delle
ulteriori questioni di legittimita' costituzionale  promosse  con  lo
stesso ricorso. 
    3.-  In  via  preliminare,  deve  essere  confermata  l'ordinanza
dibattimentale, allegata alla presente sentenza,  con  cui  e'  stato
dichiarato   inammissibile   l'intervento   in   giudizio    spiegato
dall'associazione ANCE Sicilia - Collegio regionale  dei  Costruttori
Edili Siciliani. 
    4.- Passando al merito, e' fondata, in primo luogo, la  questione
relativa all'art. 4,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  della
Regione Siciliana n. 13 del 2019, a tenore del quale, nel  territorio
regionale «le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  ad  utilizzare  il
criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o
inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli  stessi
avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo». 
    Per l'aggiudicazione degli appalti  di  lavori,  la  disposizione
regionale introduce, in capo alle  stazioni  appaltanti,  un  vero  e
proprio vincolo all'utilizzo del criterio del minor prezzo. 
    Gia' durante i  lavori  preparatori  della  legge  regionale  ora
impugnata, in piu'  occasioni,  nell'Assemblea  regionale  siciliana,
sono stati sollevati dubbi sulla  conformita'  a  Costituzione  della
previsione che sarebbe  poi  divenuta,  all'esito  dell'approvazione,
l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13 del  2019  (sedute  del  19
giugno e del 10 luglio 2019). 
    In effetti, tale previsione statuisce in  difformita'  da  quanto
prevede il codice dei contratti pubblici, che  demanda  alle  singole
stazioni appaltanti l'individuazione del criterio da utilizzare.  Nel
disciplinare l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia, il suddetto
codice,  a  seguito  delle  modifiche  apportate  dal   decreto-legge
cosiddetto "sblocca cantieri"- decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32
(Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, in legge  14  giugno  2019,  n.  55  -
prevede attualmente, all'art. 36, comma 9-bis,  che,  «[f]atto  salvo
quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono  all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui  al   presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero  sulla  base
del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa». 
    Anche l'art. 95, comma 2, del medesimo  codice  prevede  che  «le
stazioni appaltanti [...] procedono all'aggiudicazione degli  appalti
[...]  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo o  sulla  base  dell'elemento  prezzo  o  del  costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale  il  costo
del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96». 
    Ne risulta che, per gli appalti  di  lavori,  dopo  l'entrata  in
vigore del d.l. n. 32 del 2019, i due  criteri  (quello  dell'offerta
piu' vantaggiosa e quello del minor prezzo)  sono  alternativi  senza
vincoli, e la scelta e' appunto  rimessa  alla  stazione  appaltante,
fatti salvi casi  specifici  in  cui  e'  mantenuto  il  primato  del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    Non coglie percio' nel segno l'argomento della Regione Siciliana,
secondo cui  il  comma  1  dell'art.  4  impugnato  riprodurrebbe  il
contenuto dell'art. 95, comma 4, lettera a), del codice dei contratti
pubblici, nella formulazione antecedente  alla  riforma  operata  dal
d.l. n. 32 del 2019. 
    In disparte l'osservazione che si tratterebbe  di  una  novazione
della fonte, comunque preclusa al legislatore regionale in un  ambito
materiale di competenza esclusiva statale - e dovendosi sottolineare,
in  ogni  caso,  che  la  previsione  regionale  non  e'  esattamente
riproduttiva  di  quella  statale  precedente  -  questa  Corte  deve
evidentemente condurre il raffronto con la normativa statale vigente,
che tale era, del resto, quando e' stata approvata la legge regionale
in esame: ed e' la stessa  difesa  regionale  a  riconoscere  che  la
previsione censurata incide «sulla scelta delle stazioni appaltanti». 
    Questa circostanza e' sufficiente a determinare il contrasto  con
la disciplina statale, contrasto che non vien meno pur se si  ammetta
- secondo quanto sottolinea la Regione - che l'art. 36 del codice dei
contratti  pubblici  attualmente  vigente  non  preclude  il  ricorso
all'utilizzo del criterio del minor prezzo: come e'  ovvio  che  sia,
giacche' la disciplina statale, a  differenza  di  quella  regionale,
affida e non impone alle stazioni appaltanti la scelta  del  criterio
da utilizzare. 
    In tema di aggiudicazione  di  lavori  pubblici,  il  legislatore
regionale ha pertanto introdotto una normativa che invade la sfera di
competenza  esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela   della
concorrenza», adottando previsioni in contrasto con quelle del codice
dei contratti pubblici. 
    E', in definitiva, palese la violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Secondo  il  costante   orientamento   di   questa   Corte,   «le
disposizioni del codice dei contratti  pubblici  [...]  regolanti  le
procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela  della
concorrenza, e [...] le Regioni, anche  ad  autonomia  speciale,  non
possono dettare una  disciplina  da  esse  difforme  (tra  le  tante,
sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.  411  e
n. 322 del 2008)» (di recente, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020). 
