ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 10,  commi
1 e 2, 11, commi 1 e 4, e 15, comma 1, lettera b)  (recte:  comma  1,
nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b,  nell'art.  2
della legge della Provincia autonoma di Trento 2  novembre  1993,  n.
29, recante «Attuazione della delega in materia di Universita'  degli
studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale
e artistica»), della legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  23
dicembre 2019,  n.  13  (Legge  di  stabilita'  provinciale  2020)  e
dell'art. 10 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  23
dicembre 2019, n.  12  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
provinciale 2020), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorsi, il primo notificato il 24-27 febbraio 2020,  il  secondo
spedito per la notificazione  il  24  febbraio  2020,  depositati  in
cancelleria il 2 marzo 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri  28
e 29 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    udito nell'udienza pubblica  del  23  febbraio  2021  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e  gli
avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma
di Trento, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24-27 febbraio 2020 e depositato il
2 marzo 2020, iscritto al reg. ric. n. 28 del 2020, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, oltre a quelle gia' decise con  la
sentenza di questa Corte n. 174 del 2020, questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e  4,  e  15,
comma 1, lettera b) (recte: comma 1, nella parte in cui introduce  il
comma 4-bis, lettera b,  nell'art.  2  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29, recante «Attuazione  della
delega in materia di Universita' degli studi di Trento e disposizioni
in materia di alta formazione musicale  e  artistica»),  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge  di
stabilita' provinciale 2020). 
    1.1.- I commi impugnati dell'art. 10 della legge prov. Trento  n.
13 del 2019, modificando i primi due commi dell'art.  6  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5  (Assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2019-2021), stabiliscono i limiti di spesa per il
personale appartenente al comparto autonomie  locali  e  al  comparto
ricerca (comma 1), nonche' al comparto scuola (comma 2), in relazione
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022. 
    Il ricorrente osserva che tali stanziamenti aggiornano  i  valori
complessivi di spesa  per  il  personale  previsti  per  il  triennio
2020-2022,   includendo   gli   oneri   gia'   autorizzati   per   la
contrattazione nel triennio 2016-2018, ma «senza fornire elementi per
l'individuazione dei criteri utilizzati  a  tal  fine».  Da  cio'  si
ricaverebbe la violazione della  riserva  di  competenza  legislativa
statale nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo  comma,
lettera l, della Costituzione), perche' tale  spesa  potrebbe  essere
influenzata da eventuali incrementi per rinnovi contrattuali che  non
sarebbero «evidenziati distintamente», cosi' che le  norme  impugnate
non  consentirebbero  «di  valutare  i  criteri   adottati   per   la
definizione  dell'importo  ivi  previsto  ad  integrazione  di  altri
importi gia' definiti a titolo  di  incremento  contrattuale  da  una
precedente legge provinciale». 
    1.2.- Con l'art. 11, comma 1, della legge prov. Trento n. 13  del
2019, sono stati determinati gli oneri (quantificati in venti milioni
di euro per l'anno 2020 e in dieci milioni per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022) per l'avvio della contrattazione collettiva  provinciale
per il triennio 2019-2021 relativa al personale  degli  enti  cui  la
medesima si applica in base all'art. 54 della legge  della  Provincia
autonoma di Trento 3 aprile 1997, n.  7  (Revisione  dell'ordinamento
del  personale  della  Provincia  autonoma  di  Trento),  nonche'  al
personale  delle  scuole  d'infanzia  equiparate  e  dei  centri   di
formazione professionale. Con il comma 4 del medesimo art. 11 e'  poi
autorizzato uno stanziamento  di  cinquecentomila  euro  sui  bilanci
degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il  cinquanta
per cento della quota di adesione a fondi sanitari integrativi per  i
familiari del personale di  cui  al  comma  1  di  eta'  inferiore  a
diciotto anni. 
    Ad avviso del  ricorrente,  le  medesime  censure  di  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., svolte in  relazione
all'impugnato art. 10, varrebbero anche in relazione agli  incrementi
relativi alla contrattazione collettiva provinciale per  il  triennio
2019-2021 disposti dall'art. 11, comma  1,  poiche'  «in  assenza  di
elementi  per  la  determinazione  degli  importi  previsti   risulta
impossibile una valutazione in termini di coerenza con gli incrementi
definiti in ambito nazionale per il restante personale pubblico», con
riferimento, in particolare, ai valori di incremento  cumulato  delle
retribuzioni medie stabiliti dalla legge 27  dicembre  2019,  n.  160
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). 
    1.3.- L'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019
introduce il comma 4-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento  n.  29
del 1993. Tale comma prevede,  alla  lettera  b),  che  la  Provincia
autonoma puo' promuovere, con riferimento  ai  test  di  ingresso  ai
corsi universitari erogati dall'Universita' di Trento,  «una  riserva
di un numero di posti non inferiore al 10  per  cento  per  candidati
residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parita'  di  merito
con candidati non residenti». 
    Tale  disposizione   comporta,   secondo   il   ricorrente,   una
discriminazione  ingiustificata  e  una  lesione  del  principio   di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., del quale  viene  richiamato  in
particolare il secondo comma,  perche'  introdurrebbe  un  titolo  di
preferenza per l'accesso all'universita' in ragione  di  un  criterio
non strettamente legato al merito scolastico  o,  piu'  in  generale,
«alla mission dell'istituzione  universitaria  stessa»,  come  quello
della mera residenza anagrafica. 
    1.4.- Tutte le disposizioni impugnate sarebbero altresi', secondo
il ricorso introduttivo del presente giudizio, in  contrasto  «con  i
limiti di competenza posti dallo Statuto  provinciale  di  autonomia»
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
    2.- Si e' costituita in giudizio, con atto depositato il 7 aprile
2020, la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il  ricorso  sia
dichiarato inammissibile e infondato. 
    2.1.- Con riferimento alle censure che investono l'art. 10, commi
1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, la difesa provinciale
premette che con tali disposizioni il legislatore trentino ha inteso,
in sede di adozione della legge di stabilita' annuale, determinare la
spesa da prevedere in bilancio per il personale provinciale,  secondo
quanto richiesto dall'art. 63 della legge prov. Trento n. 7 del  1997
e, con riferimento al personale scolastico, dall'art. 85 della  legge
della Provincia autonoma di Trento  7  agosto  2006,  n.  5  (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino). Nel  rispetto  di
quanto  richiesto  da  tali  previsioni,  pertanto,  le  disposizioni
impugnate si limiterebbero a quantificare e ad autorizzare la spesa a
regime  per  il  triennio  2020-2022,  senza  occuparsi  degli  oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva, che sono infatti  definiti
da una distinta disposizione legislativa (art.  11)  contenuta  nella
medesima legge prov. Trento n.  13  del  2019,  peraltro  oggetto  di
specifica impugnazione con il medesimo ricorso. 
    Cio' premesso, la difesa  provinciale  sostiene  che  le  censure
siano inammissibili perche' il  ricorso  governativo  ignorerebbe  le
competenze  legislative  attribuite  alla  Provincia  autonoma  dallo
statuto regionale in materia di «ordinamento degli uffici provinciali
e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale del Trentino-Alto  Adige»),  di  personale  degli
enti locali, che l'art. 65  dello  statuto  devolve  alla  competenza
regionale ma che  resta  in  capo  alla  Provincia  autonoma  per  la
contrattazione di livello provinciale  (art.  88  della  legge  della
Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio  2018,  n.  2,  recante  «Codice
degli enti  locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige»),
nonche' di personale scolastico (art. 9, numero 2, dello statuto reg.
