ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 12
e 13, della legge della Regione Siciliana 28  novembre  2019,  n.  19
(Disposizioni  per  la  rideterminazione  degli  assegni   vitalizi),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 29 gennaio-3 febbraio 2020, depositato  in  cancelleria
il 6 febbraio 2020, iscritto al n. 14 del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2021  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchetta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 29 gennaio-3 febbraio 2020 e depositato il 6 febbraio  2020  (reg.
ric. n. 14 del 2020), ha impugnato l'art. 1, commi  12  e  13,  della
legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n.  19  (Disposizioni
per  la  rideterminazione  degli  assegni  vitalizi),   ritenuto   in
contrasto con gli artt. 14 e 17  del  regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito nella legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 2, nonche' con gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione ai principi fondamentali della legislazione
statale in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e con  il  principio
di leale collaborazione. 
    2.- Il ricorrente ricostruisce il  complessivo  quadro  normativo
entro il quale sono articolate le censure. 
    2.1.- Richiama, a tal fine, le pertinenti disposizioni  di  legge
statale, ricordando che l'art. 1, comma 965, della legge n.  145  del
2018, come successivamente modificato  dall'art.  45,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di  crescita
economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di  crisi),
convertito, con modificazioni,  in  legge  28  giugno  2019,  n.  58,
dispone: «[a]i fini del coordinamento della finanza  pubblica  e  del
contenimento della spesa pubblica, a  decorrere  dall'anno  2019,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  le
modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio  2019,
ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono  a
rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei  trattamenti
previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore di  coloro  che
abbiano  ricoperto  la  carica  di  presidente  della   regione,   di
consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli  enti  di
cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini  previsti,  ad
essi non e' erogata una quota pari al 20 per cento dei  trasferimenti
erariali a loro favore diversi da quelli destinati  al  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali  e  per  le
non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le  disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  si  debbano
svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui  al
terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo  entro
tre  mesi  dalla  data  della  prima  riunione  del  nuovo  consiglio
regionale ovvero, qualora occorra procedere a  modifiche  statutarie,
entro sei mesi dalla medesima data». 
    Il successivo comma 966 prevede: «[i] criteri e i  parametri  per
la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei  vitalizi  di
cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  entro  il  31  marzo  2019,  con  intesa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al  fine
di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le  regioni
e le province autonome provvedono in  ogni  caso  a  rideterminare  i
trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma  965  entro  i
termini previsti dal medesimo comma, secondo  il  metodo  di  calcolo
contributivo». 
    Infine, il comma 967 cosi'  prescrive:  «[g]li  enti  interessati
documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo
i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali e le autonomie, entro  il  quindicesimo  giorno  successivo
all'adempimento. Il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, entro il quindicesimo  giorno  successivo  al  ricevimento
della comunicazione, trasmette al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti.  Entro
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti
dal comma  965,  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'elenco delle regioni  e  delle  province  autonome  che  non  hanno
inviato la comunicazione  prescritta  dal  presente  comma,  ai  fini
dell'esecuzione della riduzione lineare  dei  trasferimenti  prevista
dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire
dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto». 
    Il ricorrente espone che  l'intesa  contemplata  dalla  normativa
statale e' stata adottata il 3 aprile 2019 e che con essa sono  stati
fissati i criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni
vitalizi. 
    In primo luogo,  l'intesa  prevede  che  la  rideterminazione  si
applichi  agli  assegni  vitalizi   comunque   denominati,   diretti,
indiretti o di reversibilita', considerando il  loro  importo  lordo,
senza  tenere  conto  delle  riduzioni  temporanee   disposte   dalla
normativa vigente. 
    In secondo luogo, stabilisce che la rideterminazione riguardi gli
assegni vitalizi in corso di erogazione e quelli non ancora  erogati,
con esclusione dei trattamenti  previdenziali  il  cui  ammontare  e'
stato definito esclusivamente  sulla  base  del  sistema  di  calcolo
contributivo. 
