ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  commi
da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria  13  marzo
2019, n. 6  (Integrazione  delle  Aziende  ospedaliere  della  citta'
capoluogo della Regione), e dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della  legge
della  Regione  Calabria  30  aprile  2020,  n.  1   (Interventi   di
manutenzione  normativa  sulle  leggi  regionali  19/2002,   14/2014,
9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010,  5/2018  e  6/2019),  promossi  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 13-16
maggio 2019 e il 26 giugno-1° luglio 2020, depositati in  cancelleria
il 15 maggio 2019 e il 6 luglio 2020, iscritti,  rispettivamente,  al
n. 58 del registro ricorsi 2019 e al n. 57 del registro ricorsi 2020,
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  25,  prima
serie speciale,  dell'anno  2019  e  n.  34,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  gli  avvocati  Domenico   Gullo   e
Gianclaudio Festa per la Regione Calabria, in collegamento da remoto,
ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte  del  30
ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13-16 maggio 2019 e  depositato  il
15 maggio 2019  (reg.  ric.  n.  58  del  2019),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e  2,  comma  1,  della
legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione  delle
Aziende  ospedaliere  della  citta'  capoluogo  della  Regione),   in
riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera  l),  e  terzo,  e
120, secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Sono innanzitutto impugnate le disposizioni di cui all'art.
1, commi 1 e 2, della predetta legge reg. Calabria n. 6 del 2019  che
prevedono,     rispettivamente,     che     l'Azienda     ospedaliera
"Pugliese-Ciaccio"  di  Catanzaro   sia   integrata   con   l'Azienda
ospedaliero-universitaria "Mater Domini", assumendo la  denominazione
di Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese  Ciaccio"
(comma 1), e che la nuova  azienda,  con  sede  in  Catanzaro  e  con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, subentra
nelle funzioni e  nei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  delle
aziende integrate, con  individuazione  degli  organi  nel  direttore
generale, nel collegio sindacale e nell'organo  di  indirizzo  (comma
2). 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   nonostante
l'impiego del termine improprio "integrazione",  che  non  identifica
con esattezza sul piano giuridico la vicenda  relativa  alle  aziende
coinvolte, la denominazione attribuita al nuovo  soggetto  giuridico,
la  previsione  della  sua   personalita'   giuridica   e   autonomia
imprenditoriale, il subentro nelle funzioni e nei rapporti  giuridici
facenti  capo  alle  preesistenti  aziende,   nonche'   la   disposta
cessazione di diritto dei relativi organi renderebbero evidente  che,
attraverso la legge  regionale  impugnata,  la  Regione  Calabria  ha
costituito una nuova azienda ospedaliero-universitaria  (in  seguito,
anche: AOU), «secondo  modalita'  procedimentali  diverse  da  quelle
indicate e disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre  1992,  n.
502 e senza una  -  valida  [...]  -  previa  intesa  tra  regione  e
universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del d.lgs.  21  dicembre
1999, n. 517». In tal modo la legge  regionale  violerebbe  «principi
fondamentali stabiliti da leggi dello  Stato  in  materia  di  tutela
della salute, contrastando quindi con  il  limite  imposto  dall'art.
117, comma 3, Cost. alla potesta' legislativa regionale nelle materie
oggetto di legislazione concorrente». 
    L'Avvocatura generale  rappresenta  che  dal  combinato  disposto
delle norme statali menzionate risulta che  «le  aziende  ospedaliere
universitarie, attraverso le quali si realizza la collaborazione  fra
il Servizio  sanitario  nazionale  e  le  Universita',  sono  infatti
costituite secondo il procedimento previsto dall'art. 4 del d.lgs. n.
502/1992 a mente del quale la proposta regionale  di  istituzione  di
una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata  d'intesa  con
l'universita' (art. 2, comma 7, d.lgs. 517/1999), al  Ministro  della
salute, e', previa verifica della ricorrenza dei  requisiti  indicati
dallo stesso art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, da  questi  a  sua  volta
sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri,  il  quale  delibera
autorizzando la regione, con decreto presidenziale, a  costituire  la
nuova azienda ospedaliero-universitaria». 
    La disposizione denunciata si porrebbe,  altresi',  in  contrasto
con  il  vigente  Programma  operativo  2016-2018,  predisposto   dal
commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo  della  spesa  sanitaria  della   Regione   Calabria,   che
individua, tra gli  obiettivi  di  riqualificazione  delle  strutture
pubbliche,  previa  intesa  con  l'Universita'  degli  studi   "Magna
Graecia",  la  fusione  per  incorporazione  dell'esistente   Azienda
ospedaliera  "Pugliese-Ciaccio"   di   Catanzaro   nell'esistente   e
preesistente Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini", di cui
e' programmata la modifica della denominazione in Azienda ospedaliera
universitaria "Renato Dulbecco", e non gia' la  costituzione  di  una
nuova AOU. 
    Nell'evidenziare  che  l'intervento  di  riorganizzazione   delle
menzionate strutture ospedaliere catanzaresi avrebbe dovuto  attuarsi
mediante l'adozione di  un  decreto  commissariale  e  la  successiva
rimozione, da parte della Regione, delle norme che  ancora  prevedono
l'esistenza  di  due  distinte  aziende  ospedaliere,  il  ricorrente
esclude che le Regioni, tanto piu' se sottoposte a  commissariamento,
come  la  Regione  Calabria,   possano   costituire   nuove   aziende
ospedaliero-universitarie,  anche  per   integrazione   tra   aziende
preesistenti,  al  di  fuori  e  a   prescindere   dal   procedimento
disciplinato in via ordinaria dalle norme statali  richiamate;  norme
che recano principi fondamentali in materia di «tutela della salute»,
vincolanti la potesta' legislativa regionale. 
    1.2.- E', poi, impugnato il comma 3 del  medesimo  art.  1  della
legge reg. Calabria n. 6 del 2019, che  demanda  la  definizione  dei
rapporti tra la Regione Calabria e l'Universita' degli  studi  "Magna
Graecia"  di  Catanzaro,  in  materia  di  attivita'   integrate   di
didattica,  ricerca  e  assistenza,   ad   un   protocollo   d'intesa
sottoscritto dal  Presidente  della  Giunta  regionale,  dal  Rettore
dell'Universita' e dal commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria. 
    Il ricorrente evidenzia che il punto 15 della  lettera  b)  della
delibera del Consiglio dei  ministri  7  dicembre  2018  (nomina  del
commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione  del  piano
di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale  calabrese)
- con il quale il Governo ha provveduto  alla  nomina  di  una  nuova
struttura commissariale con l'incarico di proseguire l'attuazione dei
Programmi operativi 2016-2018 - assegna invece il compito di definire
e stipulare, in coerenza con  la  normativa  vigente,  il  protocollo
d'intesa con l'Universita' degli studi "Magna Graecia"  di  Catanzaro
al solo commissario ad acta e non anche al Presidente della Regione. 
    Ne consegue che la previsione  denunciata,  nella  parte  in  cui
stabilisce  l'intervento  del  Presidente  della  Giunta   regionale,
accanto al Rettore dell'Universita' e al commissario ad  acta,  nella
stipulazione del riferito protocollo d'intesa, interferirebbe con  le
funzioni e con i compiti della gestione  commissariale,  determinando
la violazione dell'art. 120, secondo comma,  Cost.,  che  prevede  il
potere sostitutivo del Governo (anche) al fine di garantire la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali. 
    1.3.- Viene, altresi', impugnato il comma 4 dello stesso  art.  1
della legge reg. Calabria n. 6 del 2019, secondo cui «[i]n attesa del
complessivo riordino organizzativo  del  sistema  delle  aziende  del
servizio sanitario regionale, il protocollo d'intesa di cui al  comma
3 prevede l'integrazione del presidio ospedaliero Giovanni  Paolo  II
di  Lamezia  Terme  con  l'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  "Mater
Domini-Pugliese Ciaccio"». 
    La difesa statale afferma che la  disposizione,  nel  contemplare
l'accorpamento del  richiamato  presidio  ospedaliero  in  una  nuova
struttura sanitaria, non  pianificato  ne'  dal  programma  operativo
vigente ne' dai decreti commissariali emanati, violerebbe al contempo
l'art. 117, terzo comma, Cost., e l'art. 120, secondo comma, Cost. 