Trentino-Alto Adige, come attuato dal d.P.R. 15 luglio 1988, n.  405,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Trento»). 
    Sotto un distinto profilo,  le  censure  sarebbero  inammissibili
anche perche', ad avviso della difesa  provinciale,  il  ricorso  non
spiega in che modo una norma di autorizzazione  della  spesa  per  il
personale, programmata su base triennale secondo le comuni regole  di
bilancio, possa determinare una violazione della  competenza  statale
in materia di ordinamento civile. Tale ultimo rilievo ridonderebbe in
una ragione di infondatezza delle censure governative, anche  perche'
il presupposto interpretativo da cui esse muovono, e cioe' che l'art.
10, commi 1 e 2,  della  legge  prov.  Trento  n.  13  del  2019  non
consentirebbe  una  quantificazione  degli  oneri   per   i   rinnovi
contrattuali nel triennio 2019-2021, e' errato in ragione  del  fatto
che tali oneri sono quantificati da una  diversa  disposizione  della
medesima legge prov. Trento n. 13 del 2019, vale a dire il richiamato
art. 11. 
    2.2.- Quanto alle censure che investono l'art. 11, commi 1  e  4,
della legge prov. Trento  n.  13  del  2019,  la  Provincia  autonoma
osserva preliminarmente  come,  contrariamente  a  quanto  deduce  il
ricorrente, sia lo  stanziamento  delle  risorse  per  l'avvio  della
contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021,  sia
quello volto a  favorire  l'adesione  dei  familiari  dei  dipendenti
provinciali ai fondi sanitari integrativi sono stati  deliberati  dal
Consiglio provinciale sulla base dei dati  validati  dalla  relazione
tecnica, di cui viene assunta la compatibilita' con quanto  previsto,
a riguardo, dalla normativa statale. 
    Cio' premesso, anche tali  motivi  di  ricorso  vengono  ritenuti
inammissibili, perche' non  verrebbero  prese  in  considerazione  le
competenze  legislative  attribuite  alla  Provincia  autonoma  dallo
statuto reg. Trentino-Alto Adige in  materia  di  organizzazione  del
personale e di  programmazione  finanziaria,  ne'  verrebbe  spiegato
perche'  la  norma  di  autorizzazione  alla  spesa  dovrebbe  essere
riferita  alla  materia  dell'ordinamento   civile.   In   relazione,
specificamente, al comma 4 del  citato  art.  11,  l'inammissibilita'
deriverebbe anche dal fatto  che  il  ricorso  non  svolge,  «nemmeno
embrionalmente», motivi di doglianza. 
    Le censure sarebbero comunque infondate, perche' l'art. 11  della
legge prov. Trento n. 13 del 2019 si limita ad autorizzare una  spesa
per i rinnovi contrattuali, spettando poi all'Agenzia provinciale per
la rappresentanza negoziale provvedere alle necessarie trattative per
i rinnovi in questione sulla  base  della  provvista  risultante  dal
riparto effettuato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3  del
medesimo art. 11. La difesa provinciale  osserva,  peraltro,  che  le
somme stanziate sono in linea con i parametri statali, secondo quanto
risulta   dalla   relazione   tecnica   predisposta   in    occasione
dell'approvazione del disegno di legge. 
    Ugualmente   non    rientrante    nell'ambito    della    materia
dell'ordinamento civile sarebbe poi  la  disposizione  contenuta  nel
comma 4 del richiamato art. 11, perche' espressiva di una «scelta  di
politica  sanitaria»,  volta  a  incentivare  comportamenti  virtuosi
nell'interesse  pubblico  «in  quanto  migliorativi  della  sicurezza
sanitaria degli operatori di servizi  amministrativi  e  pubblici  di
estrema rilevanza sociale e dei loro famigliari». 
    2.3.- Sarebbe, da ultimo, infondata anche la questione  sollevata
in relazione all'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del
2019, nella parte in  cui  introduce  il  comma  4-bis,  lettera  b),
nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993. 
    Tale  disposizione,  contrariamente   a   quanto   ritenuto   dal
ricorrente, non introdurrebbe infatti alcuna riserva di posti, ma  si
limiterebbe a prevedere che il criterio di preferenza  fondato  sulla
residenza possa essere promosso  dalla  Provincia  autonoma  all'atto
della stipula dell'intesa con l'Universita'  degli  studi  di  Trento
disciplinata dall'art. 2 della legge prov. Trento  n.  29  del  1993.
Peraltro, tale «possibile obiettivo» della  politica  provinciale  si
tradurrebbe  nella  «limitata  introduzione  (il  10%  e'  la  misura
dell'obiettivo provinciale) di  un  mero  criterio  di  preferenza  a
favore dei candidati residenti, destinato ad  operare  a  parita'  di
merito», mirante a far si' che, nel rispetto del  primario  interesse
alla promozione del merito, la Provincia assicuri che  «l'Universita'
insediata nel proprio territorio svolga anche una funzione  sociale»,
consistente nell'innalzamento del livello  di  scolarizzazione  della
popolazione residente. La legittimita' di un simile intervento -  che
peraltro lascerebbe impregiudicata l'autonomia dell'Universita',  che
sarebbe libera di recepirne o meno i contenuti - troverebbe del resto
sostegno nelle disposizioni contenute negli artt. 19, ultimo comma, e
113 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, oltre che nelle norme  di
attuazione contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011,  n.  142
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto  Adige  recanti  delega  di  funzioni  legislative   ed
amministrative  statali  alla  Provincia  di  Trento  in  materia  di
universita' degli studi). 
    3.- Con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio  2020
e depositato il 2 marzo 2020, iscritto al reg. ric. n. 29  del  2020,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  promosso,  oltre  a  quelle
gia' definite con la richiamata sentenza di questa Corte n.  174  del
2020, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della
legge della Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  12
(Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020). 
    3.1.- Il ricorrente premette che l'art. 10, comma 1, della  legge
prov. Trento n. 12 del 2019 ha stabilito che i termini  di  validita'
delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a  tempo
indeterminato relative al comparto autonomie locali,  gia'  prorogati
fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre  del  2020,
sono ulteriormente prorogati al  30  giugno  2020.  Il  comma  2  del
medesimo articolo stabilisce analoga proroga al medesimo termine  del
30 giugno 2020 per le graduatorie per  l'assunzione  di  personale  a
tempo indeterminato degli enti  strumentali  indicati  dall'art.  33,
comma 1, lettera a) della legge della Provincia autonoma di Trento 16
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia  di  governo  dell'autonomia  del
Trentino), «fatta eccezione per  le  graduatorie  del  personale  del
ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista». 
    Cio'  premesso,  nel  presupposto   che   la   disciplina   delle
graduatorie concorsuali attenga  alla  materia  «ordinamento  civile»
(art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) «trattandosi di una  fase
prodromica e funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro», il
ricorso assume che vi sia un contrasto tra le disposizioni  impugnate
e gli ambiti temporali che, con riguardo alla possibilita' di proroga
delle graduatorie dei concorsi pubblici, sono specificamente previsti
dall'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019.  Secondo  quanto
prevede, in particolare, la lettera  a)  di  tale  disposizione,  «le
graduatorie approvate nell'anno 2011 sono  utilizzabili  fino  al  30
marzo 2020 previa  frequenza  obbligatoria,  da  parte  dei  soggetti
inseriti nelle graduatorie, di corsi di  formazione  e  aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  e  previo  superamento  di  un
apposito  esame-colloquio  diretto  a   verificarne   la   perdurante
idoneita'». 