    L'intesa prevede che «a seguito della rideterminazione, la  spesa
per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non puo'
superare, al momento dell'applicazione  della  nuova  disciplina,  la
spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati  con
il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota  metodologica
allegata alla presente intesa incrementata fino a  26  per  cento  e,
comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per
effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di  importo
pari o superiore a due volte  il  trattamento  minimo  INPS  non  sia
inferiore a tale importo; in ogni caso,  la  spesa  non  puo'  essere
superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente». 
    Ancora, e' stabilito che l'ammontare  dell'assegno  vitalizio,  a
seguito della rideterminazione, non puo' comunque superare  l'importo
erogato ai sensi della normativa vigente. 
    L'intesa concede  la  possibilita'  di  differire  l'applicazione
delle disposizioni che prevedono la  rideterminazione  degli  assegni
vitalizi a non oltre il sesto mese successivo alla  loro  entrata  in
vigore, al solo scopo di consentire  di  completare  gli  adempimenti
amministrativi necessari. 
    Si prevede, poi, che «[a] decorrere dalla  data  di  applicazione
della  rideterminazione  cessano  di  avere  efficacia  le  eventuali
disposizioni  che  prevedono  riduzioni  temporanee   degli   assegni
vitalizi in essere». 
    Ricorda, ancora, il ricorrente  che  gli  importi  degli  assegni
vitalizi   derivanti   dalla   rideterminazione   sono   soggetti   a
rivalutazione automatica annuale, sulla  base  dell'indice  ISTAT  di
variazione dei prezzi al consumo. 
    Infine, evidenzia che la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha
approvato, sempre il 3 aprile 2019, uno specifico documento volto  ad
armonizzare le normative  regionali,  prevedendo  l'applicazione,  in
sede  di  rideterminazione  degli  assegni  vitalizi,  di  specifiche
clausole  di  salvaguardia,  al  fine  di  tutelare  i  principi   di
proporzionalita', ragionevolezza e di tutela dell'affidamento. 
    In base  al  «combinato  disposto  dell'Intesa  della  Conferenza
Stato-Regione e del  documento  d'indirizzo  della  Conferenza  delle
Regioni»,  in  conclusione,  la  spesa  per  gli   assegni   vitalizi
rideterminati non puo', a giudizio del ricorrente, superare la  spesa
che ciascuna Regione avrebbe sostenuto per l'erogazione dei  medesimi
assegni ricalcolati sulla base del metodo contributivo sancito  dalla
nota metodologica allegata all'intesa, incrementata fino al  ventisei
per cento. 
    2.2.-  In  attuazione  delle  disposizioni  della  legge  statale
indicata e' stata, dunque, emanata la legge reg. Siciliana n. 19  del
2019, il cui art. 1  (rubricato  «Ricalcolo  assegni  vitalizi»),  al
comma 12, dispone: «[g]li  effetti  di  risparmio  discendenti  dalle
modalita' di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla
data di entrata in vigore della presente  legge  sono  rapportati  in
percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata  alla  stessa
data per assegni  vitalizi  diretti  in  corso  di  erogazione.  Tale
percentuale, diminuita del 26 per cento,  costituira'  il  valore  di
riduzione  individuale  degli   assegni   vitalizi   diretti   e   di
reversibilita' per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge». 
    Il medesimo articolo, al successivo comma 13,  stabilisce:  «[l]a
percentuale di riduzione individuale degli assegni  vitalizi  diretti
derivante dall'applicazione del comma 12 e' incrementata di una quota
aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000
euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5  per  cento
per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui,  per  il
medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12». 
    2.3.- A parere del ricorrente, i commi 12 e 13 dell'art. 1  della
legge reg. Siciliana n. 19 del 2019  violano  gli  evocati  parametri
costituzionali e statutari. 
    Quanto  a  questi  ultimi,  in  particolare,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri evidenzia come essi dispongano che la  Regione
puo' emanare leggi  «[e]ntro  i  limiti  dei  principi  ed  interessi
generali cui si informa la legislazione dello  Stato»  (art.  17),  e
come le attribuiscano una potesta' legislativa esclusiva «nei  limiti
delle leggi costituzionali dello Stato» (art. 14). 