    In riferimento all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  il  ricorrente
assume la lesione del principio fondamentale di  coordinamento  della
finanza pubblica, concernente il contenimento della  spesa  pubblica,
secondo il quale le previsioni del piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario e dei programmi  operativi,  che  del  primo  costituiscono
attuazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», sono vincolanti, sia in positivo sia in negativo,
per le Regioni che li hanno sottoscritti, come disposto dall'art.  2,
commi 80 e 95, della citata legge n. 191  del  2009.  Dette  Regioni,
pertanto,  si  impegnano   a   rimuovere   i   provvedimenti,   anche
legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione  del  piano.
Cio' implica che esse non possono adottare nuovi provvedimenti che si
frappongano all'attuazione del piano stesso, come, invece, ad  avviso
della  difesa  statale,  fa  la   norma   censurata   ove   contempla
l'integrazione  del  presidio  ospedaliero  nell'azienda   di   nuova
istituzione, senza che tale scelta possa ricondursi ad  un'iniziativa
del commissario ad acta. 
    Inoltre, la disposizione regionale ignorerebbe sia  gli  standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  che,  in  forza
del decreto del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  2  aprile  2015,  n.  70  (Regolamento
recante  definizione   degli   standard   qualitativi,   strutturali,
tecnologici  e  quantitativi  relativi  all'assistenza  ospedaliera),
debbono presiedere all'organizzazione e alla  riorganizzazione  della
rete assistenziale ospedaliera; sia l'assegnazione del ruolo di spoke
attribuito, con decreto del commissario ad acta 5 luglio 2016, n.  64
di  riorganizzazione  delle  reti   assistenziali,   alla   struttura
ospedaliera di Lamezia Terme - DEA (Dipartimento di emergenza-urgenza
e  accettazione  di  primo  livello),  ossia  di  centro  ospedaliero
periferico  di  riferimento  dell'Azienda  sanitaria  provinciale  di
Catanzaro. 
    Quanto alla violazione dell'art. 120, secondo  comma,  Cost.,  la
difesa  statale  assume  che  l'intervento  normativo  sospettato  di
illegittimita'  costituzionale  interferisce  con  le  funzioni  e  i
compiti del commissario ad acta, poiche' spetterebbe allo  stesso  la
riorganizzazione della rete ospedaliera,  in  attuazione  del  potere
sostitutivo esercitato dal  Governo  mediante  la  disposta  gestione
commissariale. 
    1.4.- Da ultimo, il ricorrente impugna l'art. 2, comma  1,  della
legge reg. Calabria n. 6 del 2019, nella parte in cui,  stabilendo  -
dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  protocollo
d'intesa previsto dall'art. 1, comma  3,  della  stessa  legge  -  la
decadenza automatica degli organi delle aziende integrate nonche' dei
relativi direttori amministrativi e sanitari, prevede la «risoluzione
dei relativi  rapporti  di  lavoro  e  senza  attribuzione  di  alcun
indennizzo». 
    La disposizione regionale, nel divergere dalla disciplina statale
di  riferimento,  violerebbe  la  competenza  esclusiva  dello  Stato
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  in  materia
di «ordinamento civile». 
    Viene richiamata  la  consolidata  giurisprudenza  costituzionale
secondo cui le disposizioni, statali  o  regionali,  introduttive  di
ipotesi di decadenza automatica  da  incarichi  relativi  a  funzioni
dirigenziali  per  cause  estranee  alle  vicende  del   rapporto   e
svincolate da qualsiasi valutazione  dei  risultati  conseguiti  sono
legittime solo se  facciano  riferimento  ad  addetti  ad  uffici  di
diretta collaborazione con l'organo di governo o  a  figure  apicali,
mentre sono incompatibili con il personale dirigenziale non apicale. 
    Nel caso in esame, la difesa  statale  evidenzia  che  si  e'  in
presenza di una decadenza di diritto degli organi  e  dei  rispettivi
direttori sanitari e amministrativi quale  effetto  dell'integrazione
delle due aziende  ospedaliere  e  della  conseguente  necessita'  di
procedere alla nomina degli organi e  al  conferimento  dei  relativi
incarichi dirigenziali del nuovo soggetto giuridico costituito.  Cio'
al fine di «evitare che la disposta riorganizzazione comporti, con il
mantenimento degli organi e dei dirigenti delle aziende  "integrate",
una duplicazione di incarichi e di costi nonche' una  sovrapposizione
di attivita' e di competenze». 
    Tuttavia, il ricorrente afferma  che  cio'  «non  legittima,  sul
piano  costituzionale,  l'esclusione  -  con  norma  regionale  -  di
qualsivoglia forma  di  indennizzo  per  la  cessazione  ante  tempus
dell'incarico e della relativa retribuzione, tanto piu' al  di  fuori
delle  ipotesi  e  senza  l'osservanza  del   procedimento   previsti
dall'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dall'art.
4, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999». 
    2.- Con memoria depositata il 24 giugno 2019 si e' costituita  in
giudizio la Regione Calabria. 
    2.1.- In relazione alla censura avanzata nei confronti dei  commi
1 e 2 dell'art. 1 della  legge  reg.  Calabria  n.  6  del  2019,  la
resistente, preliminarmente, ne deduce la inammissibilita' in ragione
della mancanza di corrispondenza del motivo  sviluppato  nel  ricorso
con la relazione dipartimentale sottesa alla delibera  del  Consiglio
dei ministri che ha autorizzato  l'impugnazione.  Cio'  perche'  tale
relazione si sarebbe  limitata  a  rilevare  la  genericita'  e  poca
chiarezza della norma denunciata, senza alcuna  specificazione  circa
il  riferimento  ad  un'incorporazione  tra   aziende   ovvero   alla
costituzione di  una  nuova  azienda.  Viceversa,  l'assunto  da  cui
muoverebbe il motivo  dedotto  darebbe  per  scontato  che  la  legge
regionale abbia inteso costituire una nuova AOU. 
    Nel merito,  la  Regione  osserva  che,  al  fine  di  migliorare
l'offerta assistenziale  mediante  razionalizzazione  della  spesa  e
ottimizzazione delle risorse, la norma  impugnata  avrebbe  usato  il
termine "integrazione", richiamando quanto testualmente previsto  nel
Programma operativo 2016-2018 per l'attuazione del piano  di  rientro
dal disavanzo  sanitario  regionale.  Aggiunge  che  detto  programma
operativo prevede  appunto  l'integrazione  dell'Azienda  ospedaliera
"Pugliese-Ciaccio"         di         Catanzaro          nell'Azienda
ospedaliero-universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, allo scopo  di
realizzare una sorta di "incorporazione" della  prima  azienda  nella
seconda. 
    Il richiamo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata
agli obiettivi e alle finalita' gia' enunciati dal  citato  programma
operativo sarebbe, pertanto, elemento idoneo a chiarire che l'uso del
termine  "integrazione"  assume  il  significato  di   "fusione   per
incorporazione", con la conseguenza che anche  il  comma  2  dovrebbe
essere letto nel senso dell'assorbimento dell'una azienda nell'altra. 
    2.2.- Riguardo alla censura promossa nei confronti  del  comma  3
dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del  2019,  la  resistente
obietta che il ricordato Programma operativo 2016-2018, che prescrive
gli interventi per il rientro dal disavanzo finanziario  del  settore
sanitario regionale, stabilisce che l'azione  volta  all'integrazione
tra le aziende si snodi secondo le seguenti fasi  procedimentali:  a)
intesa preliminare tra il Rettore dell'Universita' "Magna Graecia" di
Catanzaro e il commissario  ad  acta;  b)  intesa  definitiva  tra  i
medesimi  soggetti  per  l'adozione  del  decreto  commissariale  che
dispone la fusione per incorporazione tra le aziende;  c)  successivo
invio al Consiglio regionale  del  decreto  commissariale,  affinche'
rimuova le disposizioni di legge regionale che prevedono  l'esistenza
di due distinte aziende. 