    Laddove, infatti, si dovesse assumere che le graduatorie  cui  si
applicano le  disposizioni  impugnate,  «stante  l'impossibilita'  di
dedurre riferimenti certi dal  dato  letterale»  di  esse,  risalgono
all'anno 2011, si genererebbe un contrasto con la  normativa  statale
sopra  citata,  perche'  il  tempo   di   vigenza   stabilito   dalle
disposizioni impugnate (30 giugno 2020) sarebbe piu' ampio di  quello
indicato dalla norma statale (30 marzo 2020). 
    Entrambi i commi dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12  del
2019 sarebbero altresi' in contrasto con i principi di  coordinamento
della finanza pubblica di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
analogamente a quanto stabilito da questa Corte nelle sentenze  n.  5
del 2020 e n. 241 del 2018 sulla base di quanto previsto dall'art. 1,
comma 1148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2018-2020),  secondo  cui  «l'efficacia
delle graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle  assunzioni»,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
    L'art. 10, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 2019,  che
esclude dalla proroga di cui al comma 1 le  graduatorie  relative  al
personale sanitario, introdurrebbe infine, ad avviso del  ricorrente,
un'esclusione ingiustificata che, per di piu',  non  trova  riscontro
nella legislazione statale, con conseguente  violazione  dell'art.  3
Cost. 
    4.- Si e' costituita in giudizio, con atto depositato l'8  maggio
2020, la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che le questioni  di
legittimita' costituzionale riguardanti l'art. 10 della  legge  prov.
Trento n. 12 del  2019  siano  dichiarate  inammissibili  e  comunque
infondate. 
    4.1.- Ad avviso della difesa provinciale, sarebbero innanzi tutto
inammissibili le censure consistenti nella violazione dell'art.  117,
commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., perche' il  ricorrente  ha
trascurato di considerare  il  quadro  delle  competenze  legislative
statutariamente attribuite alla Provincia autonoma, ed in particolare
quelle in materia di organizzazione degli uffici e  del  personale  e
degli enti sanitari (artt. 8, numero 1, e 9, numero 10, dello statuto
reg. Trentino-Alto Adige), nonche' il principio per cui essa concorre
agli obiettivi di finanza pubblica nelle forme e nei limiti  previsti
dall'art. 79 dello statuto stesso. 
    Sarebbe,  inoltre,  specificamente   inammissibile   la   censura
consistente nella violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
riferimento al parametro interposto rappresentato dall'art. 1,  comma
147, della legge n. 160 del 2019, perche'  quest'ultimo,  al  momento
della entrata in vigore delle disposizioni impugnate (avvenuta il  25
dicembre 2019), non poteva ritenersi esistente in quanto contenuto in
una legge entrata in vigore in un momento  successivo  (segnatamente,
il 1° gennaio 2020). 
    Sotto un diverso  e  ulteriore  profilo,  la  difesa  provinciale
eccepisce l'inammissibilita' anche della  censura  relativa  all'art.
10, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del  2019,  limitatamente
alla mancata proroga delle graduatorie per  il  personale  sanitario,
poiche' essa non  troverebbe  alcuna  corrispondenza  nella  delibera
governativa. 
    La difesa provinciale deduce in ogni caso l'infondatezza di tutte
le questioni aventi ad oggetto l'art. 10 della legge prov. Trento  n.
12 del 2019. 
    Sarebbe in primo  luogo  infondata  l'asserita  violazione  della
competenza legislativa statale nella  materia  «ordinamento  civile»,
perche' la  validita'  delle  graduatorie  afferirebbe  alla  diversa
materia, di spettanza provinciale, dell'ordinamento  degli  uffici  e
dell'organizzazione  amministrativa,  rientrando   nella   disciplina
dell'accesso al pubblico impiego e inserendosi nella  fase  anteriore
all'instaurazione del rapporto di lavoro (sono richiamate le sentenze
di questa Corte n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018). 
    Non sussisterebbe neanche la violazione dei principi fondamentali
in materia di coordinamento della finanza pubblica,  con  particolare
riferimento a quelli contenuti nel  richiamato  art.  1,  comma  147,
della legge n. 160 del 2019. Tra le graduatorie in corso di validita'
cui le norme impugnate sarebbero applicabili, infatti, non  vi  sono,
secondo quanto risulta dalla documentazione allegata alla memoria  di
costituzione, graduatorie approvate nel  2011,  cosi'  che,  su  tale
aspetto e con riferimento a quanto stabilito dal citato art. 1, comma
147, lettera a), della legge n. 160 del 2019, le censure  governative
sarebbero  prive  di  oggetto.  Tutte  le  graduatorie  in  corso  di
validita', i cui  termini  sono  stati  gia'  prorogati  fino  al  31
dicembre 2019 o erano  in  scadenza  nel  primo  semestre  del  2020,
sarebbero pertanto state prorogate ad un  termine  (30  giugno  2020)
addirittura anticipato rispetto  a  quelli  previsti  dal  richiamato
parametro statale interposto, il che e' del  resto  consentito  dalla
medesima disposizione statale nel momento in cui fa salvi «i  periodi
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali». 
    In ogni caso, la difesa  provinciale  osserva  in  subordine  che
norme  statali  di  natura  puntuale  non  potrebbero  dettare   alla
Provincia autonoma di Trento criteri  di  coordinamento  finanziario,
sia perche' tali limiti devono essere stabiliti secondo il meccanismo
dei saldi concordati di cui all'art. 79 dello statuto di autonomia  e
nelle forme dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),  sia  perche'  lo  Stato  non  avrebbe   titolo   per
condizionare con norme di «mero coordinamento finanziario»  la  spesa
in settori di competenza provinciale finanziati,  come  nel  caso  di
specie, ad esclusivo carico delle Province (sono richiamate,  tra  le
altre, le sentenze di questa Corte n. 231 del 2017, n. 75 del 2016  e
n. 125 del 2015). Peraltro, la Provincia autonoma  di  Trento  dubita
che  possa  assurgere  al  rango   di   principio   fondamentale   di
coordinamento della finanza pubblica una  disposizione,  come  quella
sopra richiamata, che si inserisce in un orientamento del legislatore
nazionale segnato da ripetuti e repentini cambi di direzione in  tema
di possibilita' di utilizzo delle  graduatorie  concorsuali  oltre  i
termini originariamente stabiliti. 
    Da  ultimo,  sarebbe  infondata  anche  la  censura   consistente
nell'omessa  proroga  delle  graduatorie  del  personale   sanitario,
perche' il legislatore provinciale ha inteso,  «con  valutazione  non
irragionevole»,  escludere  dalla   proroga   quelle   categorie   di
lavoratori «che piu' risentono della  esigenza  di  un  aggiornamento
professionale  e  quindi  dell'esigenza   di   verificare   l'attuale
idoneita' ad essere assunti». 
    4.2.- In prossimita' dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma
di Trento ha depositato memoria in entrambi  i  giudizi,  illustrando
ulteriormente  le  ragioni   a   sostegno   dell'inammissibilita'   e
dell'infondatezza  delle  censure  governative.  In  relazione   alla
questione di legittimita' costituzionale che ha investito l'art.  11,
comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, in particolare,  la
difesa provinciale chiede che venga dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere, perche' tale disposizione e'  stata  abrogata
dall'art. 9, comma 8, della legge della Provincia autonoma di  Trento
28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilita' provinciale 2021)  prima
di aver ricevuto alcuna applicazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24-27 febbraio 2020 e depositato il
2 marzo 2020, iscritto al reg. ric. n. 28 del 2020, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso,  tra  l'altro,  questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 10, commi 1 e 2, 11, commi  1
e 4, e 15, comma 1, lettera b) (recte: comma 1, nella  parte  in  cui
introduce il comma 4-bis, lettera b, nell'art. 2  della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Trento  2  novembre  1993,  n.  29,  recante
«Attuazione della delega in materia di  Universita'  degli  studi  di
Trento e disposizioni  in  materia  di  alta  formazione  musicale  e
artistica»), della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  23
dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilita' provinciale 2020). 