    Le disposizioni impugnate, inoltre, sarebbero  in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, Cost., che ripartisce tra Stato e Regioni il
«coordinamento della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»,
imponendo alle seconde  il  rispetto  dei  principi  fondamentali  in
materia. 
    All'obbligo di rispetto di tali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica  -  ricorda  ancora  il  ricorrente,  richiamando  a
sostegno la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2015 - non
sfuggono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. 
    Ad avviso del ricorrente, i commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge
reg. Siciliana n. 19 del 2019 non rispetterebbero ne' le disposizioni
contenute nell'art. 1, commi 965 e 966, della legge  statale  n.  145
del 2018, ne' l'intesa del 3 aprile 2019. 
    Le disposizioni regionali, infatti, si  porrebbero  in  contrasto
con quelle statali, nella parte in  cui  introducono  una  disciplina
«testualmente limitata nella sua applicazione a un periodo  di  tempo
determinato (cinque anni), senza che analoga previsione sia contenuta
nelle  citate  disposizioni»,  considerate  espressione  di  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 
    Sarebbero stati,  altresi',  violati  i  criteri  e  i  parametri
contenuti nell'intesa sancita in  data  3  aprile  2019  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  che  pure  concorrerebbe
«alla determinazione dei principi di  coordinamento  nella  specifica
fattispecie prevista dall'art. 1, commi 965, 966 e 967 della legge n.
145/2018». 
    L'intesa,  infatti,  autorizza  esclusivamente  il   differimento
dell'applicazione    delle    disposizioni    che    prevedono     la
rideterminazione degli assegni vitalizi a non  oltre  il  sesto  mese
successivo  alla  loro  entrata  in  vigore,  e  al  solo  scopo   di
«consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari». 
    Inoltre,  essa  sancisce  che  «[a]  decorrere  dalla   data   di
applicazione della rideterminazione cessano  di  avere  efficacia  le
eventuali  disposizioni  che  prevedono  riduzioni  temporanee  degli
assegni vitalizi in essere». 
    Da cio' si evincerebbe, a giudizio del ricorrente, che  l'intesa,
pur concedendo la possibilita' di differire per  un  massimo  di  sei
mesi (e per uno scopo  ben  determinato)  l'inizio  dell'applicazione
della normativa sulla rideterminazione degli  assegni  vitalizi,  non
autorizzerebbe affatto l'apposizione ad essa di un termine finale. 
    Le  disposizioni  impugnate,  invece,  prevedono  che  la   nuova
disciplina introdotta dalla legge regionale sia  limitata  nella  sua
applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni)  e  non
costituisca, pertanto, una norma a regime, «venendo cosi' a mutare la
natura dell'intervento previsto dalla normativa statale in una misura
temporalmente contingente». 
    In tal modo, le  disposizioni  impugnate  violerebbero  anche  «i
principi di uguaglianza e  ragionevolezza  ex  art.  3  della  Cost.,
introducendo una deroga alla normativa statale armonizzata a  livello
nazionale   in   sede   d'Intesa»,   e    dunque    un    trattamento
ingiustificatamente differenziato rispetto a quello previsto da tutte
le altre Regioni. 
    Sarebbe, infine, leso anche il principio di leale collaborazione. 
    A giudizio del ricorrente - che, sul  punto,  evoca  la  sentenza
della Corte costituzionale n. 58 del 2007  -  l'introduzione  di  una
deroga  ad  una  intesa  raggiunta,  qualora  venga  disposta  «senza
l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione  necessari  per
superare l'intesa gia' raggiunta, determina una lesione del principio
di leale collaborazione». 
    3.- La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. 
    4.- Con atto depositato telematicamente il 6 maggio 2020 -  oltre
il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1,  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'Associazione  tra
i deputati regionali della Sicilia cessati dal mandato ha  presentato
un'opinione scritta in qualita' di amicus  curiae,  integrandola  con
successivo atto inviato per posta elettronica certificata in data  15
gennaio 2021. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna  l'art.  1,
commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre  2019,
n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni  vitalizi),
ritenuto in contrasto con  gli  artt.  14  e  17  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, nonche' con  gli  artt.  3  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 1, commi da  965  a
967, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio  2019-2021),  evocati  quali  principi  fondamentali   della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica - e con il principio di leale collaborazione. 