    Con particolare riferimento alla previsione, su cui si appunta la
critica del ricorrente, dell'intervento del Presidente  della  Giunta
regionale, accanto al Rettore dell'Universita' e  al  commissario  ad
acta, per la  stipulazione  del  protocollo  d'intesa  inerente  allo
svolgimento  delle  attivita'  integrate  di  didattica,  ricerca   e
assistenza, la difesa regionale  rileva  che  dall'esame  degli  atti
relativi ai lavori preparatori e' ravvisabile  la  concorde  volonta'
delle parti di addivenire ad un accordo trilaterale,  atto  a  tenere
conto  anche  delle  prerogative  della  Regione  Calabria,   benche'
commissariata. La resistente evidenzia che l'intesa propedeutica alla
stipula del protocollo  definitivo  e'  stata  espressa  dal  Rettore
dell'Universita' degli studi "Magna  Graecia"  di  Catanzaro,  giusta
nota del 30 giugno 2016,  n.  137  e  che,  nel  corso  dell'iter  di
approvazione della legge regionale impugnata, il commissario ad  acta
pro tempore aveva depositato  una  bozza,  che  appunto  si  riferiva
all'intesa tra il  Presidente  della  Regione  Calabria,  il  Rettore
dell'Universita'  e  il  commissario  ad  acta.  Conseguentemente  la
Regione nega  che,  in  base  alle  manifestazioni  di  volonta'  dei
soggetti  indicati,  la   norma   denunciata   sia   stata   adottata
interferendo  indebitamente  con  l'attivita'  e  le   funzioni   del
commissario ad acta. 
    2.3.- Quanto all'art. 1, comma 4, della legge reg. Calabria n.  6
del  2019,  la  difesa  regionale  afferma  la  natura  programmatica
dell'intervento che prevede l'integrazione del  presidio  ospedaliero
"Giovanni    Paolo    II"    di    Lamezia     Terme     nell'Azienda
ospedaliero-universitaria   "Mater   Domini-Pugliese   Ciaccio"    di
Catanzaro. 
    2.4.- Da ultimo, in ordine alla censura  promossa  nei  confronti
dell'art. 2, comma 1, della legge regionale impugnata, la  resistente
sostiene che, essendo demandato  alla  legge  regionale  regolare  le
vicende modificative/estintive di enti  pubblici,  sarebbe  del  pari
riservata alla stessa fonte la  disciplina  degli  effetti  che  tali
vicende determinano sui rapporti in essere. Cosicche' la soppressione
di un ente e  la  modificazione  della  sua  struttura  e  delle  sue
funzioni costituirebbero giusta causa  di  risoluzione  dei  rapporti
costituiti in ragione della struttura  e  dell'assetto  organizzativo
modificati. Peraltro, lo stesso art. 3-bis, comma 8, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421) espressamente demanderebbe alla  Regione  la
disciplina delle cause di risoluzione del rapporto con  il  direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Ne' la  regolamentazione  di
cui  alla  norma  censurata  integrerebbe  un'ipotesi  di   decadenza
automatica o discrezionale riconducibile ad uno spoil system. 
    3.- Con memoria depositata il 3 marzo 2020, la difesa statale  ha
replicato alle deduzioni svolte dalla Regione resistente. 
    3.1.- In riferimento alla prima questione, concernente l'art.  1,
commi 1 e 2, della legge regionale impugnata,  l'Avvocatura  generale
confuta, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilita'  per  asserita
non  corrispondenza  tra  le   ragioni   esplicate   nella   delibera
autorizzativa del Consiglio dei ministri e le motivazioni  sviluppate
nel corpo del ricorso, poiche' la determina, posta a fondamento della
prima, precisa, contrariamente  all'assunto  della  Regione,  che  le
obiezioni sono rivolte verso la costituzione di una nuova AOU. 
    Nel merito, ribadisce che dal tenore delle disposizioni impugnate
si evince in modo chiaro che la  Regione  non  ha  proceduto  ad  una
incorporazione di un'azienda  ospedaliera  (in  seguito,  anche:  AO)
nell'altra,  bensi'  ha  inteso   costituire   una   nuova   azienda,
evidenziando  aspetti  della  disciplina  regionale   impugnata   che
depongono in tal senso. 
    3.2.- Quanto alle argomentazioni opposte dalla  difesa  regionale
alla censura concernente l'art. 1, comma 3, della legge reg. Calabria
n.  6  del  2019,  l'Avvocatura  generale   dello   Stato   evidenzia
l'irrilevanza dei lavori  preparatori,  da  cui  sarebbe  desumibile,
secondo la difesa regionale, la volonta' delle parti  di  coinvolgere
la Regione, benche' commissariata, nel protocollo  d'intesa  volto  a
definire i rapporti con l'Universita'. 
    In ogni caso, la  difesa  statale  rappresenta  che,  secondo  il
programma  operativo,  la  suddetta  intesa,   sia   nella   versione
preliminare sia in quella definitiva, avrebbe dovuto  interessare  il
solo Rettore dell'Universita' unitamente al commissario ad  acta,  il
quale   avrebbe   poi   dovuto,   con   proprio   decreto,   disporre
l'integrazione per incorporazione, e che il ruolo della  Regione  era
limitato e circoscritto alla sola rimozione, mediante modifica  delle
corrispondenti disposizioni di legge, delle norme che,  prevedendo  o
presupponendo  l'esistenza  di  due  distinte  aziende   ospedaliere,
risultavano in contrasto con lo stesso programma operativo. 
    La prevista partecipazione  alla  sottoscrizione  del  protocollo
anche del Presidente della Regione esprimerebbe, invece, una  valenza
sostanziale, nella misura in  cui  l'organo  regionale  concorrerebbe
alla formazione  dell'accordo,  e  cio'  malgrado  la  condizione  di
"interdizione legale"  nella  quale  versa  la  Regione  Calabria  in
pendenza, e sino al termine, del commissariamento. 
    3.3.- Relativamente a quanto dedotto dalla  difesa  regionale  in
ordine alla censura avanzata dal ricorrente nei  confronti  dell'art.
1, comma 4, della legge regionale  impugnata,  l'Avvocatura  generale
confuta l'assunto secondo cui la prevista integrazione ad  opera  del
protocollo d'intesa fra il presidio ospedaliero "Giovanni  Paolo  II"
di Lamezia  Terme  con  la  neocostituita  AOU  avrebbe  mera  natura
programmatica e come tale sarebbe  inidonea  ad  interferire  con  le
funzioni  commissariali.  La  disposizione   avrebbe,   invece,   una
immediata e diretta natura precettiva, nella misura in cui determina,
in parte qua, il contenuto dello stipulando protocollo d'intesa,  con
chiara ed inequivocabile invasione  della  sfera  di  competenza  del
commissario ad acta. 
    3.4.- Infine, riguardo alle obiezioni della  resistente  riferite
all'art. 2, comma 1, della legge  regionale  impugnata,  l'Avvocatura
generale  puntualizza  che  la  dedotta  violazione   del   parametro
«ordinamento civile» non e' rivolta alla previsione della risoluzione
del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore
sanitario per effetto della soppressione dell'ente, bensi'  verso  la
parte della disposizione regionale  che  stabilisce  l'esclusione  di
qualsiasi  forma  di  indennizzo  per  la  cessazione   ante   tempus
dell'incarico e della relativa retribuzione  di  tali  organi  al  di
fuori delle ipotesi e senza l'osservanza  del  procedimento  regolato
dalla legge statale per la decadenza dell'incarico. 
    4.- In data 1°  luglio  2020  la  difesa  statale  ha  presentato
istanza di  rinvio  della  nuova  udienza  fissata  per  l'esame  del
ricorso, a motivo della sopravvenuta entrata in  vigore  della  legge
della  Regione  Calabria  30  aprile  2020,  n.  1   (Interventi   di
manutenzione  normativa  sulle  leggi  regionali  19/2002,   14/2014,
9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019). 
    Nel rappresentare che l'art. 11, comma 2, di tale legge regionale
dispone l'abrogazione della impugnata legge reg. Calabria  n.  6  del
2019, l'Avvocatura generale dello Stato riferisce di aver  notificato
il 26 giugno 2020 un ricorso avverso le disposizioni recate dall'art.
9, commi 1, 2 e 4, della citata legge reg. Calabria n. 1 del 2020, in
quanto riproduttive delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 1,
2 e 3, della abrogata legge regionale n. 6 del 2019 e che,  pertanto,
il rinvio e' funzionale a consentire la trattazione unitaria dei  due
ricorsi. 