    1.1.- Con il primo motivo di ricorso viene impugnato  l'art.  10,
commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019,  con  cui  sono
stati  modificati  i  limiti  per  la  spesa  relativa  al  personale
provinciale appartenente  ai  comparti  autonomie  locali  e  ricerca
(comma 1) nonche' al  comparto  scuola  (comma  2)  per  il  triennio
2020-2022. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117,  secondo
comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  perche'  il   legislatore
provinciale non avrebbe fornito elementi per  la  individuazione  dei
criteri utilizzati per la definizione  degli  importi  previsti,  che
pertanto  potrebbero  includere  eventuali  incrementi  per   rinnovi
contrattuali. 
    1.2.- Con il secondo motivo il ricorrente impugna,  in  relazione
al medesimo parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., l'art. 11, commi 1 e 4, della legge prov.  Trento  n.  13  del
2019, con  cui  vengono  determinati  gli  oneri  per  l'avvio  della
contrattazione  collettiva  provinciale  per  il  triennio  2019-2021
(comma 1) e viene stanziata una  somma  (500.000  euro)  sui  bilanci
degli anni 2020-2022 per coprire la meta' della quota di  adesione  a
fondi sanitari integrativi per i familiari del personale  provinciale
di eta' inferiore a diciotto anni (comma 4). Anche in questo caso, il
ricorrente lamenta come, in assenza di elementi per la determinazione
degli  importi,  non  sia  possibile  verificare  se  gli  incrementi
stabiliti  siano  coerenti  con  quanto  stabilito  per  il  restante
personale pubblico. 
    1.3.- Il ricorrente censura, inoltre, l'art. 15, comma  1,  della
legge prov. Trento n. 13 del 2019,  nella  parte  in  cui  introduce,
nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993, il comma  4-bis,
lettera b), secondo il quale la Provincia autonoma  puo'  promuovere,
nell'ambito dell'intesa con l'Universita' di Trento di cui al comma 1
del medesimo art. 2, una riserva per l'accesso ai corsi  universitari
«di un numero di posti non inferiore al 10 per  cento  per  candidati
residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parita'  di  merito
con candidati non residenti». E' dedotta la  violazione  dell'art.  3
Cost., e in particolare del  suo  secondo  comma,  perche'  la  norma
impugnata comporterebbe una lesione del principio di uguaglianza  per
il fatto di introdurre un titolo di preferenza non legato  al  merito
scolastico   o   ai   piu'   generali   obiettivi    dell'istituzione
universitaria, ma al solo requisito della residenza. 
    1.4.- Il ricorrente sostiene che tutte le disposizioni  impugnate
«eccedono  anche  dalle  competenze  provinciali»   attribuite   alla
Provincia autonoma di Trento dallo  statuto  speciale  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo   statuto   speciale    del
Trentino-Alto Adige»). 
    2.- Con ricorso spedito per la notificazione in data 24  febbraio
2020 e depositato il 2 marzo 2020, iscritto al reg. ric.  n.  29  del
2020, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso,   tra
l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10  della
legge della Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  12
(Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020). 
    2.1.- Il ricorrente lamenta  che  l'articolo  impugnato,  per  il
fatto di prorogare al 30 giugno 2020 i  termini  di  validita'  delle
graduatorie  per  l'assunzione  di  personale  provinciale  a   tempo
indeterminato del comparto autonomie locali (comma 1)  e  degli  enti
strumentali della Provincia autonoma indicati dall'art. 33, comma  1,
lettera a) della legge della Provincia autonoma di Trento  16  giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del  Trentino)
(comma 2), gia' prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza  nel
primo semestre del 2020, sarebbero in contrasto con l'art. 117, commi
secondo, lettera l), e terzo,  Cost.,  in  riferimento  alla  materia
«ordinamento civile» e ai  principi  fondamentali  del  coordinamento
della  finanza  pubblica.  La  proroga  in   parola,   infatti,   non
rispetterebbe i  piu'  ristretti  termini  di  utilizzabilita'  delle
graduatorie stabiliti dall'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre
2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio  2020-2022).
Sarebbe inoltre lesiva del principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost. la previsione contenuta nell'art.  10,  comma  2,  della  legge
prov.  Trento  n.  12  del  2019,  secondo  la  quale  il   personale
provinciale del ruolo sanitario  sarebbe  escluso  dal  regime  della
proroga delle graduatorie. 
    3.-  Deve  preliminarmente  osservarsi  che   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse con i ricorsi n. 28 e n. 29  del
2020 concernenti  altre  disposizioni  contenute  nelle  leggi  della
Provincia autonoma di Trento n. 13 e n. 12 del 2019 sono  state  gia'
trattate congiuntamente in quanto connesse per materia a disposizioni
oggetto   di   precedenti   impugnazioni   e   decise,   nel    senso
dell'inammissibilita' e dell'infondatezza, con la sentenza n. 174 del
2020. 
    Alla luce di tale precedente trattazione congiunta e tenuto conto
dell'analogia  tra  alcuni  profili  di  censura,  oltre  che   della
contestuale adozione delle disposizioni impugnate, i  giudizi  devono
essere riuniti anche con riguardo alla  trattazione  delle  questioni
residue promosse con i medesimi ricorsi. 
    4.- In relazione alla questione  avente  ad  oggetto  l'art.  10,
commi 1 e 2, della legge prov. Trento  n.  13  del  2019,  la  difesa
provinciale eccepisce l'inammissibilita' delle censure governative in
quanto il ricorso introduttivo avrebbe trascurato di considerare  gli
ambiti di competenza legislativa attribuiti alla  Provincia  autonoma
dallo statuto reg. Trentino-Alto Adige, con  particolare  riferimento
all'«ordinamento degli uffici provinciali e  del  personale  ad  essi
addetto»  (art.  8,  numero  1),  al  personale  degli  enti   locali
(attribuito alla Provincia autonoma, per gli  aspetti  inerenti  alla
contrattazione, dall'art.  88  della  legge  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2, recante «Codice  degli  enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige»)  e  al  personale
scolastico (art.  9,  numero  2,  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige). La censura sarebbe altresi' inammissibile perche' non sarebbe
dato comprendere, ad avviso della difesa provinciale, come una  norma
di autorizzazione della spesa per il personale, programmata  su  base
triennale  secondo  le  regole   provinciali   di   bilancio,   possa
determinare una violazione della competenza  statale  in  materia  di
ordinamento civile. 
    4.1.- L'eccezione  di  inammissibilita'  che  lamenta  la  natura
generica e oscura della censura governativa,  in  quanto  logicamente
preliminare rispetto a quella concernente la  mancata  considerazione
del parametro statutario, deve essere presa in esame per prima. 
    Essa e' fondata. 
    E' costante l'orientamento  di  questa  Corte  secondo  cui,  nel
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  principale,   il
ricorrente  ha  non  solo  l'onere  di  individuare  le  disposizioni
impugnate  e  i  parametri  costituzionali  dei  quali   lamenta   la
violazione,  ma  anche  di  proporre  una  motivazione  che  non  sia
meramente  assertiva  e  che  contenga  una   specifica   e   congrua
indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con  i
parametri  evocati,  dovendo  contenere   una   sia   pur   sintetica
argomentazione di merito  a  sostegno  delle  censure  (ex  plurimis,
sentenze n. 199, n. 194 e n. 25 del 2020, n. 83 del 2018 e n. 261 del
2017). 