    In  base  alle  disposizioni  statali  indicate  come   parametro
interposto, entro il 30 maggio 2019 le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano dovevano provvedere a  rideterminare,  secondo
il metodo di calcolo contributivo, gli importi dei vitalizi  gia'  in
essere in favore di  coloro  che  avessero  ricoperto  la  carica  di
Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale. 
    Le medesime disposizioni rimettevano la definizione dei criteri e
dei parametri  per  la  suddetta  rideterminazione  ad  un'intesa  da
sancire (ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131 recante «Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  «al  fine  di  favorire
l'armonizzazione delle rispettive normative». 
    L'intesa contemplata dalla normativa statale e' stata adottata il
3 aprile 2019 e fissa i criteri e i parametri per la rideterminazione
degli assegni vitalizi. 
    Essa   concede,   altresi',   la   possibilita'   di    differire
l'applicazione delle disposizioni regionali attuative del ricalcolo a
non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata  in  vigore,  al
solo scopo di consentire di completare gli adempimenti amministrativi
necessari. 
    L'intesa stessa prevede, poi, che «[a] decorrere  dalla  data  di
applicazione della rideterminazione cessano  di  avere  efficacia  le
eventuali  disposizioni  che  prevedono  riduzioni  temporanee  degli
assegni vitalizi in essere». 
    Nella  Regione  Siciliana  l'attuazione  dell'intesa   e'   stata
affidata alla legge reg. Siciliana n. 19 del  2019,  il  cui  art.  1
(rubricato «Ricalcolo  assegni  vitalizi»),  al  comma  12,  dispone:
«[g]li effetti di risparmio discendenti dalle  modalita'  di  calcolo
contributivo previste dal presente articolo alla data di  entrata  in
vigore della presente legge sono rapportati in  percentuale  rispetto
alla spesa complessiva  consolidata  alla  stessa  data  per  assegni
vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale,  diminuita
del 26 per cento, costituira'  il  valore  di  riduzione  individuale
degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' per un periodo  di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Il medesimo articolo, al successivo comma 13,  stabilisce:  «[l]a
percentuale di riduzione individuale degli assegni  vitalizi  diretti
derivante dall'applicazione del comma 12 e' incrementata di una quota
aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000
euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5  per  cento
per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui,  per  il
medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12». 
    A parere del ricorrente, l'art. 1, commi 12  e  13,  della  legge
reg. Siciliana n. 19 del 2019 violerebbe i parametri costituzionali e
statutari evocati. 
    Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  che  ripartisce  tra  Stato   e   Regioni   il
«coordinamento della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»,
imponendo a tutte le  Regioni  -  ivi  incluse  quelle  ad  autonomia
speciale - il rispetto  dei  principi  fondamentali  contenuti  dalle
leggi statali. 
    In particolare, le disposizioni regionali impugnate si porrebbero
in contrasto con le previsioni statali  -  che  appunto  detterebbero
principi fondamentali nella materia - nella parte  in  cui  la  nuova
disciplina e' «testualmente limitata  nella  sua  applicazione  a  un
periodo di tempo determinato (cinque anni)», mentre  le  disposizioni
statali  invocate  quali  parametri  interposti  disegnerebbero   una
disciplina a regime e senza limiti temporali. 
    Sarebbero, altresi', violati alcuni criteri e parametri contenuti
nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
del 3 aprile 2019, che pure  concorrerebbe  alla  determinazione  dei
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    L'intesa, infatti, concederebbe la sola possibilita' di differire
per un massimo  di  sei  mesi  (e  per  uno  scopo  ben  determinato,
consistente  nella   necessita'   di   completare   gli   adempimenti
amministrativi  necessari)  l'applicazione  della   normativa   sulla
rideterminazione   degli   assegni   vitalizi,   senza    autorizzare
l'apposizione ad essa di un termine finale. 
    Per tale ragione, ad avviso del ricorrente, sarebbe leso anche il
principio di leale collaborazione, in presenza di una deroga  ad  una
intesa,   realizzata   con   legge   regionale,   disposta    percio'
unilateralmente e senza  l'attivazione  di  ulteriori  meccanismi  di
cooperazione. 