    4.1.- Il 4 gennaio 2021 la difesa statale ha  depositato  memoria
nella quale ha svolto  considerazioni  in  merito  alla  sopravvenuta
abrogazione della legge regionale impugnata e agli  effetti  prodotti
sul giudizio. 
    In particolare, ha rappresentato «che  si  e'  ritenuto,  in  via
prudenziale, di non  procedere  alla  rinuncia  alla  impugnativa  in
considerazione  degli  effetti  che   essa   avrebbe   potuto   avere
nell'auspicabile ipotesi di accoglimento del  ricorso  n.  57/2020  e
della  conseguente  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
delle norme impugnate  della  legge  regionale  n.  1/2020»,  e  cio'
perche' la declaratoria di illegittimita'  «potrebbe  indurre  l'Ente
territoriale  a  sostenere  -  sia  pure  infondatamente  -  che   la
caducazione delle norme  sopravvenute  comporti  la  reviviscenza  di
quelle  precedenti  (abrogate)  aventi  il  medesimo  oggetto   delle
disposizioni caducate»; e che, pertanto, «malgrado l'effettivo  venir
meno  dell'oggetto  del  presente  gravame»,  ha  ritenuto  opportuno
astenersi «da una formale  rinuncia  al  ricorso  [...]  lasciando  e
rimettendo a codesta Ecc.ma Corte ogni decisione al riguardo». 
    Nel merito la difesa statale ha  richiamato  le  deduzioni  e  le
conclusioni gia' rappresentate nei  precedenti  atti,  rinnovando  la
richiesta di  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni regionali impugnate. 
    5.- Con il secondo ricorso, notificato  il  26  giugno-1°  luglio
2020 e depositato il 6 luglio 2020 (reg. ric. n.  57  del  2020),  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dei commi 1, 2  e  4  dell'art.  9  della
legge reg. Calabria n. 1 del 2020,  in  riferimento  agli  artt.  33,
sesto comma, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. 
    Nel  rappresentare  che  le   predette   disposizioni   regionali
replicano, rispettivamente, quelle impugnate con il ricorso n. 58 del
2019, previste dai commi 1, 2  e  3  dell'art.  1  della  legge  reg.
Calabria, n. 6 del 2019, abrogata dall'art. 11, comma 2, della stessa
legge regionale n. 1 del 2020, la difesa statale  richiama  «in  gran
parte  trascrivendole  per   maggior   chiarezza   e   facilita'   di
consultazione, le  motivazioni  dell'impugnativa  gia'  espresse  nel
cennato ricorso in merito alle disposizioni meramente riproduttive di
quelle contenute nella legge n. 6/2019». 
    5.1.- In ordine alle disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 2, della
legge  reg.  Calabria  n.  1  del  2020,  la  difesa   statale,   nel
rappresentare che  esse  ripropongono  l'intervento  di  integrazione
dell'Azienda  ospedaliera   "Pugliese-Ciaccio"   di   Catanzaro   con
l'Azienda  ospedaliero-universitaria  "Mater  Domini",  riproduce  le
medesime argomentazioni svolte nei confronti dell'art. 1, commi  1  e
2, della abrogata legge reg. Calabria n. 6 del 2019, impugnate con il
ricorso n. 58 del 2019. 
    Riguardo alla violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
riferimento ai principi fondamentali  in  materia  di  «tutela  della
salute», la difesa statale ribadisce che la disposta integrazione tra
le  due  aziende  ospedaliere  di  Catanzaro  non   costituisce   una
incorporazione della prima in  quella  ospedaliero-universitaria,  ma
da' luogo ad una istituzione di una  nuova  azienda,  con  «modalita'
procedimentali diverse da quelle indicate e disciplinate dall'art.  4
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502», senza una  «previa  intesa  tra
regione ed universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517». 
    Il ricorrente torna ad affermare che deve escludersi  «che  nuove
aziende  ospedaliero-universitarie  -  quand'anche  risultanti,  come
nella  specie,  dall'"integrazione"  tra  una  preesistente   azienda
ospedaliera e una preesistente  azienda  ospedaliero-universitaria  -
possano essere costituite dalle regioni -  tanto  piu'  se  soggette,
come la Regione Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e  a
prescindere dal - procedimento disciplinato in  via  ordinaria  dalle
norme richiamate in precedenza le quali  stabiliscono,  a  tutti  gli
effetti, principi fondamentali che, come tali, limitano  e  vincolano
l'esercizio della potesta' legislativa regionale  in  materia:  donde
l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni regionali che,
come nel caso, da quei principi e da quelle norme si discostano». 
    In aggiunta a  tali  rinnovate  censure,  il  ricorrente  deduce,
altresi', la  violazione,  da  parte  delle  disposizioni  impugnate,
dell'art. 33, sesto comma,  Cost.,  in  quanto  ritenute  lesive  del
principio dell'autonomia universitaria. 
    La difesa statale premette che «l'art. 2, comma 2, lett. c) della
legge n. 240/2010 sancisce il principio della "inscindibilita'  delle
funzioni assistenziali [...] da quelle di insegnamento e di ricerca".
Proprio per tale motivo i protocolli  di  intesa  tra  universita'  e
regioni, funzionali ad orientare l'attivita' assistenziale necessaria
per lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  universita',
trovano disciplina nell'art. 1 del d.lgs. 517 del 1999 e nell'art. 6,
comma 13, della legge 240/2010 che riaffermano la competenza  statale
nello stabilire i criteri minimi cui devono attenersi tali protocolli
nell'integrazione   dell'attivita'   di    didattica,    ricerca    e
assistenziale». 
    Invece, ad avviso del ricorrente, nella  disposizione  sospettata
di illegittimita' costituzionale «tali  protocolli  costituiscono  il
cascame di una legge regionale,  che  dispone,  illegittimamente,  la
costituzione di una nuova AOU». 
    Per queste ragioni la previsione  regionale  violerebbe,  dunque,
«nuovamente il principio dell'autonomia universitaria di cui all'art.
33, ultimo comma,  della  Costituzione,  poiche',  tenuto  conto  dei
requisiti cui debbono ispirarsi  detti  protocolli  di  intesa  e  le
conseguenti  attivita'  attuative,  determina   inevitabilmente   una
soluzione  di  continuita'  rispetto   a   tutte   quelle   attivita'
dell'Ateneo in corso e fondate sulla programmazione che lo stesso  ha
determinato in attuazione del protocollo in atto con la Regione,  con
riferimento alle  funzioni  anche  di  didattica  e  di  ricerca  (di
competenza   dell'universita')   e   in   particolare    in    merito
all'accreditamento dei corsi di studio dell'Ateneo  dell'area  medico
sanitaria». 
    5.2.- Viene altresi' impugnato il comma 4 dell'art. 9 della legge
reg. Calabria n. 1 del 2020, che prevede la definizione,  tramite  un
protocollo di intesa sottoscritto dal Rettore dell'Universita'  degli
studi "Magna Graecia", dal commissario ad acta per  l'attuazione  del
piano di rientro dal disavanzo della spesa  sanitaria  della  Regione
Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, dei rapporti tra la
Regione  e  l'Universita'  in  materia  di  attivita'  integrate   di
didattica, ricerca e assistenza. 
    Il  ricorrente,  nell'affermare  che  la  disposizione  riproduce
quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 3, dell'abrogata  legge  reg.
Calabria n. 6  del  2019,  richiama  «pertanto,  i  motivi  formulati
avverso siffatta norma, da considerare,  mutatis  mutandis,  riferiti
all'odierno comma 4 dell'art. 9 della l. n. 1/20»,  e  ribadisce  che
«[t]ale disposizione e' anch'essa  costituzionalmente  illegittima  -
per violazione dell'art. 120, comma 2, Cost. - nella  misura  in  cui
interferisce con le funzioni e con i compiti del Commissario ad  acta
nominato per l'attuazione del Piano di rientro  dal  disavanzo  della
spesa sanitaria della Regione Calabria». 