    Il ricorso introduttivo  del  presente  giudizio  assume  che  la
determinazione dei suddetti limiti di spesa  possa  celare  eventuali
rinnovi  per  incrementi  contrattuali,  ma  manca   del   tutto   di
confrontarsi con  il  tenore  della  disposizione  oltre  che  con  i
riscontri emergenti dai  lavori  preparatori,  dai  quali  si  ricava
invece pianamente che lo stanziamento in esame, secondo le previsioni
contabili di cui all'art. 63 della legge della Provincia autonoma  di
Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del  personale
della Provincia autonoma di Trento) e all'art. 85 della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5  (Sistema  educativo
di istruzione e formazione del Trentino), riguarda voci di  spesa  "a
regime"  per  il  personale  che  non  includono  oneri  per  rinnovi
contrattuali. 
    Oltre a cio', e' evidentemente contraddittorio che il  ricorrente
imputi alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge
prov. Trento n. 13 del 2019 di aver surrettiziamente  stabilito  cio'
che, con tutta evidenza, dispone l'articolo immediatamente successivo
(art. 11, comma 1), che determina proprio l'ammontare degli oneri per
i rinnovi contrattuali per il medesimo arco temporale  (2020-2022)  e
che il  ricorrente,  peraltro,  impugna  con  il  secondo  motivo  di
ricorso. 
    Alla luce di cio', la questione  avente  ad  oggetto  l'art.  10,
commi 1 e 2, della legge prov. Trento n.  13  del  2019  deve  essere
dichiarata  inammissibile  perche'  formulata  in  modo  generico   e
assertivo (ex plurimis, sentenze n. 144 del 2020 e n. 286 del 2019) e
perche' si limita a  prospettare  un  contenuto  lesivo  delle  norme
impugnate in termini solo  eventuali  e  ipotetici,  laddove  sarebbe
semmai  spettato  al  ricorrente  dimostrare  che  gli   stanziamenti
previsti   ricomprendono   anche   oneri   per   il   rinnovo   della
contrattazione collettiva (analogamente, sentenze n. 130 e n. 117 del
2020). 
    5.- In relazione alla questione  avente  ad  oggetto  l'art.  11,
comma 1,  della  legge  prov.  Trento  n.  13  del  2019,  la  difesa
provinciale ha  formulato  ragioni  di  inammissibilita'  analoghe  a
quelle rivolte nei confronti delle censure gia' prese  in  esame  con
riferimento all'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n.  13
del 2019.  Con  la  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza
pubblica, la difesa della  resistente  ha  altresi'  sollecitato  una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perche'  la
disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 9, comma 8,  della
legge della Provincia autonoma di Trento  28  dicembre  2020,  n.  16
(Legge di stabilita' provinciale 2021), a decorrere  dal  1°  gennaio
2021. 
    5.1.-    Occorre,    innanzi    tutto,    verificare    l'effetto
dell'intervenuta abrogazione della disposizione  ora  richiamata  sul
giudizio in corso. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una  modifica
della  disposizione   oggetto   della   questione   di   legittimita'
costituzionale promossa in  via  principale  che  sia  intervenuta  a
seguito dell'instaurazione del giudizio determina la cessazione della
materia  del  contendere  «quando   ricorrono,   al   contempo,   due
condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate  con  il
ricorso e il fatto che la  disposizione  censurata  non  abbia  avuto
medio tempore applicazione (ex plurimis, da ultimo, sentenze n.  200,
n. 70 e n. 25 del 2020, n. 287 e n. 56 del 2019)» (sentenza n. 7  del
2021). 
    Nel caso di specie, non puo' dubitarsi, secondo quanto del  resto
attestato  dall'Avvocatura  generale   in   pubblica   udienza,   che
l'intervenuta  abrogazione   della   disposizione   impugnata   abbia
carattere satisfattivo delle richieste del ricorrente. 
    Risulta altresi' evidente che alla medesima disposizione  non  e'
stata data applicazione, in  quanto  la  Provincia  autonoma  non  ha
proceduto, nel periodo considerato, ad alcun rinnovo contrattuale  e,
anzi, con l'art. 9, comma 7, della legge prov. Trento n. 16 del  2020
ha stabilito che alle riferite categorie di personale sia corrisposta
l'indennita' di vacanza contrattuale. 
    Ricorrono,  pertanto,  i   presupposti   perche'   debba   essere
dichiarata, in relazione alla questione avente ad oggetto l'art.  11,
comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, la cessazione della
materia del contendere. 
    5.2.- Quanto alla questione avente ad oggetto l'art. 11, comma 4,
della legge prov. Trento n. 13 del 2019, deve essere  preliminarmente
esaminata l'eccezione  di  inammissibilita'  formulata  dalla  difesa
provinciale, che ha lamentato l'assenza di  qualsiasi  motivazione  a
supporto della relativa censura. 
    Anche tale eccezione e' fondata. 
    Il ricorso introduttivo si limita infatti a riassumere il  tenore
della disposizione censurata e a evocare la violazione dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  adducendo   una   ragione   di
illegittimita'   costituzionale   riferibile   esclusivamente    alla
disposizione di cui all'art. 11, comma 1.  Il  ricorrente  ha  quindi
mancato di offrire una sia pure sintetica  argomentazione  di  merito
idonea a far si' che possa «ritenersi raggiunta quella "soglia minima
di chiarezza e completezza" (ex plurimis, sentenza n. 83  del  2018),
"che rende ammissibile l'impugnativa proposta" (sentenza n.  201  del
2018)» (sentenza n. 25 del 2020). 
    6.- Con il terzo motivo e' impugnato l'art. 15,  comma  1,  della
legge prov. Trento n. 13 del 2019, nella parte in  cui  introduce  il
comma 4-bis, lettera b), nell'art. 2 della legge prov. Trento  n.  29
del 1993. Tale disposizione prevede che «[c]on riferimento ai test di
ingresso ai corsi universitari la Provincia, nell'ambito  dell'intesa
di cui al comma 1, puo' promuovere [...] b) una riserva di un  numero
di posti non inferiore al 10 per cento  per  candidati  residenti  in
provincia di Trento, nell'ipotesi di parita' di merito con  candidati
non residenti». 
    Il motivo di doglianza avanzato dal ricorrente, secondo cui  tale
disposizione comporterebbe una lesione del principio di uguaglianza e
di non discriminazione per il fatto  di  introdurre  un  criterio  di
preferenza non legato al merito o agli  obiettivi  che  l'istituzione
universitaria  e'  chiamata  a  perseguire,  e'  ritenuto  privo   di
fondamento dalla difesa provinciale. In primo luogo, la  disposizione
impugnata  non  introdurrebbe  alcuna  riserva  di   posti,   ma   si
limiterebbe a  stabilire  un  criterio  di  preferenza  destinato  ad
operare in ipotesi eventuali e comunque del tutto  residuali,  quando
cioe' gli ultimi posti in graduatoria siano contesi da piu' candidati
collocati a parita'  di  merito  che  eccedano  il  numero  di  posti
disponibili. In  secondo  luogo,  essa  troverebbe  comunque  la  sua
giustificazione nella necessita' per la Provincia autonoma di  Trento
di  garantire  che  l'universita'  insediata  sul   suo   territorio,
favorendo  l'accesso  agli  studi  universitari   della   popolazione
residente, si faccia carico anche di una funzione  sociale  ponendosi
come strumento di progresso per la collettivita' locale. 