    Infine, questo  orientamento  vale  «anche  per  le  disposizioni
relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n.  184
del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007)» (cosi', ancora,
sentenze n. 98 e n. 39 del 2020). 
    5.- Per le stesse ragioni ora evidenziate, e'  fondata  anche  la
seconda censura che l'Avvocatura generale dello Stato muove  all'art.
4, comma 1 (dal secondo periodo in poi), e comma 2, della legge  reg.
Siciliana n. 13 del 2019. 
    Essa si appunta su quello che il ricorrente definisce  un  metodo
di calcolo della soglia  di  «anomalia»  delle  offerte  difforme  da
quello previsto dal codice dei contratti  pubblici,  con  conseguente
invasione dell'ambito riservato alla competenza esclusiva statale  in
materia di tutela della concorrenza. 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tali
previsioni detterebbero,  infatti,  una  «disciplina  del  metodo  di
calcolo della soglia di anomalia delle offerte  contrastante  con  la
disciplina di cui all'articolo 97, commi  2  e  2-bis,  e  2-ter  del
d.lgs. n. 50/2016». In particolare, l'Avvocatura  evidenzia  come  il
comma 2-ter del citato  art.  97  attribuisca  allo  «Stato-Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la facolta' di  "procedere  con
decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di   calcolo   per
l'individuazione della soglia di anomalia", al fine  di  non  rendere
nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo» della soglia stessa. 
    In effetti, nel codice  dei  contratti  pubblici,  l'art.  97  e'
dedicato alle «offerte [...] anormalmente  basse»,  ovvero  a  quelle
offerte che, non garantendo un profitto adeguato all'imprenditore, si
presume conducano all'esecuzione non corretta dei  lavori  appaltati.
La disposizione detta diverse modalita' di calcolo di tale soglia,  a
seconda che il numero delle offerte sia pari o superiore  a  quindici
(comma 2), o inferiore a quindici (comma 2-bis). Vi e' poi una  norma
di chiusura  secondo  cui,  «[a]l  fine  di  non  rendere  nel  tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di  riferimento  per  il
calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti puo' procedere con decreto alla rideterminazione  delle
modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia  di  anomalia»
(comma 2-ter). 
    Per vero, rispetto al contenuto delle censure,  e'  da  precisare
che le previsioni regionali disegnano solo indirettamente una «soglia
di anomalia», attraverso un peculiare meccanismo,  per  cui  la  gara
deve  essere  aggiudicata  all'offerta  che  eguaglia  la  soglia   -
calcolata secondo le  regole  introdotte  dalle  stesse  disposizioni
impugnate - o che piu' vi si avvicina per difetto. Secondo quanto  si
legge  nei  lavori  preparatori  (seduta   dell'Assemblea   regionale
siciliana  dell'11  giugno  2019)  e  negli  stessi  atti   difensivi
regionali, le previsioni censurate  perseguirebbero  l'analogo  scopo
delle (peraltro difformi) previsioni statali,  e  sarebbero  pertanto
volte a evitare il verificarsi di ribassi eccessivi. 
    Conta, in ogni caso, che le  prime  delineano  un  meccanismo  di
individuazione della soglia, nonche' di calcolo ed  esclusione  delle
offerte anomale, diverso da quello previsto nel codice dei  contratti
pubblici. Quest'ultimo dispone infatti, all'art. 97, commi 2 e 2-bis,
che, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  prezzo  piu'
basso, al fine di valutare la congruita' delle offerte, la soglia  di
anomalia sia determinata con  modalita'  di  calcolo  che  variano  a
seconda che il numero delle offerte ammesse sia superiore (o pari)  o
inferiore a quindici; e prevede, altresi', che in presenza di offerte
contenenti un ribasso pari o superiore alla citata soglia le stazioni
appaltanti ne chiedano e ottengano  giustificazione  da  parte  degli
operatori economici. Qualora tale giustificazione non sia sufficiente
a spiegare  «il  basso  livello  di  prezzi  o  di  costi  proposti»,
l'offerta anomala deve essere esclusa. 
    In definitiva, rileva qui che il legislatore siciliano - come del
resto  si  evince  dagli  stessi  argomenti  addotti   dalla   difesa
regionale, che ragiona espressamente della disposizione in esame come
di un «correttivo» alla norma statale - abbia adottato previsioni che
introducono un criterio  alternativo  di  aggiudicazione  dei  lavori
sotto soglia, nonche' di verifica della anomalia delle offerte. 
    Cio', all'evidenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale
piu' sopra richiamata, determina la violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. 
    6.- E', infine, fondata anche la terza censura, relativa all'art.