    Le disposizioni impugnate, infine, violerebbero anche «i principi
di uguaglianza e ragionevolezza ex art.  3  Cost.,  introducendo  una
deroga alla normativa statale armonizzata a livello nazionale in sede
d'Intesa», e dunque un trattamento ingiustificatamente  differenziato
rispetto a quello previsto da tutte le altre Regioni. 
    2.- Va preliminarmente precisato il thema  decidendum  posto  dal
ricorso in esame. 
    Come  emerge  dal  complesso  della  disciplina  illustrata,   le
disposizioni statali richiamate a parametro  interposto  -  integrate
dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  -  richiedono  che  le  leggi  regionali  stabiliscano   una
riduzione,  permanente  e   percio'   a   regime,   del   trattamento
previdenziale gia' goduto da ex Presidenti, assessori  e  consiglieri
regionali, determinando effetti definitivi, generalmente sfavorevoli,
su tale trattamento. Non  si  tratta,  quindi,  di  disposizioni  che
prevedono interventi limitati nel tempo, come accade per i cosiddetti
contributi di solidarieta', o per i  provvedimenti  di  blocco  della
perequazione automatica, variamente indirizzati a imporre un prelievo
una  tantum  sulle  pensioni  o  a  raffreddarne  temporaneamente  la
rivalutazione. 
    Come si e'  visto,  del  resto,  la  stessa  intesa  ha  cura  di
precisare  che,  a  decorrere  dalla  data  di   applicazione   della
rideterminazione,   cessano   di   avere   efficacia   le   eventuali
disposizioni che, in ciascuna Regione, prevedano riduzioni temporanee
degli assegni vitalizi in essere. 
    Da un lato, quindi, non viene in questa sede in considerazione la
giurisprudenza   costituzionale   relativa   alle   previsioni    che
introducono cosiddetti contributi di solidarieta' o  stabiliscono  il
blocco  o  la  limitazione  dei  meccanismi  di  rivalutazione  delle
pensioni. (da ultimo, sentenze n. 234 del 2020, n. 213 del  2017,  n.
173 del 2016 e n. 316 del 2010). 
    Dall'altro, e soprattutto, il ricorso statale non chiede a questa
Corte di verificare la legittimita' costituzionale  ne'  dei  criteri
previsti dall'intesa per il ricalcolo dei vitalizi, ne' di quelli  in
concreto utilizzati dalla legge della Regione Siciliana. 
    Nel presente giudizio si fa questione del solo  profilo  relativo
alla competenza legislativa regionale a  stabilire  la  temporaneita'
del ricalcolo, essendo impugnati unicamente gli  ultimi  periodi  dei
commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 19 del  2019,
che appunto limitano a cinque anni  il  periodo  di  efficacia  della
rideterminazione dei vitalizi gia' in essere. 
    In discussione, in definitiva, e' unicamente se tali  previsioni,
nello stabilire il citato limite temporale, eccedano dalla  sfera  di
competenza  regionale,  alla  luce  sia   degli   invocati   principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  sia   del
principio  di  uguaglianza,  sia,  infine,  del  principio  di  leale
collaborazione, nonche' delle norme statutarie pure evocate. 
    3.- Cosi' definito il perimetro delle questioni  di  legittimita'
costituzionale promosse con il ricorso in  esame,  esse  si  rivelano
fondate, con riferimento al  primo  tra  i  parametri  costituzionali
appena evocati, con assorbimento di ogni altro. 
    4.- Il comma 965 dell'art. 1 della legge statale di bilancio  per
il 2019 si apre con una dichiarazione del seguente tenore:  «Ai  fini
del coordinamento della finanza pubblica  e  del  contenimento  della
spesa pubblica [...]». 
    Ben  vero,  come  e'  noto,  che  «l'autoqualificazione  non   ha
carattere precettivo e vincolante», poiche' la natura della norma cui
essa si riferisce va comunque verificata con riguardo  «"all'oggetto,
alla ratio e alla finalita'"  (sentenza  n.  164  del  2019)  che  ne
costituiscono l'effettiva sostanza» (cosi', tra le  ultime,  sentenza
n. 78 del 2020). 