    6.1.- Preliminarmente, deve rilevarsi che, pur se  il  ricorrente
lamenta, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la violazione  del
secondo comma dell'art. 3 Cost., dal tenore complessivo dello  stesso
ricorso e della delibera governativa  di  autorizzazione  si  ricava,
implicitamente  ma  chiaramente,  la  denuncia  di   violazione   del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3,  primo  comma,  Cost.  E'
quindi con riferimento a tale parametro che la questione deve  essere
scrutinata nel merito. 
    6.2.- Sempre in via preliminare, va osservato che la disposizione
impugnata interviene a definire i contenuti  dell'atto  di  indirizzo
per l'universita' e la ricerca, che la  Giunta  provinciale  aggiorna
annualmente previa intesa con l'Universita' degli studi di Trento  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Trento n. 29 del  1993,
come modificato dall'art. 68, comma 2, della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, recante «Disposizioni per
la formazione del  bilancio  annuale  2012  e  pluriennale  2012-2014
(Legge finanziaria  provinciale  2012)».  In  particolare,  il  comma
4-bis, lettere a) e b), del medesimo art. 2, introdotto dall'art. 15,
comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del  2019,  attribuisce  alla
Provincia autonoma la facolta' di promuovere, con riferimento ai test
di ingresso universitari e nell'ambito dell'intesa dianzi richiamata,
sia «l'eliminazione della media dei voti d'esame di stato relativo al
secondo ciclo» (lettera a), sia «una riserva di posti  di  un  numero
non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in Provincia di
Trento,  nell'ipotesi  di  parita'  di  merito  con   candidati   non
residenti» (lettera b, impugnata nel presente giudizio). 
    Con il novellato art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del  1993,
la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  individuato  nell'«atto   di
indirizzo per l'universita' e la ricerca»  lo  strumento  chiamato  a
dare attuazione alla delega di funzioni  contenuta  nell'art.  2  del
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di
funzioni legislative ed  amministrative  statali  alla  Provincia  di
Trento in materia di Universita' degli studi), che  individua  ambiti
di intervento, criteri e procedure per la  definizione  dei  rapporti
finanziari tra la Provincia medesima e l'Universita' degli  studi  di
Trento. L'art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2011 prevede invece, al  comma
1, che «[l]'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito
nel rispetto della Costituzione e di  quanto  disposto  dal  presente
decreto», il quale infatti  detta  nel  medesimo  art.  3,  comma  1,
principi e criteri direttivi cui l'Universita' deve attenersi in sede
di redazione del relativo  Statuto,  oltre  che  specifici  requisiti
organizzativi e funzionali (art. 3, comma 2). 
    6.3.- Poste tali premesse, la questione e' fondata. 
    La disposizione impugnata incide oggettivamente  sui  termini  di
godimento del diritto allo studio  universitario,  per  il  fatto  di
prefigurare in astratto un criterio  di  preferenza,  incentrato  sul
requisito della residenza nel territorio  provinciale,  in  grado  di
determinare l'esclusione di candidati non residenti  collocati  nelle
graduatorie  per  l'accesso  ai  corsi  universitari  a  parita'   di
punteggio sulla base dei requisiti di merito. 
    Secondo l'orientamento costante  di  questa  Corte,  disposizioni
legislative che individuino nella residenza piu' o meno prolungata in
un determinato territorio la condizione o anche solo un  elemento  di
favore per l'accesso a determinate prestazioni  (sentenze  n.  9  del
2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 del 2018) o per l'ammissione  a
procedure selettive (sentenza n. 151 del 2020) superano il vaglio  di
legittimita'  soltanto  se  mostrano   una   idonea   e   ragionevole
correlazione con la funzione e  la  finalita'  dei  servizi  o  delle
prestazioni il cui godimento e' inciso dalle disposizioni oggetto  di
esame. 
    Nel caso di specie,  non  puo'  intravedersi  alcuna  ragionevole
correlazione  tra  il  requisito  della  residenza   nel   territorio
provinciale e l'accesso ai corsi universitari. 
    Questa  Corte  ha  gia'  chiarito  che  il  diritto  allo  studio
«comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla
istruzione inferiore, ma altresi' quello - in un sistema in  cui  "la
scuola e' aperta a tutti" (art. 34, primo comma, della  Costituzione)
- di accedere, in base alle proprie capacita' e ai propri meriti,  ai
"gradi piu' alti degli studi" (art. 34,  terzo  comma):  espressione,
quest'ultima, in cui deve  ritenersi  incluso  ogni  livello  e  ogni
ambito di formazione previsti dall'ordinamento» (sentenza n. 219  del
2002). Al godimento del diritto allo studio si correla funzionalmente
la stessa autonomia attribuita dall'art. 33, sesto comma, Cost., alle
universita', che infatti non assume rilievo unicamente per i  profili
organizzativi interni,  ma  anche  per  il  «rapporto  di  necessaria
reciproca implicazione» con i diritti costituzionalmente garantiti di
accesso all'istruzione universitaria (sentenze n. 42 del  2017  e  n.
383 del 1998). 
    Assumere che il requisito  della  residenza  possa  operare  come
criterio di favore nelle circostanze indicate, pertanto, non solo non
trova giustificazione nelle finalita' che il diritto ad  accedere  ai
corsi universitari persegue, che sono legate al  rafforzamento  della
capacita' e del merito individuali, ma contraddice anche la  naturale
vocazione dell'istituzione universitaria  a  favorire  la  mobilita',
oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e
valorizzare  le  attivita'  sue  proprie  e   la   loro   tendenziale
universalita'. Proprio al perseguimento di tale obiettivo, del resto,
e' vincolata la stessa Universita' degli  studi  di  Trento,  il  cui
statuto, secondo quanto prescrive l'art. 3, comma 1, lettera g),  del
d.lgs. n. 142 del 2011, e'  tenuto  al  rispetto  del  principio  del
«perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli  e  di  risorse
umane altamente qualificate, come elemento base per il  perseguimento
dell'alta qualita' di cui alla lettera a)». 
    L'assenza di una ragionevole correlazione,  nel  senso  richiesto
dall'art. 3 Cost., tra il requisito della  residenza  nel  territorio
provinciale e l'accesso ai corsi universitari e'  inoltre  comprovata
dalla circostanza  che  la  discriminazione  operata  a  danno  degli
aspiranti  studenti  universitari  non  residenti,  contrariamente  a
quanto  asserisce  la  difesa   provinciale,   non   puo'   ritenersi
necessariamente   ristretta   ad   ipotesi    meramente    residuali.
L'operativita' della riserva di posti introdotta  dalla  disposizione
impugnata, peraltro fissata nella  sola  misura  minima  del  10  per
cento, si presta ad assumere infatti una portata lesiva del principio
di uguaglianza, potenzialmente ben piu' ampia di  quella  prospettata
dalla Provincia alla luce di quanto prevede la lettera a)  del  nuovo
comma 4-bis dell'art. 2 della legge prov.  Trento  n.  29  del  1993,
anch'esso introdotto dall'art. 15, comma 1, della legge prov.  Trento
n. 13 del 2019. 
    Con tale previsione, alla Provincia autonoma e' attribuita,  come
detto, la facolta' di promuovere, in sede di predisposizione del gia'
menzionato  atto  di  indirizzo  per  l'universita'  e  la   ricerca,
«l'eliminazione della media dei voti dell'esame di stato relativo  al
secondo ciclo». La sua pur potenziale eliminazione di tale  requisito
di merito rende, dunque,  ulteriormente  evidente  l'irragionevolezza
della disposizione impugnata, che non  trova  alcuna  giustificazione
alla luce delle richiamate finalita' che il diritto di accedere  agli
studi universitari persegue. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nella
parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b), nell'art. 2  della
legge prov. Trento n. 29 del 1993. 