13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. 
    Tale disposizione,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei
servizi di trasporto pubblico  locale  di  passeggeri  su  strade  di
interesse regionale e locale, dispone al comma 1 la  proroga  per  un
triennio dei contratti di affidamento relativi ai servizi in parola e
stabilisce,  al  comma  2,  che  il  Dipartimento   regionale   delle
infrastrutture,  della  mobilita'  e   dei   trasporti   apporti   le
conseguenti modifiche ai contratti in essere, allo scopo di adeguarne
gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio. 
    Anche la norma in esame viola l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), Cost., in quanto, non contemplando l'indizione di  regolari  gare
d'appalto per  la  concessione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, si pone in contrasto con la disciplina statale vigente  nella
materia «tutela della concorrenza». 
    La giurisprudenza costituzionale ha  infatti  sempre  ascritto  a
tale  materia  qualunque  intervento  normativo  di   proroga   delle
concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale gia' in  essere,
tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle
discipline di tal fatta. Non e' pertanto  consentito  al  legislatore
regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla  scadenza
di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con  i
principi di temporaneita' delle concessioni stesse e di apertura  del
mercato  alla  concorrenza.  Le  proroghe  dettano  infatti   vincoli
all'entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel  settore
del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparita'
di trattamento tra operatori economici. Se disposte  dal  legislatore
regionale,  esse  invadono  percio'  la  competenza   esclusiva   del
legislatore statale (sentenze n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n.  80
del 2006). 
    Anche per le  concessioni  relative  alla  gestione  dei  servizi
pubblici locali vale, dunque, quanto questa Corte, da ultimo  con  la
sentenza n.  10  del  2021,  ha  piu'  volte  stabilito  in  tema  di
concessioni di beni demaniali, e cioe' che «discipline regionali  che
preved[ono]  meccanismi  di  proroga  o  rinnovo   automatico   delle
concessioni» sono da ritenersi invasive  della  competenza  esclusiva
statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,  che
«rappresenta sotto questo profilo un  limite  insuperabile  alle  pur
concorrenti competenze regionali». 
    D'altronde l'art. 17, comma 1, lettera a),  dello  statuto  della
regione  Siciliana,  le   attribuisce   la   competenza   legislativa
concorrente in materia di «comunicazioni  e  trasporti  regionali  di
qualsiasi genere» nel rispetto «dei principi  ed  interessi  generali
cui si informa la legislazione dello Stato». 
    Infatti, la riconducibilita' delle disposizioni che  prorogano  i
servizi di trasporto  pubblico  locale  alla  materia  di  competenza
esclusiva statale della «tutela  della  concorrenza»  comporta  -  in
ragione della natura trasversale della stessa (ex plurimis,  sentenza
n. 109 del 2018) - che in tale ambito le  Regioni,  anche  a  statuto
speciale, non abbiano spazio di intervento. 
    D'altra  parte,  anche  l'art.  7  del  decreto  legislativo   11
settembre 2000, n. 296 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia
di comunicazioni e trasporti) - pure richiamato  dalla  difesa  della
Regione - che ha introdotto un  nuovo  art.  4-ter  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 17  dicembre  1953,  n.  1113  (Norme  di
attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
comunicazioni e trasporti), sancisce che «[l]a scelta del gestore del
servizio di  trasporto  pubblico  di  interesse  regionale  e  locale
avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformita'
alla normativa comunitaria e  nazionale  sugli  appalti  pubblici  di
servizi». 
    Ne', infine, sposta i termini della questione l'entrata in vigore
dell'art. 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18
(Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27,  anch'esso  richiamato
dalla difesa regionale. Tale disposizione ha previsto che, «[f]ino al
termine delle misure di contenimento del  virus  COVID-19,  tutte  le
procedure  in  corso,  relative  agli  affidamenti  dei  servizi   di
trasporto pubblico locale, possono essere sospese,  con  facolta'  di
proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino  a  dodici
mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza». 
    L'entrata  in  vigore  di  questa  disciplina,  lungi  dal  recar
vantaggio alla tesi della non fondatezza della censura ora in  esame,
dimostra, semmai, come sia solo il legislatore statale ad avere -  in
conformita' all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  -  la
competenza ad  adottare  misure  di  proroga  delle  concessioni  dei
servizi di trasporto pubblico. 
    Parimenti   coinvolto   dalla   pronuncia    di    illegittimita'
costituzionale e', infine, il comma 2 dell'art. 13,  pure  impugnato,
che,  in  connessione  al  contenuto  del  comma  1,  si  limita   ad
autorizzare il Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della
mobilita' e dei trasporti ad  apportare  le  opportune  modifiche  ai
contratti gia' in essere. 
    Sono assorbite le censure relative alla violazione dell'art. 117,
primo comma, Cost.