    Tuttavia, la presenza di una serie di  indici  -  gia'  elaborati
dalla giurisprudenza di questa Corte - consente di  ritenere  che  le
disposizioni statali, indicate in ricorso come parametri  interposti,
siano  effettivamente  qualificabili   alla   stregua   di   principi
fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. 
    Il legislatore statale ha, innanzitutto, operato una  "scelta  di
fondo": estendere anche ai vitalizi maturati anteriormente al 2012 un
meccanismo di quantificazione  legato  all'ammontare  dei  contributi
versati, equiparando,  cosi',  la  posizione  degli  ex  consiglieri,
presidenti ed assessori - cessati dalla carica prima  del  2012  -  a
quella di coloro che abbiano acquisito il diritto  successivamente  a
tale data. La presenza di una scelta normativa di natura  strutturale
e' usualmente considerato  carattere  significativo,  ai  fini  della
qualificazione della norma in termini di principio fondamentale della
materia (sentenze n. 153 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012). 
    Il legislatore persegue quindi  l'obiettivo  di  un  risparmio  -
funzionale anche al contenimento della  spesa  del  settore  pubblico
allargato (sentenze n. 16 del 2010 e n. 237 del 2009)  -  tramite  la
riduzione dei costi di funzionamento degli organi  elettivi  e  delle
indennita' spettanti agli ex  consiglieri,  presidenti  ed  assessori
regionali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 151 del  2012).  Si  e',  del
resto,  in  presenza  di  una  tecnica  normativa  non  nuova,   gia'
utilizzata dal legislatore statale proprio  nella  prospettiva  della
riduzione dei  "costi  della  politica"  (fattispecie  analoghe  sono
scrutinate nelle sentenze n. 99 e n. 23 del 2014, n. 198 e n. 151 del
2012) e che si differenzia anche da altre tipiche  ipotesi  di  tagli
lineari della spesa, per  le  quali  questa  Corte  ha  richiesto  il
requisito della temporaneita' (tra le tante, sentenze n. 103 del 2018
e n. 154 del 2017). 
    Lo  scopo,  inoltre,  e'   realizzato   assicurando   uniformita'
normativa su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 26 del 2013),
carattere  che   pare   connaturato   alla   logica   della   riforma
(analogamente,  sentenza  n.  88  del  2014)  e  che   non   consente
differenziazioni tra Regioni, per l'evidente  necessita'  di  evitare
discriminazioni. 
    E' peraltro da osservare che le disposizioni  statali,  in  prima
battuta, si sono limitate a fissare il principio  del  ricalcolo  dei
vitalizi, ponendo dunque un obiettivo (sentenza n. 88 del  2006),  ma
non hanno previsto  le  modalita'  per  il  suo  perseguimento.  Tali
modalita'  sono  state  espressamente  deferite   alla   sede   della
concertazione,  cioe'  all'intesa   da   raggiungere   nella   citata
Conferenza permanente, cui e' spettata la individuazione dei  criteri
e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali
e  dei  vitalizi.  Solo  per  il  caso  di   mancato   raggiungimento
dell'intesa entro il 31 marzo 2019, era previsto che le Regioni e  le
Province  autonome   provvedessero   comunque   a   rideterminare   i
trattamenti previdenziali e i vitalizi secondo il metodo  di  calcolo
contributivo. 
    In tal modo, e' stata lasciata alle Regioni «la  possibilita'  di
scegliere in un ventaglio di strumenti  concreti  da  utilizzare  per
raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 156  del  2010;  in  senso
analogo, sentenze n. 236 del 2013 e n. 157 del 2007),  e  sono  stati
dunque loro concessi adeguati spazi di manovra (sentenza  n.  16  del
2010). 
    Con tale procedura, e' disegnato un meccanismo normativo  in  cui
il  principio  fondamentale  trova  attuazione  anche  attraverso  un
coordinamento, realizzato in sede di intesa. 