    7.- Con riferimento alle questioni di legittimita' costituzionale
promosse nei confronti dell'art. 10 della legge prov.  Trento  n.  12
del  2019,  la  difesa  provinciale   ha   preliminarmente   eccepito
l'inammissibilita'  delle  censure,  non  essendosi   il   ricorrente
confrontato con il quadro  delle  competenze  legislative  attribuite
alla  Provincia  autonoma  di  Trento  dallo  statuto  regionale  del
Trentino-Alto Adige. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte,  «nel  giudizio
di legittimita' costituzionale in  via  principale  il  ricorso  puo'
ritenersi   ammissibile   allorche'   "fornisc[a]   una   sufficiente
motivazione  circa  'l'impossibilita'  di  operare  il  sindacato  di
legittimita'  costituzionale  in  base  allo  statuto  speciale'  (da
ultimo, sentenza n. 43 del 2020)"» (sentenza n. 174 del  2020).  Cio'
comporta, di conseguenza, che «il  ricorrente  ben  puo'  dedurre  la
violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale
o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie  quando  a
queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (sentenza  n.  16
del 2012), fermo restando che la  motivazione  del  ricorso  su  tale
profilo dovra' divenire tanto piu' esaustiva, quanto piu',  in  linea
astratta, le disposizioni censurate  appaiano  invece  inerenti  alle
attribuzioni dello statuto di autonomia (sentenza n. 213  del  2003)»
(sentenze n. 25 del 2021 e n. 151 del 2015). 
    Nel caso di specie, prospettando  la  violazione  dell'art.  117,
commi  secondo,  lettera  l),  e  terzo,   Cost.   (quest'ultimo   in
riferimento alla materia del coordinamento della  finanza  pubblica),
il ricorrente ha  assolto  all'onere  argomentativo  richiesto  dalla
giurisprudenza di questa Corte. 
    Quanto all'invasione della materia  dell'ordinamento  civile,  il
ricorso, censurando il diverso regime  temporale  di  utilizzo  delle
graduatorie e assumendo il contenuto di  rilievo  privatistico  delle
disposizioni  impugnate,  implicitamente  esclude  l'utilita'  di  un
confronto con il quadro  delle  competenze  statutarie,  corroborando
tale implicita assunzione con elementi indiziari (come la  violazione
di normative statali interposte e il richiamo a precedenti di  questa
Corte) idonei a rendere le  questioni  validamente  prospettate  e  a
consentirne cosi' lo scrutinio nel merito (analogamente, sentenze  n.
199 e n. 194 del 2020). 
    Non diversamente, con riferimento alla violazione dei principi di
coordinamento  della  finanza  pubblica,   si   deve   ritenere   che
«l'assoluta  estraneita'  alle  competenze  statutarie,  secondo   la
prospettazione  del  ricorrente,  dei  principi  fondamentali   nella
materia "coordinamento della finanza pubblica" [...] determina la non
utilita' di una motivazione piu' pregnante alla luce delle competenze
statutarie.  A  tal  riguardo,  deve  infatti   rilevarsi   come   la
prospettazione del ricorrente possa  trovare  ragionevole  fondamento
nel costante orientamento di questa Corte, secondo cui i principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  recati  dalla   legislazione
statale si applicano anche ai  soggetti  ad  autonomia  speciale  (ex
plurimis, tra le piu' recenti, sentenze n. 273, n. 263,  n.  239,  n.
238, n. 176 e n. 82 del 2015)» (sentenze n. 11 del 2021 e n. 279  del
2020). 
    7.1.- La difesa provinciale eccepisce altresi' l'inammissibilita'
delle  censure  perche'  esse  lamentano   la   violazione   di   una
disposizione statale interposta (l'art.  1,  comma  147,  lettera  a,
della legge n.  160  del  2019)  entrata  in  vigore  in  un  momento
successivo (1° gennaio 2020) a quello  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni fatte oggetto di impugnazione (25 dicembre 2019). 
    Anche tale eccezione non puo' trovare accoglimento. 
    Nel ribadire il principio  per  cui  le  Regioni  e  le  Province
autonome non possono che essere vincolate  al  rispetto  di  principi
fondamentali della legislazione statale che siano vigenti al  momento
dell'entrata in vigore delle disposizioni  oggetto  di  sindacato  da
parte di questa Corte (sentenza n. 5 del 2020), si deve rilevare  che
nel caso di specie il contenuto dell'art. 1, comma 147,  lettera  a),
della legge n. 160 del 2019 era vigente all'epoca dei fatti,  benche'
previsto da una diversa disposizione, segnatamente  l'art.  1,  comma
362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), inserito dall'art. 6-bis, comma 1,  lettera  b),
del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti  per
la tutela del lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi  aziendali),
convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019,  n.  128.
Tale disposizione, abrogata dall'art. 1, comma  148,  della  medesima
legge n. 160 del 2019, e' rimasta in vigore  dal  3  novembre  al  31
dicembre 2019 con  una  formulazione  che  e'  stata  sostanzialmente
trasfusa  nella  disposizione  legislativa  interposta  di   cui   il
ricorrente assume la violazione. 
    Si  deve  pertanto  ritenere  che  la  censura  governativa,  pur
formulata in termini imprecisi,  sia  ammissibile,  perche'  comunque
riferita alla lesione di un dettato normativo nella sostanza  vigente
al momento dell'adozione delle disposizioni  impugnate  nel  presente
giudizio. 
    7.2.- Da  ultimo,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  eccepisce
l'inammissibilita' della censura relativa alla violazione dell'art. 3
Cost. ad opera dell'art. 10, comma 2, della legge prov. Trento n.  12
del 2019, nella parte in cui esclude dalla proroga delle  graduatorie
il personale provinciale del ruolo sanitario, perche' di essa non  vi
sarebbe traccia  nella  delibera  governativa  di  autorizzazione  al
ricorso. 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Contrariamente a quanto ritiene la  resistente,  la  delibera  di
autorizzazione  espressamente  stabilisce  che   l'esclusione   dalla
proroga per il personale sanitario «non appare  giustificata  ne'  in
linea con  le  previsioni  del  legislatore  nazionale,  che  non  ha
previsto esclusioni riferite a particolari  categorie  di  personale;
pertanto, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione». 
    7.3.- Nel merito, le questioni non sono fondate in  relazione  ad
alcuno dei parametri invocati. 
    L'art. 10, comma 1, della legge  prov.  Trento  n.  12  del  2019
prevede che  «[f]atto  salvo  l'attuale  termine  di  scadenza  delle
graduatorie di figure professionali per le  quali  e'  stabilito  nel
bando di concorso, tra i requisiti d'accesso,  un  limite  d'eta',  i
termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale
provinciale a tempo  indeterminato  relative  al  comparto  autonomie
locali, gia' prorogati fino al 31 dicembre 2019  o  in  scadenza  nel
primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno  2020».  Il
comma 2 del medesimo  articolo  stabilisce  analoga  proroga  per  le
assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti  strumentali
indicati dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge prov.  Trento
n.  3  del  2006,  stabilendo  al  contempo  una  eccezione  per   le
graduatorie del personale del ruolo  sanitario,  «che  conservano  la
scadenza prevista». 