    In proposito viene richiamato il punto 15 della lettera b)  della
delibera del Consiglio dei  ministri  7  dicembre  2018  (nomina  del
commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione  del  piano
di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale  calabrese)
che assegna il compito di definire e stipulare, in  coerenza  con  la
normativa vigente, il protocollo  d'intesa  con  l'Universita'  degli
studi "Magna Graecia" di Catanzaro al solo commissario ad acta e  non
anche al Presidente della Regione. 
    L'interferenza  e',  dunque,  individuata   nella   parte   della
disposizione impugnata in base alla quale il protocollo  fra  Rettore
dell'Universita' e commissario ad  acta  e'  sottoscritto  anche  dal
Presidente della Giunta regionale. Cio' perche', «[i]n  pendenza  del
commissariamento della Regione, la definizione  e  la  sottoscrizione
del protocollo d'intesa con l'Universita' degli Studi "Magna Graecia"
di Catanzaro e' infatti compito e funzione - prioritaria, precipua ed
esclusiva - del Commissario ad  acta,  compito  e  funzione  nel  cui
svolgimento la Regione commissariata non puo' indebitamente ingerirsi
"affiancandosi", per via normativa, al Commissario nominato». 
    Ad avviso del ricorrente, «[l]egiferando in materia,  la  Regione
Calabria si e' percio' illegittimamente riappropriata  di  un  potere
dal cui esercizio e' stata  temporaneamente  interdetta  per  effetto
dell'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo previsto
dall'art. 120, comma 2, Cost. - e dalle  relative  norme  statali  di
attuazione (in generale, quanto ai modi e  ai  termini,  dall'art.  8
della l. n. 131/2003 e, nello specifico,  dall'art.  4  del  d.l.  n.
159/2007) - al fine di garantire "la tutela  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" in  materia
di prestazioni sanitarie; e, cosi' facendo, e'  percio'  incorsa,  eo
ipso, nella violazione del precetto costituzionale sopra richiamato». 
    La difesa statale richiama la giurisprudenza costituzionale  (tra
le altre, sentenze n. n. 266 del 2016, n. 110 del 2014 e n.  361  del
2010), relativa  alla  illegittimita'  di  interventi  regionali  che
interferiscono, anche in modo potenziale, con l'esercizio dei  poteri
commissariali di attuazione del piano di rientro. 
    6.- La Regione Calabria si e' costituita  in  giudizio  con  atto
depositato il 4 agosto 2020. 
    6.1.- In ordine alla censura promossa nei confronti dei commi 1 e
2 dell'art. 9 della legge reg. Calabria n.  1  del  2020,  la  difesa
regionale, nel confutare le deduzioni svolte dall'Avvocatura generale
dello  Stato,  ha  riproposto  e   meglio   precisato   l'ordine   di
argomentazioni  illustrato  in  riferimento  alle  analoghe   censure
avanzate  nel  ricorso  n.  58   del   2019   nei   confronti   delle
corrispondenti disposizioni recate dall'art. 1, commi 1  e  2,  della
legge regionale n. 6 del 2019, inerenti  l'integrazione  dell'Azienda
ospedaliera "Pugliese-Ciaccio"  con  l'Azienda  universitaria  "Mater
Domini". 
    In particolare, la Regione Calabria ribadisce che da una  lettura
combinata dei commi 1 e 2  dell'art.  9  della  legge  impugnata  non
sembra che «l'"obiettivo"  perseguito  nel  Programma  operativo  sia
stato disatteso». 
    Nel rilevare che il  ricorso  non  disconosce  il  contenuto  del
programma operativo su richiamato,  e  che  anzi,  di  questo  vi  e'
espressa menzione, la difesa regionale assume che «[l]'obiettivo  del
programma operativo elaborato dal Commissario ad acta sottintende  la
volonta' di procedere alla  integrazione  delle  aziende  ospedaliere
esistenti: non si tratta, quindi, della  costituzione  di  una  nuova
AOU, sicche', non si vede perche' dovrebbe applicarsi il procedimento
disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. 502/92». 
    Sul punto viene evidenziato che «[l]e modalita' per realizzare la
detta integrazione sono indicate, peraltro, nell'Accordo di programma
per il settore degli investimenti sanitari, approvato con decreto del
Commissario ad acta (DCA n. 124  del  20  settembre  2019).  Infatti,
nell'Intervento n. 6 (pag. 115 e ss.) si evidenzia la comune volonta'
dei  soggetti  istituzionali  coinvolti  (Commissario,   Regione   ed
Universita')  di  perseguire  un  percorso  condiviso  al   fine   di
concretizzare l'accorpamento tra l'Azienda  ospedaliera  "Pugliese  -
Ciaccio"  e  l'Azienda  Ospedaliero-Universitaria   "Mater   Domini".
L'integrazione si fonda  sui  presupposti  indicati  nell'Accordo  di
programma, che, a sua volta, richiama il Programma operativo  per  il
triennio 2016/2018 e l'obiettivo 2.1.1.1.». 
    Inoltre, la difesa regionale rappresenta  che  «[d]a  tali  atti,
emerge che l'"integrazione" di  che  trattasi  "e'  stata  fortemente
richiesta dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Ministero della
Salute, affiancanti la Regione Calabria in regime di commissariamento
nell'attuazione del Programma operativo, come risultante dai  verbali
dei tavoli di monitoraggio del programma"».  In  particolare,  «[g]li
Accordi di programma per il settore degli investimenti sanitari nella
regione Calabria, succedutisi negli anni (2004, 2007  e,  da  ultimo,
2019),  sottoscritti  dal  Ministero  della  Salute,  dal   Ministero
dell'Economia  e  Finanze  e  dalla  Regione  Calabria,   autorizzano
l'esecuzione  di  programmi  ed  interventi  di  razionalizzazione  e
riqualificazione della rete sanitaria regionale, nel  rispetto  della
legislazione  statale  vigente;  giova  evidenziare  che,  nel  nuovo
Accordo  di  programma  2019,  la  cornice  normativa   statale   ivi
richiamata  (cfr.  "aspetti  normativi"  per  la  progettazione   del
presidio Mater Domini, pag. 132 e ss.) non contempla la previsione di
cui si assume la violazione». 
    La resistente aggiunge che, «[s]empre nel  suddetto  Accordo,  si
evidenzia che le parti hanno convenuto sulla necessita' di addivenire
in tempi brevi all'integrazione,  mediante  fusione,  delle  A.O.  su
citate e "ferme  restando  le  prerogative  del  Consiglio  Regionale
nell'esercizio della funzione legislativa in materia, hanno  invitato
il Consiglio Regionale a legiferare in tal senso anche eliminando  le
disposizioni legislative regionali precedenti che siano di  eventuale
ostacolo  all'integrazione,  mediante  fusione,  dell'A.O.  'Pugliese
Ciaccio'  nell'A.O.U.  'Mater  Domini'..."»;  e  che  il   menzionato
documento  programmatico,  «in  sostanza,   individua   un   percorso
procedimentale che si colloca, in ragione della sua specificita',  al
di fuori delle previsioni dell'art. 4 del d.lgs. 502/92, coinvolgendo
tutti gli attori interessati  (Commissario,  Regione,  Universita'  e
Ministeri competenti) per concretizzare l'obiettivo dell'accorpamento
delle aziende ospedaliere preesistenti». 
    Per quanto cosi' argomentato,  la  difesa  regionale  assume  che
«l'iter per realizzare la  detta  integrazione  tra  le  due  aziende
ospedaliere non e' riconducibile all'art. 4  del  D.lgs.  502/92,  in
combinato disposto con  l'art.  2  del  d.lgs.  517/99;  procedimento
applicabile in via ordinaria nei soli casi di creazione di una  nuova
azienda ospedaliero-universitaria, ma non applicabile al caso che  ci
occupa». 
    6.2.-  In  ordine  alla  censura  promossa  nei  confronti  della
disposizione di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 1
del 2020 - concernente la definizione tramite un protocollo d'intesa,
sottoscritto  tra  Rettore  dell'Universita'   degli   Studi   "Magna
Graecia", commissario ad acta per l'attuazione del piano  di  rientro
dal  disavanzo  della  spesa  sanitaria  e  Presidente  della  Giunta
regionale, dei rapporti tra  Regione  e  Universita'  in  materia  di
attivita' integrate di didattica, ricerca e assistenza  -  la  difesa
regionale ne deduce l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza. 