    Cosi', il principio fondamentale viene alla fine integrato da una
disciplina concertata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Cio'  valorizza  la  condivisione  tra  Stato  e  autonomie
regionali nella complessiva definizione della disciplina  di  riforma
dei trattamenti post-mandato. 
    Al  tempo  stesso,  sono  previste  sanzioni  per  garantire   il
raggiungimento dell'obiettivo dell'omogeneita' delle regole (sentenza
n. 77 del 2019). Lo scopo finale, infatti, e' perseguito mediante  la
predisposizione di un meccanismo  che  subordina  l'integralita'  dei
trasferimenti  erariali   all'introduzione   effettiva,   a   livello
regionale, del ricalcolo dei vitalizi secondo il metodo contributivo.
E' altresi' introdotto un sistema di  controllo  della  tempestivita'
dell'adempimento. 
    Con queste  complessive  caratteristiche,  la  normativa  statale
richiamata  a  parametro  interposto  si  pone  in   linea   con   la
giurisprudenza costituzionale,  che,  nel  riconoscere  un  carattere
finalistico al coordinamento della finanza pubblica, impone  altresi'
di rendere effettivo l'esercizio di tale funzione: e anche da  questo
punto di vista la procedura disegnata  dalla  disposizione  impugnata
appare idonea  a  garantire,  sia  i  necessari  spazi  all'autonomia
regionale,  sia  l'effettivita'  della  funzione   di   coordinamento
(sentenza n. 65 del 2016). 
    In definitiva, per tutte le caratteristiche descritte,  ai  commi
da 965 a 967 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018,  richiamati
quali  norme  interposte,  deve  essere  riconosciuta  la  natura  di
principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 137 del
2018), impregiudicata peraltro restando, come  gia'  ricordato,  ogni
altra valutazione sul  contenuto  e  sull'attuazione  -  in  sede  di
effettiva rideterminazione dei vitalizi gia'  in  essere  -  di  tali
principi. 
    5.- Cio' premesso, e' dunque agevole concludere che  non  compete
ad una legge regionale declinare nelle  forme  di  una  riduzione  di
durata  temporanea  il  ricalcolo  imposto  a  regime  dai   principi
fondamentali della normativa statale. 
    La  circostanza  che  la  rideterminazione  secondo  il   sistema
contributivo sia prevista a regime e' resa palese dalla locuzione  «a
decorrere dall'anno 2019» che, nel comma 965 dell'art. 1 della  legge
di  bilancio  2019,  precede  immediatamente   la   prescrizione   di
«rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti
previdenziali e dei vitalizi gia' in essere», senza essere seguita da
alcuna previsione di un termine di durata. 
    Se cosi'  e',  la  disciplina  regionale  impugnata  si  pone  in
evidente contrasto con la normativa statale, in quanto introduce  una
non consentita limitazione temporale all'operativita' del  meccanismo
di riduzione dei vitalizi gia' maturati. 
    Nulla sposta, nel presente caso, l'essere la Regione Siciliana  a
statuto speciale. 
    In disparte la circostanza che alla materia «coordinamento  della
finanza pubblica», cui  sono  da  ricondurre  la  disciplina  statale
nonche'  quella  prevista  dalla  intesa,  sono  estranee  competenze
statutarie (con cui, pure, il ricorrente si confronta espressamente),
per  giurisprudenza  costituzionale   ormai   costante   i   principi
fondamentali di tale materia vincolano anche le  autonomie  speciali,
«poiche'   essi   sono   funzionali   "a   preservare    l'equilibrio
economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e
anche a garantire l'unita' economica della Repubblica, come richiesto
dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2015, nonche',  ex
multis, sentenza n. 62 del 2017)" (sentenza  n.  151  del  2017;  con
specifico riferimento alla Regione Siciliana,  sentenza  n.  159  del
2018)» (sentenza n. 130 del 2020; nello stesso senso, tra  le  tante,
sentenze n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 154 del 2017). 
    Del resto, anche la finanza delle Regioni a statuto  speciale  e'
considerata parte della finanza pubblica allargata (sentenza  n.  231
del 2017). 
    Per queste ragioni, le questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019
sono fondate, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Restano assorbite le ulteriori censure.