    Il ricorrente lamenta che tali disposizioni  prevedano  modalita'
di utilizzo delle graduatorie concorsuali diverse da (e incompatibili
con) quelle disciplinate dall'art. 1, comma 147,  lettera  a),  della
legge n. 160 del 2019, ovvero ratione  temporis  dall'art.  1,  comma
362-ter, della legge n. 145 del 2018. In particolare, la  genericita'
del loro ambito di applicazione non chiarirebbe a quali annualita' si
riferiscano le graduatorie concorsuali oggetto  di  proroga,  con  la
conseguenza che il differimento al 30  giugno  2020  si  porrebbe  in
potenziale contrasto con i  termini  di  utilizzo  delle  graduatorie
approvate  nel  2011,  per  le  quali  e'  possibile  procedere  allo
scorrimento, secondo quanto prevedono  le  disposizioni  statali  ora
richiamate, entro e non oltre il 31 marzo 2020. Da cio' il ricorso fa
discendere la violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera l),  e
terzo,  Cost.,  con  riferimento,  rispettivamente,  agli  ambiti  di
competenza  dell'«ordinamento  civile»  e  del  «coordinamento  della
finanza pubblica». 
    7.3.1.- Non sussiste, innanzi  tutto,  alcuna  lesione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., in  riferimento  alla  materia
«ordinamento civile». 
    Questa Corte ha precisato,  con  una  giurisprudenza  costante  e
ribadita anche di recente in plurime  occasioni,  che  la  disciplina
dell'impiego    pubblico    regionale    deve    essere    ricondotta
all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, «solo "per i
profili privatizzati del rapporto", attinenti al rapporto  di  lavoro
gia' instaurato,  laddove  "i  profili  'pubblicistico-organizzativi'
rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale,
e quindi appartengono alla  competenza  legislativa  residuale  della
Regione" (ex multis, sentenze n. 63 del 2012, n.  339  e  n.  77  del
2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004)» (sentenze n. 126 del 2020 e n.
149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 273, n. 77 e n.  5  del
2020, n. 241 del 2018). 
    Tale conclusione vale anche per la Provincia autonoma di  Trento,
titolare  di  una  competenza  legislativa  primaria  in  materia  di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto» (art. 8, numero 1, statuto  reg.  Trentino-Alto  Adige)  che
incontra, ai sensi  dell'art.  4  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige,   il   limite   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della  Repubblica.  Analogamente  a  quanto  questa
Corte  ha  stabilito  nei  confronti  di   disposizioni   equivalenti
contenute negli statuti delle Regioni autonome Friuli-Venezia  Giulia
(sentenza n. 273 del 2020) e Valle d'Aosta (sentenze n. 77 del 2020 e
n. 241 del 2018), anche alla Provincia autonoma di Trento  spetta  la
piu'   ampia   competenza   legislativa   residuale   nella   materia
«ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  regionale»  di   cui
all'art. 117, quarto comma, Cost., in conseguenza dell'operare  della
clausola  di  maggior  favore  contenuta  nell'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), in quanto «prevede  una  forma  di
autonomia piu' ampia di quella gia' attribuita alla  stessa  Regione»
dallo statuto speciale. 
    Le disposizioni regionali impugnate, pertanto, nel momento in cui
disciplinano  i  termini   di   utilizzabilita'   delle   graduatorie
concorsuali e, quindi, intervengono  nella  materia  dell'accesso  al
pubblico impiego regionale, costituiscono esercizio della  competenza
legislativa provinciale in materia di  organizzazione  amministrativa
del personale, vincolata solo «al rispetto dei limiti  costituzionali
del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'   e   dei   principi   di
coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 126 del 2020). 
    7.3.2.- Non ha tuttavia fondamento neanche la censura concernente
la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    Si deve innanzi tutto ricordare come l'unico profilo  di  censura
avanzato dal ricorrente consiste  nell'avere  la  Provincia  autonoma
asseritamente esteso i margini di utilizzabilita'  delle  graduatorie
concorsuali approvate nel 2011 di tre mesi rispetto a quanto previsto
dall'art. 1, comma 362-ter, della legge n. 145 del 2018, che  fissava
come termine di utilizzo per le  medesime  graduatorie  il  30  marzo
2020. Per le altre graduatorie concorsuali, infatti, le  disposizioni
provinciali impugnate prevedono limiti  temporali  di  utilizzo  piu'
ristretti di  quelli  stabiliti  dalla  medesima  normativa  statale,
secondo quanto del resto dalla stessa consentito nel momento  in  cui
essa fa «salvi i periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
regionali». 
    Questa Corte ha chiarito in piu' occasioni  che  le  disposizioni
volte  a  vincolare  temporalmente  l'utilizzo  di  graduatorie  gia'
approvate (come l'art. 1, comma 1148, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»)
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando
siano correlate a limiti alle assunzioni posti transitoriamente anche
a carico delle Regioni (sentenze n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018). 
    Al tempo stesso, tali principi, pur in linea generale applicabili
alle autonomie speciali (sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016,  n.
82 e n. 46 del 2015) «in quanto funzionali a prevenire  disavanzi  di
bilancio,  a  preservare   l'equilibrio   economico-finanziario   del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  e  anche  a   garantire
l'unita' economica della Repubblica» (sentenza n. 103 del 2018),  non
operano in maniera analoga a quanto avviene per le Regioni a  statuto
ordinario, perche' esse dispiegano i loro effetti  nel  rispetto  del
principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non gia'  di
risultato) declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze
n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012), da  ritenersi  «funzionale
sia al  "raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
rispetto dei vincoli europei",  sia  a  evitare  "che  il  necessario
concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia
finanziaria ad esse spettante" (sentenza n. 62 del  2017)»  (sentenza
n. 273 del 2020). 
    L'inapplicabilita'  del  limite  temporale   all'utilizzo   delle
graduatorie contenuto nell'art. 1, comma 362-ter, della legge n.  145
del 2018, pertanto, deriva nel caso di  specie  dal  fatto  che  alla
Provincia autonoma di  Trento  sono  opponibili  vincoli  statali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  solo  ove  determinati   nel
rispetto del meccanismo dei saldi concordati e, quindi,  nella  forma
di limiti generali alla  funzione  legislativa  provinciale,  laddove
vincoli puntuali sarebbero opponibili solamente nelle peculiari forme
previste dall'art. 79, comma  4,  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige: il che, tuttavia, non e' avvenuto nel caso di specie. 
    7.3.3.-  Anche  la  censura  di  violazione  dell'art.  3  Cost.,
riguardante l'art. 10, comma 2, della legge prov. Trento  n.  12  del
2019, nella parte in cui ha escluso dalla proroga  delle  graduatorie
concorsuali  ivi  prevista  il  personale   provinciale   del   ruolo
sanitario, non puo' essere accolta. 
    Contrariamente a quanto assume  il  ricorrente,  la  disposizione
impugnata risulta sorretta da una  ratio  pienamente  giustificabile,
consistente  nell'esigenza  -  avvertita  in   generale   anche   dal
legislatore statale nelle norme interposte dianzi  richiamate  -  che
l'assunzione di personale del ruolo sanitario, per il quale e' ancora
piu'    necessario    non    «pregiudicare    l'urgenza     pressante
dell'aggiornamento  professionale  (sentenza  n.   241   del   2018)»
(sentenza n. 77 del 2020), non avvenga dopo un lasso di tempo  troppo
distante dall'espletamento della procedura concorsuale. 
    7.4.-  Devono,  pertanto,  essere  dichiarate  non   fondate   le
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della  legge
prov. Trento n. 12 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi
secondo, lettera l), e terzo, Cost.