    La disposizione impugnata si limiterebbe  a  specificare  che  il
protocollo d'intesa e' definito ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra  il
Servizio sanitario nazionale e universita' a  norma  dell'articolo  6
della L. 30 novembre 1998, n. 419),  sicche',  essendo  richiamati  i
criteri ivi indicati, ne consegue, secondo la  difesa  della  Regione
Calabria, che «[n]on puo', dunque, condividersi  quanto  diversamente
argomentato in ricorso, secondo cui il  protocollo  d'intesa  di  che
trattasi  scaturirebbe  da  una  autonoma  previsione   della   legge
regionale, in violazione delle norme statali fondamentali». 
    La  difesa  regionale  afferma  che  la  censura  riferita   alla
violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,   Cost.,   non   sarebbe
ammissibile o fondata nella parte in cui si assume che la  previsione
dell'intervento  del  Presidente   della   Giunta   regionale   nella
regolamentazione  dei  rapporti   con   l'Universita'   andrebbe   ad
interferire con i compiti del commissario ad acta. 
    L'inammissibilita'  deriverebbe  «dalla  non  corrispondenza  del
motivo, come formulato, con la relazione dipartimentale sottesa  alla
Delibera del Consiglio dei Ministri. In disparte che,  nell'enunciato
(sia della relazione che del ricorso), non  risulta  il  richiamo  al
parametro costituzionale (art. 120 Cost.), nella detta relazione -  a
differenza  delle  questioni  in  precedenza  trattate   -   non   si
rinvengono, infatti, le ragioni illustrate nel motivo in esame». 
    Quanto alla infondatezza nel merito, la difesa regionale  osserva
che «il principio di leale  collaborazione  derivante  dall'art.  120
Cost. non sembra violato dalla disposizione in commento,  perche'  la
stessa si limita a dare  attuazione  alle  previsioni  contenute  nel
Piano attuativo e nell'Accordo  programmatico  2019,  oltre  che  nei
precedenti Accordi di programma risalenti nel tempo.  Tali  documenti
vedono coinvolti tutti i soggetti istituzionali interessati, ovvero i
Ministeri competenti, la regione Calabria ed il Commissario  ad  acta
per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario». 
    In   particolare,   «[d]all'esame   dell'Accordo    programmatico
dell'anno 2019 emerge che lo stesso Commissario ha promosso l'accordo
e lo ha successivamente recepito in un proprio decreto  commissariale
ed ha richiesto espressamente il coinvolgimento attivo del Presidente
della Regione Calabria e degli altri soggetti istituzionali,  a  vano
titolo, coinvolti». 
    Non sussisterebbe, conseguentemente,  alcuna  indebita  ingerenza
degli organi regionali nelle funzioni commissariali, giacche'  e'  lo
stesso commissario che, «di propria  iniziativa,  invita  la  Regione
Calabria all'affiancamento ed il  Consiglio  regionale  a  legiferare
nella suddetta materia». 
    Sul punto, la difesa regionale assume che la previsione impugnata
si muove nell'ambito della cornice normativa  delineata  dalle  norme
statali vigenti, in quanto la Regione non «si  sarebbe  riappropriata
arbitrariamente  di  funzioni  da  cui   e'   stata   temporaneamente
interdetta  a  causa  del  commissariamento»,  come   sostenuto   dal
ricorrente, poiche' «in realta' - per come emerge dagli atti,  e'  il
Commissario  che  chiede  l'intervento,  anche   legislativo,   della
Regione». 
    La resistente evidenzia che nell'Accordo di programma  anno  2019
si sottolinea che  le  parti  hanno  convenuto  sulla  necessita'  di
addivenire in tempi brevi all'integrazione, mediante  fusione,  delle
AO  su  citate  e,  «ferme  restando  le  prerogative  del  Consiglio
Regionale nell'esercizio della funzione legislativa in materia, hanno
invitato il Consiglio Regionale  a  legiferare  in  tal  senso  anche
eliminando le disposizioni legislative regionali precedenti che siano
di eventuale ostacolo all'integrazione, mediante  fusione,  dell'A.O.
"Pugliese Ciaccio" nell'A.O.U. "Mater Domini"». 
    La Regione Calabria assume che la legge censurata «interviene con
norme di dettaglio,  su  espressa  volonta'  del  Commissario  e  dei
sottoscrittori degli accordi; per tale ragione, non sembra  ricorrere
alcuna ingerenza nelle funzioni commissariali, quanto piuttosto,  una
concreta e piena attuazione del  principio  costituzionale  di  leale
collaborazione». 
    La difesa regionale  prosegue  affermando  che,  «[a]d  ulteriore
dimostrazione del fatto che le disposizioni censurate sono  state  il
risultato dell'intesa raggiunta tra  il  commissario  ad  acta  e  la
Regione Calabria, e non un atto di ingerenza  di  quest'ultima  nelle
prerogative commissariali, si evidenzia che, prima della sua adozione
in Consiglio regionale, la proposta di legge e' stata sottoposta alla
preventiva valutazione dei Ministeri della Salute e della Economia  e
Finanze, con  nota  sottoscritta  dal  Commissario  pro  tempore,  S.
Cotticelli, e dal  sub-commissario,  M.  Croceo.  Proposta  diventata
parte integrante della n. 5/XI, al  fine  di  scongiurare  una  nuova
impugnativa da parte del Governo e superare i  rilievi  sollevati  in
relazione alla l.r. n. 6/2019 (oggi abrogata)». 
    7.- In prossimita' dell'udienza la difesa statale  ha  depositato
memoria  nella  quale,   ribadite   le   proprie   argomentazioni   e
conclusioni, ha confutato  la  eccezione  di  inammissibilita'  della
censura di violazione dell'art. 120, secondo comma,  Cost.  sollevata
dalla Regione Calabria per  l'asserita  mancata  rispondenza  tra  il
motivo di ricorso  e  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  di
autorizzazione all'impugnazione. Cio' perche' il predetto  motivo  di
censura  «era  gia'   contenuto   nella   deliberazione   dell'organo
politico», laddove  la  difesa  statale,  «nell'esercizio  della  sua
funzione  di  difensore  tecnico  del  Governo,  si  e'  limitata   a
sviluppare, sul piano tecnico, i motivi di  censura»  gia'  contenuti
nella predetta delibera. 
    Inoltre, la difesa statale ha rappresentato che, con nota del  18
giugno  2020,  indirizzata  al  Dipartimento  affari   regionali   ed
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Presidente
del Consiglio regionale della Calabria aveva espresso  l'intendimento
dei competenti organi regionali di modificare la legge regionale n. 1
del 2020, «al fine di  superare  i  rilievi  espressi  dai  ministeri
interessati», allegando la relativa bozza di proposta  di  legge,  ma
che tale intendimento non aveva poi trovato attuazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Questa Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi  su  due  giudizi
promossi, con i ricorsi indicati  in  epigrafe,  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  avverso  due  leggi  regionali  della  Regione
Calabria. 
    1.1.- Con il primo ricorso, depositato il 15  maggio  2019  (reg.
ric. n. 58 del 2019), sono impugnate le disposizioni di cui  all'art.
1, commi da 1 a 4, e all'art. 2, comma 1, della legge  della  Regione
Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende  ospedaliere
della citta' capoluogo della Regione), in riferimento agli artt. 117,
commi secondo, lettera l), e  terzo,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Viene innanzitutto impugnato l'art. 1, commi 1 e 2,  della  legge
reg.  Calabria  n.  6  del  2019,  nella  parte  in  cui  dispone  la
«integrazione»  tra  l'Azienda  ospedaliera   "Pugliese-Ciaccio"   di
Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini". 
    Secondo  il  ricorrente,  tali  disposizioni   violano   principi
fondamentali in materia di «tutela della  salute»,  e  dunque  l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto dettano  modalita'  procedimentali
per l'integrazione tra le due aziende ospedaliere «diverse da  quelle
indicate e disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre  1992,  n.
502 e senza una  -  valida  [...]  -  previa  intesa  tra  regione  e
universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del d.lgs.  21  dicembre
1999, n. 517». 
    E', altresi', sospettato di illegittimita' costituzionale  l'art.
