ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del  Senato  della  Repubblica  del  9
gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 1), promosso dal Tribunale ordinario di
Torino con ricorso notificato il 27-30  luglio  2020,  depositato  in
cancelleria il 24 dicembre  2020,  iscritto  al  n.  6  del  registro
conflitto tra poteri dello Stato 2020  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  1,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 20  febbraio  2020  (reg.
confl. pot. n. 6 del 2020),  il  Tribunale  ordinario  di  Torino  ha
promosso  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in
riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica  ha
ritenuto  che  le  dichiarazioni,  rilasciate  il  13  gennaio   2014
dall'allora senatore S.  E.,  riguardanti  L.  P.,  fossero  espresse
nell'esercizio delle sue funzioni, e,  pertanto,  riconducibili  alla
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  della
Costituzione (delibera del Senato  della  Repubblica  del  9  gennaio
2019, Doc. IV-ter, n. 1); 
    che,  secondo  quanto  riferito  dal  giudice   ricorrente,   nel
procedimento penale instaurato innanzi a esso, S. E. e' imputato  per
il delitto di  diffamazione  a  mezzo  stampa,  perche',  «nel  corso
dell'intervista   radiofonica   rilasciata    telefonicamente    alla
trasmissione "La Zanzara" di Radio 24,  [...]  comunicando  con  piu'
persone, offendeva la reputazione di P.  L.,  con  affermazioni  che,
facendo riferimento  all'episodio  intimidatorio  subito  dall'E.  il
giorno  precedente,  alla  domanda   dell'intervistatore:   "Insomma,
secondo te, si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno  messo
le bottiglie di molotov, tu li conosci?", rispondeva con affermazioni
cosi' consistenti: "[...]  materialmente  no,  chi  sono  i  mandanti
pero',  guarda  e'  fin  troppo  facile"  [...]  "ma  guarda,   basta
leggere...basta leggere libri, e' pieno di librerie e di libri contro
la Torino-Lione che giustificano anche le azioni  violente.  C'e'  il
libro di L. P., ex capo di Magistratura Democratica [...]  che  basta
leggerlo! [...]; e, ancora, a domanda dell'intervistatore  a  chi  si
riferisse l'espressione "cattivi maestri" affermava: "mi riferisco  a
questa gente che...mi riferisco  a  gente  come  P.  che,  invece  di
prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare C.  [...]  che
reprime questi fenomeni"»; 
    che, nel corso del giudizio,  il  28  novembre  2017,  S.  E.  ha
eccepito  l'insindacabilita'  delle  opinioni   espresse   ai   sensi
dell'art. 68 Cost.; 
    che il Tribunale di Torino ritenendo «non del tutto evidente  ne'
la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel  merito
ne' la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi  della  causa
di non punibilita' con riferimento a tutte le diverse  manifestazioni
del pensiero oggetto di contestazione», ha disposto  la  trasmissione
degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il  processo  fino
alla decisione parlamentare; 
    che la Giunta delle elezioni e delle immunita'  parlamentari  del
Senato della Repubblica si e' riunita in tre sedute, il 25 settembre,
il 23 ottobre e il 13 novembre 2018  e,  nel  corso  di  quest'ultima
seduta, si e' espressa all'unanimita' per l'applicazione dell'art. 68
Cost. in favore delle affermazioni rilasciate da S. E.; 
    che il 9 gennaio 2019  l'assemblea  del  Senato,  accogliendo  la
proposta della Giunta, ha infine  deliberato  che  «le  dichiarazioni
rese dal sig. S. E.,  senatore  all'epoca  dei  fatti,  costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi  di  cui  all'art.  68,
primo comma, della Costituzione»; 
    che,  in  particolare,  il  Senato  ha  ritenuto  sussistenti   i
presupposti  per  l'applicazione  dell'art.  68  Cost.,   richiamando
diversi interventi del parlamentare,  dai  quali  sarebbe  emersa  la
sostanziale corrispondenza tra le funzioni  svolte  dall'imputato  in
qualita' di senatore e  le  opinioni  dallo  stesso  espresse  il  13
gennaio 2014; 
    che la delibera, cosi' motivata, ha dunque impedito al  Tribunale
di Torino  l'esame  nel  merito  delle  dichiarazioni  contestate  al
senatore E., non  rendendo  possibile  accertare  se,  nella  specie,
ricorressero o meno i presupposti del reato contestato; 
    che, nella specie, il giudice ricorrente  non  ha  ravvisato  gli
estremi del nesso funzionale, alla cui sussistenza la  giurisprudenza
costituzionale ha subordinato l'applicabilita' della insindacabilita'
parlamentare; 
    che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
148 del 2020 (depositata il 10 luglio 2020); 
    che la predetta ordinanza e' stata  notificata  al  Senato  della
Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo,  in  data  27  luglio
2020 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati  inviati
a mezzo del servizio postale il 23 dicembre 2020 e  depositati  nella
cancelleria di questa Corte il successivo 24 dicembre 2020; 
    che il Senato della Repubblica si e'  regolarmente  costituto  in
giudizio, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 15
settembre 2020, ritenendo il ricorso inammissibile e,  in  subordine,
infondato; 
    che il giudice ricorrente ha presentato,  il  29  dicembre  2020,
istanza di rimessione in termini,  depositata  nella  cancelleria  di
questa Corte il 30 dicembre 2020; 
    che, a giustificazione della predetta richiesta, il Tribunale  di
Torino ha addotto  la  necessita'  di  riorganizzazione  dell'ufficio
conseguente all'emergenza epidemiologica; 
    che, secondo il giudice  ricorrente,  «il  coordinamento  tra  il
personale di cancelleria, posto in modalita' di lavoro agile e quindi
non  presente  in  contemporanea  in  ufficio   [...]   e'   divenuto
particolarmente complesso e tale circostanza ha causato la  discrasia
temporale tra la  ricezione  della  cartolina  attestante  l'avvenuta
notificazione al Senato e l'abbinamento al fascicolo processuale  nel
quale era contenuta l'ordinanza della Corte  ed  erano  indicati  gli
adempimenti successivi»; 
    che, nelle more  della  camera  di  consiglio,  il  Senato  della
Repubblica ha depositato, il 19 gennaio 2021, una nota illustrativa; 
    che, in tale nota, il Senato chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile  e/o  improcedibile,  ribadendo  la  perentorieta'  dei
termini processuali e ritenendo  non  sufficiente,  ai  fini  di  una
rimessione  in   termini,   il   richiamo   a   «meri   inconvenienti
organizzativi», inidonei a integrare gli estremi della causa di forza
maggiore; 
    che tale conclusione sarebbe suffragata dalla natura  eccezionale
della sospensione dei termini processuali disposta dal legislatore  e
ritenuta applicabile al processo  costituzionale  dal  decreto  della
Presidente di questa Corte del 24 marzo 2020; 
    che, in una ulteriore memoria, depositata il 28 gennaio 2021,  il
Senato reitera  tali  argomentazioni  e  ribadisce  la  richiesta  di
inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso. 
    Considerato che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 (reg.
confl. pot. n. 6 del 2020),  il  Tribunale  ordinario  di  Torino  ha
promosso  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  in
riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica  ha
ritenuto  che  le  dichiarazioni,  rilasciate  il  13  gennaio   2014
dall'allora senatore S.  E.,  riguardanti  L.  P.,  fossero  espresse
nell'esercizio delle sue funzioni, e,  pertanto,  riconducibili  alla
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  della
Costituzione (delibera del Senato  della  Repubblica  del  9  gennaio
2019, Doc. IV-ter, n. 1); 
    che questa Corte ha  dichiarato  il  conflitto  ammissibile,  con
ordinanza n. 148 del 2020 (depositata il 10 luglio 2020); 
    che la predetta ordinanza e' stata  regolarmente  notificata  dal
ricorrente Tribunale di Torino al Senato della Repubblica, unitamente
al ricorso introduttivo, in data 27 luglio 2020; 
    che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, delle Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'ulteriore  adempimento
in capo al ricorrente, ai  fini  dell'introduzione  del  giudizio  di
merito, consiste nel deposito - nella cancelleria di questa  Corte  -
degli atti notificati, entro il termine di trenta giorni  dall'ultima
notificazione; 
    che,  nel  caso  in  esame,  gli  atti  sono   stati   depositati
tardivamente, ovverosia  il  24  dicembre  2020,  quattro  mesi  dopo
l'ultima notificazione; 
    che, in conformita' alla costante giurisprudenza  costituzionale,
tale  deposito  deve  ritenersi  tardivo,   essendo   detto   termine
perentorio (si vedano, tra le molte, le ordinanze n. 185 del 2014, n.
23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 253 del 2007); 
    che il Tribunale di Torino ha presentato istanza di rimessione in
termini,  adducendo  giustificazioni  legate   alla   necessita'   di
riorganizzare l'ufficio  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
    che  simili  inconvenienti  riorganizzativi  non  integrano   gli
estremi di un grave impedimento oggettivo  al  rispetto  dei  termini
processuali; 
    che, dunque,  l'istanza  deve  essere  rigettata,  non  potendosi
procedere allo svolgimento della fase  di  merito  del  giudizio  sul
conflitto di attribuzione.