1, comma 3, della legge reg. Calabria n. 6 del 2019, nella  parte  in
cui demanda la definizione dei rapporti tra  la  Regione  Calabria  e
l'Universita' degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro in materia  di
attivita'  integrate  di  didattica,  ricerca  e  assistenza,  ad  un
protocollo d'intesa sottoscritto anche dal  Presidente  della  Giunta
regionale, oltreche' dal Rettore dell'Universita' e  dal  commissario
ad acta. 
    Ad avviso della difesa statale, la  prevista  partecipazione  del
Presidente della Giunta regionale si pone  in  contrasto  con  l'art.
120, secondo comma, Cost., perche' interferisce con le funzioni  e  i
compiti del commissario ad acta, che rappresenta  manifestazione  del
potere sostitutivo esercitato dal Governo nei confronti della Regione
e a cui, pertanto, spetta, in via esclusiva,  la  sottoscrizione  del
predetto protocollo d'intesa con il Rettore  dell'Universita'  "Magna
Graecia". 
    Il ricorrente  dubita,  poi,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 4, della legge regionale  n.  6  del  2019,  nella
parte in cui  prevede  la  «integrazione»  del  presidio  ospedaliero
"Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme con la  neo  costituita  Azienda
ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". 
    La difesa statale rappresenta che l'intervento in  esame  non  e'
contemplato dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale e,
per un verso, «contrasta con il  principio,  di  coordinamento  della
finanza pubblica, secondo il quale le previsioni del Piano di rientro
dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi  -  che  del  primo
costituiscono attuazione e aggiornamento (v. art. 2, comma 88-bis, l.
n. 191/2009) - sono vincolanti - in "positivo" e in "negativo" -  per
le Regioni che li hanno sottoscritti -  con  violazione,  per  questo
riguardo,  dell'art.  117,  comma  3,  Cost.;  e,   per   un   altro,
interferisce, ancora una volta, con le funzioni e con i  compiti  del
Commissario ad acta - cosi' violando l'art. 120, comma 2, Cost.». 
    Infine, viene impugnato l'art. 2, comma 1, della legge  regionale
n. 6 del 2019, nella parte in  cui  stabilisce  la  cessazione  degli
organi dell'Azienda ospedaliera  "Pugliese-Ciaccio"  di  Catanzaro  e
dell'Azienda   ospedaliero-universitaria   "Mater   Domini"   e   dei
rispettivi  direttori  sanitari  e  amministrativi,  con  conseguente
risoluzione dei relativi rapporti di lavoro,  senza  attribuzione  di
alcun indennizzo. 
    Secondo il  ricorrente,  la  disposizione  regionale  incide  sui
diritti e sugli obblighi delle parti di  un  rapporto  di  lavoro  in
essere e in tal modo invade la potesta' legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di «ordinamento  civile»,  in  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    1.2.- Con il secondo ricorso, depositato il 6 luglio  2020  (reg.
ric. n. 57 del 2020), sono impugnate le disposizioni di cui  all'art.
9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020,
n. 1 (Interventi di  manutenzione  normativa  sulle  leggi  regionali
19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019),
in  quanto  riprodurrebbero  in  modo  pressoche'  letterale   quelle
rispettivamente dettate dai commi 1, 2 e 3 dell'art.  1  della  legge
reg. Calabria n. 6 del 2019,  gia'  oggetto  di  impugnativa  con  il
ricorso iscritto  al  n.  58  del  reg.  ric.  2019,  legge  abrogata
dall'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale n. 1 del 2020. 
    1.2.1.-  Viene,  innanzitutto,   sospettato   di   illegittimita'
costituzionale l'art. 9, commi 1 e 2, che, ad avviso del  ricorrente,
ripropone le previsioni dettate dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge
reg. Calabria n. 6 del 2019, concernenti l'integrazione  dell'Azienda
ospedaliera   "Pugliese   Ciaccio"   di   Catanzaro   con   l'Azienda
universitaria "Mater Domini" di Catanzaro. 
    La  difesa  statale  assume  che  anche  tale  nuovo   intervento
normativo regionale prevede non gia' l'incorporazione  della  azienda
ospedaliera    (in    seguito,    anche:    AO)     nella     azienda
ospedaliero-universitaria   (in   seguito,   anche:   AOU),   ma   la
costituzione di una nuova AOU, senza seguire il procedimento  dettato
dal  combinato  disposto  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), e dell'art. 2, comma 7, del  decreto  legislativo  21  dicembre
1999, n. 517 (Disciplina  dei  rapporti  tra  il  Servizio  sanitario
nazionale e universita' a norma dell'articolo 6 della L. 30  novembre
1998, n. 419), che integra  un  principio  fondamentale  posto  dallo
Stato in materia di «tutela della salute» e, pertanto,  viola  l'art.
117, terzo comma, Cost. per le  medesime  ragioni  gia'  esposte  nel
ricorso iscritto al n. 58 del reg. ric. 2019. 
    Il ricorrente afferma, inoltre, che la disposizione regionale  si
pone in contrasto con l'art. 33, sesto comma,  Cost.,  in  quanto  la
costituzione della nuova AOU, nell'incidere su attivita' di didattica
e di ricerca demandate alla definizione di un protocollo tra  Regione
e  Universita'   competente,   lede   il   principio   dell'autonomia
universitaria. 
    1.2.2.- La seconda questione e' promossa nei confronti del  comma
4 dell'art. 9 della legge reg. Calabria n. 1 del  2020  che,  secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, ripropone,  a  sua  volta,  quanto
gia' previsto  dall'art.  1,  comma  3,  della  abrogata  legge  reg.
Calabria n. 6 del 2019 circa la definizione, con protocollo  d'intesa
sottoscritto dal Rettore, dal commissario ad acta per il rientro  dal
disavanzo  della  spesa  sanitaria  e  dal  Presidente  della  Giunta
regionale, dei rapporti fra la Regione Calabria e l'Universita' degli
studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attivita' integrate
di didattica, ricerca  e  assistenza.  Conseguentemente,  essa  viene
censurata per le medesime ragioni gia' esposte nel  ricorso  iscritto
al n. 58 del reg. ric. 2019, poiche' il previsto coinvolgimento anche
del  Presidente  della  Giunta  regionale   nella   definizione   del
protocollo di intesa lederebbe l'art. 120, secondo comma,  Cost.,  in
quanto comporterebbe un'interferenza con le funzioni e i compiti  del
commissario ad acta, nominato per l'attuazione del piano  di  rientro
dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e  a  cui,
pertanto, esclusivamente compete  la  sottoscrizione  del  protocollo
stesso, in luogo degli organi regionali ordinariamente competenti. 
    2.- I due giudizi vanno riuniti,  in  ragione  della  coincidenza
delle questioni sollevate nei confronti  delle  disposizioni  dettate
dalle leggi regionali calabresi n. 6  del  2019  e  n.  1  del  2020,
relative all'integrazione delle  aziende  ospedaliere  del  capoluogo
regionale e alla stipula del protocollo d'intesa per  la  definizione
dei rapporti tra la Regione  Calabria  e  l'Universita'  degli  studi
"Magna Graecia" di Catanzaro. 
    3.- Deve  innanzitutto  essere  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere in relazione al giudizio originato dal ricorso
n. 58 del 2019, per effetto dell'intervenuta abrogazione  dell'intera
legge reg. Calabria n. 6 del 2019, ad opera dell'art.  11,  comma  2,
della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. 
    Le impugnate disposizioni  della  legge  regionale  abrogata  non
hanno trovato, infatti, applicazione medio  tempore,  come  attestano
gli stessi lavori preparatori della legge reg. Calabria n. 1 del 2020
e la dichiarazione - allegata dalla difesa regionale - del  dirigente
generale del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria,
rilasciata in data 16 dicembre 2020, secondo cui  «[n]on  risulta  in
atti alcun provvedimento di applicazione  della  legge  regionale  13
marzo 2019, n. 6 [...] ne' risulta stipulato il  protocollo  d'intesa
nella stessa richiamato». 
    Non sussiste, poi, il rischio paventato dalla difesa statale  che
la declaratoria di illegittimita' costituzionale  delle  disposizioni
recate dalla legge reg. Calabria  n.  1  del  2020,  riproduttive  di
quelle  abrogate  della  legge  regionale  n.  6  del   2019,   possa
comportarne  la  reviviscenza.  Difatti,   la   norma   di   espressa
abrogazione della legge regionale n. 6 del  2019,  dettata  dall'art.
11, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020, costituisce una
previsione autonoma, non impugnata. 
    4.-  Passando  all'esame  del  ricorso  n.  57   del   2020,   e'
innanzitutto fondata la questione promossa, in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost., nei confronti dei commi 1 e  2  dell'art.  9
della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. Cio' in quanto le  modalita'
con cui essi hanno  disposto  la  «integrazione»  delle  due  aziende
ospedaliere di Catanzaro violano principi fondamentali in materia  di
«tutela della salute» posti dalle disposizioni statali  evocate  come
parametri interposti. 
    Le  disposizioni  impugnate  -  che  ripropongono   quanto   gia'
stabilito dall'art. 1,  commi  1  e  2,  della  abrogata  legge  reg.
Calabria n. 6 del  2019  -  prevedono:  «1.  Al  fine  di  migliorare
l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle  risorse,  l'Azienda
Ospedaliera  "Pugliese  Ciaccio"  di  Catanzaro  e'   integrata   con
l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini"  di  Catanzaro  ed
assume la denominazione di Azienda  Ospedaliero-Universitaria  "Mater
Domini - Pugliese Ciaccio";  2.  L'Azienda  Ospedaliero-Universitaria
"Mater  Domini  -  Pugliese  Ciaccio"  ha  sede  in   Catanzaro,   ha
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai  sensi
della vigente normativa e subentra  nelle  funzioni  e  nei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  dell'Azienda   Ospedaliera   "Pugliese
Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini"». 
    La riportata formulazione attesta in modo inequivoco che si e' in
presenza di una fusione realizzata tramite  la  costituzione  di  una
nuova AOU  e  non  gia'  attraverso  l'incorporazione  della  azienda
ospedaliera nella preesistente AOU catanzarese. 
    Difatti, il previsto  subentro  nelle  funzioni  e  nei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo ad entrambe  le  preesistenti
aziende ospedaliere  non  risulta  compatibile  con  un  processo  di
"integrazione"  attraverso  la  fusione   per   incorporazione,   che
riguarderebbe solo l'azienda incorporata. 
    A sua volta, la previsione del comma 2  del  successivo  art.  10
della legge regionale in esame, non  impugnata,  recante  "Misure  di
adeguamento" conseguenti all'integrazione  tra  le  due  preesistenti
aziende  ospedaliere  di  Catanzaro,  nel  disporre  che  esse   sono
soppresse  dalla  data  di  insediamento   del   direttore   generale
dell'azienda unica, conferma che si e' in presenza della costituzione
di una "nuova" azienda ospedaliero-universitaria. 
    L'intervento regionale contrasta, inoltre,  con  quanto  previsto
dagli atti della gestione commissariale, secondo  cui  l'integrazione
di cui trattasi avrebbe dovuto essere disposta tramite la fusione per
incorporazione della AO nella AOU, e non attraverso l'istituzione  di
una  nuova  azienda  ospedaliero-universitaria  (in  tal   senso   il
programma operativo 2016-2018, approvato con  delibera  commissariale
n. 63 del 5 luglio 2016  e  il  documento  programmatico  dell'aprile
2019, richiamato dalla stessa difesa regionale). 
    Il percorso cosi'  delineato  dalla  gestione  commissariale  per
realizzare l'integrazione in oggetto, nel rispetto dei ruoli e  delle
competenze dei diversi livelli istituzionali e di governo  coinvolti,
come definiti dalla disciplina  statale  di  riferimento,  e'  stato,
dunque, disatteso dal censurato intervento normativo regionale. 
    Nella fattispecie non e' del resto ravvisabile,  diversamente  da
quanto affermato dalla difesa regionale,  alcun  peculiare  "percorso
procedimentale" per concretizzare l'obiettivo dell'accorpamento delle
aziende ospedaliere preesistenti;  si  e',  infatti,  realizzata  una
nuova azienda al di fuori delle previsioni dettate  dall'art.  4  del
d.lgs. n. 502 del 1992, in combinato disposto con l'art. 2 del d.lgs.
n. 517 del 1999. 
    Analogamente non e' fondata la argomentazione della Regione, che,
sulla  scorta  del  "principio  dell'effetto  utile",  fa  leva   sul
conseguimento sostanziale, da  parte  delle  disposizioni  impugnate,
dell'obiettivo della  riconduzione  «ad  unita'»  delle  due  aziende
ospedaliere di Catanzaro. 
    La tesi della difesa regionale omette,  difatti,  di  considerare
che tale risultato  deve  comunque  essere  perseguito  nel  doveroso
rispetto della normativa statale e dello stesso  programma  operativo
della gestione commissariale. 
    L'accoglimento  della  questione,  in  riferimento  alla  dedotta
violazione di principi  fondamentali  in  materia  di  «tutela  della
salute», comporta l'assorbimento della censura relativa alla  lesione
dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost. 
    5.- La seconda questione e' promossa, in riferimento all'art. 120
Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 4, della legge reg.  Calabria
n. 1 del 2020, nella parte in cui prevede che il protocollo  d'intesa
per  la  definizione  dei  rapporti  tra  la   Regione   Calabria   e
l'Universita' degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di
attivita'  integrate  di  didattica,  ricerca   e   assistenza,   sia
sottoscritto non solo «dal Rettore dell'Universita'  degli  Studi»  e
«dal Commissario ad acta», ma  anche  «dal  Presidente  della  Giunta
regionale». 
    5.1.-    Preliminarmente,    va    disattesa    l'eccezione    di
inammissibilita' sollevata dalla  difesa  regionale  per  la  mancata
corrispondenza,  in  relazione  al  parametro  dedotto,  dei   motivi
proposti nel ricorso con quelli indicati nella delibera del Consiglio
dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. 
    Difatti la delibera  menziona  espressamente  la  violazione,  ad
opera della disposizione impugnata, dell'art. 120 Cost.,  richiamando
quanto indicato nel  ricorso  n.  58  del  2019,  in  relazione  alla
corrispondente misura disposta dall'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale n. 6 del 2019, di cui riproduce quindi i contenuti. 
    5.2.- Nel merito la questione e' fondata. 
    La disposizione censurata risulta lesiva dell'art. 120 Cost., dal
momento che la delibera del Consiglio  dei  ministri  di  nomina  del
commissario ad acta del 7 dicembre  2018  attribuisce  l'incarico  di
definire e stipulare il protocollo  d'intesa  con  l'Universita',  in
coerenza con la normativa vigente, al solo commissario ad acta e  non
al Presidente della Regione (lettera b, punto 15). 
    E' poi ininfluente la circostanza, dedotta dalla resistente,  che
i lavori preparatori  evidenzino  la  volonta'  delle  parti  (e,  in
particolare, del commissario  ad  acta  pro  tempore  e  del  Rettore
dell'Universita') di coinvolgere la Regione nel protocollo  d'intesa,
essendo il settore sanitario  della  Regione  Calabria  sottoposto  a
commissariamento. 
    Difatti, la previsione secondo cui il protocollo  in  oggetto  e'
definito anche dal Presidente della Giunta regionale costituisce  una
oggettiva interferenza da parte  del  legislatore  regionale  con  le
funzioni e i compiti demandati al commissario ad acta, in  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 177 e  n.
166 del 2020, n. 94 del 2019 e n. 190 del 2017). 
    Ne' puo' sostenersi che la partecipazione  del  Presidente  della
Regione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa si risolva in  un
aspetto meramente formale. Al contrario, tale  partecipazione  assume
carattere  sostanziale,  nella  misura  in  cui  l'organo   regionale
concorre alla definizione dei contenuti del protocollo, nonostante il
commissariamento gli impedisca l'esercizio dei poteri  attribuiti  in
via ordinaria. 
    6.- In ragione della decisione assunta, si  deve  dichiarare,  in
via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale  anche  dell'art.
9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della legge reg.  Calabria  n.  1  del
2020,  in  quanto   recano   disposizioni   strettamente   correlate,
conseguenti  e  funzionali  alla  costituzione  della  nuova  azienda
ospedaliera  universitaria  prevista  dalle  impugnate   disposizioni
dell'art. 9, commi 1 e 2 della legge stessa.